Articolo 32 della Legge 7 dicembre 1961, n. 1264
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27 dicembre 1961
Art. 32. Conferimento di incarico provvisorio negli uffici di economato

Nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge, all'ufficio di economato, di cui al precedente articolo 14, puo' essere preposto un impiegato del ruolo dei segretari (tabella H, lettera b) delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1961