TRIB
Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 01/10/2024, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
RG 324/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 01/10/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi il ricorrente nalmente, assistito dall'avv. Accetta, in sostituzione dell'avv. Sponza, e per l' l'avv. Bonetti.
L'avv. Accetta insiste per l'ammissione dei mezzi di prova per testi indicati in ricorso.
Il Giudice Rilevato che parte ricorrente ha formulato istanza di prova testimoniale in ordine alla circostanza di cui al cap. 4) della narrativa, attinente ad una circostanza pacifica e documentale;
respinge l'istanza istruttoria perché superflua ai fini del decidere.
L'avv. Accetta insiste ccoglimento del ricorso a cui si richiama e contesta le eccezioni e difese dell' L'avv. Bonetti si richiama alla memoria difensiva.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 324/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
. 324/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1
dall'avv. Nicola Sponza, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 gli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per alle liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio a Fiumicino, ed elettivamente domiciliata a Persona_1
Gorizia, Piazz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 luglio 2024, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' censurandone il provvedimento con cui, in ragione di una pretesa assenza ingiustificata alla visita di controllo del 23.01.2024, è stata esclusa la spettanza dell'indennità di malattia e, quindi, per ottenere la condanna dell' CP_2 all'adozione dei provvedimenti necessari per il riconoscimento della provvidenza anche per quella giornata. L' si è costituito in giudizio sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto della domanda. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti. Così ricostruito l'iter processuale, le risultanze istruttorie a disposizione, lette alla luce di un'adeguata distribuzione degli oneri di diligenza in capo al lavoratore malato e in capo all'ente accertatore, consentono di ritenere che la domanda del ricorrente sia infondata. In base a quanto disposto dall'art. 5, decreto-legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, l'interessato ha il dovere di essere reperibile alla visita. La sua assenza ingiustificata non coincide necessariamente con la materiale assenza dal domicilio, ma può essere integrata da qualsiasi condotta che, per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, ed al di là della presenza in casa del lavoratore, abbia impedito l'esecuzione del controllo sanitario [cfr. Cass, n. 5420/2006]. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore [cfr. Cass., n. 12534/1991; Cass., n. 2816/1994; Cass., n. 4216/1997; Cass., n. 5000/1999] La Corte di cassazione ha inoltre spiegato che «il potere dell'ente previdenziale- debitore di verificare il fatto generatore del debito (prima di pagare) verrebbe vanificato dalla contrapposta facoltà del preteso creditore di sottrarsi alla verifica se non per serie e comprovate ragioni, quale l'indifferibile necessità di recarsi presso altro luogo...L'obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l'allontanamento dall'abitazione indicata all'ente previdenziale quale luogo di permanenza durante la malattia sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Qualora tale comunicazione sia stata omessa o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto, ma l'omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati» [Cass., n. 3294/2016]. Ne deriva che il soggetto destinatario dell'obbligo di reperibilità ha l'onere di provare l'apprezzabilità del motivo della sua assenza e, qualora non ne abbia dato preventiva comunicazione, l'apprezzabilità del motivo alla base del suo “silenzio”. È al lume di questa ricostruzione che vanno esaminate le vicende per cui è causa. È documentale che il 23.01.2024, dalle ore 10.30 alle 11.23, il ricorrente, pur dovendo rendersi disponibile per la visita, sia stato assente dal domicilio in quanto impegnato in una seduta di fisioterapia presso un centro di riabilitazione [cfr. doc. 5 ricorrente]. Trattasi di una delle 10 sedute prescrittegli fin dal 16.01.2024 [cfr. doc. 3 ricorrente] per il recupero da un intervento subito il precedente 13.12.2023. Il ricorrente ha sostenuto che questa seduta fosse indifferibile, in quanto necessaria ad una pronta guarigione e alla riduzione dei giorni di malattia. Al contempo, ha sostenuto che l' avrebbe dovuto dimostrare l'assunto alla base del suo provvedimento, ossia che egli poteva procedere alla seduta fisioterapica in orari compatibili con la fascia di reperibilità. Tuttavia, l'impostazione del ricorrente è erronea. Era suo onere dimostrare l'impossibilità di effettuare la seduta in altri orari compatibili, circostanza peraltro smentita dal dato – non contestato – per cui la struttura presso cui è stata svolta la fisioterapia ha orari d'apertura che consentono un accesso in molteplici fasce orarie
[cfr. p. 3 memoria . Inoltre, ed in ogni caso, pur non potendosi negare la necessità delle sedute e la loro rilevanza per il recupero fisico, occorre tenere distinta questa necessità dall'indifferibilità del trattamento, predicabile non in virtù di un programma di recupero prestabilito, ma solo in presenza di una situazione che impone all'interessato un'assenza improvvisa ed inevitabile. In tal senso, del resto, si esprime la Suprema Corte, giustificando l'assenza perché dovuta a visite mediche
“improcrastinabili” [cfr. Cass., n. 3294/2016]. Ancora, pur ipotizzando che la seduta non potesse svolgersi in altro orario compatibile con la fascia di reperibilità alla visita, è comunque pacifico che il ricorrente non abbia instaurato alcun contatto con l'Istituto per avvisare della sua assenza e spiegarne le ragioni. Precisato che il ricorrente non ha assunto alcuna iniziativa istruttoria atta a dimostrare l'improcrastinabilità della seduta e, dunque, la giustificatezza della sua assenza, né ha tentato di giustificare l'omissione della preventiva comunicazione all'Ente, si deve concludere che il suo contegno è stato negligente e che le conseguenze che l' ne ha tratto sono del tutto corrette. Il ricorso va perciò respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.. condanna il ricorrente a rifondere all' le spese del giudizio, liquidate in euro 250,00, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Gorizia, 1 ottobre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 01/10/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi il ricorrente nalmente, assistito dall'avv. Accetta, in sostituzione dell'avv. Sponza, e per l' l'avv. Bonetti.
L'avv. Accetta insiste per l'ammissione dei mezzi di prova per testi indicati in ricorso.
Il Giudice Rilevato che parte ricorrente ha formulato istanza di prova testimoniale in ordine alla circostanza di cui al cap. 4) della narrativa, attinente ad una circostanza pacifica e documentale;
respinge l'istanza istruttoria perché superflua ai fini del decidere.
L'avv. Accetta insiste ccoglimento del ricorso a cui si richiama e contesta le eccezioni e difese dell' L'avv. Bonetti si richiama alla memoria difensiva.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 324/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
. 324/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1
dall'avv. Nicola Sponza, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 gli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per alle liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio a Fiumicino, ed elettivamente domiciliata a Persona_1
Gorizia, Piazz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 luglio 2024, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' censurandone il provvedimento con cui, in ragione di una pretesa assenza ingiustificata alla visita di controllo del 23.01.2024, è stata esclusa la spettanza dell'indennità di malattia e, quindi, per ottenere la condanna dell' CP_2 all'adozione dei provvedimenti necessari per il riconoscimento della provvidenza anche per quella giornata. L' si è costituito in giudizio sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto della domanda. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti. Così ricostruito l'iter processuale, le risultanze istruttorie a disposizione, lette alla luce di un'adeguata distribuzione degli oneri di diligenza in capo al lavoratore malato e in capo all'ente accertatore, consentono di ritenere che la domanda del ricorrente sia infondata. In base a quanto disposto dall'art. 5, decreto-legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, l'interessato ha il dovere di essere reperibile alla visita. La sua assenza ingiustificata non coincide necessariamente con la materiale assenza dal domicilio, ma può essere integrata da qualsiasi condotta che, per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, ed al di là della presenza in casa del lavoratore, abbia impedito l'esecuzione del controllo sanitario [cfr. Cass, n. 5420/2006]. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore [cfr. Cass., n. 12534/1991; Cass., n. 2816/1994; Cass., n. 4216/1997; Cass., n. 5000/1999] La Corte di cassazione ha inoltre spiegato che «il potere dell'ente previdenziale- debitore di verificare il fatto generatore del debito (prima di pagare) verrebbe vanificato dalla contrapposta facoltà del preteso creditore di sottrarsi alla verifica se non per serie e comprovate ragioni, quale l'indifferibile necessità di recarsi presso altro luogo...L'obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l'allontanamento dall'abitazione indicata all'ente previdenziale quale luogo di permanenza durante la malattia sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Qualora tale comunicazione sia stata omessa o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto, ma l'omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati» [Cass., n. 3294/2016]. Ne deriva che il soggetto destinatario dell'obbligo di reperibilità ha l'onere di provare l'apprezzabilità del motivo della sua assenza e, qualora non ne abbia dato preventiva comunicazione, l'apprezzabilità del motivo alla base del suo “silenzio”. È al lume di questa ricostruzione che vanno esaminate le vicende per cui è causa. È documentale che il 23.01.2024, dalle ore 10.30 alle 11.23, il ricorrente, pur dovendo rendersi disponibile per la visita, sia stato assente dal domicilio in quanto impegnato in una seduta di fisioterapia presso un centro di riabilitazione [cfr. doc. 5 ricorrente]. Trattasi di una delle 10 sedute prescrittegli fin dal 16.01.2024 [cfr. doc. 3 ricorrente] per il recupero da un intervento subito il precedente 13.12.2023. Il ricorrente ha sostenuto che questa seduta fosse indifferibile, in quanto necessaria ad una pronta guarigione e alla riduzione dei giorni di malattia. Al contempo, ha sostenuto che l' avrebbe dovuto dimostrare l'assunto alla base del suo provvedimento, ossia che egli poteva procedere alla seduta fisioterapica in orari compatibili con la fascia di reperibilità. Tuttavia, l'impostazione del ricorrente è erronea. Era suo onere dimostrare l'impossibilità di effettuare la seduta in altri orari compatibili, circostanza peraltro smentita dal dato – non contestato – per cui la struttura presso cui è stata svolta la fisioterapia ha orari d'apertura che consentono un accesso in molteplici fasce orarie
[cfr. p. 3 memoria . Inoltre, ed in ogni caso, pur non potendosi negare la necessità delle sedute e la loro rilevanza per il recupero fisico, occorre tenere distinta questa necessità dall'indifferibilità del trattamento, predicabile non in virtù di un programma di recupero prestabilito, ma solo in presenza di una situazione che impone all'interessato un'assenza improvvisa ed inevitabile. In tal senso, del resto, si esprime la Suprema Corte, giustificando l'assenza perché dovuta a visite mediche
“improcrastinabili” [cfr. Cass., n. 3294/2016]. Ancora, pur ipotizzando che la seduta non potesse svolgersi in altro orario compatibile con la fascia di reperibilità alla visita, è comunque pacifico che il ricorrente non abbia instaurato alcun contatto con l'Istituto per avvisare della sua assenza e spiegarne le ragioni. Precisato che il ricorrente non ha assunto alcuna iniziativa istruttoria atta a dimostrare l'improcrastinabilità della seduta e, dunque, la giustificatezza della sua assenza, né ha tentato di giustificare l'omissione della preventiva comunicazione all'Ente, si deve concludere che il suo contegno è stato negligente e che le conseguenze che l' ne ha tratto sono del tutto corrette. Il ricorso va perciò respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.. condanna il ricorrente a rifondere all' le spese del giudizio, liquidate in euro 250,00, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Gorizia, 1 ottobre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri