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Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2023, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 3 Num. 1751 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 20/01/2023 SENTENZA sui ricorsi riuniti 27639/2019 e 27641/ 2019 proposti da: TO MA GI, elettivamente domiciliata in Roma Via di Trasone 8 presso lo studio dell'avvocato Forgiane Ercole che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NO TO, NO PI;
-ricorrente - CI OV TO, elettivamente domiciliato in Roma Via Di Trasone 8 - 12 presso lo studio dell'avvocato Forgiane Ercole che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NO TO, NO PI;
-ricorrente - . . . _ contro . c- , c , ro{\ \{~\O(L '/f\) ~{cL (:_ (7{('~,_ t'S"Sl\. \\t.-f,i...IO<_) pttoìi --::::(UI -1t4tt ..7< 11 , NOtt:-"'E C.:N11tD Ubi Banca Spa (gia Banca Popolare Commercio e Industria Spa), aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo ~ ~ ~ ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o ~ ·~ ~ o u ~ o o ·~ N ~ rf'l rf'l ~ u 9 ·~ "'C ~ t:: o u Nazionale di Garanzia, in persona del suo Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in Roma Via Ombrone, 14 presso lo studio dell'avvocato Cipolla Luciana che li rappresenta e difende;
-controricorrent+ - avverso il provvedimento n. 1544/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal consigliere ENRICO SCODITII Fatti di causa 1. Banca Popolare Commercio & Industria s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Rho OV CI e MA GI TO proponendo azione revocatoria dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale, stipulato dai coniugi convenuti in data 10 febbraio 2006, con cui erano stati segregati tutti i beni immobili del CI. Espose in particolare parte attrice di essere titolare nei confronti del CI del credito recato da decreto ingiuntivo emesso per Euro 61.707,77 in data 2 settembre 2010 e non opposto. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. 2. Il Tribunale adito rigettò la domanda per prescrizione dell'azione. Rigettato l'appello proposto dalla banca, la sentenza venne annullata con sentenza n. 28746 del 2017 di questa Corte. 3. Riassunto il giudizio dall'originaria attrice, con sentenza di data 4 aprile 2019 la Corte d'appello di Milano accolse l'appello, dichiarando l'inefficacia dell'atto nei confronti dell'appellante. Premise la corte territoriale le seguenti circostanze di fatto: in data 19 febbraio 1990 OV CI si era costituito fideiussore della società Costruzioni Impianti Montaggi s.r.l. per l'adempimento delle obbligazioni della società nei confronti di Banca Popolare Commercio & Industria s.p.a.; nell'anno 2006 vi era stato un saldo debitore della società verso la banca per Euro 266. 754,99; in data 1 o giugno 2007 2 la banca aveva concesso alla società un finanziamento chirografario per Euro 100.000,00; in data 15 marzo 2010 era stato dichiarato il fallimento della società. Osservò quindi la corte, per quanto qui rileva, che l'acquisto della qualità di debitore da parte del CI era anteriore all'atto impugnato dovendosi fare riferimento alla data di prestazione delle fideiussione e che le eccezioni di nullità della fideiussione per mancanza del tetto massimo della garanzia prestata, e in ogni caso per violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca per la concessione di ulteriore credito alla società nel 2007 nonostante la conoscenza del peggioramento delle sue condizioni economiche, erano inammissibili posto che il decreto ingiuntivo, nei confronti del quale si sarebbe dovuto sollevare ogni contestazione, si fondava sul contratto di finanziamento del 2007 e sul contratto di fideiussione stipulato dal CI. Aggiunse che indubbia era la ricorrenza dell'eventus damni stante la segregazione di tutti i beni immobili del CI. Osservò ancora che, in relazione all'atto di natura gratuita in questione, sussisteva la consapevolezza da parte del CI del pregiudizio delle ragioni del creditore. 4. Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione OV CI e MA GI TO sulla base di cinque motivi. Resiste con unico controricorso nei confronti di entrambi i ricorrenti la parte intimata. E' stata depositata memoria da entrambe le parti ricorrenti. 5. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma l, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data 3 del 31 dicembre 2022). Il Pubblico Ministero ha presentato le conclusioni scritte. Ragioni della decisione l. Va previamente disposta la riunione delle impugnazioni. 2. Con il primo motivo del ricorso proposto da OV CI si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1421 e 1956 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 3, cod. proc. civ .. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare l'eccezione di nullità della fideiussione, eccezione proposta per la mancanza di determinazione della somma garantita, per la nullità sopravvenuta della clausola di rinuncia all'autorizzazione di cui all'art. 1956 cod. civ. e per indeterminatezza dell'oggetto. 2.2. Il motivo è infondato. Il ricorrente lamenta l'omissione di esame delle eccezioni di nullità da parte della corte territoriale. In sostanza ciò che si denuncia è un'omissione di pronuncia da parte del giudice di appello. Il giudice ha pronunciato sull'eccezione in questione osservando che il decreto ingiuntivo non opposto si fondava sul contratto di finanziamento del 2007 e sul contratto di fideiussione stipulato dal CI. 3. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 5, cod. p roe. civ .. Osserva il ricorrente che, anche con riferimento a decreto ingiuntivo non opposto, non è preclusa la controversia sui fatti a base della pretesa ereditaria e che illegittimo è il riferimento alla fideiussione del 1990 essendo stato dedotto nella domanda di ingiunzione solo il finanziamento del 2007. 4. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 1337 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 5, cod. proc. civ .. Osserva la parte ricorrente che l'intervenuta irrevocabilità del decreto ingiuntivo non preclude la denuncia della 4 violazione degli obblighi di buona fede da parte della banca, la quale ha erogato il finanziamento nonostante la presenza di rilevante situazione debitoria. S. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 1956 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 5, cod. proc. civ .. Osserva la parte ricorrente che il fideiussore deve ritenersi liberato dalla propria obbligazione perché il finanziamento è stato concesso, in violazione dell'art. 1956, senza speciale autorizzazione del garante, nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore. Aggiunge che la costituzione del fondo patrimoniale non è stata posta in essere scientemente al fine di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori, posto che il fondo è stato costituito nel 2006, mentre il finanziamento è stato concesso nel 2007 e che il lungo lasso di tempo fra la prestazione della fideiussione ( 1990) e la costituzione del fondo patrimoniale (2006) esclude lo scopo fraudolento. 6. I motivi dal secondo al quarto, da trattare congiuntamente, sono infondati. Benché la rubrica del primo motivo rechi la denuncia di vizio motivazionale, la sostanza della censura va nella direzione della violazione della norma di diritto secondo argomenti omogenei a quelli degli altri due motivi. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il giudicato di accoglimento formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo non si limita a fare stato circa la singola coppia pretesa-obbligo, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione (cfr. in materia di locazione: Cass. 11 giugno 1998, n. 5801; 24 luglio 2007, n. 16319; 26 giugno 2015, n. 13207; 11 luglio 2017, n. 17049). Alla base dell'orientamento della giurisprudenza vi è la consapevolezza, analogamente a quanto affermato da Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243 con riferimento alla diversa 5 ipotesi delle domande di impugnativa contrattuale, che quando oggetto del giudizio è un singolo effetto del rapporto giuridico complesso, quale la singola coppia pretesa-obbligo, il giudicato ha ad oggetto l'intero rapporto, e non il singolo effetto. L'accertamento dell'esistenza del singolo effetto, implicando la cognizione dell'intero rapporto complesso, presuppone quindi l'esistenza di tutti i fatti costitutivi e l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, dedotti o deducibili. Il decreto ingiuntivo non opposto è così assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre in conclusione non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. 11 maggio 2010, n. 11360; 24 marzo 2006, n. 6628). La violazione dei doveri buona fede e del disposto dell'art. 1956 doveva dunque essere dedotta con l'opposizione a decreto ingiuntivo. Quanto all'asserito richiamo nella domanda di ingiunzione al solo contratto di finanziamento, e non anche a quello avente ad oggetto la fideiussione, è appena il caso di osservare che, essendo stata proposta l'istanza nei confronti del fideiussore, la stessa non poteva che essere stata proposta sulla base del titolo della fideiussione, al di là della formulazione letterale adottata dalla domanda. La censura infine in termini di mancanza della dolosa preordinazione è priva di decisività in quanto estranea alla ratio decidendi la quale è nel senso che, trattandosi di credito anteriore all'atto dispositivo avuto riguardo all'epoca di stipulazione della fideiussione (conformemente peraltro alla giurisprudenza di questa Corte), l'onus probandi del ricorrente attiene alla conoscenza del 6 pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. Quest'ultima ratio non è stata specificatamente impugnata, da cui l'inammissibilità della censura per difetto di decisività. 7. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 2901 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 5, cod. proc. civ .. Osserva la parte ricorrente che la costituzione del fondo patrimoniale non è stata posta in essere scientemente al fine di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori, posto che il fondo è stato costituito nel 2006, mentre il finanziamento è stato concesso nel 2007 e che il lungo lasso di tempo fra la prestazione della fideiussione ( 1990) e la costituzione del fondo patrimoniale (2006) esclude lo scopo fraudolento. Aggiunge che la costituzione del fondo non esclude l'aggredibilità dei beni. 7 .l. Il motivo è infondato. Nella parte relativa al requisito soggettivo il motivo è inammissibile alla luce di quanto osservato alla fine del punto 6. Circa l'eventus damni, è pur vero che l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per i bisogni della famiglia (arg. ex art. 170 cod. civ.) ma, a parte l'estraneità del debito in questione a tali scopi alla luce del giudizio di fatto del giudice del merito e di quanto affermato dalla stessa parte ricorrente, va ribadito che avendo l'actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. n. 966 del 2007, n. 3470 del 2007, n. 24757 del 2008). 7 ~ ~ ~ ~ ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o ~ ·~ ~ o u ~ o o ·~ N ~ rfJ. rfJ. ~ u ·~ "'C ~ t:: o u 8. Passando al ricorso proposto da MA GI TO, i motivi di censura coincidono con quelli proposti dal CI, con l'aggiunta, nel secondo motivo formulato come denuncia della violazione degli artt. 1421 e 1956 cod. civ., che la TO non può essere ritenuta partecipe della dolosa preordinazione. TR di censura inammissibile in quanto non vengono aggredite le rationes decidendi dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo e della natura gratuita di tale atto, il che esclude la rilevanza dello stato soggettivo del terzo. Il ricorso va quindi rigettato per le medesime ragioni del precedente ricorso. 9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma l - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dispone la riunione del ricorso n.r.g. 27641/2019 a quello n.r.g. 27639/2019. Rigetta TO. ricorsi proposti da OV CI e MA GI Condanna i ricorrenti in solido fra di loro al pagamento, in favore ~t.nif: dell~fcOntroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. 8 ~ o o ·~ N ~ rfl -· rfl / ,. ~ u Ai sensi dell'art. 13 comma l quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. l, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma l-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 16 novembre 2022 9
-ricorrente - CI OV TO, elettivamente domiciliato in Roma Via Di Trasone 8 - 12 presso lo studio dell'avvocato Forgiane Ercole che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NO TO, NO PI;
-ricorrente - . . . _ contro . c- , c , ro{\ \{~\O(L '/f\) ~{cL (:_ (7{('~,_ t'S"Sl\. \\t.-f,i...IO<_) pttoìi --::::(UI -1t4tt ..7< 11 , NOtt:-"'E C.:N11tD Ubi Banca Spa (gia Banca Popolare Commercio e Industria Spa), aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo ~ ~ ~ ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o ~ ·~ ~ o u ~ o o ·~ N ~ rf'l rf'l ~ u 9 ·~ "'C ~ t:: o u Nazionale di Garanzia, in persona del suo Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in Roma Via Ombrone, 14 presso lo studio dell'avvocato Cipolla Luciana che li rappresenta e difende;
-controricorrent+ - avverso il provvedimento n. 1544/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal consigliere ENRICO SCODITII Fatti di causa 1. Banca Popolare Commercio & Industria s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Rho OV CI e MA GI TO proponendo azione revocatoria dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale, stipulato dai coniugi convenuti in data 10 febbraio 2006, con cui erano stati segregati tutti i beni immobili del CI. Espose in particolare parte attrice di essere titolare nei confronti del CI del credito recato da decreto ingiuntivo emesso per Euro 61.707,77 in data 2 settembre 2010 e non opposto. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. 2. Il Tribunale adito rigettò la domanda per prescrizione dell'azione. Rigettato l'appello proposto dalla banca, la sentenza venne annullata con sentenza n. 28746 del 2017 di questa Corte. 3. Riassunto il giudizio dall'originaria attrice, con sentenza di data 4 aprile 2019 la Corte d'appello di Milano accolse l'appello, dichiarando l'inefficacia dell'atto nei confronti dell'appellante. Premise la corte territoriale le seguenti circostanze di fatto: in data 19 febbraio 1990 OV CI si era costituito fideiussore della società Costruzioni Impianti Montaggi s.r.l. per l'adempimento delle obbligazioni della società nei confronti di Banca Popolare Commercio & Industria s.p.a.; nell'anno 2006 vi era stato un saldo debitore della società verso la banca per Euro 266. 754,99; in data 1 o giugno 2007 2 la banca aveva concesso alla società un finanziamento chirografario per Euro 100.000,00; in data 15 marzo 2010 era stato dichiarato il fallimento della società. Osservò quindi la corte, per quanto qui rileva, che l'acquisto della qualità di debitore da parte del CI era anteriore all'atto impugnato dovendosi fare riferimento alla data di prestazione delle fideiussione e che le eccezioni di nullità della fideiussione per mancanza del tetto massimo della garanzia prestata, e in ogni caso per violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca per la concessione di ulteriore credito alla società nel 2007 nonostante la conoscenza del peggioramento delle sue condizioni economiche, erano inammissibili posto che il decreto ingiuntivo, nei confronti del quale si sarebbe dovuto sollevare ogni contestazione, si fondava sul contratto di finanziamento del 2007 e sul contratto di fideiussione stipulato dal CI. Aggiunse che indubbia era la ricorrenza dell'eventus damni stante la segregazione di tutti i beni immobili del CI. Osservò ancora che, in relazione all'atto di natura gratuita in questione, sussisteva la consapevolezza da parte del CI del pregiudizio delle ragioni del creditore. 4. Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione OV CI e MA GI TO sulla base di cinque motivi. Resiste con unico controricorso nei confronti di entrambi i ricorrenti la parte intimata. E' stata depositata memoria da entrambe le parti ricorrenti. 5. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma l, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data 3 del 31 dicembre 2022). Il Pubblico Ministero ha presentato le conclusioni scritte. Ragioni della decisione l. Va previamente disposta la riunione delle impugnazioni. 2. Con il primo motivo del ricorso proposto da OV CI si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1421 e 1956 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 3, cod. proc. civ .. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare l'eccezione di nullità della fideiussione, eccezione proposta per la mancanza di determinazione della somma garantita, per la nullità sopravvenuta della clausola di rinuncia all'autorizzazione di cui all'art. 1956 cod. civ. e per indeterminatezza dell'oggetto. 2.2. Il motivo è infondato. Il ricorrente lamenta l'omissione di esame delle eccezioni di nullità da parte della corte territoriale. In sostanza ciò che si denuncia è un'omissione di pronuncia da parte del giudice di appello. Il giudice ha pronunciato sull'eccezione in questione osservando che il decreto ingiuntivo non opposto si fondava sul contratto di finanziamento del 2007 e sul contratto di fideiussione stipulato dal CI. 3. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 5, cod. p roe. civ .. Osserva il ricorrente che, anche con riferimento a decreto ingiuntivo non opposto, non è preclusa la controversia sui fatti a base della pretesa ereditaria e che illegittimo è il riferimento alla fideiussione del 1990 essendo stato dedotto nella domanda di ingiunzione solo il finanziamento del 2007. 4. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 1337 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 5, cod. proc. civ .. Osserva la parte ricorrente che l'intervenuta irrevocabilità del decreto ingiuntivo non preclude la denuncia della 4 violazione degli obblighi di buona fede da parte della banca, la quale ha erogato il finanziamento nonostante la presenza di rilevante situazione debitoria. S. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 1956 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 5, cod. proc. civ .. Osserva la parte ricorrente che il fideiussore deve ritenersi liberato dalla propria obbligazione perché il finanziamento è stato concesso, in violazione dell'art. 1956, senza speciale autorizzazione del garante, nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore. Aggiunge che la costituzione del fondo patrimoniale non è stata posta in essere scientemente al fine di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori, posto che il fondo è stato costituito nel 2006, mentre il finanziamento è stato concesso nel 2007 e che il lungo lasso di tempo fra la prestazione della fideiussione ( 1990) e la costituzione del fondo patrimoniale (2006) esclude lo scopo fraudolento. 6. I motivi dal secondo al quarto, da trattare congiuntamente, sono infondati. Benché la rubrica del primo motivo rechi la denuncia di vizio motivazionale, la sostanza della censura va nella direzione della violazione della norma di diritto secondo argomenti omogenei a quelli degli altri due motivi. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il giudicato di accoglimento formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo non si limita a fare stato circa la singola coppia pretesa-obbligo, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione (cfr. in materia di locazione: Cass. 11 giugno 1998, n. 5801; 24 luglio 2007, n. 16319; 26 giugno 2015, n. 13207; 11 luglio 2017, n. 17049). Alla base dell'orientamento della giurisprudenza vi è la consapevolezza, analogamente a quanto affermato da Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243 con riferimento alla diversa 5 ipotesi delle domande di impugnativa contrattuale, che quando oggetto del giudizio è un singolo effetto del rapporto giuridico complesso, quale la singola coppia pretesa-obbligo, il giudicato ha ad oggetto l'intero rapporto, e non il singolo effetto. L'accertamento dell'esistenza del singolo effetto, implicando la cognizione dell'intero rapporto complesso, presuppone quindi l'esistenza di tutti i fatti costitutivi e l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, dedotti o deducibili. Il decreto ingiuntivo non opposto è così assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre in conclusione non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. 11 maggio 2010, n. 11360; 24 marzo 2006, n. 6628). La violazione dei doveri buona fede e del disposto dell'art. 1956 doveva dunque essere dedotta con l'opposizione a decreto ingiuntivo. Quanto all'asserito richiamo nella domanda di ingiunzione al solo contratto di finanziamento, e non anche a quello avente ad oggetto la fideiussione, è appena il caso di osservare che, essendo stata proposta l'istanza nei confronti del fideiussore, la stessa non poteva che essere stata proposta sulla base del titolo della fideiussione, al di là della formulazione letterale adottata dalla domanda. La censura infine in termini di mancanza della dolosa preordinazione è priva di decisività in quanto estranea alla ratio decidendi la quale è nel senso che, trattandosi di credito anteriore all'atto dispositivo avuto riguardo all'epoca di stipulazione della fideiussione (conformemente peraltro alla giurisprudenza di questa Corte), l'onus probandi del ricorrente attiene alla conoscenza del 6 pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. Quest'ultima ratio non è stata specificatamente impugnata, da cui l'inammissibilità della censura per difetto di decisività. 7. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 2901 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 5, cod. proc. civ .. Osserva la parte ricorrente che la costituzione del fondo patrimoniale non è stata posta in essere scientemente al fine di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori, posto che il fondo è stato costituito nel 2006, mentre il finanziamento è stato concesso nel 2007 e che il lungo lasso di tempo fra la prestazione della fideiussione ( 1990) e la costituzione del fondo patrimoniale (2006) esclude lo scopo fraudolento. Aggiunge che la costituzione del fondo non esclude l'aggredibilità dei beni. 7 .l. Il motivo è infondato. Nella parte relativa al requisito soggettivo il motivo è inammissibile alla luce di quanto osservato alla fine del punto 6. Circa l'eventus damni, è pur vero che l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per i bisogni della famiglia (arg. ex art. 170 cod. civ.) ma, a parte l'estraneità del debito in questione a tali scopi alla luce del giudizio di fatto del giudice del merito e di quanto affermato dalla stessa parte ricorrente, va ribadito che avendo l'actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. n. 966 del 2007, n. 3470 del 2007, n. 24757 del 2008). 7 ~ ~ ~ ~ ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o ~ ·~ ~ o u ~ o o ·~ N ~ rfJ. rfJ. ~ u ·~ "'C ~ t:: o u 8. Passando al ricorso proposto da MA GI TO, i motivi di censura coincidono con quelli proposti dal CI, con l'aggiunta, nel secondo motivo formulato come denuncia della violazione degli artt. 1421 e 1956 cod. civ., che la TO non può essere ritenuta partecipe della dolosa preordinazione. TR di censura inammissibile in quanto non vengono aggredite le rationes decidendi dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo e della natura gratuita di tale atto, il che esclude la rilevanza dello stato soggettivo del terzo. Il ricorso va quindi rigettato per le medesime ragioni del precedente ricorso. 9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma l - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dispone la riunione del ricorso n.r.g. 27641/2019 a quello n.r.g. 27639/2019. Rigetta TO. ricorsi proposti da OV CI e MA GI Condanna i ricorrenti in solido fra di loro al pagamento, in favore ~t.nif: dell~fcOntroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. 8 ~ o o ·~ N ~ rfl -· rfl / ,. ~ u Ai sensi dell'art. 13 comma l quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. l, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma l-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 16 novembre 2022 9