Sentenza 17 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 6 giugno 2025
Ordinanza collegiale 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 17/02/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00609/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01942/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1942 del 2024, proposto da
FA NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Venerando Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caltagirone, non costituito in giudizio;
per l'accertamento ex art. 117 c.p.a.
dell’illegittimità del silenzio opposto dall’Amministrazione comunale di Caltagirone all’atto di diffida inviatole dall’odierno ricorrente al fine di ottenere l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 42 bis , del d.P.R. n. 327/2001;
nonché, per la condanna
del medesimo Ente locale all’adozione di un provvedimento espresso in risposta all’istanza del privato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con delibera della Giunta municipale n. 1959 del 14 ottobre 1988, il Comune di Caltagirone ha approvato il progetto per l’esecuzione di lavori di costruzione della circonvallazione dell’abitato comunale dallo svincolo S. Luigi alla via Portosalvo – 2° Stralcio.
In esecuzione della cita delibera, con l’ordinanza n. 22 del 17/04/1989 il Sindaco del Comune di Caltagirone ha disposto l’occupazione d’urgenza delle aree interessate alla realizzazione del progetto di cui sopra, alcune di queste insistenti sulla proprietà fondiaria dell’odierno ricorrente.
Secondo la prospettazione di quest’ultimo, il periodo di occupazione legittima di tale stacco di suolo sarebbe terminato nel 1996, tenuto conto che il Comune non avrebbe completato il procedimento di esproprio mediante l’adozione del prescritto provvedimento finale.
Attesa tale situazione, l’odierno ricorrente, unitamente ad altri proprietari di aree indebitamente occupate, col ricorso n. 512/2013 ha adito questo T.A.R. al fine di ottenere, in alternativa, la restituzione dei beni immobili, previa rimessione in pristino, ovvero l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42- bis del T.U. Espropri.
Con sentenza n. 331/2020 il ricorso è stato accolto, ordinando all’Amministrazione locale oggi intimata, per quanto di interesse ai fini dell’odierna parte ricorrente, l’adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni per far cessare lo stato di occupazione indebita della particella n. 237, del Foglio 88.
Con successivo ricorso in ottemperanza, parte ricorrente ha poi chiesto l’esecuzione del prefato giudicato.
Il Commissario ad acta nominato, all’esito della sua attività sostitutiva, ha disposto la restituzione della superficie di mq 30 della particella 605 del Foglio 88, derivata dalla particella originaria 237 e l’acquisizione sanante ex art 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 di mq 182 della particella 586 del Foglio 88, anche essa derivata dalla particella originaria 237.
Nonostante la domanda formulata dal ricorrente, che sosteneva di aver chiesto l’accertamento giudiziale anche per altre particelle di sua proprietà, la successiva sentenza n. 3328/2022 di questo T.A.R., resa nel giudizio di impugnazione della delibera Commissariale n. 2 del 16/03/2022, confermata in appello dal C.g.a. (sent. n. 345/2023), ha escluso che le porzioni di terreno occupate ricadenti nelle particelle nn. 405 e 207 del Foglio 88 potessero considerarsi oggetto di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di cognizione n. 331/2020.
La prefata ricostruzione fattuale è stata effettuata nell’odierno ricorso al fine di esplicitare come, nonostante la scadenza dei termini per l’occupazione legittima, ad oggi non risulterebbe ancora ultimata la procedura ablativa per una superficie pari a mq 1.450, per quanto di interesse dell’odierno ricorrente, derivante dalle originarie particelle nn. 207 e 406 del Foglio 88, occupate con Verbale di consistenza e presa di possesso del 6 giugno 1989 da parte del Comune di Caltagirone.
In buona sostanza, secondo la prospettazione di parte, le particelle in commento sarebbero ancora indebitamente occupate dal Comune, senza che sia mai stato ultimato il procedimento di esproprio, ovvero che sia stato adottato un atto di restituzione o di acquisizione sanante delle medesime.
Per tali ragioni, l’odierno ricorrente ha inviato due diffide al Comune intimato, chiedendogli di provvedere in tal senso, senza tuttavia ricevere risposta.
2. Il Comune di Caltagirone, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
4. Il Collegio deve richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “ Sebbene l'art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001 non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il privato possa sollecitare l'amministrazione ad avviare il relativo procedimento e che quest'ultima abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l'eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. L'amministrazione ha, dunque, l'obbligo giuridico di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di cui all'art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto e facendo venir meno la situazione di occupazione "sine titulo" dell'immobile con il ripristino della legalità. Tuttavia, la scelta tra acquisizione e restituzione rimane riservata alla sfera di discrezionalità dell'amministrazione, non potendo, in sede di giurisdizione di legittimità, il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'autorità competente. Ne consegue che il giudice amministrativo, in caso di inerzia dell'amministrazione e di ricorso avverso il silenzio, può nominare il Commissario ad acta che provvederà a esercitare i poteri previsti dall'art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001 o nel senso della acquisizione o nel senso della restituzione del bene illegittimamente espropriato ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sent. n. 1488/2024).
Sullo stesso solco, si è già pronunciato anche questo T.A.R. affermando come “ Il privato che versi nella condizione che l'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 intende sanare, la quale si sostanzia in una situazione di fatto contraria al diritto e non può protrarsi sine die nel tempo, può legittimamente domandare l'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ovvero la restituzione del fondo con la sua riduzione allo status quo ante e all'uopo sollecitare l'Amministrazione affinché, tempestivamente adoperandosi, si pronunci sull'istanza avanzata. Infatti, seppure l'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 non contempli espressamente la possibilità di avvio del procedimento su iniziativa di parte, il privato può ciononostante sollecitare l'Amministrazione coinvolta ad avviare il relativo procedimento e la stessa ha l'obbligo di provvedere al riguardo, configurandosi l'eventuale inerzia quale silenzio-inadempimento impugnabile innanzi al Giudice Amministrativo ” (T.A.R. Sicilia, AT, sent. n. 3257/2021).
5. In definitiva, l’istanza del privato protesa ad ottenere la cessazione dello stato di occupazione illegittima di una sua proprietà, mediante la scelta alternativa, riservata alla p.a., di acquisire il bene in via sanante ovvero di riconsegnarlo al legittimo privato, non può rimanere senza riscontro, dovendo l’Amministrazione comunale pronunciarsi in merito mediante provvedimento espresso.
Orbene, nel caso di specie, a fronte delle diffide inviate dalla parte ricorrente, il Comune di Caltagirone è rimasto silente, svelando un contegno indebito che deve essere stigmatizzato in questa sede processuale.
6. Per quanto precede, il ricorso va accolto con discendente accertamento dell’illegittimità del contegno serbato dal Comune di Caltagirone e conseguente obbligo della medesima Amministrazione comunale di riscontrare le istanze-diffide del privato con un provvedimento espresso, restando riservata all’Ente locale ogni valutazione circa la fondatezza, o meno, della pretesa di parte ricorrente, oltre che, in caso di esito affermativo di tale delibazione, la scelta sul metodo ritenuto più opportuno per porre fine al denunciato stato di occupazione indebita di terreni di proprietà del privato (restituzione del bene ovvero acquisizione sanante).
Tale determinazione dovrà essere assunta e comunicata alla parte ricorrente entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione della presente decisione.
7. In caso di perdurante inerzia del Comune intimato, decorso inutilmente il termine de quo , si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta che provvederà in luogo dell’Amministrazione inadempiente previa istanza di parte da depositare a cura di parte ricorrente.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, previo accertamento dell’illegittimità del silenzio del Comune di Caltagirone, ordina al medesimo di pronunciarsi sulle istanze-diffide presentate dalla parte ricorrente entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione della presente sentenza.
Rinvia la nomina del Commissario ad acta nei sensi di cui parte motiva.
Condanna il Comune di Caltagirone al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO