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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4124 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38466/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 1 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38466/2024 promossa da:
- (C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Gianmaria Fusetti, elettivamente domiciliati in Milano, alla via Eugenio
Chiesa n. 2 presso il difensore ricorrente/opponente contro
- (C.F. ), a mezzo dei propri funzionari, elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2
in Milano, alla via Friuli n. 30, presso l'Ufficio Procedure Sanzionatorie resistente/opposto oggetto: opposizione ex art. 6 d. lgs. n. 150/2011 a ordinanza di ingiunzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28-10-2024 il sig. e Parte_3 Parte_2
proponevano opposizione avverso l'ordinanza di confisca e di contestuale ingiunzione di pagamento n. 25313/2024 prot. emessa dal in data 02-10-2024 e notificata in data 03-10-2024, Controparte_1
che applicava loro la sanzione di euro 1.000,00 per la violazione dell'art. 21, comma 2, L.R. n. 6/2010 pagina 1 di 5 per come sanzionato dall'art. 27, comma 6 bis e dall'art. 33 L. R. n. 6/2010 per aver esercitato attività di vendita oltre le due ore previste dalla normativa richiamata e dai provvedimenti sindacali.
Parte ricorrente chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, nel merito, l'annullamento del provvedimento avversato, deducendo l'illegittimità della contestazione elevata e della sanzione applicata per aver effettuato attività di vendita oltre le due ore previste dall'ordinanza sindacale, ma nel rispetto dei 30 minuti di tolleranza previsti dall'art. 27, comma 6, L. R. n. 6/2010.
Con decreto pronunciato in data 21-11-2024 il Giudice accoglieva l'istanza di sospensione dell'ordinanza impugnata limitatamente alle sole attrezzature e fissava udienza di discussione del ricorso per il giorno 31-01-2025.
In data 30-01-2025 si costituiva ritualmente in giudizio il , a mezzo dei propri Controparte_1
funzionari, chiedendo il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti, deducendo quanto segue:
- alle ore 23,40 del giorno 07-09-2024 in Milano, alla via Petraccone/via Cambini, gli agenti della
Polizia Locale accertavano la violazione dell'art. 21, comma 2, L. R. n. 6/2010 da parte dei ricorrenti, che avevano svolto l'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante per più di due ore e cioè dalle ore 21.19 alle ore 23.40, in violazione dell'art. 8 dell'ordinanza sindacale n. 78193/2013 per come modificato dall'ordinanza sindacale n. 662913/2015;
- l'iter procedimentale seguito dall'Ente è corretto;
- la contestazione è stata effettuata nel rispetto della L.R. n. 6/2010.
All'esito dell'udienza del 31-01-2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice pronunciava ordinanza con la quale confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento avversato e, ritenuta la causa matura per la decisione, previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, rinviava il procedimento all'udienza del 01-04-2025.
In tale udienza, le parti insistevano nelle rispettive domande e il Giudice si riservava la decisione.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
2.1. E' pacifico fra le parti che il sig. è titolare di autorizzazione n. Parte_4
pagina 2 di 5 In particolare, l'Amministrazione contestava alla parte ricorrente di aver svolto attività di vendita nello stesso punto e cioè all'angolo tra via Petraccone e via Cambini tra le ore 21,19 e le ore 23,40.
L'ente pubblico opposto ha ritenuto integrata la fattispecie prevista dall'art. 21, comma 2, L.R.
Lombardia n. 6/2010 e ha ritenuto applicabili le sanzioni previste dall'art. 27, comma 6 bis e 33 della citata normativa.
Quanto alle norme richiamate dalla resistente si rammenta quanto segue.
A norma dell'art. 21, comma 2, L.R. n. 6/2010, per come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), numero 2, L.R. n. 10/2016, “Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza, fatti salvi i comuni montani come classificati dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e successivi provvedimenti attuativi, che possono disciplinare la materia sulla base delle proprie esigenze. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6 bis”.
Quanto alle sanzioni, l'art. 27, comma 6 bis, della medesima legge regionale prevede che “Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 21, comma 2, e 22, commi 2, 4, 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce”.
Infine, l'ordinanza sindacale n. 78193/2013 all'art. 8, comma 7, dispone che “Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita e comunque per non più di 2 ore”.
A fronte delle circostanze di fatto risultanti dal verbale di contestazione dell'illecito – che fanno fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. – nel caso di specie la violazione contestata risulta integrata, dal momento che dal citato verbale e dai relativi allegati emerge quanto segue:
- dalle ore 21,19 alle ore 23,40 del giorno 07-09-2024 gli agenti della Polizia Locale , Parte_5
e , in abiti civili e a bordo di una pattuglia sprovvista dei contrassegni Testimone_1 Testimone_2
dell'Ente, effettuavano un sopralluogo all'intersezione tra via Enzo Petraccone e via Leonardo Cambini
pagina 3 di 5 a seguito di plurimi reclami e di precedenti controlli e constatavano la presenza di un furgone di colore rosso tg ZA460WX risultante operativo, con sponda alzata e luci di esercizio accese, con la presenza di numerosi avventori che si avvicendavano per acquistare bevande e alimenti (doc. n. 3 e 4 di parte resistente con rilievi fotografici);
- alle ore 23,40 i suddetti agenti contestavano ai ricorrenti la violazione dell'art. 21, comma 2, L.R. n.
6/2010 per aver effettuato commercio in forma itinerante in violazione delle disposizioni del Sindaco
e provvedevano al sequestro del veicolo, delle attrezzature e delle merci.
Ciò posto, parte ricorrente non ha contestato la ricostruzione dei fatti per come esposta dall'Amministrazione, ma ha lamentato l'insussistenza dell'illecito, atteso che nella fattispecie in esame troverebbe applicazione la sanzione di cui all'art. 27, comma 6, L.R. n. 6/2010, che prevede un termine ulteriore di trenta minuti prima di poter procedere all'applicazione della sanzione.
La censura è priva di pregio.
La normativa richiamata dai ricorrenti e cioè l'art. 21, comma 2, L.R. n. 6/2010 è stato modificato dall'art. 17 comma 1, L.R. n. 20/2015 del 2015, che ha introdotto, altresì, il nuovo comma 6 bis all'art. 27.
Per effetto di detta modifica, l'originario richiamo alla sanzione di cui all'art. 27, comma 6, contenuto nell'art. 21, comma 2, è stato sostituito dal richiamo alla sanzione di cui al nuovo comma 6 bis.
Pertanto, per espressa previsione legislativa, nel caso in esame trova applicazione la sanzione di cui al comma 6 bis dell'art. 27, che non contempla alcuna deroga all'orario di vendita.
2.2. Seppur parte ricorrente abbia dichiarato di proporre opposizione all'ordinanza sia con riferimento all'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, sia con riferimento alla confisca dei beni e delle attrezzature, nulla ha argomentato in merito a quest'ultima questione, né ha sollevato eccezioni in merito al sequestro e alla successiva confisca.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, con integrale conferma dell'ordinanza opposta.
3. Quanto alle spese di giudizio, si rammenta che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (da ultimo, Cass. n. 9900/2021). Nel caso di specie, il ha Controparte_1
pagina 4 di 5 depositato una nota, chiedendo il rimborso dell'importo di euro 150,00 a titolo di spese, che viene riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande formulate dai ricorrenti nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_1
conferma l'ordinanza di confisca e di contestuale ingiunzione di pagamento n. 25313/2024 prot. emessa dal in data 02-10-2024 e notificata in data 03-10-2024; Controparte_1
2) condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del , delle spese nella misura di Controparte_1
euro 150,00.
Milano, 21 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15924 per il commercio su area pubblica di tipo B (settore merceologico alimentare- somministrazione) rilasciata in data 29-08-2022 dal Comune di Milano.
L'illecito contestato scaturisce dalla circostanza che l'esercizio dell'attività di vendita sull'area pubblica
è stata effettuata dalla parte ricorrente oltre il tempo strettamente necessario, che, ai sensi dell'art. 8, comma 7, dell'ordinanza sindacale n. PG 78193/2013, non può essere superiore alle due ore.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 1 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38466/2024 promossa da:
- (C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Gianmaria Fusetti, elettivamente domiciliati in Milano, alla via Eugenio
Chiesa n. 2 presso il difensore ricorrente/opponente contro
- (C.F. ), a mezzo dei propri funzionari, elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2
in Milano, alla via Friuli n. 30, presso l'Ufficio Procedure Sanzionatorie resistente/opposto oggetto: opposizione ex art. 6 d. lgs. n. 150/2011 a ordinanza di ingiunzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28-10-2024 il sig. e Parte_3 Parte_2
proponevano opposizione avverso l'ordinanza di confisca e di contestuale ingiunzione di pagamento n. 25313/2024 prot. emessa dal in data 02-10-2024 e notificata in data 03-10-2024, Controparte_1
che applicava loro la sanzione di euro 1.000,00 per la violazione dell'art. 21, comma 2, L.R. n. 6/2010 pagina 1 di 5 per come sanzionato dall'art. 27, comma 6 bis e dall'art. 33 L. R. n. 6/2010 per aver esercitato attività di vendita oltre le due ore previste dalla normativa richiamata e dai provvedimenti sindacali.
Parte ricorrente chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, nel merito, l'annullamento del provvedimento avversato, deducendo l'illegittimità della contestazione elevata e della sanzione applicata per aver effettuato attività di vendita oltre le due ore previste dall'ordinanza sindacale, ma nel rispetto dei 30 minuti di tolleranza previsti dall'art. 27, comma 6, L. R. n. 6/2010.
Con decreto pronunciato in data 21-11-2024 il Giudice accoglieva l'istanza di sospensione dell'ordinanza impugnata limitatamente alle sole attrezzature e fissava udienza di discussione del ricorso per il giorno 31-01-2025.
In data 30-01-2025 si costituiva ritualmente in giudizio il , a mezzo dei propri Controparte_1
funzionari, chiedendo il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti, deducendo quanto segue:
- alle ore 23,40 del giorno 07-09-2024 in Milano, alla via Petraccone/via Cambini, gli agenti della
Polizia Locale accertavano la violazione dell'art. 21, comma 2, L. R. n. 6/2010 da parte dei ricorrenti, che avevano svolto l'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante per più di due ore e cioè dalle ore 21.19 alle ore 23.40, in violazione dell'art. 8 dell'ordinanza sindacale n. 78193/2013 per come modificato dall'ordinanza sindacale n. 662913/2015;
- l'iter procedimentale seguito dall'Ente è corretto;
- la contestazione è stata effettuata nel rispetto della L.R. n. 6/2010.
All'esito dell'udienza del 31-01-2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice pronunciava ordinanza con la quale confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento avversato e, ritenuta la causa matura per la decisione, previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, rinviava il procedimento all'udienza del 01-04-2025.
In tale udienza, le parti insistevano nelle rispettive domande e il Giudice si riservava la decisione.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
2.1. E' pacifico fra le parti che il sig. è titolare di autorizzazione n. Parte_4
pagina 2 di 5 In particolare, l'Amministrazione contestava alla parte ricorrente di aver svolto attività di vendita nello stesso punto e cioè all'angolo tra via Petraccone e via Cambini tra le ore 21,19 e le ore 23,40.
L'ente pubblico opposto ha ritenuto integrata la fattispecie prevista dall'art. 21, comma 2, L.R.
Lombardia n. 6/2010 e ha ritenuto applicabili le sanzioni previste dall'art. 27, comma 6 bis e 33 della citata normativa.
Quanto alle norme richiamate dalla resistente si rammenta quanto segue.
A norma dell'art. 21, comma 2, L.R. n. 6/2010, per come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), numero 2, L.R. n. 10/2016, “Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza, fatti salvi i comuni montani come classificati dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e successivi provvedimenti attuativi, che possono disciplinare la materia sulla base delle proprie esigenze. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6 bis”.
Quanto alle sanzioni, l'art. 27, comma 6 bis, della medesima legge regionale prevede che “Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 21, comma 2, e 22, commi 2, 4, 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce”.
Infine, l'ordinanza sindacale n. 78193/2013 all'art. 8, comma 7, dispone che “Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita e comunque per non più di 2 ore”.
A fronte delle circostanze di fatto risultanti dal verbale di contestazione dell'illecito – che fanno fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. – nel caso di specie la violazione contestata risulta integrata, dal momento che dal citato verbale e dai relativi allegati emerge quanto segue:
- dalle ore 21,19 alle ore 23,40 del giorno 07-09-2024 gli agenti della Polizia Locale , Parte_5
e , in abiti civili e a bordo di una pattuglia sprovvista dei contrassegni Testimone_1 Testimone_2
dell'Ente, effettuavano un sopralluogo all'intersezione tra via Enzo Petraccone e via Leonardo Cambini
pagina 3 di 5 a seguito di plurimi reclami e di precedenti controlli e constatavano la presenza di un furgone di colore rosso tg ZA460WX risultante operativo, con sponda alzata e luci di esercizio accese, con la presenza di numerosi avventori che si avvicendavano per acquistare bevande e alimenti (doc. n. 3 e 4 di parte resistente con rilievi fotografici);
- alle ore 23,40 i suddetti agenti contestavano ai ricorrenti la violazione dell'art. 21, comma 2, L.R. n.
6/2010 per aver effettuato commercio in forma itinerante in violazione delle disposizioni del Sindaco
e provvedevano al sequestro del veicolo, delle attrezzature e delle merci.
Ciò posto, parte ricorrente non ha contestato la ricostruzione dei fatti per come esposta dall'Amministrazione, ma ha lamentato l'insussistenza dell'illecito, atteso che nella fattispecie in esame troverebbe applicazione la sanzione di cui all'art. 27, comma 6, L.R. n. 6/2010, che prevede un termine ulteriore di trenta minuti prima di poter procedere all'applicazione della sanzione.
La censura è priva di pregio.
La normativa richiamata dai ricorrenti e cioè l'art. 21, comma 2, L.R. n. 6/2010 è stato modificato dall'art. 17 comma 1, L.R. n. 20/2015 del 2015, che ha introdotto, altresì, il nuovo comma 6 bis all'art. 27.
Per effetto di detta modifica, l'originario richiamo alla sanzione di cui all'art. 27, comma 6, contenuto nell'art. 21, comma 2, è stato sostituito dal richiamo alla sanzione di cui al nuovo comma 6 bis.
Pertanto, per espressa previsione legislativa, nel caso in esame trova applicazione la sanzione di cui al comma 6 bis dell'art. 27, che non contempla alcuna deroga all'orario di vendita.
2.2. Seppur parte ricorrente abbia dichiarato di proporre opposizione all'ordinanza sia con riferimento all'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, sia con riferimento alla confisca dei beni e delle attrezzature, nulla ha argomentato in merito a quest'ultima questione, né ha sollevato eccezioni in merito al sequestro e alla successiva confisca.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, con integrale conferma dell'ordinanza opposta.
3. Quanto alle spese di giudizio, si rammenta che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (da ultimo, Cass. n. 9900/2021). Nel caso di specie, il ha Controparte_1
pagina 4 di 5 depositato una nota, chiedendo il rimborso dell'importo di euro 150,00 a titolo di spese, che viene riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande formulate dai ricorrenti nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_1
conferma l'ordinanza di confisca e di contestuale ingiunzione di pagamento n. 25313/2024 prot. emessa dal in data 02-10-2024 e notificata in data 03-10-2024; Controparte_1
2) condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del , delle spese nella misura di Controparte_1
euro 150,00.
Milano, 21 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15924 per il commercio su area pubblica di tipo B (settore merceologico alimentare- somministrazione) rilasciata in data 29-08-2022 dal Comune di Milano.
L'illecito contestato scaturisce dalla circostanza che l'esercizio dell'attività di vendita sull'area pubblica
è stata effettuata dalla parte ricorrente oltre il tempo strettamente necessario, che, ai sensi dell'art. 8, comma 7, dell'ordinanza sindacale n. PG 78193/2013, non può essere superiore alle due ore.