Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 12/06/2025 nella causa n. 350/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. MAMONE ANDREA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
PAVANELLO ALBERTO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docente
Premesso che: il ricorrente , docente alle dipendenze del Parte_1 Controparte_1 in forza di plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, ha lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n.
107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari, nonostante abbia svolto le medesime mansioni e sia stato sottoposto ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato, durante il corso dei seguenti anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, sul presupposto della corretta interpretazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della Legge n. 107/2015, in conformità alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, l'accertamento del proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”
1
per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici indicati, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente la condanna del convenuto ad attribuirgli la predetta CP_1 carta del valore nominale corrispondente.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 con riferimento all'a.s. 2019/2020 in cui il ricorrente ha prestato servizio in virtù di incarichi di supplenza breve e saltuaria.
All'udienza odierna, il difensore delle parti ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle domande.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del
2 RGL n. 350/2024
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie, è documentato che il ricorrente abbia prestato servizio con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2020/2021 e 2022/2023 e in forza di contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2021/2022 (v. contratti prodotti).
Con riguardo all'a.s. 2019/2020 egli ha invece prestato servizio in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria, ripetutamente prorogati, dal 7.10.2019 all'8.4.2020 per la sostituzione di altra docente di ruolo assente. Con riferimento a tale annualità deve essere accolta l'eccezione del convenuto, alla luce di quanto indicato dalla Suprema Corte nella pronuncia già citata, CP_1 laddove viene valorizzata la stretta connessione – frutto di scelta legislativa – tra didattica annua e tempi della programmazione didattico-educativa, ed al riguardo la S.C. ha escluso che basti la mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che il docente deve normalmente svolgere senza tener conto degli orari, a tempo pieno o parziale, così come ha escluso che si possa fare riferimento, con riguardo alla durata della supplenza, al dato normativo dei 180 giorni, che viene bensì valorizzato da alcune norme del sistema scolastico per specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), ma che non si presta, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. La Carta è riconosciuta ai docenti, pur precari, che svolgono un'attività lavorativa di respiro annuale, ma non a quelli che hanno prestato servizio in virtù di incarichi di supplenza temporanea a copertura di periodi definiti che solo occasionalmente e per ragioni contingenti si siano prolungati nel tempo oltre 180 giorni.
Dalla documentazione prodotta dal si evince che il ricorrente è attualmente inserito nel CP_1 sistema scolastico, avendo ricevuto incarichi di supplenza anche per il corrente a.s..
Deve, quindi, essere riconosciuto al docente istante il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d.
3 RGL n. 350/2024
“Carta docente”, per ciascun anno di supplenza indicato in ricorso, ad eccezione dell'a.s.
2019/2020, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella sentenza citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente”, mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine come le ricorrenti della possibilità di cumulare una somma non superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande e della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti al ricorrente Controparte_1 per l'importo di € 1.500,00;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge.
Alessandria, il 12.6.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
4