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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/06/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3076/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Debora Parte_1 C.F._1
Padoan (C.F. ) e Federica Coghetto (C.F. ) C.F._2 C.F._3
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO, CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni dell'attrice: “IN VIA PRINCIPALE
Accogliere l'istanza di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento condiviso del Minore stabilite dall'intestato Tribunale con Decreto n. cronol. 12047/2021, emesso il 07.10.2021 e pubblicato il 12.10.2021, a definizione del procedimento n. 3299/2020 R.G., e per l'effetto:
1) Disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla Madre , Persona_1 Parte_1
pagina 1 di 4 con collocamento presso la stessa;
2) Disporre, ai sensi dell'art. 337 quater co. III c.c., che le decisioni di maggiore interesse (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, attività ricreative) per la minore siano Persona_1
adottate dalla sola Madre, , in via esclusiva;
Parte_1
IN VIA SUBORDINATA:
Disporre che il consenso per il percorso psicologico della Figlia Minore, sia Persona_1
prestato in via esclusiva dalla sola . Parte_1
Con rifusione delle spese di lite.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.7.2024 la , premesso che dalla relazione con il convenuto Pt_1
era nata la figlia (n. 31.5.2017), rappresentava che lo dal 2020 si era Persona_1 Per_1
allontanato dalla casa familiare senza farvi ritorno e rinunciando a mantenere una relazione significativa con la minore. Deduceva pertanto di aver adito l'intestato Tribunale che con decreto n.
12047/2021 emesso il 7.10.2021, su accordo delle parti così disponeva: “affida la figlia minore Per_1
in via condivisa tra i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé” secondo il calendario di dettaglio previsto nel medesimo decreto e ponendo
“a carico del Signor l'obbligo di corrispondere alla signora , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia minore e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta,00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori e opportunamente documentate, così come individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza”
Deduceva che successivamente all'emissione del decreto, non avrebbe corrisposto alcunchè Per_1
a titolo di mantenimento, costringendo la a promuovere nel 2022 PPT presso l'allora datore di Pt_1 lavoro (da cui, di lì a breve, cessava l'attività); di seguito anche i tentativi di coinvolgere la Per_1
madre del convenuto ex art. 316bis, co. 1 c.c. aveva esito negativo. Deduceva che oltre al profilo economico, si sarebbe sottratto a ogni forma di collaborazione nei confronti della figlia, da Per_1 ultimo non concedendo il consenso all'avvio di un percorso di sostegno psicologico in favore della figlia, per il disagio dovuto.
Sulla base di tali ragioni, chiedeva modificarsi il regime di affidamento della figlia, prevedendosi in particolare l'affido esclusivo in suo favore;
concludeva come in epigrafe.
Fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 10.12.2024, il convenuto – che trasmetteva il 9.11.2024 una pagina 2 di 4 comunicazione all'attrice, da questa depositata nel fascicolo, dichiarando di nulla opporre alle pretese attoree - non compariva e ne veniva dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita con l'escussione della teste , madre dell'attrice, sentita il 22.5.2025 e quindi rinviata al 20.1.2025 per Testimone_1 la rimessione della causa al collegio, assegnando i termini di cui all'art. 473bis c.p.c. n. 28. All'esito di detta udienza, trattata ex art. 127ter c.p.c. il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio, trasmettendo gli atti al PM per le conclusioni che il 23.5.2025 concludeva come in epigrafe.
2. Le domande della sono meritevoli di accoglimento. Pt_1
In proposito va considerato che, se da un lato ogni figlio minore ha diritto alla cosiddetta bigenitorialità, in conformità con le disposizioni normative attualmente contenute nell'art. 337 ter c.c., dall'altro, l'affidamento esclusivo alla madre, in deroga rispetto al regime legale dell'affidamento condiviso, trova giustificazione nel disinteresse (confermato anche dalla mancata costituzione in giudizio) morale e materiale da quest'ultimo manifestato verso la figlia.
È opportuno ricordare che in base all'orientamento ampiamente maggioritario della S.C. il Giudice può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli – ispirata dal c.d. diritto alla bigenitorialità - solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. Sez. I, ord. n. 4056 del
9/2/2023; Cass. Sez. I, ord. n. 21425 del 6/7/2022; Cass. Sez. I ord. n. 6535 del 6/3/2019)
Nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni richieste dalla Suprema Corte per derogare al regime legale dell'affido condiviso e disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, ossia l'incapacità/ inidoneità del padre alla cura ed educazione della figlia e l'oggettivo pregiudizio a quest'ultima derivante dall'affidamento condiviso.
Il totale disinteresse morale e materiale del padre verso la figlia è confermato anzitutto dalla sua mancata costituzione;
in secondo luogo anche dalle prove orali assunte, avendo la madre dell'attrice confermato che il padre è assai discontinuo anche nell'esercizio del diritto di visita (la teste, sentita a febbraio 2025, ha riferito che il padre avrebbe visto la figlia a novembre 2024 l'ultima volta) e che l'attrice ha spesso difficoltà a contattarlo. non ha poi dato il proprio assenso all'attivazione di Per_1
un percorso psicologico in favore della figlia e pure è dimostrato che non contribuisca al mantenimento materiale della stessa.
Alla luce di tali risultanze istruttorie ritiene il Collegio che sia palese la grave inadeguatezza genitoriale del convenuto: lo stesso non solo appare totalmente assente dalla vita della figlia, che incontra assai di pagina 3 di 4 rado, ma risulta anche un genitore pregiudizievole per la medesima, non provvedendo al suo accudimento e mantenimento e rendendosi difficilmente reperibile (il che ha impatto anche sull'organizzazione dell'attività della minore, come dimostrato dalla vicenda dello psicologo).
Considerato che, al contrario, la madre, è adeguata ed accudente verso la figlia, nonché attenta ai suoi bisogni emotivi e pronta a proporre attività e scelte adeguate alla minore ed utili alla sua sana crescita e sviluppo, deve in questa sede accogliersi la domanda di volta ad ottenere l'affidamento Parte_1
esclusivo della figlia, con facoltà di prendere, anche senza il consenso del padre, le decisioni di maggiore interesse per la minore relative alla sua salute, educazione, istruzione, residenza abituale, attività ricreative
3. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese vengono così liquidate sulla base della legge
27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato, stante il valore indeterminato del giudizio, in quello per i procedimenti con valore indeterminabile a complessità bassa – applicati ai minimi in ragione della linearità in fatto e diritto del procedimento e, precisamente: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.809,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio delle parti di cui al decreto n. prot. 12047/2021 emesso il 7.10.2021 nel proc. r.g. 3299/2020, che per il resto conferma, così provvede:
i) affida la minore in via esclusiva alla madre , con facoltà di Persona_1 Parte_1 quest'ultima di assumere, anche senza il consenso del padre, le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative salute, educazione, istruzione, residenza abituale, attività ricreative.
ii) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di , pari ad € Controparte_1 Parte_1
3.809,00 per compensi, oltre accessori come per legge sui compensi.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Giovanna Sanfratello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3076/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Debora Parte_1 C.F._1
Padoan (C.F. ) e Federica Coghetto (C.F. ) C.F._2 C.F._3
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO, CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni dell'attrice: “IN VIA PRINCIPALE
Accogliere l'istanza di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento condiviso del Minore stabilite dall'intestato Tribunale con Decreto n. cronol. 12047/2021, emesso il 07.10.2021 e pubblicato il 12.10.2021, a definizione del procedimento n. 3299/2020 R.G., e per l'effetto:
1) Disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla Madre , Persona_1 Parte_1
pagina 1 di 4 con collocamento presso la stessa;
2) Disporre, ai sensi dell'art. 337 quater co. III c.c., che le decisioni di maggiore interesse (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, attività ricreative) per la minore siano Persona_1
adottate dalla sola Madre, , in via esclusiva;
Parte_1
IN VIA SUBORDINATA:
Disporre che il consenso per il percorso psicologico della Figlia Minore, sia Persona_1
prestato in via esclusiva dalla sola . Parte_1
Con rifusione delle spese di lite.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.7.2024 la , premesso che dalla relazione con il convenuto Pt_1
era nata la figlia (n. 31.5.2017), rappresentava che lo dal 2020 si era Persona_1 Per_1
allontanato dalla casa familiare senza farvi ritorno e rinunciando a mantenere una relazione significativa con la minore. Deduceva pertanto di aver adito l'intestato Tribunale che con decreto n.
12047/2021 emesso il 7.10.2021, su accordo delle parti così disponeva: “affida la figlia minore Per_1
in via condivisa tra i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé” secondo il calendario di dettaglio previsto nel medesimo decreto e ponendo
“a carico del Signor l'obbligo di corrispondere alla signora , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia minore e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta,00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori e opportunamente documentate, così come individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza”
Deduceva che successivamente all'emissione del decreto, non avrebbe corrisposto alcunchè Per_1
a titolo di mantenimento, costringendo la a promuovere nel 2022 PPT presso l'allora datore di Pt_1 lavoro (da cui, di lì a breve, cessava l'attività); di seguito anche i tentativi di coinvolgere la Per_1
madre del convenuto ex art. 316bis, co. 1 c.c. aveva esito negativo. Deduceva che oltre al profilo economico, si sarebbe sottratto a ogni forma di collaborazione nei confronti della figlia, da Per_1 ultimo non concedendo il consenso all'avvio di un percorso di sostegno psicologico in favore della figlia, per il disagio dovuto.
Sulla base di tali ragioni, chiedeva modificarsi il regime di affidamento della figlia, prevedendosi in particolare l'affido esclusivo in suo favore;
concludeva come in epigrafe.
Fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 10.12.2024, il convenuto – che trasmetteva il 9.11.2024 una pagina 2 di 4 comunicazione all'attrice, da questa depositata nel fascicolo, dichiarando di nulla opporre alle pretese attoree - non compariva e ne veniva dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita con l'escussione della teste , madre dell'attrice, sentita il 22.5.2025 e quindi rinviata al 20.1.2025 per Testimone_1 la rimessione della causa al collegio, assegnando i termini di cui all'art. 473bis c.p.c. n. 28. All'esito di detta udienza, trattata ex art. 127ter c.p.c. il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio, trasmettendo gli atti al PM per le conclusioni che il 23.5.2025 concludeva come in epigrafe.
2. Le domande della sono meritevoli di accoglimento. Pt_1
In proposito va considerato che, se da un lato ogni figlio minore ha diritto alla cosiddetta bigenitorialità, in conformità con le disposizioni normative attualmente contenute nell'art. 337 ter c.c., dall'altro, l'affidamento esclusivo alla madre, in deroga rispetto al regime legale dell'affidamento condiviso, trova giustificazione nel disinteresse (confermato anche dalla mancata costituzione in giudizio) morale e materiale da quest'ultimo manifestato verso la figlia.
È opportuno ricordare che in base all'orientamento ampiamente maggioritario della S.C. il Giudice può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli – ispirata dal c.d. diritto alla bigenitorialità - solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. Sez. I, ord. n. 4056 del
9/2/2023; Cass. Sez. I, ord. n. 21425 del 6/7/2022; Cass. Sez. I ord. n. 6535 del 6/3/2019)
Nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni richieste dalla Suprema Corte per derogare al regime legale dell'affido condiviso e disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, ossia l'incapacità/ inidoneità del padre alla cura ed educazione della figlia e l'oggettivo pregiudizio a quest'ultima derivante dall'affidamento condiviso.
Il totale disinteresse morale e materiale del padre verso la figlia è confermato anzitutto dalla sua mancata costituzione;
in secondo luogo anche dalle prove orali assunte, avendo la madre dell'attrice confermato che il padre è assai discontinuo anche nell'esercizio del diritto di visita (la teste, sentita a febbraio 2025, ha riferito che il padre avrebbe visto la figlia a novembre 2024 l'ultima volta) e che l'attrice ha spesso difficoltà a contattarlo. non ha poi dato il proprio assenso all'attivazione di Per_1
un percorso psicologico in favore della figlia e pure è dimostrato che non contribuisca al mantenimento materiale della stessa.
Alla luce di tali risultanze istruttorie ritiene il Collegio che sia palese la grave inadeguatezza genitoriale del convenuto: lo stesso non solo appare totalmente assente dalla vita della figlia, che incontra assai di pagina 3 di 4 rado, ma risulta anche un genitore pregiudizievole per la medesima, non provvedendo al suo accudimento e mantenimento e rendendosi difficilmente reperibile (il che ha impatto anche sull'organizzazione dell'attività della minore, come dimostrato dalla vicenda dello psicologo).
Considerato che, al contrario, la madre, è adeguata ed accudente verso la figlia, nonché attenta ai suoi bisogni emotivi e pronta a proporre attività e scelte adeguate alla minore ed utili alla sua sana crescita e sviluppo, deve in questa sede accogliersi la domanda di volta ad ottenere l'affidamento Parte_1
esclusivo della figlia, con facoltà di prendere, anche senza il consenso del padre, le decisioni di maggiore interesse per la minore relative alla sua salute, educazione, istruzione, residenza abituale, attività ricreative
3. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese vengono così liquidate sulla base della legge
27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato, stante il valore indeterminato del giudizio, in quello per i procedimenti con valore indeterminabile a complessità bassa – applicati ai minimi in ragione della linearità in fatto e diritto del procedimento e, precisamente: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.809,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio delle parti di cui al decreto n. prot. 12047/2021 emesso il 7.10.2021 nel proc. r.g. 3299/2020, che per il resto conferma, così provvede:
i) affida la minore in via esclusiva alla madre , con facoltà di Persona_1 Parte_1 quest'ultima di assumere, anche senza il consenso del padre, le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative salute, educazione, istruzione, residenza abituale, attività ricreative.
ii) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di , pari ad € Controparte_1 Parte_1
3.809,00 per compensi, oltre accessori come per legge sui compensi.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Giovanna Sanfratello
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