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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/02/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 164/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 164/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Elena Mandelli che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Elena Mandelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero per il suo parere ed espletati tutti gli incombenti di legge, voglia poi con sentenza dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Seregno Parte_1 Parte_2 (MB) all'anno 2001 – n. 41 – Parte II - Serie A ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni aventi efficacia sin dalla data del deposito del presente ricorso.
pagina 1 di 5
1. Le figlie e sono entrambe maggiorenni e nulla viene pertanto previsto rispetto al Per_1 Per_2 loro affidamento e collocamento.
2. e non sono però economicamente autosufficienti, in quanto entrambe studentesse Per_1 Per_2 e ancora conviventi con la madre, pertanto il sig. verserà alla sig.ra – sino Pt_2 Pt_1 all'autosufficienza economica delle stesse - un assegno di mantenimento pari a € 300,00 (trecento/00) mensili per ciascuna figlia, per un totale di € 600,00 (seicento/00) al mese, entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla stessa del quale gli è noto l'IBAN. Tale importo sarà annualmente rivalutato, ai sensi degli indici I.S.T.A.T.
3. Le spese straordinarie per e , debitamente documentate, verranno sostenute in Per_1 Per_2 ragione del 50% in capo a ciascun genitore, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza (doc. 5), che la parti dichiarano di conoscere e accettare e che si riporta in estratto:
pagina 2 di 5
4. In ordine alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo messaggio o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Le predette spese straordinarie verranno detratte fiscalmente dai genitori in ragione del 50% ciascuno.
6. L'Assegno unico e universale e i bonus che verranno eventualmente erogati in favore delle figlie verranno percepiti nella misura del 100% unicamente dalla sig.ra Pt_1
7. I sig.ri e si danno reciprocamente atto di avere prima d'ora regolato ogni ulteriore Pt_1 Pt_2 questione patrimoniale, - ivi compresa la cessione della quota di proprietà della casa coniugale del sig. alla sig.ra senza riconoscimento di corrispettivo alcuno - e, con l'esatto Pt_2 Pt_1
pagina 3 di 5 adempimento delle condizioni di cui al presente accordo, null'altro avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
8. I sig.ri e dichiarano altresì reciprocamente di tenere indenne e di manlevare Pt_1 Pt_2 l'altro/altra da eventuali richieste di restituzione somme che verranno eventualmente avanzate dalle rispettive famiglie d'origine, nonché reciprocamente dalle stesse parti.
9. I sig.ri e dichiarano infine che ciascuno di loro è economicamente indipendente e Pt_1 Pt_2 perciò nulla chiede all'altro a titolo di assegno divorzile.
10. L'autovettura Citroen C3 Picasso tg FB396RM di proprietà della sig.ra di comune accordo Pt_1 tra le parti, è già utilizzata e sarà utilizzata dal sig. che si impegna a sopportarne tutti i costi (a Pt_2 titolo esemplificativo: bolli, assicurazione) sino a che sarà da lui utilizzata, liberando la sig.ra Pt_1 da ogni eventuale responsabilità in ordine all'uso e all'utilizzo dell'autovettura.
11. I gatti e di proprietà del sig. rimarranno collocati presso la casa coniugale Per_3 Per_4 Pt_2 unitamente alla sig.ra alle figlie. Pt_1
12. Spese legali compensate”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con sentenza n. 184/24, pubblicata in data 30.4.2024 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata.
Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale delle figlie maggiorenni economicamente non autosufficienti e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Seregno (MB) il 21.5.2001 (trascritto al nr. 41 parte II serie A del Parte_2 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2001) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seregno (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; pagina 4 di 5 III. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 164/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Elena Mandelli che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Elena Mandelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero per il suo parere ed espletati tutti gli incombenti di legge, voglia poi con sentenza dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Seregno Parte_1 Parte_2 (MB) all'anno 2001 – n. 41 – Parte II - Serie A ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni aventi efficacia sin dalla data del deposito del presente ricorso.
pagina 1 di 5
1. Le figlie e sono entrambe maggiorenni e nulla viene pertanto previsto rispetto al Per_1 Per_2 loro affidamento e collocamento.
2. e non sono però economicamente autosufficienti, in quanto entrambe studentesse Per_1 Per_2 e ancora conviventi con la madre, pertanto il sig. verserà alla sig.ra – sino Pt_2 Pt_1 all'autosufficienza economica delle stesse - un assegno di mantenimento pari a € 300,00 (trecento/00) mensili per ciascuna figlia, per un totale di € 600,00 (seicento/00) al mese, entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla stessa del quale gli è noto l'IBAN. Tale importo sarà annualmente rivalutato, ai sensi degli indici I.S.T.A.T.
3. Le spese straordinarie per e , debitamente documentate, verranno sostenute in Per_1 Per_2 ragione del 50% in capo a ciascun genitore, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza (doc. 5), che la parti dichiarano di conoscere e accettare e che si riporta in estratto:
pagina 2 di 5
4. In ordine alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo messaggio o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Le predette spese straordinarie verranno detratte fiscalmente dai genitori in ragione del 50% ciascuno.
6. L'Assegno unico e universale e i bonus che verranno eventualmente erogati in favore delle figlie verranno percepiti nella misura del 100% unicamente dalla sig.ra Pt_1
7. I sig.ri e si danno reciprocamente atto di avere prima d'ora regolato ogni ulteriore Pt_1 Pt_2 questione patrimoniale, - ivi compresa la cessione della quota di proprietà della casa coniugale del sig. alla sig.ra senza riconoscimento di corrispettivo alcuno - e, con l'esatto Pt_2 Pt_1
pagina 3 di 5 adempimento delle condizioni di cui al presente accordo, null'altro avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
8. I sig.ri e dichiarano altresì reciprocamente di tenere indenne e di manlevare Pt_1 Pt_2 l'altro/altra da eventuali richieste di restituzione somme che verranno eventualmente avanzate dalle rispettive famiglie d'origine, nonché reciprocamente dalle stesse parti.
9. I sig.ri e dichiarano infine che ciascuno di loro è economicamente indipendente e Pt_1 Pt_2 perciò nulla chiede all'altro a titolo di assegno divorzile.
10. L'autovettura Citroen C3 Picasso tg FB396RM di proprietà della sig.ra di comune accordo Pt_1 tra le parti, è già utilizzata e sarà utilizzata dal sig. che si impegna a sopportarne tutti i costi (a Pt_2 titolo esemplificativo: bolli, assicurazione) sino a che sarà da lui utilizzata, liberando la sig.ra Pt_1 da ogni eventuale responsabilità in ordine all'uso e all'utilizzo dell'autovettura.
11. I gatti e di proprietà del sig. rimarranno collocati presso la casa coniugale Per_3 Per_4 Pt_2 unitamente alla sig.ra alle figlie. Pt_1
12. Spese legali compensate”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con sentenza n. 184/24, pubblicata in data 30.4.2024 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata.
Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale delle figlie maggiorenni economicamente non autosufficienti e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Seregno (MB) il 21.5.2001 (trascritto al nr. 41 parte II serie A del Parte_2 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2001) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seregno (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; pagina 4 di 5 III. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5