Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01083/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01246/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Attilio De Martin, Davide Osti e Giancarlo Carrucciu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Davide Osti in Padova, via Altinate 29;
contro
Comune di Altissimo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Ferretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, via Enrico Fermi 265;
per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Altissimo 14 settembre 2021, prot. n. 6241, notificato in data 20 settembre 2021;
- nonché di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento al precedente connesso per ragioni di presupposizione e/o pregiudizialità, ivi compresi tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, in particolare, il permesso di costruire (in sigle P.d.C.) n. -OMISSIS- pratica SUAP -OMISSIS- Comune di Altissimo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altissimo e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Andrea Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- – comproprietari del lotto di terreno sito nel Comune di Altissimo e identificato catastalmente al -OMISSIS- – hanno depositato, in data 15 luglio 2020, un esposto avverso il permesso di costruire n. -OMISSIS- intestato ai signori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, relativo ad un immobile insistente sui mappali -OMISSIS- del medesimo Comune.
Secondo quanto prospettato, l’immobile indicato nella richiesta di ampliamento, insistendo sul mappale -OMISSIS-distante oltre 200 metri dai mappali -OMISSIS-, non potrebbe legittimare la stessa per via del criterio stabilito all’art. 2, comma 2, della Circolare emanata dalla giunta regionale del Veneto n. 24/CR del 25 marzo 2014 secondo cui fra i lotti interessati all’ampliamento deve esservi una distanza inferiore ai 200 metri.
In data 5 agosto 2020, l’amministrazione comunale ha trasmesso la nota prot. 4585 contenente le proprie preliminari considerazioni, sostenendo di dover approfondire la questione sul posto con misurazioni topografiche strumentali.
Successivamente, la stessa amministrazione ha inviato la nota prot. 4586 ai titolari del titolo edilizio contestato per promuovere un incontro fra le parti al fine di verificare la possibilità di comporre bonariamente la questione.
Tale incontro, effettivamente tenutosi in data 10 giugno 2021, ha avuto un esito infruttuoso e, in data 17 giugno 2021, i ricorrenti hanno sollecitato l’ente ad attivare il procedimento in vista dell’assunzione delle determinazioni sull’esposto per l’azione in autotutela.
In data 1° luglio 2021, l’amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento, ex artt. 7 e 8 legge 241/1990, concedendo alle parti il termine di trenta giorni per il deposito di memorie scritte.
In relazione a quest’ultima comunicazione, i legali degli istanti hanno depositato, in data 2 agosto 2021, una memoria difensiva e, in data 14 settembre 2021, il Comune di Altissimo ha disposto la “ chiusura del procedimento come attivato e l’archiviazione dello stesso ”, notificando il provvedimento alle parti interessate a mezzo raccomandata in data 20 settembre 2021.
Nella circostanza, l’amministrazione ha motivato la propria determinazione sul presupposto “ che la costruzione dell’ampliamento autorizzata secondo il disposto dell’ultimo alinea del comma 2 dell’art. 2 LR 14/09 e s.m.i. [fosse] conforme a quanto previsto dalla predetta disposizione, rispettando la misura massima di 200 metri, come indicato nelle tavole progettuali inviate al momento della presentazione del progetto, dove la Tavola n. 1 riporta tra le aree di proprietà e di pertinenza dell’intervento edilizio progettato anche il mappale n. 503 che nelle planimetrie e rilievi [...] risulta essere collocato ad una distanza inferiore a metri 200, misurata in linea d’aria, dal lotto originante l’ampliamento ”.
Con riguardo al titolo edilizio rilasciato, l’ente locale ha infine manifestato l’avviso che non si potesse legittimamente procedere “ ad un annullamento in autotutela di un provvedimento del 20.02.2020, essendo decorso il termine di 18 mesi previsto dall’art. 21 nonies L. 241/90, nel testo applicabile come vigente all’epoca del rilascio del provvedimento contestato [...]”.
Sulla scorta di tali presupposti, i ricorrenti hanno proposto gravame avverso il provvedimento comunale, con atto introduttivo notificato in data 11 novembre 2021 e depositato il giorno successivo, chiedendo il suo annullamento previa sospensione dell’efficacia.
Al riguardo, gli stessi ricorrenti – dopo essersi soffermati sull’ammissibilità del ricorso, sulla loro legittimazione attiva e sui contraddittori necessari – hanno formulato le censure così rubricate: (i) “ Vizio di violazione di legge: violazione ed erronea applicazione dell’Articolo 2 della L.R.V. n. 14/2009 e successive modifiche ed integrazioni” ; (ii) “ Vizio di violazione di legge: violazione dell’Articolo 21 nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241 così come modificata ed integrata dalle Leggi 11 febbraio 2005, n. 15 e 14 maggio 2005, n. 80 nel testo attualmente vigente (comma modificato dall’Art. 25, comma I^, lett. b-quater), numeri 1) e 2) del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164) sotto il profilo dell’omessa motivazione in ordine alla comparazione fra interesse pubblico ed interessi privati dei destinatari del provvedimento e dei soggetti controinteressati; della omessa considerazione e motivazione in merito all’affidamento del privato non inciso dall’annullamento d’ufficio; infine, in ordine alla sussistenza del requisito del “termine ragionevole” ”; (iii) “ Vizio di eccesso di potere riscontrabile nella figura sintomatica dell’istruttoria carente ed insufficiente ”.
2. Il Comune e il controinteressato intimato si sono formalmente costituiti in giudizio, rispettivamente, nei giorni 3 e 6 dicembre 2021, chiedendo la reiezione del ricorso.
Successivamente, in data 13 dicembre 2021, entrambe le sopradette parti hanno depositato le memorie con le quali hanno contraddetto le censure dei ricorrenti, i quali, in data 15 dicembre 2021, hanno formalizzato la rinuncia alle misure cautelari precedentemente richieste.
3. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2021, questo Tribunale, con ordinanza n. 757 del 17 dicembre 2021, ha preso atto della rinuncia statuendo la sola compensazione delle spese relative alla specifica fase del giudizio.
4. All’udienza pubblica dell’11 luglio 2024, fissata ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse, rilevata la sussistenza dello stesso in ragione di apposita dichiarazione resa per iscritto, è stato disposto il rinvio ad altra udienza.
5. All’udienza pubblica del 27 maggio 2025, fissata ai fini dello smaltimento dell’arretrato, prima della quale le parti hanno scambiato memorie a cui i ricorrenti hanno replicato, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione comunale e dal controinteressato costituito.
Ambedue le parti, seppure in termini parzialmente diversi, eccepiscono l’irricevibilità del ricorso per manifesta tardività sulla base della mancata impugnazione del permesso di costruire n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2020, individuato come atto presupposto di quello gravato.
In buona sostanza, il gravame nei riguardi del diniego espresso sull’istanza di autotutela rappresenterebbe un modo surrettizio per contestare un provvedimento ormai definitivo per la decadenza maturata dal termine per impugnare.
Le stesse parti rilevano anche l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso sotto molteplici punti di vista. Da un lato, osservano che il ricorso essendo diretto a censurare il mancato esercizio del potere di autotutela non consentirebbe di trarre alcuna utilità da un suo eventuale accoglimento, attesa l’intangibilità del permesso di costruire originario rilasciato ai controinteressati; dall’altro, contestano sia la legittimazione sia l’interesse ad agire, negando, con riguardo alla prima, il presupposto della vicinitas per l’assenza di uno stabile collegamento dei ricorrenti con il terreno interessato dall’intervento al quale si oppongono, evidenziando, per il secondo, la mancata prova del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica.
Ad avviso dell’amministrazione resistente, verrebbe in rilievo anche un secondo profilo di inammissibilità, correlato allo spirare del termine di diciotto mesi – previsto dall’art. 21- nonies legge 241/1990 quale momento ultimo per l’esercizio del potere di rimozione in autotutela, come decorrente dalla data di rilascio dell’atto (20 febbraio 2020) – anche computando eventuali periodi di sospensione.
2. Ritiene il Collegio che siano fondate le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità per difetto di interesse ad agire.
2.1. Procedendo con ordine, deve rilevarsi innanzitutto che i ricorrenti – mediante l’impugnazione del provvedimento comunale del 14 settembre 2021 avente ad oggetto il diniego di autotutela del permesso di costruire n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2020 – mirano all’annullamento del titolo edilizio assentito dal Comune.
Pertanto, risulta assolutamente puntuale il riferimento giurisprudenziale con il quale il controinteressato costituito evoca il concetto di «piena conoscenza» che si matura con la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività: “[...] il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso nell’ambito dell’attività edilizia deve essere individuato nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area ovvero laddove si contesti (come nel caso di specie), la violazione della distanza ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 962 che conferma il TAR Veneto, sez. II, 5 luglio 2018, n. 873).
In proposito, è appena il caso di evidenziare che i lavori sono iniziati il 1° giugno 2020 e i ricorrenti, nella nota protocollata il 23 giugno 2020, affermano di essere consapevoli dell’avvio degli stessi per la costruzione di un’abitazione sui terreni a confine col loro mappale -OMISSIS- Tale consapevolezza è altresì attestata dal contenuto del loro esposto protocollato il 15 luglio 2020 ove si dà conto della presa di visione del titolo edilizio.
Ne consegue che – sulla scorta dell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ non è consentito al privato eludere il prescritto termine decadenziale introducendo censure attraverso il meccanismo dell’impugnazione del diniego a provvedere su una istanza di autotutela riferita ad un atto inoppugnabile, aggirando così i prescritti termini in violazione del principio di certezza delle situazioni giuridiche ” (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2020, n. 4405) – il ricorso è, all’evidenza, tardivo e quindi irricevibile nella parte in cui impugna il permesso di costruire n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2020.
2.2. Con riguardo specificamente al diniego dell’esercizio del potere di autotutela (che è l’atto impugnato in via principale), invece, il ricorso è manifestamente inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Infatti, come sottolinea il controinteressato costituito, ai fini dell’ammissibilità del ricorso avverso un titolo edilizio – e a maggior ragione quando ad essere impugnato è il diniego ad intervenire in autotutela su un permesso di costruire – non è sufficiente la c.d. vicinitas ma è necessario dimostrare il concreto pregiudizio per il terzo derivante dall’iniziativa edificatoria.
Nella fattispecie concreta, i ricorrenti, dopo avere specificato di essere i comproprietari del mappale-OMISSIS- non indicano in quale rapporto stia questo mappale con l’area oggetto dell’intervento edilizio avversato, limitandosi a segnalare come questo sia confinante, ma, soprattutto, non esplicitano il pregiudizio arrecato dall’edificazione della casa d’abitazione del signor -OMISSIS-.
In altri termini, i ricorrenti si limitano ad affermare genericamente che sarebbe violata la norma urbanistica sulla distanza di 200 metri tra fondi prevista dal Piano Casa, senza tuttavia spiegare e dimostrare come questa presunta violazione si traduca in una lesione concreta dei propri diritti edificatori o di altri diritti/facoltà riconnessi al proprio diritto dominicale, o in generale, in una lesione della propria sfera giudica soggettiva.
Ne consegue che, mancando il concreto pregiudizio per i ricorrenti, viene meno anche l’interesse a ricorrere, inverando l’ipotesi di inammissibilità di cui sopra secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato sia dall’amministrazione resistente sia dal controinteressato ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2020, n. 6521).
3. Tanto premesso, il Collegio ritiene comunque utile esaminare le questioni afferenti al merito.
4. Con il primo motivo di gravame i ricorrenti deducono la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 2 l.r. 14/2009 rilevando come documentalmente sussista una distanza superiore ai 200 metri tra i lotti interessati dall’ampliamento autorizzato.
Secondo quanto prospettato, la distanza fra i lotti andrebbe calcolata fra le particelle --OMISSIS- e non fra le particelle --OMISSIS-come sostenuto dal Comune.
Tale rilievo si fonda sul fatto che la particella 503 non sarebbe mai stata indicata negli atti e non sarebbe stata identificata come facente parte del lotto interessato alla nuova edificazione di proprietà dei controinteressati.
Da ultimo, sotto altro profilo, quello inerente all’avvenuto decorso dei diciotto mesi ostativo all’esercizio del potere di autotutela, i ricorrenti osservano che lo stesso sarebbe da imputare unicamente alla negligenza dell’amministrazione.
4.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come illustrato nella propria memoria difensiva, il Comune, nel valutare l’istanza dei controinteressati, sulla base di una lettura piana dell’art. 2 l.r. 14/2009 che non pone vincoli di sorta, ha ritenuto sussistere il rispetto delle condizioni previste dalla norma, inclusa la misura massima del distacco posto tra i fondi per consentire la realizzazione dell’ampliamento con corpo separato, esaminando tutti gli atti posti a corredo della citata istanza e individuando tutti i lotti di pertinenza riferibili ai soggetti richiedenti il permesso ad edificare, tra i quali anche quello di cui alla particella -OMISSIS-
Va da sé che acclarata la legittimità sostanziale del titolo, a dispetto di quanto ipotizzato dai ricorrenti, viene meno il presupposto per potersi procedere, in ipotesi, ad un suo annullamento ex officio .
5. Con il secondo e il terzo motivo di gravame i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 21- nonies legge 241/1990 sotto molteplici profili nonché l’eccesso di potere riscontrabile nella figura sintomatica dell’istruttoria carente ed insufficiente.
In particolare, dopo avere sinteticamente evidenziato gli elementi strutturali dell’annullamento d’ufficio del provvedimento illegittimo, i ricorrenti svolgono una serie di considerazioni: riprendono il tema dell’erroneo calcolo della distanza tra particelle diverse da quelle indicate negli atti; sottolineano la carenza della motivazione dell’atto che si limiterebbe ad affermare l’insussistenza del termine ragionevole derivante dal decorso dei diciotto mesi previsti.
Su quest’ultimo punto, i ricorrenti precisano che il permesso di costruire è stato rilasciato in data 20 febbraio 2020 ossia in un periodo di poco antecedente all’entrata in vigore del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, che, all’art. 103, ha disposto, sino al 15 aprile 2020, la sospensione di tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. In breve, nella fattispecie concreta, il termine di diciotto mesi avrebbe avuto quale scadenza il giorno 18 ottobre 2021, ossia oltre un mese dopo l’adozione del provvedimento impugnato recante data 14 settembre 2021.
Da ultimo, i ricorrenti censurano la mancata acquisizione di tutti gli elementi istruttori in quanto l’amministrazione avrebbe esaminato solo gli esposti ed i documenti prodotti dalle parti interessate senza eseguire sopralluoghi in loco .
5.1. Il secondo e terzo motivo sono infondati.
Nel dettaglio, non sussiste la violazione denunciata, dal momento che, come succintamente illustrato in occasione della prima censura, non può ritenersi illegittimo il permesso di costruire in parola, rilasciato sulla scorta di un’interpretazione corretta della norma regionale.
Non può, pertanto, assumere alcun rilievo la dissertazione circa il rispetto del c.d. termine ragionevole strettamente correlato agli effetti della normativa dettata per l’emergenza Codiv-19.
Del pari, è priva di pregio la doglianza afferente alla mancata esecuzione di sopralluoghi ritenuti indispensabili ai fini di un’istruttoria completa che, in concreto, vi è stata attraverso l’esame documentale di tutti gli atti depositati unitamente all’istanza volta all’ottenimento del titolo edilizio.
6. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, ferma restando l’infondatezza delle singole censure, il ricorso va dichiarato inammissibile con riguardo all’atto impugnato in via principale e irricevibile con riguardo all’atto presupposto del quale si è ugualmente richiesto l’annullamento.
7. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidati nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- lo dichiara inammissibile con riguardo al provvedimento di diniego emesso dal Comune in data 14 settembre 2021, prot. n. 6241;
- lo dichiara irricevibile con riguardo al permesso di costruire n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2020;
- lo dichiara comunque infondato.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune e del controinteressato, che liquida in euro 2.000 ciascuno (duemila/00), oltre a spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Andrea Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Rizzo | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO