Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00752/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2025, proposto da:
Innova SE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Carta e Andrea Vecchio Verderame, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Vecchio Verderame in Roma, via Alberto Caroncini 2;
contro
- Comune di DE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Martelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via San Lucifero 56;
- Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, con contestuale domanda di risarcimento dei relativi danni:
- della determinazione n. 286 in data 6 marzo 2025 del Comune di DE (CA) – IV Settore – Ufficio SUAPEE, con la quale è stata dichiarata inefficace, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 2024, n. 20, la determinazione n. 996 in data 1luglio 2024 del Comune di DE (CA) – IV Settore – Ufficio SUAPEE.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di DE.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. NT LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
In data 1 marzo 2024 la Innova SE S.r.l., odierna ricorrente, ha presentato all’Ufficio SUAPE del Comune di DE una dichiarazione autocertificativa unica avente a oggetto un impianto fotovoltaico con potenza in immissione di 2.400 Kw. P.O.I., da realizzarsi su un fondo sito in Villacidro, Località S.S. 196 Km 3 , classificata in Zona E agricola dal vigente strumento urbanistico comunale.
All’esito della Conferenza dei Servizi in forma semplificata con modalità asincrona, acquisiti i pareri favorevoli delle amministrazioni interessate, il Responsabile del SUAPE ha autorizzato la realizzazione dell’impianto con determinazione 1 luglio 2024, n. 996.
In data 3 luglio 2024 è stata trasmessa al SUAPE la relativa comunicazione di inizio lavori, che, tuttavia, non sono stati poi concretamente intrapresi a causa dell’entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2024, n. 5, che, come noto, ha disposto una generalizzata “sospensione” degli interventi per la realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili nelle more dell’individuazione -da parte dello stesso legislatore regionale, entro i successivi diciotto mesi- di aree a ciò specificamente idonee.
Detta disciplina regionale è stata, poi, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 11 marzo 2025, n. 28, pronunciata su ricorso diretto del Governo.
In data 5 dicembre 2024 è entrata in vigore la legge regionale 5 dicembre 2024 n. 20, recante “Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi” , con cui è stata vietata la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili sulle aree indicate agli Allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dello stesso art. 1, tra le quali, per quanto ora di specifico interesse, tutte le zone a destinazione E agricola , con l’espressa precisazione che “I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia” , facendo salvi soltanto “i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi”.
A quel punto, con determinazione 6 marzo 2025, n. 286, il Responsabile del SUAPE di DE, nel rilevare che l’intervento in oggetto “ricade in area non idonea all’installazione di impianti fotovoltaici secondo quanto previsto nell’Allegato A alla Legge 20/2024 e in particolare alla lettera ee) ” e che “non è pervenuta (da parte della Innova SE S.r.l. ) la comunicazione di inizio lavori e che pertanto non si è avverata alcuna modificazione irreversibile dello stato dei luoghi” , ha dichiarato l’inefficacia della precedente determinazione autorizzativa 1 luglio 2024, n. 996.
Con il ricorso in esame, notificato in data 15 aprile 2025, Innova SE S.r.l. ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento, nonché la condanna del Comune di DE e/o della Regione Sardegna, se del caso in solido tra loro, al risarcimento del danno derivante dalla mancata realizzazione dell’impianto.
Si è costituito in giudizio il Comune di DE, opponendosi all’accoglimento di tali domande con eccezioni di rito e di merito.
La Regione Sardegna, pur a fronte della regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.
Con sentenza 16 dicembre 2025, n. 184, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge regionale n. 20/2024.
Alla pubblica udienza del 29 aprile 2026 la difesa di parte ricorrente, nel confermare le proprie domande processuali, ha riferito che -come evidenzia anche la documentazione versata in atti, nell’agosto del 2025, quando ancora era in vigore la L.r. n. 20/2024 ostativa alla realizzazione dell’impianto- aveva rinunciato alla stipula del contratto definitivo per l’acquisto delle aree necessarie all’attuazione del progetto.
All’esito della relativa discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente si esaminano le eccezioni di rito sollevate dalla difesa del Comune.
In primo luogo la stessa eccepisce che la determinazione comunale n. 286/2025, con cui è stata dichiarata l’inefficacia della precedente autorizzazione, sia priva di carattere provvedimentale, risolvendosi nella mera “presa d’atto” di un effetto che discenderebbe direttamente dal sopravvenuto art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, come confermerebbe il fatto che nella stessa determinazione impugnata si precisava che la stessa era adottata “in virtù delle sopravvenute normative contenute nella Legge regionale 20/2024” .
L’eccezione è infondata in quanto -pur a fronte dell’indubbia “vincolatività ostativa” della l.r. n. 20/2024 (sino a quando è rimasta in vigore, ovviamente)- ciò non toglie che la ricorrente, conservi interesse -se non altro a fini di chiarezza sullo stato del rapporto controverso- ad impugnare l’atto amministrativo che di quella disciplina ostativa costituisce la concreta applicazione.
La difesa del Comune eccepisce, poi, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso nel merito per avere la Corte Costituzionale, in pendenza del presente giudizio, pronunciato la sentenza 16 dicembre 2025, n. 184, con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra gli altri, del sopra citato art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, sul quale si basa il provvedimento impugnato, il che avrebbe comportato un’automatica reviviscenza degli effetti dell’originaria determinazione autorizzativa, ragion per cui non vi sarebbe più, allo stato attuale, alcun provvedimento efficace da annullare.
L’eccezione non è condivisibile giacché, anche questa volta a fini di piena certezza dei rapporti, permane l’interesse della ricorrente a ottenere il formale annullamento dell’atto lesivo, avendo la Consulta “giuridicamente eliminato” la normativa primaria sulla quale l’atto amministrativo lesivo si basava ma non anche quest’ultimo, come ovvio.
Ciò posto si passa all’esame della controversia nel merito.
Con il primo motivo parte ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale della sopra descritta disciplina introdotta dalla l.r. n. 20/2024, sulla quale si basa l’impugnato provvedimento di sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione, nella parte in cui detta legge -nel dichiarare inidonee ampie zone del territorio sardo e tra queste, per quanto ora di specifico interesse, le zone agricole- si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, commi 1, 2 e 3, Cost., con le norme dello Statuto Sardo sul riparo della competenza legislativa tra Stato e Regione, con la direttiva UE 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, come modificata dalla direttiva UE 2023/2413 del 18 ottobre 2023, sulla massima diffusione dell'energia delle fonti rinnovabili), anche per violazione delle norme nazionali interposte dettate dagli articoli 20, 22 e 23 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e dall' art. 1 del decreto 21 giugno 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
La fondatezza di tale censura emerge ora per tabulas dal fatto che, come detto, la Consulta, con la già citata sentenza n. 184/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della l.r. n. 20/2024 proprio nella parte in cui la stessa ha vietato gli impianti energetici da fonti rinnovabili sulla gran parte del territorio sardo e, per quanto ora di specifico interesse, su tutte le zone agricole. La Consulta, in accoglimento del ricorso proposto in via principale dal Governo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disciplina per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello Statuto speciale della Regione Sardegna (in sostanza, per le stesse ragioni che l’attuale ricorrente ha indicato con la censura ora in esame). In particolare la Corte -ribadendo quanto già, peraltro, stabilito con la precedente sentenza n. 134/2025 (di annullamento della l.r. n. 5/2024)- ha affermato “che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico” e questo per scongiurare il rischio che “gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER)” .
Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 21- quinquies e 21- nonies della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, sostenendo che l’impugnata “dichiarazione di inefficacia” dell’autorizzazione già rilasciata presenti i caratteri sostanziali dell’atto di annullamento in autotutela, adottato, però, in assenza di un interesse pubblico, neppure indicato in motivazione, prevalente sull’affidamento ingenerato dall’iniziale provvedimento autorizzativo, anche considerato che quest’ultimo era pienamente in linea con il prioritario interesse pubblico alla massima diffusione degli impianti energetici da fonti rinnovabili e al conseguente miglioramento della situazione ambientale generale.
Tale censura è infondata per il semplice motivo che, nella vigenza della sopra descritta disciplina regionale ostativa, il Comune non poteva far altro che dare applicazione alla stessa sino alla sua eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale (si veda, sul punto, ex multis , Corte costituzionale 28 gennaio 2022, n. 26, con cui la Consulta ha espressamente affermato che tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad applicare le eventuali leggi costituzionalmente illegittime sino alla loro dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Corte stessa), tanto più se si considera che quella stessa disciplina regionale si dichiarava espressamente funzionale alla tutela di un interesse pubblico della massima importanza quale la tutela dell’ambiente e del paesaggio regionale.
Con il terzo motivo parte ricorrente deduce censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento dei presupposti, nonché per irragionevolezza ed illogicità manifesta, riferendosi al fatto che nell’impugnato provvedimento dichiarativo dell’inefficacia dell’autorizzazione già rilasciata si dava atto espressamente che “non è pervenuta (da parte della Innova SE S.r.l.) la comunicazione di inizio lavori” e che pertanto “non si è avverata alcuna modificazione irreversibile dello stato dei luoghi” , benché in data 3 luglio 2024, prima che quel provvedimento inibitorio venisse adottato, la Società interessata avesse già inviato al SUAPE la comunicazione di inizio lavori, regolarmente acquisita al protocollo comunale (con il n. 15378) in data 3 luglio 2024. Né alcuna responsabilità potrebbe imputarsi all’interessata per non avere poi iniziato i lavori, essendo ciò dovuto al successivo intervento della legge regionale n. 5/2024, a sua volta dichiarata costituzionalmente illegittima.
Tale censura può considerarsi assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, atteso che -non avendo chiesto il risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione dei lavori (come tra breve meglio si vedrà, infatti, la relativa domanda risarcitoria ha piuttosto ad oggetto il danno da mancata esecuzione tout court dell’impianto)- parte ricorrente non nutre alcun interesse sostanziale a dolersi del fatto di non avere potuto dare immediato inizio ai lavori.
Resta da esaminare la domanda risarcitoria, con cui la ricorrente chiede la condanna “del Comune di DE e/o della Regione Autonoma della Sardegna, ciascuno in ragione della rispettiva responsabilità che Codesto Collegio riterrà di ravvisare ovvero, ove ritenuto, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni causati alla Innova SE Srl da liquidarsi in Euro 95.297,98 a titolo di danno emergente ed in un importo quantomeno pari ad Euro 7.436.880,00 (da cui detrarre i costi di costruzione e manutenzione come sopra precisato) o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e/o che sarà accertata nel corso del giudizio, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di danno da lucro cessante e/o di danno da perdita di chance, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla presente domanda sino al saldo” .
A tal fine, oltre ad assumere esistenti tutti i presupposti fondativi della pretesa risarcitoria -condotta illecita, nesso causale tra la stessa e il danno, colpa delle amministrazioni coinvolte- la ricorrente individua nei termini seguenti le voci di danno di cui chiede ristoro:
“- Danno emergente, consistente nelle seguenti voci di dettaglio “- la somma di euro 41.478,33 che in data 2 gennaio 2024 la Innova SE S.r.l. ha versato a mezzo bonifico bancario alla E-distribuzione S.p.a. quale corrispettivo dell'accettazione del preventivo (pratica n. 377477569) per la connessione alla rete M.T. di E-distribuzione S.p.a. dell’impianto di tipo solare-fotovoltaico “de quo” da realizzarsi nel Comune di DE (CA), in località “S.S. 196 di Villacidro km 3, snc”; - la somma di euro 13.000,00 che, come da relativa fattura n. 19 in data 3 dicembre 2024, la Innova SE srl ha corrisposto alla Alys Investment & Engineering S.L. per il progetto elettrico definitivo dell'impianto fotovoltaico di tipo solare-fotovoltaico “de quo” da realizzarsi nel Comune di DE (CA), in località “S.S. 196 di Villacidro km 3, snc”; - la somma di euro 32.354,40 che in data 3 novembre 2024 la Innova SE srl ha versato all'Arch. Giorgio Roberto Porpiglia quale corrispettivo per la progettazione civile e architettonica dell'impianto fotovoltaico di tipo solare-fotovoltaico “de quo” da realizzarsi nel Comune di DE (CA), in località “S.S. 196 di Villacidro km 3, snc”; - la somma di euro 1.600,00 che in data 11 maro 2024 la Innova SE srl ha versato al geom. CE PA quale corrispettivo per le attività di rilievo topografico nel territorio del Comune di DE e per la redazione di elaborati grafici di progetto, nonchè per la relazione generale riguardante la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di tipo solare-fotovoltaico “de quo” da realizzarsi nel Comune di DE (CA), in località “S.S. 196 di Villacidro km 3, snc”; - la somma di euro 2.745,00 che in data 16 novembre 2023 la Innova SE srl ha versato alla Smart Immobiliare S.r.l. quale acconto del compenso dovuto per l'attività di intermediazione per l'acquisto del terreno di proprietà della sig.ra IM CA, sito nel Comune di DE(CA), in località “S.S. 196 di Villacidro km 3, snc” e censito al NCT al foglio n. 2, particelle 35, 95, 149, 150, 154, 216, 217, 220, 286, 289, 292, 489, per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di tipo solare-fotovoltaico “de quo”; - la somma di euro 2.500,00 che in data 16 novembre 2023 la Innova SE srl ha versato alla sig.ra IM CA a titolo di caparra confirmatoria di cui al contratto preliminare sottoscritto in data 26 gennaio 2024 per l’acquisto del terreno “de quo”; - la somma di euro 1.620,25 che in data 15 gennaio 2025 la Innova SE srl ha versato alla sig.ra IM CA a titolo di integrazione della caparra confirmatoria per la proroga semestrale della validità del contratto preliminare sottoscritto in data 26 gennaio 2024 per l’acquisto del terreno “de quo”; il tutto per un importo complessivo di Euro 95.297,98”.
Danno da lucro cessante: a tal fine la ricorrente osserva di avere ricevuto due offerte di acquisto del futuro impianto, in specie: “- l’offerta in data 10 luglio 2024 della Ecowatt srl per l’importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); - l’offerta in data 11 ottobre 2024 della E-Building Group – GMBH, società internazionale di diritto svizzero con stabile organizzazione in Italia, per l’importo di Euro 509.000,00 (cinquecentonovemila/00).”
Inoltre la stessa ricorrente individua il mancato utile derivante dal mancato utilizzo e sfruttamento economico dell’impianto partendo da un costo di costruzione e di manutenzione pari a euro 700.000,00/MWp; quindi 700.000,00X2,525,92 = euro 1.782.144,00, nonché quantificando i ricavi che sarebbero derivati dalla vendita dell’energia, partendo da un prezzo medio di vendita di ciascun MWh (1.000 KWh) alla data dell’11 aprile 2025 pari a euro 97,37, “sicché - 1.500 Kwh, moltiplicati per Euro 97,37 (Prezzo Zonale Sardegna), avrebbe generato l'importo di euro 146.055,00/MWp; - 2.6 MW, visto quanto sopra, avrebbero generato l'importo annuo suddetto di Euro 371.844,00, per cui se consideriamo una vita utile dell’”Impianto” non inferiore a 20 anni, si può stimare un ricavo lordo quantomeno pari ad Euro 7.436.880,00 da cui occorre detrarre i costi di costruzione e manutenzione come sopra quantificati” .
In subordine invoca una quantificazione equitativa del danno ovvero la nomina di un CTU per la quantificazione dello stesso.
Danno da perdita di chance, che sarebbe “Dovuto all’impossibilità di ottenere gli incentivi tariffari del GSE connessi alla produzione di energia solare derivante dall’”Impianto” in relazione alla cui quantificazione si ritiene sussistano i presupposti per il ricorso alla valutazione in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., in considerazione dell’obiettiva difficoltà di una precisa prova dell’ammontare del danno subito dalla “Società” (cfr. in tal senso Cons. Stato, IV Sez., 13 settembre 2024, n. 7559) ”.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di rito al riguardo sollevate dalla difesa comunale, privilegiando l’analisi nel merito della domanda risarcitoria, che ne evidenzia la chiara infondatezza.
Difatti, anche a voler prescindere dalla nota questione relativa alla non risarcibilità o meno di un danno da “legge costituzionalmente illegittima”, difettano nel caso di specie, quanto meno, due fondamentali presupposti della pretesa risarcitoria.
Il primo presupposto mancante è la dimostrazione del nesso causale tra la condotta delle amministrazioni intimate e il danno di cui parte ricorrente invoca il risarcimento.
Deve, infatti, ricordarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 30 del codice del processo amministrativo, che in parte qua riprende la generale disposizione di cui all’art. 1227 del codice civile, non può fondatamente invocarsi il risarcimento di quei danni “che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza” , nel caso in esame eseguendo e mettendo in opera l’impianto, il che la Società ricorrente ben avrebbe potuto fare una volta ottenuto l’annullamento del provvedimento che aveva reso efficace l’originaria autorizzazione, se non avesse volontariamente rinunciato alla possibilità di concludere il contratto definitivo per l’acquisto delle aree su cui l’impianto avrebbe dovuto essere realizzato (sul punto si veda quanto riferito dalla difesa del ricorrente e le relativa produzioni documentali: supra ) quando il presente giudizio era pendente e si era in attesa della sentenza della Corte Costituzionale che -dichiarando l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale ostativa- ha reso nuovamente possibile la realizzazione degli impianti.
Si è trattato di una decisione, beninteso, volontariamente assunta dalla ricorrente, che in tal modo si è privata della possibilità di realizzare l’impianto, con la conseguenza evidente che tutte le voci di danno dalla stessa invocate nella presente sede non sono direttamente riconducibili in via immediata e diretta alla condotta tenuta dalle parti intimate -in via amministrativa e legislativa- come tali non sono risarcibili (sul punto si veda, da ultimo ed ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 maggio 2025, n. 4507, secondo cui “In materia di responsabilità della Pubblica amministrazione da provvedimento amministrativo illegittimo, la responsabilità non consegue automaticamente all'annullamento del provvedimento amministrativo (ovvero all'accertamento della sua illegittimità) in sede giurisdizionale, occorrendo la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato, secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio direttamente riferibile all'assunzione o all'esecuzione della determinazione contra ius , lesiva del bene della vita (sotteso all'interesse legittimo) spettante alla parte ricorrente” , nonché Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 maggio 2025, n. 4313, secondo cui “La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale, sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell’ articolo 2056 cod. civ. -da ritenere espressione di un principio generale dell’ordinamento- i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli articoli 1223 e 1227 del cod. civ” ) .
Il secondo presupposto mancante è la colpa delle amministrazioni intimate.
Difatti in un quadro normativo obiettivamente complesso e in continua evoluzione come quello sopra descritto, non può considerarsi provata la sussistenza del presupposto soggettivo d’imputazione della responsabilità, vale a dire la colpa dell’amministrazione comunale che aveva adottato l’atto impugnato, la quale ha semplicemente dato applicazione a una disciplina primaria (vincolante in parte qua ) introdotta dalla Regione, la quale, a sua volta, con i propri organi di indirizzo politico-legislativo, l’aveva adottata in esercizio (ancorché illegittimo) delle relative funzioni di indirizzo politico-legislativo.
Per quanto sin qui esposto, dunque, il ricorso va accolto limitatamente alla domanda di annullamento della determinazione comunale impugnata e deve essere, invece, respinto relativamente alla domanda di risarcimento del danno.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in ragione della parziale reciproca soccombenza e dell’obiettiva complessità della res litigiosa .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie la domanda impugnatoria proposta in ricorso e, per l’effetto, annulla la determinazione n. 286 in data 6 marzo 2025 del Comune di DE.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Compensa le spese processuali tra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RI, Presidente
NT LA, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| NT LA | IA RI |
IL SEGRETARIO