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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/07/2025, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6147/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6147/2020 promossa da:
(C.F. ATTRICE Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Gian Piero Mirandi
contro
(C.F. CONVENUTA TE P.IVA_2 con l'avv. Giuliano Bianchini
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito, dato per pacifico che la società ha svolto negli anni 2017 e 2018 per Parte_1
sino ad allora con sede a Salò in Via E. Montale n. 2, presso la stessa TE
, attività di elaborazione dati contabili e tutti gli adempimenti fiscali necessari alla Pt_1
regolare gestione ed amministrazione di detta società, determinare e dichiarare che le competenze professionali di spettanza di per l'attività espletata ammontano, per Parte_1
l'anno 2017 ad € 7.200,00 maggiorate di IVA al 22% oltre a € 415,88 per spese esenti e/o anticipazioni, per l'anno 2018 ad € 7.000,00 maggiorate di IVA al 22% oltre € 1.142,55 per spese esenti e/o anticipazioni o alla diversa somma che verrà ritenuta di giustizia e
pagina 1 di 5 conseguentemente condannare (C.F. – P.IVA: con sede a TE P.IVA_2
AN L'IA (PG) in Via della Resistenza n. 5 – Fraz. Bastardo al pagamento a favore di della somma complessiva di € 18.882,43 IVA compresa e/o quella diversa somma Parte_1
ritenuta di giustizia oltre interessi moratori ex D.Lgs 09/10/2002 n. 231 e successive modifiche;
vista la pretestuosità e la malafede della linea difensiva svolta da parte resistente- convenuta, condannare ex art 96 cpc al risarcimento dei danni nella misura TE che sarà determinata dal Tribunale. In via istruttoria […]
Per parte convenuta: rigettare in ogni sua parte per quanto esposto in narrativa, la domanda promossa da in quanto infondata in fatto e diritto in difetto di prova L'attività Parte_1
esposta ed in ogni caso IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento L'attività effettivamente svolta dal ricorrente e relativa sua quantificazione secondo i costi unitari ritenuti congrui, rideterminare il compenso eventualmente dovuto da a TE
Parte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
premesso di aver iniziato ad assistere (di seguito: Parte_1 CP_1 CP_1
nella gestione della contabilità e di tutti gli adempimenti fiscali conseguenti, come CP_1 da lettera di incarico datata 9.1.2012 e sino a tutto il 2018, e che detta società non aveva corrisposto il compenso per l'attività svolta nell'anno 2017 e nell'anno 2018 come da rispettivi avvisi di pagamento del 26.1.2018 e del 20.2.2019, conveniva in giudizio CP_1
chiedendo dichiararsi che le competenze di spettanza di essa attrice ammontavano, per l'anno
2017, ad € 7200,00 oltre IVA al 22% ed € 415,88 per spese esenti e/o anticipazioni, e per l'anno 2018, ad € 7.000,00 oltre IVA al 22% ed € 1142,55 per spese esenti e/o anticipazioni, e, conseguentemente, condannarsi la convenuta al pagamento della complessiva somma di €
18.882,43 IVA compresa o L'altra somma ritenuta dal tribunale.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda in assenza di prova circa pagina 2 di 5 l'attività effettivamente svolta dall'attrice e della congruità del compenso richiesto.
Tentata la conciliazione della lite, espletata consulenza tecnica, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 10.4.25 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va anzitutto premesso che “nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova L'avvenuto conferimento L'incarico e L'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista […]. In particolare, al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso” (Cass. 21522/19 ex multis anche Cass. 18775/2005 secondo cui “mentre ai fini L'emissione del decreto ingiuntivo a norma L'art. 636 cod. proc. civ. la prova L'espletamento L'opera e L'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella” (cfr. Cass. 18775/2005, ex multis, Cass. 21522/2019).
Nella specie, dalla relazione depositata dal CTU dott. , ampiamente Persona_1 motivata e priva di vizi logici anche in riferimento alle osservazioni svolte dal CTP di parte attrice cui l'ausiliario ha esaurientemente risposto, si evince che non tutta l'attività asseritamente posta in essere risulta documentata;
il dott. ha, pertanto, ritenuto Per_1
provato il credito L'attrice nella misura di € 5269,70 (già comprensivo di IVA e spese), per l'anno 2018, e di € 8461,30 (già comprensivo di IVA e spese) per l'anno 2019 e, quindi, complessivamente, di € 13.731,00; ritiene poi questo giudice che debba essere escluso l'importo di € 300,00 per la domiciliazione del 2017 in quanto non adeguatamente provato (cfr. pag. 12 relazione). Va poi evidenziato che nessuna osservazione è stata svolta dal CTP di parte pagina 3 di 5 convenuta alla relazione.
La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento della somma di € 13.731,00 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e succ. mod.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. anche in considerazione L'accoglimento solo in parte della domanda svolta dall'attrice.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione per un quarto delle spese di lite, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dei restanti tre quarti delle spese che si liquidano, per l'intero, tenuto conto degli importi indicati nella nota spese e liquidato l'importo minimo per la fase decisionale essendo stata depositata la sola comparsa conclusionale, in €
900,00 per studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1500,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisoria. Nella stessa misura vanno distribuite tra le parti le spese della consulenza tecnica espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento in favore L'attrice della somma di € TE
13.731,00 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e succ. mod.;
2) compensa per un quarto le spese di lite e, per l'effetto, condanna TE
al pagamento dei restanti tre quarti delle spese liquidate complessivamente in € 3951,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica a carico di per un Parte_1
quarto e di per i restanti tre quarti TE
pagina 4 di 5 Brescia, 23/07/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6147/2020 promossa da:
(C.F. ATTRICE Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Gian Piero Mirandi
contro
(C.F. CONVENUTA TE P.IVA_2 con l'avv. Giuliano Bianchini
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito, dato per pacifico che la società ha svolto negli anni 2017 e 2018 per Parte_1
sino ad allora con sede a Salò in Via E. Montale n. 2, presso la stessa TE
, attività di elaborazione dati contabili e tutti gli adempimenti fiscali necessari alla Pt_1
regolare gestione ed amministrazione di detta società, determinare e dichiarare che le competenze professionali di spettanza di per l'attività espletata ammontano, per Parte_1
l'anno 2017 ad € 7.200,00 maggiorate di IVA al 22% oltre a € 415,88 per spese esenti e/o anticipazioni, per l'anno 2018 ad € 7.000,00 maggiorate di IVA al 22% oltre € 1.142,55 per spese esenti e/o anticipazioni o alla diversa somma che verrà ritenuta di giustizia e
pagina 1 di 5 conseguentemente condannare (C.F. – P.IVA: con sede a TE P.IVA_2
AN L'IA (PG) in Via della Resistenza n. 5 – Fraz. Bastardo al pagamento a favore di della somma complessiva di € 18.882,43 IVA compresa e/o quella diversa somma Parte_1
ritenuta di giustizia oltre interessi moratori ex D.Lgs 09/10/2002 n. 231 e successive modifiche;
vista la pretestuosità e la malafede della linea difensiva svolta da parte resistente- convenuta, condannare ex art 96 cpc al risarcimento dei danni nella misura TE che sarà determinata dal Tribunale. In via istruttoria […]
Per parte convenuta: rigettare in ogni sua parte per quanto esposto in narrativa, la domanda promossa da in quanto infondata in fatto e diritto in difetto di prova L'attività Parte_1
esposta ed in ogni caso IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento L'attività effettivamente svolta dal ricorrente e relativa sua quantificazione secondo i costi unitari ritenuti congrui, rideterminare il compenso eventualmente dovuto da a TE
Parte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
premesso di aver iniziato ad assistere (di seguito: Parte_1 CP_1 CP_1
nella gestione della contabilità e di tutti gli adempimenti fiscali conseguenti, come CP_1 da lettera di incarico datata 9.1.2012 e sino a tutto il 2018, e che detta società non aveva corrisposto il compenso per l'attività svolta nell'anno 2017 e nell'anno 2018 come da rispettivi avvisi di pagamento del 26.1.2018 e del 20.2.2019, conveniva in giudizio CP_1
chiedendo dichiararsi che le competenze di spettanza di essa attrice ammontavano, per l'anno
2017, ad € 7200,00 oltre IVA al 22% ed € 415,88 per spese esenti e/o anticipazioni, e per l'anno 2018, ad € 7.000,00 oltre IVA al 22% ed € 1142,55 per spese esenti e/o anticipazioni, e, conseguentemente, condannarsi la convenuta al pagamento della complessiva somma di €
18.882,43 IVA compresa o L'altra somma ritenuta dal tribunale.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda in assenza di prova circa pagina 2 di 5 l'attività effettivamente svolta dall'attrice e della congruità del compenso richiesto.
Tentata la conciliazione della lite, espletata consulenza tecnica, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 10.4.25 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va anzitutto premesso che “nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova L'avvenuto conferimento L'incarico e L'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista […]. In particolare, al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso” (Cass. 21522/19 ex multis anche Cass. 18775/2005 secondo cui “mentre ai fini L'emissione del decreto ingiuntivo a norma L'art. 636 cod. proc. civ. la prova L'espletamento L'opera e L'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella” (cfr. Cass. 18775/2005, ex multis, Cass. 21522/2019).
Nella specie, dalla relazione depositata dal CTU dott. , ampiamente Persona_1 motivata e priva di vizi logici anche in riferimento alle osservazioni svolte dal CTP di parte attrice cui l'ausiliario ha esaurientemente risposto, si evince che non tutta l'attività asseritamente posta in essere risulta documentata;
il dott. ha, pertanto, ritenuto Per_1
provato il credito L'attrice nella misura di € 5269,70 (già comprensivo di IVA e spese), per l'anno 2018, e di € 8461,30 (già comprensivo di IVA e spese) per l'anno 2019 e, quindi, complessivamente, di € 13.731,00; ritiene poi questo giudice che debba essere escluso l'importo di € 300,00 per la domiciliazione del 2017 in quanto non adeguatamente provato (cfr. pag. 12 relazione). Va poi evidenziato che nessuna osservazione è stata svolta dal CTP di parte pagina 3 di 5 convenuta alla relazione.
La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento della somma di € 13.731,00 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e succ. mod.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. anche in considerazione L'accoglimento solo in parte della domanda svolta dall'attrice.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione per un quarto delle spese di lite, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dei restanti tre quarti delle spese che si liquidano, per l'intero, tenuto conto degli importi indicati nella nota spese e liquidato l'importo minimo per la fase decisionale essendo stata depositata la sola comparsa conclusionale, in €
900,00 per studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1500,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisoria. Nella stessa misura vanno distribuite tra le parti le spese della consulenza tecnica espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento in favore L'attrice della somma di € TE
13.731,00 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e succ. mod.;
2) compensa per un quarto le spese di lite e, per l'effetto, condanna TE
al pagamento dei restanti tre quarti delle spese liquidate complessivamente in € 3951,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica a carico di per un Parte_1
quarto e di per i restanti tre quarti TE
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Il giudice
Marina Mangosi
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