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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/05/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza
Il Tribunale ordinario di Massa, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore Dott.ssa Valentina Prudente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA (APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA)
nel procedimento unico portante n. 21/2025 R.G.P.U.
PROMOSSO DA
CF nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] assistito dagli Avv.ti Davide Giovannoni (C.F.
E Mattia Biso (C.F. ) PEC C.F._2 C.F._3 PEC D'ora in poi anche Email_1 Email_2 solo “debitore” o “ricorrente”.
***
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio depositato dalla medesima parte debitrice sovraindebitata, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i. Esaminati gli atti e i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Avv. Silvia Andreani.
Esaminate le risultanze delle informative richiamate nella Relazione Particolareggiata OCC.
Udita la relazione del Giudice Delegato Rilevato che:
Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo
Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel territorio del Circondario di questo Tribunale e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale (in quanto non ha mai ricoperto personalmente e direttamente la qualità di imprenditore commerciale ma solamente di socio illimitatamente responsabile di società di persone, nella specie, di società in nome collettivo, dichiarata fallita nel 1997, con conseguente dichiarazione di fallimento dell'attuale debitore sovraindebitato non in qualità di imprenditore ma in qualità di socio illimitatamente responsabile e dunque in estensione ex art. 147 L.F. del fallimento della società, come rilevato nella Relazione particolareggiata
OCC allegata al ricorso) ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente;
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative” desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente-debitrice.
La nozione giuridica di “sovraindebitamento” presuppone a sua volta le nozioni di:
“crisi”: “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” [art. 2, comma 1°, lettera a) CCII];
“insolvenza”: “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” [art. 2, comma 1°, lettera b) CCII].
• La parte ricorrente, sulla base della relazione particolareggiata OCC:
- non è titolare di alcun bene immobile;
- vive con la madre in un immobile in comodato d'uso gratuito;
CP_1
- non è proprietaria di beni mobili registrati (l'autovettura in uso è un benefit concesso dal datore di lavoro e pertanto il contratto di noleggio è a nome del datore di lavoro come da visura PRA);
- i beni mobili che arredano l'immobile in cui vive sono di modico valore e appartengono alla madre presso la quale il ricorrente si è trasferito a vivere dopo la separazione dalla moglie nel 2023.
Nella relazione particolareggiata OCC si legge ulteriormente quanto segue:
<<il ricorrente anche a seguito di verifiche effettuate dalla scrivente con pec tutte le>
banche, si conferma essere titolari dei seguenti un rapporto di conto corrente
1) 01 1449296-8 con saldo al 22.01.2025 pari Controparte_2 CP_3 ad € 1.964,70 ( cfr doc 27)
2) n. 107265238 con saldo al 15.01.2025 pari ad euro 1.529,22 (cfr doc 26) CP_4
(SI PRECISA CHE IL CONTO N 000020231828 cointestato con CP_4 [...]
ex moglie con saldo al 31.1202024, è stato estinto e l'importo versato CP_5 completamente su quello sopra indicato)
Si precisa che la scrivente ha potuto accertare che alla data di presentazione del ricorso risulta sul conto corrente depositata pari ad euro 15.000,00 di finanza esterna erogata dalla madre a disposizione ella procedura liquidatoria (doc. 47)>>
Ivi si legge ulteriormente:
<<il ricorrente anche a seguito di verifiche effettuate dalla scrivente con pec tutte le> 1) ( già ) per 25 ore settimanali con uno stipendio medio CP_6 Controparte_7 mensile pari ad € 1.750,00.
2) CMF Consorzio Stabile per 5 ore settimanali con uno stipendio medio mensile pari ad 500,00-550,00 € Si fa presente che le mensilità corrisposte dal datore di lavoro sono 13, ma la media è stata fatta su 12 mensilità, ritenendo che la tredicesima debba essere messa a disposizione per quota parte dei creditori.
Il tutto sulla base della dichiarazione dei redditi prodotte (doc.32 e buste paga doc. 19/20). Il sig. a accantonato in azienda lla data del 31.12.2022 il Parte_1 CP_6 TFR pari ad euro 26.940,44 come da dichiarazione, e nell'ultima busta paga (doc. 19) Vi è anche un accantonamento su un fondo pensione privato n. 03001649889 CP_2 pari ad € 28.331,75, trattasi di fondi pensione obbligatori ai sensi del D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252. polizza TaxBenefit New n. 03001649889 per euro € 33.420,28 (cfr doc 36) Tali crediti allo stato non sono esigibili e non possono costituire attivo della procedura, come da pacifica normativa del settore da giurisprudenza)>>.
Così ricostruito l'attivo, si osserva che il ricorrente può mettere a disposizione della procedura e dunque della massa dei creditori solamente una quota del suo reddito mensile netto.
Nella relazione particolareggiata si legge ancora quanto segue:
<
3.476,04 (lordi) e netti 2.484,59 euro (media dividendo 12 mensilità, per cui con messa a disposizione della tredicesima).
Dalla lettura degli estratti conto e delle spese ivi indicate, si ritiene che le spese per il sostentamento del sig. e della di lui figlia, l'importo di euro 1.800,00. Parte_1
Il ricorrente metterà a disposizione della procedura per la durata della liquidazione controllata pari a 36 mesi dedotto quanto il Giudice delegato riterrà di attribuire per la sussistenza. Se il Giudice indicherà la soglia minima di euro 1800,00, l'importo disponibile mensile per i creditori sarebbe di euro 600,00, ossia su 36 mesi euro 21.600,00, tenuto conto delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia>>
Le spese per il sostentamento del ricorrente (comprensive del contributo al mantenimento della figlia, quantificato dall'OCC mediamente in Euro 400,00 mensili) sono indicate nella relazione particolareggiata (pag. 17).
Il passivo è indicato nella relazione particolareggiata cui si rinvia (pagg. 17 ss).
L'OCC esprime le seguenti valutazioni:
<<l per la sussistenza attribuibile alla famiglia pari ad euro superiore>
soglia di povertà, con la messa a disposizione della differenza in media 600,00 mensili sull'arco di 36 mesi (durata della liquidazione ossia euro 21.600,00), oltre, come detto, la somma messa a disposizione da terzi pari ad euro 15.000,00 per un totale di euro
36.600,00>>.
Tali valutazioni sono in questa sede riportate al solo scopo di prendere atto che sussiste un margine per la devoluzione alla procedura e dunque alla massa dei creditori di una quota dei redditi del debitore sovraindebitato, salvo quanto di seguito precisato.
Si osserva, più nel dettaglio, come la quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non debba essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII;
la decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava proprio dal tenore letterale dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII che si riferisce espressamente al giudice e non al tribunale.
Tanto appurato, appare sicuramente opportuno che, una volta aperta la procedura, si provveda ad inoltrare tempestivamente specifica istanza al G.D., reputandosi come il soggetto legittimato in tal senso sia direttamente il Liquidatore, al fine di formulare istanze che siano quanto più possibile complete e corredate delle informazioni e della documentazione necessaria.
L'OCC individua un attivo totale pari ad Euro 40.093,92 e un passivo totale pari ad Euro 516.834,22.
Nella relazione particolareggiata OCC si legge quanto segue:
<<div>
alle attività liquidabili che risultano oggi disponibili, si prevede di poter soddisfare i creditori prededuttivi al 100%, i privilegiati solo in linea capitale per la misura del 68%. CP_8 Si precisa sin d'ora che tutte le eventuali ulteriori attività del sig. attualmente Parte_1 non previste, che dovessero pervenire nei prossimi tre anni di durata della procedura di liquidazione controllata verranno messe a totale disposizione della presente procedura>>.
L'OCC ha espresso un giudizio di attendibilità e completezza della documentazione prodotta.
Ha inoltre evidenziato:
<<la scrivente ai sensi dell c.c.i.i. rileva inoltre che non vi sono azioni giudiziarie>
che possono apportare maggiore attivo alla procedura, PER CUI NON è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, attivo diverso da quello ricavabile dal reddito e DALLA FINANZA ESTERNA già erogata dalla madre per euro
15.000,00, salvo in caso di licenziamento, percezione del TFR, come evidenziato.
Il contezioso possibile potrebbe essere allo stato solo passivo per la richiesta di danni per responsabilità sui luoghi di lavoro, ma coperto da polizza assicurativa del datore di lavoro essendo il sig. un preposto, avendo già AI PA pagato la Parte_1 provvisionale>>
L'OCC ha concluso testualmente come segue:
<<la scrivente ai sensi dell c.c.i.i. rileva inoltre che non vi sono azioni giudiziarie> depositata a corredo della domanda idonea ad illustrare compiutamente la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori ed attesta ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I., 3° comma, che NON è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori mediante l'esercizio di azioni giudiziarie>>.
Sulla diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni. In proposito, nella relazione particolareggiata OCC si legge testualmente quanto segue:
<<le cause della crisi cos come si evince dall del ricorso avanzato dal debitore e>
dalle ulteriori informazioni fornite, sono riconducibili al fallimento della società CC
RO & IO SN e del ricorrente come socio, pronunciato con sentenza n. 21/1997 dal Tribunale di Massa.
Si tratta di debiti che permangono in capo al sig. per la Parte_1 maggior parte in qualità di socio e/o di garante e in parte personali e che in sede fallimentare non sono stati soddisfatti se non solo parzialmente i crediti privilegiati. La causa dell'attuale indebitamento è da rivenire in fatti risalenti al 1996, ossia quando si è manifestata e poi dichiarata nel 1997 l'insolvenza della società CC RO & IO SN, debiti a cui il sig. ha fatto fronte con la perdita della propria Parte_1 abitazione principale venduta in sede fallimentare, ma con la quale non ha soddisfatto il creditore ipotecario. Le obbligazioni di cui si discute non sono state volontariamente assunte, ma sono la conseguenza del default della SN risalente nel tempo, oltre 30 anni fa, e ricadono ancora sul socio illimitatamente responsabile e a cui la snc ha fatto fronte con la vendita degli immobili.
Dal lato dei creditori, non si è oggettivamente possibile ricostruire il merito creditizio delle società dante causa della società essendo i rapporti risalenti ante 1996, ossia CP_9 oltre 28 anni fa.
Non risulta però che in sede fallimentare siano stata esperite azioni di responsabilità e/o azioni penali nei confronti dei soci ed amministratori, per lo meno da fascicolo che la scrivente ha potuto visionare e dai colloqui con il Curatore, Dott. rag. Persona_1 Pertanto, vista la datazione dell'indebitamento, l'assenza di procedimenti penali o civili di responsabilità, vista la peculiare origine del sovraindebitamento per buona parte di origine societaria, non è possibile verificare se vi è stata la negligenza o la colpa in capo al sig.
che in ogni caso ha visto appresi e venduti al fallimento tutti i suoi beni.>> Parte_1
Tali valutazioni appaiono condivisibili siccome frutto di accertamenti per quanto possibile approfonditi e sorrette da motivazione chiara ed apparentemente esente da vizi logici. Nella Relazione particolareggiata si legge inoltre:
<<va evidenziato inoltre che vi una condanna generica al risarcimento del danno in sede>
civile, che da adito ad una possibile condanna per lesioni in capo al ed agli altri Parte_1 soggetti responsabili civilmente (datore di lavoro) di circa 400.000,00 euro, indicati (ma non provati) dal legale del danneggiato alla scrivente, il quale da atto di trattative con l'assicurazione e della possibile istaurazione del contezioso>>. Vanno inoltre evidenziati i seguenti elementi:
- nel 1997 il Tribunale di Massa dichiarava il fallimento della società di persone denominata “CC RO & IO S.N.C.” e, conseguentemente, il fallimento in estensione, ex art. 147 L.F. di (non in qualità Parte_1 di imprenditore ma) nella mera qualità di socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali;
- nel 2010 era iscritto nel Registro delle imprese il decreto di chiusura di tale fallimento;
- il curatore non provvedeva alla cancellazione della società;
- nel 2016 RO RI, l'altro socio dichiarato fallito in estensione, nonché padre del ricorrente, decedeva;
- il 20.01.2025 la società era cancellata dal registro delle imprese.
Alla luce degli elementi sopra evidenziali, si osserva: Contr
- non risulta, dalla relazione particolareggiata aver mai Parte_1 assunto direttamente ed in proprio la qualità di imprenditore commerciale, essendo stato dichiarato fallito solamente nella diversa qualità di socio illimitatamente responsabile in estensione ex art. 147 L.F. del fallimento della predetta società;
- Il fallimento della società di cui sopra e conseguentemente il fallimento in proprio di in estensione ex art. 147 L.F. quale socio illimitatamente Parte_1 responsabile, non può essere riaperto a norma dell'art. 121 L.F. posto che sono decorsi più di cinque anni dal decreto di chiusura (iscritto nel 2010 nel Registro delle imprese).
• Ritenuto che alla luce di tali elementi sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. L'art. 270, comma secondo, lettera b), D.lgs. 12.01.2019, n. 14 s.m.i. (tra cui da ultimo il D.lgs. 13.09.2024, n. 136), recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” nel testo attualmente vigente, risultante dalle modificazioni introdotte dal Correttivo recato dal D.lgs. 136/2024, ha il seguente tenore letterale:
“Con la sentenza il tribunale: (…) b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In quest'ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale”. In particolare, viene anzitutto in considerazione la disciplina transitoria e dell'entrata in vigore del Correttivo:
Art. 56 del D.lgs. 136/2024 (Entrata in vigore e disciplina transitoria):
“1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (…) 4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”. (enfasi aggiunta).
Il Correttivo risulta dunque entrato in vigore in data (sabato) 28 settembre 2024 e risulta applicabile a procedure pendenti a quella data, come la presente.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Massa, Settore civile, Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza: Visto l'art. 270 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di Parte_1
CF nato a [...] il [...], residente in
[...] C.F._1
Aulla (MS).
NOMINA quale Giudice Delegato il Dr. Alessandro Pellegri;
NOMINA quale Liquidatore giudiziale l'avv. Silvia ANDREANI, iscritta nell'elenco dei gestori di cui allo “Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest” nonché alla Sede di Massa Carrara dell'Albo professionale degli Avvocati;
MANDA al liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'articolo 268 , comma 4, lettera b. (a tale fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alla capacità reddituale dell'intera famiglia); MANDA al liquidatore di valutare l'opportunità di depositare la finanza esterna in un conto corrente o in un libretto di deposito intestato e vincolato alla procedura e separato da qualsiasi conto corrente o libretto intestato al debitore sovraindebitato o altra modalità, meglio vista e ritenuta, atta a tenere separato il patrimonio del debitore dalla finanza esterna;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori, risultanti dall'Elenco depositato, termine, a pena di inammissibilità, fino a 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA al debitore e ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. DICHIARA, a norma dell'art. 270 comma quinto CCII (che rinvia agli artt. 150 e 151 CCII), che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore e che, a norma dell'art. 143 CCII richiamato dall'art. 270 comma quinto CCII, l'apertura della liquidazione controllata determina l'interruzione del processo in relazione alle cause pendenti e che, a norma di tale disposizione, “il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quanto l'interruzione viene dichiarata dal giudice”. DISPONE l'inserimento, a cura del Liquidatore, della presente sentenza nel sito Internet del Tribunale. DISPONE CHE la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.
DISPONE CHE il Liquidatore, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, ex art. 275 CCII, con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, relazioni periodiche sullo stato della procedura.
DISPONE che il Liquidatore depositi, al termine dell'attività di liquidazione, una relazione finalizzata all'eventuale esdebitazione di diritto del debitore di cui all'art. 282 CCII, relazione avente ad oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione;
DISPONE che il Liquidatore depositi, terminata la liquidazione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione del compenso;
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore
e alla parte ricorrente.
DISPONE che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Sentenza ope legis esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27.05.2025.
Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Pellegri
Il Presidente del Tribunale e del Collegio
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli
Settore civile Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza
Il Tribunale ordinario di Massa, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore Dott.ssa Valentina Prudente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA (APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA)
nel procedimento unico portante n. 21/2025 R.G.P.U.
PROMOSSO DA
CF nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] assistito dagli Avv.ti Davide Giovannoni (C.F.
E Mattia Biso (C.F. ) PEC C.F._2 C.F._3 PEC D'ora in poi anche Email_1 Email_2 solo “debitore” o “ricorrente”.
***
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio depositato dalla medesima parte debitrice sovraindebitata, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i. Esaminati gli atti e i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Avv. Silvia Andreani.
Esaminate le risultanze delle informative richiamate nella Relazione Particolareggiata OCC.
Udita la relazione del Giudice Delegato Rilevato che:
Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo
Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel territorio del Circondario di questo Tribunale e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale (in quanto non ha mai ricoperto personalmente e direttamente la qualità di imprenditore commerciale ma solamente di socio illimitatamente responsabile di società di persone, nella specie, di società in nome collettivo, dichiarata fallita nel 1997, con conseguente dichiarazione di fallimento dell'attuale debitore sovraindebitato non in qualità di imprenditore ma in qualità di socio illimitatamente responsabile e dunque in estensione ex art. 147 L.F. del fallimento della società, come rilevato nella Relazione particolareggiata
OCC allegata al ricorso) ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente;
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative” desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente-debitrice.
La nozione giuridica di “sovraindebitamento” presuppone a sua volta le nozioni di:
“crisi”: “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” [art. 2, comma 1°, lettera a) CCII];
“insolvenza”: “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” [art. 2, comma 1°, lettera b) CCII].
• La parte ricorrente, sulla base della relazione particolareggiata OCC:
- non è titolare di alcun bene immobile;
- vive con la madre in un immobile in comodato d'uso gratuito;
CP_1
- non è proprietaria di beni mobili registrati (l'autovettura in uso è un benefit concesso dal datore di lavoro e pertanto il contratto di noleggio è a nome del datore di lavoro come da visura PRA);
- i beni mobili che arredano l'immobile in cui vive sono di modico valore e appartengono alla madre presso la quale il ricorrente si è trasferito a vivere dopo la separazione dalla moglie nel 2023.
Nella relazione particolareggiata OCC si legge ulteriormente quanto segue:
<<il ricorrente anche a seguito di verifiche effettuate dalla scrivente con pec tutte le>
banche, si conferma essere titolari dei seguenti un rapporto di conto corrente
1) 01 1449296-8 con saldo al 22.01.2025 pari Controparte_2 CP_3 ad € 1.964,70 ( cfr doc 27)
2) n. 107265238 con saldo al 15.01.2025 pari ad euro 1.529,22 (cfr doc 26) CP_4
(SI PRECISA CHE IL CONTO N 000020231828 cointestato con CP_4 [...]
ex moglie con saldo al 31.1202024, è stato estinto e l'importo versato CP_5 completamente su quello sopra indicato)
Si precisa che la scrivente ha potuto accertare che alla data di presentazione del ricorso risulta sul conto corrente depositata pari ad euro 15.000,00 di finanza esterna erogata dalla madre a disposizione ella procedura liquidatoria (doc. 47)>>
Ivi si legge ulteriormente:
<<il ricorrente anche a seguito di verifiche effettuate dalla scrivente con pec tutte le> 1) ( già ) per 25 ore settimanali con uno stipendio medio CP_6 Controparte_7 mensile pari ad € 1.750,00.
2) CMF Consorzio Stabile per 5 ore settimanali con uno stipendio medio mensile pari ad 500,00-550,00 € Si fa presente che le mensilità corrisposte dal datore di lavoro sono 13, ma la media è stata fatta su 12 mensilità, ritenendo che la tredicesima debba essere messa a disposizione per quota parte dei creditori.
Il tutto sulla base della dichiarazione dei redditi prodotte (doc.32 e buste paga doc. 19/20). Il sig. a accantonato in azienda lla data del 31.12.2022 il Parte_1 CP_6 TFR pari ad euro 26.940,44 come da dichiarazione, e nell'ultima busta paga (doc. 19) Vi è anche un accantonamento su un fondo pensione privato n. 03001649889 CP_2 pari ad € 28.331,75, trattasi di fondi pensione obbligatori ai sensi del D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252. polizza TaxBenefit New n. 03001649889 per euro € 33.420,28 (cfr doc 36) Tali crediti allo stato non sono esigibili e non possono costituire attivo della procedura, come da pacifica normativa del settore da giurisprudenza)>>.
Così ricostruito l'attivo, si osserva che il ricorrente può mettere a disposizione della procedura e dunque della massa dei creditori solamente una quota del suo reddito mensile netto.
Nella relazione particolareggiata si legge ancora quanto segue:
<
3.476,04 (lordi) e netti 2.484,59 euro (media dividendo 12 mensilità, per cui con messa a disposizione della tredicesima).
Dalla lettura degli estratti conto e delle spese ivi indicate, si ritiene che le spese per il sostentamento del sig. e della di lui figlia, l'importo di euro 1.800,00. Parte_1
Il ricorrente metterà a disposizione della procedura per la durata della liquidazione controllata pari a 36 mesi dedotto quanto il Giudice delegato riterrà di attribuire per la sussistenza. Se il Giudice indicherà la soglia minima di euro 1800,00, l'importo disponibile mensile per i creditori sarebbe di euro 600,00, ossia su 36 mesi euro 21.600,00, tenuto conto delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia>>
Le spese per il sostentamento del ricorrente (comprensive del contributo al mantenimento della figlia, quantificato dall'OCC mediamente in Euro 400,00 mensili) sono indicate nella relazione particolareggiata (pag. 17).
Il passivo è indicato nella relazione particolareggiata cui si rinvia (pagg. 17 ss).
L'OCC esprime le seguenti valutazioni:
<<l per la sussistenza attribuibile alla famiglia pari ad euro superiore>
soglia di povertà, con la messa a disposizione della differenza in media 600,00 mensili sull'arco di 36 mesi (durata della liquidazione ossia euro 21.600,00), oltre, come detto, la somma messa a disposizione da terzi pari ad euro 15.000,00 per un totale di euro
36.600,00>>.
Tali valutazioni sono in questa sede riportate al solo scopo di prendere atto che sussiste un margine per la devoluzione alla procedura e dunque alla massa dei creditori di una quota dei redditi del debitore sovraindebitato, salvo quanto di seguito precisato.
Si osserva, più nel dettaglio, come la quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non debba essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII;
la decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava proprio dal tenore letterale dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII che si riferisce espressamente al giudice e non al tribunale.
Tanto appurato, appare sicuramente opportuno che, una volta aperta la procedura, si provveda ad inoltrare tempestivamente specifica istanza al G.D., reputandosi come il soggetto legittimato in tal senso sia direttamente il Liquidatore, al fine di formulare istanze che siano quanto più possibile complete e corredate delle informazioni e della documentazione necessaria.
L'OCC individua un attivo totale pari ad Euro 40.093,92 e un passivo totale pari ad Euro 516.834,22.
Nella relazione particolareggiata OCC si legge quanto segue:
<<div>
alle attività liquidabili che risultano oggi disponibili, si prevede di poter soddisfare i creditori prededuttivi al 100%, i privilegiati solo in linea capitale per la misura del 68%. CP_8 Si precisa sin d'ora che tutte le eventuali ulteriori attività del sig. attualmente Parte_1 non previste, che dovessero pervenire nei prossimi tre anni di durata della procedura di liquidazione controllata verranno messe a totale disposizione della presente procedura>>.
L'OCC ha espresso un giudizio di attendibilità e completezza della documentazione prodotta.
Ha inoltre evidenziato:
<<la scrivente ai sensi dell c.c.i.i. rileva inoltre che non vi sono azioni giudiziarie>
che possono apportare maggiore attivo alla procedura, PER CUI NON è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, attivo diverso da quello ricavabile dal reddito e DALLA FINANZA ESTERNA già erogata dalla madre per euro
15.000,00, salvo in caso di licenziamento, percezione del TFR, come evidenziato.
Il contezioso possibile potrebbe essere allo stato solo passivo per la richiesta di danni per responsabilità sui luoghi di lavoro, ma coperto da polizza assicurativa del datore di lavoro essendo il sig. un preposto, avendo già AI PA pagato la Parte_1 provvisionale>>
L'OCC ha concluso testualmente come segue:
<<la scrivente ai sensi dell c.c.i.i. rileva inoltre che non vi sono azioni giudiziarie> depositata a corredo della domanda idonea ad illustrare compiutamente la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori ed attesta ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I., 3° comma, che NON è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori mediante l'esercizio di azioni giudiziarie>>.
Sulla diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni. In proposito, nella relazione particolareggiata OCC si legge testualmente quanto segue:
<<le cause della crisi cos come si evince dall del ricorso avanzato dal debitore e>
dalle ulteriori informazioni fornite, sono riconducibili al fallimento della società CC
RO & IO SN e del ricorrente come socio, pronunciato con sentenza n. 21/1997 dal Tribunale di Massa.
Si tratta di debiti che permangono in capo al sig. per la Parte_1 maggior parte in qualità di socio e/o di garante e in parte personali e che in sede fallimentare non sono stati soddisfatti se non solo parzialmente i crediti privilegiati. La causa dell'attuale indebitamento è da rivenire in fatti risalenti al 1996, ossia quando si è manifestata e poi dichiarata nel 1997 l'insolvenza della società CC RO & IO SN, debiti a cui il sig. ha fatto fronte con la perdita della propria Parte_1 abitazione principale venduta in sede fallimentare, ma con la quale non ha soddisfatto il creditore ipotecario. Le obbligazioni di cui si discute non sono state volontariamente assunte, ma sono la conseguenza del default della SN risalente nel tempo, oltre 30 anni fa, e ricadono ancora sul socio illimitatamente responsabile e a cui la snc ha fatto fronte con la vendita degli immobili.
Dal lato dei creditori, non si è oggettivamente possibile ricostruire il merito creditizio delle società dante causa della società essendo i rapporti risalenti ante 1996, ossia CP_9 oltre 28 anni fa.
Non risulta però che in sede fallimentare siano stata esperite azioni di responsabilità e/o azioni penali nei confronti dei soci ed amministratori, per lo meno da fascicolo che la scrivente ha potuto visionare e dai colloqui con il Curatore, Dott. rag. Persona_1 Pertanto, vista la datazione dell'indebitamento, l'assenza di procedimenti penali o civili di responsabilità, vista la peculiare origine del sovraindebitamento per buona parte di origine societaria, non è possibile verificare se vi è stata la negligenza o la colpa in capo al sig.
che in ogni caso ha visto appresi e venduti al fallimento tutti i suoi beni.>> Parte_1
Tali valutazioni appaiono condivisibili siccome frutto di accertamenti per quanto possibile approfonditi e sorrette da motivazione chiara ed apparentemente esente da vizi logici. Nella Relazione particolareggiata si legge inoltre:
<<va evidenziato inoltre che vi una condanna generica al risarcimento del danno in sede>
civile, che da adito ad una possibile condanna per lesioni in capo al ed agli altri Parte_1 soggetti responsabili civilmente (datore di lavoro) di circa 400.000,00 euro, indicati (ma non provati) dal legale del danneggiato alla scrivente, il quale da atto di trattative con l'assicurazione e della possibile istaurazione del contezioso>>. Vanno inoltre evidenziati i seguenti elementi:
- nel 1997 il Tribunale di Massa dichiarava il fallimento della società di persone denominata “CC RO & IO S.N.C.” e, conseguentemente, il fallimento in estensione, ex art. 147 L.F. di (non in qualità Parte_1 di imprenditore ma) nella mera qualità di socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali;
- nel 2010 era iscritto nel Registro delle imprese il decreto di chiusura di tale fallimento;
- il curatore non provvedeva alla cancellazione della società;
- nel 2016 RO RI, l'altro socio dichiarato fallito in estensione, nonché padre del ricorrente, decedeva;
- il 20.01.2025 la società era cancellata dal registro delle imprese.
Alla luce degli elementi sopra evidenziali, si osserva: Contr
- non risulta, dalla relazione particolareggiata aver mai Parte_1 assunto direttamente ed in proprio la qualità di imprenditore commerciale, essendo stato dichiarato fallito solamente nella diversa qualità di socio illimitatamente responsabile in estensione ex art. 147 L.F. del fallimento della predetta società;
- Il fallimento della società di cui sopra e conseguentemente il fallimento in proprio di in estensione ex art. 147 L.F. quale socio illimitatamente Parte_1 responsabile, non può essere riaperto a norma dell'art. 121 L.F. posto che sono decorsi più di cinque anni dal decreto di chiusura (iscritto nel 2010 nel Registro delle imprese).
• Ritenuto che alla luce di tali elementi sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. L'art. 270, comma secondo, lettera b), D.lgs. 12.01.2019, n. 14 s.m.i. (tra cui da ultimo il D.lgs. 13.09.2024, n. 136), recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” nel testo attualmente vigente, risultante dalle modificazioni introdotte dal Correttivo recato dal D.lgs. 136/2024, ha il seguente tenore letterale:
“Con la sentenza il tribunale: (…) b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In quest'ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale”. In particolare, viene anzitutto in considerazione la disciplina transitoria e dell'entrata in vigore del Correttivo:
Art. 56 del D.lgs. 136/2024 (Entrata in vigore e disciplina transitoria):
“1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (…) 4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”. (enfasi aggiunta).
Il Correttivo risulta dunque entrato in vigore in data (sabato) 28 settembre 2024 e risulta applicabile a procedure pendenti a quella data, come la presente.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Massa, Settore civile, Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza: Visto l'art. 270 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di Parte_1
CF nato a [...] il [...], residente in
[...] C.F._1
Aulla (MS).
NOMINA quale Giudice Delegato il Dr. Alessandro Pellegri;
NOMINA quale Liquidatore giudiziale l'avv. Silvia ANDREANI, iscritta nell'elenco dei gestori di cui allo “Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest” nonché alla Sede di Massa Carrara dell'Albo professionale degli Avvocati;
MANDA al liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'articolo 268 , comma 4, lettera b. (a tale fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alla capacità reddituale dell'intera famiglia); MANDA al liquidatore di valutare l'opportunità di depositare la finanza esterna in un conto corrente o in un libretto di deposito intestato e vincolato alla procedura e separato da qualsiasi conto corrente o libretto intestato al debitore sovraindebitato o altra modalità, meglio vista e ritenuta, atta a tenere separato il patrimonio del debitore dalla finanza esterna;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori, risultanti dall'Elenco depositato, termine, a pena di inammissibilità, fino a 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA al debitore e ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. DICHIARA, a norma dell'art. 270 comma quinto CCII (che rinvia agli artt. 150 e 151 CCII), che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore e che, a norma dell'art. 143 CCII richiamato dall'art. 270 comma quinto CCII, l'apertura della liquidazione controllata determina l'interruzione del processo in relazione alle cause pendenti e che, a norma di tale disposizione, “il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quanto l'interruzione viene dichiarata dal giudice”. DISPONE l'inserimento, a cura del Liquidatore, della presente sentenza nel sito Internet del Tribunale. DISPONE CHE la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.
DISPONE CHE il Liquidatore, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, ex art. 275 CCII, con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, relazioni periodiche sullo stato della procedura.
DISPONE che il Liquidatore depositi, al termine dell'attività di liquidazione, una relazione finalizzata all'eventuale esdebitazione di diritto del debitore di cui all'art. 282 CCII, relazione avente ad oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione;
DISPONE che il Liquidatore depositi, terminata la liquidazione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione del compenso;
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore
e alla parte ricorrente.
DISPONE che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Sentenza ope legis esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27.05.2025.
Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Pellegri
Il Presidente del Tribunale e del Collegio
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli