Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 24/11/2025, n. 20922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20922 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20922/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06610/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6610 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Fonti, Sergio Gostoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luisa Fonti in Roma, via Ovidio, 20;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della D.D. n. 56185 dell'11.05.2022, notificata al Tecnico di parte a mezzo pec in pari data, con cui il Dirigente Tecnico Municipio X di Roma Capitale ha disposto il mancato accoglimento della DIA prot. n. 62496/2017, dichiarando l'esecuzione senza titolo degli interventi già eseguiti in via -OMISSIS- n. 42 int. 2;
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 la dott.ssa IL TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente espone di aver realizzato a seguito di rilascio di permesso di costruire n. 1105 dell’11 maggio 2005 un villino quadrifamiliare nel territorio del Comune di Roma, integrato poi da “nuovi tipi” di denunzia di inizio attività (DIA) e da ultimo di aver presentato una DIA avente prot. n. 62496 del 31 maggio 2017 per l’esecuzione di interventi ex l. reg. n. 21 del 2009 (Piano Casa), con modifica di destinazione ad uso residenziale delle porzioni non residenziali (box auto) del villino quadrifamiliare, per mq. 14,95 per ogni abitazione ed un totale di 59,40 mq.
Con l’atto ivi gravato, meglio indicato in epigrafe, recante la data dell’11 maggio 2022 il Dirigente tecnico del Municipio X di Roma Capitale ha disposto il mancato accoglimento della richiamata DIA, dichiarando l’esecuzione senza titolo degli interventi già eseguiti.
Sostiene la ricorrente l’illegittimità del provvedimento dirigenziale per i seguenti motivi:
I) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 10-bis e 21-octies l. n. 241/1990; violazione del principio di buon andamento dell’Amministrazione (art. 97 Cost.) .”
Nonostante la ricorrente abbia presentato osservazioni in riscontro alla comunicazione dei “motivi ostativi” all’accoglimento dell’istanza da parte del Comune, replicando puntualmente, fornendo i chiarimenti richiesti ed allegando un nuovo elaborato grafico esplicativo, allo scopo di superare le contestazioni sollevate dall’Amministrazione, quest’ultima avrebbe del tutto omesso di esaminare il predetto elaborato grafico integrativo contenente tutti i dati dimensionali del progetto utili a superare le incongruenze emerse.
II) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l.r. 21/09 e dell’art. 23 DPR 6 380/01; violazione dell’art. 19 l. 241/90; eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria e di motivazione .”
Lamenta l’illegittimità per violazione del termine di sessanta giorni (ridotti a trenta giorni nei casi di SCIA in materia edilizia) dal ricevimento della segnalazione, indicato al comma 3 dell’art. 19 della l. n. 241 del 1990: il provvedimento gravato sarebbe difatti intervenuto a distanza di oltre cinque anni dalla presentazione della denuncia e di circa due anni da quella relativa alla comunicazione di fine lavori.
III) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della l. 241/90; violazione del principio del legittimo affidamento e certezza dei rapporti giuridici; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché per insussistenza delle ragioni di interesse pubblico. ”
Il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo in quanto privo dei requisiti di un atto di autotutela. Il Comune avrebbe omesso di considerare il consolidamento della posizione della ricorrente e difetterebbe il soddisfacimento di un interesse pubblico concreto e prevalente sulle posizioni individuali;
IV) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 DPR 380/2001 e 19 l. n. 241/90. Violazione dell’art. 21 nonies l. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erroneità di presupposti. Violazione dell’art. 97 Cost. ”
Contesta inoltre parte ricorrente le plurime motivazioni contenute nel provvedimento gravato e così sintetizzabili:
a) difformità tra gli elaborati grafici della DIA n. 62496/2017 e Nuovi Tipi alla DIA prot. n. 84470/2020 con il post operam riportato nell’elaborato grafico della SCIA prot. n. 335/2017;
b) carenza del preventivo nulla-osta idraulico;
c) errata rappresentazione dell’altezza utile interna di una camera ed aumento di volumetria dell’ambiente soggiorno;
d) mancanza di schemi grafici per verifica di consistenza e volumi;
e) errato versamento dei diritti di segreteria;
f) mancato versamento del contributo di costruzione e mancato reperimento degli standard urbanistici.
Secondo la ricorrente le motivazioni sub a), sub. c) e sub d) sarebbero superate dal depositato elaborato grafico integrativo/sostitutivo, corretto con tutte le modifiche ed i rilievi idonei a consentire la piena rispondenza di quanto rappresentato con l’effettivo stato dei luoghi.
Non vi sarebbe aumento di volumetria del soggiorno “ proposto nella SCIA prot. CO/335 del 31.01.2017 ”, in quanto si tratterebbe volumetria assentita con il permesso di costruire del 2005.
La contestazione mossa sarebbe manifestamente generica.
Evidente sarebbe la violazione dell’art. 21 nonies l. n. 241/90, poiché il titolo edilizio (SCIA del 2017) si sarebbe ormai perfezionato da ben cinque anni e non sarebbe più annullabile in autotutela, per decorso del termine di 18 mesi (oggi ridotto a 12 mesi per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 77/2021).
Con riguardo alla motivazione sub e) in data 6 giugno 2021 sarebbero stati versati i dovuti diritti di segreteria e con riferimento al punto sub f), in data 10 gennaio 2018 sarebbero stati versati anche i contributi di costruzione. Nella relazione tecnica del 3 marzo 2021 sarebbero stati puntualmente indicati i criteri di computo dei contributi dovuti, per un importo complessivo di €. 13.021,84.
Per quanto attiene, poi, al reperimento degli standard urbanistici, l’elaborato grafico allegato alle osservazioni evidenziava l’incremento di parcheggi connessi all’intervento Piano Casa, per teorici mq. 59.69 ed effettivi mq. 64 reperiti.
V) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 23-bis e 23-ter DPR n. 380/2001, con riferimento all’art. 28 NTA del PAI. Eccesso di potere per erroneità di presupposti. Difetto d’istruttoria. Contraddittorietà.”
La NTA del Piano d’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Tevere, adottato con delibera 125/2012 e aggiornato con decreto segretariale n. 52/2016, prevedono che in assenza di variazione nel carico urbanistico non si richiede l’acquisizione del parere idraulico ex r.d. n. 523/1904.
L’Amministrazione invece nel provvedimento impugnato sostiene che gli interventi previsti nella DIA n. 62496/17 e nei Nuovi Tipi comporterebbero aumento del carico urbanistico e, di conseguenza, la pratica edilizia in esame sarebbe carente del nulla-osta idraulico richiesto in tale ipotesi dall’art. 28 NTA del PAI.
Tuttavia si tratterebbe di una conclusione errata in quanto gli stessi Uffici della Città Metropolitana, competente al rilascio di detto nulla-osta, con nota prot. n. 139203 del 24 novembre 2021, hanno specificato che gli interventi previsti nella DIA e nei Nuovi Tipi ex Piano Casa, “ mantengono invariata la classe di carico urbanistico riferita alla destinazione d’uso che permane abitativa e pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 6 NTA di PRG, a Carico Urbanistico Basso (CUb) ” con successiva archiviazione del procedimento.
2. Si è costituita Roma capitale per resistere al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
3. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 19 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
5. Occorre premettere che, come chiarito dalla difesa dell’Amministrazione comunale, dopo che in data 31 maggio 2017 la ricorrente ha presentato la D.I.A. in questione, alternativa al permesso di costruire, al fine di realizzare un intervento di ampliamento del piano terra dell’edificio quadrifamiliare sito in Roma, distinto in catasto al foglio n. 1075, particella n. 1269, ha presentato integrazioni alla suddetta D.I.A. (prot. n. CO/78115 del 30.05.2018, prot. n. CO/47068 del 14.5.2020 e prot. n. CO/54778 del 8.6.2020), comunicando in data 20 agosto 2020 (e successiva integrazione del 15 settembre 2020) la conclusione dei lavori di cui alla D.I.A. del 2017.
In data 28 maggio 2021, il Municipio ha inviato alla ricorrente comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, rappresentando una serie di carenze e difformità.
La ricorrente ha presentato osservazioni in data 8 giugno 2021 e prodotto documentazione integrativa, tra cui – in particolare – la richiesta di nulla osta idraulico del 6.6.2021.
Dopo un’interlocuzione tra il Municipio e la Città metropolitana sulla classe di carico urbanistico dell’intervento e l’incremento della dotazione minima degli standard urbanistici (di cui si dirà meglio in seguito), con il provvedimento ivi gravato l’Amministrazione in data 11 maggio 2022 ha ritenuto superati, a seguito delle osservazioni, alcuni “ motivi di contrasto e carenza documentale ”, mentre ha confermato gli altri, concludendo il procedimento “ con il mancato accoglimento della D.I.A. in alternativa al Permesso di Costruire prot. CO/62496 del 31.05.2017 e successive integrazioni, per contrasto degli interventi edilizi proposti rispetto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti”.
5.1 In particolare il diniego è fondato sui seguenti motivi, indicati per punti:
1. mancata legittimità delle preesistenze edilizie.
L'elaborato grafico ante operam allegato alla D.I.A. in argomento non è conforme all'elaborato post operam della Segnalazione Certificata di Inizio Attività — S.C.I.A. prot. CO/335 del 31.01.2017.
punto 1. le osservazioni pervenute non consentono di superare i motivi di contrasto.
Si rileva che, l'elaborato grafico ante operam allegato alla D.I.A. non è conforme all'elaborato post operam della Segnalazione Certificata di Inizio Attività — S.C.I.A. prot. CO/335 del 31.01.2017 (precedente pratica edilizia presentata per lo stesso immobile) con particolare riferimento ai seguenti punti:
Al piano seminterrato la sagoma delle intercapedini, rappresentate nell'elaborato grafico ante operam "Nuovi Tipi alla D.I.A. prot. CO/62496/2017" pervenuto con prot. CO/84470 del 20.08.2020, risulta difforme da quella rappresentata nell'elaborato post operam della S.C.I.A. prot. CO/335 del 31.01.2017;
il solaio di calpestio del locale soffitta, rappresentato nella sez. A-A degli elaborati grafici ante operam della D.I.A. e dei "Nuovi Tipi alla D.I.A. prot. CO/62496/2017" pervenuti con prot. CO/84470 del 20.08.2020, risulta difforme da quello rappresentato nell'elaborato post operam della S.C.I.A. prot. CO/335 del 31.01.2017. Si rappresenta altresì che l'aumento di volumetria dell'ambiente soggiorno proposto nella S.C.I.A. prot. CO/335 del 31.01.2017, risulta in contrasto con le norme urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della Segnalazione.
al piano terra l'altezza interna del locale box auto, rappresentato nella sez. B-B dell'elaborato grafico ante operam "Nuovi Tipi alla D.I.A. prot. CO/62496/2017" pervenuto con prot. CO/84470 del 20.08.2020, risulta difforme da quella rappresentata nell'elaborato post operam della S.C.I.A. prot. CO/335 del 31.01.2017;
Agli atti della scrivente Direzione Tecnica non risulta sia stato rilasciato il nulla osta idraulico, previsto a seguito della pubblicazione del Decreto Segretariale n. 58/2016.
Si specifica che gli interventi proposti con la D.I.A. prot. CO/62496 del 31.05.2017 e successivi "Nuovi Tipi" pervenuti con prot. CO/84470 del 20.08.2020 (recupero ai fini abitativi a piano rialzato, della superficie destinata a "servizi residenziali — box auto") comportano aumento del carico urbanistico (cfr. Capitolo 4, Titolo II degli "Indirizzi procedurali per il rilascio di pareri idraulici di giugno 2017, pubblicato dall' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale) e pertanto sono in contrasto con l'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico;
…
5. schema grafico comprovante il rispetto delle premialità di cui all'art. 3 L.R. n. 21/2009 e relativi calcoli;
punto 5. relativamente al punto in esame non è stato integrato quanto richiesto.
Non sono stati prodotti schemi grafici, debitamente quotati, tali da rappresentare figure geometriche elementari, sotto forma di polilinee, al fine di verificare le consistenze (superfici e volumi) riportate nei calcoli analitici presentati con nota prot. CO/67007 del 08.06.2021;
…
8. calcolo e pagamento del contributo di costruzione e reperimento o monetizzazione degli standard urbanistici;
punto 8. relativamente al punto in esame non è stato integrato quanto richiesto.
L'importo dovuto per il contributo di costruzione non risulta corrisposto.
Si rappresenta inoltre che il corrispettivo dovuto per il contributo di costruzione non risulta calcolato correttamente e che non si è provveduto al reperimento o alla monetizzazione degli standard urbanistici (parcheggi pubblici, verde pubblico e servizi) ai sensi dell'art. 3, co. 6 e 7 della L.R. n. 21/2009 e ss.m.ii.
6. Infondati sono i primi tre motivi di ricorso con cui parte ricorrente sostiene la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale perché l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare le osservazioni presentate dalla ricorrente (I motivo), la violazione dell’art. 19 della l. n. 241 del 1990 poiché il provvedimento sarebbe intervenuto dopo che ormai da cinque anni si era formato il titolo abilitativo (II motivo), per violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990 poiché privo dei requisiti di un atto di autotutela (III motivo).
I motivi strettamente connessi sul piano logico possono essere trattati unitamente.
6.1 Il Municipio, come sopra ricostruito in fatto, ha inviato una comunicazione ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990 alla ricorrente, indicando le motivazioni ostative alla formazione del titolo abilitativo mediante DIA.
In particolare parte ricorrente sostiene che il Municipio avrebbe illegittimamente omesso di considerare le osservazioni e la documentazione presentate in riscontro alla comunicazione, continuando a fare riferimento nel provvedimento gravato al contenuto degli elaborati allegati alla DIA del 2017.
Il Collegio ritiene che non sussista la pretesa violazione delle garanzie procedimentali, sia perché la ricorrente è stata posta nelle condizioni di partecipare al procedimento, sia perché appare evidente come l’Amministrazione abbia preso in considerazione quanto contraddetto dalla ricorrente tanto da ritenere superate molte delle contestazioni segnalate con la comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241 del 1990.
Quanto poi alla considerazione delle integrazioni progettuali, queste lasciavano comunque insuperata la non conformità tra elaborati grafici ante e post operam , non potendosi ora per allora sostituire gli elaborati presentati in allegato alle precedenti SCIA e DIA del 2020 e del 2017, tra l’altro presumendosi che gli stessi attestassero lo stato dei luoghi e le opere all’epoca della presentazione delle dichiarazioni.
Tali incongruenze peraltro, unitamente al mancato rilascio del nulla osta idraulico, impedivano la stessa formazione della fattispecie abilitativa di cui all’art. 6 della l.r. Lazio n. 21 del 2009.
6.2 Con riferimento al potere esercitato dall’Amministrazione ai sensi del comma 4 dell’art. 19 della l. n. 241 del 1990, una volta decorsi i sessanta giorni di cui al precedente comma 3, cui rinvia il comma 4 bis dell’art. 6 della l.r. Lazio n. 21 del 2009, la giurisprudenza ha chiarito “ come in realtà l'utilizzo del termine autotutela con riferimento all'istituto di cui all'art. 19, comma 4, della L. n. 241 del 1990, sia improprio, giusta la differenza dello stesso per così dire sul piano ontologico dal modello generale declinato dall'art. 21-novies, cui pure rinvia: in caso di s.c.i.a., infatti, la riedizione del potere di controllo non va ad incidere su un precedente provvedimento amministrativo, e per tale ragione si connota come procedimento di primo e non di secondo grado. Ad esso si arriva dopo la decorrenza del termine "fisiologico" di verifica della regolarità della s.c.i.a. -60 o 30 giorni, a seconda che si versi o meno nell'ambito della materia edilizia- effettuando la doverosa comparazione di interessi sottesa alla scelta di procedere all'annullamento d'ufficio, secondo i principi generali che governano la materia.
21. Mentre di regola il potere di autotutela è ampiamente discrezionale nell'apprezzamento dell'interesse pubblico che può imporne l'esercizio e pertanto non coercibile, al punto che la pubblica amministrazione non ha neanche l'obbligo di rispondere a eventuali istanze con cui il privato ne solleciti l'esercizio, nel caso di cui all'art. 19, comma 4, della L. n. 241 del 1990 si ritiene invece che tale obbligo di attivazione sussista. Depone nel senso della doverosità (in deroga dunque al ricordato e consolidato orientamento secondo cui l'istanza di autotutela non è coercibile) l'argomento letterale e segnatamente la diversa formulazione dell'art. 21-novies rispetto all'art. 19, c. 4, della L. n. 241 del 1990: quest'ultimo, infatti, a differenza del primo, dispone che l'amministrazione "adotta comunque" (non già semplicemente "può adottare") i provvedimenti repressivi o conformativi, sempre che ricorrano le "condizioni" per l'autotutela” (in tal senso cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23 giugno 2025, n. 5423, Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2021, n. 5208; sez. II, 2 novembre 2023, n. 9415).
Inoltre “ Nel caso, poi, della denuncia di inizio attività e/o segnalazione certificata di inizio attività - le quali, come espressamente ribadito dal legislatore "non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili" - oggi, come ieri, la incompleta e/o inesatta rappresentazione della realtà e dell'intervento progettato priva, in radice, di ogni effetto tale iniziativa del privato.” (Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre 2019, n. 1227).
6.3 In particolare nel caso di specie, come eccepito dall’Amministrazione, dirimente è la circostanza che la DIA, non si è mai perfezionata, alla stessa infatti non è stato allegato il nulla osta idraulico richiesto per gli immobili ricadenti in area a rischio idraulico di “fascia A” in base al vigente Piano di Assetto Idrogeologico.
L’istanza è stata invece presentata dalla ricorrente solo dopo che con la comunicazione ex art. 10 bis del 28 maggio 2021 il Municipio ha segnalato la carenza dell’atto di assenso.
Vi è da rilevare al riguardo tuttavia che, come emerge dagli atti di causa, in seguito alla presentazione in data 6 giugno 2021 della ridetta istanza di rilascio di nulla osta alla Città Metropolitana, quest’ultima ha ritenuto di archiviare il procedimento non ritenendo che l’intervento producesse un aumento di carico urbanistico.
Il Municipio al riguardo ha ritenuto che la Città Metropolitana avesse erroneamente dedotto che dall’invarianza della classe di carico urbanistico riferita alla destinazione d’uso, che permaneva abitativa, l’esclusione di un incremento della dotazione minima degli standard urbanistici di cui all’art. 7 delle stesse NTA.
Sul punto il Municipio evidenzia nelle proprie difese come l’intervento in questione, di “ recupero a fini abitativi del box auto pertinenziale ”, determinasse inevitabilmente anche un incremento della superficie utile (SUL) e consequenzialmente richiedesse un incremento della dotazione minima di parcheggi pubblici e privati.
Richiama al riguardo le NTA del PRG vigente, ove si legge che:
“ - il “Carico urbanistico (CU): esprime l’impegno indotto sui parcheggi dalle diverse destinazioni d’uso, distinto e classificato in: basso (CU/b), medio (CU/m), alto (CU/a)” (art. 3 comma 6 NTA).
- la funzione abitativa rientra nella classe di carico urbanistico basso (art. 6 lett. a);
- “L’introduzione di nuovi usi e funzioni all’interno dell’unità immobiliare non comporta cambio di destinazione d’uso, ai sensi delle presenti norme, se i nuovi usi non eccedono, nel complesso e con successive modificazioni, sia il 25% della SUL dell’unità immobiliare sia i 250 mq di SUL, se non appartengono ad una più alta categoria di carico urbanistico, se non sottraggono destinazioni originarie a parcheggio, se non comportano frazionamento catastale” (art. 6, comma 4, NTA);
- “1. Ai carichi urbanistici relativi alle funzioni di cui all’art. 6, comma 1, corrispondono le seguenti dotazioni minime di parcheggi pubblici e privati” (art. 7 co. 1 NTA);
- “La dotazione minima di cui al comma 1, relativa ai parcheggi pubblici e privati, si applica all’intera SUL aggiuntiva rispetto alla SUL preesistente, prodotta dagli interventi diretti e indiretti ” (art. 7 comma 10 NTA).
Ne consegue dunque che, pur rimanendosi all’interno della medesima classe di carico urbanistico, la trasformazione del box pertinenziale in abitazione determina un aumento di SUL e dunque un incremento delle dotazioni minime di parcheggi pubblici e privati (la stessa ricorrente nelle osservazioni e negli atti di causa fa riferimento ad un incremento di parcheggi connessi all’intervento Piano Casa, per teorici mq. 59.69 ed effettivi mq. 64 reperiti) e infine del carico urbanistico, con conseguente necessità del nulla osta idraulico.
7. Le suesposte considerazioni portano a ritenere infondati anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso con riferimento attesa l’inammissibilità di una sostituzione postuma degli elaborati grafici, rilevati come discordanti dall’amministrazione comunale, la necessità di richiedere il nulla osta idraulico, la genericità delle contestazioni riferite al versamento dei diritti di segreteria e del contributo di costruzione (con specifico riferimento alla monetizzazione degli standard urbanistici.
In realtà a quest’ultimo riguardo l’Amministrazione contestava: 1) l’assenza di schemi grafici, “ debitamente quotati, tali da rappresentare figure geometriche elementari, sotto forma di polilinee, al fine di verificare le consistenze (superfici e volumi) riportate nei calcoli analitici presentati con nota prot. CO/67007 del 08.06.2021 ”, rispetto ai quali parte ricorrente si limita a ribadire che sono stati versati i diritti dovuti, e 2) il mancato “ reperimento o alla monetizzazione degli standard urbanistici (parcheggi pubblici, verde pubblico e servizi) ai sensi dell'art. 3, co. 6 e 7 della L.R. n. 21/2009 e ss.m.ii .”, per superare tale carenza parte ricorrente rinvia ai nuovi elaborati grafici allegati alle osservazioni del 6 giugno 2021 che avrebbero appunto previsto “ un incremento di parcheggi connessi all’intervento Piano Casa, per teorici mq. 59.69 ed effettivi mq. 64” , lasciando inquantificati gli altri standard urbanistici.
8. In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento.
9. La peculiarità della vicenda consente la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN PE, Presidente FF
IL TE, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL TE | AN PE |
IL SEGRETARIO