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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.4/2024 R.G. promosso
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Emiliano Luca
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Pappalardo;
Resistente in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 30102/2023 del 30 ottobre 2023 la Suprema Corte di
Cassazione - premettendo che aveva impugnato la sentenza di Parte_1
questa Corte d'Appello n. 1107/2019, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato l'impugnativa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato in data 19.11.2009 alla lavoratrice odierna ricorrente in riassunzione - accoglieva il primo e il secondo motivo di ricorso dichiarando assorbito il terzo;
cassava la sentenza impugnata e rinviava a questa Corte in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, con riguardo al primo motivo d'impugnazione, la Suprema
Corte rilevava che la sentenza gravata non aveva accertato l'impossibilità del repêchage (richiedente, con onere probatorio a carico del datore di lavoro, “un accertamento in concreto dell'organico presente in azienda all'epoca del licenziamento, e non già la conformità a degli standard astratti e della impossibilità di una utile ricollocazione del lavoratore in mansioni, anche inferiori, confacenti con il suo bagaglio professionale”).
I giudici di legittimità ritenevano altresì fondato il secondo motivo, con il quale la ricorrente aveva lamentato la violazione degli artt. 3 e 5 della legge
604/1966 ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc essendo stato accertato che il datore di lavoro utilizzava nelle mansioni di assistente tutelare - cui la ricorrente era adibita in virtù di apposito titolo professionale - personale addetto ad altre mansioni (di pulizia, cucina e guardaroba), privo del titolo necessario per operare quale assistente tutelare, e in particolare personale in forza alla cooperativa che eseguiva in appalto i servizi di pulizia presso la casa di riposo, circostanza ritenuta irrilevante dalla Corte d'appello in quanto trattavasi di un modus operandi già in atto prima del licenziamento della Pt_1
In particolare, rilevavano i giudici di legittimità che “lo “stabile” impiego di altro personale - neppure rientrante nell'oggetto dell'appalto dei servizi di pulizia - nella mansione svolta dalla ricorrente, oltre a reagire sulla tenuta della effettiva ragione addotta sul piano organizzativo (contrazione dell'attività, che va stimata in relazione alla forza lavoro concretamente impiegata), parimenti imponeva … un accertamento circa la sussistenza del nesso causale tra le ragioni organizzative e la soppressione del posto occupato dalla lavoratrice, nel rispetto dei criteri di scelta da operarsi alla luce dei principi di correttezza e buona fede (Cass. n. 31652/2018), a fronte dell'esistenza in concreto di altre posizioni di lavoro occupabili dalla ricorrente;
così come deve ritenersi non corretto il giudizio della Corte di merito nella parte in cui non ha preso in esame l'impiego di personale non abilitato ai fini dell'accertamento della possibilità di un ripescaggio. Né appare rilevante che tale impiego di personale fosse effettuato anche prima del licenziamento, dovendosi comunque l'accertamento circa l'utile riempiego della lavoratrice effettuarsi anche con riguardo a tale personale, che evidentemente dimostra l'ordinario e stabile svolgimento di lavoro anche oltre gli standard organizzativi imposti dalla convenzione, che ben poteva essere attribuito alla lavoratrice licenziata”.
In data 3 gennaio 2024 proponeva ricorso in riassunzione ex Parte_1
art. 392 c.p.c.
Si costituiva anche in questa fase di rinvio Controparte_1
richiamando i propri precedenti atti difensivi e chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla lavoratrice con l'atto introduttivo della lite;
in subordine, limitarsi la condanna di essa associazione al risarcimento del danno dall'epoca del licenziamento sino al maggio 2012, data di cessazione dell'attività.
La causa era posta in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente in riassunzione, richiamati gli atti di causa, chiede rigettarsi l'appello promosso da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Catania, con condanna della resistente in riassunzione alle spese del doppio grado di giudizio e a quelle del giudizio di legittimità.
2. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
2.1 Come evidenziato dalla Suprema Corte nella richiamata ordinanza, “Il giustificato motivo oggettivo è composto da tre elementi fondamentali: la soppressione del posto di lavoro in forza di una ragione organizzativa;
il nesso causale tra la ragione addotta, la soppressione del posto e il lavoratore licenziato;
la dimostrazione, a carico del datore di lavoro, della impossibilità del repêchage, e cioè di una proficua riutilizzazione del lavoratore in mansioni corrispondenti al proprio livello di inquadramento contrattuale o anche a mansioni inferiori tenendo in considerazione, peraltro, non tutti compiti astrattamente attribuibili al dipendente ma solo quelli coerenti con il proprio bagaglio tecnico professionale. La carenza anche soltanto di uno di questi elementi (o di più di uno) determina l'illegittimità del licenziamento”.
2.2 Nella specie, il datore di lavoro ha giustificato il licenziamento con la necessità di ridurre i costi del personale a fronte di una contrazione dell'attività.
2.3 Può, invero, ritenersi incontestato che il numero degli anziani ospitati nella casa di riposo fosse progressivamente diminuito, attestandosi, all'epoca del licenziamento (novembre 2009), intorno alle 90 unità.
A fronte di tale evidenziata contrazione era tuttavia onere del datore di lavoro provare l'effettività della riorganizzazione aziendale e il collegamento con il licenziamento impugnato.
Inoltre, come indicato dai giudici di legittimità, occorre accertare l'assolvimento dell'obbligo di repêchage, con onere probatorio a carico della parte datoriale (cfr. anche Cass.12101/2016; Cass. 24882/2017, ex multis).
2.4 Orbene, alla luce della documentazione prodotta da parte datoriale, deve invero darsi atto all'Associazione della “impossibilità di adibire la ricorrente ad altra mansione equipollente in altro posto dell'organico dell'Associazione”
(cfr. memoria di costituzione in questo giudizio di rinvio, pag. 6).
È, invero, rimasto incontestato che, all'epoca del licenziamento della
[...]
(novembre 2009), l'organico effettivo del personale era composto da n. Pt_1 novembre del 2009) era l'assistente ai servizi tutelari con minore anzianità di servizio rispetto alle altre colleghe e non avrebbe potuto essere ricollocata in altre mansioni - anche inferiori, confacenti con il suo bagaglio professionale -, in quanto tutte le altre posizioni lavorative erano occupate da altri dipendenti.
2.5 Tuttavia, era stato accertato dal giudice di primo grado - sulla scorta della prova testimoniale espletata e, in particolare, alla luce delle deposizioni delle testi e assistenti tutelari, “da ritenersi attendibili in quanto Tes_1 Tes_2
hanno lavorato nella struttura sia contemporaneamente che successivamente alla ricorrente” - l'impiego stabile, nella funzione di assistente tutelare, di personale della cooperativa addetto ad altre mansioni (di pulizia, cucina e guardaroba), esternalizzate con contratto di appalto (cfr. sentenza di primo grado, seconda pagina).
A propria volta, la Corte d'appello (cfr. sentenza, quarta pagina) aveva dato atto della circostanza, “concordemente riferita da entrambe le testi menzionate in sentenza, circa l'impiego stabile nella funzione di assistente tutelare di personale della cooperativa cui erano stati esternalizzati i soli servizi di pulizia”, salvo a ritenerla - con argomentazione poi censurata dalla Suprema
Corte - non rilevante ai fini della tenuta della ragione addotta sul piano organizzativo a giustificazione del licenziamento, “trattandosi di un modus operandi, a dire delle medesime testi, adottato dall' già da Parte_2
prima del licenziamento della ”. Pt_1
2.6 La circostanza dell'impiego in forma stabile di altro personale, privo del titolo necessario, nella mansione (neppure rientrante nell'oggetto dell'appalto dei servizi di pulizia) svolta dalla ricorrente è stata accertata dalla Suprema
Corte (del resto, nel controricorso, l' si era limitata a contrastare i CP_1
motivi di impugnazione senza più insistere nella eccepita rilevanza delle deposizioni rese dalle due testi dalla stessa citate in primo grado;
tutto ciò peraltro non senza rilevare - nota il collegio - che, l'una teste aveva svolto mansioni di segreteria amministrativa certamente non a contatto con le assistenti tutelari - diversamente dalle testi indicate dalla lavoratrice, entrambe svolgenti le medesime mansioni -, mentre l'altra, assistente sociale, a suo dire assunta nell'ottobre 2009 e avente “una … postazione di lavoro” nella struttura, aveva soltanto riferito di aver visto le lavoratrici e in forza alla Pt_3 Per_1
cooperativa, svolgere lavori di pulizia).
2.7 L'impiego in forma stabile di altro personale nelle stesse mansioni della incide senz'altro sul nesso causale oggetto di accertamento, ossia Pt_1
sulla tenuta delle ragioni organizzative, atteso che la dedotta contrazione dell'attività deve essere stimata, come affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza cit., in relazione alla forza lavoro concretamente impiegata.
L'impiego di altro personale nelle stesse mansioni della lavoratrice licenziata smentisce, infatti, la ragione organizzativa assunta a sostegno del licenziamento, essendo irrilevante il fatto che l'impiego di personale “non abilitato” si fosse verificato anche anteriormente al licenziamento, e incide, altresì, sull'accertamento dell'assolvimento, da parte del datore di lavoro, dello stesso obbligo di repêchage, il quale, richiedendo un “accertamento in concreto dell'organico presente in azienda all'epoca del licenziamento e non già la conformità a standard organizzativi astratti”, dev'essere effettuato anche con riguardo a tale personale, in concreto impiegato “anche oltre gli standard organizzativi imposti dalla convenzione”.
Lo stabile impiego di detto personale dimostra, pertanto, la perdurante sussistenza dello svolgimento del lavoro, che invece, “nel rispetto dei criteri di scelta da operarsi alla luce dei principi di correttezza e buona fede (Cass. n.
31652/2018)”, avrebbe dovuto, piuttosto, essere attribuito alla lavoratrice licenziata.
2.8 Del tutto correttamente, pertanto, la sentenza di primo grado ha ritenuto di escludere la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, non avendo il datore di lavoro fornito prova dell'impossibilità di adibire la lavoratrice allo svolgimento di mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza, ed essendo emersa anzi la prova contraria.
3. In punto di tutela va tuttavia evidenziato che risulta documentato in atti che l' ha cessato la propria attività nel maggio 2012, con CP_1
azzeramento dell'organico aziendale.
Invero, la teste aveva già dichiarato in primo grado: “Ho Testimone_3
lavorato alle dipendenze della casa di riposo in qualità di CP_1
segretaria amministrativa dal 1997 al 18 maggio del 2012, allorquando sono stata licenziata per cessazione dell'attività”.
Tale ultima circostanza risulta confermata dalla produzione documentale e, in particolare, dalla richiesta di variazione dei dati aziendali del 22.05.2012 per cessazione dell'attività - a decorrere dal 20.05.2012 - inviata all' e CP_2
versata in atti, nonché dalla stessa visura camerale prodotta dalla difesa della ricorrente in riassunzione in allegato alle note cartolari del 19.02.2024. Da tale visura, infatti, si evince chiaramente l'azzeramento dell'organico aziendale sin dal terzo trimestre del 2012.
La cessazione dell'attività - che, va evidenziato, era stata eccepita dalla difesa dell' sia nel giudizio di appello che in seno al controricorso CP_1
mentre costituisce domanda nuova, del tutto inammissibile in questo giudizio di rinvio, quella per la prima volta formulata dalla difesa della lavoratrice in seno alle note cartolari depositate il 19.02.2024 (reiterata in quelle depositate l'11 febbraio 2025) - incide sul contenuto delle misure di tutela da riconoscere alla lavoratrice illegittimamente licenziata, atteso che la tutela reale del posto di lavoro non può spingersi sino ad escludere la possibile incidenza di successive vicende determinanti l'estinzione del vincolo obbligatorio. Tra queste ultime rientra certamente la sopravvenuta materiale impossibilità di adempiere l'obbligazione, che è ravvisabile nella sopraggiunta cessazione dell'attività aziendale: “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nel caso di un sopravvenuto mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale dell'azienda, tale da non consentire la prosecuzione dell'attività, il giudice che accerti l'illegittimità del recesso non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma deve limitarsi ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto, costituendo la sopraggiunta impossibilità totale della prestazione una vera e propria causa impeditiva dell'ordine di reintegrazione e della tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 18 della l. n.
300 del 1970, che preclude al lavoratore illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere - sia pure per equivalente, con la corresponsione delle retribuzioni - il soddisfacimento del suo diritto alla continuazione del rapporto” (Cassazione, ordinanza n. 1888/2020).
4. È pertanto possibile riconoscere alla lavoratrice solo il risarcimento del danno relativamente al periodo compreso tra la data del licenziamento
(19.11.2009) e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto
(20.05.2012).
L resistente va condannata, pertanto, al pagamento in favore CP_1
della lavoratrice di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dalla medesima percepita (pari a euro 1.387,07: cfr. buste paga prodotte in atti dall' ) dal giorno del licenziamento CP_1
sino al 20 maggio 2012, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità in detto periodo maturati, oltre accessori di legge.
La parte resistente in riassunzione va altresì condannata al versamento in favore della lavoratrice dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il medesimo periodo.
5. Le spese processuali del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore effettivo della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza;
quelle di primo grado vanno liquidate nella stessa misura indicata dal Tribunale (cfr. Cass. 27606/2019), quelle liquidate con riferimento al giudizio di legittimità e al presente giudizio di rinvio devono essere versate all'Erario, in ragione dell'ammissione di
[...]
al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Catania n. 2646/2018 - che nel resto conferma -, condanna la parte resistente in riassunzione al pagamento in favore di di un'indennità Parte_1
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto - come indicata in parte motiva - maturata dal giorno del licenziamento sino al 20 maggio 2012, oltre accessori di legge, nonché al versamento in favore della predetta dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
condanna la parte resistente in riassunzione al pagamento in favore di controparte delle spese processuali del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, che liquida, rispettivamente, nella stessa misura indicata dal Tribunale, in euro 8.500,00, in euro 5.000,00 e in euro 8.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA
e IVA, da versarsi all'Erario quelle liquidate per il giudizio di legittimità e per il presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025.
La Presidente dott.ssa Elvira Maltese
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 unità (n. 14 assistenti ai servizi tutelari, n. 1 medico, n. 1 infermiere professionale e n. 1 operaio factotum mentre erano stati esternalizzati i servizi di pulizia, cucina e guardaroba). La (unica a essere licenziata nel Pt_1