Decreto cautelare 6 novembre 2025
Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 09/12/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00497/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, legalmente rappresentato dai genitori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Monai, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Cividale del Friuli, via Borgo San Pietro n. 5 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari monocratiche e collegiali:
- della pagella scolastica del ricorrente dell'anno scolastico 2024/2025;
- del verbale n. -OMISSIS- del 10.6.2025 del Consiglio di Classe-OMISSIS- “-OMISSIS-”;
- del verbale n. -OMISSIS- del 1.9.2025 dello stesso Consiglio di Classe (e dunque dei provvedimenti di sospensione del giudizio finale e di non ammissione alla classe successiva);
- e di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa LA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato il 30.10.2025 e depositato il 31.10.2025, il ricorrente, legalmente rappresentato dai genitori, ha impugnato, con istanza di misure cautelari monocratiche e collegiali, la pagella scolastica dell’anno 2024-2025 e gli altri provvedimenti compiutamente indicati in epigrafe.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in resistenza con atto formale prodotto il 4.11.2025.
3. Con decreto n. -OMISSIS- del 6.11.2025 il Presidente di questo Tribunale ha respinto la domanda volta ad ottenere un provvedimento cautelare monocratico, fissando per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare l’udienza camerale del 3.12.2025.
4. Il 14.11.2025 il Ministero intimato ha depositato ampia memoria corredata da documenti, con cui ha concluso per il rigetto del ricorso e della preliminare istanza cautelare.
5. Il ricorrente in data 1.12.2025 ha depositato un atto con cui ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse con compensazione delle spese di lite, come da accordo intervenuto con l’Amministrazione statale.
6. All’udienza camerale del 3.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; la difesa erariale, presente a detta udienza, come risulta in verbale, ha preso atto della predetta dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente ed ha manifestato la propria adesione alla proposta di integrale compensazione delle spese di lite.
7. Tanto premesso, sulla base di quanto rappresentato dal ricorrente, il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a., considerato che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, in forza del quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, può dichiarare di non avere interesse alla stessa, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame ( ex multis , Cons St sez VII 1.8.2024, n. 6918; Tar Lazio sez III ter 9.4.2025, n. 7041);
8. Le spese di lite sono integralmente compensate, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
LA EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA EL | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.