TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/09/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4001/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato, promosso
DA
(C.F. ), nato in [...] il 14.61957, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CANALI CLAUDIA
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all , in persona del Controparte_2
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
LETTO il ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di prole nata da convivenza more uxorio;
RILEVATO che, nelle more del giudizio, in data 4.9.2025, il difensore di parte ricorrente, munito del relativo potere di rinuncia, in forza della procura alle liti rilasciata dalla parte, ha depositato la rinuncia agli atti del giudizio, chiedendone l'estinzione ed allegando anche dichiarazione di rinuncia agli atti sottoscritta dalla parte personalmente;
RILEVATO che, all'udienza del 15.9.2025, il difensore di parte ricorrente ha confermato di rinunciare agli atti del giudizio, attesa la riconciliazione tra le parti;
RILEVATO che non risulta necessaria l'accettazione della rinuncia dalla controparte, dal momento che il resistente non si è costituito;
CONSIDERATO che le spese di lite restano a carico del rinunciante ex art. 306 cpc;
OSSERVATO che il Collegio dichiara l'estinzione con sentenza, come stabilito dall'art. 307, u.c., c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA l'estinzione del giudizio;
NULLA in punto spese.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 15.9.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato, promosso
DA
(C.F. ), nato in [...] il 14.61957, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CANALI CLAUDIA
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all , in persona del Controparte_2
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
LETTO il ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di prole nata da convivenza more uxorio;
RILEVATO che, nelle more del giudizio, in data 4.9.2025, il difensore di parte ricorrente, munito del relativo potere di rinuncia, in forza della procura alle liti rilasciata dalla parte, ha depositato la rinuncia agli atti del giudizio, chiedendone l'estinzione ed allegando anche dichiarazione di rinuncia agli atti sottoscritta dalla parte personalmente;
RILEVATO che, all'udienza del 15.9.2025, il difensore di parte ricorrente ha confermato di rinunciare agli atti del giudizio, attesa la riconciliazione tra le parti;
RILEVATO che non risulta necessaria l'accettazione della rinuncia dalla controparte, dal momento che il resistente non si è costituito;
CONSIDERATO che le spese di lite restano a carico del rinunciante ex art. 306 cpc;
OSSERVATO che il Collegio dichiara l'estinzione con sentenza, come stabilito dall'art. 307, u.c., c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA l'estinzione del giudizio;
NULLA in punto spese.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 15.9.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao