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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13049 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella controversia iscritta al n. 25056/2025 R.G. tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Mazzoni Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Guirreri per mandato allegato alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e crediti retributivi. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 luglio 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, esponendo:
- di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della resistente nel periodo dall'1 marzo 2025 al 13 aprile 2025, data delle dimissioni, malgrado il rapporto sia stato formalmente regolarizzato solo a decorrere dal 18 marzo 2025, con contratto di lavoro part-time per 30 ore settimanali e con inquadramento nel livello D2 del C.C.N.L. Pubblici Esercizi Anpit - Cisal;
- di avere svolto la prestazione lavorativa presso il ristorante sito in Frascati, via Lunati n. 8, recante l'insegna ”; CP_1 - di avere, in realtà, svolto mansioni di direttore di ristorante (restaurant manager), con il compito di gestire tutti gli aspetti dell'attività di ristorazione presso il locale, operando in nome e per conto della società convenuta;
- di essersi, in particolare, occupato di:
• ricercare il personale da occupare presso il ristorante (cuochi, camerieri, lavapiatti), effettuando i colloqui preassuntivi e, all'esito, a sua discrezione, proponendo o meno alla società (nella persona della sig.ra Antonella, avente il n. di cellulare 3440554537), l'assunzione del personale che aveva sostenuto il colloquio;
• gestire il personale impiegato presso il ristornate (4 unità, tra cuoco, aiuto cuoco e camerieri, anche assunti da società intermediaria, nella specie Helios s.r.l.), stabilendo responsabilità, turni di lavoro e attività quotidiane da svolgere, indicando ai camerieri come organizzare la sala e quali piatti consigliare nella giornata, nonché verificando il disimpegno delle attività svolte dal cuoco e dall'aiuto cuoco nella preparazione delle pietanze;
• verificare sul gestionale “Fidy” in uso alla società le prenotazioni giornaliere e, sulla base delle stesse, indicare alla cucina le quantità di cibi da preparare (sughi, dolci, polpette, pollo, verdure, ecc.);
• effettuare nella giornata di domenica l'inventario delle giacenze di magazzino, individuando in autonomia i prodotti da riordinare e, all'esito, comunicare alla società (nella persona del sig. , tramite Tes_1 il numero di cellulare 393791733) sia le materie prime da riassortire (pasta, sughi, verdure, carne, etc.), che la dotazione delle attrezzature e degli utensili per la sala e per la cucina;
• impartire durante il servizio ordini e direttive ai camerieri, indicando loro l'attività da svolgere, la tempistica e le modalità di assolvimento delle mansioni;
• gestire durante il servizio il rapporto con i clienti e le situazioni critiche, nonché gli eventuali reclami;
• controllare la corretta applicazione delle normative di igiene alimentare e di sicurezza proprie dell'attività;
• effettuare in autonomia acquisti di materie prime presso supermercati, nonché di beni necessari per l'attività presso i rivenditori;
• effettuare le operazioni di cassa e di gestire gli incassi e, specificamente, al temine del servizio o del mese lavorato effettuava il pagamento delle retribuzioni al personale impiegato presso il ristorante, facendo firmare le relative ricevute del compenso corrisposto (ricevute di pagamento);
• versare gli incassi giornalieri del ristorante sul c/c a lui intestato, attingendo alla relativa provvista per gli acquisti di merce e prodotti necessari al ristorante, con versamento della differenza sul c/c della società;
2 - di avere espletato la prestazione lavorativa di cui sopra utilizzando mezzi, strutture e materiali messi a disposizione dalla società convenuta, senza avere mai sopportato alcun rischio imprenditoriale;
- di avere svolto la sua attività secondo le modalità e gli oneri di espletamento tipici del lavoro subordinato, dovendosi rivolgere al sig. Pt_2
, superiore gerarchico e proprietario dei ristoranti facenti capo alla società
[...] convenuta, nei casi di problemi rilevanti nella gestione del locale o con il personale;
- di avere osservato un orario lavorativo a tempo pieno, specificamente articolato dal martedì alla domenica dalle ore 10:30 alle ore 16:00 e dalle ore 19:00 alle ore 00:30;
- di avere svolto mansioni superiori a quelle di inquadramento, riconducibili nel livello di quadro del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro;
- di non avere ricevuto il pagamento di alcun compenso a titolo retributivo sino alle dimissioni;
- di avere maturato un credito retributivo complessivo a titolo di retribuzione, 13^ mensilità, indennità per lavoro straordinario diurno e notturno e t.f.r., per come meglio specificato nei conteggi analitici allegati al ricorso, pari a
€ 8.248,72, al cui pagamento ha chiesto la condanna della parte datoriale, oltre accessori di legge. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio, sia pur tardivamente, la resistente, chiedendo il rigetto del ricorso e rappresentando la propria disponibilità a transigere la lite con il lavoratore. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Disposto un rinvio per verificare l'effettivo perfezionamento di una ipotesi conciliativa, all'udienza del 15 ottobre 2025 i procuratori hanno riferito essere stato raggiunto un accordo transattivo “sulla base dell'importo netto di euro 3.500, da corrispondere al lavoratore in due rate, una prima di euro 2.000 alla sottoscrizione dell'accordo e una seconda entro 30 giorni dalla sottoscrizione, nonché contributo alle spese di lite nella misura di euro 1.500 oltre accessori, da versare anch'esso alla sottoscrizione”, sicché chiedendo un breve differimento per consentire la sottoscrizione dell'accordo, nei termini sopra indicati. All'udienza del 18 novembre 2025 il ricorrente, nel confermare la propria disponibilità alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, ha rilevato che parte resistente ha revocato l'adesione già manifestata, sicché, nel merito, ha eccepito le decadenze di controparte per effetto della costituzione tardiva, ha rilevato l'assenza di contestazione sui fatti costitutivi delle obbligazioni retributive azionate e ha chiesto un rinvio per la discussione. Assegnato termine per il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
3 2. Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare va rilevata la costituzione tardiva in giudizio di parte resistente, avvenuta in data 15 settembre 2025 per l'udienza di comparizione del 17 settembre 2025, con gli effetti decadenziali di cui all'art. 416 c.p.c. A tale riguardo, occorre chiarire che la tardiva costituzione della resistente comporta la decadenza dalla facoltà di richiedere mezzi di prova e di proporre eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili esclusivamente a istanza di parte, che nel nostro ordinamento si identificano soltanto o in quelle in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), o in quelle per le quali singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa della parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., n. 1099 del 3 febbraio 1998 e Cass., Sez. Un., n. 15661 del 27 luglio 2005). Le Sezioni unite della Suprema Corte hanno, inoltre, affermato che neppure il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr. Cass., Sez. Un., n. 10531 del 7 maggio 2013 e, più di recente, Cass. n. 27998 del 31 ottobre 2018). La preclusione di cui all'art. 416, secondo comma, c.p.c., inoltre, ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie e alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa, le quali trovano la loro disciplina nel comma terzo dello stesso art. 416, la cui disposizione, malgrado il fatto che dette deduzioni non vengano proposte nella memoria di costituzione, non commina comunque la sanzione della decadenza (cfr. Cass., sez. lav., n. 21073 del 9 ottobre 2007), sicché le mere difese, consistenti nelle contestazioni dei fatti allegati da parte ricorrente a fondamento della domanda, sono sottratte alla decadenza per tardiva proposizione nella memoria di costituzione in primo grado. Anche di recente, il Supremo Collegio ha ribadito siffatto indirizzo, specificamente affermando che “l'effetto preclusivo di cui all'art. 416 c.p.c. non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa con riguardo alle quali il comma 3 dello stesso art. 416 c.p.c. non commina alcuna decadenza” (cfr. Cass., sez. lav., n. 9775 e n. 9772 dell'11 aprile 2024).
4 3. Nel merito, le domande proposte dal lavoratore sono fondate e vanno accolte nei termini che seguono. In ossequio al principio generale consacrato nell'art. 2697 c.c. grava su parte ricorrente dimostrare i fatti storici posti a fondamento delle pretese azionate, specificamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nello schema generale dell'art. 2094 c.c., con le mansioni e gli orari indicati nell'atto introduttivo del giudizio. Tuttavia, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, pienamente condiviso dal decidente e dal quale non sono stati forniti argomenti che ne inducano una rimeditazione, nell'ambito del rito del lavoro, di cui agli artt. 409 ss. c.p.c., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l'onere “di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione” e lo riferisce espressamente “ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto e alle esigenze istruttorie (Cass., Sez .Un., nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004). La giurisprudenza di legittimità, negli ultimi anni, ha sempre maggiormente messo in risalto il ruolo che riveste nel processo civile l'onere di contestazione sui fatti costitutivi delle reciproche pretese, il quale non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale, come risulta dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr., in termini, Cass., sez. lav., n. 12636 del 13 giugno 2005). In un percorso giurisprudenziale volto ad attribuire sempre maggiore peso al comportamento processuale assunto dalle parti, la giurisprudenza della Corte di legittimità, raccogliendo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, soprattutto, nella pronuncia n. 8202 del 20 aprile 2005, ha infatti stabilito che l'onere di contestazione, alla stregua anche del principio di reciprocità enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 13 del 14 gennaio 1977 e volto a parificare la posizione delle parti processuali, grava anche sull'attore, specificamente affermando che “l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve
5 informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio” (cfr. Cass., sez. lav., n. 12636 del 13 giugno 2005 e Cass., sez. lav., n. 25269 del 4 dicembre 2007). Conformandosi a questi arresti ermeneutici, la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018; Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022) ha così definitivamente chiarito che il sistema di preclusioni su cui si fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto (cfr., di recente, Cass., sez. 3, n. 5166 del 17 febbraio 2023). A tal fine, il deducente è tenuto a provare il fatto – costitutivo, modificativo e/o impeditivo del diritto - genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato. Dunque, in questa seconda ipotesi, la mancata contestazione tempestiva del
“fatto” lo rende incontroverso, senza che possa operare una revoca espressa della non contestazione, né la deduzione di una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte.
4. Orbene, a fronte di una precisa e puntuale allegazione fattuale del ricorrente sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa nel locale gestito dalla resistente, quest'ultima non ha provveduto a una specifica e particolareggiata contestazione, essendosi invero limitata, oltre a riportare parti del contenuto allegativo del ricorso e ribadire l'onere probatorio in generale gravante sul lavoratore, ad asserire che “con il presente atto si costituisce la resistente in persona del legale rapp.te p.t., impugnando e Controparte_1 contestando in toto la domanda e le ragioni che la parte ricorrente dovrà rigorosamente provare”.
6 Si tratta, pertanto, di una contestazione del tutto generica, con una formula talmente ampia e omnicomprensiva da porsi in termini sostanzialmente antitetici alla specificità richiesta dall'art. 416 c.p.c., sicché avendo la società resistente l'onere, malgrado la costituzione tardiva, di contestare specificamente i fatti costitutivi delle domande illustrati dettagliatamente in ricorso, le allegazioni attoree in punto di mansioni e orari possono essere considerate definitivamente acquisite al giudizio senza necessità di ulteriore supporto probatorio.
5. Dette circostanze, nel loro complesso, delineano pienamente lo svolgimento di un rapporto di lavoro con i tratti della subordinazione, emergendo la continuità della prestazione descritta dal lavoratore, assoggettata a vincolo di orario e all'etero-direzione esercitata dalla resistente, in un contesto nel quale il ricorrente non ha assunto alcun rischio di impresa. Nessuna contestazione, peraltro, è stata svolta anche in ordine al contenuto delle mansioni disimpegnate, né sulla loro riconducibilità al livello “Quadro” previsto dal CCNL invocato in ricorso, applicato al rapporto per espressa pattuizione contenuta nel contratto a tempo parziale sottoscritto inter partes e prodotto in giudizio (cfr. doc. n. 1 del ricorso). Del resto, in base all'art. 255 del C.C.N.L. nella categoria dei quadri rientra il lavoratore: “… che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “Quadri” dell'art. 252, del presente CCNL, con deleghe Gestionali e/o di Rappresentanza, esercita i necessari poteri decisionali nella conduzione e/o coordinamento delle risorse umane e materiali del proprio importante ambito operativo di una pluralità di Clienti o d'Impresa Piccola, Media o Grande..” e, nel settore pubblici esercizi, i lavoratore “Responsabile, anche nei confronti di terzi, dell'autonoma gestione e coordinamento dell'intera struttura”, tra cui, a titolo esemplificativo, per quanto in questa sede rileva, il “Direttore di Ristorante”, ruolo che, in punto di fatto, il lavoratore ha dimostrato di avere ricoperto. Sicché il lavoratore ha assolto l'onere di dimostrare sia la sussistenza del rapporto di lavoro per tutto l'arco temporale controverso, sia lo svolgimento di lavoro straordinario, sia l'esecuzione di mansioni superiori a quelle di inquadramento, rilevanti ai sensi degli artt. 2104 e 2103 c.c. ai fini del diritto ai compensi per l'attività effettivamente prestata. Non sussistono, poi, dubbi in ordine al diritto alla retribuzione ordinaria, alla 13^ mensilità – prevista dalla contrattazione collettiva e rientrante nella nozione di minimo garantito dall'art. 36 Cost. – e al t.f.r., spettante secondo la previsione generale dell'art. 2120 c.c.
6. Tenuto conto, pertanto, della prova offerta dal lavoratore sul diritto ai compensi per l'attività di quadro, con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario – differenziate tra orario diurno e notturno –, la 13^ mensilità e il t.f.r., sulla quantificazione degli emolumenti dovuti possono essere condivisi i conteggi analitici allegati al ricorso, in quanto, parimenti, non contestati.
7 Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2008, n. 7697 e Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto 2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945), poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 29236 del 6 dicembre 2017 e Cass., sez. lav., n. 4051 del 18 febbraio 2011). Nella stessa linea interpretativa, più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (cfr. Cass., sez. lav., n. 5949 del 12 marzo 2018, nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 22325 del 25 luglio 2023).
7. Una volta accertata la sussistenza del rapporto, l'orario di lavoro e il livello di inquadramento, con insorgenza delle obbligazioni di pagamento delle differenze sul trattamento economico pattuito, il datore di lavoro sarebbe stato tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, n. 982 del 28 gennaio
8 2002, Cass., sez. 2, n. 13925 del 25 settembre 2002, Cass., sez. 3, n. 18315 del 01 dicembre 2003, Cass., sez. 3, n. 6395 del 01 aprile 2004, Cass., sez. 3, n. 8615 del 12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., sez. 1, n. 1743 del 26 gennaio 2007, nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 25584 del 12 ottobre 2018), con l'unica eccezione – non ricorrente nel presente giudizio – in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c. Detto onere non è stato assolto con riguardo agli importi richiesti in ricorso, i cui presupposti fattuali, come detto, sono stati accertati in giudizio. La parte datoriale, pertanto, va condannata al pagamento dell'importo complessivo di € 8.248,72, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo.
8. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa e con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. 3, n. 7343 del 19 marzo 2025 e Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, le quali richiamano in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore di , per i titoli di cui in parte Parte_1 motiva, l'importo complessivo di € 8.248,72, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle rate di credito al saldo, come per legge. Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.216, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 17 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo
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Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella controversia iscritta al n. 25056/2025 R.G. tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Mazzoni Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Guirreri per mandato allegato alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e crediti retributivi. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 luglio 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, esponendo:
- di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della resistente nel periodo dall'1 marzo 2025 al 13 aprile 2025, data delle dimissioni, malgrado il rapporto sia stato formalmente regolarizzato solo a decorrere dal 18 marzo 2025, con contratto di lavoro part-time per 30 ore settimanali e con inquadramento nel livello D2 del C.C.N.L. Pubblici Esercizi Anpit - Cisal;
- di avere svolto la prestazione lavorativa presso il ristorante sito in Frascati, via Lunati n. 8, recante l'insegna ”; CP_1 - di avere, in realtà, svolto mansioni di direttore di ristorante (restaurant manager), con il compito di gestire tutti gli aspetti dell'attività di ristorazione presso il locale, operando in nome e per conto della società convenuta;
- di essersi, in particolare, occupato di:
• ricercare il personale da occupare presso il ristorante (cuochi, camerieri, lavapiatti), effettuando i colloqui preassuntivi e, all'esito, a sua discrezione, proponendo o meno alla società (nella persona della sig.ra Antonella, avente il n. di cellulare 3440554537), l'assunzione del personale che aveva sostenuto il colloquio;
• gestire il personale impiegato presso il ristornate (4 unità, tra cuoco, aiuto cuoco e camerieri, anche assunti da società intermediaria, nella specie Helios s.r.l.), stabilendo responsabilità, turni di lavoro e attività quotidiane da svolgere, indicando ai camerieri come organizzare la sala e quali piatti consigliare nella giornata, nonché verificando il disimpegno delle attività svolte dal cuoco e dall'aiuto cuoco nella preparazione delle pietanze;
• verificare sul gestionale “Fidy” in uso alla società le prenotazioni giornaliere e, sulla base delle stesse, indicare alla cucina le quantità di cibi da preparare (sughi, dolci, polpette, pollo, verdure, ecc.);
• effettuare nella giornata di domenica l'inventario delle giacenze di magazzino, individuando in autonomia i prodotti da riordinare e, all'esito, comunicare alla società (nella persona del sig. , tramite Tes_1 il numero di cellulare 393791733) sia le materie prime da riassortire (pasta, sughi, verdure, carne, etc.), che la dotazione delle attrezzature e degli utensili per la sala e per la cucina;
• impartire durante il servizio ordini e direttive ai camerieri, indicando loro l'attività da svolgere, la tempistica e le modalità di assolvimento delle mansioni;
• gestire durante il servizio il rapporto con i clienti e le situazioni critiche, nonché gli eventuali reclami;
• controllare la corretta applicazione delle normative di igiene alimentare e di sicurezza proprie dell'attività;
• effettuare in autonomia acquisti di materie prime presso supermercati, nonché di beni necessari per l'attività presso i rivenditori;
• effettuare le operazioni di cassa e di gestire gli incassi e, specificamente, al temine del servizio o del mese lavorato effettuava il pagamento delle retribuzioni al personale impiegato presso il ristorante, facendo firmare le relative ricevute del compenso corrisposto (ricevute di pagamento);
• versare gli incassi giornalieri del ristorante sul c/c a lui intestato, attingendo alla relativa provvista per gli acquisti di merce e prodotti necessari al ristorante, con versamento della differenza sul c/c della società;
2 - di avere espletato la prestazione lavorativa di cui sopra utilizzando mezzi, strutture e materiali messi a disposizione dalla società convenuta, senza avere mai sopportato alcun rischio imprenditoriale;
- di avere svolto la sua attività secondo le modalità e gli oneri di espletamento tipici del lavoro subordinato, dovendosi rivolgere al sig. Pt_2
, superiore gerarchico e proprietario dei ristoranti facenti capo alla società
[...] convenuta, nei casi di problemi rilevanti nella gestione del locale o con il personale;
- di avere osservato un orario lavorativo a tempo pieno, specificamente articolato dal martedì alla domenica dalle ore 10:30 alle ore 16:00 e dalle ore 19:00 alle ore 00:30;
- di avere svolto mansioni superiori a quelle di inquadramento, riconducibili nel livello di quadro del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro;
- di non avere ricevuto il pagamento di alcun compenso a titolo retributivo sino alle dimissioni;
- di avere maturato un credito retributivo complessivo a titolo di retribuzione, 13^ mensilità, indennità per lavoro straordinario diurno e notturno e t.f.r., per come meglio specificato nei conteggi analitici allegati al ricorso, pari a
€ 8.248,72, al cui pagamento ha chiesto la condanna della parte datoriale, oltre accessori di legge. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio, sia pur tardivamente, la resistente, chiedendo il rigetto del ricorso e rappresentando la propria disponibilità a transigere la lite con il lavoratore. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Disposto un rinvio per verificare l'effettivo perfezionamento di una ipotesi conciliativa, all'udienza del 15 ottobre 2025 i procuratori hanno riferito essere stato raggiunto un accordo transattivo “sulla base dell'importo netto di euro 3.500, da corrispondere al lavoratore in due rate, una prima di euro 2.000 alla sottoscrizione dell'accordo e una seconda entro 30 giorni dalla sottoscrizione, nonché contributo alle spese di lite nella misura di euro 1.500 oltre accessori, da versare anch'esso alla sottoscrizione”, sicché chiedendo un breve differimento per consentire la sottoscrizione dell'accordo, nei termini sopra indicati. All'udienza del 18 novembre 2025 il ricorrente, nel confermare la propria disponibilità alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, ha rilevato che parte resistente ha revocato l'adesione già manifestata, sicché, nel merito, ha eccepito le decadenze di controparte per effetto della costituzione tardiva, ha rilevato l'assenza di contestazione sui fatti costitutivi delle obbligazioni retributive azionate e ha chiesto un rinvio per la discussione. Assegnato termine per il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
3 2. Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare va rilevata la costituzione tardiva in giudizio di parte resistente, avvenuta in data 15 settembre 2025 per l'udienza di comparizione del 17 settembre 2025, con gli effetti decadenziali di cui all'art. 416 c.p.c. A tale riguardo, occorre chiarire che la tardiva costituzione della resistente comporta la decadenza dalla facoltà di richiedere mezzi di prova e di proporre eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili esclusivamente a istanza di parte, che nel nostro ordinamento si identificano soltanto o in quelle in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), o in quelle per le quali singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa della parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., n. 1099 del 3 febbraio 1998 e Cass., Sez. Un., n. 15661 del 27 luglio 2005). Le Sezioni unite della Suprema Corte hanno, inoltre, affermato che neppure il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr. Cass., Sez. Un., n. 10531 del 7 maggio 2013 e, più di recente, Cass. n. 27998 del 31 ottobre 2018). La preclusione di cui all'art. 416, secondo comma, c.p.c., inoltre, ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie e alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa, le quali trovano la loro disciplina nel comma terzo dello stesso art. 416, la cui disposizione, malgrado il fatto che dette deduzioni non vengano proposte nella memoria di costituzione, non commina comunque la sanzione della decadenza (cfr. Cass., sez. lav., n. 21073 del 9 ottobre 2007), sicché le mere difese, consistenti nelle contestazioni dei fatti allegati da parte ricorrente a fondamento della domanda, sono sottratte alla decadenza per tardiva proposizione nella memoria di costituzione in primo grado. Anche di recente, il Supremo Collegio ha ribadito siffatto indirizzo, specificamente affermando che “l'effetto preclusivo di cui all'art. 416 c.p.c. non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa con riguardo alle quali il comma 3 dello stesso art. 416 c.p.c. non commina alcuna decadenza” (cfr. Cass., sez. lav., n. 9775 e n. 9772 dell'11 aprile 2024).
4 3. Nel merito, le domande proposte dal lavoratore sono fondate e vanno accolte nei termini che seguono. In ossequio al principio generale consacrato nell'art. 2697 c.c. grava su parte ricorrente dimostrare i fatti storici posti a fondamento delle pretese azionate, specificamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nello schema generale dell'art. 2094 c.c., con le mansioni e gli orari indicati nell'atto introduttivo del giudizio. Tuttavia, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, pienamente condiviso dal decidente e dal quale non sono stati forniti argomenti che ne inducano una rimeditazione, nell'ambito del rito del lavoro, di cui agli artt. 409 ss. c.p.c., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l'onere “di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione” e lo riferisce espressamente “ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto e alle esigenze istruttorie (Cass., Sez .Un., nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004). La giurisprudenza di legittimità, negli ultimi anni, ha sempre maggiormente messo in risalto il ruolo che riveste nel processo civile l'onere di contestazione sui fatti costitutivi delle reciproche pretese, il quale non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale, come risulta dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr., in termini, Cass., sez. lav., n. 12636 del 13 giugno 2005). In un percorso giurisprudenziale volto ad attribuire sempre maggiore peso al comportamento processuale assunto dalle parti, la giurisprudenza della Corte di legittimità, raccogliendo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, soprattutto, nella pronuncia n. 8202 del 20 aprile 2005, ha infatti stabilito che l'onere di contestazione, alla stregua anche del principio di reciprocità enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 13 del 14 gennaio 1977 e volto a parificare la posizione delle parti processuali, grava anche sull'attore, specificamente affermando che “l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve
5 informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio” (cfr. Cass., sez. lav., n. 12636 del 13 giugno 2005 e Cass., sez. lav., n. 25269 del 4 dicembre 2007). Conformandosi a questi arresti ermeneutici, la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018; Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022) ha così definitivamente chiarito che il sistema di preclusioni su cui si fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto (cfr., di recente, Cass., sez. 3, n. 5166 del 17 febbraio 2023). A tal fine, il deducente è tenuto a provare il fatto – costitutivo, modificativo e/o impeditivo del diritto - genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato. Dunque, in questa seconda ipotesi, la mancata contestazione tempestiva del
“fatto” lo rende incontroverso, senza che possa operare una revoca espressa della non contestazione, né la deduzione di una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte.
4. Orbene, a fronte di una precisa e puntuale allegazione fattuale del ricorrente sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa nel locale gestito dalla resistente, quest'ultima non ha provveduto a una specifica e particolareggiata contestazione, essendosi invero limitata, oltre a riportare parti del contenuto allegativo del ricorso e ribadire l'onere probatorio in generale gravante sul lavoratore, ad asserire che “con il presente atto si costituisce la resistente in persona del legale rapp.te p.t., impugnando e Controparte_1 contestando in toto la domanda e le ragioni che la parte ricorrente dovrà rigorosamente provare”.
6 Si tratta, pertanto, di una contestazione del tutto generica, con una formula talmente ampia e omnicomprensiva da porsi in termini sostanzialmente antitetici alla specificità richiesta dall'art. 416 c.p.c., sicché avendo la società resistente l'onere, malgrado la costituzione tardiva, di contestare specificamente i fatti costitutivi delle domande illustrati dettagliatamente in ricorso, le allegazioni attoree in punto di mansioni e orari possono essere considerate definitivamente acquisite al giudizio senza necessità di ulteriore supporto probatorio.
5. Dette circostanze, nel loro complesso, delineano pienamente lo svolgimento di un rapporto di lavoro con i tratti della subordinazione, emergendo la continuità della prestazione descritta dal lavoratore, assoggettata a vincolo di orario e all'etero-direzione esercitata dalla resistente, in un contesto nel quale il ricorrente non ha assunto alcun rischio di impresa. Nessuna contestazione, peraltro, è stata svolta anche in ordine al contenuto delle mansioni disimpegnate, né sulla loro riconducibilità al livello “Quadro” previsto dal CCNL invocato in ricorso, applicato al rapporto per espressa pattuizione contenuta nel contratto a tempo parziale sottoscritto inter partes e prodotto in giudizio (cfr. doc. n. 1 del ricorso). Del resto, in base all'art. 255 del C.C.N.L. nella categoria dei quadri rientra il lavoratore: “… che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “Quadri” dell'art. 252, del presente CCNL, con deleghe Gestionali e/o di Rappresentanza, esercita i necessari poteri decisionali nella conduzione e/o coordinamento delle risorse umane e materiali del proprio importante ambito operativo di una pluralità di Clienti o d'Impresa Piccola, Media o Grande..” e, nel settore pubblici esercizi, i lavoratore “Responsabile, anche nei confronti di terzi, dell'autonoma gestione e coordinamento dell'intera struttura”, tra cui, a titolo esemplificativo, per quanto in questa sede rileva, il “Direttore di Ristorante”, ruolo che, in punto di fatto, il lavoratore ha dimostrato di avere ricoperto. Sicché il lavoratore ha assolto l'onere di dimostrare sia la sussistenza del rapporto di lavoro per tutto l'arco temporale controverso, sia lo svolgimento di lavoro straordinario, sia l'esecuzione di mansioni superiori a quelle di inquadramento, rilevanti ai sensi degli artt. 2104 e 2103 c.c. ai fini del diritto ai compensi per l'attività effettivamente prestata. Non sussistono, poi, dubbi in ordine al diritto alla retribuzione ordinaria, alla 13^ mensilità – prevista dalla contrattazione collettiva e rientrante nella nozione di minimo garantito dall'art. 36 Cost. – e al t.f.r., spettante secondo la previsione generale dell'art. 2120 c.c.
6. Tenuto conto, pertanto, della prova offerta dal lavoratore sul diritto ai compensi per l'attività di quadro, con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario – differenziate tra orario diurno e notturno –, la 13^ mensilità e il t.f.r., sulla quantificazione degli emolumenti dovuti possono essere condivisi i conteggi analitici allegati al ricorso, in quanto, parimenti, non contestati.
7 Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2008, n. 7697 e Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto 2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945), poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 29236 del 6 dicembre 2017 e Cass., sez. lav., n. 4051 del 18 febbraio 2011). Nella stessa linea interpretativa, più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (cfr. Cass., sez. lav., n. 5949 del 12 marzo 2018, nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 22325 del 25 luglio 2023).
7. Una volta accertata la sussistenza del rapporto, l'orario di lavoro e il livello di inquadramento, con insorgenza delle obbligazioni di pagamento delle differenze sul trattamento economico pattuito, il datore di lavoro sarebbe stato tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, n. 982 del 28 gennaio
8 2002, Cass., sez. 2, n. 13925 del 25 settembre 2002, Cass., sez. 3, n. 18315 del 01 dicembre 2003, Cass., sez. 3, n. 6395 del 01 aprile 2004, Cass., sez. 3, n. 8615 del 12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., sez. 1, n. 1743 del 26 gennaio 2007, nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 25584 del 12 ottobre 2018), con l'unica eccezione – non ricorrente nel presente giudizio – in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c. Detto onere non è stato assolto con riguardo agli importi richiesti in ricorso, i cui presupposti fattuali, come detto, sono stati accertati in giudizio. La parte datoriale, pertanto, va condannata al pagamento dell'importo complessivo di € 8.248,72, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo.
8. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa e con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. 3, n. 7343 del 19 marzo 2025 e Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, le quali richiamano in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore di , per i titoli di cui in parte Parte_1 motiva, l'importo complessivo di € 8.248,72, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle rate di credito al saldo, come per legge. Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.216, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 17 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo
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