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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 810/2022 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. STRANGIO GUIDO SEBASTIANO, Parte_1 giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. CAPURSO PIETRO, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri depositato il 26.11.2019, , premesso Parte_1 di aver espletato l'attività di bracciante agricola nell'anno 2018 per 102 giornate lavorative, alle dipendenze dell'azienda agricola della sig.ra , agiva in giudizio al fine di accertare Persona_1
l'effettività della propria prestazione lavorativa, essendo stata cancellata dagli elenchi anagrafici.
Deduceva di aver lavorato sui fondi ubicati nel comune di Brancaleone, località Castellano e
Ricchella, seguendo le direttive del datore di lavoro ed occupandosi di lavori agricoli vari, quali accudimento dell'uliveto, irrigazione e coltivazione del bergamotto, coltivazioni di ortaggi tra i filari del bergamotto e di essere stata regolarmente retribuita dalla sig.ra come da buste paga, con una Per_1 retribuzione giornaliera di € 40.00, lavorando dal lunedì al venerdì e talvolta il sabato per otto ore al giorno, con un'ora di pausa pranzo.
Affermava pertanto di avere diritto ad essere iscritta negli elenchi di lavoratori agricoli del Comune di residenza, in quanto l' aveva provveduto alla cancellazione delle giornate svolte nell'anno CP_1
2018, mediante l'elenco di variazione pubblicato dal 15 giugno 2019 al 30 giugno 2019.
Con ricorsi depositati il 05.01.2021(RG. N. 11/2021) ed il 03.02.2021 (RG.N.277/2021) dinnanzi al
Tribunale di Locri, la agiva nei confronti dell' al fine di ottenere rispettivamente il Parte_1 CP_1 riconoscimento dell'indennità di malattia periodo 17.01.2019-05.02.2019 ed il riconoscimento dell'indennità disoccupazione agricola anni 2018.
Nella resistenza dell' , veniva esperita attività istruttoria mediante assunzione di testi e dopo la CP_1 riunione del procedimento RG.N.11/2021 e del RG n. 277/2021, al fascicolo RG N. 3562/2019, il giudice di Locri, ritenendo la causa matura per la decisione, con sentenza n.404/2022 pubblicata il
12.05.2022, rigettava il ricorso, per intervenuta decadenza dall'azione ex art. 22 del D.L. n. 7/1970.
Avverso la sentenza propone appello l'originario ricorrente, per i motivi che saranno appresso esaminati.
L' , costituitosi, resiste al gravame. CP_1
Dopo alcuni dovuti alla calendarizzazione delle cause legate all'emergenza COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
°°°°°
L'appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice, compiendo un macroscopico errore e facendo riferimento ad altro ricorrente, ritenuto compiuta la decadenza dall'azione proposta, ai sensi della disciplina ex art. 22 del D.L. n. 7/70.
Deduce infatti che dal deposito del ricorso, avvenuto il 26.11.2019, e considerando la pubblicazione degli elenchi avvenuta dal 15.06.2019 al 30.06.2019 o 15.07.2019, non erano passati i 120 giorni più
i 30 giorni, per il ricorso al CSIA.
Nel merito, rileva che dalla prova per testi, ammessa ed espletata in primo grado, è chiaramente emersa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e l'azienda agricola. Parte_1
Evidenzia infatti che la lavoratrice ha offerta una prova rigorosa dell'esistenza del rapporto di lavoro intercorso, sia tramite la prova testimoniale sia con la produzione documentale che non è mai stata contestata dalla difesa avversaria, la quale aveva genericamente richiamato un verbale ispettivo, con il quale erano state annullate le giornate lavorative e cancellato la ricorrente dalla liste dei braccianti agricoli.
Orbene l'appello, nei limiti e termini in cui è stato proposto, è fondato e deve essere pertanto accolto.
Nel merito, va richiamata ex art. 118 disp. att.c.p.c. – salve le modifiche richieste dalle specificità del presente giudizio - la motivazione resa in precedenti sentenze di questa Corte emesse in analoghe fattispecie, a partire dalla n. 390/2025 pubblicata il 11.06.2025 a definizione del gravame iscritto al n. 354/2023 RG.
L'art. 22, comma 1, del D.L. n. 7/1970, convertito nella L. n. 83/1970, prevede che per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti definitivi di disconoscimento, diniego di iscrizione negli elenchi o cancellazione “l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
L'istituto della decadenza dall'azione giudiziaria volta ad accertare il diritto all'iscrizione era stato abrogato dall'art. 24 del D.L. n. 112/2008, conv., con modif., dalla L. n. 133/2008, per essere poi ripristinato dal D.L. n. 98/2011, conv. con modif. dalla L. n. 111/ 2011, con decorrenza dal 6 luglio
2011, sicché non è stata operante solo nel periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011 (v. Cass. n.
41469/2021). L'atto idoneo ad evitare la decadenza è il deposito del ricorso giudiziario ed il relativo termine decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, quale che sia la causa della definitività di esso (cfr.
Cass. n. 7986/2024).
In particolare, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs n. 375/1993 “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Sulla base di una giurisprudenza di legittimità del tutto univoca è stato affermato che: “Ciò posto, la decorrenza del termine di decadenza non dipende dal tipo di procedimento amministrativo attivato dalla parte, non essendo l'istituto decadenziale, di carattere pubblicistico, condizionabile dal comportamento delle parti (cfr., pur con riferimento al diverso termine di cui all'art. 47 del d.P.R. n.
639 del 1970, nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 del convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992, Sez. L, Sentenza n. 7527 del 29/03/2010, Rv. 612848 - 01).
Il termine decorre infatti -per espressa previsione normativa- dalla definitività del provvedimento amministrativo, che può formarsi sia per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa. Né il consolidamento del provvedimento amministrativo (e l'inizio del decorso del termine decadenziale per il ricorso giurisdizionale) è escluso dalla proposizione di ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie simile alla presente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 381 del 2024, che ha sottolineato come anche il difetto di competenza dell'organo amministrativo sollecitato dal ricorso amministrativo del privato, che peraltro non rileva in sé quale vizio dell'atto ma solo per i riflessi sul diritto azionato, deve essere fatto valere nell'ambito dell'impugnazione avverso il provvedimento di cancellazione, che va impugnato nel termine decadenziale).”(Cassazione civile-sez.lavoro 25/03/2024, (ud. 16/01/2024, dep. 25/03/2024), n.7986
Nel caso di specie, l'elenco nominativo di variazione è stato pubblicato dal 15.06.2019 sino al
30.06.2019 e/o fino al 15.07.2019, per pacifica ammissione della stessa che ha prodotto gli CP_1 elenchi anagrafici del Comune di Bovalino con il Primo Elenco Trimestrale di Variazione per l'anno
2019, pubblicato dal 15.06.2019 al 15.07.2019.
Nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 11 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, la ricorrente non ha proposto ricorso amministrativo avverso il superiore provvedimento di cancellazione dagli elenchi, per cui lo stesso, alla scadenza dei 30 giorni, è divenuto definitivo. Il ricorso giudiziario è stato depositato in data 26.11.2019, quindi nel termine di 120 giorni di cui all'art. 22 d.l. del 1970, n. 7, decorrenti dalla data di definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Ed infatti, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7/70 decorre una volta trascorso il termine trenta giorni di cui all'art. 11 comma primo D.Lgs. n. 375/1993 per la proposizione del ricorso amministrativo, che deve essere deciso entro 90 giorni (trascorri i quali si intende rigettato).
Pertanto, l ricorso introduttivo al presente giudizio è stato tempestivamente depositato in data
26.11.2019, nel rispetto della sequenza temporale legislativamente prevista.
Occorre pertanto scrutinare il merito dell'appello.
Va premesso che secondo l'indirizzo della Suprema Corte in tema di onere probatorio circa la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass. Civ. Sez. Lav.
28.11.2011 n. 14296; Cass. n. 12001/2018; Cass. n. 31954/2019, Cass. S.U. n. 1133/2000). Nel dare continuità a detto principio di diritto, la Corte ha più recentemente ribadito che (come chiarito già da Cass. n. 7995/2000) l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, “non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro” (Cass. Ord. n.
3003/2024).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo presupposto della procedura di disconoscimento.
Ciò premesso, procedendo alla disamina omessa dal Tribunale ed esaminate le risultanze della prova testimoniale, i testi escussi hanno confermato la presenza costante ed abituale, nell'espletamento di attività lavorativa della sig.ra nell'anno in contestazione, sul fondo, negli orari Parte_1 prestabiliti e dietro remunerazione.
Il teste ha così dichiarato : “Conosco la ricorrente perché ha lavorato da mia sorella Testimone_1
e perché abita ad Ardore dove anche io abito. Ha lavorato nel 2018 da fine giugno/inizio luglio e fino al mese di dicembre. La ricorrente si occupava degli ortaggi, dell'irrigazione, della piantagione, della raccolta. Aiutava anche nella raccolta delle olive. Si occupava anche della pulitura del terreno, spostava le cassette per i carichi e gli scarichi. Per l'attività svolta veniva pagata circa 42/43 euro al giorno. Io personalmente ho assistito a pagamenti in contanti. La ricorrente ha lavorato quasi tutti
i giorni in settimana in caso di urgenza anche il sabato. Se mancava qualche giorno lo recuperava.
Lavorava circa 6/7 ore al giorno, se faceva 8 ore doveva fare anche la pausa pranzo di non più di 1 ora. Sono a conoscenza del fatto che in alcuni giorni non potesse recarsi a lavoro perché ero presente quando ne parlava con mia sorella. Preciso che l'attività della signora riguardava Parte_1 anche la cura delle piante di bergamotto. La ricorrente voleva raggiungere le 102 giornate lavorative
e confermo che ha lavorato per questo numero di giornate. Preciso che le direttive sull'attività da svolgere venivano date alla ricorrente da mia sorella nel pomeriggio precedente, se non lo faceva lei provvedeva un operaio incaricato”.
Tali dichiarazioni trovano riscontro nella deposizione resa dal teste , sentito sempre Testimone_2 all'udienza del 12.10.2021. Il teste ha cosi dichiarato: “conosco la ricorrente perché ha Tes_2 lavorato per nel terreno confinante con il mio. Il mio terreno si trova località Persona_1
Modafari, il terreno della signora è quello di Ricchella. La ricorrente si occupava degli Per_1 ortaggi, li raccoglieva. Si è occupata anche della raccolta delle olive. Ha svolto questa attività lavorativa nel 2018, da giungo a dicembre. So che veniva pagata circa 40 euro al giorno ma non so dire con quale modalità. Lavorava circa 7 ore al giorno, sono a conoscenza di ciò perché mi recavo nel mio terreno 2/3 volte al giorno e la vedevo. Lavorava dal lunedì al venerdì e qualche volta anche il sabato. Lavorava con altre persone, circa 10 persone. Le istruzioni su cosa fare venivano date dalla signora , ho assistito personalmente, lo faceva nel pomeriggio”. ADR avv. Persona_1
Iaconis: “Preciso che in relazione alle direttive di lavoro date dalla signora alla ricorrente mi Per_1 riferisco alle volte in cui mi trovavo vicino a loro”.
Alle convergenti dichiarazioni dei testi– che hanno confermato lo svolgimento dell'attività di bracciante agricola da parte della alle dipendenze dell'azienda nell'anno in Parte_1 Per_1 contestazione, con le modalità, per i periodi e secondo gli orari descritti nel ricorso introduttivo – si aggiunge la copiosa documentazione depositata dall'appellante, da cui emerge la prova dell'esistenza e della produttività della realtà aziendale.
Gli ispettori dell' al contrario, hanno dedotto di non aver riscontrato la sussistenza di CP_1 un'attività di impresa operante, nonostante l'elevato numero di manodopera denunciato.
Tuttavia l'unico sopralluogo effettuato dagli Ispettori all'interno del fondo è stato quello eseguito in data 01.02.2019, in cui gli ispettori sono stati accompagnati da , fratello della titolare. Testimone_1
Difatti nel verbale ispettivo è espressamente riportato: “ I sottoscritti funzionari, nel tentativo di consegnare il verbale di primo accesso ispettivo, hanno effettuato due accessi presso i terreni della ditta, in data 10.09.2018 e 02.10.2018. In tutte e due le occasioni, i cancelli di ingresso al terreno sono stati trovati chiusi dall'esterno. Altri due sopralluoghi sono stati effettuati in data 10.12.2018 e
16.01.2019 ed anche questa volta i cancelli di ingresso sono stati trovati chiusi con catena e lucchetto esterno. La recinzione del terreno, tuttavia non è così alta da impedire la vista dell'interno e pertanto
è stato possibile visionare i terreni percorrendone il perimetro. Ebbene all'esito di tali sopralluoghi
è risultato evidente la presenza di una coltivazione di bergamotti giovani e tra questi alberi nulla risultava piantato. Sono state scattate alcune foto, attestanti qaunto spra riportato, che vengono allegate in formato digitale al fascicolo d'ufficio. In data 01.02.2019 i funzionari Controparte_2
e hanno effettuato un ulteriore sopralluogo sui fondi, accompagnati dal signor Controparte_3 nato a [...] il [...], fratello della titolare ed hanno rilevato, dall'interno, Testimone_1 quanto gia era risultato evidente dall'esterno, in occasione dei precedenti accessi, e cioè la totale assenza di coltivazioni di ortaggi, tranne un unico filare di fagiolini per un totale di qualche decina di piantine molto giovani.”
Emerge ictu oculi come l'unico sopralluogo effettuato all'interno dell'azienda sia quello del
01.02.2019, quando il ciclo produttivo per l'anno 2018 si era già concluso, avendo l'appellante prodotto in atti fatture di acquisti immediatamente riferibili all'attività di coltivazione per l'anno
2018. Ci si riferisce alla documentazione relativa al registro acquisti e precisamente alla fattura dell'11.06.2018 presso la Fruit Soc. Coop a r.l. per € 1.968,12 relativa all'acquisto di 100 pz seminiere zucchine;
70, pz seminiere melanzana;
50 pz seminiere tondo liscio;
30 pz seminiere lattuga romana;
70 pz seminiere peperone reggiano;
90 pz seminiere cetrioli. Sempre in data 31.10.2018 è registrato l'acquisto di concime da Canale Paolo s.n.c. per € 299,52 ed a novembre 2018 sono registrate spese per molitura.
Da registro delle vendite dell' , dal 01.10.2018 al 31.10.2018 risultano vendite a OP Pt_2 Per_1
Fruit per un importo complessivo di € 25.550,20; il 30.11.2018 fattura vendita a OP Fruit per €
16.504,80; il 20.12.2018 fattura vendita a per € 1.103,96; in data 27.12.2018 fattura Parte_3 vendita a per € 1.010,88; in data 31.12.2018 fattura vendita a OP Fruit per € Persona_2
15.558,40.
La documentazione sopra citata riguarda per certo un'attività di coltivazione riferibile all'anno 2018 per cui, quando è stato effettuato il sopralluogo degli ispettori all'interno dell'azienda, in data
01.02.2019, è verosimile ipotizzare che le seminiere avessero esaurito il proprio ciclo vegetativo e di esse non fosse rimasta traccia.
Il compendio probatorio offerto dall'appellante, anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza e consistenza dell'azienda , consente allora di superare quanto accertato in sede ispettiva e di Per_1 ritenere l'appello meritevole di accoglimento. Deve pertanto riconoscersi l'effettività dello svolgimento del rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze della ditta per n. 102 Persona_1 giornate lavorative dal 20.07.2018 al 31.12.2018 con conseguente diritto della sig.ra Parte_1 all'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per un numero di giornate
[...] lavorate pari a n. 102, con ogni conseguenza di legge.
Accertata l'effettività del rapporto di lavoro subordinato svolto dalla alle dipendenze Parte_1 della ditta per n. 102 giornate lavorative nell'anno 2018 ed il diritto, a seguito Persona_1 dell'impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi, della stessa all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno 2018, va accolta la domanda dalla stessa proposta innanzi al Tribunale di Locri con il ricorso iscritto al n. 11/2021 - avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità di malattia per il periodo dal 17.01.2019 al 05.02.2019, fascicolo riunito dal Tribunale di Locri a quello recante il n. 3562/2019 e definito con la sentenza qui appellata.
L'accertamento dell'effettività dello svolgimento del rapporto di lavoro nell'anno 2018 per n. 102 giornate e del diritto all'iscrizione negli elenchi determina l'insorgenza in capo alla lavoratrice delle prestazioni richieste. Quanto all'indennità di malattia, essa è subordinata alla prova dell'evento morboso, che deve avvenire attraverso la trasmissione all' del certificato sanitario di diagnosi, prognosi ed eventuale CP_1 continuazione della malattia, rilasciato dal medico curante (cfr. art 2 del D.L. n. 663 del 30 dicembre
1979, convertito in L. n. 33/80). La ricorrente ha documentato, mediante deposito del certificato medico telematico, lo stato di malattia nei periodi dal 17.01.2019 al 05.02.2019 ed ha, quindi, diritto al percepire l'indennità di malattia, al cui pagamento l' va condannato, oltre interessi legali con CP_1 decorrenza dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al soddisfo.
Va infine esaminata l'ulteriore domanda proposta dalla , con il ricorso iscritto al n. Parte_1
277/2021 R.G., avente ad oggetto l'indennità di disoccupazione anno 2018, fascicolo riunito dal
Tribunale di Locri a quello recante il n. 3562/2019 e definito con la sentenza in questa sede appellata.
Per il riconoscimento del diritto degli operai agricoli a tempo determinato all'indennità ordinaria di disoccupazione agricola, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente (biennio assicurativo);
b) minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità ed a quello precedente (minimo contributivo) (in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio è sufficiente aver prestato almeno 78 giornate di effettiva attività lavorativa nell'anno precedente quello di riferimento dell'indennità stessa).
La sussistenza del requisito assicurativo è dimostrata con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato provvisorio di iscrizione di cui all'art. 4 del d.lgs. lgt. n. 212 del 1946 per il numero minimo di giornate nell'anno di riferimento (ancora, da ultimo, Cass. civ. sez. lav., 25/03/2024,
n.7967).
Dalla documentazione versata in atti, emerge che l'appellante non ha fornito prova dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e ss. mm. dell'altro altro anno, vale a dire altro anno antecedente al 2018 al fine di integrare il cd. biennio assicurativo, dovendosi rilevare che ai fini dell'indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale.
In mancanza di tale requisito, la domanda diretta al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola anno 2018 deve, pertanto, essere rigettata.
L'esito vittorioso conseguito dalla ricorrente sulle domande oggetto dei giudizi riuniti iscritti ai nn.
3562/2019 e 11/2021, impone la riforma dell'appellata sentenza anche in punto di spese di lite, alla cui rifusione l' , soccombente deve essere condannato.
Considerato che
in primo grado al CP_1 giudizio n. 3562/2019 è stato riunito il giudizio iscritto al n. 11/2021, per essi la liquidazione deve essere operata in applicazione del principio di diritto affermato da Cass. sez. VI, 31/05/2022, n. 17693, secondo cui in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico compenso. Pertanto, per il giudizio n. 11/2021 vanno liquidate - valore relativo allo scaglione I° applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte - sia la fase studio, che la fase introduttiva, per complessivi € 127,00. Per il giudizio iscritto al n. 3562/2019, valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi, va liquidato l'importo di € 4.638,00. In totale, per le spese dei giudizi riuniti nn. 3562/2019
e 11/2021 svoltisi innanzi al Tribunale, l' va condannato al pagamento, in favore del difensore CP_1 distrattario della ricorrente, della complessiva somma di € 4765,00, oltre accessori come per legge.
Per il giudizio iscritto al n. 277/2021 Trib Locri, avente ad oggetto indennità di disoccupazione, le spese sostenute dall' vittorioso, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., devono essere dichiarate CP_1 irripetibili
Le spese di questo grado di giudizio vengono liquidate nell'intero in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge e, avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza, vanno dichiarate compensate fra le parti nella misura di 1/3, mentre l' va condannato al pagamento, in favore del CP_1 difensore distrattario dell'appellante, della restante quota di 2/3.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 404/2022 emessa dal
[...]
Tribunale di Locri in data 12.05.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. Dichiara il diritto di all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli Parte_1 del Comune di residenza per un numero di giornate lavorate pari a n. 102, dal 20.07.2018 al
31.12.2018.
2. Condanna l' al pagamento, in favore di , dell'indennità di malattia per il CP_1 Parte_1 periodo dal 17.01.2019 al 05.02.2019, oltre interessi legali con decorrenza dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al soddisfo.
3. Rigetta la domanda proposta da avente ad oggetto la corresponsione Parte_1 dell'indennità di disoccupazione anno 2018.
4. Condanna l' al pagamento, in favore del difensore distrattario della ricorrente, delle spese dei CP_1 giudizi riuniti nn. 3562/2019 e 11/2021 R.G. Trib. Locri, liquidate in complessivi € 4765,00, oltre accessori come per legge. Dichiara irripetibili, ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del giudizio iscritto al n. 277/2021 R.G. Trib. Locri.
5. Dichiara compensate in ragione di 1/3 le spese di questo grado di giudizio, liquidate nell'intero in complessivi € 4.996,00, e condanna l' al pagamento, in favore del difensore distrattario CP_1 dell'appellante, della restante quota di 2/3, oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il consigliere rel.
Dott.ssa Maria Antonietta Naso
Il Presidente
Dott.ssa Marialuisa Crucitti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 810/2022 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. STRANGIO GUIDO SEBASTIANO, Parte_1 giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. CAPURSO PIETRO, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri depositato il 26.11.2019, , premesso Parte_1 di aver espletato l'attività di bracciante agricola nell'anno 2018 per 102 giornate lavorative, alle dipendenze dell'azienda agricola della sig.ra , agiva in giudizio al fine di accertare Persona_1
l'effettività della propria prestazione lavorativa, essendo stata cancellata dagli elenchi anagrafici.
Deduceva di aver lavorato sui fondi ubicati nel comune di Brancaleone, località Castellano e
Ricchella, seguendo le direttive del datore di lavoro ed occupandosi di lavori agricoli vari, quali accudimento dell'uliveto, irrigazione e coltivazione del bergamotto, coltivazioni di ortaggi tra i filari del bergamotto e di essere stata regolarmente retribuita dalla sig.ra come da buste paga, con una Per_1 retribuzione giornaliera di € 40.00, lavorando dal lunedì al venerdì e talvolta il sabato per otto ore al giorno, con un'ora di pausa pranzo.
Affermava pertanto di avere diritto ad essere iscritta negli elenchi di lavoratori agricoli del Comune di residenza, in quanto l' aveva provveduto alla cancellazione delle giornate svolte nell'anno CP_1
2018, mediante l'elenco di variazione pubblicato dal 15 giugno 2019 al 30 giugno 2019.
Con ricorsi depositati il 05.01.2021(RG. N. 11/2021) ed il 03.02.2021 (RG.N.277/2021) dinnanzi al
Tribunale di Locri, la agiva nei confronti dell' al fine di ottenere rispettivamente il Parte_1 CP_1 riconoscimento dell'indennità di malattia periodo 17.01.2019-05.02.2019 ed il riconoscimento dell'indennità disoccupazione agricola anni 2018.
Nella resistenza dell' , veniva esperita attività istruttoria mediante assunzione di testi e dopo la CP_1 riunione del procedimento RG.N.11/2021 e del RG n. 277/2021, al fascicolo RG N. 3562/2019, il giudice di Locri, ritenendo la causa matura per la decisione, con sentenza n.404/2022 pubblicata il
12.05.2022, rigettava il ricorso, per intervenuta decadenza dall'azione ex art. 22 del D.L. n. 7/1970.
Avverso la sentenza propone appello l'originario ricorrente, per i motivi che saranno appresso esaminati.
L' , costituitosi, resiste al gravame. CP_1
Dopo alcuni dovuti alla calendarizzazione delle cause legate all'emergenza COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
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L'appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice, compiendo un macroscopico errore e facendo riferimento ad altro ricorrente, ritenuto compiuta la decadenza dall'azione proposta, ai sensi della disciplina ex art. 22 del D.L. n. 7/70.
Deduce infatti che dal deposito del ricorso, avvenuto il 26.11.2019, e considerando la pubblicazione degli elenchi avvenuta dal 15.06.2019 al 30.06.2019 o 15.07.2019, non erano passati i 120 giorni più
i 30 giorni, per il ricorso al CSIA.
Nel merito, rileva che dalla prova per testi, ammessa ed espletata in primo grado, è chiaramente emersa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e l'azienda agricola. Parte_1
Evidenzia infatti che la lavoratrice ha offerta una prova rigorosa dell'esistenza del rapporto di lavoro intercorso, sia tramite la prova testimoniale sia con la produzione documentale che non è mai stata contestata dalla difesa avversaria, la quale aveva genericamente richiamato un verbale ispettivo, con il quale erano state annullate le giornate lavorative e cancellato la ricorrente dalla liste dei braccianti agricoli.
Orbene l'appello, nei limiti e termini in cui è stato proposto, è fondato e deve essere pertanto accolto.
Nel merito, va richiamata ex art. 118 disp. att.c.p.c. – salve le modifiche richieste dalle specificità del presente giudizio - la motivazione resa in precedenti sentenze di questa Corte emesse in analoghe fattispecie, a partire dalla n. 390/2025 pubblicata il 11.06.2025 a definizione del gravame iscritto al n. 354/2023 RG.
L'art. 22, comma 1, del D.L. n. 7/1970, convertito nella L. n. 83/1970, prevede che per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti definitivi di disconoscimento, diniego di iscrizione negli elenchi o cancellazione “l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
L'istituto della decadenza dall'azione giudiziaria volta ad accertare il diritto all'iscrizione era stato abrogato dall'art. 24 del D.L. n. 112/2008, conv., con modif., dalla L. n. 133/2008, per essere poi ripristinato dal D.L. n. 98/2011, conv. con modif. dalla L. n. 111/ 2011, con decorrenza dal 6 luglio
2011, sicché non è stata operante solo nel periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011 (v. Cass. n.
41469/2021). L'atto idoneo ad evitare la decadenza è il deposito del ricorso giudiziario ed il relativo termine decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, quale che sia la causa della definitività di esso (cfr.
Cass. n. 7986/2024).
In particolare, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs n. 375/1993 “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Sulla base di una giurisprudenza di legittimità del tutto univoca è stato affermato che: “Ciò posto, la decorrenza del termine di decadenza non dipende dal tipo di procedimento amministrativo attivato dalla parte, non essendo l'istituto decadenziale, di carattere pubblicistico, condizionabile dal comportamento delle parti (cfr., pur con riferimento al diverso termine di cui all'art. 47 del d.P.R. n.
639 del 1970, nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 del convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992, Sez. L, Sentenza n. 7527 del 29/03/2010, Rv. 612848 - 01).
Il termine decorre infatti -per espressa previsione normativa- dalla definitività del provvedimento amministrativo, che può formarsi sia per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa. Né il consolidamento del provvedimento amministrativo (e l'inizio del decorso del termine decadenziale per il ricorso giurisdizionale) è escluso dalla proposizione di ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie simile alla presente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 381 del 2024, che ha sottolineato come anche il difetto di competenza dell'organo amministrativo sollecitato dal ricorso amministrativo del privato, che peraltro non rileva in sé quale vizio dell'atto ma solo per i riflessi sul diritto azionato, deve essere fatto valere nell'ambito dell'impugnazione avverso il provvedimento di cancellazione, che va impugnato nel termine decadenziale).”(Cassazione civile-sez.lavoro 25/03/2024, (ud. 16/01/2024, dep. 25/03/2024), n.7986
Nel caso di specie, l'elenco nominativo di variazione è stato pubblicato dal 15.06.2019 sino al
30.06.2019 e/o fino al 15.07.2019, per pacifica ammissione della stessa che ha prodotto gli CP_1 elenchi anagrafici del Comune di Bovalino con il Primo Elenco Trimestrale di Variazione per l'anno
2019, pubblicato dal 15.06.2019 al 15.07.2019.
Nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 11 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, la ricorrente non ha proposto ricorso amministrativo avverso il superiore provvedimento di cancellazione dagli elenchi, per cui lo stesso, alla scadenza dei 30 giorni, è divenuto definitivo. Il ricorso giudiziario è stato depositato in data 26.11.2019, quindi nel termine di 120 giorni di cui all'art. 22 d.l. del 1970, n. 7, decorrenti dalla data di definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Ed infatti, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7/70 decorre una volta trascorso il termine trenta giorni di cui all'art. 11 comma primo D.Lgs. n. 375/1993 per la proposizione del ricorso amministrativo, che deve essere deciso entro 90 giorni (trascorri i quali si intende rigettato).
Pertanto, l ricorso introduttivo al presente giudizio è stato tempestivamente depositato in data
26.11.2019, nel rispetto della sequenza temporale legislativamente prevista.
Occorre pertanto scrutinare il merito dell'appello.
Va premesso che secondo l'indirizzo della Suprema Corte in tema di onere probatorio circa la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass. Civ. Sez. Lav.
28.11.2011 n. 14296; Cass. n. 12001/2018; Cass. n. 31954/2019, Cass. S.U. n. 1133/2000). Nel dare continuità a detto principio di diritto, la Corte ha più recentemente ribadito che (come chiarito già da Cass. n. 7995/2000) l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, “non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro” (Cass. Ord. n.
3003/2024).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo presupposto della procedura di disconoscimento.
Ciò premesso, procedendo alla disamina omessa dal Tribunale ed esaminate le risultanze della prova testimoniale, i testi escussi hanno confermato la presenza costante ed abituale, nell'espletamento di attività lavorativa della sig.ra nell'anno in contestazione, sul fondo, negli orari Parte_1 prestabiliti e dietro remunerazione.
Il teste ha così dichiarato : “Conosco la ricorrente perché ha lavorato da mia sorella Testimone_1
e perché abita ad Ardore dove anche io abito. Ha lavorato nel 2018 da fine giugno/inizio luglio e fino al mese di dicembre. La ricorrente si occupava degli ortaggi, dell'irrigazione, della piantagione, della raccolta. Aiutava anche nella raccolta delle olive. Si occupava anche della pulitura del terreno, spostava le cassette per i carichi e gli scarichi. Per l'attività svolta veniva pagata circa 42/43 euro al giorno. Io personalmente ho assistito a pagamenti in contanti. La ricorrente ha lavorato quasi tutti
i giorni in settimana in caso di urgenza anche il sabato. Se mancava qualche giorno lo recuperava.
Lavorava circa 6/7 ore al giorno, se faceva 8 ore doveva fare anche la pausa pranzo di non più di 1 ora. Sono a conoscenza del fatto che in alcuni giorni non potesse recarsi a lavoro perché ero presente quando ne parlava con mia sorella. Preciso che l'attività della signora riguardava Parte_1 anche la cura delle piante di bergamotto. La ricorrente voleva raggiungere le 102 giornate lavorative
e confermo che ha lavorato per questo numero di giornate. Preciso che le direttive sull'attività da svolgere venivano date alla ricorrente da mia sorella nel pomeriggio precedente, se non lo faceva lei provvedeva un operaio incaricato”.
Tali dichiarazioni trovano riscontro nella deposizione resa dal teste , sentito sempre Testimone_2 all'udienza del 12.10.2021. Il teste ha cosi dichiarato: “conosco la ricorrente perché ha Tes_2 lavorato per nel terreno confinante con il mio. Il mio terreno si trova località Persona_1
Modafari, il terreno della signora è quello di Ricchella. La ricorrente si occupava degli Per_1 ortaggi, li raccoglieva. Si è occupata anche della raccolta delle olive. Ha svolto questa attività lavorativa nel 2018, da giungo a dicembre. So che veniva pagata circa 40 euro al giorno ma non so dire con quale modalità. Lavorava circa 7 ore al giorno, sono a conoscenza di ciò perché mi recavo nel mio terreno 2/3 volte al giorno e la vedevo. Lavorava dal lunedì al venerdì e qualche volta anche il sabato. Lavorava con altre persone, circa 10 persone. Le istruzioni su cosa fare venivano date dalla signora , ho assistito personalmente, lo faceva nel pomeriggio”. ADR avv. Persona_1
Iaconis: “Preciso che in relazione alle direttive di lavoro date dalla signora alla ricorrente mi Per_1 riferisco alle volte in cui mi trovavo vicino a loro”.
Alle convergenti dichiarazioni dei testi– che hanno confermato lo svolgimento dell'attività di bracciante agricola da parte della alle dipendenze dell'azienda nell'anno in Parte_1 Per_1 contestazione, con le modalità, per i periodi e secondo gli orari descritti nel ricorso introduttivo – si aggiunge la copiosa documentazione depositata dall'appellante, da cui emerge la prova dell'esistenza e della produttività della realtà aziendale.
Gli ispettori dell' al contrario, hanno dedotto di non aver riscontrato la sussistenza di CP_1 un'attività di impresa operante, nonostante l'elevato numero di manodopera denunciato.
Tuttavia l'unico sopralluogo effettuato dagli Ispettori all'interno del fondo è stato quello eseguito in data 01.02.2019, in cui gli ispettori sono stati accompagnati da , fratello della titolare. Testimone_1
Difatti nel verbale ispettivo è espressamente riportato: “ I sottoscritti funzionari, nel tentativo di consegnare il verbale di primo accesso ispettivo, hanno effettuato due accessi presso i terreni della ditta, in data 10.09.2018 e 02.10.2018. In tutte e due le occasioni, i cancelli di ingresso al terreno sono stati trovati chiusi dall'esterno. Altri due sopralluoghi sono stati effettuati in data 10.12.2018 e
16.01.2019 ed anche questa volta i cancelli di ingresso sono stati trovati chiusi con catena e lucchetto esterno. La recinzione del terreno, tuttavia non è così alta da impedire la vista dell'interno e pertanto
è stato possibile visionare i terreni percorrendone il perimetro. Ebbene all'esito di tali sopralluoghi
è risultato evidente la presenza di una coltivazione di bergamotti giovani e tra questi alberi nulla risultava piantato. Sono state scattate alcune foto, attestanti qaunto spra riportato, che vengono allegate in formato digitale al fascicolo d'ufficio. In data 01.02.2019 i funzionari Controparte_2
e hanno effettuato un ulteriore sopralluogo sui fondi, accompagnati dal signor Controparte_3 nato a [...] il [...], fratello della titolare ed hanno rilevato, dall'interno, Testimone_1 quanto gia era risultato evidente dall'esterno, in occasione dei precedenti accessi, e cioè la totale assenza di coltivazioni di ortaggi, tranne un unico filare di fagiolini per un totale di qualche decina di piantine molto giovani.”
Emerge ictu oculi come l'unico sopralluogo effettuato all'interno dell'azienda sia quello del
01.02.2019, quando il ciclo produttivo per l'anno 2018 si era già concluso, avendo l'appellante prodotto in atti fatture di acquisti immediatamente riferibili all'attività di coltivazione per l'anno
2018. Ci si riferisce alla documentazione relativa al registro acquisti e precisamente alla fattura dell'11.06.2018 presso la Fruit Soc. Coop a r.l. per € 1.968,12 relativa all'acquisto di 100 pz seminiere zucchine;
70, pz seminiere melanzana;
50 pz seminiere tondo liscio;
30 pz seminiere lattuga romana;
70 pz seminiere peperone reggiano;
90 pz seminiere cetrioli. Sempre in data 31.10.2018 è registrato l'acquisto di concime da Canale Paolo s.n.c. per € 299,52 ed a novembre 2018 sono registrate spese per molitura.
Da registro delle vendite dell' , dal 01.10.2018 al 31.10.2018 risultano vendite a OP Pt_2 Per_1
Fruit per un importo complessivo di € 25.550,20; il 30.11.2018 fattura vendita a OP Fruit per €
16.504,80; il 20.12.2018 fattura vendita a per € 1.103,96; in data 27.12.2018 fattura Parte_3 vendita a per € 1.010,88; in data 31.12.2018 fattura vendita a OP Fruit per € Persona_2
15.558,40.
La documentazione sopra citata riguarda per certo un'attività di coltivazione riferibile all'anno 2018 per cui, quando è stato effettuato il sopralluogo degli ispettori all'interno dell'azienda, in data
01.02.2019, è verosimile ipotizzare che le seminiere avessero esaurito il proprio ciclo vegetativo e di esse non fosse rimasta traccia.
Il compendio probatorio offerto dall'appellante, anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza e consistenza dell'azienda , consente allora di superare quanto accertato in sede ispettiva e di Per_1 ritenere l'appello meritevole di accoglimento. Deve pertanto riconoscersi l'effettività dello svolgimento del rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze della ditta per n. 102 Persona_1 giornate lavorative dal 20.07.2018 al 31.12.2018 con conseguente diritto della sig.ra Parte_1 all'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per un numero di giornate
[...] lavorate pari a n. 102, con ogni conseguenza di legge.
Accertata l'effettività del rapporto di lavoro subordinato svolto dalla alle dipendenze Parte_1 della ditta per n. 102 giornate lavorative nell'anno 2018 ed il diritto, a seguito Persona_1 dell'impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi, della stessa all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno 2018, va accolta la domanda dalla stessa proposta innanzi al Tribunale di Locri con il ricorso iscritto al n. 11/2021 - avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità di malattia per il periodo dal 17.01.2019 al 05.02.2019, fascicolo riunito dal Tribunale di Locri a quello recante il n. 3562/2019 e definito con la sentenza qui appellata.
L'accertamento dell'effettività dello svolgimento del rapporto di lavoro nell'anno 2018 per n. 102 giornate e del diritto all'iscrizione negli elenchi determina l'insorgenza in capo alla lavoratrice delle prestazioni richieste. Quanto all'indennità di malattia, essa è subordinata alla prova dell'evento morboso, che deve avvenire attraverso la trasmissione all' del certificato sanitario di diagnosi, prognosi ed eventuale CP_1 continuazione della malattia, rilasciato dal medico curante (cfr. art 2 del D.L. n. 663 del 30 dicembre
1979, convertito in L. n. 33/80). La ricorrente ha documentato, mediante deposito del certificato medico telematico, lo stato di malattia nei periodi dal 17.01.2019 al 05.02.2019 ed ha, quindi, diritto al percepire l'indennità di malattia, al cui pagamento l' va condannato, oltre interessi legali con CP_1 decorrenza dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al soddisfo.
Va infine esaminata l'ulteriore domanda proposta dalla , con il ricorso iscritto al n. Parte_1
277/2021 R.G., avente ad oggetto l'indennità di disoccupazione anno 2018, fascicolo riunito dal
Tribunale di Locri a quello recante il n. 3562/2019 e definito con la sentenza in questa sede appellata.
Per il riconoscimento del diritto degli operai agricoli a tempo determinato all'indennità ordinaria di disoccupazione agricola, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente (biennio assicurativo);
b) minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità ed a quello precedente (minimo contributivo) (in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio è sufficiente aver prestato almeno 78 giornate di effettiva attività lavorativa nell'anno precedente quello di riferimento dell'indennità stessa).
La sussistenza del requisito assicurativo è dimostrata con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato provvisorio di iscrizione di cui all'art. 4 del d.lgs. lgt. n. 212 del 1946 per il numero minimo di giornate nell'anno di riferimento (ancora, da ultimo, Cass. civ. sez. lav., 25/03/2024,
n.7967).
Dalla documentazione versata in atti, emerge che l'appellante non ha fornito prova dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e ss. mm. dell'altro altro anno, vale a dire altro anno antecedente al 2018 al fine di integrare il cd. biennio assicurativo, dovendosi rilevare che ai fini dell'indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale.
In mancanza di tale requisito, la domanda diretta al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola anno 2018 deve, pertanto, essere rigettata.
L'esito vittorioso conseguito dalla ricorrente sulle domande oggetto dei giudizi riuniti iscritti ai nn.
3562/2019 e 11/2021, impone la riforma dell'appellata sentenza anche in punto di spese di lite, alla cui rifusione l' , soccombente deve essere condannato.
Considerato che
in primo grado al CP_1 giudizio n. 3562/2019 è stato riunito il giudizio iscritto al n. 11/2021, per essi la liquidazione deve essere operata in applicazione del principio di diritto affermato da Cass. sez. VI, 31/05/2022, n. 17693, secondo cui in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico compenso. Pertanto, per il giudizio n. 11/2021 vanno liquidate - valore relativo allo scaglione I° applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte - sia la fase studio, che la fase introduttiva, per complessivi € 127,00. Per il giudizio iscritto al n. 3562/2019, valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi, va liquidato l'importo di € 4.638,00. In totale, per le spese dei giudizi riuniti nn. 3562/2019
e 11/2021 svoltisi innanzi al Tribunale, l' va condannato al pagamento, in favore del difensore CP_1 distrattario della ricorrente, della complessiva somma di € 4765,00, oltre accessori come per legge.
Per il giudizio iscritto al n. 277/2021 Trib Locri, avente ad oggetto indennità di disoccupazione, le spese sostenute dall' vittorioso, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., devono essere dichiarate CP_1 irripetibili
Le spese di questo grado di giudizio vengono liquidate nell'intero in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge e, avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza, vanno dichiarate compensate fra le parti nella misura di 1/3, mentre l' va condannato al pagamento, in favore del CP_1 difensore distrattario dell'appellante, della restante quota di 2/3.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 404/2022 emessa dal
[...]
Tribunale di Locri in data 12.05.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. Dichiara il diritto di all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli Parte_1 del Comune di residenza per un numero di giornate lavorate pari a n. 102, dal 20.07.2018 al
31.12.2018.
2. Condanna l' al pagamento, in favore di , dell'indennità di malattia per il CP_1 Parte_1 periodo dal 17.01.2019 al 05.02.2019, oltre interessi legali con decorrenza dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al soddisfo.
3. Rigetta la domanda proposta da avente ad oggetto la corresponsione Parte_1 dell'indennità di disoccupazione anno 2018.
4. Condanna l' al pagamento, in favore del difensore distrattario della ricorrente, delle spese dei CP_1 giudizi riuniti nn. 3562/2019 e 11/2021 R.G. Trib. Locri, liquidate in complessivi € 4765,00, oltre accessori come per legge. Dichiara irripetibili, ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del giudizio iscritto al n. 277/2021 R.G. Trib. Locri.
5. Dichiara compensate in ragione di 1/3 le spese di questo grado di giudizio, liquidate nell'intero in complessivi € 4.996,00, e condanna l' al pagamento, in favore del difensore distrattario CP_1 dell'appellante, della restante quota di 2/3, oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il consigliere rel.
Dott.ssa Maria Antonietta Naso
Il Presidente
Dott.ssa Marialuisa Crucitti