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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/10/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________ Tribunale di Messina Sezione Prima Civile Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Simona Monforte Giudice,
3) dott. Viviana Scaramuzza Giudice est., S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 598/2025 R.G., posta in decisione all'udienza del 20/10/2025 e promossa D A
, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CONCETTA MIASI che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE E
CF. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili. CONCLUSIONI La ricorrente precisa come da note depositate in sostituzione della presenza in udienza. FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato in data 17/02/2025, chiedeva Parte_1 che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto a MESSINA il 30/04/1994 con (trascritto nei registri dello stato Controparte_1 civile al N. 147 parte 2 serie A - anno 1994), atteso che, con sentenza n. 1430/2015, pubbl. il 29/06/2015, il Tribunale di Messina aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi ed erano ormai trascorsi i termini di legge per la proponibilità dell'azione. Rappresentava che dall'unione erano nati tre figli, (nata a [...] il [...]), CP_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]); che, in sede Per_1 Per_2 di separazione, era stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, alla quale Per_2 era stata assegnata la casa coniugale, ed era stato posto a carico del l'obbligo di CP_1 corrispondere alla la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il Pt_1 mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie. Aggiungeva che, successivamente, la Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 200/2016, pubbl. il 05/04/2016, in parziale riforma della sentenza impugnata, aveva riconosciuto in suo favore un assegno di mantenimento dell'importo di € 100,00 mensili. Esponeva, infine, che i figli, maggiorenni, erano tutti economicamente indipendenti e che le parti godevano di redditi propri. Pertanto, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione ed essendo definitivamente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, concludeva chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con decreto del 21/02/2025, veniva disposta la comparizione personale delle parti.
Infine, all'udienza del 20/10/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, ritenuto la causa matura per la decisione, avendo la ricorrente insistito nella pronuncia di divorzio, assegnava la causa a sentenza, riservando di riferire al Collegio. Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del resistente, stante la regolare notifica dell'atto introduttivo nonché degli atti e provvedimenti successivi e la mancata costituzione in giudizio. Ciò premesso, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con sentenza del Tribunale Di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguente statuizione. Tenuto conto della natura della controversia, della contumacia del resistente e delle determinazioni adottate, appare equo compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, nella causa fra e Parte_1 nella contumacia di quest'ultimo, disattesa ogni contraria istanza Controparte_1 eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 598/2025 R.G., così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Messina il
30/04/1994 tra e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile al N. 147 parte 2 serie A - anno 1994);
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina lì 22 ottobre 2025
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE (dott.ssa Viviana Scaramuzza) (Dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
_______________ Tribunale di Messina Sezione Prima Civile Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Simona Monforte Giudice,
3) dott. Viviana Scaramuzza Giudice est., S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 598/2025 R.G., posta in decisione all'udienza del 20/10/2025 e promossa D A
, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CONCETTA MIASI che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE E
CF. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili. CONCLUSIONI La ricorrente precisa come da note depositate in sostituzione della presenza in udienza. FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato in data 17/02/2025, chiedeva Parte_1 che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto a MESSINA il 30/04/1994 con (trascritto nei registri dello stato Controparte_1 civile al N. 147 parte 2 serie A - anno 1994), atteso che, con sentenza n. 1430/2015, pubbl. il 29/06/2015, il Tribunale di Messina aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi ed erano ormai trascorsi i termini di legge per la proponibilità dell'azione. Rappresentava che dall'unione erano nati tre figli, (nata a [...] il [...]), CP_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]); che, in sede Per_1 Per_2 di separazione, era stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, alla quale Per_2 era stata assegnata la casa coniugale, ed era stato posto a carico del l'obbligo di CP_1 corrispondere alla la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il Pt_1 mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie. Aggiungeva che, successivamente, la Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 200/2016, pubbl. il 05/04/2016, in parziale riforma della sentenza impugnata, aveva riconosciuto in suo favore un assegno di mantenimento dell'importo di € 100,00 mensili. Esponeva, infine, che i figli, maggiorenni, erano tutti economicamente indipendenti e che le parti godevano di redditi propri. Pertanto, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione ed essendo definitivamente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, concludeva chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con decreto del 21/02/2025, veniva disposta la comparizione personale delle parti.
Infine, all'udienza del 20/10/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, ritenuto la causa matura per la decisione, avendo la ricorrente insistito nella pronuncia di divorzio, assegnava la causa a sentenza, riservando di riferire al Collegio. Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del resistente, stante la regolare notifica dell'atto introduttivo nonché degli atti e provvedimenti successivi e la mancata costituzione in giudizio. Ciò premesso, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con sentenza del Tribunale Di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguente statuizione. Tenuto conto della natura della controversia, della contumacia del resistente e delle determinazioni adottate, appare equo compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, nella causa fra e Parte_1 nella contumacia di quest'ultimo, disattesa ogni contraria istanza Controparte_1 eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 598/2025 R.G., così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Messina il
30/04/1994 tra e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile al N. 147 parte 2 serie A - anno 1994);
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina lì 22 ottobre 2025
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE (dott.ssa Viviana Scaramuzza) (Dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.