CASS
Ordinanza 30 luglio 2021
Ordinanza 30 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/07/2021, n. 21966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21966 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 9286-2020 proposto da: AF CR EFTHIMIO, DI ON GNI, DI MA VI NI, AI NI, SI DA, GI RE, GN MI, CA OM IL NC, PA VE, LO ZI, RE EMMA, SS NA, UR PA, LI DO, EL IT, RO NI, AR CE LU, TROTTA AN, VALEN IE NI, AGLIOTTI NI, ALOISIO EN, DEQU DA, RO LU, DI TO LU, DI OR ZI, BRILLANTINO CARMELA, CONFUORTI Civile Ord. Sez. U Num. 21966 Anno 2021 Presidente: TIRELLI NC Relatore: MAROTTA RI Data pubblicazione: 30/07/2021 CE, ES RI, NI RE, VU LO, GI CA ZI, LO DO, NI NO, OR RI, PIRO MO, NZ AN LI, IM GIOVAN, US IL, NO NC, JA SA, ZA UD VINCENZA, ZAPPIA ANNUNZIATA, ZTO EN, ON EL, ON IL, LE IU, RS NA CA, ISGRO' NZ, COLUCCI CR, FIORENZA IE, AM EL, ZA AN, RU EO, RU NI, ON RE, LD AU, UT NT, AL CO, AR UD, CASTLE RE, TR ED TO, CA RE, RS CO, ZO CO SA, FO ET, CA IU, CO SA, ARFO' BO, AR IU, RE PASQUALINA, DE FINIS LE, DI UD NC, SO EN, ES RO, DR SI, EL EN IT, ZZ AN AN AR, IA AL, SS EL, SIGNATI NO, SPISTA RI, UR NI, SO LE, IN NI, AN CO, IELASI MA, DI CO CO, EMENDATO NI, DI VTO DE, CATTA AN, AT AT, EL ES, CH CO, PE CO, IA MA, CI AR, IN AL ZI, SA NI, AC ELI, IR IVANO, RO SI, IP LE, UI ME CR, SAAU CH, TERRAMAGRA DA, AM NE, CO CO, FRANCIEL RI GA, AR LE, AR NC SS, IG RE, CANDIDO ANTONIA, CANGEMI ALESSIO, CAVALLARO CR, LE AN RE, OL RK, CENTAMORE 5 IEFANO, AR AN, CREA IE AN, LI RE, AR IU, GE GI, CITRO Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -2- RI, CUTRINO VALERIA, AP IU, LZ IC PA, ZI BO, FERLTO EL, AR RE, FUTIA IE, FR RI, PRIVITERA ENZA, CI IN, AS NC, OR ADELE, ZI CE RI, ES AN, EN CO, RD CE, MINUTO RI SERENA, PAPAIE CO, CA IE NI, SCILIPOTI GIANCE, SQUITIERI FA, SO IA, AC IR, GIOFFRE' LE, LM LU, DI TO EL, LO NE MA, MA IC, DE AL ARN, ELEFANTE RORIO, FERRO' EN, MIRLOCCA EN, MORINI ALESSANRO, PI SA, PIERINI LU, IZ IU, CA RO LE, OR NC, EL GE, SANTLO IA, AR ZI, OR CR AR, MA RU, ND AZ, GI LE, RN DA, AN PI, BRE rl'O AR CHIARA, RU AN, CA 1 -1ANE0 RE, ER PI, OR SM AN, OR TI, OS RE, CREA DE, IMPEALE RI, RE CO, FU LU, D'LO TA, DE GI NE, FA NA, FA LU, AR FA, RN BE, GI UC, IU EN, DD LO, NI ELI, IE ZI, PA TA, IV CH, OR FA, RR ST, RE AN, IRITNO NC, EO NT, EV FA, IG LUNO, AN GIAN, DR MA, NE EL, IA AO, AC RI, ER LU, DI LE VI, DI ME0 NI, DI AN LT, D'ZI NI, AB NC, AR DI, CANDTO AO, SA DI, RI LM, AU LE, OR AN, PE DO, PE AL Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -3- IO, ZZ CO, NI RO, ARNI DA, DU IU, LI ELI, HO HA, AL EN, SANTLO AR IT, RE AR, TEMPERA ST, IC LL, GIUDICE AR RORIA, ZA FA, AL IU, DE OM NI, FL RI, GALANTE PASQUA, DO LO, NC MO, LD GIAMBATTISTA, CANDELIERI 'LENTA, CANTONE ARNTONIA, NA RONGELA, RO NI, CRO Ff1 NC, GR FR, II AL, OD RI, LO AN ALDA, GI BR, CO IE NC, DI DIO IU, LL SA, FA RI, LU EL, FR NC, GIO CO, AR SC, IA IU, AD RD, RI LA NT, VENERTO IE, VI AD, US CO, NANNI CAMMILLO, SARTA DONA l'ELLA, SCANDURRA EN, IC AN, SOTTILE CAROLINA, SPARTIVENTO CO, SPECIALE IU, UR CE, DI GIALDO NI, DI LA IU, NA NI, ESPOSTO DE, DE AL DO GIAN DA, AU LE DI, AU NC, MORABTO ME, CI UM, IN IR, FERRO AR, VU RE SA, NO RI, NT NI, AN RACHELE, LL AT, AD ZI, SA BO, SA ZI, LO RA, LO ORNELLA, IU EN, AR LU LU, AR IE, BO RE, LI IU, OR EL, LO GENOVEFFA, AC NC, FA NA, UC RORIO, AR IU, TO EL, CI NC EL, NZ RT, RE CO, EN NE, GA VTO, CI AR ELI, D'AN ST, DI CC NE, DA NI, AR CE VA, GIO LO, NT VTO, ES RORIA, MURATORE Ric. 2020 n. 09286 sez. SU ud. 22-06-2021 -4- NT, UR BE, CC ENZA AT AR, AP AR, RN OL UE, CC RI RT, CR OB, OR CE, INGHESE CR, LA FA, UP AN, TI NI, LE ALE, LE AR, NA RI, PE HE, SC AR AZ, EL BA, NUNZIATA RI, TA SARA, US IE, SABATINI IL, SU RO EL, TA UE, PA MO, MA DE, LO VTO, ON AN, ZZ NC, AN LU, OG RI EL, D'AT UI, GIANCE LE AN, TI EN NT EM, ER LU, SI ST, LA AR, RU ZI, ER FULVIO, AZ NI, TA ST, RA FL NT, ER CO, LO IA, LOUS AR, ARCHIN A IU, TT IE, ME IU, ABBINENTE NI, CO IO, ST EN, NE GIOACCHINO, IN ARNGELA, MALANDRINO CH, SQ NI, EL r n RI, ELCCIA ES, RE NC AR, IE NA, RASA' CO RI, NA DA, NA ZI, OS AR RORIA, AB UA, ITALIANO COSIMO, US IN, RA DA IE, ER PA, SP ND, SINLA BA, SO CO, EL CH, LL MARTA, AJ ST, IA AN, DI SA PO, NE TA, LI TH, LE AN RI, MORABTO SARO, OL OB, AN TANIA, POLITI LUNA, RE GU, MB NC, AL VI, LO LI, NI IL VI NA, LL NI, LA NI, RI FR, RU ARNGELA, CO RI, TI UE, UT DA, TE NC, LE IU Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -5- AN, AR ANIT, CHERCHI AN, TT NI, UC ST, LI IO, ON ES, IC PO, IO IE, DE AL IU UE, NE NC, LI AT, D'CO DA, LA AN, ZZ IU, ZZ EN, SI AR RORIA, PAPINI ELI, RAIS EN, ES IC, AF EL, MI EN, VCO GINO, VICINANZA RT AR, MULLA VASFIE, LI AN, IA LE, STODUTO AN DO, GG EL, NE RE, OC LA VI, LF AD, DI LA IE, D'IN IE, LA PALMA, DE VO NC, AS LUNO, MATERA AR, AU ERO, AR AN AR, CE PO AR, PI AN, RZZ NI, DO LL IU, MI OR, NI ES, LI EN, IZ NA, CA AR, RI OB, LO AR ANTONIET1A ER, AT AN, AS IU, DO CE, ON ST, TO ST, CH RE, CA ST, OV AT, ER NE, RI NA, NE 5 IEFANO, IMPEALE EMANUELA, CA COSIMO DAMIANO, LO TR RORIA, LA RA, SE FI NE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell'avvocato SA US, rappresentati e difesi dagli avvocati NI ZAMPIERI e LT MICELI;
- ricorrenti -
contro MINISTERO DEISTRUZIONE (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -6-
- controricorrente -
nonchè contro NACCARO MO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5240/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 24/07/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere RI MAROTTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale IT SANNZ, il quale chiede che la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, dichiari inammissibile il ricorso. Fatti di causa 1. Gli odierni ricorrenti, insegnanti tecnico-pratici (d'ora in poi, I IP), in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, avevano presentato domanda per ottenere l'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto sul presupposto che, per effetto della mancata attivazione delle SISS per tale categoria di insegnanti, il titolo posseduto, sufficiente per partecipare ai concorsi a cattedra, consentisse anche l'inserimento in detta II fascia. La domanda non era accolta in quanto il D.M. n. 374 del 1° giugno 2017, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2020, non contemplava il diploma di scuola secondaria superiore quale titolo idoneo per l'inserimento nella II fascia. 2. Con ricorso al TAR del Lazio n. 7915/2017 i predetti contestavano la legittimità dell'art. 2 del suddetto D.M. n. 374/2017 che, nel disporre l'aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, consentiva l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia esclusivamente dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n. 106/2016 e D.D.G. n. 107/2016) ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati, tra cui (punto 1) il "diploma rilasciato dalle scuole di specialiva.zione per Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -7- l'insegnamento secondario (SSIS)" ovvero (punto 4) il "diploma rilasciato per la frequen.za dei corsi biennali di II livello - D.M. n. 137 / 2007, presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiai'', o ancora (punto 7) la "laurea in Sciene della forma.zione primarid' e (punto 8), per i posti comuni della scuola primaria, "il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali Jperimentali dell'istituto magistrale inkiati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante". In particolare, sostenevano l'illegittimità di detto D.M. nella parte in cui non considerava la posizione degli insegnanti tecnico-pratici che, proprio come i ricorrenti, si trovavano nell'impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo. Assumevano che il diploma di scuola secondaria superiore da loro posseduto consentiva ancora la partecipazione ai concorsi a cattedra e dunque l'inserimento nella II fascia d'istituto, in quanto le SSIS (scuole di specializzazione all'insegnamento secondario) e poi i TFA (tirocini formativi attivi) non erano mai stati attivati per gli insegnanti tecnico-pratici. 3. Il TAR accoglieva il ricorso ed annullava il D.M. n. 374/2017 limitatamente al mancato inserimento in graduatorie d'istituto di II fascia dei diplomati ITP privi di specifica abilitazione all'insegnamento, sul rilievo dell'espressa efficacia e natura abilitante dei relativi diplomi, sancita dall'art. 2 del D.M. n. 39/1998 e poi dal d.P.R. n. 19/2016 che consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria, nelle classi di concorso teorico-pratico, anche con il solo possesso del diploma di istruzione di scuola secondaria, con la conseguenza che non vi era alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire il titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di TFA (peraltro possibile per i soli docenti laureati e quindi inibito ai meri diplomati). 4. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non condividendo l'interpretazione fatta propria dal Tribunale amministrativo regionale, interponeva appello chiedendo la riforma della sentenza del giudice di prime cure e la reiezione del ricorso di primo grado sostenendo in particolare che "ai fini dell'idoneità all'insegnamento, la disciplina regolamentare in tema di classi di concorso, recata prima dal D.M. n. 39/98 ed oggi dal d.P.R. n. 19 / 2016, risulta sì richiamabile con riferimento all'insegnamento non di ruolo, ma laddove correttamente riferito ad una disciplina transitoria e.spressamente rivolta a quei docenti da tempo Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -8- utilivati per le suppletke, al solo ed unico scopo che potessero partecipare alle procedure concorsuali, nel frattempo non più abilitanti. Ed infatti, la riconosciuta idoneità di cui ai regolamenti ricordati, conseguita con il diploma di scuola secondaria tecnico-professionale, non configura una presunta 'abilitaione' all'insegnamento nei termini correnti, ma costituisce un pre-requisito, al pari della laurea per le altre classi di concorso, per l'accesso a veri e propri percorsi abilitanti, come avvenuto per i P.A.S. istituiti nell'a.a. 2013/ 2014"; sicché "essendo mutato il quadro ordinamentale, con la previsione dell'abilita:done come requisito istituzionalmente necessario per l'eserci:do della professione docente' anche con riferimento agli incarichi di docena temporanei (1. 341 / 90 e s.m.i. con la contestuale previsione della laurea quale titolo basico per l'accesso ai percorsi abilitanti), il ricorso a docenti non abilitati (od impossibilitati ad abilitarsi con il possesso del solo diploma di scuola secondaria) per le supplenze risultava circoscritto ad ipotesi residuali e giustificato da particolari contingenr(e (si pensi, giustappunto, alla fisiologica impossibilità pratica di avviare percorsi abilitanti ogni anno per i soggetti che avessero conseguito i titoli di studio/ accesso per le rispettive classi di concorso), tale che risulterebbe del tutto incoerente una disposkione che riconoscesse valena abilitante a titoli quale quello in aigomento". 5. Gli odierni ricorrenti si costituivano in giudizio ribadendo: a) che non avevano chiesto l'inserimento nelle graduatore ad esaurimento (da cui si attinge per l'assunzione a tempo indeterminato) ma solo nella II fascia delle graduatore d'istituto (da cui si attinge per l'assunzione a tempo determinato) per il quale l'art. 5, comma 3, del D.M. n. 131/2007 non richiede l'abilitazione bensì il mero possesso di una idoneità per la partecipazione ai concorsi a cattedra, che l'art. 22 del d.lgs. n. 59/2017, con specifico riferimento alle classi di concorso tecnico-pratiche individuava nel diploma di scuola secondaria superiore;
b) che il diploma di scuola secondaria superiore era transitoriamente ancora idoneo per la partecipazione ai concorsi per cattedre "tecnico- pratiche" in quanto il regime (transitorio) di cui all'art. 402 del d.lgs. n. 297/1994 era stato prorogato dapprima dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 19/2016 e attualmente dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 59/2017 ("I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico-pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso", cioè i diplomi previsti dalla Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tab. B del d.P.R. n. 19/2016). Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -9- 6. Il Consiglio di Stato riteneva di non doversi discostare da quanto affermato nella propria precedente sentenza 23 luglio 2018 n. 4507, in cui, ai fini de quo, era stato escluso il valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli ITP. Evidenziava che l'abilitazione all'insegnamento come titolo distinto ed ulteriore per accedervi era stata prevista dall'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. La norma, per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori, richiedeva un diploma post-universitario che si conseguiva con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario - SSIS -, e con il superamento del relativo esame finale. Secondo il testo della norma stessa, infatti, "Con una specifica scuola di specialiunione articolata in indiriui, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formaione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di .specialkza.zione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie". La 1. n. 341/1990 aveva, però, introdotto, per implicito ma inequivocabilmente, un'innovazione ulteriore nel sistema: nel prevedere che per ottenere l'abilitazione fosse necessario un corso post-laurea, aveva infatti escluso che gli insegnanti ITP, i quali, per definizione, della laurea sono privi, potessero conseguire l'abilitazione stessa e quindi accedere al concorso. La suddetta disposizione innovativa, aveva, quindi, escluso per il futuro i diplomati dall'accesso all'insegnamento. Rammentava ulteriormente che, con l'art. 402 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, era stato stabilito che: "Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilita.7ione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -10- istruione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istru:zione secondaria superiore". Riteneva che tale ultima ipotesi fosse proprio quella alla quale appartengono gli ITP. Assumeva che il principio per cui il semplice diploma di scuola secondaria superiore non consentiva l'accesso diretto all'insegnamento fosse stato poi mantenuto anche nel sistema di cui al d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 in base al quale, secondo l'art. 5, per accedere al concorso per I1P è comunque necessaria la c.d. laurea breve. Una eccezione al principio così introdotto, tale da consentire direttamente l'accesso all'insegnamento (che con l'inserimento nella II fascia delle graduatorie è immediato) all'ITP che non sia abilitato, si sarebbe potuta allora ritenere esistente solo nel caso di specifica previsione normativa derogatoria, ma tale circostanza non risultava essersi verificata non rinvenendosi alcuna disposizione in tal senso nell'ordinamento di settore, né nei numerosi testi legislativi e di prassi amministrativa che la stessa parte ricorrente appellata aveva citato, né altrove. Aggiungeva, sempre in linea con quanto già affermato dalla sentenza della medesima Sezione n. 4507/2018 (più sopra citata), che tale esito non si sarebbe potuto nemmeno ritenere contrario alla Costituzione, nell'ordine di idee sostenuto in primo grado dalla parte appellata, ovvero sul rilievo per cui i percorsi abilitanti previsti dalla 1. n. 341/1990 e dalle norme successive non sarebbero stati in concreto attivati. Ciò avrebbe potuto giustificare la partecipazione degli III? a concorsi pubblici a cattedre che richiedono l'abilitazione semplicemente per parteciparvi, in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso si realizza attraverso il filtro della procedura concorsuale;
la mancanza dell'abilitazione però non poteva valere per ottenere l'iscrizione nella II fascia, che consente direttamente l'insegnamento. Confermava, quindi, la conclusione contenuta nella sentenza n. 4507/2018, escludendo il valore abilitante del titolo posseduto dagli ITP e, per l'effetto, accoglieva l'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado. 7. La sentenza del Consiglio di Stato è stata impugnata dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte dagli insegnanti con tre motivi. Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -11- 8. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.. 9. Ha opposto difese il Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca). 10. Il procuratore generale con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore sotto il profilo del mancato riconoscimento del regime transitorio previsto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 59/2017 e della sua rilevanza quale titolo di studio idoneo per la partecipazione ai concorsi, violazione dell'art. 362 cod. proc. civ., dell'art. 110 cod. proc. amm. e dell'art. 111 Cost.. Censurano la sentenza impugnata sotto il profilo dell'eccesso del potere giurisdizionale dell'invasione e sconfinamento nella sfera riservata alla legge in quanto il Consiglio di Stato anziché applicare l'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 59/2017 in forza del quale: "I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, [ossia la laurea breve o abilitazione] sono richiesti per la partecipa.zione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico-pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso [ossia il mero diploma di istruzione secondaria superiore]" ha applicato una nuova norma da lui creata secondo cui il d.lgs. n. 59/2017 costituirebbe titolo idoneo specifico per partecipare ai concorsi teorico pratici, ma non per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto. Sostengono che l'opzione interpretativa adottata al Consiglio di Stato avrebbe determinato la creazione di una norma inesistente, essendo incontestabile che il diploma di scuola secondaria superiore costituisce (almeno fino all'a.s. 2024/2025) titolo idoneo per la partecipazione ai concorsi a cattedre, ai sensi della citata disposizione transitoria di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 59/2017 che pospone l'operatività del disposto dell'art. 5, comma 2, del medesimo d.lgs.: da tale specifica disciplina deve trarsi l'effetto più generale per cui sino al 2024 lo stesso titolo deve valere anche ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie. Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -12- Richiamano pronunce di questa Corte secondo cui l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete (così Cass., Sez. Un., n. 20698/2013; Cass, Sez. Un., n. 24411/2011; Cass., Sez. Un., n. 22784/2012; Cass., Sez. Un., n. 20698/2013; Cass., Sez. Un., n. 27341 e n. 24175 del 2014; Cass., Sez. Un., n. 1840/2016). Rilevano che per meglio comprendere l'invasione e/o lo sconfinamento nella sfera legislativa effettuato dal Consiglio di Stato occorre ricordare come, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del D.M. n. 131/2007 (Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo), le graduatorie d'istituto (ossia le graduatorie utili esclusivamente per il conferimento delle supplenze), si articolano in tre fasce: - la I fascia comprende esclusivamente gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. C) della I. n. 296/2006; - la II fascia comprende i docenti in possesso di abilitazione o comunque in possesso di un titolo di idoneità per la partecipazione dei concorsi a cattedra;
- la III fascia comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto ma non per la partecipazione ai concorsi a cattedra. Assumono che l'espressione 'idoneità al concorso' non può essere utilizzata per identificare gli insegnati che hanno superato una procedura concorsuale e dunque non è sinonimo di abilitazione riferendosi piuttosto all'idoneità del titolo di studio per la partecipazione al concorso a cattedra. Richiamano il regime transitorio di cui all'art. 402 del TU in materia di istruzione e rilevano che tale conclusione ha avuto una autorevole conferma nel D.M. n. 92/2019 recante disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno riservate al personale docente abilitato e/o in possesso di un titolo di studio idoneo per la partecipazione ai concorsi a cattedre il cui art. 5, con -ima 2, prevede che: "I requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59 / 2017 per i posti di insegnante tecnico- pratico sono richiesti per la parteciptnione ai percorsi di ,specialiucqione sul sostegno banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso". Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -13- Ciò significa, ad avviso dei ricorrenti, che il titolo di studio posseduto dagli 111 è stato riconosciuto transitoriamente (e fino all'anno scolastico 2024/2025) valido anche ai fini della partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno didattico (riservati agli insegnanti abilitati). Da tanto risulterebbe evidente che il Consiglio di Stato ha creato una norma inesistente essendo incontestato ed incontestabile che il diploma di scuola superiore costituisce titolo di studio idoneo per la partecipazione ai concorsi a cattedra e ai corsi di sostegno didattico per cui lo stesso titolo non può non essere considerato tale anche ai fini dell'inserimento nella II fascia. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 362 cod. proc. civ., dell'art. 91 del d.lgs. n. 94/2010, degli art. 6 e 13 della CEDU, dell'art. 1 del prot. 1, dell'art. 47 della CDFUE e dell'art. 111 Cost.. Sostengono che la sentenza impugnata avrebbe concretizzato un palese diniego di giustizia ed una violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa per sconfinamento nella sfera riservata alla legge oltre che del giusto processo, tale essendo la declaratoria di inesistenza di una norma in realtà esistente. Aggiungono che i 'motivi inerenti alla giurisdizione' di cui agli artt. 91 e 110 cod. proc. amm. devono essere letti in maniera conforme ai principi dell'equo processo, di effettività garantiti dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dall'art. 1 del Prot. 1, dall'art. 111 della Cost., dall'art. 6 della CEDU, dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (v. Corte Giust. UE 17 marzo 2016, C-161/15, p. 24; 6 ottobre 2009, C-40/08; 15 aprile 2008, C-268/06, p. 45-48). 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 24, 11 e 113 Cosi. e dell'art. 6 della CEDU per diniego di giustizia derivante dal radicale stravolgimento delle regole processuali in relazione all'indebito disconoscimento del giudicato formatosi in merito all'illegittimità del mancato inserimento degli insegnanti tecnico-pratici nella II fascia delle graduatorie d'istituto. Assumono che il Consiglio di Stato avrebbe radicalmente stravolto le regole processuali applicando gli artt. 2 e 4 bis del D.M. n. 374/2017 (recante disposizioni generali per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -14- 2019/2020) già annullato con efficacia erga omnes con sentenza definitiva del TAR del Lazio n. 4024/2018. Così facendo il Consiglio di Stato, oltre essere incorso in un eccesso di potere giurisdizionale, avrebbe anche violato il principio di certezza dei rapporti giuridici rendendo illusorio il ricorso ad un Tribunale (v. Corte europea dei diritti dell'uomo 5 ottobre 2017 ZE c. Italia n. 32269/2009). 4. Il ricorso nei vari profili in cui è articolato è inammissibile, risultando assorbente rispetto ad ogni altra questione la circostanza che, nella specie, sono denunciate violazioni di legge (secondo le intestazioni dei motivi, sostanziale o processuale) concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale e si è, pertanto, fuori dei motivi
- ricorrenti -
contro MINISTERO DEISTRUZIONE (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -6-
- controricorrente -
nonchè contro NACCARO MO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5240/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 24/07/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere RI MAROTTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale IT SANNZ, il quale chiede che la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, dichiari inammissibile il ricorso. Fatti di causa 1. Gli odierni ricorrenti, insegnanti tecnico-pratici (d'ora in poi, I IP), in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, avevano presentato domanda per ottenere l'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto sul presupposto che, per effetto della mancata attivazione delle SISS per tale categoria di insegnanti, il titolo posseduto, sufficiente per partecipare ai concorsi a cattedra, consentisse anche l'inserimento in detta II fascia. La domanda non era accolta in quanto il D.M. n. 374 del 1° giugno 2017, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2020, non contemplava il diploma di scuola secondaria superiore quale titolo idoneo per l'inserimento nella II fascia. 2. Con ricorso al TAR del Lazio n. 7915/2017 i predetti contestavano la legittimità dell'art. 2 del suddetto D.M. n. 374/2017 che, nel disporre l'aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, consentiva l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia esclusivamente dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n. 106/2016 e D.D.G. n. 107/2016) ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati, tra cui (punto 1) il "diploma rilasciato dalle scuole di specialiva.zione per Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -7- l'insegnamento secondario (SSIS)" ovvero (punto 4) il "diploma rilasciato per la frequen.za dei corsi biennali di II livello - D.M. n. 137 / 2007, presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiai'', o ancora (punto 7) la "laurea in Sciene della forma.zione primarid' e (punto 8), per i posti comuni della scuola primaria, "il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali Jperimentali dell'istituto magistrale inkiati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante". In particolare, sostenevano l'illegittimità di detto D.M. nella parte in cui non considerava la posizione degli insegnanti tecnico-pratici che, proprio come i ricorrenti, si trovavano nell'impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo. Assumevano che il diploma di scuola secondaria superiore da loro posseduto consentiva ancora la partecipazione ai concorsi a cattedra e dunque l'inserimento nella II fascia d'istituto, in quanto le SSIS (scuole di specializzazione all'insegnamento secondario) e poi i TFA (tirocini formativi attivi) non erano mai stati attivati per gli insegnanti tecnico-pratici. 3. Il TAR accoglieva il ricorso ed annullava il D.M. n. 374/2017 limitatamente al mancato inserimento in graduatorie d'istituto di II fascia dei diplomati ITP privi di specifica abilitazione all'insegnamento, sul rilievo dell'espressa efficacia e natura abilitante dei relativi diplomi, sancita dall'art. 2 del D.M. n. 39/1998 e poi dal d.P.R. n. 19/2016 che consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria, nelle classi di concorso teorico-pratico, anche con il solo possesso del diploma di istruzione di scuola secondaria, con la conseguenza che non vi era alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire il titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di TFA (peraltro possibile per i soli docenti laureati e quindi inibito ai meri diplomati). 4. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non condividendo l'interpretazione fatta propria dal Tribunale amministrativo regionale, interponeva appello chiedendo la riforma della sentenza del giudice di prime cure e la reiezione del ricorso di primo grado sostenendo in particolare che "ai fini dell'idoneità all'insegnamento, la disciplina regolamentare in tema di classi di concorso, recata prima dal D.M. n. 39/98 ed oggi dal d.P.R. n. 19 / 2016, risulta sì richiamabile con riferimento all'insegnamento non di ruolo, ma laddove correttamente riferito ad una disciplina transitoria e.spressamente rivolta a quei docenti da tempo Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -8- utilivati per le suppletke, al solo ed unico scopo che potessero partecipare alle procedure concorsuali, nel frattempo non più abilitanti. Ed infatti, la riconosciuta idoneità di cui ai regolamenti ricordati, conseguita con il diploma di scuola secondaria tecnico-professionale, non configura una presunta 'abilitaione' all'insegnamento nei termini correnti, ma costituisce un pre-requisito, al pari della laurea per le altre classi di concorso, per l'accesso a veri e propri percorsi abilitanti, come avvenuto per i P.A.S. istituiti nell'a.a. 2013/ 2014"; sicché "essendo mutato il quadro ordinamentale, con la previsione dell'abilita:done come requisito istituzionalmente necessario per l'eserci:do della professione docente' anche con riferimento agli incarichi di docena temporanei (1. 341 / 90 e s.m.i. con la contestuale previsione della laurea quale titolo basico per l'accesso ai percorsi abilitanti), il ricorso a docenti non abilitati (od impossibilitati ad abilitarsi con il possesso del solo diploma di scuola secondaria) per le supplenze risultava circoscritto ad ipotesi residuali e giustificato da particolari contingenr(e (si pensi, giustappunto, alla fisiologica impossibilità pratica di avviare percorsi abilitanti ogni anno per i soggetti che avessero conseguito i titoli di studio/ accesso per le rispettive classi di concorso), tale che risulterebbe del tutto incoerente una disposkione che riconoscesse valena abilitante a titoli quale quello in aigomento". 5. Gli odierni ricorrenti si costituivano in giudizio ribadendo: a) che non avevano chiesto l'inserimento nelle graduatore ad esaurimento (da cui si attinge per l'assunzione a tempo indeterminato) ma solo nella II fascia delle graduatore d'istituto (da cui si attinge per l'assunzione a tempo determinato) per il quale l'art. 5, comma 3, del D.M. n. 131/2007 non richiede l'abilitazione bensì il mero possesso di una idoneità per la partecipazione ai concorsi a cattedra, che l'art. 22 del d.lgs. n. 59/2017, con specifico riferimento alle classi di concorso tecnico-pratiche individuava nel diploma di scuola secondaria superiore;
b) che il diploma di scuola secondaria superiore era transitoriamente ancora idoneo per la partecipazione ai concorsi per cattedre "tecnico- pratiche" in quanto il regime (transitorio) di cui all'art. 402 del d.lgs. n. 297/1994 era stato prorogato dapprima dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 19/2016 e attualmente dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 59/2017 ("I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico-pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso", cioè i diplomi previsti dalla Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tab. B del d.P.R. n. 19/2016). Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -9- 6. Il Consiglio di Stato riteneva di non doversi discostare da quanto affermato nella propria precedente sentenza 23 luglio 2018 n. 4507, in cui, ai fini de quo, era stato escluso il valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli ITP. Evidenziava che l'abilitazione all'insegnamento come titolo distinto ed ulteriore per accedervi era stata prevista dall'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. La norma, per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori, richiedeva un diploma post-universitario che si conseguiva con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario - SSIS -, e con il superamento del relativo esame finale. Secondo il testo della norma stessa, infatti, "Con una specifica scuola di specialiunione articolata in indiriui, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formaione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di .specialkza.zione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie". La 1. n. 341/1990 aveva, però, introdotto, per implicito ma inequivocabilmente, un'innovazione ulteriore nel sistema: nel prevedere che per ottenere l'abilitazione fosse necessario un corso post-laurea, aveva infatti escluso che gli insegnanti ITP, i quali, per definizione, della laurea sono privi, potessero conseguire l'abilitazione stessa e quindi accedere al concorso. La suddetta disposizione innovativa, aveva, quindi, escluso per il futuro i diplomati dall'accesso all'insegnamento. Rammentava ulteriormente che, con l'art. 402 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, era stato stabilito che: "Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilita.7ione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -10- istruione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istru:zione secondaria superiore". Riteneva che tale ultima ipotesi fosse proprio quella alla quale appartengono gli ITP. Assumeva che il principio per cui il semplice diploma di scuola secondaria superiore non consentiva l'accesso diretto all'insegnamento fosse stato poi mantenuto anche nel sistema di cui al d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 in base al quale, secondo l'art. 5, per accedere al concorso per I1P è comunque necessaria la c.d. laurea breve. Una eccezione al principio così introdotto, tale da consentire direttamente l'accesso all'insegnamento (che con l'inserimento nella II fascia delle graduatorie è immediato) all'ITP che non sia abilitato, si sarebbe potuta allora ritenere esistente solo nel caso di specifica previsione normativa derogatoria, ma tale circostanza non risultava essersi verificata non rinvenendosi alcuna disposizione in tal senso nell'ordinamento di settore, né nei numerosi testi legislativi e di prassi amministrativa che la stessa parte ricorrente appellata aveva citato, né altrove. Aggiungeva, sempre in linea con quanto già affermato dalla sentenza della medesima Sezione n. 4507/2018 (più sopra citata), che tale esito non si sarebbe potuto nemmeno ritenere contrario alla Costituzione, nell'ordine di idee sostenuto in primo grado dalla parte appellata, ovvero sul rilievo per cui i percorsi abilitanti previsti dalla 1. n. 341/1990 e dalle norme successive non sarebbero stati in concreto attivati. Ciò avrebbe potuto giustificare la partecipazione degli III? a concorsi pubblici a cattedre che richiedono l'abilitazione semplicemente per parteciparvi, in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso si realizza attraverso il filtro della procedura concorsuale;
la mancanza dell'abilitazione però non poteva valere per ottenere l'iscrizione nella II fascia, che consente direttamente l'insegnamento. Confermava, quindi, la conclusione contenuta nella sentenza n. 4507/2018, escludendo il valore abilitante del titolo posseduto dagli ITP e, per l'effetto, accoglieva l'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado. 7. La sentenza del Consiglio di Stato è stata impugnata dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte dagli insegnanti con tre motivi. Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -11- 8. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.. 9. Ha opposto difese il Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca). 10. Il procuratore generale con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore sotto il profilo del mancato riconoscimento del regime transitorio previsto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 59/2017 e della sua rilevanza quale titolo di studio idoneo per la partecipazione ai concorsi, violazione dell'art. 362 cod. proc. civ., dell'art. 110 cod. proc. amm. e dell'art. 111 Cost.. Censurano la sentenza impugnata sotto il profilo dell'eccesso del potere giurisdizionale dell'invasione e sconfinamento nella sfera riservata alla legge in quanto il Consiglio di Stato anziché applicare l'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 59/2017 in forza del quale: "I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, [ossia la laurea breve o abilitazione] sono richiesti per la partecipa.zione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico-pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso [ossia il mero diploma di istruzione secondaria superiore]" ha applicato una nuova norma da lui creata secondo cui il d.lgs. n. 59/2017 costituirebbe titolo idoneo specifico per partecipare ai concorsi teorico pratici, ma non per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto. Sostengono che l'opzione interpretativa adottata al Consiglio di Stato avrebbe determinato la creazione di una norma inesistente, essendo incontestabile che il diploma di scuola secondaria superiore costituisce (almeno fino all'a.s. 2024/2025) titolo idoneo per la partecipazione ai concorsi a cattedre, ai sensi della citata disposizione transitoria di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 59/2017 che pospone l'operatività del disposto dell'art. 5, comma 2, del medesimo d.lgs.: da tale specifica disciplina deve trarsi l'effetto più generale per cui sino al 2024 lo stesso titolo deve valere anche ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie. Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -12- Richiamano pronunce di questa Corte secondo cui l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete (così Cass., Sez. Un., n. 20698/2013; Cass, Sez. Un., n. 24411/2011; Cass., Sez. Un., n. 22784/2012; Cass., Sez. Un., n. 20698/2013; Cass., Sez. Un., n. 27341 e n. 24175 del 2014; Cass., Sez. Un., n. 1840/2016). Rilevano che per meglio comprendere l'invasione e/o lo sconfinamento nella sfera legislativa effettuato dal Consiglio di Stato occorre ricordare come, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del D.M. n. 131/2007 (Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo), le graduatorie d'istituto (ossia le graduatorie utili esclusivamente per il conferimento delle supplenze), si articolano in tre fasce: - la I fascia comprende esclusivamente gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. C) della I. n. 296/2006; - la II fascia comprende i docenti in possesso di abilitazione o comunque in possesso di un titolo di idoneità per la partecipazione dei concorsi a cattedra;
- la III fascia comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto ma non per la partecipazione ai concorsi a cattedra. Assumono che l'espressione 'idoneità al concorso' non può essere utilizzata per identificare gli insegnati che hanno superato una procedura concorsuale e dunque non è sinonimo di abilitazione riferendosi piuttosto all'idoneità del titolo di studio per la partecipazione al concorso a cattedra. Richiamano il regime transitorio di cui all'art. 402 del TU in materia di istruzione e rilevano che tale conclusione ha avuto una autorevole conferma nel D.M. n. 92/2019 recante disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno riservate al personale docente abilitato e/o in possesso di un titolo di studio idoneo per la partecipazione ai concorsi a cattedre il cui art. 5, con -ima 2, prevede che: "I requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59 / 2017 per i posti di insegnante tecnico- pratico sono richiesti per la parteciptnione ai percorsi di ,specialiucqione sul sostegno banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso". Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -13- Ciò significa, ad avviso dei ricorrenti, che il titolo di studio posseduto dagli 111 è stato riconosciuto transitoriamente (e fino all'anno scolastico 2024/2025) valido anche ai fini della partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno didattico (riservati agli insegnanti abilitati). Da tanto risulterebbe evidente che il Consiglio di Stato ha creato una norma inesistente essendo incontestato ed incontestabile che il diploma di scuola superiore costituisce titolo di studio idoneo per la partecipazione ai concorsi a cattedra e ai corsi di sostegno didattico per cui lo stesso titolo non può non essere considerato tale anche ai fini dell'inserimento nella II fascia. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 362 cod. proc. civ., dell'art. 91 del d.lgs. n. 94/2010, degli art. 6 e 13 della CEDU, dell'art. 1 del prot. 1, dell'art. 47 della CDFUE e dell'art. 111 Cost.. Sostengono che la sentenza impugnata avrebbe concretizzato un palese diniego di giustizia ed una violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa per sconfinamento nella sfera riservata alla legge oltre che del giusto processo, tale essendo la declaratoria di inesistenza di una norma in realtà esistente. Aggiungono che i 'motivi inerenti alla giurisdizione' di cui agli artt. 91 e 110 cod. proc. amm. devono essere letti in maniera conforme ai principi dell'equo processo, di effettività garantiti dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dall'art. 1 del Prot. 1, dall'art. 111 della Cost., dall'art. 6 della CEDU, dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (v. Corte Giust. UE 17 marzo 2016, C-161/15, p. 24; 6 ottobre 2009, C-40/08; 15 aprile 2008, C-268/06, p. 45-48). 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 24, 11 e 113 Cosi. e dell'art. 6 della CEDU per diniego di giustizia derivante dal radicale stravolgimento delle regole processuali in relazione all'indebito disconoscimento del giudicato formatosi in merito all'illegittimità del mancato inserimento degli insegnanti tecnico-pratici nella II fascia delle graduatorie d'istituto. Assumono che il Consiglio di Stato avrebbe radicalmente stravolto le regole processuali applicando gli artt. 2 e 4 bis del D.M. n. 374/2017 (recante disposizioni generali per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e Ric. 2020 n. 09286 sez. SU - ud. 22-06-2021 -14- 2019/2020) già annullato con efficacia erga omnes con sentenza definitiva del TAR del Lazio n. 4024/2018. Così facendo il Consiglio di Stato, oltre essere incorso in un eccesso di potere giurisdizionale, avrebbe anche violato il principio di certezza dei rapporti giuridici rendendo illusorio il ricorso ad un Tribunale (v. Corte europea dei diritti dell'uomo 5 ottobre 2017 ZE c. Italia n. 32269/2009). 4. Il ricorso nei vari profili in cui è articolato è inammissibile, risultando assorbente rispetto ad ogni altra questione la circostanza che, nella specie, sono denunciate violazioni di legge (secondo le intestazioni dei motivi, sostanziale o processuale) concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale e si è, pertanto, fuori dei motivi