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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/02/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3493/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3493/2018 R.G., avente ad oggetto: lesione personale
vertente tra
, elettivamente domiciliati in Bari, alla via G. Devitofrancesco n. 4, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Fabrizio Santorsola, dal quale è rappresentata e difesa giusto mandato in calce alla comparsa per riassunzione del processo interrotto del 15.04.2021,
- ATTRICE in riassunzione -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore e quale impresa designata a gestire il CP_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Bitonto, alla via P. Centola n.
3, presso lo studio dell'Avv. Antonio Adriani, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 7.06.2018,
- CONVENUTA in riassunzione -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.11.2024, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, la causa è stata trattenuta per la decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, con assegnazione dei termini di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1, c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione dell'8.02.2018, notificato in data 16-22.02.2018, (ammesso al patrocinio Parte_2
a spese dello Stato giusta delibera del COA di Bari del 6.02.2018, prot. n. 2018/2501, prat. n. 7240/2017), in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sull'allora figlia minore , conveniva Parte_1 innanzi a questo Tribunale l' quale impresa designata per la Regione Puglia alla gestione e CP_1 liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le vittime della strada”, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla figlia, che quantificava in complessivi
€. 9.545,65, o comunque in altra somma da determinare all'esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, subiti in occasione del sinistro occorso in data 13.02.2015, alle ore 19:00 circa, così descritto: “la minore , usciva da un condominio sito in Bari Viale Delle Regioni n. 28 ed Parte_1 attraversava la strada per raggiungere la parte opposta del marciapiede. Completato tale attraversamento,
1 Dott. Luca Sforza n. 3493/2018 R.G. mentre la minore appoggiava il piede sull'antistante marciapiede, veniva investita da Parte_1 un'autovettura, cadendo rovinosamente in terra. Il conducente di tale veicolo non si arrestava e la minore
[...]
a causa delle lesioni subite, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Pt_1
Bari ove riportava la seguente diagnosi: frattura chiusa del corpo clavicola e frattura claveare dx con giorni
30 prognosi s.c. Seguiva un periodo di convalescenza fino alla data del 23.04.2015”, con vittoria delle spese di lite (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione).
A seguito del sinistro in esame, veniva sporta formale denuncia-querela per l'apertura di un procedimento penale contro ignoti, archiviato in data 16.06.2016; con successive nota PEC del 30.10.2017, parte attrice costituiva in mora l' in qualità di impresa designata per la Puglia alla gestione e Controparte_2 liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le vittime delle strada”, chiedendo il risarcimento dei danni patiti e patendi; a questa lettera seguiva, il 15.11.2017, l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita senza alcun esito;
infatti, l' in qualità di F.G.V.S., non formulava offerte CP_1 risarcitorie né aderiva alla richiesta di negoziazione assistita.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza del 7.06.2018, si costituiva la compagnia in qualità di impresa designata per la Puglia alla gestione e liquidazione dei CP_1 sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le vittime delle strada” (d'ora innanzi , in qualità di CP_1
F.G.V.S.), la quale contestava l'an e il quantum della domanda attorea, impugnando e contestando quanto dedotto e richiesto, in quanto l'avversa pretesa non risulterebbe provata in fatto ed in diritto;
chiedeva, dunque, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva successivamente istruita mediante produzione documentale, non svolgendosi alcuna ulteriore assunzione della prova testimoniale a mezzo di unico teste di parte attrice, in precedenza ammessa con ordinanza resa dal precedente Giudice designato in data 28.02.2019; ed infatti, alla successiva udienza del
21.01.2021 il processo veniva dichiarato interrotto per la sopravvenuta maggiore età dell'attrice Parte_1 sicché lo stesso veniva riassunto da quest'ultima ma alla successiva udienza del 12.05.2022, veniva dichiarata parte attrice decaduta ex art. 104 disp. att. c.p.c. dalla prova testimoniale in precedenza ammessa, non avendo provveduto alla tempestiva citazione della teste alla precedente udienza del 21.01.2021, sicché la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, in seguito rinviata in ragione del gravoso carico del ruolo, sino all'udienza del 7.11.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in presenza in aula di udienza, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c..
La domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Infatti, l'assenza di istruttoria compiuta nel presente giudizio non può che condurre al rigetto della domanda di risarcimento avanzata dall'odierna attrice in quanto sprovvista di adeguato riscontro probatorio di cui la stessa era specificamente gravata ex art. 2697 c.c..
Innanzitutto, vale la pena rammentare che, come noto, il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto, come
2 Dott. Luca Sforza n. 3493/2018 R.G. prospettato nel caso di specie, che il sinistro sia stato cagionato o da veicolo a motore o natante non identificato
(L. 24 dicembre 1969 n. 990, art. 19, comma 1, lett. A), ovvero da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa
(art. 19, comma 1, lett. B, legge citata), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto o che il veicolo era privo di assicurazione.
Invero, il legislatore ha inteso predisporre tutti gli strumenti idonei ad identificare ed a perseguire penalmente colui che pone in essere condotte obiettivamente lesive della sicurezza della circolazione stradale e, svincolando tale attività dalla mera volontà del danneggiato, ha rimarcato gli aspetti pubblicistici di cui è permeata la materia;
proprio la natura pubblicistica impone al danneggiato una condotta “diligente” mediante formale denuncia oppure mediante esposizione esaustiva dei fatti a chi è tenuto alla denunzia o referto.
Come è stato puntualmente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, “...il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto...” (cfr. ex multis,
Cass. civ., sez. 3, 21.06.2012, n. 10323; in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 22.11.2016, n. 23710; Cass. civ., 19.09.1992, n. 10762; Cass. civ., 8.03.1990, n. 1860; Cass. civ., 7.02.1989, n. 775; Cass. civ., 1.08.1987,
n. 6672; Cass. civ., 10.04.1986, n. 2514; nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano sez. VI, 6.05.2020, n.
2704; Trib. Bari, sez. III, 27.06.2023; Trib. Bari, sez. III, 28.06.2022, n. 2587; Trib. Bari, sez. III, 5.09.2021,
n. 3192; Trib. Roma, sez. XII, 03.07.2017, n. 13478; Trib. Bari, sez. III, 03.11.2017, n. 5027; Trib. Bari, sez.
III, 3.01.2024, 10).
Il predetto orientamento è stato più volte confermato dalla giurisprudenza di merito, ivi compresa quella di questo Tribunale e della Corte di Appello di Bari con numerose decisioni (cfr. Corte App. Bari, n. 563/2015;
Corte App. Bari, n. 145/2021; Corte App. Bari, n. 904/2020; Corte App. Bari, n. 837/2020; Trib. Bari, n.
583/2013; Trib. Bari, n. 613/2020; Trib. Bari, n. 5366/2018; Trib. Bari, n. 3720/2019; Trib. Bari, n. 10/2024).
Orbene, tornando alla fattispecie che ci occupa, la dinamica del sinistro descritta da parte attrice è rimasta sul piano meramente assertivo, non essendo stata corroborata dal alcuna prova costituenda, essendo la stessa attrice decaduta dall'assunzione della prova testimoniale in precedenza ammessa, giusta ordinanza resa da questo giudice in data 12.05.2022 che in questa sede deve essere confermata.
Ed infatti, come già evidenziato nella predetta ordinanza del 12.05.2022, non risulta agli atti la citazione del teste in precedenza ammesso per l'udienza del 21.01.2021, come differita d'ufficio con provvedimento dell'8.05.2020, in ragione dell'emergenza COVID-19, senza alcuna valida giustificazione, sicché non poteva che essere dichiarata parte attrice decaduta ex art. 104 disp. att. c.p.c. dal diritto di assumere la prova testimoniale precedentemente ammessa.
Dal tale angolo visuale appaiono prive di pregio e comunque non dirimenti le doglianze della difesa attorea in merito alla asserita interruzione del processo sin dalla dichiarazione resa in data 7.01.2021, e depositata telematicamente in pari data, atteso che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità ormai consolidata “La cessione della rappresentanza legale del genitore esercente la potestà sul figlio minore, a seguito del compimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, non produce automaticamente
l'interruzione del processo, che si verifica soltanto se il procuratore del genitore esercente la potestà dichiara
3 Dott. Luca Sforza n. 3493/2018 R.G. in udienza o notifica all'altra parte detto evento, con la conseguenza che, in mancanza di tale dichiarazione o notifica, il genitore conserva la capacità processuale originaria” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 1, 8.11.1994,
n. 9277; in senso conforme, Cass. civ., sez. 2, 2.09.2010, n. 19015).
Nel caso in esame, l'interruzione è stata dichiarata all'udienza del 21.01.2021, proprio in ragione della reiterata istanza in tal senso formulata dalla difesa di parte attrice alla medesima udienza;
del resto, diversamente opinando - qualora si argomentasse nel senso prospettato dal medesimo difensore di parte attrice, sostenendosi che in base al combinato disposto di cui agli artt. 304 e 298 c.p.c. durante interruzione e relativa sospensione non potevano essere compiuti atti del procedimento - la predetta udienza del 21.01.2021 non avrebbe potuto tenersi o comunque l'attività in essa svolta, e perfino la stessa declaratoria di interruzione del processo, sarebbe stata viziata o affetta da qualche invalidità.
Né elementi ulteriori a fondamento della domanda attorea possono essere desunti dalla denuncia-querela sporta subito dopo il sinistro, circa un mese e mezzo dopo il prospettato investimento.
A tal proposito, invero, è noto l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il danneggiato da un sinistro stradale causato da un veicolo che si assume ignoto, che agisca per ottenere il risarcimento del danno da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia delle vittime della strada, non ha alcun obbligo di presentare una denuncia o una querela contro ignoti, ma è altrettanto noto che la Suprema Corte ha più volte ribadito che l'omessa denuncia, così come la presentazione della querela, ben possono costituire elementi indiziari, unitamente alle altre risultanze probatorie, che possono condurre a supportare e corroborare la sussistenza, nel caso concreto, del sinistro ovvero l'insussistenza del medesimo
(cfr. Cass. civ., sez. III, 2.09.2013, n. 20066 secondo la quale “Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé,
a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro”; in senso conforme, recentemente, Cass. civ., sez. III, 19.02.2016, n. 3019; v. in termini, Cass. civ., sez. 3, 26.01.2016, n. 1325, per cui “Il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che lo stesso sia rimasto sconosciuto. In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di “mere tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. In tale ottica, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico dello stesso un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”. La prova che il danneggiato
è tenuto a fornire, riguardo al fatto che il danno sia stato causato da veicolo non identificato, può essere
4 Dott. Luca Sforza n. 3493/2018 R.G. offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla in mancanza della stessa”; sull'assenza di qualsivoglia obbligo di sporgere denuncia penale contro ignoti, cfr., ex multis, Cass. civ., 31.08.2020, n. 18097).
Orbene, l'assenza di ulteriori elementi probatori, per come innanzi evidenziato, impedisce di attribuire qualsivoglia valenza neppure indiziaria alla suddetta denuncia-querela, stante l'assenza di puntuale riscontro in ordine alla dinamica del sinistro, come correttamente evidenziato dalla difesa della compagnia convenuta.
Orbene, e concludendo, ritiene questo Giudice che, alla luce dell'assenza di prova in ordine alla effettiva dinamica del sinistro, e tenuto conto delle ulteriori risultanze documentali allegate agli atti, deve ritenersi non sufficientemente fornita la prova del sinistro in esame e conseguentemente deve essere rigettata la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
La domanda è, dunque, infondata e deve essere rigettata.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali le stesse seguono la soccombenza, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, a carico di parte attrice, tenuto conto dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, in base al valore dichiarato della controversia, tabella 2, terza colonna, D.M. citato
(scaglione di riferimento ricompreso tra €. 5.200,01 ed €. 26.000,00), con riduzione, ex art. 4, comma 1 del
D.M. 55/2014, del 50% dei valori medi previsti per ciascuna fase, stante la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da nei confronti di in qualità di impresa Parte_1 Controparte_2 designata per la Puglia alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le vittime delle strada”, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3493/2018, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna a rimborsare le spese del giudizio in favore di in qualità Parte_1 CP_1 di impresa designata per la Puglia alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di
Garanzia per le vittime delle strada”, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi €. 2.538,50 per compensi professionali (già decurtati ex art. 4, co. 1 D.M. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Bari, il 25.02.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri
dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
5 Dott. Luca Sforza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3493/2018 R.G., avente ad oggetto: lesione personale
vertente tra
, elettivamente domiciliati in Bari, alla via G. Devitofrancesco n. 4, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Fabrizio Santorsola, dal quale è rappresentata e difesa giusto mandato in calce alla comparsa per riassunzione del processo interrotto del 15.04.2021,
- ATTRICE in riassunzione -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore e quale impresa designata a gestire il CP_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Bitonto, alla via P. Centola n.
3, presso lo studio dell'Avv. Antonio Adriani, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 7.06.2018,
- CONVENUTA in riassunzione -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.11.2024, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, la causa è stata trattenuta per la decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, con assegnazione dei termini di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1, c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione dell'8.02.2018, notificato in data 16-22.02.2018, (ammesso al patrocinio Parte_2
a spese dello Stato giusta delibera del COA di Bari del 6.02.2018, prot. n. 2018/2501, prat. n. 7240/2017), in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sull'allora figlia minore , conveniva Parte_1 innanzi a questo Tribunale l' quale impresa designata per la Regione Puglia alla gestione e CP_1 liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le vittime della strada”, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla figlia, che quantificava in complessivi
€. 9.545,65, o comunque in altra somma da determinare all'esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, subiti in occasione del sinistro occorso in data 13.02.2015, alle ore 19:00 circa, così descritto: “la minore , usciva da un condominio sito in Bari Viale Delle Regioni n. 28 ed Parte_1 attraversava la strada per raggiungere la parte opposta del marciapiede. Completato tale attraversamento,
1 Dott. Luca Sforza n. 3493/2018 R.G. mentre la minore appoggiava il piede sull'antistante marciapiede, veniva investita da Parte_1 un'autovettura, cadendo rovinosamente in terra. Il conducente di tale veicolo non si arrestava e la minore
[...]
a causa delle lesioni subite, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Pt_1
Bari ove riportava la seguente diagnosi: frattura chiusa del corpo clavicola e frattura claveare dx con giorni
30 prognosi s.c. Seguiva un periodo di convalescenza fino alla data del 23.04.2015”, con vittoria delle spese di lite (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione).
A seguito del sinistro in esame, veniva sporta formale denuncia-querela per l'apertura di un procedimento penale contro ignoti, archiviato in data 16.06.2016; con successive nota PEC del 30.10.2017, parte attrice costituiva in mora l' in qualità di impresa designata per la Puglia alla gestione e Controparte_2 liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le vittime delle strada”, chiedendo il risarcimento dei danni patiti e patendi; a questa lettera seguiva, il 15.11.2017, l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita senza alcun esito;
infatti, l' in qualità di F.G.V.S., non formulava offerte CP_1 risarcitorie né aderiva alla richiesta di negoziazione assistita.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza del 7.06.2018, si costituiva la compagnia in qualità di impresa designata per la Puglia alla gestione e liquidazione dei CP_1 sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le vittime delle strada” (d'ora innanzi , in qualità di CP_1
F.G.V.S.), la quale contestava l'an e il quantum della domanda attorea, impugnando e contestando quanto dedotto e richiesto, in quanto l'avversa pretesa non risulterebbe provata in fatto ed in diritto;
chiedeva, dunque, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva successivamente istruita mediante produzione documentale, non svolgendosi alcuna ulteriore assunzione della prova testimoniale a mezzo di unico teste di parte attrice, in precedenza ammessa con ordinanza resa dal precedente Giudice designato in data 28.02.2019; ed infatti, alla successiva udienza del
21.01.2021 il processo veniva dichiarato interrotto per la sopravvenuta maggiore età dell'attrice Parte_1 sicché lo stesso veniva riassunto da quest'ultima ma alla successiva udienza del 12.05.2022, veniva dichiarata parte attrice decaduta ex art. 104 disp. att. c.p.c. dalla prova testimoniale in precedenza ammessa, non avendo provveduto alla tempestiva citazione della teste alla precedente udienza del 21.01.2021, sicché la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, in seguito rinviata in ragione del gravoso carico del ruolo, sino all'udienza del 7.11.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in presenza in aula di udienza, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c..
La domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Infatti, l'assenza di istruttoria compiuta nel presente giudizio non può che condurre al rigetto della domanda di risarcimento avanzata dall'odierna attrice in quanto sprovvista di adeguato riscontro probatorio di cui la stessa era specificamente gravata ex art. 2697 c.c..
Innanzitutto, vale la pena rammentare che, come noto, il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto, come
2 Dott. Luca Sforza n. 3493/2018 R.G. prospettato nel caso di specie, che il sinistro sia stato cagionato o da veicolo a motore o natante non identificato
(L. 24 dicembre 1969 n. 990, art. 19, comma 1, lett. A), ovvero da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa
(art. 19, comma 1, lett. B, legge citata), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto o che il veicolo era privo di assicurazione.
Invero, il legislatore ha inteso predisporre tutti gli strumenti idonei ad identificare ed a perseguire penalmente colui che pone in essere condotte obiettivamente lesive della sicurezza della circolazione stradale e, svincolando tale attività dalla mera volontà del danneggiato, ha rimarcato gli aspetti pubblicistici di cui è permeata la materia;
proprio la natura pubblicistica impone al danneggiato una condotta “diligente” mediante formale denuncia oppure mediante esposizione esaustiva dei fatti a chi è tenuto alla denunzia o referto.
Come è stato puntualmente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, “...il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto...” (cfr. ex multis,
Cass. civ., sez. 3, 21.06.2012, n. 10323; in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 22.11.2016, n. 23710; Cass. civ., 19.09.1992, n. 10762; Cass. civ., 8.03.1990, n. 1860; Cass. civ., 7.02.1989, n. 775; Cass. civ., 1.08.1987,
n. 6672; Cass. civ., 10.04.1986, n. 2514; nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano sez. VI, 6.05.2020, n.
2704; Trib. Bari, sez. III, 27.06.2023; Trib. Bari, sez. III, 28.06.2022, n. 2587; Trib. Bari, sez. III, 5.09.2021,
n. 3192; Trib. Roma, sez. XII, 03.07.2017, n. 13478; Trib. Bari, sez. III, 03.11.2017, n. 5027; Trib. Bari, sez.
III, 3.01.2024, 10).
Il predetto orientamento è stato più volte confermato dalla giurisprudenza di merito, ivi compresa quella di questo Tribunale e della Corte di Appello di Bari con numerose decisioni (cfr. Corte App. Bari, n. 563/2015;
Corte App. Bari, n. 145/2021; Corte App. Bari, n. 904/2020; Corte App. Bari, n. 837/2020; Trib. Bari, n.
583/2013; Trib. Bari, n. 613/2020; Trib. Bari, n. 5366/2018; Trib. Bari, n. 3720/2019; Trib. Bari, n. 10/2024).
Orbene, tornando alla fattispecie che ci occupa, la dinamica del sinistro descritta da parte attrice è rimasta sul piano meramente assertivo, non essendo stata corroborata dal alcuna prova costituenda, essendo la stessa attrice decaduta dall'assunzione della prova testimoniale in precedenza ammessa, giusta ordinanza resa da questo giudice in data 12.05.2022 che in questa sede deve essere confermata.
Ed infatti, come già evidenziato nella predetta ordinanza del 12.05.2022, non risulta agli atti la citazione del teste in precedenza ammesso per l'udienza del 21.01.2021, come differita d'ufficio con provvedimento dell'8.05.2020, in ragione dell'emergenza COVID-19, senza alcuna valida giustificazione, sicché non poteva che essere dichiarata parte attrice decaduta ex art. 104 disp. att. c.p.c. dal diritto di assumere la prova testimoniale precedentemente ammessa.
Dal tale angolo visuale appaiono prive di pregio e comunque non dirimenti le doglianze della difesa attorea in merito alla asserita interruzione del processo sin dalla dichiarazione resa in data 7.01.2021, e depositata telematicamente in pari data, atteso che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità ormai consolidata “La cessione della rappresentanza legale del genitore esercente la potestà sul figlio minore, a seguito del compimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, non produce automaticamente
l'interruzione del processo, che si verifica soltanto se il procuratore del genitore esercente la potestà dichiara
3 Dott. Luca Sforza n. 3493/2018 R.G. in udienza o notifica all'altra parte detto evento, con la conseguenza che, in mancanza di tale dichiarazione o notifica, il genitore conserva la capacità processuale originaria” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 1, 8.11.1994,
n. 9277; in senso conforme, Cass. civ., sez. 2, 2.09.2010, n. 19015).
Nel caso in esame, l'interruzione è stata dichiarata all'udienza del 21.01.2021, proprio in ragione della reiterata istanza in tal senso formulata dalla difesa di parte attrice alla medesima udienza;
del resto, diversamente opinando - qualora si argomentasse nel senso prospettato dal medesimo difensore di parte attrice, sostenendosi che in base al combinato disposto di cui agli artt. 304 e 298 c.p.c. durante interruzione e relativa sospensione non potevano essere compiuti atti del procedimento - la predetta udienza del 21.01.2021 non avrebbe potuto tenersi o comunque l'attività in essa svolta, e perfino la stessa declaratoria di interruzione del processo, sarebbe stata viziata o affetta da qualche invalidità.
Né elementi ulteriori a fondamento della domanda attorea possono essere desunti dalla denuncia-querela sporta subito dopo il sinistro, circa un mese e mezzo dopo il prospettato investimento.
A tal proposito, invero, è noto l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il danneggiato da un sinistro stradale causato da un veicolo che si assume ignoto, che agisca per ottenere il risarcimento del danno da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia delle vittime della strada, non ha alcun obbligo di presentare una denuncia o una querela contro ignoti, ma è altrettanto noto che la Suprema Corte ha più volte ribadito che l'omessa denuncia, così come la presentazione della querela, ben possono costituire elementi indiziari, unitamente alle altre risultanze probatorie, che possono condurre a supportare e corroborare la sussistenza, nel caso concreto, del sinistro ovvero l'insussistenza del medesimo
(cfr. Cass. civ., sez. III, 2.09.2013, n. 20066 secondo la quale “Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé,
a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro”; in senso conforme, recentemente, Cass. civ., sez. III, 19.02.2016, n. 3019; v. in termini, Cass. civ., sez. 3, 26.01.2016, n. 1325, per cui “Il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che lo stesso sia rimasto sconosciuto. In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di “mere tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. In tale ottica, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico dello stesso un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”. La prova che il danneggiato
è tenuto a fornire, riguardo al fatto che il danno sia stato causato da veicolo non identificato, può essere
4 Dott. Luca Sforza n. 3493/2018 R.G. offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla in mancanza della stessa”; sull'assenza di qualsivoglia obbligo di sporgere denuncia penale contro ignoti, cfr., ex multis, Cass. civ., 31.08.2020, n. 18097).
Orbene, l'assenza di ulteriori elementi probatori, per come innanzi evidenziato, impedisce di attribuire qualsivoglia valenza neppure indiziaria alla suddetta denuncia-querela, stante l'assenza di puntuale riscontro in ordine alla dinamica del sinistro, come correttamente evidenziato dalla difesa della compagnia convenuta.
Orbene, e concludendo, ritiene questo Giudice che, alla luce dell'assenza di prova in ordine alla effettiva dinamica del sinistro, e tenuto conto delle ulteriori risultanze documentali allegate agli atti, deve ritenersi non sufficientemente fornita la prova del sinistro in esame e conseguentemente deve essere rigettata la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
La domanda è, dunque, infondata e deve essere rigettata.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali le stesse seguono la soccombenza, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, a carico di parte attrice, tenuto conto dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, in base al valore dichiarato della controversia, tabella 2, terza colonna, D.M. citato
(scaglione di riferimento ricompreso tra €. 5.200,01 ed €. 26.000,00), con riduzione, ex art. 4, comma 1 del
D.M. 55/2014, del 50% dei valori medi previsti per ciascuna fase, stante la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da nei confronti di in qualità di impresa Parte_1 Controparte_2 designata per la Puglia alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le vittime delle strada”, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3493/2018, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna a rimborsare le spese del giudizio in favore di in qualità Parte_1 CP_1 di impresa designata per la Puglia alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di
Garanzia per le vittime delle strada”, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi €. 2.538,50 per compensi professionali (già decurtati ex art. 4, co. 1 D.M. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Bari, il 25.02.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri
dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
5 Dott. Luca Sforza