Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 3865/2015 R.G.
Oggetto: contratti bancari (deposito bancario, etc.)
VERTENTE
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cosimo Cavallo per mandato in calce all'atto di citazione;
- ATTORE
E
), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Cosima Corvino per mandato in atti;
- CONVENUTA
All'udienza del 19/6/2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, rassegnate nelle note di trattazione scritta, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda ha per oggetto la declaratoria della nullità parziale delle condizioni di contratto di conto corrente e di apertura di credito stipulati con la banca convenuta e la conseguente rideterminazione dei rapporti dare – avere tra le parti.
Nello specifico, parte attrice ha chiesto che il Tribunale voglia:
1. con riferimento al c/ 1000/1529 rimettere la causa in istruttoria ordinando al Ctu
1
altresì accertare e dichiarare la nullità e/o inutilizzabilità della documentazione contrattuale allegata dalla banca alla memoria di costituzione;
ed ancora accertare e dichiarare la genericità e comunque l'infondatezza della eccezione di prescrizione formulata dalla banca nella memoria di costituzione;
- per l'effetto condannare controparte a pagare in favore dell'attore le somme indicate dal ctu nel Progetto di Relazione del
30/9/2017 sub b.6 pari ad € 62.922,97 oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo, nonché spese di ctp da liquidarsi anche in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese (tot. € 775) e competenze della causa e del procedimento di mediazione, il tutto in favore del procuratore antistatario.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e pretese, chiedendo, nel merito, che il Tribunale voglia:
1. richiamare il CTU perché modifichi la rielaborazione del conto sulla base delle osservazioni formulate in sede di operazioni peritali dal CTP Dott.
2. nel caso in Per_1 cui l'On.le Tribunale non condivida tale richiesta, e ritenga valida la rielaborazione effettuata dal CTU, limiti la domanda attorea all'importo indicato alla lett. a4 del prospetto finale della relazione di ctu (ultime conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate in data 1/6/2020.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta nei termini di legge e l'effettuazione di c.t.u. contabile.
Assenti questioni di carattere preliminare, la domanda può trovare accoglimento nel merito per i motivi e nei termini che di seguito si espongono.
Per ciò che rileva ai fini della controversia, il rapporto negoziale con parte attrice si è sviluppato attraverso il contratto di conto corrente affidato avente
2 n. 27/1142, aperto il 15/05/1989, con successivi aumenti di linea di credito mediante lettere – contratto del 15/05/1989 per Lire 35.000.000, del
17/10/1995 per Lire 50.000.000 e del 2/12/2002 per Euro 30.000,00.
La verifica processuale sui rilievi formulati da parte attrice è stata effettuata valendosi di consulenza d'ufficio.
Secondo quanto riscontrato dal nominato c.t.u., i cui conteggi e valutazioni, esenti da errori apparenti o vizi logici, si fanno propri, sono presenti in atti quali documenti che regolano e attestano l'andamento del rapporto: 1.
Contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 27/1142 tra il
Sig. e il 2. Modello 23/12 Parte_1 Controparte_2 relativo alla richiesta da parte del Sig. datata 15.05.1989 e alla Pt_1 relativa accettazione da parte dell'Istituto di apertura di credito a valere sul c/c n. 27/1142 per la somma di Lire 35.000.000 e relative condizioni economiche e contrattuali;
3. Modello 23/12 relativo alla richiesta da parte del Sig.
datata 17.10.1995 e alla relativa accettazione da parte dell'Istituto di Pt_1 apertura di credito a valere sul c/c n. 27/1142 per la somma di Lire
50.000.000 e relative condizioni economiche e contrattuali;
4. Modello 23/12 bis relativo alla richiesta da parte del Sig. datata 02.12.2002 e alla Pt_1 relativa accettazione da parte dell'Istituto per la concessione di un'apertura di credito pari a Euro 30.000,00 a valere sul c/c n. 27/1142 (di cui Euro
25.000,00 scadenza revoca 31.10.2003 ed Euro 5.000,00 scadenza fissa
20.12.2002);
5. datata Controparte_3
02.12.2002 riportante le condizioni economiche della suddetta apertura di credito;
6. Estratti conto del c/c n. 27/1142 e relativi conti scalari relativi dal
01.09.1994 al 21.05.2013 (data di estinzione del rapporto per passaggio a sofferenza del saldo a debito del correntista di Euro 12.759,60).
Per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, è bene chiarire come il c.t.u. abbia correttamente rilevato l'assenza di idonea documentazione relativa ad altro c/c n. 1000/1529, di cui parte attrice chiede il riconteggio senza tuttavia avanzare specifica domanda in merito, pertanto non rientrante nel thema decidendum della presente controversia.
3 Inoltre, il c.t.u. per il ricalcolo del rapporto ha correttamente tenuto conto degli estratti conto scalari relativi al periodo 1/9/1994 – 21/5/2013, data di estinzione del rapporto per passaggio a sofferenza del saldo a debito del correntista.
Ciò posto, il c.t.u. ha effettuato il ricalcolo del rapporto di conto verificando preliminarmente l'assenza di documentazione attestante la comunicazione per iscritto alla clientela delle nuove condizioni applicate dalla banca successivamente alla delibera CICR del 20/2/2000, quantomeno fino al
2/12/2002, data in cui la banca, nel concedere al cliente una nuova apertura di credito a valere sul c/c n. 27/1142, riportava e pattuiva la capitalizzazione trimestrale reciproca;
sicché il c.t.u. ha correttamente calcolato gli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione a far data dal 1/7/2000 fino al
2/12/2002, facendo decorrere solo da quest'ultima data l'applicazione del regime di capitalizzazione trimestrale reciproca.
Il c.t.u. ha, altresì, verificato l'illegittimità della commissione di massimo scoperto convenuta in relazione sia al contratto di apertura del c/c 27/1142, che al contratto di apertura del credito stipulato in data 15/5/1989, risultando invece pattuita nel contratto di apertura di credito del 17/10/1995 e del
2/12/2012, determinata in ordine alla percentuale e all'oggetto di applicazione;
tale voce di spesa va, dunque, espunta dal calcolo nei periodi in cui non risulta una espressa pattuizione.
Per quanto riguarda, invece, le commissioni di messa a disposizione somme, le commissioni per sconfinamento, le spese di tenuta conto e le altre commissioni applicate dalla banca, esse vanno espunte dal calcolo finale nei periodi in cui non risultano espressamente pattuite dalle parti.
Inoltre, il c.t.u. ha riscontrato come nel rapporto il tasso effettivo globale applicato dalla banca non abbia mai superato in alcun trimestre il tasso soglia ex lege determinato.
Va, per altro verso, accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.
Posto, infatti, che, come ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza 24418/2010, il termine di prescrizione dell'azione di
4 ripetizione di indebito proposta dal correntista non decorre se non sia intervenuto un atto definibile come pagamento (che abbia, quindi, determinato uno spostamento patrimoniale dal solvens in favore dell'accipiens) e che tale può intendersi ogni versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento ovvero ogni versamento su un conto in passivo scoperto, privo di apertura di credito, nel caso di specie il c.t.u. ha rilevato che il primo documento presente in atti attestante l'interruzione della prescrizione è la raccomandata a/r del 29/01/2013
(ricevuta dalla banca il 5/2/2013), con la quale il correntista invitava espressamente la alla restituzione di tutte le somme indebitamente CP_4 percepite, precisando che la richiesta dovesse intendersi come interruttiva dei termini di prescrizione o decadenza;
affinché si verifichi l'interruzione della prescrizione occorre, infatti, una richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare la volontà del correntista di far valere il proprio diritto di credito, con l'effetto di costituirlo in mora.
Il c.t.u. ha, quindi, evidenziato per il periodo ultradecennale anteriore al
5/2/2013 i saldi extra fido e le relative rimesse solutorie, rielaborando il saldo giornaliero sulla base del criterio del saldo disponibile e calcolando in tal modo le rimesse non ripetibili.
Ai fini del presente giudizio si ritiene di considerare il ricalcolo del rapporto tenendo conto della eccepita prescrizione decennale, dell'applicazione della c.m.s. solo a far data dal 17/10/1995 (data di pattuizione dell'affidamento di lire 50.000.000), con capitalizzazione trimestrale dal 2/12/2002, con ricalcolo degli interessi passivi al tasso convenzionale senza capitalizzazione fino al
2/12/2002 (data di pattuizione dell'affidamento di € 25.000,00) e ricalcolo degli interessi attivi al tasso massimo BOT sino alla pattuizione del 17/10/1995.
Dal ricalcolo effettuato secondo i criteri dati, risulta, dunque, che il saldo del conto corrente n. 27/1142 è a credito del correntista di € 21.306,94.
Tutto quanto innanzi esposto, considerato l'esito del giudizio e la mancata accettazione della proposta conciliativa del c.t.u. da parte convenuta, le spese di lite, liquidate in dispositivo ex d.m. 55/2014, in ragione del valore e della complessità della controversia, seguono la soccombenza. Per la medesima
5 regola, le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 3865/2015 R.G., così provvede:
- in accoglimento della domanda principale, determina nella somma di €
21.306,94 il saldo, al 21/5/2013, del conto n. 27/1142 intrattenuto da parte attrice presso la banca convenuta;
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 21.306,94, oltre interessi nella misura legale dalla data della messa in mora;
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore di , Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u.
Lecce, 17 marzo 2025
Il Giudice
Gianluca Fiorella
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