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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6186 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente REL. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 4393/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del […], tenutasi in modalità cartolare, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4806/2021
e vertente tra
, Parte_1 Rappresentati e difesi dall'avv. Malara Lorenzo Maria
- appellanti – nei confronti di
, . Controparte_1 CP_2 CP_3 Rappresentata e difesa dall'avv. Giansante Roberto
-appellati-
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il tribunale di Roma, con sentenza n.4806/2021, pubblicata il 18/0372021, respinse l'opposizione al decreto ingiuntivo n.11982/2017, rendendo il medesimo definitivamente confermato ed esecutivo nei confronti di , e condannò altresì parte appellante al pagamento delle spese Controparte_4 processuali in favore degli opposti nella misura di euro 5.000,00 per compensi.
-Le vicende di causa possono così riassumersi: In data 20/07/2017, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_4 n.11982/2017 attestante la spettanza del pagamento di n.5 assegni bancari per un importo totale di 75.373,72 euro (di cui euro 6.373,72 a titolo di interessi), richiedendo ulteriormente la sospensione della provvisoria esecutività di suddetto decreto. L'opposizione si basò sulle argomentazioni per cui gli assegni depositati sarebbero stati nulli per oggetto/causa illecita in quanto emessi in violazione della normativa antiusura, rilasciati a garanzia di un rapporto fondamentale di mutuo sottostante ormai estinto, e comunque solo parzialmente compilati. Peraltro, gli assegni depositati sarebbero stati posti a garanzia di interessi superiori al tasso legale non dovuti e comunque prescritti ex art. 2948 c.c. n.
4. L'opponente chiese altresì la condanna degli opposti ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata per aver azionato dolosamente i titoli in questioni. Si costituirono nel giudizio di opposizione , , , quali Controparte_1 CP_2 CP_3 eredi del defunto (originario mutuante) contestando l'infondatezza Persona_1 dell'opposizione, in quanto da un lato gli assegni non disconosciuti costituiscono comunque ricognizione del debito ex art 1988 c.c., invertendo l'onere della prova circa la sussistenza o meno dello stesso;
dall'altro, evidenziarono il fatto che il de cuius effettivamente richiese un mutuo e gli assegni costituirono garanzia di tale mutuo, ma le somme di quest'ultimo non erano mai state restituite. Il tribunale di Roma, disposta in prima battuta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, rigettò l'opposizione in virtù delle seguenti argomentazioni. In primo luogo, confermò il dato per cui gli assegni bancari, anche incompleti, hanno la valenza di promesse di pagamento/ricognizioni del debito, sollevando il promissario dalla prova del rapporto fondamentale, che spetta al promittente. Inoltre, affermò che le allegazioni probatorie non supportano le versioni fornite dalle parti, essendo presenti in atti il solo contratto di mutuo (datato 1/11/1994 e per la somma di euro 90 000, 00) e gli assegni prodotti dall'opponente, non essendo stata fornita nessuna prova sull'effettiva estinzione del debito, né sull'effettiva presenza e sull'entità delle somme date e su quelle restituite. Infine, e a chiusura, evidenziò che il promittente non ha fornito alcuna prova circa l'inesistenza del rapporto di fondo, che anzi è stato anche implicitamente ammesso, avendo il medesimo riconosciuto di aver ricevuto un prestito, né ha disconosciuto gli assegni prodotti dalla controparte.
-Ciò premesso, la propose appello per i seguenti motivi: CP_4
1)violazione del combinato degli artt. 1988 c.c., 633 e 634 c.p.c. in relazione ai fatti dedotti in giudizio, anche in relazione all'art. 2729 c.c.;
2)violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione ai fatti dedotti dalla parte opponente e ai fatti non contestati dalla parte opposta;
3)omessa pronuncia del giudice di primo grado circa l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. Gli appellanti, con comparsa di costituzione datata 24/11/2021, chiesero, in primo luogo, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto carente nell'indicare una descrizione compiuta dei fatti processuali o comunque le motivazioni oggetto di censura, risultando inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.; in secondo luogo, di rigettare l'appello per via dell'insussistenza e dell'assenza di elementi probanti circa le argomentazioni dedotte con i motivi presentati dagli appellanti. Le parti ribadirono quanto affermato nelle memorie conclusionali e nelle relative repliche.
- la Corte, all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, ha assegnato la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; In diritto:
-In primo luogo, va analizzata la censura proposta da parte appellata circa la declaratoria di inammissibilità del presente appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. Tale censura, la quale, nella formulazione proposta dall'appellato, muove da un'asserita vaghezza e incompletezza dei motivi d'appello proposti dall'appellante, non può essere accolta. Ciò in quanto sarebbe possibile dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. solo nel caso in cui l'appello non abbia una probabile possibilità di essere accolto. Deve ritenersi, nel caso di specie, che, in primo luogo, parte appellante abbia specificato i motivi di appello in modo sufficientemente preciso da poter ottenere una decisione nel merito (posto che l'impugnazione contiene una individuazione sufficientemente chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata); in secondo luogo, il concetto di probabilità di accoglimento attinente al “filtro in appello” va interpretato in senso restrittivo, consistendo in fattispecie di rigetto talmente evidenti da risultare individuabili ictu oculi, circostanza non riscontrata nel caso odierno. Sul punto, si evince come, quanto agli artt. 348 bis e ter c.p.c., deve rilevarsi che l'appello va dichiarato inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto. Il concetto di probabilità di accoglimento va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento. In tal senso, l'appello non si è palesato prima facie inammissibile, tenuto conto del tenore delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del procedimento di primo grado, potenzialmente in grado di sovvertire l'esito del giudizio (Cfr. Cass, Sez.Un., n. 36481/2022).
-Per quanto riguarda le censure proposte da parte appellante, va analizzata, seppur dedotta come ultimo motivo d'appello, la censura relativa alla prescrizione del credito derivante dagli assegni bancari, per ragioni di logica processuale. Nello specifico, l'appellante lamenta la mancata rilevazione in primo grado della prescrizione del credito derivante dagli assegni bancari. Secondo la ricostruzione proposta dall'appellante, l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio non rappresenterebbe un'unica obbligazione pecuniaria ma frazionate obbligazioni pecuniarie imputabili ad interessi del mutuo superiori al tasso legale, e quindi soggette alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c. Essendo stata suddetta domanda implicitamente rigettata in sede di primo grado, parte appellante correttamente la ripropone/impugna in appello, secondo il dettato dell'art. 346 c.p.c., escludendo dunque la formazione del giudicato implicito sull'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione nella sentenza di primo grado, (Cass. n. n. 11318/2005). Tale censura deve essere ad ogni modo rigettata, operando l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto attinente tale termine all'esercizio dell'azione causale, e non già il più breve termine prospettato dall'appellante. Non è infatti comprovata, né argomentabile, la volontà di rateizzare il rimborso del prestito mediante l'utilizzo di assegni bancari (dei quali risulta la sola allegazione, ma non la circostanza che siano proprio gli assegni eventualmente consegnati all'appellato e poi restituiti), né la relativa imputazione di tali assegni ad eventuali interessi superiori al tasso legale. Se ne deduce che la questione relativa alla prescrizione vada analizzata prendendo a riferimento i singoli titoli di credito. Pertanto, essendo gli stessi stati emessi nell'anno 2009, come rileva dal tenore letterale, ed essendo stato il decreto ingiuntivo richiesto dai diretti prenditori ed emesso nell'anno 2017, non risulta maturato l'ordinario termine di prescrizione decennale.
-Va inoltre rigettato il motivo d'appello volto a dichiarare la violazione e la falsa applicazione degli art. 1988 c.c., 633 e 634 c.p.c., in relazione al fatto per cui parte appellata non abbia dimostrato la sussistenza di un rapporto sottostante l'emissione degli assegni bancari, essendo lo stesso nullo o comunque estinto. In primo luogo, non è riscontrabile la violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. in merito all'attribuzione di natura di prova scritta a suddetti titoli. Infatti, a mente dell'art. 2 del Regio Decreto 1736/1933, un assegno bancario incompleto rispetto alla data (giorno e mese) e al luogo di emissione non vale come assegno (e quindi come titolo esecutivo); ciò, tuttavia, non impedisce il prenditore di ottenere in giudizio un titolo esecutivo, proprio mediante l'emissione di un decreto ingiuntivo, come correttamente ha provveduto a fare parte appellata. Ciò in virtù del fatto che, come attestato da costante giurisprudenza di legittimità, un assegno bancario incompleto, pur non potendo fungere da titolo esecutivo, deve essere considerato alla stregua di una promessa di pagamento o riconoscimento del debito, i quali hanno natura di idonea prova scritta ai fini del giudizio monitorio. (ex multis, Cass. n. 19051/2021). Ciò, peraltro, vale anche nel caso (per la verità asserito ma non dimostrato) che gli assegni siano stati dati a garanzia del prestito, posto che il rilievo della nullità del patto di garanzia intercorso tra le parti dirette dell'assegno "apre la via alla (sostitutiva e residuale) qualificazione della firma di traenza in termini di promessa di pagamento" (Cass. n. 27370/2019, n. 10710/2016) La sussistenza di un riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. comporta l'inversione dell'onere della prova in capo a colui che effettua suddetto riconoscimento, e, nel caso di specie, emette gli assegni (peraltro non contestati). La ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione, ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, (si parla, a tal proposito, di “astrazione processuale”), sicchè è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente (cfr. Cass. Civ., n. 13506 del 13.6.2014). Peraltro, pur essendo assodato che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve essere valutata la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), l'efficacia dell'inversione dell'onere probatorio provocata dalla promessa di pagamento/riconoscimento del debito non viene scalfita dalla particolare conformazione del medesimo. In particolare, chi introduce una domanda di opposizione ad un'esecuzione promossa per un credito fondato su di una ricognizione di debito è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente. Dunque, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito, incombe sull'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento" (cfr. Cass.n. 13506/2014; n. 2104/2012; n. 19929/2011). Ebbene, nel caso odierno, non solo non sono documentate la destinazione della somma derivante dal mutuo, né l'entità dell'importo versato all'appellante, ma nemmeno la prova della nullità o la prova dell'avvenuta estinzione del mutuo risultano date, non potendo quindi essere ritenuto esaudito l'onere della prova richiesto ai sensi dell'art. 1988 c.c. Nessuna censura, pertanto, può essere mossa all'operato del giudice di primo grado nella valutazione dei requisiti della prova scritta e del mancato raggiungimento della prova circa la nullità/estinzione del rapporto sottostante l'emissione degli assegni.
-Va altresì rigettato il motivo d'appello per cui il giudice di primo grado abbia violato l'art. 115 c.p.c. Sul punto, parte appellante ritiene che il giudice di primo grado non abbia correttamente valutato gli elementi presuntivi proposti dalla parte appellante in modo tale da bilanciare e superare l'onere probatorio derivante dall'avvenuto riconoscimento del debito. In particolar modo, parte appellante cita giurisprudenza di legittimità in base alla quale la prova presuntiva, purchè grave precisa e concordante, possa assurgere anche ad unica fonte di convincimento da parte del giudice, non essendo una prova inferiore alle altre (così Cass.n.7844/2011). Va preliminarmente considerato in diritto che la valutazione degli elementi indiziari sia oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice di primo grado, seppur temperata dai principi di precisione, gravità, concordanza, nonché dal canone del prudente apprezzamento. Infatti, essendo la presunzione semplice affidata alla prudente valutazione del decidente ex articolo 2729 del c.c., spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a fondamento della presunzione e le regole d'esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge. Trattandosi, appunto, di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (cfr. Cass. n.7350/2024). Inoltre, una violazione dell'art. 115 c.p.c. potrebbe prospettarsi solo nella misura in cui il giudice di primo grado non valuti degli elementi probanti allegati dalle parti in assenza di una valida ragione processuale o, al contrario, ponga a sostegno della sua decisione delle prove rilevate d'ufficio fuori dai casi previsti dalla legge. Come si evince dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. - norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide "iuxta alligata et probata partium" - può essere dedotta solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (Cass.n. 11892/2013,; Cass. Sez. Un., n. 20867/2020). Ciò, inoltre, anche in ragione del fatto per cui le parti hanno un onere di contestazione definito dalla legge come “specifico”, non essendo chiaramente sufficiente una contestazione generica come quella fornita dall'odierno appellante, come si evince dall'art.115 c.p.c. Nel caso di specie, deve rilevarsi come gli elementi addotti da parte appellante, del tutto circostanziali e sforniti di valido supporto probatorio, non siano stati sufficienti a soddisfare l'onere della prova derivante dall'avvenuto riconoscimento del debito. Né può essere constata una motivazione incongrua in relazione agli elementi indiziari prodotti dagli odierni appellanti.
-Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alle spese di lite, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna gli appellanti in solido alla refusione delle spese di lite, che liquida, per ciascuna, in euro 5000.00, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente REL. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 4393/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del […], tenutasi in modalità cartolare, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4806/2021
e vertente tra
, Parte_1 Rappresentati e difesi dall'avv. Malara Lorenzo Maria
- appellanti – nei confronti di
, . Controparte_1 CP_2 CP_3 Rappresentata e difesa dall'avv. Giansante Roberto
-appellati-
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il tribunale di Roma, con sentenza n.4806/2021, pubblicata il 18/0372021, respinse l'opposizione al decreto ingiuntivo n.11982/2017, rendendo il medesimo definitivamente confermato ed esecutivo nei confronti di , e condannò altresì parte appellante al pagamento delle spese Controparte_4 processuali in favore degli opposti nella misura di euro 5.000,00 per compensi.
-Le vicende di causa possono così riassumersi: In data 20/07/2017, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_4 n.11982/2017 attestante la spettanza del pagamento di n.5 assegni bancari per un importo totale di 75.373,72 euro (di cui euro 6.373,72 a titolo di interessi), richiedendo ulteriormente la sospensione della provvisoria esecutività di suddetto decreto. L'opposizione si basò sulle argomentazioni per cui gli assegni depositati sarebbero stati nulli per oggetto/causa illecita in quanto emessi in violazione della normativa antiusura, rilasciati a garanzia di un rapporto fondamentale di mutuo sottostante ormai estinto, e comunque solo parzialmente compilati. Peraltro, gli assegni depositati sarebbero stati posti a garanzia di interessi superiori al tasso legale non dovuti e comunque prescritti ex art. 2948 c.c. n.
4. L'opponente chiese altresì la condanna degli opposti ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata per aver azionato dolosamente i titoli in questioni. Si costituirono nel giudizio di opposizione , , , quali Controparte_1 CP_2 CP_3 eredi del defunto (originario mutuante) contestando l'infondatezza Persona_1 dell'opposizione, in quanto da un lato gli assegni non disconosciuti costituiscono comunque ricognizione del debito ex art 1988 c.c., invertendo l'onere della prova circa la sussistenza o meno dello stesso;
dall'altro, evidenziarono il fatto che il de cuius effettivamente richiese un mutuo e gli assegni costituirono garanzia di tale mutuo, ma le somme di quest'ultimo non erano mai state restituite. Il tribunale di Roma, disposta in prima battuta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, rigettò l'opposizione in virtù delle seguenti argomentazioni. In primo luogo, confermò il dato per cui gli assegni bancari, anche incompleti, hanno la valenza di promesse di pagamento/ricognizioni del debito, sollevando il promissario dalla prova del rapporto fondamentale, che spetta al promittente. Inoltre, affermò che le allegazioni probatorie non supportano le versioni fornite dalle parti, essendo presenti in atti il solo contratto di mutuo (datato 1/11/1994 e per la somma di euro 90 000, 00) e gli assegni prodotti dall'opponente, non essendo stata fornita nessuna prova sull'effettiva estinzione del debito, né sull'effettiva presenza e sull'entità delle somme date e su quelle restituite. Infine, e a chiusura, evidenziò che il promittente non ha fornito alcuna prova circa l'inesistenza del rapporto di fondo, che anzi è stato anche implicitamente ammesso, avendo il medesimo riconosciuto di aver ricevuto un prestito, né ha disconosciuto gli assegni prodotti dalla controparte.
-Ciò premesso, la propose appello per i seguenti motivi: CP_4
1)violazione del combinato degli artt. 1988 c.c., 633 e 634 c.p.c. in relazione ai fatti dedotti in giudizio, anche in relazione all'art. 2729 c.c.;
2)violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione ai fatti dedotti dalla parte opponente e ai fatti non contestati dalla parte opposta;
3)omessa pronuncia del giudice di primo grado circa l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. Gli appellanti, con comparsa di costituzione datata 24/11/2021, chiesero, in primo luogo, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto carente nell'indicare una descrizione compiuta dei fatti processuali o comunque le motivazioni oggetto di censura, risultando inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.; in secondo luogo, di rigettare l'appello per via dell'insussistenza e dell'assenza di elementi probanti circa le argomentazioni dedotte con i motivi presentati dagli appellanti. Le parti ribadirono quanto affermato nelle memorie conclusionali e nelle relative repliche.
- la Corte, all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, ha assegnato la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; In diritto:
-In primo luogo, va analizzata la censura proposta da parte appellata circa la declaratoria di inammissibilità del presente appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. Tale censura, la quale, nella formulazione proposta dall'appellato, muove da un'asserita vaghezza e incompletezza dei motivi d'appello proposti dall'appellante, non può essere accolta. Ciò in quanto sarebbe possibile dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. solo nel caso in cui l'appello non abbia una probabile possibilità di essere accolto. Deve ritenersi, nel caso di specie, che, in primo luogo, parte appellante abbia specificato i motivi di appello in modo sufficientemente preciso da poter ottenere una decisione nel merito (posto che l'impugnazione contiene una individuazione sufficientemente chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata); in secondo luogo, il concetto di probabilità di accoglimento attinente al “filtro in appello” va interpretato in senso restrittivo, consistendo in fattispecie di rigetto talmente evidenti da risultare individuabili ictu oculi, circostanza non riscontrata nel caso odierno. Sul punto, si evince come, quanto agli artt. 348 bis e ter c.p.c., deve rilevarsi che l'appello va dichiarato inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto. Il concetto di probabilità di accoglimento va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento. In tal senso, l'appello non si è palesato prima facie inammissibile, tenuto conto del tenore delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del procedimento di primo grado, potenzialmente in grado di sovvertire l'esito del giudizio (Cfr. Cass, Sez.Un., n. 36481/2022).
-Per quanto riguarda le censure proposte da parte appellante, va analizzata, seppur dedotta come ultimo motivo d'appello, la censura relativa alla prescrizione del credito derivante dagli assegni bancari, per ragioni di logica processuale. Nello specifico, l'appellante lamenta la mancata rilevazione in primo grado della prescrizione del credito derivante dagli assegni bancari. Secondo la ricostruzione proposta dall'appellante, l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio non rappresenterebbe un'unica obbligazione pecuniaria ma frazionate obbligazioni pecuniarie imputabili ad interessi del mutuo superiori al tasso legale, e quindi soggette alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c. Essendo stata suddetta domanda implicitamente rigettata in sede di primo grado, parte appellante correttamente la ripropone/impugna in appello, secondo il dettato dell'art. 346 c.p.c., escludendo dunque la formazione del giudicato implicito sull'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione nella sentenza di primo grado, (Cass. n. n. 11318/2005). Tale censura deve essere ad ogni modo rigettata, operando l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto attinente tale termine all'esercizio dell'azione causale, e non già il più breve termine prospettato dall'appellante. Non è infatti comprovata, né argomentabile, la volontà di rateizzare il rimborso del prestito mediante l'utilizzo di assegni bancari (dei quali risulta la sola allegazione, ma non la circostanza che siano proprio gli assegni eventualmente consegnati all'appellato e poi restituiti), né la relativa imputazione di tali assegni ad eventuali interessi superiori al tasso legale. Se ne deduce che la questione relativa alla prescrizione vada analizzata prendendo a riferimento i singoli titoli di credito. Pertanto, essendo gli stessi stati emessi nell'anno 2009, come rileva dal tenore letterale, ed essendo stato il decreto ingiuntivo richiesto dai diretti prenditori ed emesso nell'anno 2017, non risulta maturato l'ordinario termine di prescrizione decennale.
-Va inoltre rigettato il motivo d'appello volto a dichiarare la violazione e la falsa applicazione degli art. 1988 c.c., 633 e 634 c.p.c., in relazione al fatto per cui parte appellata non abbia dimostrato la sussistenza di un rapporto sottostante l'emissione degli assegni bancari, essendo lo stesso nullo o comunque estinto. In primo luogo, non è riscontrabile la violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. in merito all'attribuzione di natura di prova scritta a suddetti titoli. Infatti, a mente dell'art. 2 del Regio Decreto 1736/1933, un assegno bancario incompleto rispetto alla data (giorno e mese) e al luogo di emissione non vale come assegno (e quindi come titolo esecutivo); ciò, tuttavia, non impedisce il prenditore di ottenere in giudizio un titolo esecutivo, proprio mediante l'emissione di un decreto ingiuntivo, come correttamente ha provveduto a fare parte appellata. Ciò in virtù del fatto che, come attestato da costante giurisprudenza di legittimità, un assegno bancario incompleto, pur non potendo fungere da titolo esecutivo, deve essere considerato alla stregua di una promessa di pagamento o riconoscimento del debito, i quali hanno natura di idonea prova scritta ai fini del giudizio monitorio. (ex multis, Cass. n. 19051/2021). Ciò, peraltro, vale anche nel caso (per la verità asserito ma non dimostrato) che gli assegni siano stati dati a garanzia del prestito, posto che il rilievo della nullità del patto di garanzia intercorso tra le parti dirette dell'assegno "apre la via alla (sostitutiva e residuale) qualificazione della firma di traenza in termini di promessa di pagamento" (Cass. n. 27370/2019, n. 10710/2016) La sussistenza di un riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. comporta l'inversione dell'onere della prova in capo a colui che effettua suddetto riconoscimento, e, nel caso di specie, emette gli assegni (peraltro non contestati). La ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione, ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, (si parla, a tal proposito, di “astrazione processuale”), sicchè è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente (cfr. Cass. Civ., n. 13506 del 13.6.2014). Peraltro, pur essendo assodato che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve essere valutata la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), l'efficacia dell'inversione dell'onere probatorio provocata dalla promessa di pagamento/riconoscimento del debito non viene scalfita dalla particolare conformazione del medesimo. In particolare, chi introduce una domanda di opposizione ad un'esecuzione promossa per un credito fondato su di una ricognizione di debito è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente. Dunque, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito, incombe sull'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento" (cfr. Cass.n. 13506/2014; n. 2104/2012; n. 19929/2011). Ebbene, nel caso odierno, non solo non sono documentate la destinazione della somma derivante dal mutuo, né l'entità dell'importo versato all'appellante, ma nemmeno la prova della nullità o la prova dell'avvenuta estinzione del mutuo risultano date, non potendo quindi essere ritenuto esaudito l'onere della prova richiesto ai sensi dell'art. 1988 c.c. Nessuna censura, pertanto, può essere mossa all'operato del giudice di primo grado nella valutazione dei requisiti della prova scritta e del mancato raggiungimento della prova circa la nullità/estinzione del rapporto sottostante l'emissione degli assegni.
-Va altresì rigettato il motivo d'appello per cui il giudice di primo grado abbia violato l'art. 115 c.p.c. Sul punto, parte appellante ritiene che il giudice di primo grado non abbia correttamente valutato gli elementi presuntivi proposti dalla parte appellante in modo tale da bilanciare e superare l'onere probatorio derivante dall'avvenuto riconoscimento del debito. In particolar modo, parte appellante cita giurisprudenza di legittimità in base alla quale la prova presuntiva, purchè grave precisa e concordante, possa assurgere anche ad unica fonte di convincimento da parte del giudice, non essendo una prova inferiore alle altre (così Cass.n.7844/2011). Va preliminarmente considerato in diritto che la valutazione degli elementi indiziari sia oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice di primo grado, seppur temperata dai principi di precisione, gravità, concordanza, nonché dal canone del prudente apprezzamento. Infatti, essendo la presunzione semplice affidata alla prudente valutazione del decidente ex articolo 2729 del c.c., spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a fondamento della presunzione e le regole d'esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge. Trattandosi, appunto, di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (cfr. Cass. n.7350/2024). Inoltre, una violazione dell'art. 115 c.p.c. potrebbe prospettarsi solo nella misura in cui il giudice di primo grado non valuti degli elementi probanti allegati dalle parti in assenza di una valida ragione processuale o, al contrario, ponga a sostegno della sua decisione delle prove rilevate d'ufficio fuori dai casi previsti dalla legge. Come si evince dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. - norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide "iuxta alligata et probata partium" - può essere dedotta solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (Cass.n. 11892/2013,; Cass. Sez. Un., n. 20867/2020). Ciò, inoltre, anche in ragione del fatto per cui le parti hanno un onere di contestazione definito dalla legge come “specifico”, non essendo chiaramente sufficiente una contestazione generica come quella fornita dall'odierno appellante, come si evince dall'art.115 c.p.c. Nel caso di specie, deve rilevarsi come gli elementi addotti da parte appellante, del tutto circostanziali e sforniti di valido supporto probatorio, non siano stati sufficienti a soddisfare l'onere della prova derivante dall'avvenuto riconoscimento del debito. Né può essere constata una motivazione incongrua in relazione agli elementi indiziari prodotti dagli odierni appellanti.
-Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alle spese di lite, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna gli appellanti in solido alla refusione delle spese di lite, che liquida, per ciascuna, in euro 5000.00, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)