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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1824/2023 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege e in base al Protocollo d'intesa sottoscritto il 22.6.2017, dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliata;
attrice nei confronti di
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Matteo D'Amico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Massa, via Dorsale n. 9 (MS); convenuta
e
(c.f. e p.i. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t. sig. P.IVA_3 Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Massimo Bonotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Massa via Dorsale n.
9 (MS); convenuta
pagina 1 di 14 OGGETTO: revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI: per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_3
adito, respinta ogni contraria richiesta, accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di
[...]
e nel contempo disporre la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto Controparte_4
di compravendita del 22.1.19 (doc. n. 5) trascritto in data 24.1.19 presso l'Ufficio del Territorio di Massa con il quale la convenuta debitrice ha trasferito a Controparte_1 [...]
l'intera piena proprietà dei seguenti immobili siti in Massa: porzioni del Controparte_2
complesso immobiliare costituito da due blocchi denominati “blocco 1” e “blocco 2”, ciascuno composto da due edifici contraddistinti con ler lettere “A” e “B”, più precisamente porzioni poste al piano terra del “blocco 1, edificio B” tra loro comunicanti e costituite da una porzione a uso artigianale con annessi locali di servizio, adiacente porzione a uso commerciale (negozio), tre posti auto coperti pertinenziali posti al piano interrato, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati al foglio
117, particella 1162, sub. 127, cat. C/3, con rendita catastale di euro 1.432,65 (valore del bene calcolato ex art. 79 del DPR 602/73 euro 541.541,70, all. n. 10 – valore beni ex art. 79), al foglio 117, particella 1162, sub. 128, cat. C/1, con rendita catastale di euro 783,16 (valore del bene calcolato ex art. 79 del DPR 602/73 euro 100.651,72, all. n. 10 – valore beni ex art.
79), al foglio 117, particella 1162, sub. 26, cat. C/6, con rendita catastale di euro 32,23 (valore del bene calcolato ex art. 79 del DPR 602/73 euro 12.182,94, all. n. 10 – valore beni ex art.
79), al foglio 117, particella 1162, sub. 27, cat. C/6, con rendita catastale di euro 29,75 (valore del bene calcolato ex art. 79 del DPR 602/73 euro 11.245,50, all. n. 10 – valore beni ex art.
79), al foglio 117, particella 1162, sub. 71, cat. C/6, con rendita catastale di euro 32,23 (valore del bene calcolato ex art. 79 del DPR 602/73 euro 12.182,94, all. n. 10 – valore beni ex art.
79). Con ogni conseguenza di legge”; per “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, reietta ogni contraria deduzione, istanza, Controparte_1
domanda, eccezione, in rito, ammettere le istanze istruttorie avanzate nelle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e non ammesse, per le quali si insiste;
nel merito, rigettare per i motivi esposti e per quanto emergerà all'esito dell'istruttoria le domande tutte avanzate da
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto. Vinte le spese”; Parte_1
pagina 2 di 14 per “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, Controparte_2
contrariis reiectis: Rigettare le domande giudiziali proposte dall'attrice nei confronti di
[...]
in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto. In via Controparte_2
istruttoria si insiste come da memorie ex art 171 ter c.p.c. n. 2 e 3 in atti depositate per
l'ammissione delle istanze istruttorie ivi indicate e non ammesse, compresa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio. Condannare parte attrice al pagamento dei compensi e delle spese relative al presente procedimento. Con ogni più ampia riserva”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_2
ha convenuto in giudizio
[...] Controparte_5
per sentire revocare e dichiarare privo di effetto, ai sensi dell'art. 2901
[...]
c.c., l'atto di compravendita del 22.01.2019, trascritto in data 24.1.19, presso l'Ufficio del Territorio di Massa, con il quale la convenuta (debitrice Controparte_1
di per la somma complessiva di € 477.486,14) ha trasferito a Pt_2 [...]
la piena proprietà degli immobili siti in Massa e distinti Controparte_2
al Catasto Fabbricati al foglio 117, particella 1162, sub. 127, 128, 26, 27, 71.
2. In data 30.01.2024, si è costituita in giudizio opponendosi a tutte Controparte_1
le domande svolte da parte attrice e chiedendone il rigetto, stante l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c., in quanto: i) il prezzo pattuito per la vendita era stato corrisposto, in parte, mediante il versamento da parte di
[...]
di una somma di denaro congrua rispetto ai valori di Controparte_2
riferimento del mercato immobiliare e, in parte, mediante l'accollo degli oneri derivanti dal mutuo ipotecario gravante sull'alienante nei confronti Controparte_1
di Credit IC s.p.a.; ii) l'accordo tra le parti al fine della vendita del compendio immobiliare era anteriore rispetto al sorgere del credito vantato da e non vi Pt_2
era prova che l'atto fosse dolosamente preordinato a pregiudicare il soddisfacimento del credito;
iii) non era sussistente alcun effettivo pregiudizio alle ragioni creditorie, posto che , creditore chirografario, non avrebbe potuto Pt_2
pagina 3 di 14 rivalersi sul ricavato della vendita degli immobili di titolarità di a Controparte_1
fronte della garanzia ipotecaria vantata sugli stessi da Credit IC s.p.a..
3. In data 30.01.2024, si è costituita in giudizio anche Controparte_2
la quale, proponendo argomentazioni del medesimo tenore di quelle già
[...]
svolte da ha parimenti domandato il rigetto delle domande Controparte_1
avanzate da parte attrice.
4. La causa è stata istruita documentalmente.
5. Con ordinanza del 19.08.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini ex artt. 189 e 281 quinquies c.p.c. ed all'esito, con ordinanza del 22.5.2025, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Così sinteticamente ricostruita la materia oggetto del contendere è d'uopo anzitutto delineare la portata dell'azione introdotta da parte attrice.
Segnatamente, ai sensi dell'art. 2901 c.c., i presupposti per l'esercizio della revocatoria ordinaria possono essere individuati come di seguito: 1) il diritto di credito verso il debitore;
2) l'atto dispositivo del debitore;
3) il c.d. eventus damni, vale a dire il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore;
4) la c.d. scientia fraudis, ovvero
- quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito - la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che questo comporta alle ragioni del creditore;
fermo restando che, se l'atto di disposizione è a titolo oneroso, tale consapevolezza deve sussistere anche in capo al terzo (c.d. partecipatio fraudis); 5) il c.d. consilium fraudis, ovvero - laddove l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito - la dolosa preordinazione del debitore al fine di pregiudicare la soddisfazione del credito da parte del creditore (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 1898/2025) che, se l'atto di disposizione è a titolo oneroso, deve sussistere anche in capo al terzo (c.d. partecipatio fraudis).
2. La presente vicenda processuale ha ad oggetto la compravendita immobiliare, formalizzata in data 22.01.2019, mediante atto notarile rep. n. 4230 racc. n. 3298 a pagina 4 di 14 firma del Notaio mediante cui la società nella Persona_1 Controparte_1
persona dell'amministratore unico ha alienato alla Controparte_6 [...]
nella persona dell'amministratore unico Controparte_2 [...]
gli immobili siti nel Comune di Massa, frazione di Turano, in via San CP_2
Remigio di Sotto, distinti al Catasto del Comune di Massa al foglio 117, particella
1162, subalterni 127, 128, 26, 27, 71, a fronte del corrispettivo pari ad € 375.000,00, oltre IVA, per un totale complessivo di € 411.000,00. Dinanzi al Notaio, parte venditrice ha riconosciuto di aver già ricevuto dalla parte acquirente, al momento del rogito, la somma complessiva di € 91.413,37, versata mediante plurimi bonifici accreditati sul c/c intestato alla società venditrice presso la Cassa di Risparmio della
Spezia (oggi Credit IC Carispezia), filiale di Massa e, in particolare: i) €
26.300,00 mediante bonifico SEPA online del 08.02.2016; ii) € 9.444,00 mediante bonifico SEPA online del 02.08.2016; iii) € 4.239,25 mediante bonifico SEPA online del 03.11.2016; iv) 6.000,00 mediante bonifico SCT online del 31.01.2018; v) €
10.900,00 mediante bonifico SCT online del 31.01.2018; vi) € 20.291,67 mediante bonifico SCT online del 31.05.2018; vii) € 14.238,45 mediante bonifico SEPA online del 25.10.2018. L'acquirente, ha inoltre Controparte_2
corrisposto la restante parte del prezzo pattuito, pari ad € 319,586,63, accollandosi l'obbligo di pagare in favore di le quote del mutuo Controparte_7
contratto dalla venditrice garantito da ipoteca iscritta in data Controparte_1
7.04.2014 part. n. 258. Nell'atto notarile viene precisato che tali accolli sono cumulativi e non liberatori e, pertanto, il debitore originario ( rimane Controparte_1
obbligato solidalmente con il nuovo debitore ( ai sensi Controparte_2
dell'art. 1273 co. 3 c.c., essendo convenuto tra le parti il vincolo della sussidiarietà in favore del debitore originario.
3. Ciò posto, nell'instaurare il giudizio, l' ha versato Parte_1
in atti, oltre alle plurime cartelle e avvisi di accertamento, altresì un prospetto inerente la complessiva posizione debitoria di (v. doc. 13 attrice) da Controparte_1
pagina 5 di 14 cui si evince la presenza di: i) cartelle notificate antecedentemente alla data dell'atto di compravendita impugnato, risalenti a decorrere dal novembre 2015 (evidenziate in verde) per un importo complessivo di € 286.972,76; ii) cartelle notificate successivamente all'atto di compravendita ma aventi ad oggetto tributi con annualità
d'imposta antecedente (evidenziate in giallo) per un importo complessivo di €
87.892,01; iii) cartelle notificate successivamente all'atto di compravendita e aventi ad oggetto tributi con annualità di imposta successive per un importo complessivo di
€ 50.428,07.
Le parti convenute, dal canto loro, non hanno contestato la legittimità del credito erariale (questione peraltro irrilevante, posto che è idoneo a fondare la domanda ex art. 2901 c.c. anche il c.d. credito litigioso) limitandosi ad eccepire l'insussistenza dei presupposti per poter utilmente esperire l'azione revocatoria in quanto l'accordo avente ad oggetto la compravendita dei beni di specie sarebbe anteriore rispetto al sorgere del credito in favore di , a fronte del versamento di parte del relativo Pt_2
prezzo pattuito a decorrere dall'anno 2016 e, dunque, ben prima della maturazione del credito in favore dell'attrice e pertanto - secondo la ricostruzione delle convenute
- non vi sarebbe prova della dolosa preordinazione delle parti alla sottrazione dei beni ad eventuali future azioni creditizie.
4. Le argomentazioni esposte dalle parti convenute appaiono prive di fondamento.
Mette conto anzitutto rilevare che - quanto al momento genetico del credito da rapportare all'atto dispositivo onde vagliarne l'anteriorità o posteriorità - la
Cassazione ha affermato, proprio in tema di revocatoria ordinaria, che “costituisce ius receptum che il credito tributario si determini con riferimento agli anni di imposta e non con riferimento al momento del successivo accertamento. Al verificarsi dei presupposti il contribuente è tenuto a liquidare l'imposta dovuta, a corrisponderla all'amministrazione finanziaria ed a comunicare l'avvenuta corresponsione;
l'attività dell'amministrazione è diretta al controllo della dichiarazione, ma l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché
l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già
pagina 6 di 14 sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione” (cfr. Cass. civ., Sez.
III, ordinanza n. 30737/19; in senso conforme, cfr. ex multis: Cass. 09/04/2019, n.
9798).
Sulla scorta del predetto ius receptum, secondo cui il credito tributario si determina con riferimento alle annualità di imposta, può affermarsi che l'atto di compravendita oggetto della revocatoria, risalente al 22.01.2019, sia intervenuto successivamente al sorgere del credito, almeno per la prevalente parte.
La disciplina codicistica in rilievo si fonda, d'altra parte, sulla centralità dell'atto di disposizione patrimoniale del debitore che è idoneo a provocare effetti traslativi e, comportare, dunque, la fuoriuscita di uno o più beni dal patrimonio del debitore con conseguente riduzione o eliminazione della garanzia patrimoniale generica. In tale ottica, il trasferimento di denaro quale asserito anticipo sul prezzo pattuito della compravendita non è, di per sé, configurabile come atto di disposizione del patrimonio, effetto che discende unicamente dal contratto di compravendita formalizzato mediante atto pubblico in data 22.01.2019.
Per completezza occorre evidenziare, altresì, che il primo pagamento effettuato da in favore di è avvenuto nel Controparte_2 Controparte_1
febbraio 2016 e, dunque, in data successiva al sorgere delle principali imposte dovute da in favore di che, come si evince dal prospetto riepilogativo Controparte_1 Pt_2
delle cartelle (v. doc. 13 attrice) sono riconducibili anche alle annualità di imposta
2011-2015.
5. Per quanto attiene, invece, all'eventus damni, la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente ai fini della relativa integrazione anche la sola variazione qualitativa (e non necessariamente quantitativa) del patrimonio del debitore, quale ad esempio la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, “sicché il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone una valutazione sul pregiudizio effettivo arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in
pagina 7 di 14 termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore
(v. Cass., 9/3/2006, n. 5105)” (cfr. Cass. civ. 9798\19; in senso conforme: Cassazione civile, sez. I, 7 marzo 2005, n. 4933; Cassazione civile, sez. III, 17 gennaio 2007, n.
966; Cassazione civile, sez. III, 7 luglio 2007, n. 15310; Cassazione civile, sez. I,
12/05/2022, n. 15257; Cassazione civile, sez. VI, 16/09/2022, n. 27290; Cassazione civile, sez. III, 20/01/2023, n. 1751; Cassazione civile, sez. III, 14/07/2023, n.
20232).
In tema di riparto dell'onere della prova, poi, la Cassazione ha chiarito che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cosiddetto eventus damni) ricorre, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”
(cfr. Cassazione civile, sez. VI , 09/11/2021, n. 32835).
6. Sulla scorta di quanto sopra, parte attrice risulta avere assolto l'onere della prova a suo carico, dal momento che con la quasi integrale dismissione del suo patrimonio immobiliare la società ha senz'altro reso più complessa ed incerta la Controparte_1
soddisfazione delle altrui ragioni di credito, non essendovi di contro idoneo riscontro della effettiva capienza del patrimonio del debitore.
Segnatamente, il patrimonio residuo di composto dagli immobili Controparte_1
distinti al Catasto del Comune di Massa al foglio 117, part. 1162, sub. 129 e 131 (v. all. 14 attrice, situazione aggiornata al 20.07.2023) è stato oggetto della procedura esecutiva R.G.E. 82/2022 promossa da Credit IC dinanzi al Tribunale di
Massa, nell'ambito della quale è intervenuta che, tuttavia, non ha recuperato il Pt_2
credito oggetto dell'odierna azione giudiziaria. Ed infatti, il verbale del 21.11.2024 di approvazione del piano di distribuzione del ricavato, stimando il valore di realizzo pagina 8 di 14 degli immobili in € 118.900,00, previa sottrazione dei compensi dei professionisti delegati nella procedura esecutiva e dei crediti in prededuzione, ha distribuito l'intera somma al creditore ipotecario Credit IC Italia s.p.a., a parziale soddisfacimento del relativo credito (v. all. A note del 17.02.2025 . Controparte_1
7. Per quanto attiene, invece, alle contestazioni mosse dalle società convenute circa l'insussistenza dell'eventus damni, attesa l'ipoteca iscritta da Credit IC s.p.a. per complessivi € 643.279,75 sui beni alienati, che consentirebbe solo a quest'ultima di soddisfarsi sui cespiti immobiliari, non potendo gli stessi svolgere alcuna funzione di garanzia per , occorre rilevare quanto segue. Pt_2
Nell'atto notarile di compravendita, le parti hanno dato atto di essere a conoscenza delle seguenti circostanze: i) gli immobili di cui ai sub. 26, 27 e 71 risultano gravati da ipoteca volontaria iscritta in data 14.04.2008 al part. n. 747 a favore di Cassa di
Risparmio della Spezia s.p.a. (oggi rispetto a cui, Controparte_7
tuttavia, nell'atto in rilievo si legge che: “la banca creditrice ha già consentito alla cancellazione limitatamente ai suddetti immobili oggetto del presente contratto con atto a mio rogito in data odierna Rep. n. 4229, nei termini per la registrazione e l'annotazione”; ii) gli immobili di cui ai sub. 127 e 128 (già subalterni 119, 120, 121 e 122) sono gravati da ipoteca volontaria iscritta il 07.04.2014 al part. n. 258 a favore di Controparte_7
a garanzia di un mutuo concesso alla successivamente
[...] Controparte_1
frazionato in quote con atto a rogito del Notaio in data 23.03.2017 rep. n. Persona_2
6256 registrato in data 04.04.2017 al part. n. 539, per un totale complessivo di garanzia ipotecaria pari ad € 643.279,75 (v. pp. 14 e ss. atto notarile, v. all. 11 attrice).
Ciò posto, l'eventus damni consiste nel pericolo attuale di un danno futuro, sostanziantesi nella lesione dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale generica e, ai fini della sua integrazione, non richiede un'effettiva diminuzione del patrimonio del debitore né un pregiudizio attuale e certo del creditore medesimo, essendo sufficiente la pericolosità dell'atto impugnato a fronte dell'eventuale infruttuosità dell'escussione dei beni del debitore.
pagina 9 di 14 A fronte di tale dato, con particolare riguardo all'ipotesi in cui l'azione sia introdotta da un creditore chirografario su beni assistiti da garanzia ipotecaria, la giurisprudenza ha chiarito che: “In tema di azione revocatoria ordinaria introdotta da creditore chirografario, ove
l'atto dispositivo abbia ad oggetto un bene gravato da ipoteca, l'idoneità dello stesso ad integrare
l'"eventus damni" va valutata in modo diverso a seconda che l'azione esecutiva sia stata o meno già introdotta. Nel primo caso, infatti, occorre verificare la concreta possibilità di soddisfazione del creditore chirografario nel potenziale conflitto con quello ipotecario, avuto riguardo all'entità della garanzia reale;
nell'altro, invece, è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale del medesimo creditore chirografario, legato all'eventualità della cessazione o del ridimensionamento dell'ipoteca” (cfr. Cass. civ. Sez. III ord. n. 30736/2019. In senso conforme cfr. Cass. civ. sez. III, 27/02/2023 n. 5815, Cass. civ. n. 20671/2018, Cass. civ. n. 5860/2018, Cass. civ. Sez. III n. 11892/2016).
L'azione revocatoria, del resto, opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, e non ha la funzione di produrre in via immediata effetti recuperatori del bene dismesso tali da richiederne la libertà e capienza. Dal momento che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi, la circostanza che siano presenti ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non è tale da escludere di per sé un pregiudizio per il creditore chirografario. In altri termini, il Giudice “deve tenere conto dell'incertezza esistente al momento dell'atto di disposizione sull'an e sul quantum in cui la garanzia ipotecaria potrà essere fatta valere e tanto rende potenzialmente danneggiata e, perciò, messa in pericolo, la garanzia patrimoniale di un creditore chirografario di fronte ad un'alienazione del bene” (cfr.
Cass. Civ. Sez. III ord. n. 30736/2019 in parte motiva).
Nella specie, considerato anche che non risulta essere stata intentata alcuna azione esecutiva da parte del creditore ipotecario Credit IC s.p.a. su tutti i beni di che trattasi, appare formulabile una prognosi positiva in ordine alla circostanza che l'alienazione dei beni abbia incrementato il rischio di riduzione della garanzia patrimoniale del creditore chirografario, nonostante la sussistenza della garanzia pagina 10 di 14 ipotecaria in favore di Credit IC s.p.a..
8. Proseguendo nella disamina, quanto al presupposto della c.d. scientia damni, mette conto rilevare come la Cassazione – in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di atto dispositivo intervenuto successivamente all'assunzione del debito – abbia condivisibilmente affermato che “è sufficiente, ai fini della c.d. «scientia damni» la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale”, rimanendo, invece, irrilevante “l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore” (Cass. Sez. 3, sentenza 30 giugno 2015, n. 13343,
Rv. 635807-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 1, ordinanza 2 aprile 2021, n. 9192, Rv.
661147-01)” (cfr. Cass. civ. sez. III, 05/09/2023, n. 25879; in senso conforme: Cass. civ., n. 25687\2023; Cass. civ., n. 16092\2023; Cass. civ. 5812\2023; Cass. civ., n.
15257\2022; Cass. civ., n. 26310\2021).
Si tratta di una condizione soggettiva pacificamente comprovabile per presunzioni, di cui nella specie, quanto al debitore, emerge senz'altro riscontro in considerazione della esposizione debitoria in rilievo. Dal momento che, come si è detto, il credito tributario risulta riferibile, quanto meno in parte, ad anni di imposta anteriori a quello dell'atto dispositivo, appare inverosimile che la società non avesse Controparte_1
consapevolezza che nell'alienare gli immobili de quibus avrebbe reso più incerta la soddisfazione del credito da parte dell'odierna attrice.
Mentre, per ciò che attiene la consapevolezza del potenziale pregiudizio alle ragioni del creditore da parte del terzo, parimenti comprovabile per presunzioni ex art. 2729
c.c., è opinione del Giudicante che, rispetto a quelle in atti, sussista riscontro di gravità, precisazione e concordanza (cfr. Cass. civ. sez. VI, 05/01/2023, n. 195).
E ben vero, in tale ottica, appare decisiva la partecipazione del sig. – Controparte_2
amministratore della società acquirente – al capitale sociale della società alienante in misura pari al 15%, come risultante dalla visura storica di tale Controparte_1
società in atti (v. all. 1 attrice). Il che risulta circostanza idonea a ritenere che lo stesso fosse a conoscenza della situazione patrimoniale e finanziaria in cui versava pagina 11 di 14 l'alienante.
Ad abundantiam, ulteriore circostanza valorizzabile in tal senso appare, inoltre, la quantificazione del prezzo pattuito pari ad € 375.000,00, inferiore rispetto al valore del bene pari ad € 677.804,80 calcolato ai sensi dell'art. 79 DPR 602/73 (v. all. 10 attrice).
Ad ogni modo, anche volendo prescindere dalla congruità o meno del valore del corrispettivo pattuito - rispetto a cui le parti hanno depositato documentazione discordante e richiesto istanze istruttorie non ammesse in quanto, in ultimo, irrilevanti - ulteriori indici di anomalia sono ravvisabili nelle modalità di pagamento del corrispettivo della compravendita. E ben vero, il pagamento dilazionato negli anni di importi in date antecedenti alla formalizzazione dell'atto di compravendita (a decorrere dal febbraio 2016) appare più verosimilmente riferibile alla regolamentazione dei rapporti professionali tra le parti che al versamento di anticipi sul prezzo finale di una vendita ancora da formalizzare. Altro dato rilevante è poi costituito dall'assunzione da parte della Controparte_2
degli obblighi gravanti su rispetto al contratto di mutuo con Credit Controparte_1
IC s.p.a., non configurante un accollo liberatorio (in assenza di dichiarazione espressa dell'Istituto di credito) ma meramente cumulativo, di guisa che il debitore principale ( non è stato liberato da dette obbligazioni, potendo Controparte_1
unicamente beneficiare della clausola di sussidiarietà pattuita.
Alla luce del quadro probatorio in atti è, dunque, maggiormente verosimile che l'acquirente si sia prestato ad aiutare la società di cui deteneva e detiene una partecipazione a sottrarre ai potenziali creditori la disponibilità dell'immobile.
Può quindi ritenersi, anche a prescindere dalla congruità o meno del valore del corrispettivo pattuito, che sussistesse in capo alla Controparte_2
nella persona del sig. la consapevolezza del potenziale pregiudizio alle CP_2
ragioni creditorie.
9. In definitiva, la domanda attorea può trovare integrale accoglimento.
pagina 12 di 14 10. Il regime delle spese di lite viene regolato in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., facendosi applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55 del 10.03.2014, e tenuto conto della natura, della complessità e del valore della causa (per cui opera lo scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00) queste devono liquidarsi in € 22.457,00 per compensi, oltre iva e c.p.a se dovute, e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dall'attrice e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti di , Controparte_4
dell'atto di compravendita del 22.01.2019, trascritto in data 24.01.2019, presso l'Ufficio del Territorio di Massa Carrara ai nn. R.G. 599 e R.P. 467, mediante cui ha trasferito a la piena Controparte_1 Controparte_2
proprietà dei seguenti immobili siti in Massa: porzioni del complesso immobiliare costituito da due blocchi denominati “blocco 1” e “blocco 2”, ciascuno composto da due edifici contraddistinti con ler lettere “A” e”B”, più precisamente porzioni poste al piano terra del “blocco 1, edificio B” tra loro comunicanti e costituite da una porzione a uso artigianale con annessi locali di servizio, adiacente porzione a uso commerciale (negozio), tre posti auto coperti pertinenziali posti al piano interrato, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati al foglio 117, particella 1162, sub. 127, cat. C/3, con rendita catastale di euro 1.432,65 (valore del bene calcolato ex art. 79 del DPR
602/73 euro 541.541,70, all. n. 10 – valore beni ex art. 79), al foglio 117, particella
1162, sub. 128, cat. C/1, con rendita catastale di euro 783,16 (valore del bene calcolato ex art. 79 del DPR 602/73 euro 100.651,72, all. n. 10 – valore beni ex art. 79), al foglio 117, particella 1162, sub. 26, cat. C/6, con rendita catastale di euro
32,23 (valore del bene calcolato ex art. 79 del DPR 602/73 euro 12.182,94, all. n. 10
– valore beni ex art. 79), al foglio 117, particella 1162, sub. 27, cat. C/6, con rendita pagina 13 di 14 catastale di euro 29,75 (valore del bene calcolato ex art. 79 del DPR 602/73 euro
11.245,50, all. n. 10 – valore beni ex art. 79), al foglio 117, particella 1162, sub. 71, cat. C/6, con rendita catastale di euro 32,23 (valore del bene calcolato ex art. 79 del
DPR 602/73 euro 12.182,94, all. n. 10 – valore beni ex art. 79);
2) condanna in Controparte_5
solido tra loro a rifondere ad , le spese di lite del Controparte_4
giudizio, che si liquidano in € 22.457,00 per compensi, oltre IVA e c.p.a., se dovute, e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive del giudizio.
Così deciso in Massa il 22.05.2025
Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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