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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1598/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ENZO ADAMO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ADAMO ENZO
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VIRGINIO VILARDI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
VIRGINIO VILARDI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza ed eccezione, così giudicare
Nel merito ed in via principale
pagina 1 di 10 1. Accertare e dichiarare che il piano di ammortamento alla francese utilizza per il calcolo della rata il regime di interessi composto e che ciò determina indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, così delibando la nullità del contratto, ovvero delle clausole sugli interessi pattuite ex contractu, per i motivi e le causali esposte in narrativa.
2. Accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di trasparenza da parte della così CP_1
delibando la nullità delle clausole sugli interessi pattuite ex contractu, per i motivi e le causali esposte in narrativa.
3. Accertare e dichiarare che il tasso di interesse e/o il T.A.E.G. contenuti nel contratto per cui è causa non corrispondono agli effettivi interessi e/o T.A.E.G. praticati da Controparte_2
così delibando la nullità delle clausole sugli interessi pattuite ex contractu, per i motivi e le causali esposte in narrativa.
4. Accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1815, 1346 c.c., 644 c.p. e 115 T.U.B. delle previsioni di interessi debitori e moratori, per i fatti e le causali di cui in narrativa, e in ogni caso, previa determinazione del Tasso Effettivo Globale, applicato in costanza di rapporti dalla Banca, accertare e dichiarare non dovuti da gli interessi conteggiati dalla Banca opposta con un saggio di Parte_1
interesse superiore al tasso soglia di cui alla legge 07.03.1996 n. 108.
5. Accertare e dichiarare che il piano di ammortamento alla francese utilizza per il calcolo della rata la formula della capitalizzazione composta e che ciò determina anatocismo o comunque l'applicazione di un tasso effettivo superiore a quello rappresentato in contratto, dichiarare non dovuti gli addebiti di interessi anatocistici in violazione della disposizione di cui all'art. 1283 c.c., così delibando la nullità delle clausole sugli interessi pattuite ex contractu, per i motivi e le causali esposte in narrativa.
6. Dichiarare erroneo e non provato il credito reclamato da per i Controparte_2
motivi e le causali di cui in narrativa.
7. Per l'effetto ed in ogni caso dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto n. 4690/2023 ing.,
R.G. 15533/2023, emesso dal Tribunale di Brescia in data 21.12.2023 nei confronti di Parte_1
con tutte le conseguenze di legge.
Nel merito ed in via di eccezione riconvenzionale
1. Nella denegata ipotesi di non ritenuta nullità del contratto, rideterminare il debito effettivo del finanziamento in oggetto al momento della revoca, azzerando gli interessi e le spese, senza alcuna capitalizzazione di interessi passivi di commissioni e di spese e, occorrendo, applicando il tasso sostitutivo BOT.
pagina 2 di 10 2. Compensare il credito eventualmente risultante a favore di nei Controparte_2 confronti di con quanto a quest'ultimo dovuto in restituzione dal predetto istituto per Parte_1
rate, interessi, spese ed oneri tutti incassati in dipendenza di contratto di finanziamento e/o di clausole di questo nulle, per i motivi e le causali di cui in narrativa.
3. Per l'effetto ed in ogni caso dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto n. 4690/2023 ing.,
R.G. 15533/2023, emesso dal Tribunale di Brescia in data 21.12.2023 nei confronti di Parte_1
con tutte le conseguenze di legge.
In ogni caso
Con rifusione del compenso professionale, maggiorato del rimborso spese generali, del contributo previdenziale e dell'I.v.a. come per legge, oltre alle spese processuali, nonché al rimborso integrale delle spese di c.t.u./c.t.p
In via istruttoria
Disporre c.t.u. contabile, sottoponendo al nominando C.t.u. il seguente quesito: “letti gli atti ed esaminati i documenti di causa: 1) accerti il C.t.u. se il piano di ammortamento alla francese utilizzi per il calcolo della rata la formula della capitalizzazione composta e se ciò determini in concreto un tasso effettivo ed un TAEG superiori rispetto a quelli indicati in contratto, anatocismo ed usura;
2) sviluppi un piano di ammortamento calcolando l'ammontare della rata costante in regime finanziario di interesse semplice applicando: a) il tasso di interesse legale, b) il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma settimo, T.U.B., c) il tasso variabile contrattualmente pattuito secondo le variazioni del parametro di indicizzazione;
3) quantifichi l'ammontare degli interessi anatocistici, usurari, corrispettivi e moratori versarti dal mutuatario;
4) calcoli, sulla base di tale nuovo piano e considerati i pagamenti effettuati dal mutuatario, il dare/avere tra le parti, azzerando gli interessi e le spese, senza alcuna capitalizzazione di interessi passivi di commissioni e di spese, indicando gli importi per eventuali rate insolute, capitale residuo, successivi interessi (da calcolare sulla sola quota capitale delle rate insolute) e spese.”
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Brescia, previa ogni opportuna declaratoria e contrariis reiectis, così giudicare: nel merito, in via principale: dichiarare infondata e, pertanto, respingere, per tutte le ragioni articolate in parte motiva, l'opposizione avversaria, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.
pagina 3 di 10 4690/2023 del Giudice del Tribunale di Brescia, accogliendo conseguentemente tutte le domande formulate dalla convenuta opposta con il ricorso per ingiunzione;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA e CPA;
in via istruttoria: rigettare l'avversaria istanza d'integrazione di CTU.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore proponeva opposizione avverso il decreto n. 4690/2023 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
891.113,17, oltre interessi e spese, di cui euro 38,61 quale residuo di un contratto di conto corrente, ed euro 891.074,56 quale residuo del contratto di mutuo chirografario stipulato con Controparte_2
[...]
L'attore opponente eccepiva, con esclusivo riguardo al contratto di mutuo, l'indicazione, nelle condizioni di contratto, di vari addendi e costi modificativi delle condizioni economiche del finanziamento, tali da superare il T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale) indicato, la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione composta, l'applicazione, al finanziamento, di tassi effettivi superiori rispetto a quelli pattuiti, con violazione degli artt. 820, 821, 1337, 1375, 1346, 1341 e 1342
c.c., nonché dell'art. 117 T.U.B., della Direttiva 93/13/CEE, della l. 108/96 e dell'art. 644 c.p.; eccepiva altresì l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata non corrisposta, con conseguente anatocismo.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto emesso concludendo, anche in via riconvenzionale, come in epigrafe indicato.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle argomentazioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata CTU la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. Le due linee di credito
La somma ingiunta con il credito ingiunto opposto nel presente procedimento trae origine da due diverse linee di credito.
Un contratto di conto corrente n. 10118/94 (doc. 3 fascicolo monitorio), (ora posizione a sofferenza pagina 4 di 10 109803/1) e il contratto di mutuo fondiario M/L del 16.02.2021 (doc. 4 fascicolo monitorio) (ora posizione a sofferenza n. 109803/2), assistito da garanzia fideiussoria di Ismea Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare, sottoscritti dalle parti, la cui stipula risulta documentalmente provata nonché pacifica tra le stesse.
II. L'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e la violazione del dovere di trasparenza.
Le contestazioni di parte attrice opponente attengono al solo contratto di finanziamento e riguardano in primo luogo l'indeterminatezza, variamente declinata, delle condizioni pattuite e applicate nonché la violazione del dovere di trasparenza.
Nello specifico parte attrice lamenta la mancata pattuizione del piano di ammortamento e la concreta applicazione di un piano di ammortamento c.d. alla francese che comporta anatocismo vietato e comunque non dichiarato in contratto.
Demandata al paragrafo successivo la disamina dell'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, l'eccezione relativa alla mancata pattuizione del piano di ammortamento risulta infondata, considerando che tra le condizioni economiche allegate al contratto, debitamente sottoscritte dall'opponente, è riportato “tipo di ammortamento: piano francese” (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione).
In ogni caso la più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (
Cass., Sezioni Unite, sentenza 29 maggio 2024, n. 15130).
Non sussiste infatti alcuna indeterminatezza qualora, come nel caso di specie, il contratto di mutuo contenga “la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e del tasso di interesse. Inoltre, nel piano di ammortamento allegato al contratto, sono indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale ed interessi” (cfr. C. Cass. da ultimo citata).
La circostanza che il contratto in esame prevedesse l'applicazione di un tasso variabile non porta a diverse conseguenze come statuito da C. Cass. con l'ordinanza nr. 7385/25 alla cui motivazione si pagina 5 di 10 rinvia.
III. L'ammortamento c.d. alla francese
Parte attrice allega che il piano di ammortamento alla francese, pacificamente applicato nel caso di specie, determini l'impiego del regime composto di interessi che, a sua volta, implica il calcolo degli interessi sia sulla quota capitale che sulla quota di interessi calcolati sui periodi precedenti, con capitalizzazione che genererebbe pertanto un evidente fenomeno anatocistico vietato ex art. 1283 c.c.
Sul punto si osserva che il piano di ammortamento alla francese (che, come noto, come noto, prevede il rimborso del capitale mutuato secondo rate costanti, costituite da una quota capitale e da una quota interessi, di cui la quota capitale è destinata ad aumentare progressivamente mentre la quota interessi è destinata a diminuire progressivamente) di per sé non è tale da determinare anatocismo, in quanto gli interessi delle singole rate sono calcolati solo sulla quota residua del capitale, con conseguente esclusione di ogni indebita capitalizzazione di interessi.
Nel sistema di ammortamento alla francese gli interessi vengono infatti calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Conseguentemente, il piano di ammortamento alla francese non comporta né una indeterminatezza del tasso di interesse, né una illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
L'assenza di capitalizzazione in concreto è agevolmente riscontrabile dall'esame del piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento e sviluppato con il tasso di ingresso pattuito al
1,150% (cfr. doc. 4 di parte attrice).
A titolo di esempio al pagamento della rata nr. 13 è indicato l'importo di euro 983.799,82 quale capitale residuo.
Gli interessi del 1,150% calcolati sul solo capitale residuo sono pari ad euro 11.313,70 su base annua che equivale ad euro 942,81 su base mesile, che è l'importo degli interessi di cui si compone la rata nr.
14 come si evince dal piano di ammortamento allegato al contratto.
pagina 6 di 10 IV. I tassi usurai
Parte attrice opponente sostiene che “tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all'erogazione del finanziamento deve essere incluso anche il costo occulto a carico del mutuatario, insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento alla francese” e pertanto, “considerando tutte le voci che compongono il T.E.G. appare la violazione della predetta soglia usura, come meglio ci si riserva di documentare nei termini di legge”, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.
La contestazione, cui non è seguita alcuna ulteriore allegazione, né con riguardo al T.E.G. (tasso effettivo globale) né con riguardo al tasso soglia di riferimento è così generica da non poter essere esaminata.
In disparte dal lamentato costo occulto che, per i motivi di cui sopra, non sussiste, parte attrice non ha neppure indicato per quali motivi e in quali termini il T.E.G., che non indica e che non coincide con il
T.A.E.G., sarebbe superiore al tasso soglia di riferimento, che parimenti non viene indicato.
Nel caso in esame, pertanto, non è tanto la prova della violazione a mancare (mancanza alla quale si potrebbe ben supplire tramite CTU contabile) ma la stessa allegazione della violazione che, in sostanza, viene dalla stessa attrice meramente ipotizzata.
V. Erronea indicazione del TAEG
Parte attrice opponente eccepisce la “nullità delle clausole sugli interessi pattuiti” ex art. 117 co. 6
TUB ed ex art. 125-bis co. 6, 7 e 8 TUB, nonché per violazione della delibera CICR 04.03.2003, con conseguente nullità del tasso medesimo ed applicazione dell'art. 117 co. 7 TUB stante l'indicazione, nelle condizioni di contratto, di vari addendi e costi modificativi delle condizioni economiche del finanziamento, tali da superare il T.A.E.G. indicato e da non poter avere certezza delle spese complessive.
Infatti, secondo la stessa “il costo occulto che deriva a carico del mutuatario dell'adozione del regime degli interessi composto determina la non corrispondenza sia del tasso di interesse effettivamente applicato, differente da quello nominale indicato, sia la non corrispondenza del Tasso Effettivo
Globale Annuo (T.A.E.G.). Anche il costo occulto deve essere computato nel calcolo dei predetti tassi
e, per quanto riguarda il T.A.E.G., concorre nella sua determinazione assieme a tutte le commissioni, remunerazioni e spese. Nel contratto analizzato il T.A.E.G. indicato (inizialmente 1,31% e poi 1,32%) non appare conforme a quello concretamente applicato e, in particolare, da una prima verifica,
pagina 7 di 10 sembrerebbe non essere stati considerati, nell'individuazione dello stesso, non solo tutte le spese e remunerazioni previste, ma neppure il predetto costo occulto”.
Premesso che il T.A.E.G., (Tasso Annuo Effettivo Globale), è, in base alla definizione dell'art. 121 del
Testo Unico Bancario, “il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'imposto totale del credito”, l'eccezione di nullità non è fondata.
In primo luogo, come rilevato nei paragrafi precedenti, nell'ambito del piano di ammortamento non si rinviene alcun fenomeno anatocistico.
In ogni caso, premesso che il contratto non risulta concluso da un consumatore ma dall'attore quale titolare di azienda agricola (come emerge dal timbro firma apposto in calce al contratto e come confermato dalla garanzia rilasciata da ISMEA) questo Giudice condivide la giurisprudenza di merito
Par secondo cui la mancata o erronea indicazione dell' e del TAEG non comporta la nullità del contratto, posto che, come chiarito dalla Corte di Cassazione “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”
(Corte di Cassazione n. 39169/2021).
Par In conseguenza di ciò l'errata indicazione dell' , o del T.A.E.G., non sarebbe sanzionata da nullità ex art. 117 TUB non potendo essere considerata un'ipotesi di indeterminatezza del tasso di interesse o delle condizioni economiche che sono e rimangono specificamente pattuite.
VI. L'anatocismo
Parte convenuta opposta ha ingiunto il pagamento immediato della somma di euro 891.113,17, di cui euro 4.142,78 per interessi di mora (doc. 8 comparsa di costituzione).
Tale quantificazione degli interessi è contestata da parte attrice che eccepisce l'applicazione illegittima degli interessi di mora sull'intera rata insoluta e, quindi, anche sulla quota interessi ivi inclusa, così generando un'indebita capitalizzazione degli interessi.
Con riguardo alle rate non ancora scadute alla data di risoluzione, come precisato da parte convenuta e pagina 8 di 10 non specificamente contestato dall'opponente, non è stata effettuata alcuna richiesta di interessi corrispettivi, essendo stati chiesti i soli interessi di mora sul capitale residuo, circostanza che esclude alcun anatocismo.
Per quanto riguarda invece l'applicazione della mora sulle rate scadute alla data di risoluzione - costituite da capitale ed interessi - all'esito della CTU è emersa la fondatezza della doglianza attorea.
Il consulente, nel suo elaborato al quale può integralmente farsi rinvio in quanto non oggetto di contestazione, ha rilevato come “la abbia effettivamente calcolato il tasso di mora non solo CP_1 sulla quota capitale ma sull'intera rata comprensiva di interessi, generando quindi interessi anatocistici. E così per un totale complessivo di euro 4.180,58. In definitiva, dunque, la differenza calcolata in favore di parte attrice ammonta a complessivi euro 206,91 scaturenti dal differenziale tra la pretesa della banca (euro 4.142,78) e il ricalcolo proposto nel presente elaborato (3.935,87)”.
Tale importo, in quanto conseguente anatocismo ad oggi integralmente vietato ex art. 120 TUB, non può essere riconosciuto come dovuto.
Né ha valore il richiamo alla delibera CICR del luglio 2003 in quanto superata sul punto dalla deliberazione CICR del 3 agosto 2016.
VII. Il quantum
Parte attrice contesta il quantum ingiunto posto che “al cliente risulterebbe di aver versato quantomeno
152.000,50 euro”.
In assenza di prova alcuna in merito ai pagamenti effettuati non possono che essere riconosciuti quelli riconosciuti come tali dalla stessa ricorrente in monitorio, nel momento in cui ha chiesto il pagamento delle rate da 21 e 31, quali rate scadute e non pagate, e del capitale residuo, così riconoscendo implicitamente l'avvenuto pagamento delle rate da 1 a 20.
VIII. La revoca del decreto e la condanna
Alla luce di quanto sopra, il decreto n. 4690/2023 emesso deve essere revocato.
Parte attrice opponente deve essere condannata al pagamento della minor somma di euro 890.906,26 oltre interessi maturati dal 05.10.2023 al saldo.
A prescindere dalle conseguenze, in termini di revoca del decreto, di un eventuale errore materiale o di calcolo nell'indicazione della somma ingiunta, nel caso in esame non si è in presenza di un errore di calcolo ma dell'applicazione di anatocismo in violazione di legge, seppure con conseguenze di poco pagina 9 di 10 momento anche in rapporto all'entità del credito.
Ciò rende doverosa la revoca del decreto ingiuntivo con condanna della minor soma riconosciuta come dovuta.
IX. Le spese di lite
Nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve ritenersi parte attrice opponente, che non ha mai riconosciuto la debenza di alcuna somma quale parte soccombente sostanziale, tenuta al rimborso delle spese di lite della controparte.
In assenza di nota, le spese di lite devono essere liquidate, tenuto conto del valore della causa, in euro
22.281,25 per compenso (valori medi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e minima per la fase decisionale in quanto in forma semplificata, dello scaglione delle cause per valore fino ad euro
520.00,00 incrementato del 15%), oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca.
Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico di parte opposta, salva la solidarietà verso il
C.T.U., avendo il CTU accertato l'effettiva applicazione di anatocismo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 4690 del 21.12.2023;
-condanna al pagamento in favore di parte opposta per la causale di cui in premessa della Parte_1
minor somma di euro 890.90,26 oltre interessi oltre interessi maturati dal 05.10.2023 al saldo;
- spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1598/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ENZO ADAMO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ADAMO ENZO
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VIRGINIO VILARDI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
VIRGINIO VILARDI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza ed eccezione, così giudicare
Nel merito ed in via principale
pagina 1 di 10 1. Accertare e dichiarare che il piano di ammortamento alla francese utilizza per il calcolo della rata il regime di interessi composto e che ciò determina indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, così delibando la nullità del contratto, ovvero delle clausole sugli interessi pattuite ex contractu, per i motivi e le causali esposte in narrativa.
2. Accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di trasparenza da parte della così CP_1
delibando la nullità delle clausole sugli interessi pattuite ex contractu, per i motivi e le causali esposte in narrativa.
3. Accertare e dichiarare che il tasso di interesse e/o il T.A.E.G. contenuti nel contratto per cui è causa non corrispondono agli effettivi interessi e/o T.A.E.G. praticati da Controparte_2
così delibando la nullità delle clausole sugli interessi pattuite ex contractu, per i motivi e le causali esposte in narrativa.
4. Accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1815, 1346 c.c., 644 c.p. e 115 T.U.B. delle previsioni di interessi debitori e moratori, per i fatti e le causali di cui in narrativa, e in ogni caso, previa determinazione del Tasso Effettivo Globale, applicato in costanza di rapporti dalla Banca, accertare e dichiarare non dovuti da gli interessi conteggiati dalla Banca opposta con un saggio di Parte_1
interesse superiore al tasso soglia di cui alla legge 07.03.1996 n. 108.
5. Accertare e dichiarare che il piano di ammortamento alla francese utilizza per il calcolo della rata la formula della capitalizzazione composta e che ciò determina anatocismo o comunque l'applicazione di un tasso effettivo superiore a quello rappresentato in contratto, dichiarare non dovuti gli addebiti di interessi anatocistici in violazione della disposizione di cui all'art. 1283 c.c., così delibando la nullità delle clausole sugli interessi pattuite ex contractu, per i motivi e le causali esposte in narrativa.
6. Dichiarare erroneo e non provato il credito reclamato da per i Controparte_2
motivi e le causali di cui in narrativa.
7. Per l'effetto ed in ogni caso dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto n. 4690/2023 ing.,
R.G. 15533/2023, emesso dal Tribunale di Brescia in data 21.12.2023 nei confronti di Parte_1
con tutte le conseguenze di legge.
Nel merito ed in via di eccezione riconvenzionale
1. Nella denegata ipotesi di non ritenuta nullità del contratto, rideterminare il debito effettivo del finanziamento in oggetto al momento della revoca, azzerando gli interessi e le spese, senza alcuna capitalizzazione di interessi passivi di commissioni e di spese e, occorrendo, applicando il tasso sostitutivo BOT.
pagina 2 di 10 2. Compensare il credito eventualmente risultante a favore di nei Controparte_2 confronti di con quanto a quest'ultimo dovuto in restituzione dal predetto istituto per Parte_1
rate, interessi, spese ed oneri tutti incassati in dipendenza di contratto di finanziamento e/o di clausole di questo nulle, per i motivi e le causali di cui in narrativa.
3. Per l'effetto ed in ogni caso dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto n. 4690/2023 ing.,
R.G. 15533/2023, emesso dal Tribunale di Brescia in data 21.12.2023 nei confronti di Parte_1
con tutte le conseguenze di legge.
In ogni caso
Con rifusione del compenso professionale, maggiorato del rimborso spese generali, del contributo previdenziale e dell'I.v.a. come per legge, oltre alle spese processuali, nonché al rimborso integrale delle spese di c.t.u./c.t.p
In via istruttoria
Disporre c.t.u. contabile, sottoponendo al nominando C.t.u. il seguente quesito: “letti gli atti ed esaminati i documenti di causa: 1) accerti il C.t.u. se il piano di ammortamento alla francese utilizzi per il calcolo della rata la formula della capitalizzazione composta e se ciò determini in concreto un tasso effettivo ed un TAEG superiori rispetto a quelli indicati in contratto, anatocismo ed usura;
2) sviluppi un piano di ammortamento calcolando l'ammontare della rata costante in regime finanziario di interesse semplice applicando: a) il tasso di interesse legale, b) il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma settimo, T.U.B., c) il tasso variabile contrattualmente pattuito secondo le variazioni del parametro di indicizzazione;
3) quantifichi l'ammontare degli interessi anatocistici, usurari, corrispettivi e moratori versarti dal mutuatario;
4) calcoli, sulla base di tale nuovo piano e considerati i pagamenti effettuati dal mutuatario, il dare/avere tra le parti, azzerando gli interessi e le spese, senza alcuna capitalizzazione di interessi passivi di commissioni e di spese, indicando gli importi per eventuali rate insolute, capitale residuo, successivi interessi (da calcolare sulla sola quota capitale delle rate insolute) e spese.”
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Brescia, previa ogni opportuna declaratoria e contrariis reiectis, così giudicare: nel merito, in via principale: dichiarare infondata e, pertanto, respingere, per tutte le ragioni articolate in parte motiva, l'opposizione avversaria, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.
pagina 3 di 10 4690/2023 del Giudice del Tribunale di Brescia, accogliendo conseguentemente tutte le domande formulate dalla convenuta opposta con il ricorso per ingiunzione;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA e CPA;
in via istruttoria: rigettare l'avversaria istanza d'integrazione di CTU.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore proponeva opposizione avverso il decreto n. 4690/2023 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
891.113,17, oltre interessi e spese, di cui euro 38,61 quale residuo di un contratto di conto corrente, ed euro 891.074,56 quale residuo del contratto di mutuo chirografario stipulato con Controparte_2
[...]
L'attore opponente eccepiva, con esclusivo riguardo al contratto di mutuo, l'indicazione, nelle condizioni di contratto, di vari addendi e costi modificativi delle condizioni economiche del finanziamento, tali da superare il T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale) indicato, la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione composta, l'applicazione, al finanziamento, di tassi effettivi superiori rispetto a quelli pattuiti, con violazione degli artt. 820, 821, 1337, 1375, 1346, 1341 e 1342
c.c., nonché dell'art. 117 T.U.B., della Direttiva 93/13/CEE, della l. 108/96 e dell'art. 644 c.p.; eccepiva altresì l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata non corrisposta, con conseguente anatocismo.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto emesso concludendo, anche in via riconvenzionale, come in epigrafe indicato.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle argomentazioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata CTU la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. Le due linee di credito
La somma ingiunta con il credito ingiunto opposto nel presente procedimento trae origine da due diverse linee di credito.
Un contratto di conto corrente n. 10118/94 (doc. 3 fascicolo monitorio), (ora posizione a sofferenza pagina 4 di 10 109803/1) e il contratto di mutuo fondiario M/L del 16.02.2021 (doc. 4 fascicolo monitorio) (ora posizione a sofferenza n. 109803/2), assistito da garanzia fideiussoria di Ismea Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare, sottoscritti dalle parti, la cui stipula risulta documentalmente provata nonché pacifica tra le stesse.
II. L'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e la violazione del dovere di trasparenza.
Le contestazioni di parte attrice opponente attengono al solo contratto di finanziamento e riguardano in primo luogo l'indeterminatezza, variamente declinata, delle condizioni pattuite e applicate nonché la violazione del dovere di trasparenza.
Nello specifico parte attrice lamenta la mancata pattuizione del piano di ammortamento e la concreta applicazione di un piano di ammortamento c.d. alla francese che comporta anatocismo vietato e comunque non dichiarato in contratto.
Demandata al paragrafo successivo la disamina dell'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, l'eccezione relativa alla mancata pattuizione del piano di ammortamento risulta infondata, considerando che tra le condizioni economiche allegate al contratto, debitamente sottoscritte dall'opponente, è riportato “tipo di ammortamento: piano francese” (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione).
In ogni caso la più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (
Cass., Sezioni Unite, sentenza 29 maggio 2024, n. 15130).
Non sussiste infatti alcuna indeterminatezza qualora, come nel caso di specie, il contratto di mutuo contenga “la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e del tasso di interesse. Inoltre, nel piano di ammortamento allegato al contratto, sono indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale ed interessi” (cfr. C. Cass. da ultimo citata).
La circostanza che il contratto in esame prevedesse l'applicazione di un tasso variabile non porta a diverse conseguenze come statuito da C. Cass. con l'ordinanza nr. 7385/25 alla cui motivazione si pagina 5 di 10 rinvia.
III. L'ammortamento c.d. alla francese
Parte attrice allega che il piano di ammortamento alla francese, pacificamente applicato nel caso di specie, determini l'impiego del regime composto di interessi che, a sua volta, implica il calcolo degli interessi sia sulla quota capitale che sulla quota di interessi calcolati sui periodi precedenti, con capitalizzazione che genererebbe pertanto un evidente fenomeno anatocistico vietato ex art. 1283 c.c.
Sul punto si osserva che il piano di ammortamento alla francese (che, come noto, come noto, prevede il rimborso del capitale mutuato secondo rate costanti, costituite da una quota capitale e da una quota interessi, di cui la quota capitale è destinata ad aumentare progressivamente mentre la quota interessi è destinata a diminuire progressivamente) di per sé non è tale da determinare anatocismo, in quanto gli interessi delle singole rate sono calcolati solo sulla quota residua del capitale, con conseguente esclusione di ogni indebita capitalizzazione di interessi.
Nel sistema di ammortamento alla francese gli interessi vengono infatti calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Conseguentemente, il piano di ammortamento alla francese non comporta né una indeterminatezza del tasso di interesse, né una illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
L'assenza di capitalizzazione in concreto è agevolmente riscontrabile dall'esame del piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento e sviluppato con il tasso di ingresso pattuito al
1,150% (cfr. doc. 4 di parte attrice).
A titolo di esempio al pagamento della rata nr. 13 è indicato l'importo di euro 983.799,82 quale capitale residuo.
Gli interessi del 1,150% calcolati sul solo capitale residuo sono pari ad euro 11.313,70 su base annua che equivale ad euro 942,81 su base mesile, che è l'importo degli interessi di cui si compone la rata nr.
14 come si evince dal piano di ammortamento allegato al contratto.
pagina 6 di 10 IV. I tassi usurai
Parte attrice opponente sostiene che “tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all'erogazione del finanziamento deve essere incluso anche il costo occulto a carico del mutuatario, insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento alla francese” e pertanto, “considerando tutte le voci che compongono il T.E.G. appare la violazione della predetta soglia usura, come meglio ci si riserva di documentare nei termini di legge”, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.
La contestazione, cui non è seguita alcuna ulteriore allegazione, né con riguardo al T.E.G. (tasso effettivo globale) né con riguardo al tasso soglia di riferimento è così generica da non poter essere esaminata.
In disparte dal lamentato costo occulto che, per i motivi di cui sopra, non sussiste, parte attrice non ha neppure indicato per quali motivi e in quali termini il T.E.G., che non indica e che non coincide con il
T.A.E.G., sarebbe superiore al tasso soglia di riferimento, che parimenti non viene indicato.
Nel caso in esame, pertanto, non è tanto la prova della violazione a mancare (mancanza alla quale si potrebbe ben supplire tramite CTU contabile) ma la stessa allegazione della violazione che, in sostanza, viene dalla stessa attrice meramente ipotizzata.
V. Erronea indicazione del TAEG
Parte attrice opponente eccepisce la “nullità delle clausole sugli interessi pattuiti” ex art. 117 co. 6
TUB ed ex art. 125-bis co. 6, 7 e 8 TUB, nonché per violazione della delibera CICR 04.03.2003, con conseguente nullità del tasso medesimo ed applicazione dell'art. 117 co. 7 TUB stante l'indicazione, nelle condizioni di contratto, di vari addendi e costi modificativi delle condizioni economiche del finanziamento, tali da superare il T.A.E.G. indicato e da non poter avere certezza delle spese complessive.
Infatti, secondo la stessa “il costo occulto che deriva a carico del mutuatario dell'adozione del regime degli interessi composto determina la non corrispondenza sia del tasso di interesse effettivamente applicato, differente da quello nominale indicato, sia la non corrispondenza del Tasso Effettivo
Globale Annuo (T.A.E.G.). Anche il costo occulto deve essere computato nel calcolo dei predetti tassi
e, per quanto riguarda il T.A.E.G., concorre nella sua determinazione assieme a tutte le commissioni, remunerazioni e spese. Nel contratto analizzato il T.A.E.G. indicato (inizialmente 1,31% e poi 1,32%) non appare conforme a quello concretamente applicato e, in particolare, da una prima verifica,
pagina 7 di 10 sembrerebbe non essere stati considerati, nell'individuazione dello stesso, non solo tutte le spese e remunerazioni previste, ma neppure il predetto costo occulto”.
Premesso che il T.A.E.G., (Tasso Annuo Effettivo Globale), è, in base alla definizione dell'art. 121 del
Testo Unico Bancario, “il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'imposto totale del credito”, l'eccezione di nullità non è fondata.
In primo luogo, come rilevato nei paragrafi precedenti, nell'ambito del piano di ammortamento non si rinviene alcun fenomeno anatocistico.
In ogni caso, premesso che il contratto non risulta concluso da un consumatore ma dall'attore quale titolare di azienda agricola (come emerge dal timbro firma apposto in calce al contratto e come confermato dalla garanzia rilasciata da ISMEA) questo Giudice condivide la giurisprudenza di merito
Par secondo cui la mancata o erronea indicazione dell' e del TAEG non comporta la nullità del contratto, posto che, come chiarito dalla Corte di Cassazione “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”
(Corte di Cassazione n. 39169/2021).
Par In conseguenza di ciò l'errata indicazione dell' , o del T.A.E.G., non sarebbe sanzionata da nullità ex art. 117 TUB non potendo essere considerata un'ipotesi di indeterminatezza del tasso di interesse o delle condizioni economiche che sono e rimangono specificamente pattuite.
VI. L'anatocismo
Parte convenuta opposta ha ingiunto il pagamento immediato della somma di euro 891.113,17, di cui euro 4.142,78 per interessi di mora (doc. 8 comparsa di costituzione).
Tale quantificazione degli interessi è contestata da parte attrice che eccepisce l'applicazione illegittima degli interessi di mora sull'intera rata insoluta e, quindi, anche sulla quota interessi ivi inclusa, così generando un'indebita capitalizzazione degli interessi.
Con riguardo alle rate non ancora scadute alla data di risoluzione, come precisato da parte convenuta e pagina 8 di 10 non specificamente contestato dall'opponente, non è stata effettuata alcuna richiesta di interessi corrispettivi, essendo stati chiesti i soli interessi di mora sul capitale residuo, circostanza che esclude alcun anatocismo.
Per quanto riguarda invece l'applicazione della mora sulle rate scadute alla data di risoluzione - costituite da capitale ed interessi - all'esito della CTU è emersa la fondatezza della doglianza attorea.
Il consulente, nel suo elaborato al quale può integralmente farsi rinvio in quanto non oggetto di contestazione, ha rilevato come “la abbia effettivamente calcolato il tasso di mora non solo CP_1 sulla quota capitale ma sull'intera rata comprensiva di interessi, generando quindi interessi anatocistici. E così per un totale complessivo di euro 4.180,58. In definitiva, dunque, la differenza calcolata in favore di parte attrice ammonta a complessivi euro 206,91 scaturenti dal differenziale tra la pretesa della banca (euro 4.142,78) e il ricalcolo proposto nel presente elaborato (3.935,87)”.
Tale importo, in quanto conseguente anatocismo ad oggi integralmente vietato ex art. 120 TUB, non può essere riconosciuto come dovuto.
Né ha valore il richiamo alla delibera CICR del luglio 2003 in quanto superata sul punto dalla deliberazione CICR del 3 agosto 2016.
VII. Il quantum
Parte attrice contesta il quantum ingiunto posto che “al cliente risulterebbe di aver versato quantomeno
152.000,50 euro”.
In assenza di prova alcuna in merito ai pagamenti effettuati non possono che essere riconosciuti quelli riconosciuti come tali dalla stessa ricorrente in monitorio, nel momento in cui ha chiesto il pagamento delle rate da 21 e 31, quali rate scadute e non pagate, e del capitale residuo, così riconoscendo implicitamente l'avvenuto pagamento delle rate da 1 a 20.
VIII. La revoca del decreto e la condanna
Alla luce di quanto sopra, il decreto n. 4690/2023 emesso deve essere revocato.
Parte attrice opponente deve essere condannata al pagamento della minor somma di euro 890.906,26 oltre interessi maturati dal 05.10.2023 al saldo.
A prescindere dalle conseguenze, in termini di revoca del decreto, di un eventuale errore materiale o di calcolo nell'indicazione della somma ingiunta, nel caso in esame non si è in presenza di un errore di calcolo ma dell'applicazione di anatocismo in violazione di legge, seppure con conseguenze di poco pagina 9 di 10 momento anche in rapporto all'entità del credito.
Ciò rende doverosa la revoca del decreto ingiuntivo con condanna della minor soma riconosciuta come dovuta.
IX. Le spese di lite
Nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve ritenersi parte attrice opponente, che non ha mai riconosciuto la debenza di alcuna somma quale parte soccombente sostanziale, tenuta al rimborso delle spese di lite della controparte.
In assenza di nota, le spese di lite devono essere liquidate, tenuto conto del valore della causa, in euro
22.281,25 per compenso (valori medi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e minima per la fase decisionale in quanto in forma semplificata, dello scaglione delle cause per valore fino ad euro
520.00,00 incrementato del 15%), oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca.
Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico di parte opposta, salva la solidarietà verso il
C.T.U., avendo il CTU accertato l'effettiva applicazione di anatocismo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 4690 del 21.12.2023;
-condanna al pagamento in favore di parte opposta per la causale di cui in premessa della Parte_1
minor somma di euro 890.90,26 oltre interessi oltre interessi maturati dal 05.10.2023 al saldo;
- spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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