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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 26/02/2026, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1781/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente DEL BENE ADRIANO, Relatore DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5834/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Iacp Napoli In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Casalnuovo Di Napoli - Piazza Municipio 1 80013 Casalnuovo Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - P.iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1327/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 16 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 302 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 996/2026 depositato il 24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli (sez. 16),
l'IACP della Provincia di Napoli in liquidazione impugnava l'avviso di accertamento n.302 notificato in data 10 dicembre 2023 avente per oggetto l'IMU dell'anno d'imposta 2020 per complessivi €
63.908,00.
Il Collegio di prime cure rigettava il ricorso, disattendendo in via preliminare la richiesta di riunione di altro procedimento relativo all'Imu per l'anno d'imposta 2021 per il quale nel frattempo era intervenuto provvedimento di annullamento in autotutela.
Veniva disatteso il primo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato, sul presupposto che “l'avviso di accertamento impugnato contiene un elenco preciso delle unità immobiliari per le quali viene chiesto il tributo con analitica indicazione della categoria catastale, della rendita, dell'imponibile e dell'imposta oltre ai dati catastali (foglio, classe, subalterno, indirizzo, classe, numero, subalterno, aliquota applicata)”.
Con riferimento al secondo motivo di opposizione, nella sentenza impugnata si assumeva la seguente decisione: “non vi è una totale coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli
"alloggi sociali", atteso che il legislatore, nell'ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente ed in modo assolutamente diverso le due fattispecie. Difatti all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. è stata espressamente prevista un'agevolazione consistente in una detrazione di €.200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli II.AA.CC.PP. (o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati) risultando, dunque, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli "sociali", che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, comma 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.)”.
Ne consegue che per il giudice di primo grado l'esenzione dal pagamento non può riguardare tutti gli alloggi IACP ma soltanto quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 per qualificarli “alloggi sociali”. Si concludeva quindi nella sentenza impugnata che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova del fatto che le unità immobiliari avessero i requisiti di “alloggio sociale”.
Infine, con riferimento all'ultimo motivo di ricorso incentrato sul difetto di applicazione delle sanzioni, il primo giudice riteneva che nella fattispecie non sussistessero difficoltà interpretative del disposto normativo tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni.
Proponeva appello l'IACP della Provincia di Napoli in liquidazione, rappresentando che il presente giudizio ha per oggetto il medesimo avviso di accertamento annullato in precedenza da controparte, con la conseguenza di vanificarne ogni pretesa impositiva. Infatti, secondo parte appellante, alla data del 22/10/2024 era stata già emessa e depositata la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sez. 17, n. 6521/2024 (depositata il 26/4/2024), che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere basata proprio su tale annullamento e compensando integralmente le spese tra le parti.
Comunque nel merito l'appello era fondato sui seguenti motivi:
- error in iudicando. violazione del comma 2 dell'art. 13 del d.l. 201/2011, dell'art. 1, comma 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del dm 22 aprile 2008, dal momento che l'esistenza delle caratteristiche di alloggi sociali degli immobili dell'IACP era riscontrabile facendo riferimento alla normativa della Regione Campania sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- error in iudicando, errore e falsa applicazione dell'art. 6 comma 2 del d. lgs. n. 472/97, art. 8 del d. lgs. n. 546/92 e art. 10, comma 3, l. n. 212/2000, a causa dell'incertezza sul tema dell'esenzioni IMU per gli alloggi sociali.
Si costituiva in giudizio la Andreani Tributi srl, in persona del legale rappresentante p.t., depositando atto di controdeduzioni, con il quale eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività della stessa.
All'udienza del 23.02.2026 il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è tardivo. Merita affrontare in via preliminare l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello spiegata da parte appellata.
Come è noto, due sono i termini per presentare l'impugnazione ad una sentenza di primo grado della giustizia tributaria: un termine breve di 60 giorni (ai sensi dell'art. 51 comma 1 D.lgs n. 546/1992) nel caso in cui la sentenza sia stata notificata a controparte oppure il termine lungo di sei mesi dal deposito della sentenza. Nella fattispecie in esame, parte appellata ha fornito prova della notifica effettuata a mezzo pec (al difensore di controparte domiciliatario in primo grado) con allegata la sentenza impugnata. Tale notifica è datata 27.01.2025 (come da documentazione prodotta in giudizio). Ciò ha comportato che il diritto della controparte all'impugnazione si è ridotto a 60 giorni e pertanto il presente appello risulta tardivamente proposto, poiché effettuato ben oltre i 60 giorni previsti a pena di inammissibilità per legge;
ed infatti agli atti parte appellante ha versato la prova della notifica effettuata in data
12.07.2025. Il Collegio su concorde richiesta delle parti deve prendere atto che è comunque cessata la materia del contendere in ragione dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato (come da documentazione prodotta in questo grado di giudizio) come peraltro già accertato con altra pronuncia citata dalle parti.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene che, a fronte del pacifico intervenuto annullamento in autotutela che non è stato accertato nel giudizio di primo grado (e che avrebbe condotto ad una sentenza di cessazione della materia del contendere) esclusivamente poichè parte appellata non ha prodotto l'atto relativo (producendo erroneamente un altro atto di annullamento relativo ad altra annualità), sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23.02.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr. Adriano Del Bene dott. Paolo Scognamiglio
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente DEL BENE ADRIANO, Relatore DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5834/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Iacp Napoli In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Casalnuovo Di Napoli - Piazza Municipio 1 80013 Casalnuovo Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - P.iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1327/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 16 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 302 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 996/2026 depositato il 24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli (sez. 16),
l'IACP della Provincia di Napoli in liquidazione impugnava l'avviso di accertamento n.302 notificato in data 10 dicembre 2023 avente per oggetto l'IMU dell'anno d'imposta 2020 per complessivi €
63.908,00.
Il Collegio di prime cure rigettava il ricorso, disattendendo in via preliminare la richiesta di riunione di altro procedimento relativo all'Imu per l'anno d'imposta 2021 per il quale nel frattempo era intervenuto provvedimento di annullamento in autotutela.
Veniva disatteso il primo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato, sul presupposto che “l'avviso di accertamento impugnato contiene un elenco preciso delle unità immobiliari per le quali viene chiesto il tributo con analitica indicazione della categoria catastale, della rendita, dell'imponibile e dell'imposta oltre ai dati catastali (foglio, classe, subalterno, indirizzo, classe, numero, subalterno, aliquota applicata)”.
Con riferimento al secondo motivo di opposizione, nella sentenza impugnata si assumeva la seguente decisione: “non vi è una totale coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli
"alloggi sociali", atteso che il legislatore, nell'ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente ed in modo assolutamente diverso le due fattispecie. Difatti all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. è stata espressamente prevista un'agevolazione consistente in una detrazione di €.200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli II.AA.CC.PP. (o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati) risultando, dunque, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli "sociali", che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, comma 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.)”.
Ne consegue che per il giudice di primo grado l'esenzione dal pagamento non può riguardare tutti gli alloggi IACP ma soltanto quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 per qualificarli “alloggi sociali”. Si concludeva quindi nella sentenza impugnata che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova del fatto che le unità immobiliari avessero i requisiti di “alloggio sociale”.
Infine, con riferimento all'ultimo motivo di ricorso incentrato sul difetto di applicazione delle sanzioni, il primo giudice riteneva che nella fattispecie non sussistessero difficoltà interpretative del disposto normativo tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni.
Proponeva appello l'IACP della Provincia di Napoli in liquidazione, rappresentando che il presente giudizio ha per oggetto il medesimo avviso di accertamento annullato in precedenza da controparte, con la conseguenza di vanificarne ogni pretesa impositiva. Infatti, secondo parte appellante, alla data del 22/10/2024 era stata già emessa e depositata la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sez. 17, n. 6521/2024 (depositata il 26/4/2024), che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere basata proprio su tale annullamento e compensando integralmente le spese tra le parti.
Comunque nel merito l'appello era fondato sui seguenti motivi:
- error in iudicando. violazione del comma 2 dell'art. 13 del d.l. 201/2011, dell'art. 1, comma 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del dm 22 aprile 2008, dal momento che l'esistenza delle caratteristiche di alloggi sociali degli immobili dell'IACP era riscontrabile facendo riferimento alla normativa della Regione Campania sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- error in iudicando, errore e falsa applicazione dell'art. 6 comma 2 del d. lgs. n. 472/97, art. 8 del d. lgs. n. 546/92 e art. 10, comma 3, l. n. 212/2000, a causa dell'incertezza sul tema dell'esenzioni IMU per gli alloggi sociali.
Si costituiva in giudizio la Andreani Tributi srl, in persona del legale rappresentante p.t., depositando atto di controdeduzioni, con il quale eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività della stessa.
All'udienza del 23.02.2026 il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è tardivo. Merita affrontare in via preliminare l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello spiegata da parte appellata.
Come è noto, due sono i termini per presentare l'impugnazione ad una sentenza di primo grado della giustizia tributaria: un termine breve di 60 giorni (ai sensi dell'art. 51 comma 1 D.lgs n. 546/1992) nel caso in cui la sentenza sia stata notificata a controparte oppure il termine lungo di sei mesi dal deposito della sentenza. Nella fattispecie in esame, parte appellata ha fornito prova della notifica effettuata a mezzo pec (al difensore di controparte domiciliatario in primo grado) con allegata la sentenza impugnata. Tale notifica è datata 27.01.2025 (come da documentazione prodotta in giudizio). Ciò ha comportato che il diritto della controparte all'impugnazione si è ridotto a 60 giorni e pertanto il presente appello risulta tardivamente proposto, poiché effettuato ben oltre i 60 giorni previsti a pena di inammissibilità per legge;
ed infatti agli atti parte appellante ha versato la prova della notifica effettuata in data
12.07.2025. Il Collegio su concorde richiesta delle parti deve prendere atto che è comunque cessata la materia del contendere in ragione dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato (come da documentazione prodotta in questo grado di giudizio) come peraltro già accertato con altra pronuncia citata dalle parti.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene che, a fronte del pacifico intervenuto annullamento in autotutela che non è stato accertato nel giudizio di primo grado (e che avrebbe condotto ad una sentenza di cessazione della materia del contendere) esclusivamente poichè parte appellata non ha prodotto l'atto relativo (producendo erroneamente un altro atto di annullamento relativo ad altra annualità), sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23.02.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr. Adriano Del Bene dott. Paolo Scognamiglio