Ordinanza cautelare 27 aprile 2017
Sentenza 28 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/06/2022, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2022
N. 01070/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2017, proposto da
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maddalena Torrente, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Nazario Sauro 31,33, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dipartimento Sviluppo Economico Innovazione Istruzione Formazione Lavoro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determina dirigenziale n.2127 del 30/11/2016, comunicata al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce il 16.01.17 e, ove occorra e nei limiti dell'interesse, della deliberazione di Giunta Regionale n.1878 del 6.8.10, nonché della determinazione Dirigenziale n.1460 del 29 dicembre 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata la determina dirigenziale n.2127 del 30/11/2016, comunicata al Consorzio il 16.01.17, con cui il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia ha disposto: - di procedere alla revoca del contributo concesso al Consorzio A.S.I. di Lecce con la determinazione dirigenziale del 29 dicembre 2010, n.1460; - di procedere al recupero dell’importo complessivo di €.4.889.770,22, corrispondente alla sorte capitale residua pari ad €.3.218.662,62, oltre rate scadute ed interessi alla data di adozione della presente determinazione; di disporre che il Consorzio ASI di Lecce dovrà procedere alla restituzione dell’importo dovuto.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.21 QUINQUIES L.241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L.R.9/2010 – SVIAMENTO ED ECCESSO DI POTERE – INCOMPETENZA DELL’ORGANO – ECCESSO DI DELEGA.
Il 21.4.2017 si è costituita in giudizio la Regione Puglia eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo adito, sostenendo che la revoca dei finanziamenti oggetto della controversia consegue ad inadempimento della controparte, e non certo a “vizi di legittimità o per accertato difetto dei presupposti iniziali di contribuzione”, con radicamento della giurisdizione necessariamente presso l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, nonché eccependo l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n.208/2017 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata dal Consorzio ricorrente.
Le parti hanno successivamente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.
All’udienza pubblica del 19 maggio – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In primo luogo, non è condivisibile l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa regionale, in quanto nel caso di specie non viene in evidenza l’esercizio di un potere paritetico di matrice contrattuale afferente alla esecuzione del rapporto e si appunti sulla tutela di posizione di diritto soggettivo, ma l’esercizio del generale potere autoritativo di revoca, che è stato esercitato dall’Amministrazione regionale al fine di ritirare la dilazione di pagamento concessa al Consorzio e quindi ingiungere il rientro nella preesistente posizione debitoria; trattandosi della tutela di posizioni di interesse legittimo incise dal potere autoritativo dell’Ente concedente, la presente controversia resta attratta nella giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo;
nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Come risulta dalla determina dirigenziale della Regione Puglia n.2127/2016 “ con la Determinazione del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività del 29 dicembre 2010, n. 1460 si è proceduto all'impegno e liquidazione delle somme in favore dei Consorzi ammessi con la DGR n. 2825/2010 ed alla contestuale predisposizione del seguente piano di ammortamento: Periodo di preammortamento: anni tre; Periodo di ammortamento: anni sette; Rate: annuali, da versarsi entro il 31 marzo di ogni anno; Inizio periodo di ammortamento: 2014;
Fine periodo di ammortamento: 2020; Importo rata per il Consorzio AS.I. di Lecce: € 804.665,66
- il Consorzio ASI di LECCE ha provveduto al versamento della sola rata scaduta il 31 marzo 2014; non risultano, invece, corrisposte la rate scadute il 31 marzo 2015 e il 31 marzo 2016;
- ai sensi della DGR n. 2825/2010 e della determinazione di predisposizione del piano di ammortamento n. 1460 del 29.12.2010, il Consorzio risulta essere inadempiente ” .
Osserva, pertanto, il Tribunale che del tutto fuori campo è il richiamo effettuato da parte ricorrente all’art. 21-quinquies della L. n. 241/199, il quale disciplina la revoca del provvedimento amministrativo ad efficacia durevole “ per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento
o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ”, atteso che, nella fattispecie dedotta in esame, non si tratta di revoca (discrezionale) di un beneficio economico disposta per ragioni sopravvenute di interesse pubblico ma di ritiro di una posizione di vantaggio per perdurante violazione degli impegni assunti.
Peraltro, la violazione degli obblighi assunti da parte del Consorzio ricorrente al piano di ammortamento stabilito con la determinazione dirigenziale del 29.12.2010 n.1460, che non è stata contestata (o comunque giustificata) dal Consorzio (né in sede procedimentale, né in questa sede) e rispetto alla quale si è quindi formata piena acquiescenza, costituisce valido motivo per revocare la decisione di ammettere il Consorzio al ripianamento della posizione debitoria e quindi provvedere all’integrale recupero delle somme non corrisposte, stante l’oggettiva inaffidabilità del beneficiario e l’insussistenza ab origine dei presupposti per incardinare utilmente il rapporto tra le parti.
Quanto alla dedotta violazione della L.R. n.9/2010 laddove la stessa ha attribuito alla Giunta Regionale il potere di disporre sulle modalità e sui criteri “per l‘accesso al fondo di rotazione” ne ha riconosciuto il connesso potere regolamentare che nella specie, è stato espresso nell’atto dirigenziale n.1460/2010 ( non impugnato tempestivamente) con il quale si è stabilito che “ decorso il termine di sei mesi dalla scadenza di ciascuna rata senza che sia stato effettuato l’integrale pagamento della stessa, l’inadempimento determina la risoluzione del rapporto, la revoca della concessione e l’obbligo di immediata restituzione del Fondo delle somme non restituite…”
Tanto determina la legittimità del ritiro della posizione di vantaggio concessa al Consorzio e quindi il rispetto della originaria e preesistente posizione debitoria .
L’acclarata e perdurante violazione degli impegni assunti, che non è stata contestata (o comunque giustificata) dal Consorzio (né in sede procedimentale, né in questa sede) e rispetto alla quale si è quindi formata piena acquiescenza, costituisce valido motivo per revocare la decisione di ammettere il Consorzio al ripianamento della posizione debitoria e quindi provvedere all’integrale recupero delle somme non corrisposte, stante l’oggettiva inaffidabilità del beneficiario e l’insussistenza ab origine dei presupposti per incardinare utilmente il rapporto tra le parti.
Infine, quanto alla dedotta incompetenza del dirigente, la stessa non sussiste trattandosi pacificamente di un atto di gestione conseguente alla delibera di G.R. n.1878/2010.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la conseguente conferma dei provvedimenti impugnati.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità e novità della controversia) per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO