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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 4713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4713 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE In composizione monocratica, in persona del dott. LI Lo ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11289 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2021, vertente tra
(COD. FISC. ), (COD. FISC. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliate in Palermo, via Catania,146, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Francesco Punzo che le rappresenta e difende in virtù di procura telematicamente allegate con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 16 dicembre
2021.
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), elettivamente domiciliati in Palermo, via Principe Di Villafranca, C.F._4
n. 44, presso lo studio dell'Avv. Maria Lauria del Foro di Palermo, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di intervento litisconsortile del 5 ottobre 2021.
(CF: ), già rappresentata e Parte_5 C.F._5 difesa dall'Avv. Marianna Davì -cancellata dall'albo.
Contro
“ (c.f.: ( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del rappresentante legale pro tempore, difesa dall'Avv. Antonio Benvegna nel cui studio in Palermo, Via Nicolò Turrisi n. 35 ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta.
OGGETTO: azione reale di divieto delle immissioni e di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 13 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 FATTI CONTROVERSI: L'ALLEGAZIONE DEL DANNO DA IMMISSIONI IN BASE ALLE
EMERGENZE DEL PRECEDENTE PROCEDIMENTO CAUTELARE.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 [...] hanno riferito di abitare, ognuna con la propria famiglia, nel Parte_5 condominio Via LI Parlatore n. 42, Palermo, rispettivamente al piano terzo, secondo e primo di cui ciascuna è distintamente proprietaria. Hanno aggiunto che gli appartamenti sono prospicienti sull'attiguo ampio cortile dell'Oratorio Whitaker facente parte delle Opere
Parrocchiali della Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù (in aventi per brevità soltanto
), laddove, a partire dal mese di settembre dell'anno 2015, hanno iniziato a CP_1 svolgersi attività ludiche e sportive pressoché ininterrottamente dalle 16 alle 20:00, e nei fine settimana anche sino alle 23:30/24:00, con il coinvolgimento di bambini, ragazzi e adulti, senza alcuna regolamentazione.
Le attrici hanno lamentato che le immissioni rumorosi e l'intensità dell'illuminazione serale del cortile, sin da subito di manifestavano come intollerabili, interferendo negativamente con le ordinarie attività domiciliari, sino al punto da inibire l'utilizzo dei balconi e persino di imporre la chiusura delle aperture per mettersi al riparo dal continuo rumore, certamente eccessivo oltre il limite della normale tollerabilità, come verificato in seguito ad accertamento tecnico.
A causa di ciò, hanno aggiunto le attrici, il 17 maggio 2017 era stato avviato il procedimento cautelare 8607/2017 RG. che, all'esito di una lunga istruttoria articolata mediante l'assunzione di informatori e lo svolgimento di una CTU, si era concluso con l'emissione dell'ordinanza del 5 dicembre 2019, mediante la quale, accerta intollerabilità delle attività ricreative e ludiche svolte nell'Oratorio Santa Teresa del Bambin Gesù, il
Tribunale di Palermo in composizione monocratica così disponeva:
“1) inibisce e perciò vieta lo svolgimento di qualsiasi attività ludica o ricreativa che implichi l'impiego di palloni sugli spazi esterni della Parrocchia e dell'oratorio in assenza:
a) di porte da gioco calcistico regolarmente munite di reti e distanti almeno un metro e mezzo dalle pareti dell'oratorio, in modo da evitare che le pallonate rimbalzino in modo rumorosissimo contro esse;
b) di barriere perimetrali in gommapiuma intorno al campetto idonee ad evitare il medesimo effetto;
2) stabilisce che la pratica ludica sia limitata ad un solo sport per volta e con l'impiego di una sola palla;
vieta l'utilizzo di impianti di amplificazione compreso il megafono;
limita il
2 gioco del basket ad una sola volta la settimana per una durata non superiore da un'ora e comunque non oltre le ore 20.00;
3) limita l'utilizzo degli spazi esterni al seguente orario: mattina dalle ore 10.00 alle ore
12.30; pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 21.00; sempre e soltanto a giorni alterni (lunedì, mercoledì, venerdì).
Sempre fatte salve le attività liturgiche e le eventuali diverse intese tra gli interessati”.
In seguito al reclamo proposto dalla convenuta, il Tribunale in composizione collegiale, preso atto della confermata intollerabilità dei rumori, in seguito a ulteriore Ctu disponeva:
“ordinarsi alla reclamante ove intenda utilizzare il cortile per cui è causa, di uniformarsi alle seguenti prescrizioni: “(I) le attività estive potranno essere svolte esclusivamente durante i mesi di giugno e luglio, per un massimo di sei settimane consecutive, per due ore mattutine (con decorrenza non prima delle 8:00 e termine non oltre le 13:00) e per due pomeridiane (con decorrenza non prima delle 16:00 e termine non oltre le 20:00) e mai potranno essere svolte nelle giornate di sabato e domenica;
(II) le attività invernali potranno essere svolte nel periodo da ottobre a maggio, nelle giornate dal lunedì al giovedì, per tre ore e mezza complessive, mai consecutive, con la precisazione che quelle mattutine mai potranno avere avvio prima delle 08:00 e mai dovranno terminare oltre le 13:00 e quelle pomeridiane mai potranno avere avvio prima delle 16:00 e mai dovranno terminare oltre le 20:00; (III) è consentito l'impiego di più palloni esclusivamente per gli allenamenti;
(IV) è consentito lo svolgimento di una sola disciplina sportiva per volta;
(V) è consentito il gioco del basket soltanto due volte alla settimana nel rispetto delle prescrizioni sub I) e sub
II) e gli incontri mai avranno durata superiore a un'ora e mezza ciascuno;
(VI) è consentito organizzare attività sportive serali soltanto nella stagione invernale (da ottobre a maggio), ma mai più di due volte al mese e mai in giorni diversi dal venerdì o sabato e tali attività mai potranno protrarsi oltre le ore 22:00; (VII) è consentita l'accoglienza dei bambini per il catechismo con l'uso di palloni tipo “supersantos” ma per non oltre 30 minuti e tale accoglienza mai potrà avvenire in concomitanza con altre attività; (VIII) l'esercizio delle attività sportive sarà possibile soltanto a condizione che sia istallata e sempre impiegata una apposita rete di altezza pari all'altezza massima della rete di pallavolo per i lati lun-ghi
e altezza minima pari all'altezza massima del tabellone del canestro per i lati corti e sempre che gli accessi al campo siano mantenuti chiusi durante lo svolgimento attività, di modo che mai il pallone possa impattare con i muri perimetrali;
(IX) l'esercizio del gioco del calcio sarà possibile soltanto a condizione che le porte da calcio siano fissate al pavimento e
3 distanziate di almeno un metro e mezzo dai muri perimetrali del cortile o della maggiore distanza necessaria per garantire che il pallone mai possa impattare con i muri perimetrali;
(X) l'esercizio del gioco del basket sarà possibile soltanto a condizione che siano istallati e sempre utilizzati i tabelloni regolamentari indicati dal ctu ing. Per_1
nella propria relazione del 8 settembre 2020; (XI) lo svolgimento di tutte le
[...] attività sportive e ricettive sarà possibile soltanto alla presenza del personale dell'oratorio, il quale dovrà essere sempre riconoscibile, dovrà controllare costantemente che gli utenti conformino il loro comportamento al presente regolamento e dovrà immediatamente allontanare dal cortile tutti i trasgressori;
(XII) è sempre vietato l'uso di impianti di amplificazione di qualsiasi specie, è sempre vie-tato l'uso del megafono, è sempre vietato
l'uso dei fischietti o altri strumenti simili;
(XIII) l'uso del cortile per lo svolgimento di tutte le attività sporti-ve e ricettive resta subordinato alla apposizione e al costante mantenimento di una tabella, di dimensioni tali da renderla chiaramente leggibile da ogni parte del cortile, contenente l'indicazione degli orari e delle modalità in cui secondo il presente regolamento è consentito si svolgano le attività sportive o ricettive;
(XIV) è consentito l'uso del sistema di illuminazione del cortile a condizione che lo stesso sia sempre regolato in modo tale che fascio di luce mai sia diretto sulle abitazioni dei reclamati, e ciò neppure momentanea-mente”.
Tanto premesso, le attrici hanno lamentato l'inadeguatezza del regolamento contenuto nell'ordinanza cautelare resa in esito al procedimento di reclamo, ribadendo la persistente intollerabilità delle immissioni sonore prodotte dalle attività dell'Oratorio e, richiamando proprio quanto emerso dall'istruttoria sommaria, hanno lamentato la lesione del diritto alla salute e delle primarie ed insopprimibili esigenze di vita quotidiana all'interno dello spazio domiciliare, nonché la riduzione delle facoltà di godimento del diritto di proprietà.
Hanno osservato a tal proposito che secondo il contenuto della relazione tecnica rassegnata dal CTU nominato dal collegio nel giudizio di reclamo - Ing. Persona_1 datata 8 settembre 2020 è impossibile “ricondurre con certezza, entro limiti di normale tollerabilità, le immissioni acustiche subite dagli odierni reclamati prodotte a causa dello svolgimento delle attività sportive dall'odierna reclamante sia per la conformazione dei luoghi ma anche per l'eterogeneità delle sorgenti agenti”.
Hanno ancora osservato che siccome il esiste da prima dell'avvio delle CP_2 attività dell'oratorio nelle modalità denunciata e siccome tali attività non hanno finalità produttive, il giudizio di tollerabilità deve essere compiuto in base all'art. 844, primo
4 comma c.c., senza necessaria retrocessione del loro interesse abitativo e dominicale in base a un impraticabile contemperamento con le attività oratoriali (richiamando sul punto l'arresto della Corte di Cassazione n. 5564/2010), né il criterio della priorità dell'uso.
In tale contesto, secondo le attrici, tenuto conto di quanto già emerso in sede cautelare, non possono sussistere dubbi circa il pregiudizio già consumatori in danno delle loro rispettive facoltà dominicali e abitative e perciò del danno patrimoniale e alla vita di relazione, dovendosi considerare che l'esposizione periodica a rumori di differente natura e provenienza lede diritti fondamentali assistiti anche da garanzia costituzionale (artt. 14 e 32
Cost.) e si traduce in nocumenti psicofisici e di natura esistenziale “nella più ampia e giuridicamente apprezzabile accezione del termine”, tali da determinare, per effetto ed in conseguenza dello stato di disagio psico-fisico che ne consegue, pregiudizio alla salute in base all'esposizione “effettiva in funzione del tempo di permanenza" peraltro secondo un incedere imprevedibile senza continuità, in base al piacimento dei fruitori del cortile dell'Oratorio.
Secondo le attrici, oltre al danno non patrimoniale e a quello patrimoniale per riduzione delle facoltà di godimento dominicali, deve essere riconosciuto il pregiudizio consistenze
“nell'importo complessivamente versato per spese legali e di consulenza di parte e d'ufficio sostenute nel corso del ricorso ex art. 700 c.p.c. e del successivo reclamo” e “in conseguenza della campagna mediatica posta in essere dalla convenuta da liquidarsi in via Part equitativa”, nonché, quanto alla specifica posizione dell'attrice , il costo sostenuto per la sostituzione degli infissi in base alle fatture allegate (v. doc. 3).
Concludendo le attrici hanno chiesto di: accertare e dichiarare il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni acustiche come accertato dal CTU Ing. e Per_2
Ing. nel procedimento cautelare;
accertare e dichiarare la responsabilità della Per_1 convenuta per l'intollerabilità dei rumori molesti provenienti dal cortile dell'Oratorio; ordinare la cessazione delle attività ludico-sportive e aggregative nel cortile antistante il salone dell'Oratorio; condannare la convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento del danno non patrimoniale comprensivo del pregiudizio biologico, morale, esistenziale e dinamico-relazionale, da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad
€. 25.000,00 in favore di ciascuna delle attrici;
condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi pari ad €. 3.619,18, alle spese legali sostenute per entrambi i gradi del giudizio cautelare pari ad
€. 5.745,00 oltre €. 286,00 per il pagamento del contributo unificato e marca da bollo del
5 giudizio ex art. 700 c.p.c. per le spese di consulenza affrontate pari ad €. 2.520,81, il tutto per complessivi €. 12.170,99 in favore di oltre al danno da deprezzamento Parte_1 che gli appartamenti di proprietà di tutte le attrici in misura pari ad 1/3 del valore degli immobili, nonché al risarcimento de danno per il mancato godimento delle rispettive dimore in misura non inferiore ad 25.000,00 oltre rivalutazione e interessi nella misura di legge sulle somme rivalutata. In subordine al chiesto risarcimento dei danni tutti subiti, si chiede riconoscersi un equo indennizzo ex art 844 cc per le causali di cui sopra nella misura determinata dal Giudice.
Rassegnate tali conclusioni, con nota del 28 settembre 2021 il Difensore delle attrici -
Avv. Maria Davì- ha dichiarato di rinunciare al patrocinio “dovendo procedere alla cancellazione dall'albo per poter instaurare un rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione”. Il 17 dicembre 2021 per le attrici e si è Parte_1 Parte_2 costituito il nuovo Difensore -Avv. Francesco Punzo. L'attrice Parte_5
non ha proceduto, invece, alla sostituzione del precedente Difensore rinunziate con
[...] un nuovo patrocinatore legale.
***
Il 5 ottobre 2021 hanno spiegato intervento litisconsortile autonomo e Parte_3
. Gli intervenuti hanno allegato di essere condomini dello stabile di Via Parte_4
LI Parlatore n. 42, abitando un appartamento prospiciente verso lo spazio aperto ove si svolgono le attività dell'Oratorio “Norina Di Giorgio Whitaker” utilizzato come campo- giochi multidisciplinare in cui contemporaneamente si svolgono diverse attività sportive e ricreative.
In linea con la narrazione delle attrici, gli intervenuti hanno riferito che all'interno del cortile gruppi di ragazzi/bambini giocano a calcio, basket e pallavolo tutti i pomeriggi pressoché ininterrottamente dalle 16.00 alle 19.00/20.00 e, soprattutto nei giorni di venerdì, sabato e domenica e, comunque, durante la stagione primaverile e quella estiva caratterizzate da un clima più favorevole, ben oltre le ore 22:00. Soprattutto durante il fine settimana, dal cortile dell'oratorio si propagano, anche fino alle ore 23:30/24:00, schiamazzi, urla, tonfi di palloni e rumori di ogni genere, per sfuggire ai quali spesso si vedono costretti a trascorrere la serata lontano dall'abitazione e a farvi rientro solo dopo una certa ora o, in alternativa, a rintanarsi dentro casa con finestre e balconi chiusi privandosi del refrigerio estivo e rinunciando alla vita all'aria aperta, di fatto non utilizzando i balconi dei propri appartamenti e limitandosi,
6 finanche, nella loro libertà di poter invitare a casa propria amici e parenti ben consapevoli di non poter assicurare ai propri ospiti neppure un sereno ed indisturbato ascolto della TV.
Hanno allegato che con lettera raccomandata a/r n. 150609193043 del 20 aprile 2017 avevano invitato i responsabili della , in persona Controparte_1 del presbitero , e l' in Persona_3 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, ad attuare una regolamentazione degli orari delle attività, fissando la fine di quelle mattutine alle ore 13.00, l'inizio di quelle pomeridiane non prima delle 16.00 non oltre le ore 20.00. In risposta, era stato replicato che le attività sarebbero proseguite sino alle ore 24.00, secondo la regolamentazione comunale degli esercizi aperti al pubblico nel centro storico cittadino.
Richiamando l'esito dell'istruttoria svolta nell'ambito del procedimento cautelare, gli intervenienti hanno condiviso la ricostruzione degli attori, segnalando che la costituzione dell'oratorio e lo svolgimento delle relative attività sono successive alla costituzione del condominio da loro abitato e hanno negando che, in ogni caso, possa trovare applicazione il criterio della priorità dell'uso secondo l'art. 844 c.c. o possa ritenersi che l'attività dell'oratorio sia di tipo produttivo.
Anche secondo gli intervenuti, la regolamentazione contenuta nell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale all'esito del reclamo non può ritenersi idonea a ricondurre entro i limiti di tollerabilità le immissioni sonore, non prevedendo l'adozione di alcun accorgimento tecnico tra quelli indicati dal C.T.U., con la conseguenza che persiste la lesione delle loro ragioni abitative e delle connesse esigenze relazionali, giuridicamente rilevanti e meritevoli di protezione. Il ha così lamentato, nello specifico, di essere stato persino nella Pt_3 impossibilità di ospitare a casa i genitori anziani e malati, in quanto i rumori continui impedivano Loro di vivere serenamente all'interno dell'abitazione, e di essere perciò stato costretto a ricorrere alla assistenza domiciliare presso la Loro abitazione o, in altri periodi, a richiedere un periodo di aspettativa non retribuito per assisterli, con grave danno.
In base a ciò, hanno chiesto di confermare le statuizioni dell'ordinanza che ha concluso la prima fase del procedimento cautelare il 5 dicembre 2019 e condannare la convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento del danno non patrimoniale comprensivo del pregiudizio biologico, morale, esistenziale e dinamico-relazionare, da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad Euro 25.000,00 in favore di ciascun interveniente, “o in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché del danno patrimoniale corrispondente alle spese sostenute-quali, spese legali per entrambi i
7 gradi del giudizio pari ad Euro 5.745,00, spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, affrontate pari ad Euro 2.520,81, da riconoscersi in favore degli intervenienti ovvero delle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre al danno da deprezzamento che
l'appartamento di proprietà degli attori ha subito in misura pari ad 1/3 del valo-re dello stesso per un importo pari ad euro 75.000,00 ovvero della somma di-versa maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché il danno per il mancato godimento della rispettiva dimora che gli attori hanno subito da liquidarsi in via equitativa e comune in misura non inferiore ad Euro 25.000,00 in favore di ciascun interveniente Sigg.ri e Parte_3
, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di Legge sulla Parte_4 somma rivalutata, oltre retribuzioni per i periodi di aspettativa sul lavoro”.
***
Si è tempestivamente costituita la convenuta che, dopo aver eccepito in via CP_1 preliminare la decadente del termine di cui all'art. 669-octies II comma c.p.c., ha contestato nel merito la veridicità dei fatti allegati dagli avversari.
La Parrocchia ha osservato che già nel corso del procedimento cautelare, i CC.TT.UU. aveva ammesso che, nonostante i ripetuti tentativi di compiere i rilievi in modo anonimo, non era stato possibile riscontrare la situazione rumorosa descritta dai ricorrenti.
In esito al procedimento di reclamo, il Collegio, nel riformare parzialmente la prima ordinanza, rilevate, per un verso che “l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'articolo 844 cod.civ., comportava nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientrava nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'articolo 2043 del codice civile
e, specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile dell'articolo
2059 cod. civ.” ma , per altro verso chiariva che “pur muovendo dalla condivisa ed ineludibile necessità di apprestare tutela piena ed effettiva al diritto fondamentale dei resistenti di godere di un ambiente domestico salubre ove svolgere le attività realizzatrici della propria persona (art. 32Cost.), finisse però per comprimere irragionevolmente (art. 3
Cost.) le facoltà parrocchia della reclamante senza tenere conto del criterio, legale e sussidiario, del preuso (art. 844 c.c.) del cortile - preesistente, giova evidenziarlo all'erezione dell'immobile dei resistenti e destinato fin dalla sua costituzione alla
“ricreazione dei giovani poveri che frequentano la parrocchia” (cfr. doc. 1 comparsa di
8 costituzione reclamante) – e del particolare contesto socio-ambientale in cui si svolgono i fatti di causa”.
Muovendo da tali premesse, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda di cessazione delle attività esterne nell'oratorio, dovendosi considerare che, quando “le sorgenti acustiche provengano, come nella specie, da attività di carattere non lucrativo
(quali quelle di assistenza sociale, svolte all'interno di un oratorio), inserite in un contesto di primaria rilevanza costituzionale (art. 38 Cost., argomentando da Cass. Civ. Sez. II 23 febbraio 2021, n. 4836) e, per ciò stesso, non automaticamente recessive rispetto alla tutela del diritto alla proprietà, alla salute ed all'ambiente salubre (artt. 42 e 32 Cost.)” e ancora dovendosi tenere conto che “in ipotesi di conflitto tra interessi entrambi costituzionalmente rilevanti, occorre trovare tra di essi un corretto bilanciamento “con modalità tali da non determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti” (v. anche Corte Cost. 20 novembre 2017 n. 241; Trib.
Pavia 18 febbraio 2020), non può che conseguirne che, un regolamento troppo restrittivo delle modalità di svolgimento delle attività “di chiaro interesse sociale” finirebbe per irragionevolmente comprimere uno dei due diritti a vantaggio dell'altro, originando quel diritto “tiranno” che, al contrario, è ciò che la Costituzione deplora (Cass. Civ. Sez. II 31 agosto 2018 n. 21504; Cass. Civ. Sez. III 11 aprile 2006 n. 8420; Cass. Civ. 25 gennaio
2006 n. 1418; Corte Cost. 15 maggio 2013 n. 85), per la quale “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro (v. sentenza n. 264/2012). Se così non fosse, si verificherebbe
l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona”.
Nella ricerca del corretto bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti, ha osservato la Parrocchia, “l'adozione di un minuzioso regolamento delle attività praticabili nell'oratorio, con l'indicazione puntuale, già effettuata da parte del Collegio, di tempistiche
e modalità, oltre che degli accorgimenti tecnici da realizzare (quale, ad esempio,
l'innalzamento di reti di contenimento e delimitazioni delle aree di giuoco), ha soddisfatto
9 gli interessi in gioco contemperandoli e rendendoli compatibili con una “tollerabile” pratica sportiva”.
Tanto premesso, la ha ulteriormente osservato che, per stessa ammissione CP_1 degli attori, l'inizio delle immissioni va collocato nel tempo in corrispondenza con la c.d.
“nuova gestione parrocchiale” e ciò all'avvento del AR RE Persona_3 insediatosi solo nel 2015 ed oggi sostituito e, allora, siccome il CTU della prima fase cautelare -ing. ha accertato nell'anno 2017 che le attività rumorose era di fatto CP_4 cessate, il tempo dell'asserito pregiudizio “si può con certezza quindi determinare nell'arco temporale di un anno scarso (periodo estivo e di chiusura incluso) la durata complessiva delle azioni potenzialmente produttive di danno”.
Ciò posto, le domanda risarcitoria secondo la Parrocchia sono infondate perché le immissioni, anche se illecite nella misura in cui sono risultate intollerabili, sono riferibili allo svolgimento di un'attività di utilità sociale e, perciò, possono giustificare un indennizzo in favore di chi le subisca ma non il risarcimento del danno. Di modo che, secondo la
Parrocchia, si deve concludere che:
1) per ciò che riguarda il periodo precedente l'emissione dell'ordinanza del Collegio – immediatamente eseguita – ritenuta l'attività oratoria non illecita ma potenzialmente idonea a superare la soglia di tollerabilità, nessun risarcimento del danno non patrimoniale sarà dovuto agli istanti ai quali, tutt'al più, potrà essere riconosciuto un equo indennizzo comunque commisurato al limitato spazio temporale sopra dedotto;
2) per ciò che riguarda, invece, il periodo successivo all'emissione dell'ordinanza del
Collegio – la quale appunto ha disposto nel regolare le attività prescrivendo l'adozione di misure idonee a comporle entro limiti di tollerabilità – così come nessun risarcimento potrà essere riconosciuto agli istanti né parimenti alcun indennizzo potrà essere liquidato.
In subordine, la ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria per difetto di CP_1 prova in ordine alla conseguenza pregiudizievole dell'illecito, non potendosi condividere la prospettazione di un danno in re ipsa.
In base a tali argomenti la ha concluso chiedendo: in via preliminare CP_1 dichiarare “spirato infruttuosamente il termine di cui all'art 669-octies c.p.c.”; nel merito:
1) in ordine alla domanda avente ad oggetto la cessazione delle attività oratorie sportive: -
Ritenute queste condotte al di sotto della soglia di tollerabilità se esercitate nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza emessa dal Collegio di Codesto Tribunale il
17/02/2021 in seno al procedimento cautelare R.G. n. 21377/2019, confermarle e, per
10 l'effetto, rigettare le domande delle attrici e degli intervenienti;
2) In ordine alla richiesta di risarcimento del danno e/o di riconoscimento dell'indennità ex art 844 c.c.: in via principale rigettare, per le sopra esposte causali, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale e dell'indennità ex art 844 c.c.; in via subordinata, rigettare, per le sopra esposte causali, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale riconoscendo agli istanti, nei soli limiti temporali sopra descritti,
l'indennità ex art 844 c.c..
***
Con la prima memoria assertiva le attrici hanno contestato la fondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dalla Parrocchia con riguardo alla ritenuta decadenza del termine stabilito dall'art. 669-octies c.p.c.; hanno inoltre ribadito che il fabbricato di via LI
Parlatore n.42, con gli appartamenti a destinazione abitativa è antecedente alla costruzione dell'edificio per le opere parrocchiali al quale inerisce il cortile oratorio che sicuramente fino al 1956 non esisteva. A sostegno di ciò, le attrici hanno prodotto fotogrammetria dell'Istituto Rilievi Terrestri Aerei-IRTA del 1956. Sul medesmo punto, le attrici hanno rilevato che il criterio della priorità d'uso non può avere qui rilevanza, perché non sussistono al cospetto del loro interesse alla tutela del pieno godimento del diritto di proprietà esigenze della produzione da controbilanciare, visto che la Parrocchia non svolge attività produttiva.
Con la memoria asservita gli intervenuti hanno osservato, in opposizione all'eccezione preliminare di rito mossa dalla convenuta, che i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. hanno natura strumentale e provvisoria e sono privi dei requisiti propri della sentenza o, comunque, di un provvedimento decisorio atto a produrre effetti di diritto sostanziale o processuale con autorità di giudicato. Ne consegue che il relativo procedimento non provoca preclusione o decadenza e, nel successivo giudizio di merito possono essere fatte valere tutte le eccezioni e le decadenze anche non proposte nel giudizio cautelare. Peraltro, hanno aggiunto, ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito non si applica quanto disposto dall'art. 669-octies c.p.c. in punto di termini perentori per l'inizio della causa di merito.
La convenuta non ha depositato memoria assertiva. CP_1
Depositate le memorie di replica e istruttorie la ha prodotto documentazione CP_1 atta a dimostrare l'antica esistenza dell'Oratorio come già attivo negli anni Trenta dello scorso secolo, oltre che la relazione tecnica d'ufficio rassegnata dall'Ausiliario del Collegio nella fase di reclamo al fine della prova della reale situazione in cui operava l'oratorio al
11 tempo della decisione cautelare e ancora adesso “non essendo mutate le circostanze di fatto
e di luogo degli eventi in esso dedotti”. Secondo la Parrocchia le prescrizioni stabilite nel provvedimento cautelare reso in esito al procedimento di reclamo sono sufficienti a mantenere le attività dell'oratorio entro il limite di tollerabilità e gli elementi prodotti dimostrano l'effettuava attuazione del programma in tal senso stabilito dal collegio.
Con la memoria di replica le attrici hanno prodotto documentazione sanitaria tesa a dimostrare le negative ripercussioni psico fisiche determinate dalle immissioni rumorose,
l'atto di acquisto di altro appartamento per dimostrare l'incidenza delle immissioni sulle loro scelte di vita e abitative, stralcio dello stesso documento prodotto dalla Parrocchia, ossia la pag. 19 della pubblica edita con il titolo “Un lungo Cammino 1937-1997” per ribadire che costruzione delle opere parrocchiali ebbe inizio l'1 agosto 1957.
Con la memoria di replica le attrici hanno deposito documentazione atta a dimostrare i costi sostenuti per sedure di psicoterapia, la documentazione amministrativa relativa al periodo di aspettativa senza retribuzione ottenuto dal il verbale dell'udienza di Pt_3 assunzione degli informatori nella prima fase del procedimento sommario, datato 31 ottobre
2019.
Con ordinanza del 30 settembre 2023, sono state ammesse le prove orali ritenute ammissibili e rilevanti e, tenuto conto delle relazioni tecniche d'ufficio del procedimento cautelare, è stata disposta nuova CTU: per misurare le immissioni rumorose provenienti dall'immobile di parte resistente a carico dei singoli appartamenti nella disponibilità di ciascuna delle altre parti del giudizio e stimare il superamento del limite di tollerabilità secondo il criterio differenziale tenuto conto del rumore di fondo;
per verificare la positiva esecuzione degli interventi stabiliti dal Tribunale a carico della Parrocchia ma ricondurre a tolleranza le immissioni;
per verificare l'efficienza concreta di quei rimedi ove attuati e indicare eventuali ulteriori rimedi;
per eseguire la ricognizione dei singoli appartamenti al fini di individuare le porzioni intercettate dalle immissioni;
per stimare il valore di godimenti dei medesmi cespiti. Con ordinanza del 16 giugno 2024 (successiva all'assunzione delle fonti orali sulle circostanze di prova diretta) sono state ammesse ulteriori fonti di prova ed è stato specificato l'incarico estimativo del CTU al fine e di verificare l'incidenza percentuale sulla redditività unitaria degli appartamenti, delle porzioni interessate dalle immissioni rumorose intollerabili eventualmente riscontrate.
Nel corso dell'udienza del 17 aprile 2025 la Parrocchia ha formalizzato la proposta di definire la lite mediante la pattuizione della riduzione delle attività sportive settimanali a tre
12 giorni in base alle regole di svolgimento stabilite nell'ordinanza cautelare resa in sede di reclamo con pagamento a titolo risarcitori di euro 5.000,00 per ciascuna parte omnicomprensiva. La proposta era integralmente respinta.
Conclusa l'istruttoria le parti sono state invitate a concludere e discutere oralmente all'udienza del 13 novembre 2025 con termini per note.
Con le note conclusionali le attrici e hanno ribadito le ragioni che Pt_1 Pt_2 giustificano il manato accordo transattivo, segnalando l'esiguità della somma offerta a titolo risarcitorio, insufficiente persino a coprire le spese processuali;
indi, dopo aver nuovamente riassunto lo svolgimento del processo, hanno ancora richiamato il contenuto delle due relazioni tecniche svolte nella fase cautelare e poi nell'ambito di questo giudizio per ribadire l'attualità delle immissioni intollerabili e ripetere a tutela delle loro ragioni le osservazioni del consulente tecnico di parte riportate nell'allegato n. 1) alla relazione, al fine di indicare gli ulteriori accorgimenti e limiti da imporre alla Parrocchia per regolare lo svolgimento delle attività ludiche dell'oratorio al di sotto dei limite di tollerabilità.
Con le note conclusionali la ha segnalato che, in base all'esito dell'istruttoria e CP_1 alle verifiche tecniche dell'ultimo Ausiliario, le prescrizioni impartite nella fase cautelare risultano di fatto rispettate e, anzi, l'origine delle immissioni ulteriormente ridotta, visto che le attività si svolgono adesso in un solo giorno alla settimana. Ha osservato ancora che le limitate lesioni delle prescrizioni cautelari sono state ritenute dal CTU di lieve entità ed
“accettabili”. La ha ancora ribadito che non vi è prova in concreto del danno CP_1 conseguenza lamentato dalle parti, osservando che l'appartamento della risulta Pt_2 persino concesso in locazione a terzi, circostanza che plasticamente dimostra l'assenza di anno economico;
ha aggiunto che, in ogni caso, tenuto conto del fatto che le immissioni, seppure lievemente sopra il limite di tollerabilità, sono lecite, non è fondata la richiesta di risarcimento del danno genericamente allegato.
Secondo la Parrocchia, infine, la proposizione delle azioni risarcitorie e inibitorie a seguito dell'intervenuto regolamento della materia in sede cautelare e anticipatoria e il successivo rifiuto dell'offerta conciliativa svelano la temerarietà dell'iniziativa processuale che va sanzionata ex art 96 c.p.c.
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QUESTIONI PRELIMINARI.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di decadenza dell'azione sollevata dalla a causa dell'asserito mancato rispetto del termine di sei mesi stabilito dall'art. CP_1
13 669-octies c.p.c. Invero, in disparte il fatto che la regola di inefficacia del provvedimento cautelare ante causam stabilita dall'art. 669-novies c.p.c. in caso di tardivo avvio dell'azione di merito non si applica ai provvedimenti cautelati pronunciati ex art. 700 c.p.c., ciò che risulta determinate è che l'inefficacia dell'ordinanza cautelare per tardività della domanda di merito non è in alcun modo produttiva dell'ulteriore effetto di decadenza dall'azione medesima. Come è stato chiarito molto autorevolmente (Cass., Sez. 1 Ordinanza n.
5513/2024), “In tema di procedimento cautelare uniforme, l'inefficacia del provvedimento cautelare ante causam non anticipatorio, verificatasi in conseguenza del mancato inizio del giudizio di merito entro il termine perentorio di cui all'art. 669-octies, secondo comma, c.p.c., non determina alcuna conseguenza processuale sul giudizio di merito comunque intrapreso, che dunque prosegue naturalmente senza maturazione di decadenze di sorta.”.
Sempre in via preliminare va osservato che con la dichiarazione di rinuncia al mandato del primo ottobre 2021, l'Avv. Marianna Davì anticipava l'imminente cancellazione dall'albo professionale. Nella comparsa di costituzione del nuovo difensore delle altre due attrici si rappresentava poi che l'Avv. Davì si è infine cancellata dall'albo; l'attrice
[...]
in seguito alla rinuncia al mandato e alla cancellazione dall'albo del Parte_5 difensore, non ha nominato un nuovo patrocinatore legale e perciò siccome, “la cancellazione, volontaria o autoritativa, dall'albo degli avvocati determina, ai sensi dell'art.
301, comma 1, c.p.c., l'automatica interruzione del processo che, se non rilevata, comporta la nullità delle attività compiute successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo”
(Sez. L -, Sentenza n. 30616 del 28/11/2024) va disposta la separazione da questo giudizio della causa litisconsorte pendente tra e la ai fini Parte_5 CP_1 della dichiarazione di interruzione.
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LE DOMANDE RISARCITORIE: BASE NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
Gli attori hanno chiesto la tutela del diritto di proprietà, e cioè della facoltà di godere in modo pieno ed esclusivo dei loro rispettivi appartamenti, assumendone la lesione, anche a fini risarcitori, a causa delle immissioni rumorose derivanti dalle emissioni provocate dall'attività ludico ricreativa svolta dalla Parrocchia all'interno dei locali dell'Oratorio a far data dall'anno 2015, senza soluzione di continuità.
14 In base allo stesso fatto -violazione dei limiti di tollerabilità delle immissioni- hanno chiesto anche la tutela risarcitoria della loro sfera non patrimoniale con riguardo allo spettro del sereno e soddisfacente svolgimento della vista domestica e di relazione.
Come noto, la regola generale delle immissioni rumorose e/o nocive in quanto provenienti da un fondo è contenuta nell'art. 844 c.c. nell'ambito delle disposizioni generali dello statuto giuridico della proprietà fondiaria: il proprietario di un bene può utilizzarlo pienamente sino al punto di provocare immissione sul fondo del vicino a condizione che esse siano tollerabili, avuto riguardo alla condizione dei luoghi;
per converso, in caso di immissioni intollerabili, il vicino può invece vietarle, chiedendo che cessino, salvo, nell'applicazione concreta di tale regola, il contemperamento delle ragioni della produzione con quella “della proprietà” e, secondo discrezionale apprezzamento, della priorità dell'uso.
La norma considera le immissioni materiali come ingerenze nei rapporti dinamici di vicinato e indica nella valutazione dello stato dei luoghi il criterio base per giudicarne la intollerabilità.
In tal contesto di tutela reale, il superamento del limite di tollerabilità rileva giuridicamente in quanto tale, nella sua oggettività, a prescindere da valutazioni di colpevolezza;
la misura della intollerabilità e perciò le modalità della tutela inibitoria o conformativa da applicare in concreto vanno determinata tenuto conto della condizione dei luoghi e, solo se ne ricorrono le premesse, anche in base al criterio del contemperamento delle esigenze della produttività con quelle delle proprietà; resta facoltativo il rilievo della priorità dell'uso.
Peraltro, la disciplina sulle immissioni “partecipa della logica della responsabilità civile, riguardando l'attività dinamica nell'uso della proprietà ce può essere pregiudizievole al vicino quando superi la normale tollerabilità” (Corte. Cost. sent. n. 54 del 1994). Perciò, se per un verso l'art. 844 c.c. non regola l'illecito civile consumato mediante immissioni intollerabili, non vi è dubbio che le immissioni tollerabili individuate in base all'art. 844 c.c., primo comma, possono essere fonte di danno ingiusto nell'orbita dell'art. 2043 c.c.: rilevano in quanto colpose e di norma, al cospetto della stabile e definiva lesione del diritto altrui, non sono sottoposte al criterio del contemperamento con le esigenze della produzione. A tal proposito si deve infatti considerare che se, per causa delle immissioni, si determina lo spoglio funzionale -in tutto o in parte- della proprietà- cioè viene stabilmente svuotato o ridotto il contenuto della proprietà e non solo il suo modo di esercizio (e non la mera molestia)- o se viene leso un diritto incomprimibile come quella alla salute, non può essere
15 riconosciuto più alcuno spazio al criterio del contemperamento visto che non ci si trova più al cospetto di una convivenza di interessi da contemperare ma innanzi alla prevaricazione dell'interesse alle immissioni produttive su quello ormai perduto o sostanzialmente compromesso. E allora, in tali casi, la retrocessione del diritto danneggiato è ammessa nel rispetto del criterio legale di ragionevolezza in base a una specifica preferenza normativa dell'esigenza messa in mostra dalle immissioni, derubricando il danno ingiusto a “danno giusto” indennizzabile (es.: art. 44 D.P.R. n. 321 del 2001). Diversamente, il danno da immissione rileva e giustifica il risarcimento.
Pur essendo diversa la struttura della fattispecie delle immissioni intollerabili ai diversi fini della tutela della relazione formale con il bene piuttosto che della tutela del contenuto funzionale della proprietà e dei diritti personali, resta però comune il criterio per determinare il superamento del limite di normale tollerabilità, ossia quello comparativo che fissa quale punto di riferimento il rumore di fondo dell'ambiente circostante (costituito dal complesso dei rumori indistinti, continui e caratteristici di una certa zona, senza l'apporto dell'emissione che si assume inquinante) e considera intollerabili le immissioni che lo superano oltre una certa intensità (Cass. Civ. Set. n. 19767/2025).
In tal senso, il giudizio di tollerabilità può essere orientato dalla disciplina sull'inquinamento acustico -L. n. 447 del 1995- e il relativo regolamento esecutivo -d.p.c.m.
14 novembre 1997, con la precisazione che il risultato dell'applicazione di normative tecniche speciali di rilevamento e di misurazione dei livelli di accettabilità delle immissioni, perseguendo esclusivamente interessi pubblici, operano in negativo nei rapporti tra privati e pubblica Amministrazione, mentre nei rapporti paritari tra privati sono valutate secondo il prudente apprezzamento dell'Autorità giudiziaria in base alle particolarità specifiche del caso concreto. Impostazione che è stata ribadita anche in seguito all'entrata in vigore dell'art.
6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, a tenore del quale acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso;
1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione>>. Si è invero autorevolmente affermato che “In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
6-ter del d.l. n. 208
16 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al 7 quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere
l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (Cass. civ. Sez. III Sent., n. 20198/2016 – Sez. II, n. 21649/2021).
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IL PERIODO DELLE IMMISSIONI RILEVANTE AI FINI DELLA DECISIONE.
Tanto premesso, per la valutazione della vicenda controversa sottoposta a questo tribunale, rilevano anche i documenti formatisi nel corso di procedimento cautelare ante causam in contraddittorio tra le parti, in quanto prodotti nel rispetto dei termini di preclusione in questo giudizio. Sono così valutabili anche le risultanze rassegnate dagli
Ausiliari tecnici nella fase sommaria di primo grado e di reclamo nonché i verbali delle sommarie informazioni registrabili qui come argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.
Gli attori hanno collocato temporalmente le attività ludiche da cui promanano le immissioni rumorose a far data dal mese di settembre dell'anno 2015 e hanno descritto le attività come multidisciplinari e ad alta intensità, svolte sia nelle ore mattutine che nel pomeriggio e sino a tarda sera;
hanno richiamato quanto già positivamente verificato a tal proposito nell'ambito dei procedimento cautelare -prima fase e gravame- senza però allegare i relativi fascicoli, pur producendo le ordinanze, le relazioni rassegnate dai due distinti CTU nominati rispettivamente dal giudice monocratico e dal collegio, oltre ad uno stralcio del verbale di sommarie informazioni raccolte all'udienza del 31 ottobre 2019 (procedimento cautelare -prima fase- n. rg.8706/2017). Non è stato prodotto in atti il calendario delle attività ludiche della già menzionato nell'ordinanza cautelare del 5 dicembre CP_1
2019 e non è stata neppure deposita la corrispondenza intercorsa tra le attrici e la CP_1 vertente sulla richiesta delle prime di sospendere le attività nelle ore tardo serali e sulla risposta della seconda di avere tutti il diritto di proseguire sino alle ore 24.00 (parimenti richiamata nell'ordinanza). È nondimeno pacifico che dall'inizio dell'anno 2016 (periodo indicato nella comparsa di costituzione della come inizio della “nuova gestione” CP_1 del AR RE , e per tutto l'anno 2017, presso l'Oratorio hanno avuto Persona_3 abituale svolgimento le attività sportive di calcetto, minibasket, pallavolo, di certo nelle ore pomeridiane.
17 Si deve peraltro segnalare che il 31 ottobre 2019, nell'ambito di quello stesso procedimento veniva sentita l'odierna attrice che indicava nell'anno 2016 Parte_4
l'avvio abituale delle attività sportive e circoscriveva nel c.d. “tempo d'estate”
l'organizzazione di eventi nelle ore mattutine e nella tarda serata. Analoghe dichiarazioni venivano rese dall'attrice che collocava lo svolgimento di attività sportive rumorose Pt_2 oltre le ore 20.00 e sino alle ore 23.00 nel periodo estivo.
Tutti i testi sentiti nel corso di questo procedimento di cognizione piena ( , Testimone_1
, del 19 settembre e 5 dicembre 2023) hanno Controparte_5 Testimone_2 riferito sotto giuramento e in modo coerente che nelle ore pomeridiane o di cena, all'interno dell'appartamento dell'attrice posto al terzo piano- con vano salotto prospicente sul Pt_1 cortile dell'oratorio, era necessario chiudere le finestre per poter parlare ma anche in quel modo si sentiva “di fondo il rumore”, anche a causa dell'utilizzo di “trombette da stadio”, almeno in un'occasione e “sempre” si sentivano “pallonate e schiamazzi” in occasione di cene anche sino alle ore 23.30 [nel verbale l'orario è stato indicato “11.30” (teste
]; hanno descritto il rumore prodotto dal pallone che sbatteva “sul muro, sulle parti CP_5 metalliche come i canestro o sulle porte del cortile” prevalentemente nelle ore pomeridiana.
Alle ore pomeridiane si riferisce sostanzialmente il racconto che teste , che però Tes_1 frequentava regolarmente l'abitazione della anche a ora di pranzo. Nulla ha riferito Pt_1 circa le ore mattutine la teste . Tes_2
Quanto alle ore mattutine, i dati istruttori risultano invero assai fragili.
Confrontando il verbale testimoniale che raccoglie le dichiarazioni resa dal teste in Tes_1 questo giudizio con le “sommarie informazioni” rese dallo stesso nella fase sommaria
(riportante testualmente nell'ordinanza cautelare) emerge con evidenza che qui, sotto giuramento, il teste non ha riferito nulla di significativo con riguardo alle ore mattutine e al periodo estivo, mentre nella fase sommaria aveva segnalato elementi, non meglio dettagliati, riguardo all'utilizzo di casse musicali anche in quei frangenti temporali.
Il verbale di sommarie informazioni della fase cautelare e la relativa ordinanza, registrano anche le dichiarazioni informative rese da , suocero della e perciò Testimone_3 Pt_4 frequentatore del quinto piano e da non indicati nelle liste testimoni Testimone_4 in questo giudicio di cognizione. Dall'analisi di quelle informazioni, non si ricavano argomenti significativi nel senso della abituale attività mattutina nell'oratorio. Il , Pt_3 dopo aver collocato lo svolgimento delle attività tardo serali sino alle 23.30, riferiva anche che tra maggio e luglio dell'anno 2016, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, si avvertiva il rumore
18 provocato dai frequentatori dell'oratorio e dall'uso del megafono;
l'informatore Tes_4 riferendo circa l'utilizzo dell'oratorio nelle ore mattutine, aggiungeva che nel dettaglio, nel periodo estivo, esse si articolavano in parte nello spazio esterno e in parte in quello interno e che la mattina erano coinvolti soltanto bambini;
circoscriveva l'utilizzo di strumenti acustici in una durata non superiore a venti minuti.
La rappresentazione complessiva dei fatti riferiti alle ore mattutine non è sufficiente, in questa fase di cognizione piena, per corroborare col rango più rigoroso della prova l'affermazione dedotta dalle attrici di abitualità delle attività ludiche e per definirne l'intensità. E del resto, né il CTU nominato nella prima fase cautelare n quelle nominato nella fase di reclamo, hanno in concreto potuto raccogliere dati di rilievo nelle ore mattutine, nonostante i plurimi tentativi svolti in incognito. Invero, la relazione tecnica rassegnata dal
CTU del procedimento cautelare n. 8606/2017 Rg. registra come, nonostante i tentativi svolti dall'ausiliario in modo anonimo, l'attività dell'oratorio si mostrava in pieno esercizio soltanto nelle ore pomeridiane. Per converso, il pomeriggio del 18 settembre 2018 l'attività ludica dell'Oratorio risultava ancora in pieno svolgimento: il campetto dell'oratorio su sui si affacciano le abitazioni degli attori, era impiegato per lo svolgimento di una partita di calcetto con il coinvolgimento di quindici giocatori.
Perciò è certo che tra il 2016 e settembre 2018 l'attività dell'oratorio, nelle ore pomeridiane veniva svolta regolarmente con il coinvolgimento di diversi ospiti radunati nel cortile esterno per lo svolgimento di attività ludica.
Ed è indicativo il fatto che nell'ordinanza cautelare resa dal giudice monocratico il 5 dicembre 2019 si dia atto dei vani tentativi di far conciliare le Parti anche in seguito all'istruttoria; così come indicativo è il fatto che dopo la pronuncia del provvedimento cautelare, la , nel proporre legittimo reclamo, abbia chiesto la riespansione dei CP_1 perimetri imposti dal giudice monocratico a conferma che sino alla pronuncia della prima ordinanza cautelare l'attività ludica si svolgeva senza le limitazioni. Si tratta di circostanze che si spiegano soltanto assumendo la persistenza, in quel momento, dell'interesse oratoriale allo svolgimento delle attività ludiche anche oltre i limiti stabiliti nell'ordinanza cautelare. E ciò dimostra che le attività dell'oratorio erano attuali in quei frangenti.
Si consideri adesso che le attività del CTU incarico nella fase di reclamo, avviate a marzo
2020 erano sospese sino a giugno 2020 a causa delle limitazioni imposte dalla disciplina emergenziale licenziata dal Governo durante la nota crisi pandemica da Sars Cov-2.
19 La relazione tecnica del secondo CTU, sostanzialmente rassegnata in base alle rilevazioni del primo consulente, veniva poi depositata il 13 luglio 2020 e con ordinanza cautelare resa da questo tribunale in composizione collegiale il 17 febbraio 2021, in seguito a trattazione scritta (secondo la disciplina emergenziale all'epoca in vigora a causa della notoria emergenza pandemica), venivano disposte misura limitative dell'attività ludica in parte diverse rispetto a quelle stabilite dal primo giudice, in quanto necessarie e sufficienti per conformare l'attività ludica dell'oratorio entro i limiti della tollerabilità delle immissioni scaturenti dalle riunioni sportive.
In assenza di elementi istruttori di segno contrario, non vi sono elementi per ritenere che dopo la prima ordinanza cautelare del 5 dicembre 2019 e cioè in pendenza del procedimento di reclamo, la non si sia adeguata a quanto disposto dal Tribunale e deve inoltre CP_1 ritenersi che da marzo 2020, le attività dell'oratorio si siano interrotte per riprendere poi sotto il vigore nel secondo provvedimento cautelare.
Sul punto, del resto, è appena il caso di rammentare quanto a tutti noto e cioè: che tra il 9 marzo 2020 e il 12 giugno 2020 (c.d. prima ondata pandemica) si assisteva alla sospensione di ogni tipo di attività implicante l'associazione o l'assembramento di persone;
che, poco dopo, con DMCP del 24 ottobre 2020, in vigore dal 26 ottobre e fino al 24 novembre, si disponeva nuovamente la chiusura delle palestre (inizio della c.d. seconda ondata pandemica) e in Sicilia, con Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione veniva disposta l'entrata in vigore della c.d. zona rossa tra il 17 e il 30 gennaio 2021; che successivamente, sino a 13 marzo 2022 la Sicilia è stata sottoposta alle limitazioni delle c.d. zone “arancione” e “gialla” con chiusura di tutti i centri sportivi. E non vi sono elementi per affermare che durante tutto il periodo dell'emergenza pandemica le attività ludiche dell'oratorio abbiano avuto svolgimento.
Si può allora concludere che: per un verso, l'inizio rilevante delle attività ludiche dell'Oratorio è collocabile nell'anno 2016, con concentrazione nelle ore pomeridiana e nelle ore serali sino alle ore 23.00 circa e che, per altro verso, lo svolgimento delle attività dell'oratorio secondo le modalità originarie e per le quali veniva avviata l'iniziativa cautelare, è proseguito sino al 5 dicembre 2019; da quel momento e al 9 marzo 2020
l'attività dell'oratorio si è svolta sotto il regime di limitazioni stabilite dal Tribunale per ricondurne gli effetti rumorosi alla tollerabilità e dunque si è interrotta sino al 13 marzo
2022, riprendendo da allora nel rispetto del nuovo regime stabilito dal tribunale in composizione collegiale con l'ordinanza resa a conclusione del procedimento di reclamo.
20 In tal senso depone del resto la presenza del cartellone affisso dall'Oratorio negli spazi esterni e il calendario delle attività (solo) pomeridiane predisposto dopo la pronuncia del secondo provvedimento cautelare: attività all'aperto previste soltanto dal lunedì al giovedì e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e organizzate in modo da evitare il contemporaneo esercizio di più discipline contemporaneamente, come invece accadeva prima del 5 dicembre 2019.
E nello stesso senso depone anche la testimonianza resa da (sopra già Controparte_5 richiamata) il quale, riferendo in ordine alla percezione di forti e fastidiosi rumori provenienti dal campetto esterno dell'Oratorio, a causa dei quali il salottino della in Pt_1 occasione delle sue frequenti visite risultava sostanzialmente inutilizzabile, ha chiarito che, al riguardo i suoi ricordi si collocavano “qualche anno prima del lockdown”. Molto generica sul punto è invece, la narrazione dal teste che, infatti, riferendo la stessa situazione Tes_1 rappresentata dal teste ma collocandola sino a febbraio/marzo 2022, non ha CP_5 considerato il fatto che in quel periodo, per disposizione normativa, le attività dei circoli sportivi erano vietate (regime della c.f. “zona gialla”).
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L'INTENSITÀ DELLE IMMISSIONI.
È stato sopra accertato che tra l'inizio dell'anno 2016 e dicembre 2019 all'interno dell'oratorio si sono svolte attività ludiche multidisciplinari pressoché ogni giorno nel pomeriggio e sino alle ore 23.00; attività proseguite con gli accorgimenti stabiliti nella prima ordinanza cautelare sino a marzo 2020 e dunque con gli accorgimenti conformativi stabiliti dalla seconda ordinanza cautelare (del febbraio 2021) dal marzo 2022 a oggi.
Occorre adesso stabilire se le propagazioni rumorose abbiano superato il limite della normale tollerabilità.
Con riferimento al primo periodo l'istruttoria non ha offerto elementi ulteriori rispetto a quanto già accertato tecnicamente del CTU a riscontro della descrizione unanimemente offerta dagli informatori circa l'intensità delle immissioni rumorose.
Nel corso delle attività tecniche del CTU, nonostante il fatto pacifico che nello spazio esterno dell'oratorio si svolgesse attività ludica pluridisciplinare (come del resto accade ancora adesso con gli accorgimenti stabiliti in sede cautelare -cfr. nuovo calendario delle attività e tabellone del regolamento -dic. nn. 5, 6, 12 della memoria n. 2 della convenuta), risultava impossibile compiere rilievi nei giorni indicati eccetto che il 18 settembre 2018.
Era allora possibile raccogliere il rilievo dei rumori prodotti dallo svolgimento di una partita di calcio con quindici giocatori. In base a quel rilievo il ctu segnalava che: “il livello
21 assoluto del rumore ambientale a finestre aperte nel periodo di riferimento notturno (22:00-
06:00) è superiore al corrispondente valore limite di riferimento 50 dB previsto per la classe III di destinazione d'uso del territorio del piano di zonizzazione acustica del Comune di Palermo – entro cui ricadono sia l'edificio condominiale che l'oratorio. Il differenziale a finestre aperte nel periodo di riferimento diurno e notturno è superiore al relativo valore limite differenziale di 5 dB nel periodo diurno (06:00-22:00) e di 3 dB nel periodo notturno
(22:00-06:00). La differenza tra i valori del descrittore acustico L95 del rumore ambientale
e residuo L95 a-L95r, rilevato a finestre aperte ed a finestre chiuse nel periodo notturno
(22:00-06:00) è superiore al limite di tollerabilità assunto pari a 3 dB dalla
Giurisprudenza, secondo la quale il parametro di riferimento è quello comparativo del
+3dB sul rumore di fondo, qualificazione da rapportare alla specificità della situazione de quo”.
In assenza di altri accertamenti, il CTU, concludeva che la situazione riscontrata nel corso della sua indagine era diversa da quella descritta nel ricorso ma, in base alla situazione dei luoghi, si doveva ritenere tecnicamente che, in assenza di accorgimenti strutturali, lo svolgimento delle attività sportive indicate (pallavolo, basket, calcetto) all'interno dell'oratorio non poteva di certo avvenite nel rispetto dei limiti di tollerabilità.
Perciò, il tribunale adottava le cautele -poi contestate in sede di reclamo-, in base alle quali si inibiva lo svolgimento di qualsiasi attività ludica o ricreativa che implicante l'impiego di palloni sugli spazi esterni della Parrocchia e dell'oratorio “in assenza di” presidi tecnici e strutturali atti a conformare la condizione dei luoghi e comunque nel rispetto di un calendario orario compatibile con le esigenze abitative (il dispositivo del provvedimento -in atti- è riportato nella parte introduttiva di questa motivazione).
Tali disposizioni conformative, che sostanzialmente non vietavano le attività dell'oratorio ma le regolavano previo adeguamento dello stato dei luoghi, erano sottoposte a critica nel corso del giudizio di reclamo. Il nuovo CTU, dopo aver isolato le diverse sorgenti di rumore
(pallavolo, basket, calcetto, gioco libero per accoglienza, gioco libero), segnalava che per ridurre l'impatto delle immissioni propagate dall'utilizzo delle diverse tipologie di palloni, dal raduno dei giocatori e dagli urti con le strutture di gioco, l'unico intervento possibile, non essendo realizzabile la copertura dell'atrio esterno, andava orientato verso la componente riflessa del rumore propagato da ciascuna sorgente e cioè sulle c.d. “immissioni secondarie” prodotte dal rimbalzo del rumore diretto sulla superficie. Il CTU rassegnava perciò le seguenti indicazioni: posa di una rete perimetrale per evitare urti impropri dei
22 palloni;
posa di un materiale fono assorbente al muro perimetrali dell'area esterna prospiciente il prospetto;
sostituzione dei canestri con altri regolamentari prevedendo una struttura di sostegno fissa;
sostituzione delle reti di calcio con altre tali da evitare urti con le pareti retrostanti;
limitazione del numero di palloni ad uno soltanto con particolare riguardo al basket;
supervisione di un responsabile per contenere gli utenti;
esclusione dell'uso di fischietti;
esclusione di eventuale pubblico nell'area esterna;
lo svolgimento di una sola disciplina sportiva per volta;
limitazione della partecipazione alle attività ad un numero programmato di utenti;
preclusione di qualsiasi attività con sistemi di amplificazione o megafono.
Preso atto di tali conclusioni con l'ordinanza cautelare del 17 febbraio 2021, allo stato efficace tra le Parti, il collegio disponeva il regolamento già sopra sintetizzato nella parte riassuntiva della motivazione.
In base a quel nuovo regolamento, fatta eccezione per l'eliminazione dell'ordine di applicare una parete perimetrale in gomma piuma e per la possibilità di fare uso contemporaneamente di più palloni in occasione degli allenamenti con estensione del giocare a basket a due volte alla settimana (anziché una), il Collegio confermava il regime stabilito con la prima ordinanza, dettagliandolo meglio e rendendolo sostanzialmente più rigoroso (il primo provvedimento, infatti, consentiva l'impiego del capo sino alle ore 21.00, per un maggior numero di giorni e senza esclusione di mesi estivi).
Senonchè, secondo gli attori tali accorgimenti non sono sufficienti a ricondurre le immissioni al di sotto del limite di tollerabilità, con la conseguenza che le attività dell'oratorio devono essere vietate.
La valutazione delle immissioni in base all'ultimo accertamento tecnico.
In base all'esito della relazione tecnica depositata dal CTU nominato nell'ambito di questo giudizio di cognizione il 19 marzo 2025 -Ing. Di LI- risulta:
1) che l'attività sportiva viene svolta nel sostanziale rispetto delle prescrizioni conformative stabilite nell'ordinanza cautelare resa dal collegio il 17 febbraio 2021, fatta eccezione per la mancata posa di reti nelle porte da calcio adatte ad evitare che la palla impatti contro le pareti e la mancata posa di tabelloni regolamentari o strutture fisse per il gioco del basket, anche se la pavimentazione presenta il tracciamento di linee atte anche per la pratica di quello sport;
2) che l'unica attività ludica esercitata è quella del calcetto, con cadenza settimanale ogni giovedì, tra le 16.00 e l1 18.00 e sospensione nel periodo estivo;
23 3) che tre dei vani dell'appartamento del quinto piano (Pendino) -due dotati di finestra e uno di balcone- e cioè cucina/zona giorno e due camere da letto, si affacciano sul cortile dell'oratorio;
4) che tre dei vani del terzo piano ( ) due dotati di finestre e uno di balcone, dotati di Pt_1 infissi con buone capacità di isolamento- si affacciano sul cortile dell'oratorio;
5) che l'appartamento del quinto piano ( e ) presenta due vani -il salone con Pt_4 Pt_3 balcone e finestra e la camera da letto dotata di finestra, che si affacciano sul cortile dell'oratorio;
6) che la normale tollerabilità risulta superata in occasione della pratica del calcetto in tutti e tre gli appartamenti a finestre aperte e solo nell'appartamento della anche a finestre Pt_1 chiuse e segnatamente:
-nell'appartamento del secondo piano (Pendino) differenziale 3.3 dB a finestra aperta-
-nell'appartamento del terzo piano ( ) differenziale 5.2 dB a finestra aperta e 4.2 dB a Pt_1 finestra chiusa;
-nell'appartamento del quinto piano ( e differenziale 4.4 dB a finestra Pt_4 Pt_3 aperta.
Ha chiarito il CTU che, in caso di maggiore intensità dell'attività ludica il limite di tollerabilità risulterebbe di certo ancora di più superato ma che, considerando le specifiche circostanze del rilievo svolto in periodo di ridotta attività ludica, le misura in atto sono sufficienti, tenuto conto del fatto che il superamento è “lieve” e dipende dalla
“conformazione dei luoghi” e dalla “eterogeneità delle sorgenti agenti”, che il superamento della nomale tollerabilità riscontrato è dovuto prevalentemente al rumore antropico dettato dalle urla dei ragazzi che giocano ed al calpestio dei partecipanti all'attività sportiva (aspetto meglio chiarito in risposta alle osservazioni critiche dei CCTTPP).
Si tratta di conclusioni in base alle quali: a) l'attività sportiva svolta presso i locali esterni dell'oratorio della Parrocchia convenuta, anche con gli accorgimenti tecnici già adottati, produce immissioni che superano il limite tecnico della normale tollerabilità; b) l'attuale superamento del limite tecnico di normale tollerabilità si attesta al valore differenziale 5.2 e, in termini assoluti, secondo il CTU, può dirsi “lieve”; c) tale effetto dipende in buona parte dalla conformazione dei luoghi e dalla particolare natura dell'attività, caratterizzata dalla sinergia di più sorgenti (rumore antropico creato dai ragazzi che praticano l'attività sportiva, calpestio creato dagli stessi durante il gioco, impiego di strumenti rumorosi -fischietto- o intervento di terzi -pubblico) e cioè dalla “foga agonistica” a cui più volte le parti hanno
24 fatto riferimento nel corso delle operazioni tecniche del CTU (cfr. relazione e verbali allegati); d) in caso di svolgimento più intensivo delle attività sportive non riscontrate in fase di rilievo, i limiti di tollerabilità sarebbero destinati ad aumentare.
L'attività tecnica è stata scrupolosa e gli esiti risultano coerenti con le verifiche in precedenza eseguite nella fase cautelare.
L'aspetto che più di ogni altro caratterizza la vicenda in esame è il seguente: le emissioni rumorose di cui si discute sono per natura discontinue, difficilmente verificabili e riproducibili;
persino il criterio differenziale sulla base della rilevazione del rumore di fondo risulta in definitiva meramente indicativo.
Non vi può essere dubbio circa il fatto che le rilevazioni del CTU hanno mostrato un superamento dei limiti di tollerabilità ma, al contempo, proprio per la particolare natura delle immissioni, per rimediare a tale situazione dannosa non occorre vietare tout court alla
Parrocchia di utilizzare lo spazio esterno dell'oratorio al fine di svolgervi attività sportiva.
È vero che il giudizio concreto di tollerabilità o meno delle immissioni non può seguire nel caso di specie la regola del contemperamento al ribasso delle ragioni dei proprietari vicini (art. 844, secondo comma c.c.), visto che l'attività svolta non assolve a finalità produttive, ma è soprattutto vero anche che la situazione riscontrata dipende dalla particolare condizione dei luoghi. E in tal senso è appena il caso di rammentare che “il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto ma é relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti;
spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa” (Sez. 2, Sentenza n. 3438 del 12/02/2010; Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 31/01/2006).
Perciò, posto che dopo il mese marzo 2022 le attività dell'oratorio si sono articolate nel sostanziale rispetto delle prescrizioni impartite con la seconda ordinanza cautelare ma che, nonostante ciò, il limite di tollerabilità risulta superato, per rimediare al problema, determinato prevalentemente proprio dalla condizione dei luoghi particolarmente sensibili al rumore antropico che si proietta sulle abitazioni degli attori prospicenti direttamente sul cortile, occorre agire proprio sull'aspetto regolamentare tracciato dal collegio in sede cautelare. Si deve a tal fine limitare il numero dei giocatori, che per ogni singolo sport non deve essere superiore a quindici in fase di allenamento e di dieci in fase agonistica, deve essere vietato del tutto il gioco del basket e, dal punto di vista tecnico, va adottato un
25 ulteriore presidio dietre le porte di calcio, dovendosi dispiegare anche sul lato corto del campo da gioco a un metro dalla linea di porta e per tutta l'estensione del perimetro una rete protetti a in modo da impedire che la palla lanciata verso la porta colpisca la parete.
Tali accorgimenti consentiranno di attuare al meglio il contenuto sostanziale dell'ordinanza cautelare con riguardo al gioco del calcio e, limitando il numero dei giocatori ed escludendo lo sport più rumoroso, rassicurano circa l'abbattimento marginale del differenziale delle immissioni verificato dal CTU.
***
Da quanto sin qui ricostruito emerge che sino al 5 dicembre 2019 la parrocchia nell'oratorio, in assenza di regolamentazione, organizzava per un incontrollato numero di utenti attività sportiva e ludica multidisciplinare, anche in tarda ora serale e con uso di megafoni, compromettendo il libero godimento della proprietà abitativa degli attori.
Non così in seguito.
Fermo restando il periodo di lockdown, le attività oratoriali si sono svolte secondo le prescrizioni impartite con i provvedimenti cautelare e perciò il discontinuo e “lieve” superamento del margine di tollerabilità è avvenuta in assenza di colpevolezza.
La domanda di risarcimento va perciò temporalmente circoscritta al periodo compreso tra l'inizio dell'anno 2016 e l'inizio di dicembre 2019.
Le fonti testimoniali hanno consentito di appurare che il godimento dell'appartamento della e dei coniugi è stato compromesso nel periodo di riferimento, Pt_1 Controparte_6 non potendo essere liberamente utilizzati, di certo nelle ore del pomeriggio e sino a tara sera e nella maggior parte dei giorni, gli ambienti della cucina e del salone;
nel caso della Pt_7 anche le camere da letto ad angolo.
Le dichiarazioni testimoniali sono univoche in tal senso;
i testi hanno fornito -non valutazioni soggettive- la descrizione delle percezioni direttamente avute sui luoghi, dando plastica dimostrazione della parziale riduzione delle facoltà di godimento degli immobili. Si tratta di elementi che, confortati dal dato tecnico esteso all'abitazione di tutte le Parti, consentono di presumere la consumazione di un analogo pregiudizio delle facoltà dominicali anche in danno della . Pt_2
Orbene, il Ctu ha calcolato che la porzione del secondo piano ( ) coinvolto dalle Pt_2 intromissioni e perciò parzialmente compromesso in punto di godimento corrisponde al
30,7% della superficie totale;
che la porzione del terzo piano ( ) ha subito ingerenze Pt_1
26 limitative in misura del 42,7% della superficie totale;
l'appartamento del quinto piano (
[...]
) in misura del 31,5%. CP_7
Tali percentuali corrispondono alla temporanea perdita parziale del godimento diretto del bene nel periodo pomeridiano e serale -in coincidenza con la manifestazione delle immissioni intollerabili. Il relativo pregiudizio può essere stimato equitativamente in base al valore di mercato assegnabile al godimento del bene (Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
10169/2015) che, in valori medi è stato calcolato dal CTU in base ai dati di mercato dell'anno 2015: 215,00 mensili euro per l'appartamento dell'attrice (e perciò euro Pt_1
2.580 l'anno); 299,00 euro mensili per l'appartamento dell'attrice (euro 3.588,00 Pt_2
l'anno); 220 euro mensili per l'appartamento degli intervenuti (euro 2.640 l'anno).
I valori così verificati devono essere attualizzati:
-quanto all'appartamento della , in euro 2.603,00 nel 2016, euro 2.626,00 nel 2017, Pt_1
2.644,00 nel 2018, euro 2.652,00 nel 2019 per un totale di euro 10.525,00 riferibile all'intero periodo rilevante.
In termini di danno, siccome l'intromissione rilevante è stata stabilita con certezza soltanto nella fascia pomeridiana a serale, e cioè tra le ore 16.00 e le ore 23.00, vale a dire per sette ore su ventiquattro, l'ammontare del danno va determinato, arrotondando, in misura di 1/3 e perciò euro 3.508,00, già all'attualità, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni periodicità annuale sino al soddisfo;
-quanto all'appartamento della in euro 3.260,00 nel 2016, euro 3.652,00 nel Pt_2
2017, 3.677,00 nel 2018, euro 3.688 nel 2019, per un totale di euro 14.637,00.
In termini di danno, tenuto conto del metodo indicato sopra, il risarcimento spettante all'attrice va determinato in euro 4.879,00 già all'attualità, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni periodicità annuale sino al soddisfo;
-quanto all'appartamento condiviso dagli intervenuti , in euro Controparte_7
2.663,00 nel 2016, euro 2.687,00 nel 2017, euro 2.706,00 nel 2018, euro 2.713,00 nel 2019, per un totale di euro 10.769,00.
In termini di danno, tenuto conto del metodo indicato sopra, il risarcimento spettante all'attrice va determinato in euro 3.589,00 già all'attualità, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni periodicità annuale sino al soddisfo.
Non è fondata la domanda della di conseguire a titolo di risarcimento il costo Pt_1 sostenuto per la sostituzione degli infissi nel suo appartamento in base alle fatture del maggio 2016 allegate in atti.
27 Ciò per diversi ordini di ragioni: intanto, perché la sostituzione degli infissi corrisponde ad un miglioramento del su appartamento e non a un pregiudizio, che semmai poteva essere collegato ai disaggi strumentali e accessori connessi all'organizzazione ed esecuzione dell'intervento innovativo –non dedotti né allegati;
in secondo luogo, perché la sostituzione degli infissi non è direttamente collegata alla vicenda lesiva e comunque non ve ne è prova diretta, essendo appena il caso di osservare che, nonostante la sostituzione degli infissi, anche a finestre chiuse è stato riconosciuto il propagarsi di immissioni intollerabili –ed è evidente che non può allocarsi sulla Parrocchia una scelta di intervento liberamente decisa dalla controparte e per di più inefficace;
infine, perché, a che a non condividere i precedenti passaggi, la documentazione prodotta non consente di isolare, tra i vari infissi sostituiti, quelli riferibili ai tre vani interessati dal fenomeno delle infiltrazioni.
Non è fondata la domanda di tutti gli attori e degli intervenuti di conseguire in questa sede il danno corrispondente alle spese legali sostenute nel procedimento cautelare, dal momento che la regolamentazione di quelle spese è stata deliberata con le relative ordinanze.
***
Gli attori e gli intervenuti hanno avanzato anche domanda di risarcimento per danno non patrimoniale a causa dei disaggi interiori e dello stravolgimento delle condizioni di vita manifestatori a causa delle immissioni.
L'intervenuto ha prodotto le fatture relative alle sedute di psicoterapia Pt_3 individuale a cui si sottoponeva negli anni 2016 e 2017. Si tratta di documentazione del tutto generica, inidonea a compiere la valutazione causale dell'art. 1123 c.c. necessaria per ricondurre la asserita necessità di quelle sedute terapeutiche alla situazione di disagio abitativo vissuta nei primi due anni delle immissioni intollerabili. La medesima Parte ha allegato i provvedimenti amministrativi relativi alla sua periodica aspettativa dal lavoro per motivi personali, senza retribuzione. Il dato, non finalizzato a chiedere il risarcimento del danno per perdita della retribuzione -non oggetto di domanda- è talmente generico e temporalmente poco significativo rispetto al periodo di riferimento che non consente di compiere specifiche valutazioni.
L'intervenuta ha depositato prescrizione di farmaci antidepressivi del 9 febbraio Pt_4
2016 e referto del P.S. dell'Ospedale Civico, datato 2 maggio 2020 che dimostra, a distanza da quattro anni dalla prescrizione farmacologica come, in base all'anamnesi, la stessa fosse affetta da sindrome ansioso depressiva. I documenti in questione sono significativi perché dimostrano che certamene l'intervenuta, tra il 2016 e il 2020, ha vissuto momenti importanti
28 di stress patologico ma anche in questo caso, la documentazione è troppo generica e frammentaria per dimostrare l'esistenza di una connessione causale tra lo stato psicologico descritto e le immissioni intollerabili oggetto di questo giudizio.
Non vi è in definitiva prova di un danno biologico o da inabilità temporanea (anche lavorativa).
Gli elementi raccolti all'esito dell'istruttoria dimostrano nondimeno che tutti gli attori e gli intervenuti hanno subito un disagio esistenziale a causa delle ingerenze rumorose causate dalla Parrocchia con lo svolgimento delle attività sportive negli spazi esterni dell'oratorio.
Tutte le fonti orali assunte nel corso di questo giudizio hanno descritto la situazione caotica che si avvertiva in casa degli interessati in occasione della loro presenza serale o pomeridiana;
situazione che imponeva non solo l'utilizzo limitato degli spazi -su cui si è già detto nel paragrafo precedente- ma anche l'impossibilità di vivere serenamente e in modo libero i momenti di convivialità e di festeggiamento.
Si tratta di una situazione pregiudizievole rilevante giuridicamente ex art. 2059 c.c.
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 2611/2017) hanno recentemente affermato che l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della CEDU, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (cfr. anche Cass. Ord. n. 21649/2021).
In assenza di elementi specifici per determinare l'ammontare del danno, la liquidazione deve avvenire in via equitativa, tenuto conto dell'intera durata temporale della compromissione dell'interesse tutelato e della modalità della compressione lesiva.
Deve valorizzarsi la modalità discontinua delle immissioni, che durante tutto il periodo considerato, si propagavano in modo rapsodico, a discapito della serenità degli attori, di volta in volta tenuti ad adeguarsi alle specifiche attività volta per volta organizzate dalla
Parrocchia con coinvolgimento di un numero incontrollato di utenti e impiego di strumenti di amplificazione utilizzati secondo libero piacimento.
De valorizzarsi anche la pervicacia della che nel periodo di riferimento ha CP_1 sempre imposto la propria scelta negando, sino alla proposta di pagamento transattivo proposta alla fine di questo giudizio, ogni possibilità di compromesso.
29 Secondo questo giudice, tenuto conto del periodo di riferimento e dell'estensione pomeridiano/serale delle immissioni, nonché dell'ampiezza spaziale delle intrusioni rumorose, circoscritte in modo diretto a una parte degli appartamenti, è congruo riconoscere a ciascun danneggiato a titolo di ristoro delle sofferenze non patrimoniali patite la somma di euro 1.800,00 per ciascun anno di propagazione delle immissioni intollerabili e perciò euro
7.200,00 a ciascuno attore, risultando invero sproporzionata la richiesta di euro 25.000,00 avanzata da ognuno e ribadita con gli scritti conclusionali.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto dell'oggetto della lite, del valore effettivo della controversia, dell'attività svolta si liquidano in euro 4.500,00 in favore di ciascun attore e in euro 4.500,00 in favore degli intervenuti in solido e a carico della
. CP_1
Il compenso del CTU, liquidato con separato decreto, va definitivamente stabilito, nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico della convenuta.
PQM
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica:
I) visto l'art. 301 c.p.c. dichiara l'interruzione della causa introdotta da Parte_5
e disponendone la separazione ex art. 103, secondo comma c.p.c., dispone la
[...] costituzione di autonomo fascicolo, mandando la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
II) Nella causa pendente tra , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 contro la Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù, definitivamente decidendo e
[...] respinta ogni diversa domanda ed eccezione così provvedere:
A) Dispone che la Parrocchia si uniformi alle seguenti prescrizioni di utilizzo degli spazi esterni dell'oratorio nella organizzazione e svolgimento di attività sportive, ludiche, ricreative: “(I) le attività estive potranno essere svolte esclusivamente durante i mesi di giugno e luglio, per un massimo di sei settimane consecutive, per due ore mattutine (con decorrenza non prima delle 8:00 e termine non oltre le 13:00) e per due pomeridiane (con decorrenza non prima delle 16:00 e termine non oltre le 20:00) e mai potranno essere svolte nelle giornate di sabato e domenica;
(II) le attività invernali potranno essere svolte nel periodo da ottobre a maggio, nelle giornate dal lunedì al giovedì, per tre ore e mezza complessive, mai consecutive, con la precisazione che quelle mattutine mai potranno avere avvio prima delle 08:00 e mai dovranno terminare oltre le 13:00 e quelle pomeridiane mai potranno avere avvio prima delle 16:00 e mai dovranno terminare oltre le 20:00; (III) è
30 consentito l'impiego di più palloni esclusivamente per gli allenamenti che dovranno coinvolgere non più di quindici giocatori;
è consentito lo svolgimento di gioco agonistico con un solo pallone e con non più di dieci partecipanti per la durata massima di due ore in uno dei giorni già sopra indicati;
IV) è consentito lo svolgimento di una sola disciplina sportiva per volta;
(V) non è consentito il gioco del basket;
(VI) è consentito organizzare attività sportive serali, sia nella stagione invernale che estiva ma mai più di due volte al mese e mai in giorni diversi dal venerdì o sabato e tali attività mai potranno protrarsi oltre le ore 22:00; (VII) è consentita l'accoglienza dei bambini per il catechismo con l'uso di palloni tipo “supersantos” ma per non oltre 30 minuti e tale accoglienza mai potrà avvenire in concomitanza con altre attività; (VIII) l'esercizio delle attività sportive sarà possibile soltanto a condizione che sia istallata e sempre impiegata una apposita rete di altezza pari all'altezza massima della rete di pallavolo per i lati lunghi e altezza minima pari all'altezza massima del tabellone del canestro per i lati corti e sempre che gli accessi al campo siano mantenuti chiusi durante lo svolgimento attività, di modo che mai il pallone possa impattare con i muri perimetrali;
(IX) l'esercizio del gioco del calcio sarà possibile soltanto a condizione che le porte da calcio siano fissate al pavimento e distanziate di almeno un metro e mezzo dai muri perimetrali del cortile o della maggiore distanza necessaria per garantire che il pallone mai possa impattare con i muri perimetrali, con impiego a tal fine di apposita rete sul lato corto a un metro dalle porte;
(X) lo svolgimento di tutte le attività sportive e ricettive sarà possibile soltanto alla presenza del personale dell'oratorio, il quale dovrà essere sempre riconoscibile, dovrà controllare costantemente che gli utenti conformino il loro comportamento al presente regolamento e dovrà immediatamente allontanare dal cortile tutti i trasgressori;
(XI) è sempre vietato l'uso di impianti di amplificazione di qualsiasi specie, è sempre vie-tato l'uso del megafono, è sempre vietato l'uso dei fischietti o altri strumenti simili;
(XII) l'uso del cortile per lo svolgimento di tutte le attività sportive e ricettive resta subordinato alla apposizione e al costante mantenimento di una tabella, di dimensioni tali da renderla chiaramente leggibile da ogni parte del cortile, contenente l'indicazione degli orari e delle modalità in cui secondo il presente regolamento è consentito si svolgano le attività sportive o ricettive;
(XIII) è consentito l'uso del sistema di illuminazione del cortile a condizione che lo stesso sia sempre regolato in modo tale che fascio di luce mai sia diretto sulle abitazioni dei reclamati, e ciò neppure momentanea- mente”.
B) Condanna la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale:
31 - in favore di in misura di euro 3.508,00 oltre interessi legali dalla scadenza Parte_1 di ogni periodicità annuale a decorrere dall'anno 2016 sino al soddisfo;
-in favore di in misura di 4.879,00 oltre interessi legali dalla scadenza Parte_2 di ogni periodicità annuale a decorrere dall'anno 2016 sino al soddisfo;
-in favore degli intervenuti e , in solido, in misura di Parte_3 Parte_4 euro 3.589,00 oltre interessi legali dalla scadenza di ogni periodicità annuale a decorrere dall'anno 2016 sino al soddisfo.
C) Condanna la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale in favore di ciascun attore e intervenuto in misura di euro 7.200,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla data odierna sino al soddisfo.
D) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che stabilisce per ciascun attore e per gli intervenuti in solido tra loro, in misura di euro 4.500,00 oltre CPA, Iva e rimborso forfettario del 15% come per legge.
E) dispone nei rapporti interni tra le Parti a carico della convenuta le spese e i costi della
CTU nella misura stabilita con separato decreto.
Così deciso a Palermo il 24 novembre 2025.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Palermo 24/11/2025
Il Giudice
LI Lo ST
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor LI Lo ST, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
32
SENTENZA nella causa iscritta al n.11289 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2021, vertente tra
(COD. FISC. ), (COD. FISC. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliate in Palermo, via Catania,146, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Francesco Punzo che le rappresenta e difende in virtù di procura telematicamente allegate con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 16 dicembre
2021.
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), elettivamente domiciliati in Palermo, via Principe Di Villafranca, C.F._4
n. 44, presso lo studio dell'Avv. Maria Lauria del Foro di Palermo, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di intervento litisconsortile del 5 ottobre 2021.
(CF: ), già rappresentata e Parte_5 C.F._5 difesa dall'Avv. Marianna Davì -cancellata dall'albo.
Contro
“ (c.f.: ( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del rappresentante legale pro tempore, difesa dall'Avv. Antonio Benvegna nel cui studio in Palermo, Via Nicolò Turrisi n. 35 ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta.
OGGETTO: azione reale di divieto delle immissioni e di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 13 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 FATTI CONTROVERSI: L'ALLEGAZIONE DEL DANNO DA IMMISSIONI IN BASE ALLE
EMERGENZE DEL PRECEDENTE PROCEDIMENTO CAUTELARE.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 [...] hanno riferito di abitare, ognuna con la propria famiglia, nel Parte_5 condominio Via LI Parlatore n. 42, Palermo, rispettivamente al piano terzo, secondo e primo di cui ciascuna è distintamente proprietaria. Hanno aggiunto che gli appartamenti sono prospicienti sull'attiguo ampio cortile dell'Oratorio Whitaker facente parte delle Opere
Parrocchiali della Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù (in aventi per brevità soltanto
), laddove, a partire dal mese di settembre dell'anno 2015, hanno iniziato a CP_1 svolgersi attività ludiche e sportive pressoché ininterrottamente dalle 16 alle 20:00, e nei fine settimana anche sino alle 23:30/24:00, con il coinvolgimento di bambini, ragazzi e adulti, senza alcuna regolamentazione.
Le attrici hanno lamentato che le immissioni rumorosi e l'intensità dell'illuminazione serale del cortile, sin da subito di manifestavano come intollerabili, interferendo negativamente con le ordinarie attività domiciliari, sino al punto da inibire l'utilizzo dei balconi e persino di imporre la chiusura delle aperture per mettersi al riparo dal continuo rumore, certamente eccessivo oltre il limite della normale tollerabilità, come verificato in seguito ad accertamento tecnico.
A causa di ciò, hanno aggiunto le attrici, il 17 maggio 2017 era stato avviato il procedimento cautelare 8607/2017 RG. che, all'esito di una lunga istruttoria articolata mediante l'assunzione di informatori e lo svolgimento di una CTU, si era concluso con l'emissione dell'ordinanza del 5 dicembre 2019, mediante la quale, accerta intollerabilità delle attività ricreative e ludiche svolte nell'Oratorio Santa Teresa del Bambin Gesù, il
Tribunale di Palermo in composizione monocratica così disponeva:
“1) inibisce e perciò vieta lo svolgimento di qualsiasi attività ludica o ricreativa che implichi l'impiego di palloni sugli spazi esterni della Parrocchia e dell'oratorio in assenza:
a) di porte da gioco calcistico regolarmente munite di reti e distanti almeno un metro e mezzo dalle pareti dell'oratorio, in modo da evitare che le pallonate rimbalzino in modo rumorosissimo contro esse;
b) di barriere perimetrali in gommapiuma intorno al campetto idonee ad evitare il medesimo effetto;
2) stabilisce che la pratica ludica sia limitata ad un solo sport per volta e con l'impiego di una sola palla;
vieta l'utilizzo di impianti di amplificazione compreso il megafono;
limita il
2 gioco del basket ad una sola volta la settimana per una durata non superiore da un'ora e comunque non oltre le ore 20.00;
3) limita l'utilizzo degli spazi esterni al seguente orario: mattina dalle ore 10.00 alle ore
12.30; pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 21.00; sempre e soltanto a giorni alterni (lunedì, mercoledì, venerdì).
Sempre fatte salve le attività liturgiche e le eventuali diverse intese tra gli interessati”.
In seguito al reclamo proposto dalla convenuta, il Tribunale in composizione collegiale, preso atto della confermata intollerabilità dei rumori, in seguito a ulteriore Ctu disponeva:
“ordinarsi alla reclamante ove intenda utilizzare il cortile per cui è causa, di uniformarsi alle seguenti prescrizioni: “(I) le attività estive potranno essere svolte esclusivamente durante i mesi di giugno e luglio, per un massimo di sei settimane consecutive, per due ore mattutine (con decorrenza non prima delle 8:00 e termine non oltre le 13:00) e per due pomeridiane (con decorrenza non prima delle 16:00 e termine non oltre le 20:00) e mai potranno essere svolte nelle giornate di sabato e domenica;
(II) le attività invernali potranno essere svolte nel periodo da ottobre a maggio, nelle giornate dal lunedì al giovedì, per tre ore e mezza complessive, mai consecutive, con la precisazione che quelle mattutine mai potranno avere avvio prima delle 08:00 e mai dovranno terminare oltre le 13:00 e quelle pomeridiane mai potranno avere avvio prima delle 16:00 e mai dovranno terminare oltre le 20:00; (III) è consentito l'impiego di più palloni esclusivamente per gli allenamenti;
(IV) è consentito lo svolgimento di una sola disciplina sportiva per volta;
(V) è consentito il gioco del basket soltanto due volte alla settimana nel rispetto delle prescrizioni sub I) e sub
II) e gli incontri mai avranno durata superiore a un'ora e mezza ciascuno;
(VI) è consentito organizzare attività sportive serali soltanto nella stagione invernale (da ottobre a maggio), ma mai più di due volte al mese e mai in giorni diversi dal venerdì o sabato e tali attività mai potranno protrarsi oltre le ore 22:00; (VII) è consentita l'accoglienza dei bambini per il catechismo con l'uso di palloni tipo “supersantos” ma per non oltre 30 minuti e tale accoglienza mai potrà avvenire in concomitanza con altre attività; (VIII) l'esercizio delle attività sportive sarà possibile soltanto a condizione che sia istallata e sempre impiegata una apposita rete di altezza pari all'altezza massima della rete di pallavolo per i lati lun-ghi
e altezza minima pari all'altezza massima del tabellone del canestro per i lati corti e sempre che gli accessi al campo siano mantenuti chiusi durante lo svolgimento attività, di modo che mai il pallone possa impattare con i muri perimetrali;
(IX) l'esercizio del gioco del calcio sarà possibile soltanto a condizione che le porte da calcio siano fissate al pavimento e
3 distanziate di almeno un metro e mezzo dai muri perimetrali del cortile o della maggiore distanza necessaria per garantire che il pallone mai possa impattare con i muri perimetrali;
(X) l'esercizio del gioco del basket sarà possibile soltanto a condizione che siano istallati e sempre utilizzati i tabelloni regolamentari indicati dal ctu ing. Per_1
nella propria relazione del 8 settembre 2020; (XI) lo svolgimento di tutte le
[...] attività sportive e ricettive sarà possibile soltanto alla presenza del personale dell'oratorio, il quale dovrà essere sempre riconoscibile, dovrà controllare costantemente che gli utenti conformino il loro comportamento al presente regolamento e dovrà immediatamente allontanare dal cortile tutti i trasgressori;
(XII) è sempre vietato l'uso di impianti di amplificazione di qualsiasi specie, è sempre vie-tato l'uso del megafono, è sempre vietato
l'uso dei fischietti o altri strumenti simili;
(XIII) l'uso del cortile per lo svolgimento di tutte le attività sporti-ve e ricettive resta subordinato alla apposizione e al costante mantenimento di una tabella, di dimensioni tali da renderla chiaramente leggibile da ogni parte del cortile, contenente l'indicazione degli orari e delle modalità in cui secondo il presente regolamento è consentito si svolgano le attività sportive o ricettive;
(XIV) è consentito l'uso del sistema di illuminazione del cortile a condizione che lo stesso sia sempre regolato in modo tale che fascio di luce mai sia diretto sulle abitazioni dei reclamati, e ciò neppure momentanea-mente”.
Tanto premesso, le attrici hanno lamentato l'inadeguatezza del regolamento contenuto nell'ordinanza cautelare resa in esito al procedimento di reclamo, ribadendo la persistente intollerabilità delle immissioni sonore prodotte dalle attività dell'Oratorio e, richiamando proprio quanto emerso dall'istruttoria sommaria, hanno lamentato la lesione del diritto alla salute e delle primarie ed insopprimibili esigenze di vita quotidiana all'interno dello spazio domiciliare, nonché la riduzione delle facoltà di godimento del diritto di proprietà.
Hanno osservato a tal proposito che secondo il contenuto della relazione tecnica rassegnata dal CTU nominato dal collegio nel giudizio di reclamo - Ing. Persona_1 datata 8 settembre 2020 è impossibile “ricondurre con certezza, entro limiti di normale tollerabilità, le immissioni acustiche subite dagli odierni reclamati prodotte a causa dello svolgimento delle attività sportive dall'odierna reclamante sia per la conformazione dei luoghi ma anche per l'eterogeneità delle sorgenti agenti”.
Hanno ancora osservato che siccome il esiste da prima dell'avvio delle CP_2 attività dell'oratorio nelle modalità denunciata e siccome tali attività non hanno finalità produttive, il giudizio di tollerabilità deve essere compiuto in base all'art. 844, primo
4 comma c.c., senza necessaria retrocessione del loro interesse abitativo e dominicale in base a un impraticabile contemperamento con le attività oratoriali (richiamando sul punto l'arresto della Corte di Cassazione n. 5564/2010), né il criterio della priorità dell'uso.
In tale contesto, secondo le attrici, tenuto conto di quanto già emerso in sede cautelare, non possono sussistere dubbi circa il pregiudizio già consumatori in danno delle loro rispettive facoltà dominicali e abitative e perciò del danno patrimoniale e alla vita di relazione, dovendosi considerare che l'esposizione periodica a rumori di differente natura e provenienza lede diritti fondamentali assistiti anche da garanzia costituzionale (artt. 14 e 32
Cost.) e si traduce in nocumenti psicofisici e di natura esistenziale “nella più ampia e giuridicamente apprezzabile accezione del termine”, tali da determinare, per effetto ed in conseguenza dello stato di disagio psico-fisico che ne consegue, pregiudizio alla salute in base all'esposizione “effettiva in funzione del tempo di permanenza" peraltro secondo un incedere imprevedibile senza continuità, in base al piacimento dei fruitori del cortile dell'Oratorio.
Secondo le attrici, oltre al danno non patrimoniale e a quello patrimoniale per riduzione delle facoltà di godimento dominicali, deve essere riconosciuto il pregiudizio consistenze
“nell'importo complessivamente versato per spese legali e di consulenza di parte e d'ufficio sostenute nel corso del ricorso ex art. 700 c.p.c. e del successivo reclamo” e “in conseguenza della campagna mediatica posta in essere dalla convenuta da liquidarsi in via Part equitativa”, nonché, quanto alla specifica posizione dell'attrice , il costo sostenuto per la sostituzione degli infissi in base alle fatture allegate (v. doc. 3).
Concludendo le attrici hanno chiesto di: accertare e dichiarare il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni acustiche come accertato dal CTU Ing. e Per_2
Ing. nel procedimento cautelare;
accertare e dichiarare la responsabilità della Per_1 convenuta per l'intollerabilità dei rumori molesti provenienti dal cortile dell'Oratorio; ordinare la cessazione delle attività ludico-sportive e aggregative nel cortile antistante il salone dell'Oratorio; condannare la convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento del danno non patrimoniale comprensivo del pregiudizio biologico, morale, esistenziale e dinamico-relazionale, da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad
€. 25.000,00 in favore di ciascuna delle attrici;
condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi pari ad €. 3.619,18, alle spese legali sostenute per entrambi i gradi del giudizio cautelare pari ad
€. 5.745,00 oltre €. 286,00 per il pagamento del contributo unificato e marca da bollo del
5 giudizio ex art. 700 c.p.c. per le spese di consulenza affrontate pari ad €. 2.520,81, il tutto per complessivi €. 12.170,99 in favore di oltre al danno da deprezzamento Parte_1 che gli appartamenti di proprietà di tutte le attrici in misura pari ad 1/3 del valore degli immobili, nonché al risarcimento de danno per il mancato godimento delle rispettive dimore in misura non inferiore ad 25.000,00 oltre rivalutazione e interessi nella misura di legge sulle somme rivalutata. In subordine al chiesto risarcimento dei danni tutti subiti, si chiede riconoscersi un equo indennizzo ex art 844 cc per le causali di cui sopra nella misura determinata dal Giudice.
Rassegnate tali conclusioni, con nota del 28 settembre 2021 il Difensore delle attrici -
Avv. Maria Davì- ha dichiarato di rinunciare al patrocinio “dovendo procedere alla cancellazione dall'albo per poter instaurare un rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione”. Il 17 dicembre 2021 per le attrici e si è Parte_1 Parte_2 costituito il nuovo Difensore -Avv. Francesco Punzo. L'attrice Parte_5
non ha proceduto, invece, alla sostituzione del precedente Difensore rinunziate con
[...] un nuovo patrocinatore legale.
***
Il 5 ottobre 2021 hanno spiegato intervento litisconsortile autonomo e Parte_3
. Gli intervenuti hanno allegato di essere condomini dello stabile di Via Parte_4
LI Parlatore n. 42, abitando un appartamento prospiciente verso lo spazio aperto ove si svolgono le attività dell'Oratorio “Norina Di Giorgio Whitaker” utilizzato come campo- giochi multidisciplinare in cui contemporaneamente si svolgono diverse attività sportive e ricreative.
In linea con la narrazione delle attrici, gli intervenuti hanno riferito che all'interno del cortile gruppi di ragazzi/bambini giocano a calcio, basket e pallavolo tutti i pomeriggi pressoché ininterrottamente dalle 16.00 alle 19.00/20.00 e, soprattutto nei giorni di venerdì, sabato e domenica e, comunque, durante la stagione primaverile e quella estiva caratterizzate da un clima più favorevole, ben oltre le ore 22:00. Soprattutto durante il fine settimana, dal cortile dell'oratorio si propagano, anche fino alle ore 23:30/24:00, schiamazzi, urla, tonfi di palloni e rumori di ogni genere, per sfuggire ai quali spesso si vedono costretti a trascorrere la serata lontano dall'abitazione e a farvi rientro solo dopo una certa ora o, in alternativa, a rintanarsi dentro casa con finestre e balconi chiusi privandosi del refrigerio estivo e rinunciando alla vita all'aria aperta, di fatto non utilizzando i balconi dei propri appartamenti e limitandosi,
6 finanche, nella loro libertà di poter invitare a casa propria amici e parenti ben consapevoli di non poter assicurare ai propri ospiti neppure un sereno ed indisturbato ascolto della TV.
Hanno allegato che con lettera raccomandata a/r n. 150609193043 del 20 aprile 2017 avevano invitato i responsabili della , in persona Controparte_1 del presbitero , e l' in Persona_3 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, ad attuare una regolamentazione degli orari delle attività, fissando la fine di quelle mattutine alle ore 13.00, l'inizio di quelle pomeridiane non prima delle 16.00 non oltre le ore 20.00. In risposta, era stato replicato che le attività sarebbero proseguite sino alle ore 24.00, secondo la regolamentazione comunale degli esercizi aperti al pubblico nel centro storico cittadino.
Richiamando l'esito dell'istruttoria svolta nell'ambito del procedimento cautelare, gli intervenienti hanno condiviso la ricostruzione degli attori, segnalando che la costituzione dell'oratorio e lo svolgimento delle relative attività sono successive alla costituzione del condominio da loro abitato e hanno negando che, in ogni caso, possa trovare applicazione il criterio della priorità dell'uso secondo l'art. 844 c.c. o possa ritenersi che l'attività dell'oratorio sia di tipo produttivo.
Anche secondo gli intervenuti, la regolamentazione contenuta nell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale all'esito del reclamo non può ritenersi idonea a ricondurre entro i limiti di tollerabilità le immissioni sonore, non prevedendo l'adozione di alcun accorgimento tecnico tra quelli indicati dal C.T.U., con la conseguenza che persiste la lesione delle loro ragioni abitative e delle connesse esigenze relazionali, giuridicamente rilevanti e meritevoli di protezione. Il ha così lamentato, nello specifico, di essere stato persino nella Pt_3 impossibilità di ospitare a casa i genitori anziani e malati, in quanto i rumori continui impedivano Loro di vivere serenamente all'interno dell'abitazione, e di essere perciò stato costretto a ricorrere alla assistenza domiciliare presso la Loro abitazione o, in altri periodi, a richiedere un periodo di aspettativa non retribuito per assisterli, con grave danno.
In base a ciò, hanno chiesto di confermare le statuizioni dell'ordinanza che ha concluso la prima fase del procedimento cautelare il 5 dicembre 2019 e condannare la convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento del danno non patrimoniale comprensivo del pregiudizio biologico, morale, esistenziale e dinamico-relazionare, da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad Euro 25.000,00 in favore di ciascun interveniente, “o in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché del danno patrimoniale corrispondente alle spese sostenute-quali, spese legali per entrambi i
7 gradi del giudizio pari ad Euro 5.745,00, spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, affrontate pari ad Euro 2.520,81, da riconoscersi in favore degli intervenienti ovvero delle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre al danno da deprezzamento che
l'appartamento di proprietà degli attori ha subito in misura pari ad 1/3 del valo-re dello stesso per un importo pari ad euro 75.000,00 ovvero della somma di-versa maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché il danno per il mancato godimento della rispettiva dimora che gli attori hanno subito da liquidarsi in via equitativa e comune in misura non inferiore ad Euro 25.000,00 in favore di ciascun interveniente Sigg.ri e Parte_3
, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di Legge sulla Parte_4 somma rivalutata, oltre retribuzioni per i periodi di aspettativa sul lavoro”.
***
Si è tempestivamente costituita la convenuta che, dopo aver eccepito in via CP_1 preliminare la decadente del termine di cui all'art. 669-octies II comma c.p.c., ha contestato nel merito la veridicità dei fatti allegati dagli avversari.
La Parrocchia ha osservato che già nel corso del procedimento cautelare, i CC.TT.UU. aveva ammesso che, nonostante i ripetuti tentativi di compiere i rilievi in modo anonimo, non era stato possibile riscontrare la situazione rumorosa descritta dai ricorrenti.
In esito al procedimento di reclamo, il Collegio, nel riformare parzialmente la prima ordinanza, rilevate, per un verso che “l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'articolo 844 cod.civ., comportava nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientrava nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'articolo 2043 del codice civile
e, specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile dell'articolo
2059 cod. civ.” ma , per altro verso chiariva che “pur muovendo dalla condivisa ed ineludibile necessità di apprestare tutela piena ed effettiva al diritto fondamentale dei resistenti di godere di un ambiente domestico salubre ove svolgere le attività realizzatrici della propria persona (art. 32Cost.), finisse però per comprimere irragionevolmente (art. 3
Cost.) le facoltà parrocchia della reclamante senza tenere conto del criterio, legale e sussidiario, del preuso (art. 844 c.c.) del cortile - preesistente, giova evidenziarlo all'erezione dell'immobile dei resistenti e destinato fin dalla sua costituzione alla
“ricreazione dei giovani poveri che frequentano la parrocchia” (cfr. doc. 1 comparsa di
8 costituzione reclamante) – e del particolare contesto socio-ambientale in cui si svolgono i fatti di causa”.
Muovendo da tali premesse, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda di cessazione delle attività esterne nell'oratorio, dovendosi considerare che, quando “le sorgenti acustiche provengano, come nella specie, da attività di carattere non lucrativo
(quali quelle di assistenza sociale, svolte all'interno di un oratorio), inserite in un contesto di primaria rilevanza costituzionale (art. 38 Cost., argomentando da Cass. Civ. Sez. II 23 febbraio 2021, n. 4836) e, per ciò stesso, non automaticamente recessive rispetto alla tutela del diritto alla proprietà, alla salute ed all'ambiente salubre (artt. 42 e 32 Cost.)” e ancora dovendosi tenere conto che “in ipotesi di conflitto tra interessi entrambi costituzionalmente rilevanti, occorre trovare tra di essi un corretto bilanciamento “con modalità tali da non determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti” (v. anche Corte Cost. 20 novembre 2017 n. 241; Trib.
Pavia 18 febbraio 2020), non può che conseguirne che, un regolamento troppo restrittivo delle modalità di svolgimento delle attività “di chiaro interesse sociale” finirebbe per irragionevolmente comprimere uno dei due diritti a vantaggio dell'altro, originando quel diritto “tiranno” che, al contrario, è ciò che la Costituzione deplora (Cass. Civ. Sez. II 31 agosto 2018 n. 21504; Cass. Civ. Sez. III 11 aprile 2006 n. 8420; Cass. Civ. 25 gennaio
2006 n. 1418; Corte Cost. 15 maggio 2013 n. 85), per la quale “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro (v. sentenza n. 264/2012). Se così non fosse, si verificherebbe
l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona”.
Nella ricerca del corretto bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti, ha osservato la Parrocchia, “l'adozione di un minuzioso regolamento delle attività praticabili nell'oratorio, con l'indicazione puntuale, già effettuata da parte del Collegio, di tempistiche
e modalità, oltre che degli accorgimenti tecnici da realizzare (quale, ad esempio,
l'innalzamento di reti di contenimento e delimitazioni delle aree di giuoco), ha soddisfatto
9 gli interessi in gioco contemperandoli e rendendoli compatibili con una “tollerabile” pratica sportiva”.
Tanto premesso, la ha ulteriormente osservato che, per stessa ammissione CP_1 degli attori, l'inizio delle immissioni va collocato nel tempo in corrispondenza con la c.d.
“nuova gestione parrocchiale” e ciò all'avvento del AR RE Persona_3 insediatosi solo nel 2015 ed oggi sostituito e, allora, siccome il CTU della prima fase cautelare -ing. ha accertato nell'anno 2017 che le attività rumorose era di fatto CP_4 cessate, il tempo dell'asserito pregiudizio “si può con certezza quindi determinare nell'arco temporale di un anno scarso (periodo estivo e di chiusura incluso) la durata complessiva delle azioni potenzialmente produttive di danno”.
Ciò posto, le domanda risarcitoria secondo la Parrocchia sono infondate perché le immissioni, anche se illecite nella misura in cui sono risultate intollerabili, sono riferibili allo svolgimento di un'attività di utilità sociale e, perciò, possono giustificare un indennizzo in favore di chi le subisca ma non il risarcimento del danno. Di modo che, secondo la
Parrocchia, si deve concludere che:
1) per ciò che riguarda il periodo precedente l'emissione dell'ordinanza del Collegio – immediatamente eseguita – ritenuta l'attività oratoria non illecita ma potenzialmente idonea a superare la soglia di tollerabilità, nessun risarcimento del danno non patrimoniale sarà dovuto agli istanti ai quali, tutt'al più, potrà essere riconosciuto un equo indennizzo comunque commisurato al limitato spazio temporale sopra dedotto;
2) per ciò che riguarda, invece, il periodo successivo all'emissione dell'ordinanza del
Collegio – la quale appunto ha disposto nel regolare le attività prescrivendo l'adozione di misure idonee a comporle entro limiti di tollerabilità – così come nessun risarcimento potrà essere riconosciuto agli istanti né parimenti alcun indennizzo potrà essere liquidato.
In subordine, la ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria per difetto di CP_1 prova in ordine alla conseguenza pregiudizievole dell'illecito, non potendosi condividere la prospettazione di un danno in re ipsa.
In base a tali argomenti la ha concluso chiedendo: in via preliminare CP_1 dichiarare “spirato infruttuosamente il termine di cui all'art 669-octies c.p.c.”; nel merito:
1) in ordine alla domanda avente ad oggetto la cessazione delle attività oratorie sportive: -
Ritenute queste condotte al di sotto della soglia di tollerabilità se esercitate nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza emessa dal Collegio di Codesto Tribunale il
17/02/2021 in seno al procedimento cautelare R.G. n. 21377/2019, confermarle e, per
10 l'effetto, rigettare le domande delle attrici e degli intervenienti;
2) In ordine alla richiesta di risarcimento del danno e/o di riconoscimento dell'indennità ex art 844 c.c.: in via principale rigettare, per le sopra esposte causali, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale e dell'indennità ex art 844 c.c.; in via subordinata, rigettare, per le sopra esposte causali, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale riconoscendo agli istanti, nei soli limiti temporali sopra descritti,
l'indennità ex art 844 c.c..
***
Con la prima memoria assertiva le attrici hanno contestato la fondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dalla Parrocchia con riguardo alla ritenuta decadenza del termine stabilito dall'art. 669-octies c.p.c.; hanno inoltre ribadito che il fabbricato di via LI
Parlatore n.42, con gli appartamenti a destinazione abitativa è antecedente alla costruzione dell'edificio per le opere parrocchiali al quale inerisce il cortile oratorio che sicuramente fino al 1956 non esisteva. A sostegno di ciò, le attrici hanno prodotto fotogrammetria dell'Istituto Rilievi Terrestri Aerei-IRTA del 1956. Sul medesmo punto, le attrici hanno rilevato che il criterio della priorità d'uso non può avere qui rilevanza, perché non sussistono al cospetto del loro interesse alla tutela del pieno godimento del diritto di proprietà esigenze della produzione da controbilanciare, visto che la Parrocchia non svolge attività produttiva.
Con la memoria asservita gli intervenuti hanno osservato, in opposizione all'eccezione preliminare di rito mossa dalla convenuta, che i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. hanno natura strumentale e provvisoria e sono privi dei requisiti propri della sentenza o, comunque, di un provvedimento decisorio atto a produrre effetti di diritto sostanziale o processuale con autorità di giudicato. Ne consegue che il relativo procedimento non provoca preclusione o decadenza e, nel successivo giudizio di merito possono essere fatte valere tutte le eccezioni e le decadenze anche non proposte nel giudizio cautelare. Peraltro, hanno aggiunto, ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito non si applica quanto disposto dall'art. 669-octies c.p.c. in punto di termini perentori per l'inizio della causa di merito.
La convenuta non ha depositato memoria assertiva. CP_1
Depositate le memorie di replica e istruttorie la ha prodotto documentazione CP_1 atta a dimostrare l'antica esistenza dell'Oratorio come già attivo negli anni Trenta dello scorso secolo, oltre che la relazione tecnica d'ufficio rassegnata dall'Ausiliario del Collegio nella fase di reclamo al fine della prova della reale situazione in cui operava l'oratorio al
11 tempo della decisione cautelare e ancora adesso “non essendo mutate le circostanze di fatto
e di luogo degli eventi in esso dedotti”. Secondo la Parrocchia le prescrizioni stabilite nel provvedimento cautelare reso in esito al procedimento di reclamo sono sufficienti a mantenere le attività dell'oratorio entro il limite di tollerabilità e gli elementi prodotti dimostrano l'effettuava attuazione del programma in tal senso stabilito dal collegio.
Con la memoria di replica le attrici hanno prodotto documentazione sanitaria tesa a dimostrare le negative ripercussioni psico fisiche determinate dalle immissioni rumorose,
l'atto di acquisto di altro appartamento per dimostrare l'incidenza delle immissioni sulle loro scelte di vita e abitative, stralcio dello stesso documento prodotto dalla Parrocchia, ossia la pag. 19 della pubblica edita con il titolo “Un lungo Cammino 1937-1997” per ribadire che costruzione delle opere parrocchiali ebbe inizio l'1 agosto 1957.
Con la memoria di replica le attrici hanno deposito documentazione atta a dimostrare i costi sostenuti per sedure di psicoterapia, la documentazione amministrativa relativa al periodo di aspettativa senza retribuzione ottenuto dal il verbale dell'udienza di Pt_3 assunzione degli informatori nella prima fase del procedimento sommario, datato 31 ottobre
2019.
Con ordinanza del 30 settembre 2023, sono state ammesse le prove orali ritenute ammissibili e rilevanti e, tenuto conto delle relazioni tecniche d'ufficio del procedimento cautelare, è stata disposta nuova CTU: per misurare le immissioni rumorose provenienti dall'immobile di parte resistente a carico dei singoli appartamenti nella disponibilità di ciascuna delle altre parti del giudizio e stimare il superamento del limite di tollerabilità secondo il criterio differenziale tenuto conto del rumore di fondo;
per verificare la positiva esecuzione degli interventi stabiliti dal Tribunale a carico della Parrocchia ma ricondurre a tolleranza le immissioni;
per verificare l'efficienza concreta di quei rimedi ove attuati e indicare eventuali ulteriori rimedi;
per eseguire la ricognizione dei singoli appartamenti al fini di individuare le porzioni intercettate dalle immissioni;
per stimare il valore di godimenti dei medesmi cespiti. Con ordinanza del 16 giugno 2024 (successiva all'assunzione delle fonti orali sulle circostanze di prova diretta) sono state ammesse ulteriori fonti di prova ed è stato specificato l'incarico estimativo del CTU al fine e di verificare l'incidenza percentuale sulla redditività unitaria degli appartamenti, delle porzioni interessate dalle immissioni rumorose intollerabili eventualmente riscontrate.
Nel corso dell'udienza del 17 aprile 2025 la Parrocchia ha formalizzato la proposta di definire la lite mediante la pattuizione della riduzione delle attività sportive settimanali a tre
12 giorni in base alle regole di svolgimento stabilite nell'ordinanza cautelare resa in sede di reclamo con pagamento a titolo risarcitori di euro 5.000,00 per ciascuna parte omnicomprensiva. La proposta era integralmente respinta.
Conclusa l'istruttoria le parti sono state invitate a concludere e discutere oralmente all'udienza del 13 novembre 2025 con termini per note.
Con le note conclusionali le attrici e hanno ribadito le ragioni che Pt_1 Pt_2 giustificano il manato accordo transattivo, segnalando l'esiguità della somma offerta a titolo risarcitorio, insufficiente persino a coprire le spese processuali;
indi, dopo aver nuovamente riassunto lo svolgimento del processo, hanno ancora richiamato il contenuto delle due relazioni tecniche svolte nella fase cautelare e poi nell'ambito di questo giudizio per ribadire l'attualità delle immissioni intollerabili e ripetere a tutela delle loro ragioni le osservazioni del consulente tecnico di parte riportate nell'allegato n. 1) alla relazione, al fine di indicare gli ulteriori accorgimenti e limiti da imporre alla Parrocchia per regolare lo svolgimento delle attività ludiche dell'oratorio al di sotto dei limite di tollerabilità.
Con le note conclusionali la ha segnalato che, in base all'esito dell'istruttoria e CP_1 alle verifiche tecniche dell'ultimo Ausiliario, le prescrizioni impartite nella fase cautelare risultano di fatto rispettate e, anzi, l'origine delle immissioni ulteriormente ridotta, visto che le attività si svolgono adesso in un solo giorno alla settimana. Ha osservato ancora che le limitate lesioni delle prescrizioni cautelari sono state ritenute dal CTU di lieve entità ed
“accettabili”. La ha ancora ribadito che non vi è prova in concreto del danno CP_1 conseguenza lamentato dalle parti, osservando che l'appartamento della risulta Pt_2 persino concesso in locazione a terzi, circostanza che plasticamente dimostra l'assenza di anno economico;
ha aggiunto che, in ogni caso, tenuto conto del fatto che le immissioni, seppure lievemente sopra il limite di tollerabilità, sono lecite, non è fondata la richiesta di risarcimento del danno genericamente allegato.
Secondo la Parrocchia, infine, la proposizione delle azioni risarcitorie e inibitorie a seguito dell'intervenuto regolamento della materia in sede cautelare e anticipatoria e il successivo rifiuto dell'offerta conciliativa svelano la temerarietà dell'iniziativa processuale che va sanzionata ex art 96 c.p.c.
***
QUESTIONI PRELIMINARI.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di decadenza dell'azione sollevata dalla a causa dell'asserito mancato rispetto del termine di sei mesi stabilito dall'art. CP_1
13 669-octies c.p.c. Invero, in disparte il fatto che la regola di inefficacia del provvedimento cautelare ante causam stabilita dall'art. 669-novies c.p.c. in caso di tardivo avvio dell'azione di merito non si applica ai provvedimenti cautelati pronunciati ex art. 700 c.p.c., ciò che risulta determinate è che l'inefficacia dell'ordinanza cautelare per tardività della domanda di merito non è in alcun modo produttiva dell'ulteriore effetto di decadenza dall'azione medesima. Come è stato chiarito molto autorevolmente (Cass., Sez. 1 Ordinanza n.
5513/2024), “In tema di procedimento cautelare uniforme, l'inefficacia del provvedimento cautelare ante causam non anticipatorio, verificatasi in conseguenza del mancato inizio del giudizio di merito entro il termine perentorio di cui all'art. 669-octies, secondo comma, c.p.c., non determina alcuna conseguenza processuale sul giudizio di merito comunque intrapreso, che dunque prosegue naturalmente senza maturazione di decadenze di sorta.”.
Sempre in via preliminare va osservato che con la dichiarazione di rinuncia al mandato del primo ottobre 2021, l'Avv. Marianna Davì anticipava l'imminente cancellazione dall'albo professionale. Nella comparsa di costituzione del nuovo difensore delle altre due attrici si rappresentava poi che l'Avv. Davì si è infine cancellata dall'albo; l'attrice
[...]
in seguito alla rinuncia al mandato e alla cancellazione dall'albo del Parte_5 difensore, non ha nominato un nuovo patrocinatore legale e perciò siccome, “la cancellazione, volontaria o autoritativa, dall'albo degli avvocati determina, ai sensi dell'art.
301, comma 1, c.p.c., l'automatica interruzione del processo che, se non rilevata, comporta la nullità delle attività compiute successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo”
(Sez. L -, Sentenza n. 30616 del 28/11/2024) va disposta la separazione da questo giudizio della causa litisconsorte pendente tra e la ai fini Parte_5 CP_1 della dichiarazione di interruzione.
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LE DOMANDE RISARCITORIE: BASE NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
Gli attori hanno chiesto la tutela del diritto di proprietà, e cioè della facoltà di godere in modo pieno ed esclusivo dei loro rispettivi appartamenti, assumendone la lesione, anche a fini risarcitori, a causa delle immissioni rumorose derivanti dalle emissioni provocate dall'attività ludico ricreativa svolta dalla Parrocchia all'interno dei locali dell'Oratorio a far data dall'anno 2015, senza soluzione di continuità.
14 In base allo stesso fatto -violazione dei limiti di tollerabilità delle immissioni- hanno chiesto anche la tutela risarcitoria della loro sfera non patrimoniale con riguardo allo spettro del sereno e soddisfacente svolgimento della vista domestica e di relazione.
Come noto, la regola generale delle immissioni rumorose e/o nocive in quanto provenienti da un fondo è contenuta nell'art. 844 c.c. nell'ambito delle disposizioni generali dello statuto giuridico della proprietà fondiaria: il proprietario di un bene può utilizzarlo pienamente sino al punto di provocare immissione sul fondo del vicino a condizione che esse siano tollerabili, avuto riguardo alla condizione dei luoghi;
per converso, in caso di immissioni intollerabili, il vicino può invece vietarle, chiedendo che cessino, salvo, nell'applicazione concreta di tale regola, il contemperamento delle ragioni della produzione con quella “della proprietà” e, secondo discrezionale apprezzamento, della priorità dell'uso.
La norma considera le immissioni materiali come ingerenze nei rapporti dinamici di vicinato e indica nella valutazione dello stato dei luoghi il criterio base per giudicarne la intollerabilità.
In tal contesto di tutela reale, il superamento del limite di tollerabilità rileva giuridicamente in quanto tale, nella sua oggettività, a prescindere da valutazioni di colpevolezza;
la misura della intollerabilità e perciò le modalità della tutela inibitoria o conformativa da applicare in concreto vanno determinata tenuto conto della condizione dei luoghi e, solo se ne ricorrono le premesse, anche in base al criterio del contemperamento delle esigenze della produttività con quelle delle proprietà; resta facoltativo il rilievo della priorità dell'uso.
Peraltro, la disciplina sulle immissioni “partecipa della logica della responsabilità civile, riguardando l'attività dinamica nell'uso della proprietà ce può essere pregiudizievole al vicino quando superi la normale tollerabilità” (Corte. Cost. sent. n. 54 del 1994). Perciò, se per un verso l'art. 844 c.c. non regola l'illecito civile consumato mediante immissioni intollerabili, non vi è dubbio che le immissioni tollerabili individuate in base all'art. 844 c.c., primo comma, possono essere fonte di danno ingiusto nell'orbita dell'art. 2043 c.c.: rilevano in quanto colpose e di norma, al cospetto della stabile e definiva lesione del diritto altrui, non sono sottoposte al criterio del contemperamento con le esigenze della produzione. A tal proposito si deve infatti considerare che se, per causa delle immissioni, si determina lo spoglio funzionale -in tutto o in parte- della proprietà- cioè viene stabilmente svuotato o ridotto il contenuto della proprietà e non solo il suo modo di esercizio (e non la mera molestia)- o se viene leso un diritto incomprimibile come quella alla salute, non può essere
15 riconosciuto più alcuno spazio al criterio del contemperamento visto che non ci si trova più al cospetto di una convivenza di interessi da contemperare ma innanzi alla prevaricazione dell'interesse alle immissioni produttive su quello ormai perduto o sostanzialmente compromesso. E allora, in tali casi, la retrocessione del diritto danneggiato è ammessa nel rispetto del criterio legale di ragionevolezza in base a una specifica preferenza normativa dell'esigenza messa in mostra dalle immissioni, derubricando il danno ingiusto a “danno giusto” indennizzabile (es.: art. 44 D.P.R. n. 321 del 2001). Diversamente, il danno da immissione rileva e giustifica il risarcimento.
Pur essendo diversa la struttura della fattispecie delle immissioni intollerabili ai diversi fini della tutela della relazione formale con il bene piuttosto che della tutela del contenuto funzionale della proprietà e dei diritti personali, resta però comune il criterio per determinare il superamento del limite di normale tollerabilità, ossia quello comparativo che fissa quale punto di riferimento il rumore di fondo dell'ambiente circostante (costituito dal complesso dei rumori indistinti, continui e caratteristici di una certa zona, senza l'apporto dell'emissione che si assume inquinante) e considera intollerabili le immissioni che lo superano oltre una certa intensità (Cass. Civ. Set. n. 19767/2025).
In tal senso, il giudizio di tollerabilità può essere orientato dalla disciplina sull'inquinamento acustico -L. n. 447 del 1995- e il relativo regolamento esecutivo -d.p.c.m.
14 novembre 1997, con la precisazione che il risultato dell'applicazione di normative tecniche speciali di rilevamento e di misurazione dei livelli di accettabilità delle immissioni, perseguendo esclusivamente interessi pubblici, operano in negativo nei rapporti tra privati e pubblica Amministrazione, mentre nei rapporti paritari tra privati sono valutate secondo il prudente apprezzamento dell'Autorità giudiziaria in base alle particolarità specifiche del caso concreto. Impostazione che è stata ribadita anche in seguito all'entrata in vigore dell'art.
6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, a tenore del quale acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso;
1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione>>. Si è invero autorevolmente affermato che “In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
6-ter del d.l. n. 208
16 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al 7 quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere
l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (Cass. civ. Sez. III Sent., n. 20198/2016 – Sez. II, n. 21649/2021).
***
IL PERIODO DELLE IMMISSIONI RILEVANTE AI FINI DELLA DECISIONE.
Tanto premesso, per la valutazione della vicenda controversa sottoposta a questo tribunale, rilevano anche i documenti formatisi nel corso di procedimento cautelare ante causam in contraddittorio tra le parti, in quanto prodotti nel rispetto dei termini di preclusione in questo giudizio. Sono così valutabili anche le risultanze rassegnate dagli
Ausiliari tecnici nella fase sommaria di primo grado e di reclamo nonché i verbali delle sommarie informazioni registrabili qui come argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.
Gli attori hanno collocato temporalmente le attività ludiche da cui promanano le immissioni rumorose a far data dal mese di settembre dell'anno 2015 e hanno descritto le attività come multidisciplinari e ad alta intensità, svolte sia nelle ore mattutine che nel pomeriggio e sino a tarda sera;
hanno richiamato quanto già positivamente verificato a tal proposito nell'ambito dei procedimento cautelare -prima fase e gravame- senza però allegare i relativi fascicoli, pur producendo le ordinanze, le relazioni rassegnate dai due distinti CTU nominati rispettivamente dal giudice monocratico e dal collegio, oltre ad uno stralcio del verbale di sommarie informazioni raccolte all'udienza del 31 ottobre 2019 (procedimento cautelare -prima fase- n. rg.8706/2017). Non è stato prodotto in atti il calendario delle attività ludiche della già menzionato nell'ordinanza cautelare del 5 dicembre CP_1
2019 e non è stata neppure deposita la corrispondenza intercorsa tra le attrici e la CP_1 vertente sulla richiesta delle prime di sospendere le attività nelle ore tardo serali e sulla risposta della seconda di avere tutti il diritto di proseguire sino alle ore 24.00 (parimenti richiamata nell'ordinanza). È nondimeno pacifico che dall'inizio dell'anno 2016 (periodo indicato nella comparsa di costituzione della come inizio della “nuova gestione” CP_1 del AR RE , e per tutto l'anno 2017, presso l'Oratorio hanno avuto Persona_3 abituale svolgimento le attività sportive di calcetto, minibasket, pallavolo, di certo nelle ore pomeridiane.
17 Si deve peraltro segnalare che il 31 ottobre 2019, nell'ambito di quello stesso procedimento veniva sentita l'odierna attrice che indicava nell'anno 2016 Parte_4
l'avvio abituale delle attività sportive e circoscriveva nel c.d. “tempo d'estate”
l'organizzazione di eventi nelle ore mattutine e nella tarda serata. Analoghe dichiarazioni venivano rese dall'attrice che collocava lo svolgimento di attività sportive rumorose Pt_2 oltre le ore 20.00 e sino alle ore 23.00 nel periodo estivo.
Tutti i testi sentiti nel corso di questo procedimento di cognizione piena ( , Testimone_1
, del 19 settembre e 5 dicembre 2023) hanno Controparte_5 Testimone_2 riferito sotto giuramento e in modo coerente che nelle ore pomeridiane o di cena, all'interno dell'appartamento dell'attrice posto al terzo piano- con vano salotto prospicente sul Pt_1 cortile dell'oratorio, era necessario chiudere le finestre per poter parlare ma anche in quel modo si sentiva “di fondo il rumore”, anche a causa dell'utilizzo di “trombette da stadio”, almeno in un'occasione e “sempre” si sentivano “pallonate e schiamazzi” in occasione di cene anche sino alle ore 23.30 [nel verbale l'orario è stato indicato “11.30” (teste
]; hanno descritto il rumore prodotto dal pallone che sbatteva “sul muro, sulle parti CP_5 metalliche come i canestro o sulle porte del cortile” prevalentemente nelle ore pomeridiana.
Alle ore pomeridiane si riferisce sostanzialmente il racconto che teste , che però Tes_1 frequentava regolarmente l'abitazione della anche a ora di pranzo. Nulla ha riferito Pt_1 circa le ore mattutine la teste . Tes_2
Quanto alle ore mattutine, i dati istruttori risultano invero assai fragili.
Confrontando il verbale testimoniale che raccoglie le dichiarazioni resa dal teste in Tes_1 questo giudizio con le “sommarie informazioni” rese dallo stesso nella fase sommaria
(riportante testualmente nell'ordinanza cautelare) emerge con evidenza che qui, sotto giuramento, il teste non ha riferito nulla di significativo con riguardo alle ore mattutine e al periodo estivo, mentre nella fase sommaria aveva segnalato elementi, non meglio dettagliati, riguardo all'utilizzo di casse musicali anche in quei frangenti temporali.
Il verbale di sommarie informazioni della fase cautelare e la relativa ordinanza, registrano anche le dichiarazioni informative rese da , suocero della e perciò Testimone_3 Pt_4 frequentatore del quinto piano e da non indicati nelle liste testimoni Testimone_4 in questo giudicio di cognizione. Dall'analisi di quelle informazioni, non si ricavano argomenti significativi nel senso della abituale attività mattutina nell'oratorio. Il , Pt_3 dopo aver collocato lo svolgimento delle attività tardo serali sino alle 23.30, riferiva anche che tra maggio e luglio dell'anno 2016, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, si avvertiva il rumore
18 provocato dai frequentatori dell'oratorio e dall'uso del megafono;
l'informatore Tes_4 riferendo circa l'utilizzo dell'oratorio nelle ore mattutine, aggiungeva che nel dettaglio, nel periodo estivo, esse si articolavano in parte nello spazio esterno e in parte in quello interno e che la mattina erano coinvolti soltanto bambini;
circoscriveva l'utilizzo di strumenti acustici in una durata non superiore a venti minuti.
La rappresentazione complessiva dei fatti riferiti alle ore mattutine non è sufficiente, in questa fase di cognizione piena, per corroborare col rango più rigoroso della prova l'affermazione dedotta dalle attrici di abitualità delle attività ludiche e per definirne l'intensità. E del resto, né il CTU nominato nella prima fase cautelare n quelle nominato nella fase di reclamo, hanno in concreto potuto raccogliere dati di rilievo nelle ore mattutine, nonostante i plurimi tentativi svolti in incognito. Invero, la relazione tecnica rassegnata dal
CTU del procedimento cautelare n. 8606/2017 Rg. registra come, nonostante i tentativi svolti dall'ausiliario in modo anonimo, l'attività dell'oratorio si mostrava in pieno esercizio soltanto nelle ore pomeridiane. Per converso, il pomeriggio del 18 settembre 2018 l'attività ludica dell'Oratorio risultava ancora in pieno svolgimento: il campetto dell'oratorio su sui si affacciano le abitazioni degli attori, era impiegato per lo svolgimento di una partita di calcetto con il coinvolgimento di quindici giocatori.
Perciò è certo che tra il 2016 e settembre 2018 l'attività dell'oratorio, nelle ore pomeridiane veniva svolta regolarmente con il coinvolgimento di diversi ospiti radunati nel cortile esterno per lo svolgimento di attività ludica.
Ed è indicativo il fatto che nell'ordinanza cautelare resa dal giudice monocratico il 5 dicembre 2019 si dia atto dei vani tentativi di far conciliare le Parti anche in seguito all'istruttoria; così come indicativo è il fatto che dopo la pronuncia del provvedimento cautelare, la , nel proporre legittimo reclamo, abbia chiesto la riespansione dei CP_1 perimetri imposti dal giudice monocratico a conferma che sino alla pronuncia della prima ordinanza cautelare l'attività ludica si svolgeva senza le limitazioni. Si tratta di circostanze che si spiegano soltanto assumendo la persistenza, in quel momento, dell'interesse oratoriale allo svolgimento delle attività ludiche anche oltre i limiti stabiliti nell'ordinanza cautelare. E ciò dimostra che le attività dell'oratorio erano attuali in quei frangenti.
Si consideri adesso che le attività del CTU incarico nella fase di reclamo, avviate a marzo
2020 erano sospese sino a giugno 2020 a causa delle limitazioni imposte dalla disciplina emergenziale licenziata dal Governo durante la nota crisi pandemica da Sars Cov-2.
19 La relazione tecnica del secondo CTU, sostanzialmente rassegnata in base alle rilevazioni del primo consulente, veniva poi depositata il 13 luglio 2020 e con ordinanza cautelare resa da questo tribunale in composizione collegiale il 17 febbraio 2021, in seguito a trattazione scritta (secondo la disciplina emergenziale all'epoca in vigora a causa della notoria emergenza pandemica), venivano disposte misura limitative dell'attività ludica in parte diverse rispetto a quelle stabilite dal primo giudice, in quanto necessarie e sufficienti per conformare l'attività ludica dell'oratorio entro i limiti della tollerabilità delle immissioni scaturenti dalle riunioni sportive.
In assenza di elementi istruttori di segno contrario, non vi sono elementi per ritenere che dopo la prima ordinanza cautelare del 5 dicembre 2019 e cioè in pendenza del procedimento di reclamo, la non si sia adeguata a quanto disposto dal Tribunale e deve inoltre CP_1 ritenersi che da marzo 2020, le attività dell'oratorio si siano interrotte per riprendere poi sotto il vigore nel secondo provvedimento cautelare.
Sul punto, del resto, è appena il caso di rammentare quanto a tutti noto e cioè: che tra il 9 marzo 2020 e il 12 giugno 2020 (c.d. prima ondata pandemica) si assisteva alla sospensione di ogni tipo di attività implicante l'associazione o l'assembramento di persone;
che, poco dopo, con DMCP del 24 ottobre 2020, in vigore dal 26 ottobre e fino al 24 novembre, si disponeva nuovamente la chiusura delle palestre (inizio della c.d. seconda ondata pandemica) e in Sicilia, con Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione veniva disposta l'entrata in vigore della c.d. zona rossa tra il 17 e il 30 gennaio 2021; che successivamente, sino a 13 marzo 2022 la Sicilia è stata sottoposta alle limitazioni delle c.d. zone “arancione” e “gialla” con chiusura di tutti i centri sportivi. E non vi sono elementi per affermare che durante tutto il periodo dell'emergenza pandemica le attività ludiche dell'oratorio abbiano avuto svolgimento.
Si può allora concludere che: per un verso, l'inizio rilevante delle attività ludiche dell'Oratorio è collocabile nell'anno 2016, con concentrazione nelle ore pomeridiana e nelle ore serali sino alle ore 23.00 circa e che, per altro verso, lo svolgimento delle attività dell'oratorio secondo le modalità originarie e per le quali veniva avviata l'iniziativa cautelare, è proseguito sino al 5 dicembre 2019; da quel momento e al 9 marzo 2020
l'attività dell'oratorio si è svolta sotto il regime di limitazioni stabilite dal Tribunale per ricondurne gli effetti rumorosi alla tollerabilità e dunque si è interrotta sino al 13 marzo
2022, riprendendo da allora nel rispetto del nuovo regime stabilito dal tribunale in composizione collegiale con l'ordinanza resa a conclusione del procedimento di reclamo.
20 In tal senso depone del resto la presenza del cartellone affisso dall'Oratorio negli spazi esterni e il calendario delle attività (solo) pomeridiane predisposto dopo la pronuncia del secondo provvedimento cautelare: attività all'aperto previste soltanto dal lunedì al giovedì e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e organizzate in modo da evitare il contemporaneo esercizio di più discipline contemporaneamente, come invece accadeva prima del 5 dicembre 2019.
E nello stesso senso depone anche la testimonianza resa da (sopra già Controparte_5 richiamata) il quale, riferendo in ordine alla percezione di forti e fastidiosi rumori provenienti dal campetto esterno dell'Oratorio, a causa dei quali il salottino della in Pt_1 occasione delle sue frequenti visite risultava sostanzialmente inutilizzabile, ha chiarito che, al riguardo i suoi ricordi si collocavano “qualche anno prima del lockdown”. Molto generica sul punto è invece, la narrazione dal teste che, infatti, riferendo la stessa situazione Tes_1 rappresentata dal teste ma collocandola sino a febbraio/marzo 2022, non ha CP_5 considerato il fatto che in quel periodo, per disposizione normativa, le attività dei circoli sportivi erano vietate (regime della c.f. “zona gialla”).
***
L'INTENSITÀ DELLE IMMISSIONI.
È stato sopra accertato che tra l'inizio dell'anno 2016 e dicembre 2019 all'interno dell'oratorio si sono svolte attività ludiche multidisciplinari pressoché ogni giorno nel pomeriggio e sino alle ore 23.00; attività proseguite con gli accorgimenti stabiliti nella prima ordinanza cautelare sino a marzo 2020 e dunque con gli accorgimenti conformativi stabiliti dalla seconda ordinanza cautelare (del febbraio 2021) dal marzo 2022 a oggi.
Occorre adesso stabilire se le propagazioni rumorose abbiano superato il limite della normale tollerabilità.
Con riferimento al primo periodo l'istruttoria non ha offerto elementi ulteriori rispetto a quanto già accertato tecnicamente del CTU a riscontro della descrizione unanimemente offerta dagli informatori circa l'intensità delle immissioni rumorose.
Nel corso delle attività tecniche del CTU, nonostante il fatto pacifico che nello spazio esterno dell'oratorio si svolgesse attività ludica pluridisciplinare (come del resto accade ancora adesso con gli accorgimenti stabiliti in sede cautelare -cfr. nuovo calendario delle attività e tabellone del regolamento -dic. nn. 5, 6, 12 della memoria n. 2 della convenuta), risultava impossibile compiere rilievi nei giorni indicati eccetto che il 18 settembre 2018.
Era allora possibile raccogliere il rilievo dei rumori prodotti dallo svolgimento di una partita di calcio con quindici giocatori. In base a quel rilievo il ctu segnalava che: “il livello
21 assoluto del rumore ambientale a finestre aperte nel periodo di riferimento notturno (22:00-
06:00) è superiore al corrispondente valore limite di riferimento 50 dB previsto per la classe III di destinazione d'uso del territorio del piano di zonizzazione acustica del Comune di Palermo – entro cui ricadono sia l'edificio condominiale che l'oratorio. Il differenziale a finestre aperte nel periodo di riferimento diurno e notturno è superiore al relativo valore limite differenziale di 5 dB nel periodo diurno (06:00-22:00) e di 3 dB nel periodo notturno
(22:00-06:00). La differenza tra i valori del descrittore acustico L95 del rumore ambientale
e residuo L95 a-L95r, rilevato a finestre aperte ed a finestre chiuse nel periodo notturno
(22:00-06:00) è superiore al limite di tollerabilità assunto pari a 3 dB dalla
Giurisprudenza, secondo la quale il parametro di riferimento è quello comparativo del
+3dB sul rumore di fondo, qualificazione da rapportare alla specificità della situazione de quo”.
In assenza di altri accertamenti, il CTU, concludeva che la situazione riscontrata nel corso della sua indagine era diversa da quella descritta nel ricorso ma, in base alla situazione dei luoghi, si doveva ritenere tecnicamente che, in assenza di accorgimenti strutturali, lo svolgimento delle attività sportive indicate (pallavolo, basket, calcetto) all'interno dell'oratorio non poteva di certo avvenite nel rispetto dei limiti di tollerabilità.
Perciò, il tribunale adottava le cautele -poi contestate in sede di reclamo-, in base alle quali si inibiva lo svolgimento di qualsiasi attività ludica o ricreativa che implicante l'impiego di palloni sugli spazi esterni della Parrocchia e dell'oratorio “in assenza di” presidi tecnici e strutturali atti a conformare la condizione dei luoghi e comunque nel rispetto di un calendario orario compatibile con le esigenze abitative (il dispositivo del provvedimento -in atti- è riportato nella parte introduttiva di questa motivazione).
Tali disposizioni conformative, che sostanzialmente non vietavano le attività dell'oratorio ma le regolavano previo adeguamento dello stato dei luoghi, erano sottoposte a critica nel corso del giudizio di reclamo. Il nuovo CTU, dopo aver isolato le diverse sorgenti di rumore
(pallavolo, basket, calcetto, gioco libero per accoglienza, gioco libero), segnalava che per ridurre l'impatto delle immissioni propagate dall'utilizzo delle diverse tipologie di palloni, dal raduno dei giocatori e dagli urti con le strutture di gioco, l'unico intervento possibile, non essendo realizzabile la copertura dell'atrio esterno, andava orientato verso la componente riflessa del rumore propagato da ciascuna sorgente e cioè sulle c.d. “immissioni secondarie” prodotte dal rimbalzo del rumore diretto sulla superficie. Il CTU rassegnava perciò le seguenti indicazioni: posa di una rete perimetrale per evitare urti impropri dei
22 palloni;
posa di un materiale fono assorbente al muro perimetrali dell'area esterna prospiciente il prospetto;
sostituzione dei canestri con altri regolamentari prevedendo una struttura di sostegno fissa;
sostituzione delle reti di calcio con altre tali da evitare urti con le pareti retrostanti;
limitazione del numero di palloni ad uno soltanto con particolare riguardo al basket;
supervisione di un responsabile per contenere gli utenti;
esclusione dell'uso di fischietti;
esclusione di eventuale pubblico nell'area esterna;
lo svolgimento di una sola disciplina sportiva per volta;
limitazione della partecipazione alle attività ad un numero programmato di utenti;
preclusione di qualsiasi attività con sistemi di amplificazione o megafono.
Preso atto di tali conclusioni con l'ordinanza cautelare del 17 febbraio 2021, allo stato efficace tra le Parti, il collegio disponeva il regolamento già sopra sintetizzato nella parte riassuntiva della motivazione.
In base a quel nuovo regolamento, fatta eccezione per l'eliminazione dell'ordine di applicare una parete perimetrale in gomma piuma e per la possibilità di fare uso contemporaneamente di più palloni in occasione degli allenamenti con estensione del giocare a basket a due volte alla settimana (anziché una), il Collegio confermava il regime stabilito con la prima ordinanza, dettagliandolo meglio e rendendolo sostanzialmente più rigoroso (il primo provvedimento, infatti, consentiva l'impiego del capo sino alle ore 21.00, per un maggior numero di giorni e senza esclusione di mesi estivi).
Senonchè, secondo gli attori tali accorgimenti non sono sufficienti a ricondurre le immissioni al di sotto del limite di tollerabilità, con la conseguenza che le attività dell'oratorio devono essere vietate.
La valutazione delle immissioni in base all'ultimo accertamento tecnico.
In base all'esito della relazione tecnica depositata dal CTU nominato nell'ambito di questo giudizio di cognizione il 19 marzo 2025 -Ing. Di LI- risulta:
1) che l'attività sportiva viene svolta nel sostanziale rispetto delle prescrizioni conformative stabilite nell'ordinanza cautelare resa dal collegio il 17 febbraio 2021, fatta eccezione per la mancata posa di reti nelle porte da calcio adatte ad evitare che la palla impatti contro le pareti e la mancata posa di tabelloni regolamentari o strutture fisse per il gioco del basket, anche se la pavimentazione presenta il tracciamento di linee atte anche per la pratica di quello sport;
2) che l'unica attività ludica esercitata è quella del calcetto, con cadenza settimanale ogni giovedì, tra le 16.00 e l1 18.00 e sospensione nel periodo estivo;
23 3) che tre dei vani dell'appartamento del quinto piano (Pendino) -due dotati di finestra e uno di balcone- e cioè cucina/zona giorno e due camere da letto, si affacciano sul cortile dell'oratorio;
4) che tre dei vani del terzo piano ( ) due dotati di finestre e uno di balcone, dotati di Pt_1 infissi con buone capacità di isolamento- si affacciano sul cortile dell'oratorio;
5) che l'appartamento del quinto piano ( e ) presenta due vani -il salone con Pt_4 Pt_3 balcone e finestra e la camera da letto dotata di finestra, che si affacciano sul cortile dell'oratorio;
6) che la normale tollerabilità risulta superata in occasione della pratica del calcetto in tutti e tre gli appartamenti a finestre aperte e solo nell'appartamento della anche a finestre Pt_1 chiuse e segnatamente:
-nell'appartamento del secondo piano (Pendino) differenziale 3.3 dB a finestra aperta-
-nell'appartamento del terzo piano ( ) differenziale 5.2 dB a finestra aperta e 4.2 dB a Pt_1 finestra chiusa;
-nell'appartamento del quinto piano ( e differenziale 4.4 dB a finestra Pt_4 Pt_3 aperta.
Ha chiarito il CTU che, in caso di maggiore intensità dell'attività ludica il limite di tollerabilità risulterebbe di certo ancora di più superato ma che, considerando le specifiche circostanze del rilievo svolto in periodo di ridotta attività ludica, le misura in atto sono sufficienti, tenuto conto del fatto che il superamento è “lieve” e dipende dalla
“conformazione dei luoghi” e dalla “eterogeneità delle sorgenti agenti”, che il superamento della nomale tollerabilità riscontrato è dovuto prevalentemente al rumore antropico dettato dalle urla dei ragazzi che giocano ed al calpestio dei partecipanti all'attività sportiva (aspetto meglio chiarito in risposta alle osservazioni critiche dei CCTTPP).
Si tratta di conclusioni in base alle quali: a) l'attività sportiva svolta presso i locali esterni dell'oratorio della Parrocchia convenuta, anche con gli accorgimenti tecnici già adottati, produce immissioni che superano il limite tecnico della normale tollerabilità; b) l'attuale superamento del limite tecnico di normale tollerabilità si attesta al valore differenziale 5.2 e, in termini assoluti, secondo il CTU, può dirsi “lieve”; c) tale effetto dipende in buona parte dalla conformazione dei luoghi e dalla particolare natura dell'attività, caratterizzata dalla sinergia di più sorgenti (rumore antropico creato dai ragazzi che praticano l'attività sportiva, calpestio creato dagli stessi durante il gioco, impiego di strumenti rumorosi -fischietto- o intervento di terzi -pubblico) e cioè dalla “foga agonistica” a cui più volte le parti hanno
24 fatto riferimento nel corso delle operazioni tecniche del CTU (cfr. relazione e verbali allegati); d) in caso di svolgimento più intensivo delle attività sportive non riscontrate in fase di rilievo, i limiti di tollerabilità sarebbero destinati ad aumentare.
L'attività tecnica è stata scrupolosa e gli esiti risultano coerenti con le verifiche in precedenza eseguite nella fase cautelare.
L'aspetto che più di ogni altro caratterizza la vicenda in esame è il seguente: le emissioni rumorose di cui si discute sono per natura discontinue, difficilmente verificabili e riproducibili;
persino il criterio differenziale sulla base della rilevazione del rumore di fondo risulta in definitiva meramente indicativo.
Non vi può essere dubbio circa il fatto che le rilevazioni del CTU hanno mostrato un superamento dei limiti di tollerabilità ma, al contempo, proprio per la particolare natura delle immissioni, per rimediare a tale situazione dannosa non occorre vietare tout court alla
Parrocchia di utilizzare lo spazio esterno dell'oratorio al fine di svolgervi attività sportiva.
È vero che il giudizio concreto di tollerabilità o meno delle immissioni non può seguire nel caso di specie la regola del contemperamento al ribasso delle ragioni dei proprietari vicini (art. 844, secondo comma c.c.), visto che l'attività svolta non assolve a finalità produttive, ma è soprattutto vero anche che la situazione riscontrata dipende dalla particolare condizione dei luoghi. E in tal senso è appena il caso di rammentare che “il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto ma é relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti;
spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa” (Sez. 2, Sentenza n. 3438 del 12/02/2010; Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 31/01/2006).
Perciò, posto che dopo il mese marzo 2022 le attività dell'oratorio si sono articolate nel sostanziale rispetto delle prescrizioni impartite con la seconda ordinanza cautelare ma che, nonostante ciò, il limite di tollerabilità risulta superato, per rimediare al problema, determinato prevalentemente proprio dalla condizione dei luoghi particolarmente sensibili al rumore antropico che si proietta sulle abitazioni degli attori prospicenti direttamente sul cortile, occorre agire proprio sull'aspetto regolamentare tracciato dal collegio in sede cautelare. Si deve a tal fine limitare il numero dei giocatori, che per ogni singolo sport non deve essere superiore a quindici in fase di allenamento e di dieci in fase agonistica, deve essere vietato del tutto il gioco del basket e, dal punto di vista tecnico, va adottato un
25 ulteriore presidio dietre le porte di calcio, dovendosi dispiegare anche sul lato corto del campo da gioco a un metro dalla linea di porta e per tutta l'estensione del perimetro una rete protetti a in modo da impedire che la palla lanciata verso la porta colpisca la parete.
Tali accorgimenti consentiranno di attuare al meglio il contenuto sostanziale dell'ordinanza cautelare con riguardo al gioco del calcio e, limitando il numero dei giocatori ed escludendo lo sport più rumoroso, rassicurano circa l'abbattimento marginale del differenziale delle immissioni verificato dal CTU.
***
Da quanto sin qui ricostruito emerge che sino al 5 dicembre 2019 la parrocchia nell'oratorio, in assenza di regolamentazione, organizzava per un incontrollato numero di utenti attività sportiva e ludica multidisciplinare, anche in tarda ora serale e con uso di megafoni, compromettendo il libero godimento della proprietà abitativa degli attori.
Non così in seguito.
Fermo restando il periodo di lockdown, le attività oratoriali si sono svolte secondo le prescrizioni impartite con i provvedimenti cautelare e perciò il discontinuo e “lieve” superamento del margine di tollerabilità è avvenuta in assenza di colpevolezza.
La domanda di risarcimento va perciò temporalmente circoscritta al periodo compreso tra l'inizio dell'anno 2016 e l'inizio di dicembre 2019.
Le fonti testimoniali hanno consentito di appurare che il godimento dell'appartamento della e dei coniugi è stato compromesso nel periodo di riferimento, Pt_1 Controparte_6 non potendo essere liberamente utilizzati, di certo nelle ore del pomeriggio e sino a tara sera e nella maggior parte dei giorni, gli ambienti della cucina e del salone;
nel caso della Pt_7 anche le camere da letto ad angolo.
Le dichiarazioni testimoniali sono univoche in tal senso;
i testi hanno fornito -non valutazioni soggettive- la descrizione delle percezioni direttamente avute sui luoghi, dando plastica dimostrazione della parziale riduzione delle facoltà di godimento degli immobili. Si tratta di elementi che, confortati dal dato tecnico esteso all'abitazione di tutte le Parti, consentono di presumere la consumazione di un analogo pregiudizio delle facoltà dominicali anche in danno della . Pt_2
Orbene, il Ctu ha calcolato che la porzione del secondo piano ( ) coinvolto dalle Pt_2 intromissioni e perciò parzialmente compromesso in punto di godimento corrisponde al
30,7% della superficie totale;
che la porzione del terzo piano ( ) ha subito ingerenze Pt_1
26 limitative in misura del 42,7% della superficie totale;
l'appartamento del quinto piano (
[...]
) in misura del 31,5%. CP_7
Tali percentuali corrispondono alla temporanea perdita parziale del godimento diretto del bene nel periodo pomeridiano e serale -in coincidenza con la manifestazione delle immissioni intollerabili. Il relativo pregiudizio può essere stimato equitativamente in base al valore di mercato assegnabile al godimento del bene (Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
10169/2015) che, in valori medi è stato calcolato dal CTU in base ai dati di mercato dell'anno 2015: 215,00 mensili euro per l'appartamento dell'attrice (e perciò euro Pt_1
2.580 l'anno); 299,00 euro mensili per l'appartamento dell'attrice (euro 3.588,00 Pt_2
l'anno); 220 euro mensili per l'appartamento degli intervenuti (euro 2.640 l'anno).
I valori così verificati devono essere attualizzati:
-quanto all'appartamento della , in euro 2.603,00 nel 2016, euro 2.626,00 nel 2017, Pt_1
2.644,00 nel 2018, euro 2.652,00 nel 2019 per un totale di euro 10.525,00 riferibile all'intero periodo rilevante.
In termini di danno, siccome l'intromissione rilevante è stata stabilita con certezza soltanto nella fascia pomeridiana a serale, e cioè tra le ore 16.00 e le ore 23.00, vale a dire per sette ore su ventiquattro, l'ammontare del danno va determinato, arrotondando, in misura di 1/3 e perciò euro 3.508,00, già all'attualità, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni periodicità annuale sino al soddisfo;
-quanto all'appartamento della in euro 3.260,00 nel 2016, euro 3.652,00 nel Pt_2
2017, 3.677,00 nel 2018, euro 3.688 nel 2019, per un totale di euro 14.637,00.
In termini di danno, tenuto conto del metodo indicato sopra, il risarcimento spettante all'attrice va determinato in euro 4.879,00 già all'attualità, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni periodicità annuale sino al soddisfo;
-quanto all'appartamento condiviso dagli intervenuti , in euro Controparte_7
2.663,00 nel 2016, euro 2.687,00 nel 2017, euro 2.706,00 nel 2018, euro 2.713,00 nel 2019, per un totale di euro 10.769,00.
In termini di danno, tenuto conto del metodo indicato sopra, il risarcimento spettante all'attrice va determinato in euro 3.589,00 già all'attualità, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni periodicità annuale sino al soddisfo.
Non è fondata la domanda della di conseguire a titolo di risarcimento il costo Pt_1 sostenuto per la sostituzione degli infissi nel suo appartamento in base alle fatture del maggio 2016 allegate in atti.
27 Ciò per diversi ordini di ragioni: intanto, perché la sostituzione degli infissi corrisponde ad un miglioramento del su appartamento e non a un pregiudizio, che semmai poteva essere collegato ai disaggi strumentali e accessori connessi all'organizzazione ed esecuzione dell'intervento innovativo –non dedotti né allegati;
in secondo luogo, perché la sostituzione degli infissi non è direttamente collegata alla vicenda lesiva e comunque non ve ne è prova diretta, essendo appena il caso di osservare che, nonostante la sostituzione degli infissi, anche a finestre chiuse è stato riconosciuto il propagarsi di immissioni intollerabili –ed è evidente che non può allocarsi sulla Parrocchia una scelta di intervento liberamente decisa dalla controparte e per di più inefficace;
infine, perché, a che a non condividere i precedenti passaggi, la documentazione prodotta non consente di isolare, tra i vari infissi sostituiti, quelli riferibili ai tre vani interessati dal fenomeno delle infiltrazioni.
Non è fondata la domanda di tutti gli attori e degli intervenuti di conseguire in questa sede il danno corrispondente alle spese legali sostenute nel procedimento cautelare, dal momento che la regolamentazione di quelle spese è stata deliberata con le relative ordinanze.
***
Gli attori e gli intervenuti hanno avanzato anche domanda di risarcimento per danno non patrimoniale a causa dei disaggi interiori e dello stravolgimento delle condizioni di vita manifestatori a causa delle immissioni.
L'intervenuto ha prodotto le fatture relative alle sedute di psicoterapia Pt_3 individuale a cui si sottoponeva negli anni 2016 e 2017. Si tratta di documentazione del tutto generica, inidonea a compiere la valutazione causale dell'art. 1123 c.c. necessaria per ricondurre la asserita necessità di quelle sedute terapeutiche alla situazione di disagio abitativo vissuta nei primi due anni delle immissioni intollerabili. La medesima Parte ha allegato i provvedimenti amministrativi relativi alla sua periodica aspettativa dal lavoro per motivi personali, senza retribuzione. Il dato, non finalizzato a chiedere il risarcimento del danno per perdita della retribuzione -non oggetto di domanda- è talmente generico e temporalmente poco significativo rispetto al periodo di riferimento che non consente di compiere specifiche valutazioni.
L'intervenuta ha depositato prescrizione di farmaci antidepressivi del 9 febbraio Pt_4
2016 e referto del P.S. dell'Ospedale Civico, datato 2 maggio 2020 che dimostra, a distanza da quattro anni dalla prescrizione farmacologica come, in base all'anamnesi, la stessa fosse affetta da sindrome ansioso depressiva. I documenti in questione sono significativi perché dimostrano che certamene l'intervenuta, tra il 2016 e il 2020, ha vissuto momenti importanti
28 di stress patologico ma anche in questo caso, la documentazione è troppo generica e frammentaria per dimostrare l'esistenza di una connessione causale tra lo stato psicologico descritto e le immissioni intollerabili oggetto di questo giudizio.
Non vi è in definitiva prova di un danno biologico o da inabilità temporanea (anche lavorativa).
Gli elementi raccolti all'esito dell'istruttoria dimostrano nondimeno che tutti gli attori e gli intervenuti hanno subito un disagio esistenziale a causa delle ingerenze rumorose causate dalla Parrocchia con lo svolgimento delle attività sportive negli spazi esterni dell'oratorio.
Tutte le fonti orali assunte nel corso di questo giudizio hanno descritto la situazione caotica che si avvertiva in casa degli interessati in occasione della loro presenza serale o pomeridiana;
situazione che imponeva non solo l'utilizzo limitato degli spazi -su cui si è già detto nel paragrafo precedente- ma anche l'impossibilità di vivere serenamente e in modo libero i momenti di convivialità e di festeggiamento.
Si tratta di una situazione pregiudizievole rilevante giuridicamente ex art. 2059 c.c.
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 2611/2017) hanno recentemente affermato che l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della CEDU, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (cfr. anche Cass. Ord. n. 21649/2021).
In assenza di elementi specifici per determinare l'ammontare del danno, la liquidazione deve avvenire in via equitativa, tenuto conto dell'intera durata temporale della compromissione dell'interesse tutelato e della modalità della compressione lesiva.
Deve valorizzarsi la modalità discontinua delle immissioni, che durante tutto il periodo considerato, si propagavano in modo rapsodico, a discapito della serenità degli attori, di volta in volta tenuti ad adeguarsi alle specifiche attività volta per volta organizzate dalla
Parrocchia con coinvolgimento di un numero incontrollato di utenti e impiego di strumenti di amplificazione utilizzati secondo libero piacimento.
De valorizzarsi anche la pervicacia della che nel periodo di riferimento ha CP_1 sempre imposto la propria scelta negando, sino alla proposta di pagamento transattivo proposta alla fine di questo giudizio, ogni possibilità di compromesso.
29 Secondo questo giudice, tenuto conto del periodo di riferimento e dell'estensione pomeridiano/serale delle immissioni, nonché dell'ampiezza spaziale delle intrusioni rumorose, circoscritte in modo diretto a una parte degli appartamenti, è congruo riconoscere a ciascun danneggiato a titolo di ristoro delle sofferenze non patrimoniali patite la somma di euro 1.800,00 per ciascun anno di propagazione delle immissioni intollerabili e perciò euro
7.200,00 a ciascuno attore, risultando invero sproporzionata la richiesta di euro 25.000,00 avanzata da ognuno e ribadita con gli scritti conclusionali.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto dell'oggetto della lite, del valore effettivo della controversia, dell'attività svolta si liquidano in euro 4.500,00 in favore di ciascun attore e in euro 4.500,00 in favore degli intervenuti in solido e a carico della
. CP_1
Il compenso del CTU, liquidato con separato decreto, va definitivamente stabilito, nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico della convenuta.
PQM
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica:
I) visto l'art. 301 c.p.c. dichiara l'interruzione della causa introdotta da Parte_5
e disponendone la separazione ex art. 103, secondo comma c.p.c., dispone la
[...] costituzione di autonomo fascicolo, mandando la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
II) Nella causa pendente tra , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 contro la Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù, definitivamente decidendo e
[...] respinta ogni diversa domanda ed eccezione così provvedere:
A) Dispone che la Parrocchia si uniformi alle seguenti prescrizioni di utilizzo degli spazi esterni dell'oratorio nella organizzazione e svolgimento di attività sportive, ludiche, ricreative: “(I) le attività estive potranno essere svolte esclusivamente durante i mesi di giugno e luglio, per un massimo di sei settimane consecutive, per due ore mattutine (con decorrenza non prima delle 8:00 e termine non oltre le 13:00) e per due pomeridiane (con decorrenza non prima delle 16:00 e termine non oltre le 20:00) e mai potranno essere svolte nelle giornate di sabato e domenica;
(II) le attività invernali potranno essere svolte nel periodo da ottobre a maggio, nelle giornate dal lunedì al giovedì, per tre ore e mezza complessive, mai consecutive, con la precisazione che quelle mattutine mai potranno avere avvio prima delle 08:00 e mai dovranno terminare oltre le 13:00 e quelle pomeridiane mai potranno avere avvio prima delle 16:00 e mai dovranno terminare oltre le 20:00; (III) è
30 consentito l'impiego di più palloni esclusivamente per gli allenamenti che dovranno coinvolgere non più di quindici giocatori;
è consentito lo svolgimento di gioco agonistico con un solo pallone e con non più di dieci partecipanti per la durata massima di due ore in uno dei giorni già sopra indicati;
IV) è consentito lo svolgimento di una sola disciplina sportiva per volta;
(V) non è consentito il gioco del basket;
(VI) è consentito organizzare attività sportive serali, sia nella stagione invernale che estiva ma mai più di due volte al mese e mai in giorni diversi dal venerdì o sabato e tali attività mai potranno protrarsi oltre le ore 22:00; (VII) è consentita l'accoglienza dei bambini per il catechismo con l'uso di palloni tipo “supersantos” ma per non oltre 30 minuti e tale accoglienza mai potrà avvenire in concomitanza con altre attività; (VIII) l'esercizio delle attività sportive sarà possibile soltanto a condizione che sia istallata e sempre impiegata una apposita rete di altezza pari all'altezza massima della rete di pallavolo per i lati lunghi e altezza minima pari all'altezza massima del tabellone del canestro per i lati corti e sempre che gli accessi al campo siano mantenuti chiusi durante lo svolgimento attività, di modo che mai il pallone possa impattare con i muri perimetrali;
(IX) l'esercizio del gioco del calcio sarà possibile soltanto a condizione che le porte da calcio siano fissate al pavimento e distanziate di almeno un metro e mezzo dai muri perimetrali del cortile o della maggiore distanza necessaria per garantire che il pallone mai possa impattare con i muri perimetrali, con impiego a tal fine di apposita rete sul lato corto a un metro dalle porte;
(X) lo svolgimento di tutte le attività sportive e ricettive sarà possibile soltanto alla presenza del personale dell'oratorio, il quale dovrà essere sempre riconoscibile, dovrà controllare costantemente che gli utenti conformino il loro comportamento al presente regolamento e dovrà immediatamente allontanare dal cortile tutti i trasgressori;
(XI) è sempre vietato l'uso di impianti di amplificazione di qualsiasi specie, è sempre vie-tato l'uso del megafono, è sempre vietato l'uso dei fischietti o altri strumenti simili;
(XII) l'uso del cortile per lo svolgimento di tutte le attività sportive e ricettive resta subordinato alla apposizione e al costante mantenimento di una tabella, di dimensioni tali da renderla chiaramente leggibile da ogni parte del cortile, contenente l'indicazione degli orari e delle modalità in cui secondo il presente regolamento è consentito si svolgano le attività sportive o ricettive;
(XIII) è consentito l'uso del sistema di illuminazione del cortile a condizione che lo stesso sia sempre regolato in modo tale che fascio di luce mai sia diretto sulle abitazioni dei reclamati, e ciò neppure momentanea- mente”.
B) Condanna la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale:
31 - in favore di in misura di euro 3.508,00 oltre interessi legali dalla scadenza Parte_1 di ogni periodicità annuale a decorrere dall'anno 2016 sino al soddisfo;
-in favore di in misura di 4.879,00 oltre interessi legali dalla scadenza Parte_2 di ogni periodicità annuale a decorrere dall'anno 2016 sino al soddisfo;
-in favore degli intervenuti e , in solido, in misura di Parte_3 Parte_4 euro 3.589,00 oltre interessi legali dalla scadenza di ogni periodicità annuale a decorrere dall'anno 2016 sino al soddisfo.
C) Condanna la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale in favore di ciascun attore e intervenuto in misura di euro 7.200,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla data odierna sino al soddisfo.
D) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che stabilisce per ciascun attore e per gli intervenuti in solido tra loro, in misura di euro 4.500,00 oltre CPA, Iva e rimborso forfettario del 15% come per legge.
E) dispone nei rapporti interni tra le Parti a carico della convenuta le spese e i costi della
CTU nella misura stabilita con separato decreto.
Così deciso a Palermo il 24 novembre 2025.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Palermo 24/11/2025
Il Giudice
LI Lo ST
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor LI Lo ST, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
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