Sentenza breve 3 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 03/05/2021, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2021
N. 00572/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00343/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Rigotti, Enrico Varali, Cristina Bono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento pronunciato dalla Questura di -OMISSIS-, notificato il 14.01.2021, di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già titolare di titolo di soggiorno per protezione umanitaria, scaduto il 20.09.2018, in data 04.10.2018 ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
In data 11.10.2019 la Questura di -OMISSIS- ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo, in quanto non sussistenti i presupposti per il perdurare della protezione umanitaria.
In data 01.09.2020, il ricorrente ha chiesto, comunque, che venisse considerata la sua situazione lavorativa e che venisse rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell’art. 22 e 29, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998.
A seguito della predetta nuova istanza la Questura di -OMISSIS- ha chiesto che il ricorrente producesse un passaporto in corso di validità, cui è seguita l’esibizione del documento da parte dello straniero: la Questura di -OMISSIS-, d’altronde, ritenendo che il passaporto esibito fosse contraffatto e non genuino, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha respinto l’istanza di rilascio del titolo di soggiorno.
Avverso il predetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione con ricorso depositato in data 14 aprile 2021, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. il rigetto fondato sulla falsità del passaporto sarebbe illegittimo perché fondato su un presupposto di fatto erroneo, come dimostrerebbe il certificato del consolato prodotto in atti recante l’attestazione dell’autenticità del passaporto;
2. il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo per violazione dell’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 28 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa con sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti.
Dagli atti emerge come a fronte dell’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro e della successiva produzione del passaporto alla Questura, come da quest’ultima richiesto, la P.a. non abbia, con apposita comunicazione di motivi ostativi ex art, 10 bis , dato conto del suo intendimento di respingere tale istanza sull’assunto della falsità del passaporto.
Si tratta di un passaggio processuale fondamentale, tanto più alla luce del carattere non sanabile dell’illegittimità del provvedimento amministrativo adottato in violazione dell’art. 10 bis , come stabilito dal nuovo testo dell’art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, applicabile anche alla fattispecie in esame, in forza del quale <<la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10- bis >>.
Stante il carattere assorbente di tale motivo di illegittimità del provvedimento impugnato, non occorre procedere con l’esame delle ulteriori censure.
Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, fatta salva, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., ogni valutazione che l’amministrazione dovrà nuovamente effettuare in riferimento all’istanza di parte ricorrente, tenendo conto, peraltro, di tutte le circostanze medio tempore intervenute e che dovessero intervenire prima della riedizione del suddetto potere.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e nei limiti indicati in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.