Sentenza 2 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 02/08/2022, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2022
N. 00668/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2022, proposto da
IO SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Ennio Abrusci, Federico Bordogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul Decreto della Corte di appello di Genova 16 aprile 2021, Cron. N. 105/21, a definizione del procedimento n. 298/20 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce in giudizio per l’ottemperanza al decreto monocratico indicato in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Genova ha condannato il Ministero della giustizia a pagargli a titolo di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001 la somma di Euro 5600, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Si è costituito in giudizio l’intimato Ministero della giustizia.
Si osserva preliminarmente che, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., gli interessati possono proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti ad esse equiparati, tra cui devono essere compresi i decreti di condanna emessi ai sensi della cd. “legge Pinto” che hanno natura decisoria in materia di diritti soggettivi.
Nella specie, sussistono tutti i presupposti di natura formale affinché questo Tribunale possa pronunciarsi sulla domanda proposta dal ricorrente.
Egli, infatti, ha prodotto l’attestazione del passaggio in giudicato del provvedimento di cui chiedono l’ottemperanza ed hanno dimostrato di aver promosso il procedimento esecutivo nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo al Ministero, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, e dell’ulteriore termine di sei mesi dall’invio delle dichiarazioni di cui all’art. 5- sexies della legge n. 89 del 2001.
Nel merito, le domande sono fondate, poiché l’Amministrazione non contesta l’inadempimento lamentato e non risulta che abbia comunque pagato la somma dovuta al ricorrente.
Si deve ordinare al Ministero della giustizia, quindi, di ottemperare al sopra indicato decreto della Corte d’appello mediante pagamento delle relative somme all’avente diritto entro sessanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia.
Per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine suddetto, si nomina sin d’ora Commissario ad acta un dirigente del Ministero della giustizia, come individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il quale compirà tutti gli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione alla pronuncia, ivi compresa, ove occorra, l’emissione dello speciale ordine di pagamento, da regolare in conto sospeso, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Le spese del presente giudizio, forfetariamente liquidate in dispositivo tenendo conto dell’impegno professionale richiesto e di quanto precedentemente liquidato per analoghi ricorsi, vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, in ragione della regola generale della soccombenza, e sono distratte in favore dell’avv. Ennio Abrusci, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- condanna il Ministero della giustizia a dare esecuzione al decreto della Corte d’appello di Genova, 16 aprile 2021, Cron. N. 105/21, mediante pagamento della relativa somma all’avente diritto;
- fissa per l’esecuzione il termine di giorni sessanta decorrenti dalla notificazione della presente sentenza;
- per il caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora Commissario ad acta un dirigente del Ministero della giustizia come individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
- condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nell’importo complessivo di € 550,00 (cinquecentocinquanta euro), maggiorato di accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Ennio Abrusci.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente, Estensore
Paolo Peruggia, Consigliere
Richard Goso, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO