Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4124
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Sentenza 21 maggio 2025

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Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Prima Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da due persone fisiche, titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, che proponevano opposizione avverso un'ordinanza di confisca e ingiunzione di pagamento emessa da un'amministrazione pubblica. L'ordinanza impugnata irrogava una sanzione di euro 1.000,00 per la violazione dell'art. 21, comma 2, della L.R. n. 6/2010, come sanzionato dagli artt. 27, comma 6 bis, e 33 della medesima legge regionale, per aver esercitato attività di vendita oltre le due ore previste dalla normativa e dai provvedimenti sindacali. I ricorrenti chiedevano, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e, nel merito, l'annullamento dello stesso, deducendo l'illegittimità della contestazione e della sanzione per aver operato nel rispetto dei 30 minuti di tolleranza previsti dall'art. 27, comma 6, della L.R. n. 6/2010. L'amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande, sostenendo che la violazione era stata accertata in quanto l'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante era stata svolta per un tempo superiore alle due ore (dalle 21:19 alle 23:40), in violazione dell'art. 8 dell'ordinanza sindacale, e che l'iter procedimentale e la contestazione erano stati effettuati nel rispetto della normativa vigente.

Il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dai ricorrenti, ritenendola infondata. In particolare, ha accertato che l'attività di vendita era stata svolta tra le ore 21:19 e le 23:40 del 7 settembre 2024, in violazione dell'art. 8 dell'ordinanza sindacale che limita la sosta nello stesso punto a non più di due ore. Il Giudice ha chiarito che, a seguito delle modifiche apportate dalla L.R. n. 20/2015, l'art. 21, comma 2, della L.R. n. 6/2010 richiama espressamente la sanzione prevista dall'art. 27, comma 6 bis, della medesima legge regionale, la quale non contempla alcuna deroga o tolleranza oraria, a differenza di quanto previsto dal previgente art. 27, comma 6. Pertanto, la censura dei ricorrenti relativa all'applicazione della tolleranza di trenta minuti è stata ritenuta priva di pregio. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che, sebbene i ricorrenti avessero dichiarato di opporsi sia all'ingiunzione di pagamento che alla confisca, non avevano argomentato né sollevato eccezioni in merito a quest'ultima, con conseguente rigetto dell'opposizione e integrale conferma dell'ordinanza opposta. Le spese di giudizio sono state poste a carico dei ricorrenti, liquidate in euro 150,00 in favore dell'amministrazione resistente, in applicazione del principio secondo cui l'ente pubblico che sta in giudizio personalmente o tramite funzionario delegato non può ottenere la condanna dell'opponente al pagamento di diritti di procuratore e onorari di avvocato, ma solo delle spese concretamente affrontate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4124
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 4124
    Data del deposito : 21 maggio 2025

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