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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 31/10/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: CI SEBASTIANI Presidente TT DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1306/2025 promossa da: (c.f. ), nato alla La Spezia il 03.01.1969 (con l'avv. Parte_1 C.F._1 Giovene) e IO NA (c.f. ), nata alla Spezia il 02.05.1970 C.F._2 (con l'avv. Canese) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 01.07.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: che con sentenza n. 687/2019 del 31.10.2019, passata in giudicato, il Tribunale della Spezia ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi (alle seguenti condizioni: “1- I coniugi vivranno separati libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà anche all'estero e tal fine si prestano fin da ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo di passaporto o documento equipollente, sempre che ciò non pregiudichi il diritto per il coniuge non convivente con i figli di frequentarli e visitarli.
2- I figli minori e vengono Per_1 Persona_2 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione ed istruzione: essi convivranno e coabiteranno con la madre nella casa coniugate di sua proprietà sita in La Spezia Via Genova 493; libero il padre di poterli vedere e tenere con sé quando vorrà, previo avviso telefonico alla madre, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con quelle detta madre, nonché con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
potrà in ogni caso tenere con sé i figli i fine settimana alternati con la madre, dall'uscita della scuola fino alla domenica sera- il padre potrà trascorrere con i venti giorni continuativi o non durante le ferie estive ed una settimana per le vacanze invernali, da comunicarsi con congruo preavviso alla madre, la quale darà e sua volta congruo preavviso al padre per eventuali vacanze estive e/o invernali che dovesse trascorre con i minori.- genitori si impegnano a comunicarsi rispettivamente località e recapito degli eventuali luoghi di soggiorno ove dovessero portare i minori. I minori trascorreranno alternativamente con il padre e con la madre le festività e/o vacanze natalizie, di fine anno e pasquali. I coniugi potranno comunque in ogni momento tenendo sempre presente l'interesse dei minori accordarsi su diversi periodi di permanenza presso ciascuno.
3- Il padre verserà mensilmente a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e della moglie la somma omnicomprensiva di € 600,00 così suddivisa: € 500,00 per i figli minori e Per_1
ed € 100,00 per la moglie annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, entro il giorno 30 di ogni Per_2 mese. I genitori concorreranno al 50 % nel pagamento delle spese straordinarie, mediche scolastiche sportive ricreative relative ai figli documentate e se possibile concordate.
4-Gli assegni familiari verranno percepiti dalla madre la quale convivono i figli minori.
5-I coniugi dichiarano di aver già definito ogni questione economica e rapporto economico-patrimoniale tra gli stessi pendente derivante e/o conseguente dal matrimonio e/o dalla comunione beni e/o scioglimento della stessa”); che nelle more il figlio (nato Per_1 il 21.05.2004) è divenuto maggiorenne, raggiungendo altresì l'autosufficienza economica a seguito del reperimento di un'attività lavorativa presso Bondibay S.r.l.s. per il periodo 01.05.2025 – 15.11.2025; di ritenere ora necessario procedere consensualmente ad una modifica delle condizioni in oggetto, in particolare prevedendo la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio posto a carico del padre, ferme invece tutte le altre condizioni di cui alla predetta sentenza di divorzio. I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 687/2019 del 31.10.2019 nei seguenti termini (come precisati a seguito di apposita richiesta di chiarimenti;
cfr. ordinanza collegiale del 9.10.2025 e note di trattazione scritta autorizzate in data 24.10.2025):
“- Disporre che il sig. non sia più tenuto a corrispondere alla sig.ra IN Pagliaccio, Parte_1 l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, stante l'acquisita capacità Persona_3 di autosufficienza economica da parte del medesimo”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, il Collegio ritiene che le modifiche concordate tra le parti siano conformi a legge. Va, dunque, disposto nei termini richiesti. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: dispone che le condizioni di divorzio tra le parti siano modificate nei termini concordati, come sopra riportati e da intendersi qua integralmente trascritti. La Spezia, 30.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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