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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/06/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.7570 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
, nata a [...], il08/10/1961, elettivamente domiciliata in Cagliari Parte_1
ì, presso lo studio dell'Avv. FERRAI FRANCESCA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente contro
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
DOMENICO MILLELIRE 1 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. CUCCA PAOLA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'ill.mo Tribunale:
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e ”. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato da ARESU in data 27/11/2024, all'udienza del 14.04.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulla pronuncia del solo divorzio.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 22.02.2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 27.11.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e .
[...] CP_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, , definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Cagliari il 13/07/1991 tra
, nato a [...], il08/10/1961 e , nato a Parte_1 CP_1 CAGLIARI (CA), il 12/08/1966, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 415, parte II, serie A, anno 1991 - Comune di
Cagliari).
2. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
24/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
.