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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 720/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 720/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PORETTI LORENZO e dall'avv. ROBERTO SANETTI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), TR C.F._2 CP_2
(C.F. , (CF.
[...] C.F._3 Controparte_3
), la prima anche in proprio e tutti quali eredi del Sig. C.F._4 Per_1
con il patrocinio dell'avv. GUADALUPI LAPO e dell'avv. JONATHAN
[...]
LUPONE elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTI APPELLATE-APPELLANTI INCIDENTALI
( p.i. con il patrocinio dell'avv. LEONARDO MASI, CP_4 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 19.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:” Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze Adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e riformare l'impugnata Sentenza n. 387/2021, pubblicata il 19.02.2021 -Repert. n. 1009/2021 del
19.02.2021 del Tribunale di Firenze, Sezione terza civile e per l'effetto:
Nel merito:
1. in tesi, confermato il Decreto Ingiuntivo n. 369/2017 del Tribunale di Firenze oggi opposto, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai GG.ri e NA _1
;
[...]
2. in ipotesi subordinata condannare la ed i GG.ri e CP_4 NA TR anche in solido tra loro al pagamento della somma di € 360.000,00 oltre IVA contributi di legge e interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002 dal 30.4.2016 al saldo;
CP_
3. in ipotesi ancor più subordinata condannare la “ al pagamento della somma di € CP_4
360.000,00 ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre IVA ed accessori come al precedente punto sub. 2;
4. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del Decreto Ingiuntivo poi opposto e di entrambi i giudizi, di primo grado e del presente appello.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già indicati in primo grado nella “Memoria ex art. 183,
6° comma, n. 2 c.p.c.” del 28.06.2018 e nella “Memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3 c.p.c.” del
17.07.2018 e reiterate nella “Comparsa Conclusionale” depositata in data 07.10.2020, ovvero:
A. Prova per testi sulle circostanze sotto capitolate.
Vero che:
1. i GG.ri e hanno apposto in vostra presenza le sottoscrizioni NA TR risultanti in calce e a margine della scrittura privata di data 20.11.2014 e sui documenti ad essa allegati e che vi si mostrano e che tali sottoscrizioni sono state dai medesimi apposte dopo attento esame e lettura della scrittura privata sopra menzionate;
2. nell'occasione i coniugi si sono anche congratulati con l'arch. dichiarandosi Parte_2 Pt_1 pienamente soddisfatti del risultato conseguito;
3. tutte le volte che l'arch. ha consegnato al Sig. bozze di progetti concernenti Pt_1 Controparte_3 il piano di recupero urbanistico dei terreni di proprietà per la loro approvazione, Parte_2 CP_3 si è riservato di parlarne con i genitori prima di autorizzarne il deposito in Comune;
[...]
4. le misurazioni topografiche da lei eseguite ai fini del frazionamento catastale degli immobili posti in
Ponte Buggianese ai fini del piano di recupero denominato “Parco dello Sport” sono spesso avvenute con la presenza del Sig. NA Si indicano a testi: la sig.ra di Prato sui capitoli dal n. 1 al n. 3 ed il Geom. Testimone_1 di Cerreto Guidi (FI) sul capitolo n. 4; Controparte_5
B. Consulenza tecnica grafologica che accerti se le firme e NA _1
” apposte sulla scrittura privata di data 20.11.2014 e suoi allegati siano riferibili agli opponenti,
[...] indicando, quali scritture di comparazione, la convenzione sottoscritta dai GG.ri con il Parte_2
Comune di Ponte Buggianese del 21.5.2013, agli atti del notaio di Prato, Rep. N. Persona_2
156104, Racc. N. 22958; l'accordo preliminare del 7.7.2012 dai medesimi sottoscritto con il Sindaco del Comune di Ponte Buggianese;
l'atto di compravendita del 2.12.2014 sottoscritto tra i coniugi
e agli atti del notaio di Montemurlo (Po), Rep. N. Parte_2 CP_4 Persona_3
17817, Racc. N. 9120; le domande e i progetti presentati per l'approvazione del “piano” da parte al
Comune di Ponte Buggianese;
C. Consulenza tecnica che determini quale sia l'equo compenso dovuto all'arch. per Pt_1
l'attività progettuale di cui è causa.
D. L'Arch. si oppone all'ammissione della prova per testi capitolata da Parte_1 Per_1
e rilevando che:
[...] Testimone_2
- i capitoli sub a) e b) della memoria ex art. 183, 6° co. n. 2 riguardano circostanze relative a un rapporto diverso da quello di cui è causa (tanto che lo stesso testo del capitolo da atto che il pagamento della prestazione resa è già avvenuto) e sono pertanto assolutamente ininfluenti;
- i capitoli sub c), d) ed e) sono essi pure ininfluenti;
il fatto che la massima parte dei rapporti sia stata gestita da ed – figlio e nuora di e Controparte_3 Persona_4 NA Tes_2
– non toglie infatti che, come emerge chiaramente dai documenti prodotti, effettivi titolari del
[...] rapporto, in quanto proprietari degli immobili interessati dal progetto di trasformazione urbanistica, sottoscrittori di tutti i documenti progettuali nonché della scrittura privata del 20.11.2014, fossero i coniugi;
Parte_2
- a sua volta anche il capitolo sub f) è inammissibile in quanto contraddetto da atto scritto rappresentato dalla scrittura privata 20.11.2014
- In caso di ammissione del capitolo si chiede di essere ammessi alla controprova indicando come teste la
Rag. Prato.” Testimone_1
Per gli appellati-appellanti incidentali “ Voglia l'Ecc.ma Corte di CP_6
Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello principale proposto dall'Arch. Parte_1 perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, in parziale riforma della Sentenza di primo grado impugnata:
- In via principale: accertata la nullità, o in subordine, l'annullabilità della scrittura privata del
20/11/2014 e, in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta, dichiarare che
l'Arch. nulla ha a pretendere dai Sig.ri Parte_1 TR CP_2
e e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta nei loro confronti per le
[...] Controparte_3 causali di cui in narrativa;
- In via subordinata o nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello principale, accertare e dichiarare il credito dell'arch. Parte_1 nei confronti dei sigg.ri e
[...] TR _1 Controparte_2 CP_3
in solido con nella somma di Euro 99.788,07 o la diversa somma, maggiore o
[...] CP_4 minore che sarà ritenuta di giustizia, con esclusione in ogni caso gli interessi moratori ex art. D. Lgs. n.
231/2002 per le ragioni di cui in narrativa;
- In ogni caso, condannare l'arch. alla restituzione di eventuali maggiori somme Parte_1 corrisposte medio tempore dai sigg.ri , e TR Controparte_2 Controparte_3 per effetto della pronuncia di primo grado;
- In via riconvenzionale: accertati i rapporti fra le parti, in ragione della natura di reale committente delle prestazioni professionali rese, condannare la società unipersonale, con sede in CP_4
Montecatini Terme (PT), Corso Roma n. 117, a manlevare i Sig.ri. TR [...]
e da eventuali pretese e richieste di pagamento avanzate dall'arch. Controparte_2 Controparte_3 per le causali di cui in narrativa;
Parte_1
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali del primo e secondo grado giudizio, oltre accessori come per legge. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in seconda memoria ex art.
183 c.p.c. del 28 giugno 2018 e terza memoria ex art. 183 c.p.c. del 18 luglio 2018, come reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, di seguito ritrascritte:
Prova per testi e richiesta di interrogatorio formale:
a) DCV che l'incarico professionale di cui alla fattura che vi si mostra (doc. 3) che porta la seguente descrizione “Prestazione professionale relativa all'ipotesi di progetto per il piano di fattibilità della ristrutturazione del complesso edilizio eventualmente da acquistare, posto in via Cantera a Ponte
Buggianese, Pistoia” è stato da Voi svolto nell'interesse, ed a Voi ricompensato, dalla società CP_4
b) DCV che per lo svolgimento di detto incarico Lei ha avuto contatti esclusivamente con il sig.
e/o con la di lui moglie sig.ra Controparte_3 Persona_4
c) DCV che dopo pochi anni e precisamente nella seconda metà del 2011, siete stato contattato dal sig. per una nuova questione inerente i terreni posti in via Cantera a Ponte Controparte_3
Buggianese, Pistoia, e questo in relazione alla necessità di predisporre, inizialmente, una proposta progettuale da presentare nell'ambito del “Pubblico avviso relativo alla Variante n. 1 al Piano
Strutturale ed alla variante n. 3 al Regolamento Urbanistico Comunale” e, successivamente, a seguito dell'adozione della Quarta Variante puntuale al Regolamento Urbanistico vigente il 18.7.2012, la predisposizione del progetto di massima e del progetto plani volumetrico;
d) DCV che per lo svolgimento di questo nuovo incarico avete avuto numerosi contatti e ricevuto direttive solo con il sig. e/o con la di lui moglie sig.ra Controparte_3 Persona_4
e) DCV che lo svolgimento dell'incarico ha comportato riunioni sia con gli organi della P.A. competenti, sia con altri professionisti officiati, e che a dette riunioni partecipava il sig. Controparte_3
f) DCV che al termine dell'incarico, e precisamente dalla metà del 2013 al maggio 2015, più volte il sig. e/o la sig.ra vi hanno chiesto di quantificare l'importo Controparte_3 Persona_4 dovuto per le prestazioni professionali svolte e che Voi avete provveduto, in occasione dell'incontro del maggio 2015 con il Sig. e la Sig.ra presso l'hotel 500 (ex Hotel Granducato) CP_3 Persona_4
a Campi Bisenzio, alla presentazione dei due progetti di notula che Vi si mostra (doc. 8); g) DCV che nel 2010, in occasione del lavoro da voi svolto ed oggetto della fattura del 1 febbraio
2010 (doc. 4) avevate incontrato il solo sig. Controparte_3
h) DCV che avete incontrato per la prima volta i sigg.ri e NA _1
solo in epoca successiva al 2014.
[...]
Sui capitoli sopra elencati si chiede interrogatorio formale dell'Arch. e prova per Parte_1 testi nei seguenti termini: capitoli a), b), c), d) e f) sig.ra residente in [...]; Persona_4 capitolo e) sig. arch. tutti Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Persona_5 domiciliati presso il Comune di Ponte Buggianese;
arch. domiciliato presso il comune di Testimone_6
Montecatini Terme;
Dott. domiciliato in Ponte Buggianese, Avv. Marco Testimone_7
Baldassarri, domiciliato in Pistoia, Dott.ssa Valentina Lombardi, domiciliata in Prato.”
Per parte appellata-appellante incidentale “Voglia l'Ecc.ma Corte di CP_4
Appello adita, contrariis reiectis: rigettare l'appello principale proposto dall'Arch. Parte_1 perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto, in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata, dichiarare che, sul complessivo importo in linea capitale di
€ 115.153,09 non sono in ogni caso dovuti gli interessi moratori ex art. D. Lgs. n. 231/2002 per le ragioni di cui in narrativa. Con conseguente condanna dell'Arch. alla restituzione, in favore di Pt_1
dell'importo di € 44.455,56, già corrisposto dall'esponente a titolo di interessi moratori dal CP_4
30.4.2016 al 24.2.2021;
in ipotesi di totale o parziale accoglimento dell'appello principale proposto dall'Arch. accogliere le conclusioni già formulate da nel giudizio di primo grado e Pt_1 CP_4 dunque Voglia: “rigettata ogni domanda ed eccezione dell'Arch. avverso gli opponenti e CP_7 avverso “ CP_4 - in accoglimento delle domande svolte dagli opponenti GG.ri e , revocare e/o dichiarare CP_3 _1 inefficace e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 369/2017 – R.G. n. 751/2017 emesso dal
Tribunale di Firenze in data 27.1.2017;
- accertare e dichiarare che il soggetto committente dei progetti planimetrici e di massima predisposti dall'Arch. è la società interveniente;
- Parte_1 CP_4
- accertare e determinare la misura del compenso dovuto all'Arch. per tali elaborati Parte_1 progettuali, in € 99.788,07, ovvero nella diversa minore o maggiore somma, anche equitativamente determinata, ritenuta di giustizia”.
- Sempre per la sola ipotesi di parziale o totale accoglimento dell'appello, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova già richiesti in primo grado con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., e in particolare: “si chiede volersi ammettere CTU volta a: (i) descrivere l'entità e la natura dell'attività svolta, su incarico di dall'Arch. e degli eventuali elaborati da questo redatti, in CP_4 Parte_1 riferimento ai terreni posti in Ponte Buggianese, via Cantera, Pistoia;
(ii) determinare la misura del congruo compenso spettante per detta attività all'Arch. in base alla tariffa Parte_1 professionale vigente per gli Ingegneri e Architetti”.
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 387/2021 del Tribunale di Firenze in materia di contratto d'opera professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Architetto ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 387/2021 pubblicata il 19 febbraio 2021 con cui il
Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dai signori ha revocato il Decreto Ingiuntivo emesso nei loro confronti per l'importo Parte_2 di euro 360.000, oltre accessori, interessi e spese;
condannato TR CP_2
e in via solidale con la Società al pagamento del
[...] Controparte_3 CP_4 minor importo di Euro 115.153,09 oltre accessori e interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dal 30 aprile 2016 a titolo di compenso per l'opera professionale svolta dall'architetto Pt_1
Il ricorrente a sostegno della domanda di adempimento contrattuale proposta in sede monitoria deduceva che nell'anno 2012 i Signori e NA TR lo avevano incaricato di predisporre e presentare al Comune di Ponte Buggianese le domande e i relativi elaborati tecnici finalizzati alla trasformazione di un complesso immobiliare, composto da terreno agricolo e annessi fabbricati colonici posti in Comune di Ponte Buggianese, località Fattoria, tra Via Albinatico e Via Fattoria di cui erano proprietari, in area edificabile destinata a servizi ricettivi e sportivi denominata “Parco dello Sport . Egli in esecuzione dell'incarico, eseguiva una pluralità di attività professionali di progettazione ed altro, analiticamente descritte e documentata;
in data
7.7.2012 i Signori e sottoscrivevano un accordo con NA TR il Comune di Ponte Buggianese con reciproci impegni per un'eventuale Variante al R.u.c. in relazione al progetto preliminare predisposto dall'Arch. quindi fra il luglio ed il Pt_1 dicembre del 2012 presentavano al Comune di Ponte Buggianese gli elaborati dell'arch.
tutti approvati dall'amministrazione e finalizzati alla realizzazione delle opere Pt_1 previste per il "Parco dello Sport". In data 20.11.2014 tra committenti e il professionista veniva sottoscritta una scrittura privata con cui i primi, nel riconoscere l'avvenuta esecuzione dell'incarico da parte dell'Arch. si obbligavano a corrispondergli la Pt_1 complessiva somma di Euro 360.000,00, oltre IVA e contributi, da pagarsi in sei rate mensili consecutive con termine iniziale fissato alla fine del mese successivo all'invio della proposta di notula (doc. n. 12-13); nel dicembre del 2014 i GG.ri e CP_3 _1 alienavano l'intero complesso immobiliare interessato dal progetto alla società di CP_4 cui il figlio, era legale rappresentante. Non avendo ricevuto alcun Persona_6 corrispettivo, anche dopo l'invio del progetto di notula nel marzo del 2016, l'architetto agiva dunque per ottenere il pagamento del compenso nell'importo di cui alla scrittura privata del 20.11.2014.
Avverso il decreto ingiuntivo i signori proponevano opposizione con cui Parte_2 chiedevano accertarsi la nullità della scrittura privata costituente il titolo dell'avverso pretesa ai sensi degli artt. 1418 c. 2 e 1325 c.c., per assoluto difetto di volontà, in capo ai medesimi;
in subordine proponevano domanda di annullamento della medesima convenzione per dolo contrattuale, avendoli indotti il a sottoscriverla senza Pt_1 informarli del contenuto, sottoponendolo probabilmente come documento tecnico necessario per la presentazione delle pratiche in Comune. Chiedevano, in ogni caso, di essere autorizzati alla chiamata in causa di quale unico e reale committente CP_4 dell'opera professionale, per essere da questa manlevati in ipotesi di condanna.
Costituitosi in giudizio, il evidenziava come la scrittura del 20.11.14 non fosse stata Pt_1 ritualmente e tempestivamente disconosciuta dagli opponenti, e l'irrilevanza a fronte di essa della circostanza che reale interessato all'opera professionale svolta potesse essere stata la società , pertanto chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in via d'ipotesi, la CP_4 condanna di solido con gli opponenti al pagamento della somma di € 360.000,00 CP_4 oltre accessori e interessi di mora a titolo di compenso.
Interveniva in giudizio la quale aderiva alle difese degli opponenti, allegando di CP_4 essere stata l'unico committente dell'opera professionale svolta dal e come tra le Pt_1 parti non fosse intervenuta alcuna pattuizione in merito alla determinazione del compenso, con conseguente applicabilità dell'art. 2233 c. 1 c.c .
In corso di causa decedeva l'opponente Sig. talché il giudizio veniva NA riassunto nei confronti degli eredi (Sig.ri e TR Controparte_2
, ritualmente costituiti. Controparte_3
La causa, istruita documentalmente, dopo il rigetto delle istanze istruttorie delle parti, era definita con sentenza n. 387/2021 con cui il Tribunale di Firenze rigettava le domande degli opponenti di nullità ed annullamento della scrittura privata del 20.11.2014, ritenendola valida ed efficace fra le parti e contenente un riconoscimento del debito con contestuale promessa di pagamento da parte dei signori i quali dovevano Parte_2 ritenersi, sulla scorta delle allegazioni delle parti e dei documenti versati in atti i “ committenti secondari” mentre la committente "primaria” in quanto soggetto in concreto interessato alla realizzazione del progetto, era la CP_4
Il Tribunale affermava poi “l'inesistenza del rapporto sottostante alla scrittura del 20.11.14, limitatamente alla determinazione del compenso, essendo del tutto inverosimile che un accordo relativo alla sua misura, tra l'altro determinata in misura molto superiore rispetto a quella prevista dalle tariffe vigenti, fosse esistente soltanto con alcuni degli obbligati solidali, e tra l'altro soltanto con i committenti secondari dell'opera professionale del e non invece con il committente principale, con il quale vi era Pt_1 invece un accordo di pagamento dei compensi tramite produzione di una notula professionale, e dunque tramite un riferimento alle tariffe”. Quantificava quindi il compenso dovuto al professionista in
€ 115.153,09 come da parere pro veritate, prodotto in giudizio dagli opponenti (doc. 24), e condannava quest'ultimi in solido con la al pagamento della predetta somma, CP_4 oltre oneri di legge ed interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dal 30.4.2016 al saldo.
Compensava per metà le spese di lite, ponendo la restante parte a carico solidale di parte opponente e della terza intervenuta.
Il ha interposto appello con cui ha censurato la sentenza gravata per avere il primo Pt_1 giudice :
a) erroneamente e contraddittoriamente operato una distinzione tra asseriti committenti “primari” e “secondari” , travisando le risultanze documentali in atti, da cui invece emerge incontrovertibilmente che l'incarico gli fu conferito soltanto dai coniugi Parte_2
b) erroneamente ritenuto che gli opponenti abbiano dato prova contraria di non aver pattuito il compenso indicato nella scrittura privata del 20.11.2014 nonostante la corretta qualificazione della stessa come ricognizione del debito, in quanto oggetto di siffatta prova contraria avrebbe dovuto riguardare solo fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto ivi riconosciuto e del pagamento di € 360.000,00 promesso;
c) erroneamente ritenuto “verosimile che gli opponenti, soggetti in età avanzata, abbiano sottoscritto la scrittura in questione senza ben leggere o comunque comprendere quanto sottoscrivevano, probabilmente complice una mancata chiara informazione da parte del il Pt_1 che renderebbe anche il suo comportamento non certo caratterizzato da particolare correttezza nei confronti delle controparti contrattuali” ( pag. 7 sentenza) non essendovi alcuna prova di tale assunto ed incorrendo il Tribunale in contraddizione con quanto affermato a pag. 5 della medesima sentenza ovvero che “…Quanto, poi, alla doglianza relativa al fatto di non essere stati informati circa il contenuto dell'atto essa, oltre ad essere ancora contraddittoria rispetto all'affermazione di essere stati ingannati circa il suo contenuto, sottintende in realtà un comportamento poco diligente imputabile agli opponenti medesimi, che avrebbero dovuto leggere i documenti che firmavano, non potendo certo comportare una invalidità della scrittura medesima il fatto che non lo abbiano invece in ipotesi fatto”;
d) erroneamente quantificato il compenso dovuto al professionista sulla base di un parere pro veritate redatto da un tecnico di fiducia degli appellati, avente valore di mera allegazione difensiva, invece che nella misura riconosciuta nella scrittura privata del 20.11.2024, assumendo che il predetto parere non fosse stato contestato dall'opposto, in violazione dell'art. 115 c.p.c. ;
e) omesso di motivare sul rigetto delle reiterate istanze istruttorie le quali, invece, se espletate avrebbero consentito di dimostrare fatti decisivi ai fini della controversia.
L'appellante ha dichiarato infine che ha dato esecuzione alla sentenza impugnata CP_4 corrispondendogli con bonifico del 04.03.2021 la somma di € 115.153,09, oltre IVA e
CPA e interessi e le spese legali come da contabile di bonifico allegata all'atto di citazione in appello.
Ritualmente costituiti, i signori hanno contestato la fondatezza Parte_2 dell'impugnazione principale ed hanno a loro volta proposto appello incidentale;
con i primi due motivi hanno impugnato il rigetto da parte del Tribunale dell'azione di accertamento della nullità per vizio del consenso o dell'annullabilità per dolo contrattuale della scrittura privata del 20.11.2014, riproponendo tali domande in questa sede e le allegazioni a sostegno nonché censurato le argomentazioni del primo giudice sulla scorta delle quali ha escluso che l'unico soggetto che avesse conferito l'incarico al fosse la Pt_1 ritendo invece dimostrato che anche i coniugi fossero CP_4 Parte_2 committenti in quanto proprietari dei beni interessati dal progetto;
con il terzo motivo hanno lamentato l'erronea applicazione degli interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 alla somma dovuta a titolo di capitale, non trattandosi di transazioni commerciali, nonché la debenza stessa degli interessi, avendo provveduto a disporre in favore CP_4 dell'architetto un bonifico a saldo delle sue spettanze di Euro 122.912 (doc. 18 fascicolo di parte primo grado), non accettato dal professionista, producendo a dimostrazione nuova documentazione.
Anche ha proposto appello incidentale, fondato sui seguenti motivi: CP_4 a) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1207 c.c. e dell'art. 1220 da parte del
Tribunale per aver ritenuto non sussistente la mora del creditore, nonostante prova in atti che 17.1.2017 ha disposto in favore dell'Arch. un CP_4 Pt_1 bonifico dell'importo di € 122.912,00 (cioè € 88.000,00 oltre accessori – doc. 18 parte opponente), ma la disposizione è stata rifiutata dall'Arch. ha allegato Pt_1 alla comparsa di costituzione nel presente giudizio (doc. D) l'estratto conto di relativo al periodo di interesse ed ha chiesto la condanna dell'Arch. a CP_4 Pt_1 restituirle l'importo di € 44.455,56, già corrisposto a titolo di interessi moratori dal
30.4.2016 al 24.02.2021;
b) erronea condanna di alla refusione per ½ delle spese di lite nonostante CP_4
soggetto meramente intervenuto in un giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo di cui non era destinatario.
L'appellante nella prima difesa utile ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c della nuova documentazione prodotta dagli appellanti incidentali.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta in data 16.11.2023, poi rimessa sul ruolo con decreto della Presidente di Sezione del 19.12.2024 per impedimento del
Consigliere relatore, quindi trattenuta nuovamente in decisione in data 19.2.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 30 maggio 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Inammissibilità ex art. 345 c.p.c dei nuovi documenti prodotti dagli appellati –appellanti incidentali La nuova produzione documentale di e degli appellati allegata alle CP_4 Parte_2 rispettive comparse di costituzione in appello e rappresentata da estratto conto della società relativa al periodo di gennaio 2017, va dichiarata inammissibile ai sensi del comma terzo dell'art. 345 c.p.c. trattandosi di documento formatosi anteriormente al maturare delle preclusioni istruttorie nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo né gli appellati hanno allegato di non averlo potuto produrre per causa ad essi non imputabile. Si richiama sulla questione l'orientamento univoco del giudice di legittimità condiviso da questa Corte, in base al quale Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con
l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere.” ( Cass. n. 16289/2024; Cass.n.
29506/2023).
3. Sulla nullità per vizio del consenso o annullabilità per dolo della scrittura privata del 20.11.2014 (secondo motivo dell'appello incidentale CP_8
)
[...]
Non è mai stato in contestazione fra le parti l'esatta esecuzione da parte del delle Pt_1 prestazioni professionali di cui ha domandato il pagamento del compenso e che il contratto d'opera avesse ad oggetto la predisposizione e presentazione al Comune di
Ponte Buggianese del progetto di massima, con annessi elaborati tecnici finalizzati alla trasformazione di un complesso immobiliare di proprietà dei coniugi , Parte_2 composto da terreno agricolo e annessi fabbricati colonici, in area destinata a servizi ricettivi e sportivi denominata “Parco dello Sport” al fine di ottenere l'approvazione da parte dell'amministrazione interessata e la stipula della relativa convenzione urbanistica, intervenuta il 21.5.2013 fra i signori ed il Comune di Ponte Buggianese. Parte_3
La controversia infatti si incentra sulla individuazione dei committenti e sulla determinazione del compenso spettante all'architetto. Questi ha fondato la sua pretesa nei confronti dei coniugi sulla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data Parte_2
20.11.2014 nella quale essi premettevano di avergli conferito l'incarico “ per il progetto urbanistico e per il Progetto unitario pluviometrico e Progetto di massima del Parco dello Sport di Ponte Buggianese… “ riconoscendosi debitori del medesimo della somma di euro 360.000 euro oltre accessori a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite dal professionista ed impegnandosi ad effettuare il pagamento in sei rate mensili con decorrenza dall'invio da parte del del progetto di notula. Pt_1
I coniugi sin dall'atto di opposizione hanno sempre sostenuto di aver Parte_2 sottoscritto i progetti da depositare in Comune, le pratiche edilizie e la convenzione con l'amministrazione in qualità di meri proprietari degli immobili ma che il vero committente fosse la società amministrata dal proprio figlio, alla quale con CP_4 Controparte_3 contratto di compravendita del 2.12.2024 (cfr. doc. 7 fascicolo di parte I° grado) hanno alienato i beni interessati al progetto di realizzazione del Parco dello Sport. Con specifico riferimento alla scrittura privata in esame hanno allegato di non aver mai voluto addivenire a tale convenzione, ma di essere stati indotti alla firma del documento senza essere stati informati del suo contenuto, dunque, senza comprenderne significato, portata e finalità effettiva, nonché di essere stati vittima di dolo contrattuale da parte del Pt_1
Il Tribunale ha rigettato le domande di nullità /annullamento della scrittura privata in esame per carenza di prova che i coniugi “abbiano sottoscritta in quanto tratti Parte_2 in inganno dall'opposto ed anzi, a monte, gli opponenti non hanno neppure indicato quali sarebbero stati gli inganni posti in essere ai loro danni, essendosi limitati a formulare soltanto mere ipotesi – o forse sarebbe meglio dire congetture - in merito al fatto che la scrittura avrebbe potuto essere stata loro presentata come documento tecnico, necessario per la presentazione delle pratiche in Comune. Quanto, poi, alla doglianza relativa al fatto di non essere stati informati circa il contenuto dell'atto essa, oltre ad essere ancora contraddittoria rispetto all'affermazione di essere stati ingannati circa il suo contenuto, sottintende in realtà un comportamento poco diligente imputabile agli opponenti medesimi, che avrebbero dovuto leggere i documenti che firmavano, non potendo certo comportare una invalidità della scrittura medesima il fatto che non lo abbiano invece in ipotesi fatto.” Le argomentazioni del primo giudice appaiono condivisibili e coerenti con principi di diritto elaborati dal giudice di legittimità secondo cui l'erroneo affidamento ingeneratosi in una parte contraente in ragione della mancata lettura del testo contrattuale, non determinato da condotte ingannatorie, omissive o commissive, dell'altra parte, non determina un vizio di invalidità del contratto ( crfr Cass.
n.30505/2023) . L'età avanzata dei coniugi all'epoca della sottoscrizione Parte_2 dell'atto costituisce una mera condizione soggettiva priva di rilevanza, considerato altresì che questi, nei due anni antecedenti, hanno non soltanto firmato gli elaborati progettuali e le istanze redatte dall'architetto ma stipulato anche con il Comune interessato gli Pt_1 accordi per l'approvazione ed esecuzione delle opere finalizzate alla realizzazione del
Parco dello Sport, come comprovato dalla documentazione prodotta nel giudizio di opposizione, comportamenti che dimostrano in maniera inequivocabile la non incidenza del dato anagrafico sulla loro capacità negoziale ed il loro coinvolgimento consapevole nella realizzazione della complessa operazione in esame, culminata poi nella alienazione alla dei beni di loro proprietà compresi nell'area destinata a diventare un CP_4 ciclodromo.
Il motivo pertanto deve essere respinto.
4. Il contenuto della scrittura privata del 20.11.2014
4.1 Sulla qualità di committenti dei coniugi (primo motivo di Parte_2 appello principale e primo motivo di appello incidentale)
Il Tribunale nel percorso motivazionale contenuto nella sentenza gravata è pervenuto a riconoscere la qualità di committenti in capo sia ai coniugi che alla società Parte_2 valorizzando il contenuto della transazione successivamente stipulata fra i medesimi CP_4 soggetti e l'architetto in data 16.9.2016 ( doc. 17 fascicolo opponenti) - poi non Pt_1 andata a buon fine- in cui gli tutti gli odierni appellati, nonché e la Controparte_3 moglie in proprio, riconoscevano che l'architetto aveva svolto attività CP_9 professionale su incarico loro e per loro conto ( punto 4 dell'atto di transazione), ed ha quindi ritenuto “infondata, e neppure conforme a buona fede e correttezza nei confronti della controparte, l'eccezione con la quale gli opponenti lamentano un proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver provveduto al conferimento dell'incarico professionale (che sarebbe stato conferito dalla sola
società riconducibile al figlio degli opponenti), mentre nella transazione tutti hanno CP_4 espressamente riconosciuto il contrario. E lo stesso vale anche per la quale pure, affermando CP_4 una verità solo parziale, ha sostenuto unitamente agli opponenti di avere essa soltanto conferito l'incarico professionale al In realtà dunque, in relazione al complessivo affare immobiliare che vedeva Pt_1 coinvolti gli opponenti quali proprietari dei terreni e quale interessata all'opera di edificazione CP_4 previo loro acquisto, il tutto tra l'altro nel medesimo ambito familiare, committenti del sono stati Pt_1 tutti tali soggetti congiuntamente sia pure, come si dirà in seguito, con una diversa pregnanza del ruolo da ciascuno svolto nell'ambito di tale committenza.”
Ha poi qualificato la convenzione stipulata fra il e i coniugi in data Pt_1 Parte_2
20.11.2014 come atto di riconoscimento del debito da parte di quest'ultimi per l'importo di euro 360.000 a titolo di compenso dovuto per le prestazioni a quell'epoca già eseguite dal professionista, con contestuale promessa di pagamento rateizzata, ed ha ritenuto in sostanza che l'inversione dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 1988 c.c. a carico dei debitori riguardasse unicamente la pattuizione del compenso ovvero il quantum e non anche l'esistenza del titolo contrattuale ivi espressamente indicato.
Il con il primo motivo di appello ha censurato la decisione del primo giudice Pt_1 perché contraria al contenuto della convenzione in esame e fondata sulla valutazione di un contratto di transazione posteriore, risolto e quindi privo di qualsiasi efficacia fra le parti contraenti, dovendosi invece ritenere provato che gli unici committenti siano stati i signori , proprietari dei beni coinvolti nella realizzazione del progetto del Parte_2
Parco dello Sport, sottoscrittori delle pratiche urbanistiche ed edilizie nonché delle convenzioni stipulate con il Comune nel 2012-2013 nonché parti contraenti in qualità di committenti della scrittura privata datata 20.11.2014.
Anche gli appellati con il primo motivo di impugnazione incidentale Parte_2 hanno sostenuto l'assenza di valore probatorio della transazione, perché divenuta inefficace fra le parti, lamentando che il primo giudice abbia omesso di considerare una pluralità di fatti, da essi allegati e provati, dimostrativi che il contratto d'opera professionale, sia pur in forma verbale, sia intercorso soltanto fra il e la società Pt_1
Ciò in particolare sarebbe dimostrato dalle fatture emesse da altri professionisti CP_4 coinvolti nella medesima operazione, nei confronti di e da questa pagati ( doc. CP_4
21-22 fascicolo opponenti) e dal successivo acquisto da parte della predetta società degli immobili de quibus.
In merito si osserva che i rapporti intrattenuti da con altri professionisti sono CP_4 irrilevanti ai fini della presente decisione e non sono certo le mere fatture quietanzate a dimostrare l'identità dei committenti di un contratto d'opera professionale, quando questo non sia stato prodotto in atti. La tesi poi che l'incarico al sia stato conferito da Pt_1 verbalmente nel 2011 non si confronta in alcun modo con l'esistenza di una CP_4 convenzione scritta, valida ed efficace, fra i signori ed il professionista, ed Parte_2
è anzi contraria al contenuto dell'accordo provato per tabulas, con conseguente inammissibilità ex art. 2722 c.c. delle prove testimoniali sul punto, reiterate dagli appellati in questa sede. Inoltre, prima della stipula di tale convenzione non vi è alcuna documentazione dimostrativa di rapporti fra il e la le email di epoca Pt_1 CP_4 successiva ( doc. 9 e 10 fascicolo opponenti) con richiesta di compensi sono state inviate all'indirizzo personale della moglie di (circostanza pacifica) al quale il Controparte_3 professionista si rivolgeva senza alcun riferimento alla ed alla qualità di quest'ultimo CP_4 di legale rappresentante della società. Infine l'alienazione dei beni è intervenuta quando ormai le prestazioni da parte del geometra erano state interamente eseguite. Pt_1
Ciò posto, analizzata la convenzione del 20.11.2014, il collegio ritiene che in essa coesistano oltre ad una ricognizione del debito titolata proveniente dai coniugi CP_8 accompagnata ad una promessa di pagamento, anche una confessione stragiudiziale
[...] circa la loro qualità di committenti dell'incarico professionale all'epoca già interamente espletato dal essendo pacificamente possibile che, nel contesto di un unico Pt_1 documento, accanto alla volontà diretta alla promessa (o alla ricognizione), coesista una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendo valore di prova legale, preclude la prova contraria ex art. 1988 c.c., salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza (v., ex plurimis, Sez. 2, ordinanza n. 23246 del
5/10/2017, Rv. 645574 – 01; v. anche Sez. 2, ordinanza n. 22588 del 16/10/2020 ).
Invero, ai fini della configurabilità della confessione quale “dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte” ( art. 2730 c.c.) sono necessari in particolare tre elementi essenziali:
a) che la confessione abbia ad oggetto un “fatto giuridico”;
b) che il fatto confessato sia sfavorevole al confitente nel senso che nuoce ad un interesse giuridico vantato dal medesimo nei confronti della controparte;
c) che il fatto confessato sia favorevole alla “altra parte”.
Dunque, il fatto confessato deve riguardare un rapporto giuridico esistente tra il confitente e chi se ne giova, e deve essere tale che la sua verità pregiudichi il dichiarante e giovi alla sua controparte, in particolare sollevandola dall'onere della prova del fatto costitutivo della sua domanda o eccezione.
Ebbene, nella scrittura privata in esame i coniugi si qualificavano Parte_3 espressamente e ripetutamente come committenti, ammettendo di aver conferito all'arch.
l'incarico oggetto di causa, ivi specificamente descritto, davano atto poi che il Pt_1 professionista aveva correttamente eseguito le prestazioni e pertanto maturato il diritto al correlativo compenso, che veniva espressamente indicato nell'atto in euro 360.000,00. Le loro dichiarazioni hanno dunque ad oggetto fatti giuridici ai medesimi sfavorevoli e producono l'effetto tipico della confessione, di dispensare la controparte, dall'onere della prova del fatto costitutivo del proprio diritto;
esse inoltre costituiscono il presupposto e la causa sottesa al successivo riconoscimento di essere debitori del compenso spettante al quantificato espressamente nell'importo di euro 360.000. Pt_1
Ad abundantiam si osserva che nel medesimo accordo i coniugi conferivano Parte_2 all'arch. anche l'incarico di provvedere ai progetti definitivi per la richiesta delle Pt_1 autorizzazioni amministrative per costruzioni e recupero degli immobili di loro proprietà, ricompresi nei progetti di massima già redatti dal professionista, regolamentando la determinazione del compenso, da corrispondersi in futuro, in aggiunta alla somma di euro
360.000,00 per l'attività professionale già prestata.
Deve dunque ritenersi provato che essi siano gli unici committenti e come tali esclusivamente tenuti al pagamento del corrispettivo dovuto al professionista per l'opera prestata , con conseguente accoglimento del primo motivo di appello principale e rigetto del primo motivo dell'impugnazione incidentale degli appellati- originari opponenti.
4.2 Riconoscimento del debito e prova contraria dell'accordo sul compenso
( secondo e terzo motivo di appello principale)
L'appellante lamenta che il Tribunale , dopo aver affermato che con la scrittura privata del
20.11.2024 i coniugi si riconoscevano debitori del medesimo della somma Parte_2 di euro 360.000 quale compenso dovutogli per le prestazioni eseguite, ha tuttavia ritenuto che fosse stata raggiunta in via presuntiva, la prova contraria ex art. 1988 c.c. “che pur essendo indicato nella scrittura ricognitiva in questione un compenso di € 360.000,00, in realtà tra le parti non era stato pattuito tale compenso, e quindi non sussistesse in tutto o in parte la corrispondente obbligazione di pagamento. “ Secondo al prospettazione di parte appellante la prova contraria avrebbe dovuto riguardare la sussistenza di fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto riconosciuto e/o dell'avvenuto pagamento di € 360.000,00 promesso con la scrittura privata del 20.11.2014 pertanto, non avendo assolto gli opponenti a tale onere, il
Tribunale avrebbe dovuto confermare il decreto ingiuntivo.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Invero, le argomentazioni censurate del primo giudice si fondano sull'assunto che la società fosse il “ committente primario” come emerge dalla motivazione di seguito CP_4 riportata : “Vi erano, pertanto, nell'ambito della complessiva operazione, un committente per così dire
“primario”, cioè e dei committenti per così dire “secondari”, vale a dire gli opponenti, quali CP_4 proprietari dei terreni sui quali gli immobili sarebbero stati realizzati, previa vendita alla società facente capo al figlio. Orbene risulta altresì pacifico tra le parti, e comunque emerge dalla documentazione prodotta in giudizio, come un compenso professionale per l'opera svolta non sia stato pattuito dal Pt_1 con il proprio committente “principale” mentre il compenso di € 360.000,00 sarebbe stato CP_4 pattuito invece – soltanto – con gli odierni opponenti, pur se committenti “secondari”, come da riconoscimento del debito e promessa di pagamento effettuati tramite la scrittura del 20.11.14. Il che è all'evidenza anomalo, cioè del tutto contrario all'id quod plerumque accidit. La circostanza che con
[...]
CP_ non fosse stato pattuito un compenso emerge infatti, in modo evidente, dai doc. 8 e 9 fascicolo opponente: il ha infatti inviato, significativamente alla sola e senza fare alcun Pt_1 CP_4 riferimento alla scrittura del 20.11.14, una notula professionale per € 512.896,57, e nella comunicazione mail del 22.10.2015 ha affermato: “volendo evitare di evitare il progetto di notula in modo autonomo come comunque previsto dai nostri accordi”). Diventa allora decisamente inverosimile che sussistesse invece effettivamente, come emergerebbe invece dalla scrittura ricognitiva del 20.11.14, un ulteriore e diverso preesistente accordo sui compensi, determinati stavolta in misura fissa e non secondo tariffa, nei confronti soltanto dei committenti “secondari”, cioè gli odierni opponenti, e non anche del committente “principale” CP_4
E' evidente che l'accoglimento del primo motivo di impugnazione principale per effetto del quale i committenti vanno individuati esclusivamente nei signori Parte_2 travolge l'intero impianto motivazionale del Tribunale. Le dichiarazioni dei predetti contraenti contenute nella scrittura privata del 20.11.2014, con specifico riguardo al quantum del compenso dovuto al professionista, hanno poi senz'altro valore di ricognizione di debito titolata con l'effetto di dispensare il dall'onere di provare il Pt_1 rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria ex art. 1988 c.c.
Sulla nozione di “ rapporto fondamentale” ai fini della individuazione del contenuto e dell' estensione dell'inversione processuale prevista dalla norma citata, si richiamano i principi espressi da ultimo dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28848/2024 secondo cui vi rientrano non soltanto i fatti costitutivi del credito ma anche l'entità monetaria espressamente riconosciuta come dovuta dallo stesso debitore.
Ebbene, gli originari opponenti non hanno assolto a siffatto onere probatorio, avendo incentrato le proprie allegazioni difensive, sin dal primo grado, da una parte sulla invalidità della scrittura privata in esame e dall'altra sulla loro estraneità al rapporto controverso, per esserne titolare esclusivo entrambe infondate, per le ragioni CP_4 meglio esplicitate ai precedenti paragrafi.
In definitiva, il compenso dovuto dagli appellati all'architetto va Parte_2 Pt_1 determinato nella somma di euro 360.000 corrispondente a quella di cui si sono riconosciuti debitori nella convenzione del 20.11.2014 e portata dal decreto ingiuntivo.
L'accoglimento dell'opposizione da parte del Tribunale con revoca del titolo monitorio, ha tuttavia determinato la definitiva caducazione del decreto, cosicché la riforma della sentenza di primo grado in sede d'appello “ anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata”. ( Cass. 20868/2017). In questa sede dunque va pronunciata la condanna degli appellati al pagamento in favore Parte_2 dell'appellante della somma di euro 360.000 oltre oneri di legge.
5. Sulla debenza degli interessi ex D.lgs 231/2002 ( ultimo motivo dell'appello incidentale e primo motivo dell'impugnazione incidentale di _10
CP_4
Entrambi gli appellati nelle rispettive impugnazioni incidentali hanno contestato la debenza degli interessi moratori sull'assunto che in data 17.1.2017 abbia disposto CP_4 in favore dell'Arch. un bonifico dell'importo di € 122.912,00 da questi rifiutato, Pt_1 tuttavia il documento prodotto in allegato all'atto di citazione in opposizione, non reca l'indicazione del CRO ma la dicitura” da eseguire” né si comprende, come possa essere bloccato dal beneficiario un bonifico, potendo questi al più procedere alla restituzione della somma accreditata. La doglianza va dunque respinta. Infine gli appellanti incidentali lamentano l'applicazione al credito del professionista, come da questi Parte_2 espressamente richiesto, degli interessi moratori previsti dal D.Lgs 231/2002 pur non trattandosi di transazioni commerciali, omettendo completamente di considerare la previsione contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c in base al quale se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, pertanto la sentenza impugnata sul punto va confermata.
In definitiva gli appelli incidentali delle parti e vanno respinti, e in Parte_2 CP_4 accoglimento di quello principale proposto dal il compenso a questi dovuto va Pt_1 determinato in euro 360.000 oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 con decorrenza dal 30.4.2016 fino al 24.2.2021 (pervenendosi alla somma di euro 498.980,23), data in cui la coobbligata in esecuzione della sentenza di primo grado ha corrisposto la somma CP_4 di euro 115.153,09 per sorta capitale e di euro 44.455,16 a titolo di interessi moratori maturati fino alla predetta data;
tale importo complessivo di euro 159.608,25 deve dunque essere detratto dal credito del professionista, residuando in capo ai signori Parte_2 un debito di euro 339.372 oltre oneri di legge ed interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dal 25.2.2021 al saldo effettivo.
6. Le spese di lite
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 -
01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731
- 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del
22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, i signori originari opponenti e Parte_2 appellati incidentali, sono risultati interamente soccombenti in entrambi i gradi di giudizio e lo stesso vale per anche con riferimento al giudizio di opposizione a decreto CP_4 ingiuntivo ove era intervenuta volontariamente ad adiuvandum rassegnando le seguenti conclusioni “in accoglimento delle domande svolte dagli opponenti GG.ri e NA [...]
, revocare e/o dichiarare inefficace e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 369/2017 – _1
R.Gn. 751/2017 emesso dal Tribunale di Firenze in data 27.1.2017;
- accertare e dichiarare che il soggetto committente dei progetti planimetrici e di massima predisposti dall'Arch. è la società odierna interveniente;
Parte_1 CP_4
- accertare e determinare la misura del compenso dovuto all'Arch. per tali elaborati Parte_1 progettuali, in € 99.788,07, ovvero nella diversa minore o maggiore somma, anche equitativamente determinata, ritenuta di giustizia.
Pertanto in applicazione del principio secondo cui il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese ( cfr Cass. 12025/2017), entrambe le parti appellate sono tenute in solido al pagamento in favore dell'architetto delle spese di lite nella Pt_1 misura liquidata in dispositivo, ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 , considerato il valore della controversia ( ricompreso fra euro 260.000 ed euro 520.000) , uno sforzo difensivo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e invece minimo per quella di trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi di giudizio.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte degli appellanti incidentali, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna , e TR Controparte_2 in solido fra loro, al pagamento in favore di Controparte_3 della somma di € 339.372,00 oltre oneri di legge ed interesse Parte_1 moratori ex D.Lgs 231/2002 dal 25.2.2021 al saldo effettivo;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da , TR [...]
e Controparte_2 Controparte_3
3) rigetta l'appello incidentale proposto da CP_4
4) condanna , TR Controparte_2
e , in solido fra loro, a rimborsare a Controparte_3 CP_4 [...] le spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 17.252,00 per _11 compenso professionale oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da cui andrà detratto quanto già corrisposto da a tale titolo;
CP_4
5) condanna , TR Controparte_2
e , in solido fra loro, a rimborsare a Controparte_3 CP_4 [...] le spese del presente grado di giudizio che si liquidano € 17.179,00 per _11 compenso professionale oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30 maggio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 720/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PORETTI LORENZO e dall'avv. ROBERTO SANETTI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), TR C.F._2 CP_2
(C.F. , (CF.
[...] C.F._3 Controparte_3
), la prima anche in proprio e tutti quali eredi del Sig. C.F._4 Per_1
con il patrocinio dell'avv. GUADALUPI LAPO e dell'avv. JONATHAN
[...]
LUPONE elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTI APPELLATE-APPELLANTI INCIDENTALI
( p.i. con il patrocinio dell'avv. LEONARDO MASI, CP_4 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 19.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:” Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze Adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e riformare l'impugnata Sentenza n. 387/2021, pubblicata il 19.02.2021 -Repert. n. 1009/2021 del
19.02.2021 del Tribunale di Firenze, Sezione terza civile e per l'effetto:
Nel merito:
1. in tesi, confermato il Decreto Ingiuntivo n. 369/2017 del Tribunale di Firenze oggi opposto, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai GG.ri e NA _1
;
[...]
2. in ipotesi subordinata condannare la ed i GG.ri e CP_4 NA TR anche in solido tra loro al pagamento della somma di € 360.000,00 oltre IVA contributi di legge e interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002 dal 30.4.2016 al saldo;
CP_
3. in ipotesi ancor più subordinata condannare la “ al pagamento della somma di € CP_4
360.000,00 ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre IVA ed accessori come al precedente punto sub. 2;
4. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del Decreto Ingiuntivo poi opposto e di entrambi i giudizi, di primo grado e del presente appello.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già indicati in primo grado nella “Memoria ex art. 183,
6° comma, n. 2 c.p.c.” del 28.06.2018 e nella “Memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3 c.p.c.” del
17.07.2018 e reiterate nella “Comparsa Conclusionale” depositata in data 07.10.2020, ovvero:
A. Prova per testi sulle circostanze sotto capitolate.
Vero che:
1. i GG.ri e hanno apposto in vostra presenza le sottoscrizioni NA TR risultanti in calce e a margine della scrittura privata di data 20.11.2014 e sui documenti ad essa allegati e che vi si mostrano e che tali sottoscrizioni sono state dai medesimi apposte dopo attento esame e lettura della scrittura privata sopra menzionate;
2. nell'occasione i coniugi si sono anche congratulati con l'arch. dichiarandosi Parte_2 Pt_1 pienamente soddisfatti del risultato conseguito;
3. tutte le volte che l'arch. ha consegnato al Sig. bozze di progetti concernenti Pt_1 Controparte_3 il piano di recupero urbanistico dei terreni di proprietà per la loro approvazione, Parte_2 CP_3 si è riservato di parlarne con i genitori prima di autorizzarne il deposito in Comune;
[...]
4. le misurazioni topografiche da lei eseguite ai fini del frazionamento catastale degli immobili posti in
Ponte Buggianese ai fini del piano di recupero denominato “Parco dello Sport” sono spesso avvenute con la presenza del Sig. NA Si indicano a testi: la sig.ra di Prato sui capitoli dal n. 1 al n. 3 ed il Geom. Testimone_1 di Cerreto Guidi (FI) sul capitolo n. 4; Controparte_5
B. Consulenza tecnica grafologica che accerti se le firme e NA _1
” apposte sulla scrittura privata di data 20.11.2014 e suoi allegati siano riferibili agli opponenti,
[...] indicando, quali scritture di comparazione, la convenzione sottoscritta dai GG.ri con il Parte_2
Comune di Ponte Buggianese del 21.5.2013, agli atti del notaio di Prato, Rep. N. Persona_2
156104, Racc. N. 22958; l'accordo preliminare del 7.7.2012 dai medesimi sottoscritto con il Sindaco del Comune di Ponte Buggianese;
l'atto di compravendita del 2.12.2014 sottoscritto tra i coniugi
e agli atti del notaio di Montemurlo (Po), Rep. N. Parte_2 CP_4 Persona_3
17817, Racc. N. 9120; le domande e i progetti presentati per l'approvazione del “piano” da parte al
Comune di Ponte Buggianese;
C. Consulenza tecnica che determini quale sia l'equo compenso dovuto all'arch. per Pt_1
l'attività progettuale di cui è causa.
D. L'Arch. si oppone all'ammissione della prova per testi capitolata da Parte_1 Per_1
e rilevando che:
[...] Testimone_2
- i capitoli sub a) e b) della memoria ex art. 183, 6° co. n. 2 riguardano circostanze relative a un rapporto diverso da quello di cui è causa (tanto che lo stesso testo del capitolo da atto che il pagamento della prestazione resa è già avvenuto) e sono pertanto assolutamente ininfluenti;
- i capitoli sub c), d) ed e) sono essi pure ininfluenti;
il fatto che la massima parte dei rapporti sia stata gestita da ed – figlio e nuora di e Controparte_3 Persona_4 NA Tes_2
– non toglie infatti che, come emerge chiaramente dai documenti prodotti, effettivi titolari del
[...] rapporto, in quanto proprietari degli immobili interessati dal progetto di trasformazione urbanistica, sottoscrittori di tutti i documenti progettuali nonché della scrittura privata del 20.11.2014, fossero i coniugi;
Parte_2
- a sua volta anche il capitolo sub f) è inammissibile in quanto contraddetto da atto scritto rappresentato dalla scrittura privata 20.11.2014
- In caso di ammissione del capitolo si chiede di essere ammessi alla controprova indicando come teste la
Rag. Prato.” Testimone_1
Per gli appellati-appellanti incidentali “ Voglia l'Ecc.ma Corte di CP_6
Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello principale proposto dall'Arch. Parte_1 perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, in parziale riforma della Sentenza di primo grado impugnata:
- In via principale: accertata la nullità, o in subordine, l'annullabilità della scrittura privata del
20/11/2014 e, in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta, dichiarare che
l'Arch. nulla ha a pretendere dai Sig.ri Parte_1 TR CP_2
e e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta nei loro confronti per le
[...] Controparte_3 causali di cui in narrativa;
- In via subordinata o nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello principale, accertare e dichiarare il credito dell'arch. Parte_1 nei confronti dei sigg.ri e
[...] TR _1 Controparte_2 CP_3
in solido con nella somma di Euro 99.788,07 o la diversa somma, maggiore o
[...] CP_4 minore che sarà ritenuta di giustizia, con esclusione in ogni caso gli interessi moratori ex art. D. Lgs. n.
231/2002 per le ragioni di cui in narrativa;
- In ogni caso, condannare l'arch. alla restituzione di eventuali maggiori somme Parte_1 corrisposte medio tempore dai sigg.ri , e TR Controparte_2 Controparte_3 per effetto della pronuncia di primo grado;
- In via riconvenzionale: accertati i rapporti fra le parti, in ragione della natura di reale committente delle prestazioni professionali rese, condannare la società unipersonale, con sede in CP_4
Montecatini Terme (PT), Corso Roma n. 117, a manlevare i Sig.ri. TR [...]
e da eventuali pretese e richieste di pagamento avanzate dall'arch. Controparte_2 Controparte_3 per le causali di cui in narrativa;
Parte_1
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali del primo e secondo grado giudizio, oltre accessori come per legge. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in seconda memoria ex art.
183 c.p.c. del 28 giugno 2018 e terza memoria ex art. 183 c.p.c. del 18 luglio 2018, come reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, di seguito ritrascritte:
Prova per testi e richiesta di interrogatorio formale:
a) DCV che l'incarico professionale di cui alla fattura che vi si mostra (doc. 3) che porta la seguente descrizione “Prestazione professionale relativa all'ipotesi di progetto per il piano di fattibilità della ristrutturazione del complesso edilizio eventualmente da acquistare, posto in via Cantera a Ponte
Buggianese, Pistoia” è stato da Voi svolto nell'interesse, ed a Voi ricompensato, dalla società CP_4
b) DCV che per lo svolgimento di detto incarico Lei ha avuto contatti esclusivamente con il sig.
e/o con la di lui moglie sig.ra Controparte_3 Persona_4
c) DCV che dopo pochi anni e precisamente nella seconda metà del 2011, siete stato contattato dal sig. per una nuova questione inerente i terreni posti in via Cantera a Ponte Controparte_3
Buggianese, Pistoia, e questo in relazione alla necessità di predisporre, inizialmente, una proposta progettuale da presentare nell'ambito del “Pubblico avviso relativo alla Variante n. 1 al Piano
Strutturale ed alla variante n. 3 al Regolamento Urbanistico Comunale” e, successivamente, a seguito dell'adozione della Quarta Variante puntuale al Regolamento Urbanistico vigente il 18.7.2012, la predisposizione del progetto di massima e del progetto plani volumetrico;
d) DCV che per lo svolgimento di questo nuovo incarico avete avuto numerosi contatti e ricevuto direttive solo con il sig. e/o con la di lui moglie sig.ra Controparte_3 Persona_4
e) DCV che lo svolgimento dell'incarico ha comportato riunioni sia con gli organi della P.A. competenti, sia con altri professionisti officiati, e che a dette riunioni partecipava il sig. Controparte_3
f) DCV che al termine dell'incarico, e precisamente dalla metà del 2013 al maggio 2015, più volte il sig. e/o la sig.ra vi hanno chiesto di quantificare l'importo Controparte_3 Persona_4 dovuto per le prestazioni professionali svolte e che Voi avete provveduto, in occasione dell'incontro del maggio 2015 con il Sig. e la Sig.ra presso l'hotel 500 (ex Hotel Granducato) CP_3 Persona_4
a Campi Bisenzio, alla presentazione dei due progetti di notula che Vi si mostra (doc. 8); g) DCV che nel 2010, in occasione del lavoro da voi svolto ed oggetto della fattura del 1 febbraio
2010 (doc. 4) avevate incontrato il solo sig. Controparte_3
h) DCV che avete incontrato per la prima volta i sigg.ri e NA _1
solo in epoca successiva al 2014.
[...]
Sui capitoli sopra elencati si chiede interrogatorio formale dell'Arch. e prova per Parte_1 testi nei seguenti termini: capitoli a), b), c), d) e f) sig.ra residente in [...]; Persona_4 capitolo e) sig. arch. tutti Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Persona_5 domiciliati presso il Comune di Ponte Buggianese;
arch. domiciliato presso il comune di Testimone_6
Montecatini Terme;
Dott. domiciliato in Ponte Buggianese, Avv. Marco Testimone_7
Baldassarri, domiciliato in Pistoia, Dott.ssa Valentina Lombardi, domiciliata in Prato.”
Per parte appellata-appellante incidentale “Voglia l'Ecc.ma Corte di CP_4
Appello adita, contrariis reiectis: rigettare l'appello principale proposto dall'Arch. Parte_1 perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto, in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata, dichiarare che, sul complessivo importo in linea capitale di
€ 115.153,09 non sono in ogni caso dovuti gli interessi moratori ex art. D. Lgs. n. 231/2002 per le ragioni di cui in narrativa. Con conseguente condanna dell'Arch. alla restituzione, in favore di Pt_1
dell'importo di € 44.455,56, già corrisposto dall'esponente a titolo di interessi moratori dal CP_4
30.4.2016 al 24.2.2021;
in ipotesi di totale o parziale accoglimento dell'appello principale proposto dall'Arch. accogliere le conclusioni già formulate da nel giudizio di primo grado e Pt_1 CP_4 dunque Voglia: “rigettata ogni domanda ed eccezione dell'Arch. avverso gli opponenti e CP_7 avverso “ CP_4 - in accoglimento delle domande svolte dagli opponenti GG.ri e , revocare e/o dichiarare CP_3 _1 inefficace e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 369/2017 – R.G. n. 751/2017 emesso dal
Tribunale di Firenze in data 27.1.2017;
- accertare e dichiarare che il soggetto committente dei progetti planimetrici e di massima predisposti dall'Arch. è la società interveniente;
- Parte_1 CP_4
- accertare e determinare la misura del compenso dovuto all'Arch. per tali elaborati Parte_1 progettuali, in € 99.788,07, ovvero nella diversa minore o maggiore somma, anche equitativamente determinata, ritenuta di giustizia”.
- Sempre per la sola ipotesi di parziale o totale accoglimento dell'appello, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova già richiesti in primo grado con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., e in particolare: “si chiede volersi ammettere CTU volta a: (i) descrivere l'entità e la natura dell'attività svolta, su incarico di dall'Arch. e degli eventuali elaborati da questo redatti, in CP_4 Parte_1 riferimento ai terreni posti in Ponte Buggianese, via Cantera, Pistoia;
(ii) determinare la misura del congruo compenso spettante per detta attività all'Arch. in base alla tariffa Parte_1 professionale vigente per gli Ingegneri e Architetti”.
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 387/2021 del Tribunale di Firenze in materia di contratto d'opera professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Architetto ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 387/2021 pubblicata il 19 febbraio 2021 con cui il
Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dai signori ha revocato il Decreto Ingiuntivo emesso nei loro confronti per l'importo Parte_2 di euro 360.000, oltre accessori, interessi e spese;
condannato TR CP_2
e in via solidale con la Società al pagamento del
[...] Controparte_3 CP_4 minor importo di Euro 115.153,09 oltre accessori e interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dal 30 aprile 2016 a titolo di compenso per l'opera professionale svolta dall'architetto Pt_1
Il ricorrente a sostegno della domanda di adempimento contrattuale proposta in sede monitoria deduceva che nell'anno 2012 i Signori e NA TR lo avevano incaricato di predisporre e presentare al Comune di Ponte Buggianese le domande e i relativi elaborati tecnici finalizzati alla trasformazione di un complesso immobiliare, composto da terreno agricolo e annessi fabbricati colonici posti in Comune di Ponte Buggianese, località Fattoria, tra Via Albinatico e Via Fattoria di cui erano proprietari, in area edificabile destinata a servizi ricettivi e sportivi denominata “Parco dello Sport . Egli in esecuzione dell'incarico, eseguiva una pluralità di attività professionali di progettazione ed altro, analiticamente descritte e documentata;
in data
7.7.2012 i Signori e sottoscrivevano un accordo con NA TR il Comune di Ponte Buggianese con reciproci impegni per un'eventuale Variante al R.u.c. in relazione al progetto preliminare predisposto dall'Arch. quindi fra il luglio ed il Pt_1 dicembre del 2012 presentavano al Comune di Ponte Buggianese gli elaborati dell'arch.
tutti approvati dall'amministrazione e finalizzati alla realizzazione delle opere Pt_1 previste per il "Parco dello Sport". In data 20.11.2014 tra committenti e il professionista veniva sottoscritta una scrittura privata con cui i primi, nel riconoscere l'avvenuta esecuzione dell'incarico da parte dell'Arch. si obbligavano a corrispondergli la Pt_1 complessiva somma di Euro 360.000,00, oltre IVA e contributi, da pagarsi in sei rate mensili consecutive con termine iniziale fissato alla fine del mese successivo all'invio della proposta di notula (doc. n. 12-13); nel dicembre del 2014 i GG.ri e CP_3 _1 alienavano l'intero complesso immobiliare interessato dal progetto alla società di CP_4 cui il figlio, era legale rappresentante. Non avendo ricevuto alcun Persona_6 corrispettivo, anche dopo l'invio del progetto di notula nel marzo del 2016, l'architetto agiva dunque per ottenere il pagamento del compenso nell'importo di cui alla scrittura privata del 20.11.2014.
Avverso il decreto ingiuntivo i signori proponevano opposizione con cui Parte_2 chiedevano accertarsi la nullità della scrittura privata costituente il titolo dell'avverso pretesa ai sensi degli artt. 1418 c. 2 e 1325 c.c., per assoluto difetto di volontà, in capo ai medesimi;
in subordine proponevano domanda di annullamento della medesima convenzione per dolo contrattuale, avendoli indotti il a sottoscriverla senza Pt_1 informarli del contenuto, sottoponendolo probabilmente come documento tecnico necessario per la presentazione delle pratiche in Comune. Chiedevano, in ogni caso, di essere autorizzati alla chiamata in causa di quale unico e reale committente CP_4 dell'opera professionale, per essere da questa manlevati in ipotesi di condanna.
Costituitosi in giudizio, il evidenziava come la scrittura del 20.11.14 non fosse stata Pt_1 ritualmente e tempestivamente disconosciuta dagli opponenti, e l'irrilevanza a fronte di essa della circostanza che reale interessato all'opera professionale svolta potesse essere stata la società , pertanto chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in via d'ipotesi, la CP_4 condanna di solido con gli opponenti al pagamento della somma di € 360.000,00 CP_4 oltre accessori e interessi di mora a titolo di compenso.
Interveniva in giudizio la quale aderiva alle difese degli opponenti, allegando di CP_4 essere stata l'unico committente dell'opera professionale svolta dal e come tra le Pt_1 parti non fosse intervenuta alcuna pattuizione in merito alla determinazione del compenso, con conseguente applicabilità dell'art. 2233 c. 1 c.c .
In corso di causa decedeva l'opponente Sig. talché il giudizio veniva NA riassunto nei confronti degli eredi (Sig.ri e TR Controparte_2
, ritualmente costituiti. Controparte_3
La causa, istruita documentalmente, dopo il rigetto delle istanze istruttorie delle parti, era definita con sentenza n. 387/2021 con cui il Tribunale di Firenze rigettava le domande degli opponenti di nullità ed annullamento della scrittura privata del 20.11.2014, ritenendola valida ed efficace fra le parti e contenente un riconoscimento del debito con contestuale promessa di pagamento da parte dei signori i quali dovevano Parte_2 ritenersi, sulla scorta delle allegazioni delle parti e dei documenti versati in atti i “ committenti secondari” mentre la committente "primaria” in quanto soggetto in concreto interessato alla realizzazione del progetto, era la CP_4
Il Tribunale affermava poi “l'inesistenza del rapporto sottostante alla scrittura del 20.11.14, limitatamente alla determinazione del compenso, essendo del tutto inverosimile che un accordo relativo alla sua misura, tra l'altro determinata in misura molto superiore rispetto a quella prevista dalle tariffe vigenti, fosse esistente soltanto con alcuni degli obbligati solidali, e tra l'altro soltanto con i committenti secondari dell'opera professionale del e non invece con il committente principale, con il quale vi era Pt_1 invece un accordo di pagamento dei compensi tramite produzione di una notula professionale, e dunque tramite un riferimento alle tariffe”. Quantificava quindi il compenso dovuto al professionista in
€ 115.153,09 come da parere pro veritate, prodotto in giudizio dagli opponenti (doc. 24), e condannava quest'ultimi in solido con la al pagamento della predetta somma, CP_4 oltre oneri di legge ed interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dal 30.4.2016 al saldo.
Compensava per metà le spese di lite, ponendo la restante parte a carico solidale di parte opponente e della terza intervenuta.
Il ha interposto appello con cui ha censurato la sentenza gravata per avere il primo Pt_1 giudice :
a) erroneamente e contraddittoriamente operato una distinzione tra asseriti committenti “primari” e “secondari” , travisando le risultanze documentali in atti, da cui invece emerge incontrovertibilmente che l'incarico gli fu conferito soltanto dai coniugi Parte_2
b) erroneamente ritenuto che gli opponenti abbiano dato prova contraria di non aver pattuito il compenso indicato nella scrittura privata del 20.11.2014 nonostante la corretta qualificazione della stessa come ricognizione del debito, in quanto oggetto di siffatta prova contraria avrebbe dovuto riguardare solo fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto ivi riconosciuto e del pagamento di € 360.000,00 promesso;
c) erroneamente ritenuto “verosimile che gli opponenti, soggetti in età avanzata, abbiano sottoscritto la scrittura in questione senza ben leggere o comunque comprendere quanto sottoscrivevano, probabilmente complice una mancata chiara informazione da parte del il Pt_1 che renderebbe anche il suo comportamento non certo caratterizzato da particolare correttezza nei confronti delle controparti contrattuali” ( pag. 7 sentenza) non essendovi alcuna prova di tale assunto ed incorrendo il Tribunale in contraddizione con quanto affermato a pag. 5 della medesima sentenza ovvero che “…Quanto, poi, alla doglianza relativa al fatto di non essere stati informati circa il contenuto dell'atto essa, oltre ad essere ancora contraddittoria rispetto all'affermazione di essere stati ingannati circa il suo contenuto, sottintende in realtà un comportamento poco diligente imputabile agli opponenti medesimi, che avrebbero dovuto leggere i documenti che firmavano, non potendo certo comportare una invalidità della scrittura medesima il fatto che non lo abbiano invece in ipotesi fatto”;
d) erroneamente quantificato il compenso dovuto al professionista sulla base di un parere pro veritate redatto da un tecnico di fiducia degli appellati, avente valore di mera allegazione difensiva, invece che nella misura riconosciuta nella scrittura privata del 20.11.2024, assumendo che il predetto parere non fosse stato contestato dall'opposto, in violazione dell'art. 115 c.p.c. ;
e) omesso di motivare sul rigetto delle reiterate istanze istruttorie le quali, invece, se espletate avrebbero consentito di dimostrare fatti decisivi ai fini della controversia.
L'appellante ha dichiarato infine che ha dato esecuzione alla sentenza impugnata CP_4 corrispondendogli con bonifico del 04.03.2021 la somma di € 115.153,09, oltre IVA e
CPA e interessi e le spese legali come da contabile di bonifico allegata all'atto di citazione in appello.
Ritualmente costituiti, i signori hanno contestato la fondatezza Parte_2 dell'impugnazione principale ed hanno a loro volta proposto appello incidentale;
con i primi due motivi hanno impugnato il rigetto da parte del Tribunale dell'azione di accertamento della nullità per vizio del consenso o dell'annullabilità per dolo contrattuale della scrittura privata del 20.11.2014, riproponendo tali domande in questa sede e le allegazioni a sostegno nonché censurato le argomentazioni del primo giudice sulla scorta delle quali ha escluso che l'unico soggetto che avesse conferito l'incarico al fosse la Pt_1 ritendo invece dimostrato che anche i coniugi fossero CP_4 Parte_2 committenti in quanto proprietari dei beni interessati dal progetto;
con il terzo motivo hanno lamentato l'erronea applicazione degli interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 alla somma dovuta a titolo di capitale, non trattandosi di transazioni commerciali, nonché la debenza stessa degli interessi, avendo provveduto a disporre in favore CP_4 dell'architetto un bonifico a saldo delle sue spettanze di Euro 122.912 (doc. 18 fascicolo di parte primo grado), non accettato dal professionista, producendo a dimostrazione nuova documentazione.
Anche ha proposto appello incidentale, fondato sui seguenti motivi: CP_4 a) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1207 c.c. e dell'art. 1220 da parte del
Tribunale per aver ritenuto non sussistente la mora del creditore, nonostante prova in atti che 17.1.2017 ha disposto in favore dell'Arch. un CP_4 Pt_1 bonifico dell'importo di € 122.912,00 (cioè € 88.000,00 oltre accessori – doc. 18 parte opponente), ma la disposizione è stata rifiutata dall'Arch. ha allegato Pt_1 alla comparsa di costituzione nel presente giudizio (doc. D) l'estratto conto di relativo al periodo di interesse ed ha chiesto la condanna dell'Arch. a CP_4 Pt_1 restituirle l'importo di € 44.455,56, già corrisposto a titolo di interessi moratori dal
30.4.2016 al 24.02.2021;
b) erronea condanna di alla refusione per ½ delle spese di lite nonostante CP_4
soggetto meramente intervenuto in un giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo di cui non era destinatario.
L'appellante nella prima difesa utile ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c della nuova documentazione prodotta dagli appellanti incidentali.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta in data 16.11.2023, poi rimessa sul ruolo con decreto della Presidente di Sezione del 19.12.2024 per impedimento del
Consigliere relatore, quindi trattenuta nuovamente in decisione in data 19.2.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 30 maggio 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Inammissibilità ex art. 345 c.p.c dei nuovi documenti prodotti dagli appellati –appellanti incidentali La nuova produzione documentale di e degli appellati allegata alle CP_4 Parte_2 rispettive comparse di costituzione in appello e rappresentata da estratto conto della società relativa al periodo di gennaio 2017, va dichiarata inammissibile ai sensi del comma terzo dell'art. 345 c.p.c. trattandosi di documento formatosi anteriormente al maturare delle preclusioni istruttorie nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo né gli appellati hanno allegato di non averlo potuto produrre per causa ad essi non imputabile. Si richiama sulla questione l'orientamento univoco del giudice di legittimità condiviso da questa Corte, in base al quale Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con
l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere.” ( Cass. n. 16289/2024; Cass.n.
29506/2023).
3. Sulla nullità per vizio del consenso o annullabilità per dolo della scrittura privata del 20.11.2014 (secondo motivo dell'appello incidentale CP_8
)
[...]
Non è mai stato in contestazione fra le parti l'esatta esecuzione da parte del delle Pt_1 prestazioni professionali di cui ha domandato il pagamento del compenso e che il contratto d'opera avesse ad oggetto la predisposizione e presentazione al Comune di
Ponte Buggianese del progetto di massima, con annessi elaborati tecnici finalizzati alla trasformazione di un complesso immobiliare di proprietà dei coniugi , Parte_2 composto da terreno agricolo e annessi fabbricati colonici, in area destinata a servizi ricettivi e sportivi denominata “Parco dello Sport” al fine di ottenere l'approvazione da parte dell'amministrazione interessata e la stipula della relativa convenzione urbanistica, intervenuta il 21.5.2013 fra i signori ed il Comune di Ponte Buggianese. Parte_3
La controversia infatti si incentra sulla individuazione dei committenti e sulla determinazione del compenso spettante all'architetto. Questi ha fondato la sua pretesa nei confronti dei coniugi sulla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data Parte_2
20.11.2014 nella quale essi premettevano di avergli conferito l'incarico “ per il progetto urbanistico e per il Progetto unitario pluviometrico e Progetto di massima del Parco dello Sport di Ponte Buggianese… “ riconoscendosi debitori del medesimo della somma di euro 360.000 euro oltre accessori a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite dal professionista ed impegnandosi ad effettuare il pagamento in sei rate mensili con decorrenza dall'invio da parte del del progetto di notula. Pt_1
I coniugi sin dall'atto di opposizione hanno sempre sostenuto di aver Parte_2 sottoscritto i progetti da depositare in Comune, le pratiche edilizie e la convenzione con l'amministrazione in qualità di meri proprietari degli immobili ma che il vero committente fosse la società amministrata dal proprio figlio, alla quale con CP_4 Controparte_3 contratto di compravendita del 2.12.2024 (cfr. doc. 7 fascicolo di parte I° grado) hanno alienato i beni interessati al progetto di realizzazione del Parco dello Sport. Con specifico riferimento alla scrittura privata in esame hanno allegato di non aver mai voluto addivenire a tale convenzione, ma di essere stati indotti alla firma del documento senza essere stati informati del suo contenuto, dunque, senza comprenderne significato, portata e finalità effettiva, nonché di essere stati vittima di dolo contrattuale da parte del Pt_1
Il Tribunale ha rigettato le domande di nullità /annullamento della scrittura privata in esame per carenza di prova che i coniugi “abbiano sottoscritta in quanto tratti Parte_2 in inganno dall'opposto ed anzi, a monte, gli opponenti non hanno neppure indicato quali sarebbero stati gli inganni posti in essere ai loro danni, essendosi limitati a formulare soltanto mere ipotesi – o forse sarebbe meglio dire congetture - in merito al fatto che la scrittura avrebbe potuto essere stata loro presentata come documento tecnico, necessario per la presentazione delle pratiche in Comune. Quanto, poi, alla doglianza relativa al fatto di non essere stati informati circa il contenuto dell'atto essa, oltre ad essere ancora contraddittoria rispetto all'affermazione di essere stati ingannati circa il suo contenuto, sottintende in realtà un comportamento poco diligente imputabile agli opponenti medesimi, che avrebbero dovuto leggere i documenti che firmavano, non potendo certo comportare una invalidità della scrittura medesima il fatto che non lo abbiano invece in ipotesi fatto.” Le argomentazioni del primo giudice appaiono condivisibili e coerenti con principi di diritto elaborati dal giudice di legittimità secondo cui l'erroneo affidamento ingeneratosi in una parte contraente in ragione della mancata lettura del testo contrattuale, non determinato da condotte ingannatorie, omissive o commissive, dell'altra parte, non determina un vizio di invalidità del contratto ( crfr Cass.
n.30505/2023) . L'età avanzata dei coniugi all'epoca della sottoscrizione Parte_2 dell'atto costituisce una mera condizione soggettiva priva di rilevanza, considerato altresì che questi, nei due anni antecedenti, hanno non soltanto firmato gli elaborati progettuali e le istanze redatte dall'architetto ma stipulato anche con il Comune interessato gli Pt_1 accordi per l'approvazione ed esecuzione delle opere finalizzate alla realizzazione del
Parco dello Sport, come comprovato dalla documentazione prodotta nel giudizio di opposizione, comportamenti che dimostrano in maniera inequivocabile la non incidenza del dato anagrafico sulla loro capacità negoziale ed il loro coinvolgimento consapevole nella realizzazione della complessa operazione in esame, culminata poi nella alienazione alla dei beni di loro proprietà compresi nell'area destinata a diventare un CP_4 ciclodromo.
Il motivo pertanto deve essere respinto.
4. Il contenuto della scrittura privata del 20.11.2014
4.1 Sulla qualità di committenti dei coniugi (primo motivo di Parte_2 appello principale e primo motivo di appello incidentale)
Il Tribunale nel percorso motivazionale contenuto nella sentenza gravata è pervenuto a riconoscere la qualità di committenti in capo sia ai coniugi che alla società Parte_2 valorizzando il contenuto della transazione successivamente stipulata fra i medesimi CP_4 soggetti e l'architetto in data 16.9.2016 ( doc. 17 fascicolo opponenti) - poi non Pt_1 andata a buon fine- in cui gli tutti gli odierni appellati, nonché e la Controparte_3 moglie in proprio, riconoscevano che l'architetto aveva svolto attività CP_9 professionale su incarico loro e per loro conto ( punto 4 dell'atto di transazione), ed ha quindi ritenuto “infondata, e neppure conforme a buona fede e correttezza nei confronti della controparte, l'eccezione con la quale gli opponenti lamentano un proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver provveduto al conferimento dell'incarico professionale (che sarebbe stato conferito dalla sola
società riconducibile al figlio degli opponenti), mentre nella transazione tutti hanno CP_4 espressamente riconosciuto il contrario. E lo stesso vale anche per la quale pure, affermando CP_4 una verità solo parziale, ha sostenuto unitamente agli opponenti di avere essa soltanto conferito l'incarico professionale al In realtà dunque, in relazione al complessivo affare immobiliare che vedeva Pt_1 coinvolti gli opponenti quali proprietari dei terreni e quale interessata all'opera di edificazione CP_4 previo loro acquisto, il tutto tra l'altro nel medesimo ambito familiare, committenti del sono stati Pt_1 tutti tali soggetti congiuntamente sia pure, come si dirà in seguito, con una diversa pregnanza del ruolo da ciascuno svolto nell'ambito di tale committenza.”
Ha poi qualificato la convenzione stipulata fra il e i coniugi in data Pt_1 Parte_2
20.11.2014 come atto di riconoscimento del debito da parte di quest'ultimi per l'importo di euro 360.000 a titolo di compenso dovuto per le prestazioni a quell'epoca già eseguite dal professionista, con contestuale promessa di pagamento rateizzata, ed ha ritenuto in sostanza che l'inversione dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 1988 c.c. a carico dei debitori riguardasse unicamente la pattuizione del compenso ovvero il quantum e non anche l'esistenza del titolo contrattuale ivi espressamente indicato.
Il con il primo motivo di appello ha censurato la decisione del primo giudice Pt_1 perché contraria al contenuto della convenzione in esame e fondata sulla valutazione di un contratto di transazione posteriore, risolto e quindi privo di qualsiasi efficacia fra le parti contraenti, dovendosi invece ritenere provato che gli unici committenti siano stati i signori , proprietari dei beni coinvolti nella realizzazione del progetto del Parte_2
Parco dello Sport, sottoscrittori delle pratiche urbanistiche ed edilizie nonché delle convenzioni stipulate con il Comune nel 2012-2013 nonché parti contraenti in qualità di committenti della scrittura privata datata 20.11.2014.
Anche gli appellati con il primo motivo di impugnazione incidentale Parte_2 hanno sostenuto l'assenza di valore probatorio della transazione, perché divenuta inefficace fra le parti, lamentando che il primo giudice abbia omesso di considerare una pluralità di fatti, da essi allegati e provati, dimostrativi che il contratto d'opera professionale, sia pur in forma verbale, sia intercorso soltanto fra il e la società Pt_1
Ciò in particolare sarebbe dimostrato dalle fatture emesse da altri professionisti CP_4 coinvolti nella medesima operazione, nei confronti di e da questa pagati ( doc. CP_4
21-22 fascicolo opponenti) e dal successivo acquisto da parte della predetta società degli immobili de quibus.
In merito si osserva che i rapporti intrattenuti da con altri professionisti sono CP_4 irrilevanti ai fini della presente decisione e non sono certo le mere fatture quietanzate a dimostrare l'identità dei committenti di un contratto d'opera professionale, quando questo non sia stato prodotto in atti. La tesi poi che l'incarico al sia stato conferito da Pt_1 verbalmente nel 2011 non si confronta in alcun modo con l'esistenza di una CP_4 convenzione scritta, valida ed efficace, fra i signori ed il professionista, ed Parte_2
è anzi contraria al contenuto dell'accordo provato per tabulas, con conseguente inammissibilità ex art. 2722 c.c. delle prove testimoniali sul punto, reiterate dagli appellati in questa sede. Inoltre, prima della stipula di tale convenzione non vi è alcuna documentazione dimostrativa di rapporti fra il e la le email di epoca Pt_1 CP_4 successiva ( doc. 9 e 10 fascicolo opponenti) con richiesta di compensi sono state inviate all'indirizzo personale della moglie di (circostanza pacifica) al quale il Controparte_3 professionista si rivolgeva senza alcun riferimento alla ed alla qualità di quest'ultimo CP_4 di legale rappresentante della società. Infine l'alienazione dei beni è intervenuta quando ormai le prestazioni da parte del geometra erano state interamente eseguite. Pt_1
Ciò posto, analizzata la convenzione del 20.11.2014, il collegio ritiene che in essa coesistano oltre ad una ricognizione del debito titolata proveniente dai coniugi CP_8 accompagnata ad una promessa di pagamento, anche una confessione stragiudiziale
[...] circa la loro qualità di committenti dell'incarico professionale all'epoca già interamente espletato dal essendo pacificamente possibile che, nel contesto di un unico Pt_1 documento, accanto alla volontà diretta alla promessa (o alla ricognizione), coesista una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendo valore di prova legale, preclude la prova contraria ex art. 1988 c.c., salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza (v., ex plurimis, Sez. 2, ordinanza n. 23246 del
5/10/2017, Rv. 645574 – 01; v. anche Sez. 2, ordinanza n. 22588 del 16/10/2020 ).
Invero, ai fini della configurabilità della confessione quale “dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte” ( art. 2730 c.c.) sono necessari in particolare tre elementi essenziali:
a) che la confessione abbia ad oggetto un “fatto giuridico”;
b) che il fatto confessato sia sfavorevole al confitente nel senso che nuoce ad un interesse giuridico vantato dal medesimo nei confronti della controparte;
c) che il fatto confessato sia favorevole alla “altra parte”.
Dunque, il fatto confessato deve riguardare un rapporto giuridico esistente tra il confitente e chi se ne giova, e deve essere tale che la sua verità pregiudichi il dichiarante e giovi alla sua controparte, in particolare sollevandola dall'onere della prova del fatto costitutivo della sua domanda o eccezione.
Ebbene, nella scrittura privata in esame i coniugi si qualificavano Parte_3 espressamente e ripetutamente come committenti, ammettendo di aver conferito all'arch.
l'incarico oggetto di causa, ivi specificamente descritto, davano atto poi che il Pt_1 professionista aveva correttamente eseguito le prestazioni e pertanto maturato il diritto al correlativo compenso, che veniva espressamente indicato nell'atto in euro 360.000,00. Le loro dichiarazioni hanno dunque ad oggetto fatti giuridici ai medesimi sfavorevoli e producono l'effetto tipico della confessione, di dispensare la controparte, dall'onere della prova del fatto costitutivo del proprio diritto;
esse inoltre costituiscono il presupposto e la causa sottesa al successivo riconoscimento di essere debitori del compenso spettante al quantificato espressamente nell'importo di euro 360.000. Pt_1
Ad abundantiam si osserva che nel medesimo accordo i coniugi conferivano Parte_2 all'arch. anche l'incarico di provvedere ai progetti definitivi per la richiesta delle Pt_1 autorizzazioni amministrative per costruzioni e recupero degli immobili di loro proprietà, ricompresi nei progetti di massima già redatti dal professionista, regolamentando la determinazione del compenso, da corrispondersi in futuro, in aggiunta alla somma di euro
360.000,00 per l'attività professionale già prestata.
Deve dunque ritenersi provato che essi siano gli unici committenti e come tali esclusivamente tenuti al pagamento del corrispettivo dovuto al professionista per l'opera prestata , con conseguente accoglimento del primo motivo di appello principale e rigetto del primo motivo dell'impugnazione incidentale degli appellati- originari opponenti.
4.2 Riconoscimento del debito e prova contraria dell'accordo sul compenso
( secondo e terzo motivo di appello principale)
L'appellante lamenta che il Tribunale , dopo aver affermato che con la scrittura privata del
20.11.2024 i coniugi si riconoscevano debitori del medesimo della somma Parte_2 di euro 360.000 quale compenso dovutogli per le prestazioni eseguite, ha tuttavia ritenuto che fosse stata raggiunta in via presuntiva, la prova contraria ex art. 1988 c.c. “che pur essendo indicato nella scrittura ricognitiva in questione un compenso di € 360.000,00, in realtà tra le parti non era stato pattuito tale compenso, e quindi non sussistesse in tutto o in parte la corrispondente obbligazione di pagamento. “ Secondo al prospettazione di parte appellante la prova contraria avrebbe dovuto riguardare la sussistenza di fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto riconosciuto e/o dell'avvenuto pagamento di € 360.000,00 promesso con la scrittura privata del 20.11.2014 pertanto, non avendo assolto gli opponenti a tale onere, il
Tribunale avrebbe dovuto confermare il decreto ingiuntivo.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Invero, le argomentazioni censurate del primo giudice si fondano sull'assunto che la società fosse il “ committente primario” come emerge dalla motivazione di seguito CP_4 riportata : “Vi erano, pertanto, nell'ambito della complessiva operazione, un committente per così dire
“primario”, cioè e dei committenti per così dire “secondari”, vale a dire gli opponenti, quali CP_4 proprietari dei terreni sui quali gli immobili sarebbero stati realizzati, previa vendita alla società facente capo al figlio. Orbene risulta altresì pacifico tra le parti, e comunque emerge dalla documentazione prodotta in giudizio, come un compenso professionale per l'opera svolta non sia stato pattuito dal Pt_1 con il proprio committente “principale” mentre il compenso di € 360.000,00 sarebbe stato CP_4 pattuito invece – soltanto – con gli odierni opponenti, pur se committenti “secondari”, come da riconoscimento del debito e promessa di pagamento effettuati tramite la scrittura del 20.11.14. Il che è all'evidenza anomalo, cioè del tutto contrario all'id quod plerumque accidit. La circostanza che con
[...]
CP_ non fosse stato pattuito un compenso emerge infatti, in modo evidente, dai doc. 8 e 9 fascicolo opponente: il ha infatti inviato, significativamente alla sola e senza fare alcun Pt_1 CP_4 riferimento alla scrittura del 20.11.14, una notula professionale per € 512.896,57, e nella comunicazione mail del 22.10.2015 ha affermato: “volendo evitare di evitare il progetto di notula in modo autonomo come comunque previsto dai nostri accordi”). Diventa allora decisamente inverosimile che sussistesse invece effettivamente, come emergerebbe invece dalla scrittura ricognitiva del 20.11.14, un ulteriore e diverso preesistente accordo sui compensi, determinati stavolta in misura fissa e non secondo tariffa, nei confronti soltanto dei committenti “secondari”, cioè gli odierni opponenti, e non anche del committente “principale” CP_4
E' evidente che l'accoglimento del primo motivo di impugnazione principale per effetto del quale i committenti vanno individuati esclusivamente nei signori Parte_2 travolge l'intero impianto motivazionale del Tribunale. Le dichiarazioni dei predetti contraenti contenute nella scrittura privata del 20.11.2014, con specifico riguardo al quantum del compenso dovuto al professionista, hanno poi senz'altro valore di ricognizione di debito titolata con l'effetto di dispensare il dall'onere di provare il Pt_1 rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria ex art. 1988 c.c.
Sulla nozione di “ rapporto fondamentale” ai fini della individuazione del contenuto e dell' estensione dell'inversione processuale prevista dalla norma citata, si richiamano i principi espressi da ultimo dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28848/2024 secondo cui vi rientrano non soltanto i fatti costitutivi del credito ma anche l'entità monetaria espressamente riconosciuta come dovuta dallo stesso debitore.
Ebbene, gli originari opponenti non hanno assolto a siffatto onere probatorio, avendo incentrato le proprie allegazioni difensive, sin dal primo grado, da una parte sulla invalidità della scrittura privata in esame e dall'altra sulla loro estraneità al rapporto controverso, per esserne titolare esclusivo entrambe infondate, per le ragioni CP_4 meglio esplicitate ai precedenti paragrafi.
In definitiva, il compenso dovuto dagli appellati all'architetto va Parte_2 Pt_1 determinato nella somma di euro 360.000 corrispondente a quella di cui si sono riconosciuti debitori nella convenzione del 20.11.2014 e portata dal decreto ingiuntivo.
L'accoglimento dell'opposizione da parte del Tribunale con revoca del titolo monitorio, ha tuttavia determinato la definitiva caducazione del decreto, cosicché la riforma della sentenza di primo grado in sede d'appello “ anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata”. ( Cass. 20868/2017). In questa sede dunque va pronunciata la condanna degli appellati al pagamento in favore Parte_2 dell'appellante della somma di euro 360.000 oltre oneri di legge.
5. Sulla debenza degli interessi ex D.lgs 231/2002 ( ultimo motivo dell'appello incidentale e primo motivo dell'impugnazione incidentale di _10
CP_4
Entrambi gli appellati nelle rispettive impugnazioni incidentali hanno contestato la debenza degli interessi moratori sull'assunto che in data 17.1.2017 abbia disposto CP_4 in favore dell'Arch. un bonifico dell'importo di € 122.912,00 da questi rifiutato, Pt_1 tuttavia il documento prodotto in allegato all'atto di citazione in opposizione, non reca l'indicazione del CRO ma la dicitura” da eseguire” né si comprende, come possa essere bloccato dal beneficiario un bonifico, potendo questi al più procedere alla restituzione della somma accreditata. La doglianza va dunque respinta. Infine gli appellanti incidentali lamentano l'applicazione al credito del professionista, come da questi Parte_2 espressamente richiesto, degli interessi moratori previsti dal D.Lgs 231/2002 pur non trattandosi di transazioni commerciali, omettendo completamente di considerare la previsione contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c in base al quale se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, pertanto la sentenza impugnata sul punto va confermata.
In definitiva gli appelli incidentali delle parti e vanno respinti, e in Parte_2 CP_4 accoglimento di quello principale proposto dal il compenso a questi dovuto va Pt_1 determinato in euro 360.000 oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 con decorrenza dal 30.4.2016 fino al 24.2.2021 (pervenendosi alla somma di euro 498.980,23), data in cui la coobbligata in esecuzione della sentenza di primo grado ha corrisposto la somma CP_4 di euro 115.153,09 per sorta capitale e di euro 44.455,16 a titolo di interessi moratori maturati fino alla predetta data;
tale importo complessivo di euro 159.608,25 deve dunque essere detratto dal credito del professionista, residuando in capo ai signori Parte_2 un debito di euro 339.372 oltre oneri di legge ed interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dal 25.2.2021 al saldo effettivo.
6. Le spese di lite
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 -
01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731
- 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del
22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, i signori originari opponenti e Parte_2 appellati incidentali, sono risultati interamente soccombenti in entrambi i gradi di giudizio e lo stesso vale per anche con riferimento al giudizio di opposizione a decreto CP_4 ingiuntivo ove era intervenuta volontariamente ad adiuvandum rassegnando le seguenti conclusioni “in accoglimento delle domande svolte dagli opponenti GG.ri e NA [...]
, revocare e/o dichiarare inefficace e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 369/2017 – _1
R.Gn. 751/2017 emesso dal Tribunale di Firenze in data 27.1.2017;
- accertare e dichiarare che il soggetto committente dei progetti planimetrici e di massima predisposti dall'Arch. è la società odierna interveniente;
Parte_1 CP_4
- accertare e determinare la misura del compenso dovuto all'Arch. per tali elaborati Parte_1 progettuali, in € 99.788,07, ovvero nella diversa minore o maggiore somma, anche equitativamente determinata, ritenuta di giustizia.
Pertanto in applicazione del principio secondo cui il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese ( cfr Cass. 12025/2017), entrambe le parti appellate sono tenute in solido al pagamento in favore dell'architetto delle spese di lite nella Pt_1 misura liquidata in dispositivo, ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 , considerato il valore della controversia ( ricompreso fra euro 260.000 ed euro 520.000) , uno sforzo difensivo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e invece minimo per quella di trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi di giudizio.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte degli appellanti incidentali, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna , e TR Controparte_2 in solido fra loro, al pagamento in favore di Controparte_3 della somma di € 339.372,00 oltre oneri di legge ed interesse Parte_1 moratori ex D.Lgs 231/2002 dal 25.2.2021 al saldo effettivo;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da , TR [...]
e Controparte_2 Controparte_3
3) rigetta l'appello incidentale proposto da CP_4
4) condanna , TR Controparte_2
e , in solido fra loro, a rimborsare a Controparte_3 CP_4 [...] le spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 17.252,00 per _11 compenso professionale oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da cui andrà detratto quanto già corrisposto da a tale titolo;
CP_4
5) condanna , TR Controparte_2
e , in solido fra loro, a rimborsare a Controparte_3 CP_4 [...] le spese del presente grado di giudizio che si liquidano € 17.179,00 per _11 compenso professionale oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30 maggio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.