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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/12/2024, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1240 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Malecchi, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fara Rinaldi, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 8.03.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 in NZ (RM) il 3.07.1999, rappresentando che dall'unione coniugale erano nate le
[...]
figlie (di anni 24) ed (di anni 20). _1 Per_2
A fondamento della proposta domanda il ricorrente deduceva, tra l'altro, che con decreto del
19.04.2017 l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e che dalla separazione questi ultimi non avevano più ripreso la convivenza, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale resterà assegnata al sig. così come disposto sin Parte_1
dal tempo della separazione.
2) Il sig. cesserà di corrispondere il mantenimento per le figlie ed Parte_1 _1 [...]
, maggiorenni e già inserite nel mondo del lavoro. Per_2
3) Il ricorrente, considerata la totale chiusura delle figlie nei suoi confronti, intende richiedere, altresì, la modifica di quanto stabilito in sede di separazione consensuale (ossia la disposizione che obbliga il in caso di vendita della propria abitazione, a Parte_1
corrispondere alle figlie il 50% del ricavato).
4) Tutte le altre questioni economiche sono state definite dai coniugi, in sede di separazione e resteranno immutate.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, in caso di opposizione da parte resistente.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.09.2024 si costituiva in giudizio la quale chiedeva: Controparte_1
“1. In via principale, nel merito: accertare e dichiarare - per tutti i motivi esposti in premessa– il mancato raggiungimento di indipendenza economica da parte delle figlie _1
ed e pertanto il loro perdurante bisogno di sostentamento economico da Persona_3 parte del padre, e per l'effetto rigettare la domanda di revoca e/o comunque di riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto nei confronti delle figlie e confermare il diritto all'assegno di mantenimento pari ad €600,00 mensili delle figlie (300,00 per ciascuna figlia) oltre rivalutazione ISTAT;
2. In via principale, nel merito: dichiarare la definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1 Parte_1 del Comune competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza non appena passata in giudicato;
3. In via principale, nel merito: modificare le condizioni di cui al verbale di separazione del
13.04.2017 omologato il 19.04.2017, alle seguenti CONDIZIONI:
A) disporre che i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
B) disporre che la casa coniugale sita in Lanuvio (RM) Via Nettunensi,224, di proprietà del ricorrente, resti assegnata a quest'ultimo ma qualora venga venduta il 50% del ricavato andrà alle figlie;
C) per quanto riguarda entrambe le figlie maggiorenni si conviene che il padre possa incontrarle e tenerle con sè organizzandosi direttamente con loro in ragione dell'età, con collocamento prevalente presso la madre e con la residenza anagrafica presso l'abitazione sita in Nettuno (RM) via delle Mandorle;
D) sig. continuerà a corrispondere alla sig.ra la Parte_1 Controparte_1 somma mensile complessiva di €600,00 (mille//00) a titolo di mantenimento per entrambi figli
(ovvero € 300,00 per ciascun figlio), da versare a mezzo bonifico bancario alla sig.ra CP_1
entro il giorno 05 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
[...]
ISTAT, come previsto per legge;
E) le spese straordinarie per entrambe le figlie maggiorenni non autosufficienti economicamente ovvero quelle mediche, scolastiche, ludiche e sportive, individuate secondo il noto protocollo in vigore presso il Tribunale di Velletri saranno suddivise al 50% tra i genitori;
F) il ricorrente, sig. si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di Parte_1 assegno divorzile mensile la somma di € 500,00 (cinquecento euro/00) oltre aggiornamento istat
, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato;
4. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a Controparte_1 percepire l'assegno divorzile, stante la sussistenza dei presupposti previsti per legge, e per l'effetto obbligare il sig. a corrispondere la somma mensile di €500,00, o Parte_1
quella che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di assegno divorzile alla sig.ra Controparte_1
oltre aggiornamento ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato;
5. in ogni caso rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto oltreché non provato, per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva.
6. Il tutto con vittoria di spese, compensi professionali, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore stante l'ammissione al gratuito deliberata dal
Consiglio dell'Ordine Forense di Velletri con delibera n. del 95/2024 emessa il 04.09.24.”.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti celebratasi in data 21.10.2024, il Giudice delegato pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. e ammetteva le prove richieste dalle parti. Alla successiva udienza del 25.11.2024, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti chiedevano emettersi sentenza non definitiva sullo status divorzile e la causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito della domanda di divorzio, del termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione personale. Da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, talché deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve dichiararsi, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in NZ (RM) il 3.07.1999, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendo la prosecuzione del processo dinanzi al
Giudice delegato sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4 c.p.c.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, non definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 1240/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NZ (RM) il
3.07.1999 da , nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di NZ al C.F._2
N. 102, Parte II, Serie A, dell'anno 1999;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NZ di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69,
D.P.R. n. 396/2000;
c) provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1240 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Malecchi, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fara Rinaldi, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 8.03.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 in NZ (RM) il 3.07.1999, rappresentando che dall'unione coniugale erano nate le
[...]
figlie (di anni 24) ed (di anni 20). _1 Per_2
A fondamento della proposta domanda il ricorrente deduceva, tra l'altro, che con decreto del
19.04.2017 l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e che dalla separazione questi ultimi non avevano più ripreso la convivenza, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale resterà assegnata al sig. così come disposto sin Parte_1
dal tempo della separazione.
2) Il sig. cesserà di corrispondere il mantenimento per le figlie ed Parte_1 _1 [...]
, maggiorenni e già inserite nel mondo del lavoro. Per_2
3) Il ricorrente, considerata la totale chiusura delle figlie nei suoi confronti, intende richiedere, altresì, la modifica di quanto stabilito in sede di separazione consensuale (ossia la disposizione che obbliga il in caso di vendita della propria abitazione, a Parte_1
corrispondere alle figlie il 50% del ricavato).
4) Tutte le altre questioni economiche sono state definite dai coniugi, in sede di separazione e resteranno immutate.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, in caso di opposizione da parte resistente.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.09.2024 si costituiva in giudizio la quale chiedeva: Controparte_1
“1. In via principale, nel merito: accertare e dichiarare - per tutti i motivi esposti in premessa– il mancato raggiungimento di indipendenza economica da parte delle figlie _1
ed e pertanto il loro perdurante bisogno di sostentamento economico da Persona_3 parte del padre, e per l'effetto rigettare la domanda di revoca e/o comunque di riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto nei confronti delle figlie e confermare il diritto all'assegno di mantenimento pari ad €600,00 mensili delle figlie (300,00 per ciascuna figlia) oltre rivalutazione ISTAT;
2. In via principale, nel merito: dichiarare la definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1 Parte_1 del Comune competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza non appena passata in giudicato;
3. In via principale, nel merito: modificare le condizioni di cui al verbale di separazione del
13.04.2017 omologato il 19.04.2017, alle seguenti CONDIZIONI:
A) disporre che i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
B) disporre che la casa coniugale sita in Lanuvio (RM) Via Nettunensi,224, di proprietà del ricorrente, resti assegnata a quest'ultimo ma qualora venga venduta il 50% del ricavato andrà alle figlie;
C) per quanto riguarda entrambe le figlie maggiorenni si conviene che il padre possa incontrarle e tenerle con sè organizzandosi direttamente con loro in ragione dell'età, con collocamento prevalente presso la madre e con la residenza anagrafica presso l'abitazione sita in Nettuno (RM) via delle Mandorle;
D) sig. continuerà a corrispondere alla sig.ra la Parte_1 Controparte_1 somma mensile complessiva di €600,00 (mille//00) a titolo di mantenimento per entrambi figli
(ovvero € 300,00 per ciascun figlio), da versare a mezzo bonifico bancario alla sig.ra CP_1
entro il giorno 05 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
[...]
ISTAT, come previsto per legge;
E) le spese straordinarie per entrambe le figlie maggiorenni non autosufficienti economicamente ovvero quelle mediche, scolastiche, ludiche e sportive, individuate secondo il noto protocollo in vigore presso il Tribunale di Velletri saranno suddivise al 50% tra i genitori;
F) il ricorrente, sig. si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di Parte_1 assegno divorzile mensile la somma di € 500,00 (cinquecento euro/00) oltre aggiornamento istat
, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato;
4. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a Controparte_1 percepire l'assegno divorzile, stante la sussistenza dei presupposti previsti per legge, e per l'effetto obbligare il sig. a corrispondere la somma mensile di €500,00, o Parte_1
quella che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di assegno divorzile alla sig.ra Controparte_1
oltre aggiornamento ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato;
5. in ogni caso rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto oltreché non provato, per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva.
6. Il tutto con vittoria di spese, compensi professionali, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore stante l'ammissione al gratuito deliberata dal
Consiglio dell'Ordine Forense di Velletri con delibera n. del 95/2024 emessa il 04.09.24.”.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti celebratasi in data 21.10.2024, il Giudice delegato pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. e ammetteva le prove richieste dalle parti. Alla successiva udienza del 25.11.2024, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti chiedevano emettersi sentenza non definitiva sullo status divorzile e la causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito della domanda di divorzio, del termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione personale. Da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, talché deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve dichiararsi, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in NZ (RM) il 3.07.1999, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendo la prosecuzione del processo dinanzi al
Giudice delegato sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4 c.p.c.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, non definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 1240/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NZ (RM) il
3.07.1999 da , nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di NZ al C.F._2
N. 102, Parte II, Serie A, dell'anno 1999;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NZ di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69,
D.P.R. n. 396/2000;
c) provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi