Ordinanza collegiale 22 aprile 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 12160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12160 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12160/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02779/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2779 del 2023, proposto da
ND BR, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Istruzione, Cineca Consorzio Interuniversitario, non costituiti in giudizio;
nei confronti
LE ZA LE, ER GR ER, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di caducazione della iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o di blocco della carriera dell'odierna parte ricorrente, comunicato con Nota dell'Università di Pavia in data 2.12.2022 Prot. 2022-UNPVCLE-0192366 (doc. n. 1), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1 – L’odierno ricorrente ha partecipato, in data 6 settembre 2016, alla prova selettiva per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2016/2017, conseguendo il punteggio di 51,6, non utile ai fini della collocazione in graduatoria tra i soggetti ammessi al corso.
2 - Parte ricorrente ha, quindi, presentato ricorso – in forma collettiva - innanzi a questo Tribunale, iscritto al n. 14340/2016 R.G., impugnando gli atti relativi alla procedura di selezione per plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
3 – Il T.A.R. del Lazio, Roma, Sezione III, con Ordinanza Cautelare n. 429/2017, depositata il 27 gennaio 2017, adottata nell’ambito del ricorso collettivo n. 14340/2016 R.G., ha rigettato l’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso.
4 – Il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha accolto l’appello cautelare con Ordinanza n. 2157/2017 – adottata nell’ambito del ricorso collettivo n. 2369/2017 R.G. - “e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado”.
5 – In esito al giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione della predetta ordinanza del giudice di appello, il ricorrente si è iscritto al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università di Pavia, frequentando per sei anni le lezioni previste dal relativo corso di studio e sostenendo gli esami di profitto.
5 – Con sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione III, n. 10276/2018, depositata in data 23 ottobre 2018, è stato definito il giudizio instaurato con la proposizione del ricorso collettivo R.G. n. 14340/2016 – ossia, quello nell’ambito del quale era stata resa la citata ordinanza cautelare n. 429/2017, poi riformata dal Consiglio di Stato – rigettando il gravame e precisando che “ per quanto riguarda le posizioni degli originari ricorrenti, attualmente immatricolati, l’Amministrazione non potrà prescindere da una puntuale disamina in rapporto ai voti di ciascuno, al fine di valutare se l’ammissione possa considerarsi avvenuta per scorrimento naturale della graduatoria, con conseguente obbligo di convalida, ferma restando la possibilità che – tenuto conto degli indirizzi giurisprudenziali non univoci, espressi al riguardo – l’Amministrazione stessa possa rimettere all’autonomia universitaria la scelta di considerare validi gli esami comunque sostenuti, con ulteriore possibilità, sempre in via di autotutela, di tenere ferme le posizioni di ricorrenti che, nel periodo trascorso, abbiano dimostrato particolare capacità di studio nella Facoltà prescelta, ove sussista la capacità formativa dell’Ateneo interessato” .
6 - Avverso tale pronuncia di primo grado è stato proposto appello, definito con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 648/2022, depositata il 31.1.2022 – sul ricorso n. 3383/2019 R.G. recante il rigetto del ricorso in appello.
7 – Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per revocazione, rubricato NRG 6455/2022.
8 - Il Ministero dell’Università e della ricerca (“MUR”), in data 8 settembre 2022, ha inviato agli Atenei interessati una nota con cui, trasmettendo la sentenza del Consiglio di Stato n. 648/2022, ha stabilito doversi disporre nei confronti di alcuni candidati, tra i quali figura anche l’odierno ricorrente, la caducazione dell’iscrizione dal relativo corso di laurea, con invito a valutare, come previsto dalla sentenza, la “possibilità (per gli istanti che ne facciano richiesta) di garantire le carriere pregresse e gli esami sostenuti attraverso un trasferimento ad un corso affine con conseguente valutazione e convalida, ad opera degli stessi Atenei, dei CFU ottenuti”.
9 – In applicazione di quanto disposto con tale nota del MUR, l’Università di Pavia, con provvedimento 29 novembre 2022, prot. n. 189527, ha annullato l’iscrizione con riserva del ricorrente per l’anno accademico 2017/2018 al primo anno del Corso di Laurea in Medicina con tutti i relativi atti di carriera.
10 - Con la proposizione del ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato sia la nota del MUR che il provvedimento dell’Università di Pavia di annullamento dell’iscrizione al corso di laurea, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi di censura:
I - Illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione della omessa valutazione dell’attuale status di parte ricorrente quale iscritta al VI anno del corso di laurea in medicina e chirurgia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria.
Sostiene parte ricorrente come l’avvenuta immatricolazione e, soprattutto, il superamento degli esami di profitto, costituirebbero la dimostrazione dell’assenza di qualsivoglia pregiudizio a carico dell’Università e del MUR derivante dall’accoglimento della domanda formulata con il ricorso, volta ad ottenere la stabilizzazione della iscrizione al fine del conseguimento della laurea, sostenendo, al riguardo, che dall’ammissione in via definitiva del ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia non discenderebbe alcun disagio per l’Ateneo, tanto meno organizzativo o incidente sulla qualità dell’insegnamento, stante l’ormai consolidato inserimento nel percorso accademico.
II – Illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione della omessa valutazione della pendenza giudizio di revocazione (NRG 6455/2022 Consiglio di Stato) avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 648/2022, depositata il 31.1.2022. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, l’adozione da parte dell’Amministrazione del gravato provvedimento di caducazione dell’iscrizione del ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, dovrebbe considerarsi del tutto improvvida in ragione della pendenza del giudizio di revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 648/2022.
Infatti, in caso di accoglimento del ricorso per revocazione, il suddetto provvedimento di caducazione risulterebbe aver già prodotto effetti irreversibili, in negativo, sulla carriera universitaria della parte ricorrente.
11 – Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio con formula di mero stile, senza svolgere difese, depositando breve relazione amministrativa.
12 – Con memoria depositata in data 31 gennaio 2025, il ricorrente ha rappresentato di essere prossimo al conseguimento della laurea per aver sostenuto la quasi totalità degli esami di corso, affermando l’insussistenza di un interesse pubblico all’annullamento della sua iscrizione e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere in conformità all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato per fattispecie simili (sentenza n. 2858 del 14 aprile 2022) o l’accoglimento del ricorso.
13 – Con ordinanza n. 7824 del 22 aprile 2025 – adottata in esito alla celebrazione dell’udienza del 16 aprile 2025 - sono stati richiesti chiarimenti all’Università di Pavia circa lo status accademico del ricorrente in considerazione del fatto che, seppur con il provvedimento di detta Università del 29 novembre 2022, prot. n. 189527, è stato disposto l’annullamento dell’iscrizione con riserva per l’anno accademico 2017/2018 al primo anno del Corso di Laurea in medicina e chirurgia con tutti i relativi atti di carriera, il ricorrente risulta tuttora iscritto al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università e ha continuato a sostenere esami almeno fino al 2024.
14 – Pur non avendo l’Amministrazione ottemperato a tale incombente istruttorio, l’esigenza conoscitiva sottesa allo stesso è stata soddisfatta da parte ricorrente mediante deposito della nota dell’Università di Pavia datata 30 marzo 2023, prot. 0051815, con la quale è stato disposto l’annullamento della Determina n. 2775/2022, prot. n. 189527/2022 (recante l’annullamento dell’iscrizione con riserva del ricorrente al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia), disponendo la riapertura della carriera universitaria del sig. BR ND al fine di consentire al medesimo la prosecuzione del percorso universitario nel Corso di laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. Tale provvedimento è stato adottato, per come è dato ivi leggersi, in considerazione della proposizione di ricorso per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 648/2022 e della pendenza di ricorso al TAR avverso – anche - il provvedimento 29 novembre 2022 Prot. 189527 di annullamento dell’iscrizione con riserva del ricorrente al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia - a.a. 2016/17, al fine di ottenere la conferma, in via definitiva, della immatricolazione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
15 - All’udienza pubblica del 18 giugno 2025 la causa è stata chiamata e, previo avviso alle parti, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., della sussistenza di possibili profili di parziale improcedibilità ed inammissibilità del ricorso, sentite le parti stesse, la causa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1 – In via preliminare, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso con riferimento all’impugnazione del provvedimento dell’Università di Pavia del 29 novembre 2022, prot. n. 189527, con il quale – in applicazione della gravata nota del MUR - è stato disposto l’annullamento dell’iscrizione del ricorrente con riserva per l’anno accademico 2017/2018 al primo anno del Corso di Laurea in medicina e chirurgia con tutti i relativi atti di carriera.
Tale provvedimento è stato, difatti, annullato mediante l’adozione, da parte dell’Università di Pavia, della determina del 30 marzo 2023, prot. 0051815, disponendo la riapertura della carriera universitaria del sig. BR ND al fine di consentire al medesimo la prosecuzione del percorso universitario nel Corso di laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. Tale provvedimento è stato adottato, per come è dato ivi leggersi, in considerazione della proposizione di ricorso per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 648/2022 e della pendenza di ricorso al TAR avverso – anche - il provvedimento 29 novembre 2022 Prot. 189527 di annullamento dell’iscrizione con riserva del ricorrente al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia - a.a. 2016/17, al fine di ottenere la conferma, in via definitiva, della immatricolazione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Il definitivo annullamento del provvedimento impugnato determina, quindi, l’improcedibilità del ricorso nella parte riferita a tale atto.
2 – La disamina del ricorso transita attraverso la considerazione che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 648/2022 – di conferma della sentenza di rigetto del TAR Lazio, Roma, n. 10276/2017 - dopo aver disposto l’acquisizione di chiarimenti del Ministero in ordine alla questione “ Se, in considerazione della singolarità della vicenda, del tempo trascorso e dell’evoluzione degli accadimenti originata dai provvedimenti giudiziari di ammissione con riserva, ragioni di opportunità, buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa non consiglino di confermare l’immatricolazione e lo scioglimento in senso favorevole della riserva della relativa iscrizione, e di non affidare la soluzione della controversia al dispositivo giuridico ”, ha rigettato le domande volte a ottenere il conseguimento del bene della vita tramite scorrimento della graduatoria, nonché le domande demolitorie.
Con tale sentenza è stato statuito che:
“ - deve poi escludersi la possibilità di applicare agli appellanti [tra cui il ricorrente, n.d.r.] il principio dell’assorbimento, in coerenza con la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, n. 7386 del 2021; n. 1036 del 2021; Sez. IV, n. 5336 del 2020; Sez. VI, n. 3001 del 2013, n. 106 del 2012, n. 7002 del 2010 e n.4771 del 2010);
- detto principio, positivizzato con riguardo ad una classe di ipotesi circoscritte dall’art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168 ‒ secondo cui «conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela» ‒ è volto ad evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento con il quale un giudice o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l’ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione;
- la disposizione, in tal modo, ha esteso agli esami di abilitazione professionale un orientamento già elaborato dalla giurisprudenza amministrativa per gli esami di maturità (per un richiamo a tale orientamento, cfr. Sez. IV, 12 ottobre 2017 n. 4729), laddove il giudizio di maturità finale, per la sua prevalenza finale, consentiva di ritenere assorbito un giudizio di non ammissione, superato da un provvedimento interinale di ammissione con riserva e da un giudizio finale di acquisita maturità;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza 1 aprile 2009, n. 108, nel disattendere la sollevata questione di legittimità costituzionale, ha posto in rilievo che la disposizione, come già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, non si applica ai concorsi pubblici, ma solo agli esami di abilitazione, atteso che questi ultimi sono volti ad accertare l’idoneità dei candidati a svolgere una determinata attività professionale ed accertata questa idoneità, tale attività deve potersi liberamente esplicare;
- in seguito all’arresto della Corte costituzionale, anche l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con la sentenza 28 gennaio 2015 n. 1, ha avuto modo di ribadire il principio della inapplicabilità ai concorsi pubblici della «sanatoria introdotta dall’art. 4, comma 2-bis, della legge n. 168/2005, […] perché essa deve ritenersi ammessa soltanto per le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità dei partecipanti allo svolgimento di una professione il cui esercizio risulti regolamentato nell'ordinamento interno ma non riservato ad un numero chiuso di professionisti mentre va esclusa per le selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato ”.
Con tale sentenza è stato, ulteriormente, statuito che:
- l’estrema singolarità della vicenda ‒ in ragione del tempo trascorso e dell’evoluzione degli accadimenti originata dai provvedimenti giudiziari di ammissione con riserva ‒ rende doveroso che gli Atenei, nella loro piena autonomia, sperimentino la possibilità (per gli istanti che ne facciano richiesta) di garantire le carriere pregresse e gli esami sostenuti attraverso un trasferimento ad un corso “affine” con conseguente valutazione e convalida, ad opera degli stessei Atenei, dei CFU ottenuti ai fini di un’iscrizione ad anni successivi al primo di tali corsi;
- l’assolvimento del tratto conformativo di questo giudicato (sia pure di inammissibilità) garantirebbe una ponderazione equa dei contrapposti interessi;
3 – L’odierna vicenda contenziosa trae origine dalla nota del Ministero dell’Università e della Ricerca con la quale viene disposto che gli Atenei provvedano alla caducazione dall’iscrizione nel corso di laurea illo tempore effettuata con riserva ed in via provvisoria in mera esecuzione di provvedimenti cautelari del Consiglio di Stato.
In esecuzione di tale nota l’Università di Pavia ha, quindi, disposto l’annullamento dell’iscrizione del ricorrente al corso di laurea (per poi annullare tale provvedimento in ragione della pendenza del giudizio di revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 648/2022 e della pendenza di ricorso al TAR).
4 – Tanto premesso, osserva il Collegio come la gravata nota Ministeriale integri una mera presa d’atto del dictum giudiziale, adottata in pedissequa esecuzione della predetta sentenza di appello e costituendone atto meramente esecutivo, non esprimendo nuove manifestazioni di esercizio di potere discrezionale e valutativo suscettibili di radicare un rinnovato giudizio sulla relativa correttezza e legittimità attraverso nuove contestazioni, essendo il relativo contenuto coincidente con statuizioni passate in giudicato.
Dal che discende che, tramite la proposizione del presente ricorso, parte ricorrente mira a sovvertire l’esito del giudizio di secondo grado, conclusosi con una sentenza che peraltro, a seguito dell’intervenuta perenzione del giudizio di revocazione proposto in forma collettiva, ha acquisito l’autorità di cosa giudicata per effetto del decreto presidenziale n. 844/2024, e, pertanto, “ fa stato a ogni effetto ” tra le parti ai sensi dell’articolo 2909 c.c.
5 - A fronte delle superiori acquisizioni, è del tutto irrilevante l’opposto orientamento giurisprudenziale, invocato da parte ricorrente, che ammette il consolidamento della carriera universitaria, risultando il relativo tema precluso in ordine alla posizione di parte ricorrente, ormai coperta dal giudicato.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 648/2022 ha difatti escluso la possibilità di consolidamento della posizione dei ricorrenti, ammessi con riserva ai corsi di laurea in sede cautelare, per effetto del superamento degli esami, non potendo quindi farsi alcuna applicazione del diverso orientamento espresso dal medesimo giudice per casi diversi.
6 - Sotto altro profilo, e pur volendo prescindere da quanto sopra, neppure potrebbe ritenersi che gli ulteriori sviluppi addotti in corso di giudizio, e in particolare la prosecuzione della carriera universitaria e l’aver sostenuto gli esami, siano idonei a fondare una sopravvenienza suscettibile di diverso apprezzamento rispetto a quello operato dal giudice d’appello, che si è pronunciato in ordine a un quadro fattuale senz’altro già maturo.
Infatti, gli orientamenti giurisprudenziali in materia di consolidamento della carriera universitaria svolta richiamati dalla parte ricorrente non sono stati adottati dal Consiglio di Stato, come risulta dal tenore della sentenza n. 648/2022.
7 - In ragione di quanto sopra illustrato, il ricorso proposto avverso la nota del MUR va dichiarato inammissibile.
8 – Avuto riguardo al rilievo che, ai fini del decidere, può assumere la determina dell’Università di Pavia del 30 marzo 2023, prot. 0051815, con la quale è stato disposto l’annullamento della Determina n. 2775/2022, prot. n. 189527/2022 (recante l’annullamento dell’iscrizione con riserva del ricorrente al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia), nonchè la riapertura della carriera universitaria del sig. BR ND al fine di consentire al medesimo la prosecuzione del percorso universitario nel Corso di laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, deve osservarsi che – seppur tale provvedimento è stato adottato in considerazione della proposizione di ricorso per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 648/2022 e della pendenza di ricorso al TAR avverso – anche - il provvedimento 29 novembre 2022 Prot. 189527 di annullamento dell’iscrizione con riserva del ricorrente al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – lo stesso ha consentito al ricorrente la prosecuzione della carriera universitaria e di sostenere i relativi esami.
Non risulta agli atti del fascicolo l’adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell’Università di Pavia a fronte del passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 648/2022, che ha consolidato il contenuto della gravata nota del MUR, risultando la posizione universitaria del ricorrente essere tuttora quella di iscritto al corso.
Residuando, quindi, margini di attività provvedimentale da parte dell’Università di Pavia, la stessa è chiamata a valutare, nell’esercizio delle prerogative che costituiscono espressione della propria autonomia organizzativa e regolamentare ed avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, la sussistenza dei presupposti per l’eventuale convalida della carriera universitaria del ricorrente per il corso di laurea cui è iscritto – e non soltanto per corsi affini - eventualmente confermando la determina del 30 marzo 2023.
A tal fine dovranno essere considerati i seguenti profili:
- le modalità con le quali è intervenuta l’immatricolazione del ricorrente (ovvero in esecuzione di un ordine giudiziale e in assenza di condotte contra legem di parte ricorrente);
- l’ormai intervenuta ed irreversibile consumazione di risorse pubbliche destinate alla formazione e la corrispondente definitiva acquisizione da parte del ricorrente delle correlate competenze in ragione degli esami sostenuti e dei CFU ottenuti;
- l’insussistenza, in ragione dell’irreversibilità di detti effetti, di posizioni di controinteresse;
- la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti che hanno inciso sulla posizione di parte ricorrente nonché sull’azione delle Amministrazioni.
Tali valutazioni, peraltro, erano già state sollecitate dal giudice, avendo il Consiglio di Stato richiesto “ Se, in considerazione della singolarità della vicenda, del tempo trascorso e dell’evoluzione degli accadimenti originata dai provvedimenti giudiziari di ammissione con riserva, ragioni di opportunità, buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa non consiglino di confermare l’immatricolazione e lo scioglimento in senso favorevole della riserva della relativa iscrizione, e di non affidare la soluzione della controversia al dispositivo giuridico ”, mentre il TAR Lazio, Roma, con la sentenza n. 10276/2018, ha precisato che “ per quanto riguarda le posizioni degli originari ricorrenti, attualmente immatricolati, l’Amministrazione non potrà prescindere da una puntuale disamina in rapporto ai voti di ciascuno, al fine di valutare se l’ammissione possa considerarsi avvenuta per scorrimento naturale della graduatoria, con conseguente obbligo di convalida, ferma restando la possibilità che – tenuto conto degli indirizzi giurisprudenziali non univoci, espressi al riguardo – l’Amministrazione stessa possa rimettere all’autonomia universitaria la scelta di considerare validi gli esami comunque sostenuti, con ulteriore possibilità, sempre in via di autotutela, di tenere ferme le posizioni di ricorrenti che, nel periodo trascorso, abbiano dimostrato particolare capacità di studio nella Facoltà prescelta, ove sussista la capacità formativa dell’Ateneo interessato ”, con considerazioni che costituiscono utile parametro per l’esercizio dei propri poteri valutativi.
Nella stessa sentenza del Consiglio di Stato n. 648/2022 si valorizza “ l’estrema singolarità della vicenda ‒ in ragione del tempo trascorso e dell’evoluzione degli accadimenti originata dai provvedimenti giudiziari di ammissione con riserva ” affidando all’autonomia degli Atenei la valutazione circa la possibilità di mantenimento delle carriere pregresse e degli esami sostenuti, con convalida dei CFU ottenuti, dovendosi ritenere che il riferimento ivi contenuto ad un ‘corso affine’ non sia preclusivo ad una convalida riferita al medesimo corso frequentato attraverso la richiamata “ponderazione equa dei contrapposti interessi”, anche alla luce dei parametri sopra richiamati, ed in esplicazione dei permanenti margini di autonomia dell’Ateneo.
9 - In conclusione, il ricorso in esame va in parte dichiarato improcedibile e in parte dichiarato inammissibile, fatte salve le ulteriori motivate determinazioni dell’Università di Pavia alla stregua degli indicati parametri.
10 – In ragione della peculiarità della vicenda e delle oscillazioni giurisprudenziali, come anche emergenti dai precedenti richiamati da parte ricorrente, sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- lo dichiara improcedibile con riferimento all’impugnazione della determina dell’Università di Pavia 29 novembre 2022 Prot. 189527;
- lo dichiara inammissibile quanto al resto nei sensi di cui in motivazione, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’intimata Università di Pavia;
- spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO