Articolo 55 del Codice della nautica da diporto
Articolo 54Articolo 55 bis
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15 settembre 2005
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13 febbraio 2018
Art. 55. ((Esercizio abusivo delle attivita' commerciali con unita' da diporto)) (( 1. Chiunque esercita le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unita' da diporto per attivita' diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unita' da diporto le attivita' di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione , e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.
2. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4.
3. Nel caso di impiego di unita' da diporto per le attivita' di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica e' sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione e' reiterata nel biennio, la patente nautica e' revocata. ))
Entrata in vigore il 13 febbraio 2018
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