Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/04/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4200 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. VERRINA ELISABETTA Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. FERRATO Controparte_1 '
UMBERTO ( C.F. 1 1) piazza loreto COSENZA;
;
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.09.2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Avviso di Addebito n. 334 202 21 00015088 92 000, notificatogli da parte dell'Istituto Previdenziale in data 30.07.2022, con cui gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 4.242,31, per contributi Gestione Artigiani dall'1/2020 al 12/2020.
Il ricorrente contestava la fondatezza della pretesa creditoria dell'CP_2 rappresentando la mancanza dei requisiti dell'abitualità e della frequenza nell'esercizio dell'attività artigiana per aver prestato invece attività lavorativa subordinata alle dipendenze della per il periodo 18/07/2019 - CP 3
04/05/2020 e alle dipendenze della Edil Ruffo s.r.l.s. per il periodo 05/05/2020
-31/12/2020 con la qualifica di carpentiere, percependo regolare retribuzione ed essendo regolarmente assicurato;
evidenziava, altresì, che solo nell'anno 2017
e precisamente dal 18 gennaio al 31 dicembre di tale anno lo stesso era stato titolare di partita IVA. Invocava, quindi, l'annullamento dell'opposto avviso di pagamento.
Si costituiva in giudizio l'CP_2, preliminarmente evidenziando la mancanza di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione S.C.C.I., per ruoli formati successivamente al 31 dicembre 2005; eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999,
e nel merito- ribadiva il valore costitutivo per l'obbligo contributivo della iscrizione nell'elenco artigiani della Camera di Commercio e la necessità, nell'ipotesi di cessazione dell'attività, di espressa cancellazione con
provvedimento assunto dall'apposita Commissione Provinciale. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento pubblicato in data 14.09.2023 veniva disposta, in via cautelare, la sospensione dell'impugnato avviso di addebito.
Istruito il giudizio e acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa. OOOO
1. Deve essere preliminarmente dichiarata l'improcedibilità delle domande nei confronti di CP 4 rilevandosi che il presente giudizio riguarda crediti contributivi successivi all'anno 2008, con la conseguenza che la società di cartolarizzazione non è parte necessaria del giudizio stesso e ne va, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
Deve essere, altresì, rigettata la eccezione di decadenza dall'azione della parte ricorrente per tardiva proposizione del ricorso, risultando lo stesso incardinato nei limiti temporali di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 (40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, notificato in data 30.7.2022, giusta prova rinvenibile proprio nel fascicolo del resistente Ente previdenziale).
2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Innanzitutto, nel procedere alla qualificazione della domanda proposta, va affermato che trattasi chiaramente di azione di accertamento "negativo", avendo richiesto il ricorrente- una pronuncia di illegittimità dell'atto opposto per insussistenza, in capo al medesimo, di qualsivoglia presupposto e/o requisito necessario alla sua iscrizione, ai fini contributivi, nella Gestione Commercianti e
Artigiani.
Ciò detto, in tema di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., per come affermato in più occasioni anche dalla Suprema Corte di Cassazione
(sent. n.12108/2010 - n.22862/2010), il compito di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto, come nel caso in esame;
con la conseguenza che, nel giudizio promosso incombe sull' CP_1 Previdenziale resistente la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Ed infatti, vertendo nel caso in esame in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dando luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale "grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, nella specie, la natura subordinata del rapporto di lavoro" (Cassazione Civile, sezione lavoro, 28/04/2017, n. 10583). Ebbene, alla luce di tali premesse, deve ritenersi non provata dalla parte resistente la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella Gestione Artigiani del ricorrente e la fondatezza delle pretese contributive per cui è causa.
Invero, deve preliminarmente rilevarsi che la L. n. 443 del 1985, art. 5, (legge
- quadro per l'artigianato) prevede che sono tenute ad iscriversi nell'Albo delle imprese artigiane, tutte le imprese aventi i requisiti di cui ai precedenti artt. 2,
3 e 4 (l'art. 2, detta la definizione di "imprenditore artigiano" come "colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo"; l'art. 3, e successive modificazioni, definisce l'impresa artigiana, richiedendo che sia "esercitata dall'imprenditore artigiano", nel rispetto dei limiti dimensionali e degli scopi espressamente previsti, sia costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, con esclusione delle società per azioni e in accomandita per azioni,
a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale e prevede altresì al comma 3 dell'articolo in commento che "è altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma: a)
è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2
e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
......"; l'art. 4, infine, detta i limiti dimensionale dell'impresa artigiana).
Pertanto, l'imprenditore artigiano, per poter essere considerato tale ed iscritto alla Gestione Artigiani, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: aver compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di autorizzazione da parte del tribunale all'esercizio dell'attività oltre il sedicesimo anno di età); esercitare l'attività (anche manuale) personalmente in qualità di titolare dell'impresa artigiana, con lavoro proprio ed eventualmente con l'ausilio dei propri familiari;
svolgere in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale;
assumere la piena responsabilità dell'impresa con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
non superare i limiti dimensionali previsti dalla legge
443/85.
Dal possesso dei requisiti descritti deriva, per un verso, l'obbligo di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (AIA) e dall'altro l'applicazione del regime previdenziale degli artigiani (Gestione Artigiani). Circa i rapporti tra l'iscrizione all'Albo e gli obblighi contributivi, con la Circolare n. 80 dell'8 giugno 2012 |' CP_2 ha chiarito che l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani è connesso all'esercizio effettivo dell'attività artigiana e non alle risultanze dell'Albo artigiani tenuto dalle Camere di Commercio. Questo principio è stato affermato nell'articolo 6, comma 2 della Legge n. 106 del 2011dove è stato appunto chiarito espressamente che l'CP_2 è autonomo nell'applicazione delle disposizioni sull'obbligo contributivo pensionistico per gli artigiani e che il solo parametro da utilizzare è quello dell'effettivo esercizio dell'attività, per cui si prescinde dal contenuto delle decisioni delle Commissioni provinciali e regionali
(art. 6 c.2 L. 1906/2011: "qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge
4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. (...). I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività"). Inoltre, nella Circolare n. 80 del 2012 cit. 'CP 2 ha ribadito che le determinazioni delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato ovvero degli altri Organismi cui compete la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane (o registri equipollenti) - non hanno valore vincolante per l'Istituto che, dopo aver acquisito il provvedimento emanato dalle suddette CPA
o altro organismo equipollente, potrà riscontrare la sussistenza o meno, in capo ad un soggetto, dell'obbligo contributivo alla gestione artigiani.
Dal quadro normativo delineato emerge che l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Artigiani è legato alla esistenza di presupposti sostanziali (la titolarità dell'impresa, il lavoro manuale personale svolto in modo abituale e prevalente;
l'assunzione della piena responsabilità della impresa con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione), mentre la semplice iscrizione della impresa all'Albo degli Artigiani è requisito insufficiente di per sé
a fini previdenziali.
Pertanto, l'art. 5 della L. n. 443/1985 dispone chiaramente che l'iscrizione all'albo degli artigiani ha valenza costituiva e rileva esclusivamente per l'eventuale fruizione di agevolazioni da parte dei titolari di imprese artigiane, differentemente, il rapporto assicurativo, con conseguente obbligo in capo al titolare di impresa di versamento dei relativi contributi, sorge esclusivamente con l'effettivo svolgimento dell'attività. L'obbligo contributivo, pertanto, prescinde dal dato formale dell'iscrizione nel registro delle imprese, sorgendo solo laddove l'attività d'impresa sia effettivamente esercitata.
Ebbene, nel caso in esame la parte resistente, sebbene abbia fatto riferimento alla iscrizione del ricorrente nel registro delle imprese, non ha mai provato e nemmeno offerto di provare l'esercizio di attività di artigiano per gli anni in cui sono pretesi i relativi contributi. E ciò anche se parte ricorrente ha eccepito e provato di aver svolto, nel medesimo periodo, attività da lavoro dipendente, documentata con due CU del 2021 (relative al periodo 2020), la prima della ditta CP 3 da cui emerge che il medesimo ricorrente ha svolto per conto di tale ditta 124 giorni lavorativi dal 18.7.2019 al 4.5.2020 e la seconda della ditta
Edil Ruffo, in cui è attestata la prosecuzione di lavoro dipendente presso tale ulteriore azienda dal 5.5.2020 e sino a tutto il 2020, non riportandosi data di cessazione;
inoltre, sempre il ricorrente produce documentazione della Agenzia delle Entrate, da cui è evincibile la cessazione di eventuale attività in proprio al
31.12.2017.
Tanto basta per l'accoglimento integrale della proposta opposizione in assenza di qualunque elemento probatorio a conforto della sussistenza di debiti contributivi a carico della parte ricorrente che la parte resistente aveva l'onere di fornire. L'istituto resistente, invece, pretenderebbe di riscuotere i contributi in ragione del solo dato formale della iscrizione della parte ricorrente nel registro delle imprese, mentre solo la prova dell'effettiva prosecuzione dell'attività, eventualmente, avrebbe potuto sconfessare la portata probatoria di quanto documentato dalla parte ricorrente. Conclusivamente, la parte resistente non ha provato la fondatezza delle pretese contributive per cui è causa benché ne fosse onerata, pertanto, il ricorso va accolto e vanno dichiarate non dovute dal ricorrente le somme richieste dall'CP 2
con l'avviso di addebito n. 334 202 21 00015088 92 000, gestione artigiani, con il quale l'istituto della previdenza sociale gli aveva intimato il pagamento di €
4.242,31, per il periodo 1/2020 - 12/20120.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Anna Caputo, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara non dovute dal ricorrente le somme richieste dall'CP 2 con l'avviso di addebito n. 334 202 21 00015088 92 000, gestione artigiani, con il quale l'istituto della previdenza sociale gli aveva intimato il pagamento di € 4.242,31, per il periodo 1/2020 - 12/2020;
- Condanna l' CP_2 alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 886,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 15/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO