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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, dott.ssa Elais Mellace, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 13 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1571 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto domanda di usucapione e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ), alla Via Corso Nicotera, n. 215, presso lo studio dell'Avv.
Roberto Totino che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di costituzione del difensore;
ATTORE
E
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell' sito in Catanzaro, Controparte_1
alla Via Cortese, n. 10 e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elga Rizzo e Florenza
Russo, che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 13 marzo 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro l' Controparte_2
, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante
[...]
p.t., chiedendo che venisse accertato e dichiarato in suo favore l'acquisto per effetto di usucapione del terreno agricolo, sito nel Comune di Magisano ed
RGAC n. 1571/2022 - Pagina 1 di 8 identificato in catasto al foglio 29, part.lle 101, 228, 240 e 241 e al foglio 15, part.lla 35.
2. Deduceva, in particolare, che il fondo - formalmente di proprietà di parte convenuta – era stato dallo stesso posseduto per oltre vent'anni in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta, avendolo egli “utilizzato (…) per la produzione di olio e per coltivazioni di diverse colture” ed avendo, altresì, provveduto a propria cura e spese, alla sua manutenzione, recinzione, pulizia e prevenzione degli incendi.
Rappresentava, infine, di aver esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, che si era tuttavia concluso con esito negativo per mancata comparizione dell'
[...]
. Controparte_2
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1
ha acquistato la proprietà del bene descritto in narrativa, a titolo di usucapione per effetto del possesso continuato, pacifico e pubblico per oltre 20 an ni.
Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi
a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
1.1. Con comparsa di risposta depositata il 19 ottobre 2022 si costituiva in giudizio l' , in persona del Commissario Controparte_2
Straordinario e legale rappresentante p.t., eccependo “l'inammissibilità,
l'improponibilità e/o, comunque, l'assoluta infondatezza della domanda”.
Per quanto di suo interesse, deduceva la mancata allegazione e dimostrazione da parte dell'attore dei fatti costitutivi della domanda proposta, del tutto carente sotto il profilo dell'animus possidendi e priva di qualsivoglia riferimento inerente alle caratteristiche del dedotto possesso ed all'inerzia del proprietario.
Affermava, inoltre, di aver sempre esercitato sul fondo oggetto di causa i poteri tipici del diritto di proprietà, estrinsecatisi nella stipulazione di contratti di fitto con soggetti terzi.
A tal fine rappresentava che, con contratto risalente all'anno 2006, era stato riconosciuto a tale “il diritto di subentrare nella conduzione dei fondi Persona_1
siti in Comune di Magisano al foglio 29 (part. 105, 106, 186, 185 e 200 e 202) detenuti inizialmente dal Sig. ” e di aver successivamente – con Persona_2
RGAC n. 1571/2022 - Pagina 2 di 8 contratto del 6 dicembre 2012 (rep. 442) - concesso in fitto alla di lei figlia,
, la conduzione del fondo “Cersito” di cui al foglio 29, part. 105, Controparte_3
part. 106 (ex part. 104, suddivisa in part. 183 e 185), e 113 (suddivisa in part.lla
200 e 202), del fondo denominato “Lunaci” di cui al foglio 24, part.lla 228 e foglio
24, part.lla 241 e del fondo “Sant'Andrea”, foglio 24, part.lla 238.
Fatte tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “”Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis e ritenuta, invece, la narrativa del presente atto, le emergenze documentali e probatorie tutte, dichiarare:
- inammissibile, improponibile, irricevibile la domanda, in quanto priva dei presupposti di legge e/o comunque rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, in via istruttoria, l'AOPC si riporta a quanto dianzi esplicitato;
- condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione”.
1.2. Concessi all'udienza di prima comparizione dell'1 dicembre 2022 – celebrata in modalità cartolare – i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma
6, c.p.c., alla successiva udienza del 4 aprile 2023 la scrivente rigettava le richieste istruttorie con provvedimento emesso in pari data e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12 dicembre 2023.
Nelle more, parte attrice formulava istanza di modifica/revoca dell'ordinanza suddetta al fine di veder ammessa la prova per testi;
istanza che veniva, tuttavia, respinta con provvedimento dell'11 maggio 2023 con conseguente conferma dell'ordinanza medesima.
1.3. All'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con provvedimento dell'8 luglio 2024, il procedimento era rimesso sul ruolo, in ragione dell'avvenuta perequazione dei carichi gravanti sui ruoli dei Giudici del settore contenzioso ordinario in vista del PNNR di smaltimento dell'arretrato civile da realizzarsi al 31 dicembre 2024 con riguardo ai giudizi iscritti fino alla data del 31 dicembre 2016, disposta con Decreto presidenziale n. 8/2024, nonché per la situazione di estrema criticità in cui versava la Prima Sezione Civile
RGAC n. 1571/2022 - Pagina 3 di 8 dell'intestato Tribunale, a causa dell'assenza di due dei quattro Giudici assegnati al settore contenzioso ordinario.
Fissata per i medesimi incombenti l'udienza del 12 dicembre 2024, all'esito la causa veniva differita all'odierna udienza (13 marzo 2025) ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la discussione orale e la decisione.
Uditi i difensori delle parti, al termine della Camera di Consiglio, la scrivente pronuncia la presente sentenza.
2. Il Tribunale ritiene, alla luce di un'attenta disamina delle deduzioni attoree e della documentazione riversata in atti, che la domanda di usucapione proposta da sia manifestamente infondata e debba, pertanto, essere rigettata. Parte_1
Con l'instaurazione del presente giudizio l'odierno attore agisce nei confronti dell' , proprietaria del terreno Controparte_4
agricolo oggetto di causa, sito nel Comune di Magisano (CZ), deducendo di aver posseduto e di possedere tutt'ora uti dominus da oltre vent'anni, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta ed indisturbata il fondo sopra descritto, utilizzato in particolare, “per la produzione di olio e la coltivazione di diverse colture”.
Egli, in particolare, afferma di aver esercitato su detto bene tutti i poteri corrispondenti al diritto di proprietà, avendo provveduto a sua cura e spese alla coltivazione ed alla pulizia del terreno, alla sua recinzione, nonché alla manutenzione della st essa.
Tali dedotte circostanze sono contestate dalla convenuta che, Controparte_1 oltre ad eccepire l'estrema genericità delle stesse – in quanto non supportate da alcuna specifica allegazione e dimostrazione della sussistenza dei requisiti del dedotto possesso – censura nel merito la fondatezza della domanda attorea, asserendo di aver sempre esercitato i poteri corrispondenti al diritto di proprietà, anche mediante conclusione di contratti di fitto aventi ad oggetto il suddetto fondo, stipulati con terze persone, e . Persona_1 Controparte_5
3. Deve, preliminarmente, osservarsi in diritto che l'art. 2697 c.c., nello stabilire la regola generale dell'onere della prova, pone a carico di chi agisce in giudizio l'onere di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere.
RGAC n. 1571/2022 - Pagina 4 di 8 Sulla scorta di tale generale principio di diritto, colui che agisce proponendo domanda di accertamento dell'acquisito a titolo originario della proprietà per usucapione, ha l'onere di dimostrare la ricorrenza dei due fondamentali presupposti dell'azione: quello oggettivo del corpus, che si identifica con la relazione materiale che nel tempo il soggetto instaura con la res mediante esercizio di un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale, e quello soggettivo dell'animus possidendi, il quale consiste nell'intenzione di possedere il bene comportandosi uti dominis. In merito a tale profilo, deve – altresì - precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva ai fini dell'usucapione non è la co nvinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di lederne uno altrui, ma la volontà di disporre del bene attraverso l'estrinsecazione di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La giurisprudenza, infatti, chiarisce che “l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa;
la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento” (Cass. II, n. 4807/1992).
La giurisprudenza, inoltre, rammenta che “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al
RGAC n. 1571/2022 - Pagina 5 di 8 giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cassazione, Sez. VI, n.6123 del
05.03.2020).
Tale principio viene più recentemente ribadito dal Supremo Collegio, che si è così espresso: “ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando
l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ”
(Cass. civile sez. II, 22/10/2021, n.29594).
3.1. Fatte tali doverose premesse e venendo al vaglio della vicenda in esame, il
Tribunale ritiene che la domanda proposta dall'attore sia manifestamente infondata, in quanto genericamente proposta e non supportata dalla concreta dimostrazione della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere;
di talché è del tutto ininfluente che il comportamento da questo assunto si sia concretizzato nell'asserita coltivazione, pulizia e manutenzione del terreno e nella recinzione dello stesso, non pot endo tali circostanze costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, in quanto genericamente dedotte e rimaste del tutto prive di riscontro.
In altri e più chiari termini, l'attore, non solo deduce in maniera generica, ma non dà prova alcuna di aver realizzato condotte inequivocabilmente incompatibili e contrastanti con l'altrui diritto e possesso ed omette totalmente di dimostrare di aver esercitato in nome proprio un potere di fatto sulla cosa.
Egli, invero, invoca il riconoscimento del possesso ultraventennale, senza però indicare il momento a partire dal quale ha iniziato ad esercitarlo e senza nulla porre a riscontro della domanda, essendosi limitato ad affermare di aver utilizzato il terreno per cui è causa per la produzione di olio e per la coltivazione di diverse colture e di aver compiuto una serie di attività, a proprie cure e spese, che non possono essere ritenute dimostrative della domanda, non essendo neppure specificate quali colture sono state coltivate e non essendo stata fornita alcuna prova documentale degli esborsi sostenuti.
RGAC n. 1571/2022 - Pagina 6 di 8 Né il dedotto possesso avrebbe potuto essere evinto dalla prova testimoniale, non ammessa in quanto altrettanto genericamente formulata: le circostanze dedotte nei capitoli di prova articolati nell'atto introduttivo e nella seconda memoria istruttoria non contengono alcuno specifico riferimento né al bene oggetto di causa, nè al momento a partire dal quale l'attore afferma di avere iniziato ad usucapire il bene, né alle modalità ed alle condotte di acquisto del possesso,
Si rammenta, a tal proposito, che la Suprema Corte – nel ribadire l'onere per l'usucapente di fornire la prova rigorosa dell'inizio, della durata e delle modalità del possesso ad usucapionem – afferma che “l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione”, poiché è necessaria la “dimostrazione del come
e del quando” il soggetto ha “iniziato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto” (cfr.
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21873 del 2018).
Osta, dunque, all'accoglimento della domanda la mancata “dimostrazione del tempo del possesso e della qualità di possesso uti dominus di quel potere di fatto che l'attuale ricorrente ha esercitato sull'immobile oggetto del giudizio”.
A ciò deve aggiungersi che l'attore, a fronte della dimostrazione da parte della convenuta di aver esercitato nel periodo di tempo in Controparte_1
contestazione le facoltà ed i poteri tipici del diritto di proprietà, mediante stipulazione di contratti di fitto del terreno con soggetti terzi, nulla allega e dimostra a confutazione della circostanza, mai specificamente contestata.
Da quanto esposto il Tribunale non può non ritenere l'invocata domanda di acquisto della proprietà del terreno oggetto di causa avanzata da Parte_1
infondata, carente sotto il profilo probatorio e priva di qualsivoglia specifico riferimento al compimento di atti idonei a dimostrare tanto la sussistenza di una relazione materiale con il bene, quanto l'intenzione di esercitare su di esso le facoltà ed i poteri corrispondenti a quelli del proprietario.
Conclusivamente, non essendo emersa dalle risultanze processuali la chiara ed inequivoca prova dell'usucapione, la domanda attorea deve essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base delle tariffe forensi approvate con D.M. 8 aprile 2014 n. 55, aggiornato
RGAC n. 1571/2022 - Pagina 7 di 8 al D.M. n. 147/2022, applicando in ragione dell'indicato valore della controversia, lo scaglione previsto per le cause dal valore compreso tra 5.201,00 ed € 26.000,00 ed i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed i valori minimi per la fase istruttoria del giudizio, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria conseguente al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea di usucapione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
convenuta , in persona del Controparte_4
legale rappresentante p.t., che si liquidano in complessivi euro 4.237,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Catanzaro, lì 13 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 1571/2022 - Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, dott.ssa Elais Mellace, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 13 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1571 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto domanda di usucapione e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ), alla Via Corso Nicotera, n. 215, presso lo studio dell'Avv.
Roberto Totino che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di costituzione del difensore;
ATTORE
E
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell' sito in Catanzaro, Controparte_1
alla Via Cortese, n. 10 e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elga Rizzo e Florenza
Russo, che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 13 marzo 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro l' Controparte_2
, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante
[...]
p.t., chiedendo che venisse accertato e dichiarato in suo favore l'acquisto per effetto di usucapione del terreno agricolo, sito nel Comune di Magisano ed
RGAC n. 1571/2022 - Pagina 1 di 8 identificato in catasto al foglio 29, part.lle 101, 228, 240 e 241 e al foglio 15, part.lla 35.
2. Deduceva, in particolare, che il fondo - formalmente di proprietà di parte convenuta – era stato dallo stesso posseduto per oltre vent'anni in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta, avendolo egli “utilizzato (…) per la produzione di olio e per coltivazioni di diverse colture” ed avendo, altresì, provveduto a propria cura e spese, alla sua manutenzione, recinzione, pulizia e prevenzione degli incendi.
Rappresentava, infine, di aver esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, che si era tuttavia concluso con esito negativo per mancata comparizione dell'
[...]
. Controparte_2
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1
ha acquistato la proprietà del bene descritto in narrativa, a titolo di usucapione per effetto del possesso continuato, pacifico e pubblico per oltre 20 an ni.
Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi
a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
1.1. Con comparsa di risposta depositata il 19 ottobre 2022 si costituiva in giudizio l' , in persona del Commissario Controparte_2
Straordinario e legale rappresentante p.t., eccependo “l'inammissibilità,
l'improponibilità e/o, comunque, l'assoluta infondatezza della domanda”.
Per quanto di suo interesse, deduceva la mancata allegazione e dimostrazione da parte dell'attore dei fatti costitutivi della domanda proposta, del tutto carente sotto il profilo dell'animus possidendi e priva di qualsivoglia riferimento inerente alle caratteristiche del dedotto possesso ed all'inerzia del proprietario.
Affermava, inoltre, di aver sempre esercitato sul fondo oggetto di causa i poteri tipici del diritto di proprietà, estrinsecatisi nella stipulazione di contratti di fitto con soggetti terzi.
A tal fine rappresentava che, con contratto risalente all'anno 2006, era stato riconosciuto a tale “il diritto di subentrare nella conduzione dei fondi Persona_1
siti in Comune di Magisano al foglio 29 (part. 105, 106, 186, 185 e 200 e 202) detenuti inizialmente dal Sig. ” e di aver successivamente – con Persona_2
RGAC n. 1571/2022 - Pagina 2 di 8 contratto del 6 dicembre 2012 (rep. 442) - concesso in fitto alla di lei figlia,
, la conduzione del fondo “Cersito” di cui al foglio 29, part. 105, Controparte_3
part. 106 (ex part. 104, suddivisa in part. 183 e 185), e 113 (suddivisa in part.lla
200 e 202), del fondo denominato “Lunaci” di cui al foglio 24, part.lla 228 e foglio
24, part.lla 241 e del fondo “Sant'Andrea”, foglio 24, part.lla 238.
Fatte tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “”Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis e ritenuta, invece, la narrativa del presente atto, le emergenze documentali e probatorie tutte, dichiarare:
- inammissibile, improponibile, irricevibile la domanda, in quanto priva dei presupposti di legge e/o comunque rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, in via istruttoria, l'AOPC si riporta a quanto dianzi esplicitato;
- condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione”.
1.2. Concessi all'udienza di prima comparizione dell'1 dicembre 2022 – celebrata in modalità cartolare – i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma
6, c.p.c., alla successiva udienza del 4 aprile 2023 la scrivente rigettava le richieste istruttorie con provvedimento emesso in pari data e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12 dicembre 2023.
Nelle more, parte attrice formulava istanza di modifica/revoca dell'ordinanza suddetta al fine di veder ammessa la prova per testi;
istanza che veniva, tuttavia, respinta con provvedimento dell'11 maggio 2023 con conseguente conferma dell'ordinanza medesima.
1.3. All'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con provvedimento dell'8 luglio 2024, il procedimento era rimesso sul ruolo, in ragione dell'avvenuta perequazione dei carichi gravanti sui ruoli dei Giudici del settore contenzioso ordinario in vista del PNNR di smaltimento dell'arretrato civile da realizzarsi al 31 dicembre 2024 con riguardo ai giudizi iscritti fino alla data del 31 dicembre 2016, disposta con Decreto presidenziale n. 8/2024, nonché per la situazione di estrema criticità in cui versava la Prima Sezione Civile
RGAC n. 1571/2022 - Pagina 3 di 8 dell'intestato Tribunale, a causa dell'assenza di due dei quattro Giudici assegnati al settore contenzioso ordinario.
Fissata per i medesimi incombenti l'udienza del 12 dicembre 2024, all'esito la causa veniva differita all'odierna udienza (13 marzo 2025) ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la discussione orale e la decisione.
Uditi i difensori delle parti, al termine della Camera di Consiglio, la scrivente pronuncia la presente sentenza.
2. Il Tribunale ritiene, alla luce di un'attenta disamina delle deduzioni attoree e della documentazione riversata in atti, che la domanda di usucapione proposta da sia manifestamente infondata e debba, pertanto, essere rigettata. Parte_1
Con l'instaurazione del presente giudizio l'odierno attore agisce nei confronti dell' , proprietaria del terreno Controparte_4
agricolo oggetto di causa, sito nel Comune di Magisano (CZ), deducendo di aver posseduto e di possedere tutt'ora uti dominus da oltre vent'anni, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta ed indisturbata il fondo sopra descritto, utilizzato in particolare, “per la produzione di olio e la coltivazione di diverse colture”.
Egli, in particolare, afferma di aver esercitato su detto bene tutti i poteri corrispondenti al diritto di proprietà, avendo provveduto a sua cura e spese alla coltivazione ed alla pulizia del terreno, alla sua recinzione, nonché alla manutenzione della st essa.
Tali dedotte circostanze sono contestate dalla convenuta che, Controparte_1 oltre ad eccepire l'estrema genericità delle stesse – in quanto non supportate da alcuna specifica allegazione e dimostrazione della sussistenza dei requisiti del dedotto possesso – censura nel merito la fondatezza della domanda attorea, asserendo di aver sempre esercitato i poteri corrispondenti al diritto di proprietà, anche mediante conclusione di contratti di fitto aventi ad oggetto il suddetto fondo, stipulati con terze persone, e . Persona_1 Controparte_5
3. Deve, preliminarmente, osservarsi in diritto che l'art. 2697 c.c., nello stabilire la regola generale dell'onere della prova, pone a carico di chi agisce in giudizio l'onere di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere.
RGAC n. 1571/2022 - Pagina 4 di 8 Sulla scorta di tale generale principio di diritto, colui che agisce proponendo domanda di accertamento dell'acquisito a titolo originario della proprietà per usucapione, ha l'onere di dimostrare la ricorrenza dei due fondamentali presupposti dell'azione: quello oggettivo del corpus, che si identifica con la relazione materiale che nel tempo il soggetto instaura con la res mediante esercizio di un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale, e quello soggettivo dell'animus possidendi, il quale consiste nell'intenzione di possedere il bene comportandosi uti dominis. In merito a tale profilo, deve – altresì - precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva ai fini dell'usucapione non è la co nvinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di lederne uno altrui, ma la volontà di disporre del bene attraverso l'estrinsecazione di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La giurisprudenza, infatti, chiarisce che “l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa;
la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento” (Cass. II, n. 4807/1992).
La giurisprudenza, inoltre, rammenta che “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al
RGAC n. 1571/2022 - Pagina 5 di 8 giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cassazione, Sez. VI, n.6123 del
05.03.2020).
Tale principio viene più recentemente ribadito dal Supremo Collegio, che si è così espresso: “ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando
l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ”
(Cass. civile sez. II, 22/10/2021, n.29594).
3.1. Fatte tali doverose premesse e venendo al vaglio della vicenda in esame, il
Tribunale ritiene che la domanda proposta dall'attore sia manifestamente infondata, in quanto genericamente proposta e non supportata dalla concreta dimostrazione della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere;
di talché è del tutto ininfluente che il comportamento da questo assunto si sia concretizzato nell'asserita coltivazione, pulizia e manutenzione del terreno e nella recinzione dello stesso, non pot endo tali circostanze costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, in quanto genericamente dedotte e rimaste del tutto prive di riscontro.
In altri e più chiari termini, l'attore, non solo deduce in maniera generica, ma non dà prova alcuna di aver realizzato condotte inequivocabilmente incompatibili e contrastanti con l'altrui diritto e possesso ed omette totalmente di dimostrare di aver esercitato in nome proprio un potere di fatto sulla cosa.
Egli, invero, invoca il riconoscimento del possesso ultraventennale, senza però indicare il momento a partire dal quale ha iniziato ad esercitarlo e senza nulla porre a riscontro della domanda, essendosi limitato ad affermare di aver utilizzato il terreno per cui è causa per la produzione di olio e per la coltivazione di diverse colture e di aver compiuto una serie di attività, a proprie cure e spese, che non possono essere ritenute dimostrative della domanda, non essendo neppure specificate quali colture sono state coltivate e non essendo stata fornita alcuna prova documentale degli esborsi sostenuti.
RGAC n. 1571/2022 - Pagina 6 di 8 Né il dedotto possesso avrebbe potuto essere evinto dalla prova testimoniale, non ammessa in quanto altrettanto genericamente formulata: le circostanze dedotte nei capitoli di prova articolati nell'atto introduttivo e nella seconda memoria istruttoria non contengono alcuno specifico riferimento né al bene oggetto di causa, nè al momento a partire dal quale l'attore afferma di avere iniziato ad usucapire il bene, né alle modalità ed alle condotte di acquisto del possesso,
Si rammenta, a tal proposito, che la Suprema Corte – nel ribadire l'onere per l'usucapente di fornire la prova rigorosa dell'inizio, della durata e delle modalità del possesso ad usucapionem – afferma che “l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione”, poiché è necessaria la “dimostrazione del come
e del quando” il soggetto ha “iniziato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto” (cfr.
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21873 del 2018).
Osta, dunque, all'accoglimento della domanda la mancata “dimostrazione del tempo del possesso e della qualità di possesso uti dominus di quel potere di fatto che l'attuale ricorrente ha esercitato sull'immobile oggetto del giudizio”.
A ciò deve aggiungersi che l'attore, a fronte della dimostrazione da parte della convenuta di aver esercitato nel periodo di tempo in Controparte_1
contestazione le facoltà ed i poteri tipici del diritto di proprietà, mediante stipulazione di contratti di fitto del terreno con soggetti terzi, nulla allega e dimostra a confutazione della circostanza, mai specificamente contestata.
Da quanto esposto il Tribunale non può non ritenere l'invocata domanda di acquisto della proprietà del terreno oggetto di causa avanzata da Parte_1
infondata, carente sotto il profilo probatorio e priva di qualsivoglia specifico riferimento al compimento di atti idonei a dimostrare tanto la sussistenza di una relazione materiale con il bene, quanto l'intenzione di esercitare su di esso le facoltà ed i poteri corrispondenti a quelli del proprietario.
Conclusivamente, non essendo emersa dalle risultanze processuali la chiara ed inequivoca prova dell'usucapione, la domanda attorea deve essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base delle tariffe forensi approvate con D.M. 8 aprile 2014 n. 55, aggiornato
RGAC n. 1571/2022 - Pagina 7 di 8 al D.M. n. 147/2022, applicando in ragione dell'indicato valore della controversia, lo scaglione previsto per le cause dal valore compreso tra 5.201,00 ed € 26.000,00 ed i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed i valori minimi per la fase istruttoria del giudizio, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria conseguente al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea di usucapione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
convenuta , in persona del Controparte_4
legale rappresentante p.t., che si liquidano in complessivi euro 4.237,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Catanzaro, lì 13 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
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