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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
n. 534/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 534/2020 R.G., introitata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con ordinanza del 25.10.2024, comunicata alle parti in pari data, e promossa da
(C.F.: , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. LAGAZZO DANIELA (pec: ; Email_1
ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. AQUINO FORTUNATO ROCCO (pec:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_2
atti;
resistente
e con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri;
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni delle parti: come da note in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 536/2022, emessa dall'intestato Tribunale in data 17.09.2022, con cui è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Tanto premesso, devono in questa sede essere vagliate le ulteriori domande formulate dalle parti nei rispettivi atti.
1 § 1 – Le reciproche domande di addebito
La parte ricorrente, nella memoria integrativa depositata il 12.10.2020, ha specificato la domanda di addebito della separazione nei confronti del resistente (già paventata in sede di ricorso introduttivo), chiedendo che la separazione fosse a lui addebitata “per aver posto in essere un comportamento contrario alla morale familiare, nonché assumendo condotte che hanno causato il venir meno dell'affectio coniugalis”; il resistente, costituendosi, ha a sua volta domandato la pronuncia di addebito della separazione alla controparte, per aver “abbandonato all'insaputa del marito il tetto coniugale, unitamente al figlio minore OC”.
In punto di diritto va premesso che, ai fini dell'addebito della separazione, il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. 1, n. 15101/2004). L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale. Tuttavia, nell'ipotesi in cui i fatti accertati a carico di un coniuge integrino violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale e la dignità dell'altro coniuge, così superando la soglia minima di solidarietà e di rispetto per la personalità del partner, essi sfuggono ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificati come atti di reazione o ritorsione rispetto al comportamento dell'altro (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n.
15101/2004, cit.).
Ne discende che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass. civ., Sez. 1, n. 18074/2014; Cass. civ., Sez. 1, n. 9877/2006).
Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso in esame, il Collegio osserva quanto segue.
2 Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il rapporto di coppia – dopo un iniziale periodo di serenità – avrebbe subito una svolta negativa quando i coniugi, per volontà del , CP_1
trasferirono la loro dimora in Marina di Gioiosa Ionica, presso la casa di proprietà della madre del resistente. In quel contesto, sin dai primi giorni del trasferimento, il avrebbe cambiato CP_1
atteggiamento, fermandosi spesso dai propri genitori ed assumendo progressivamente nei confronti della moglie un comportamento distaccato, rivolgendosi a lei in maniera denigratoria e talvolta verbalmente violenta. In particolare, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, gli insulti e le umiliazioni, iniziati nel marzo del 2018, divennero costanti a far data dal 30.07.2019, a seguito di un diverbio tra la il suocero e la cognata, in cui il non prese le difese Pt_1 CP_1
della moglie;
inoltre, negli ultimi mesi del 2019, il non perdeva occasione per CP_1 rinfacciare alla moglie le spese che aveva sostenuto e sosteneva per gli studi di quest'ultima (tra cui, ad esempio, spese per corsi professionalizzanti, al fine di conseguire l'abilitazione come architetto), umiliandola sia dal punto di vista professionale/economico, sia dal punto di vista personale, come moglie e madre. Il cambiamento del comportamento del marito – riconducibile, secondo la ricorrente, alla vicinanza ai suoi familiari – le aveva causato “uno stato di frustrazione
e malessere sempre più grave da determinarla in data 1 febbraio 2020 a soggiornare per un paio giorni presso la di lei madre in Roccella Ionica”, soggiorno a suo dire assentito dal coniuge, anche in ragione dello stato di salute del figlio (che in quei giorni era febbricitante) e comunque terminato due giorni dopo, quando la fece rientro presso il domicilio coniugale, recandosi in Pt_1 data 3.02.2020, per pranzo, nel locale del marito in Marina di Gioiosa Ionica. In quell'occasione, a seguito di un diverbio tra i coniugi, la decideva di tornare presso l'abitazione della madre e Pt_1
di rimanervi sino a quando il marito non avesse cambiato atteggiamento e trovato un domicilio lontano dai suoi parenti. Nelle more, nonostante l'allontanamento dovuto anche al dilagare della pandemia da Covid 19, nelle occasioni in cui il si recava dalla presso CP_1 Pt_1
l'abitazione della di lei madre, lo stesso perseverava nell'assumere una condotta svalutante nei riguardi della consorte, così inducendola al deposito del ricorso per la separazione giudiziale, con domanda di addebito al coniuge e, successivamente, a sporgere denuncia-querela nei suoi confronti in data 11.07.2020.
Secondo la diversa ricostruzione dei fatti offerta dal resistente, la coppia nel mese di marzo 2018 si era trasferita di comune accordo presso la casa di proprietà della madre del resistente, in Marina di Gioiosa Ionica;
tuttavia, posto che la moglie non riteneva detta dimora idonea come abitazione, la stessa a più riprese insisteva affinché il marito reperisse altro alloggio da acquistare o locare nel
Comune di Roccella Ionica;
a fronte della richiesta del marito di posticipare di circa sei mesi un nuovo eventuale trasloco, la - all'insaputa del marito - abbandonava il tetto coniugale, Pt_1
3 unitamente al figlio minore della coppia: per tale ragione, il resistente formulava domanda di addebito della separazione alla moglie, allegando alla comparsa anche la denuncia sporta nei confronti della in data 14.04.2020. Pt_1
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le reciproche domande di addebito debbano essere respinte.
Ed invero, esaminando in maniera sinergica le prospettazioni fattuali offerte dalle parti, ad avviso del Collegio emerge pacificamente che l'alterazione dell'equilibrio coniugale sia coincisa con il trasloco della coppia presso l'abitazione della madre del resistente, in Marina di Gioiosa Ionica, avvenuta nel mese di marzo 2018.
Siffatto mutamento delle condizioni di vita dei coniugi viene indicato dalla ricorrente come la causa del cambiamento nell'atteggiamento che il marito aveva in precedenza nei suoi riguardi – avendo la stessa allegato che il coniuge, sin dai primi giorni del trasloco e, poi, con frequenza sempre crescente a far data dal 30.07.2019, avrebbe iniziato a rivolgerle parole denigratorie, rinfacciandole altresì le spese da lui sostenute per pagarle gli studi ed umiliandola sul piano professionale e personale –, mentre dal resistente come la ragione dell'insofferenza della moglie rispetto alle condizioni della dimora, non ritenuta dalla stessa idonea come abitazione per la famiglia.
Ebbene, ritiene il Collegio che le dedotte violazioni dell'art. 143 c.c. - da ciascuna delle parti poste a fondamento della propria domanda di addebito - lungi dall'aver assunto efficacia causale nel determinare la crisi del rapporto coniugale, si sono concretizzate quando era già maturata tra i coniugi una situazione di intollerabilità della convivenza.
In particolare, avuto riguardo alle frasi denigratorie che il ha a più riprese rivolto alla CP_1
moglie, nel corso del giudizio sono state sentite come testimoni (madre Testimone_1
della ricorrente) e (amica delle scuole superiori della . Testimone_2 Pt_1
Osserva il Collegio che le circostanze sulle quali le testimoni hanno deposto sono in massima parte riferite de relato ex parte actoris e, in quanto tali, non hanno alcun valore, neppure indiziario
(Cass. civ., Sez. 1, n. 25663/2014); quanto alle frasi denigratorie pronunciate dal nei CP_1
confronti della moglie e personalmente sentite dalla teste (nella maggior Testimone_1
parte dei casi in quanto era in compagnia della figlia, che conversava col marito al telefono in vivavoce), le stesse si collocano cronologicamente durante gli ultimi mesi del 2019 e, seppur certamente biasimevoli nel contenuto, non appaiono idonee ad assurgere al rango di causa esclusiva della crisi della relazione coniugale, tale da fondare la pronuncia di addebito della separazione a carico del . CP_1
4 Ed infatti, ritiene il Collegio che le offese che il ha rivolto alla con sempre CP_1 Pt_1
maggiore frequenza dalla seconda metà del 2019 fossero manifestazione di una situazione coniugale già notevolmente deteriorata, stanti le incomprensioni ed i motivi di dissapore evidentemente già emersi in relazione al nuovo assetto abitativo del nucleo familiare, in stretta vicinanza con i familiari del . Tale conclusione è vieppiù avvalorata se si considera CP_1
che, nella memoria integrativa, la ricorrente ha rappresentato di aver deciso, in data 3.02.2020 all'esito di un ulteriore litigio con il coniuge, di procrastinare la propria permanenza dalla madre, in Roccella Ionica “sino a quando il non avrebbe cambiato atteggiamento e trovato un CP_1 domicilio idoneo e lontano dai familiari dello stesso”.
Pertanto, ad avviso del Collegio, non risulta sufficientemente dimostrato che la condotta denigratoria assunta dal nei confronti della sia stata l'effettiva ed esclusiva causa CP_1 Pt_1 efficiente della rottura della comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, potendosi piuttosto ritenere che l'equilibrio familiare sia stato irrimediabilmente alterato dalle condizioni ambientali presenti presso l'ultimo domicilio della coppia, in Marina di
Gioiosa Ionica.
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda di addebito formulata dalla deve essere Pt_1
rigettata.
Parimenti, deve essere respinta la domanda di addebito articolata dal . CP_1
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che “in tema di addebito della separazione, la forte tensione tra i coniugi, per giunta in un clima di progressiva reciproca disaffezione, può giustificare l'abbandono del tetto coniugale. Questa decisione, quindi, non può portare all'addebito della separazione alla persona che ha lasciato la casa coniugale” (Cass. civ.,
Sez. 6, n. 3426/2022). Anche la giurisprudenza di merito - che il Collegio ritiene di condividere - è orientata in tal senso (cfr. Tribunale Bari, sez. I, n. 3754/2021: “L'abbandono della casa familiare da parte di un coniuge può essere causa di addebito della separazione laddove provochi
l'impossibilità della convivenza;
invece se l'allontanamento è dipeso dal comportamento dell'altro coniuge oppure se è intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della convivenza si era già verificata, deve escludersi il rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale”).
Nella fattispecie, è rimasto del tutto sguarnito di prova l'assunto del resistente per cui la causa della crisi coniugale fosse ascrivibile all'asserito improvviso abbandono del tetto coniugale da parte della il resistente, sul punto, non ha articolato alcun capitolo di prova, né ha Pt_1 specificamente contestato l'assunto della ricorrente per cui, almeno sino alla data del trasloco della coppia presso l'abitazione in Marina di Gioiosa Ionica, i rapporti tra i due fossero sereni.
5 Pertanto, valorizzando le considerazioni ut supra svolte in merito alla reale causa della crisi della coppia, nonché esaminando le complessive risultanze istruttorie in atti, il Collegio ritiene che l'allontanamento della dal tetto coniugale sia stato una mera conseguenza della crisi Pt_1
coniugale e non anche la causa della stessa.
Né a diverse conclusioni è possibile addivenire valorizzando il DVD versato in atti dal resistente - contenente stralci di conversazioni, nonché brevi messaggi vocali e qualche media Whatsapp - e/o le trascrizioni di dette conversazioni, confluite nella c.t.p. allegata dal resistente alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., produzione fermamente contestata dalla ricorrente.
Il Collegio ritiene che siffatta documentazione (da un lato, le registrazioni fonografiche di conversazioni ambientali e, dall'altro, la trascrizione di dette conversazioni, nonché di brevi messaggi anche vocali su Whatsapp) sia inutilizzabile nel presente giudizio: ed invero, con riferimento al DVD, la relazione tecnica di parte (all. 16 alla memoria istruttoria) non contiene alcuna specificazione in ordine alle modalità tecniche con cui il c.t.p. ha provveduto ad effettuare l'estrazione e la copia, su supporto DVD, dei file audio originali.
Pertanto, non essendo stati assicurati i requisiti di sicurezza, integrità ed immodificabilità dei file audio presenti nel DVD, ad avviso del Collegio detta documentazione non è utilizzabile ai fini della presente decisione. Sul punto, del tutto tardivo risulta il deposito da parte del resistente dell'ulteriore relazione rubricata “attività di estrazione dati da dispositivi cellulari smartphone in uso al sig. (all. 19 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c.): detta relazione – Controparte_1
che, comunque, ha ad oggetto solo gli smartphone e non anche il registratore vocale impiegato dal per le registrazioni – avrebbe dovuto essere prodotta entro il termine di cui all'art. 183 CP_1
co. 6 n. 2) c.p.c.
Ad abundantiam, il Collegio osserva che i file audio contenuti nel DVD (suddivisi in base al dispositivo impiegato per la fonoregistrazione ed alla data di ciascuna registrazione) nulla avrebbero provato in ordine alla domanda di addebito formulata dal resistente, in quanto nessuno di essi è riconducibile al periodo del lamentato abbandono del tetto coniugale da parte della Pt_1
(fatta eccezione per il solo messaggio vocale dell'1.02.2020, il cui contenuto comunque è ininfluente rispetto alla formulata domanda di addebito).
Anche le trascrizioni delle conversazioni, eseguite dal c.t.p., si appalesano secondo il Collegio del tutto inutilizzabili ai fini della presente decisione, in quanto parziali: ed invero, lo stesso c.t.p. ha dichiarato di aver ascoltato le parti di interesse degli audio, per come indicategli dal resistente (cfr. pag. 8 della relazione: “Per quanto riguarda l'attività tecnica condotta, essa ha avuto come oggetto operazioni di ascolto e trascrizione sia delle registrazioni ambientali che di quelle telefoniche contenute nei dispositivi oggetto di riscontri, oltre che dei vocali ricevuti e inviati
6 tramite whatsapp con i contatti, indicatimi dal richiedente, “ ” e “ Parte_1 Per_1
. Ho quindi proceduto ad attento e ripetuto ascolto delle parti di interesse di file audio
[...] compiutamente indicatemi dal richiedente …”); peraltro, nelle trascrizioni sono presenti vari
“omissis”, che rendono ancor più manifesta l'incompletezza dell'elaborato tecnico allegato dal
. CP_1
Nessun valore probatorio possono assumere, inoltre, le trascrizioni della messaggistica Whatsapp
(rispetto alla quale il c.t.p. si è limitato a riferire che “le chat di whatsapp sul dispositivo HUAWEI
P20 PRO sono state acquisite sia mediante screenshots, che esportate tramite servizio web alla mia mail …”), non risultando neppure prodotti gli screenshots delle conversazioni di potenziale interesse, bensì soltanto la trascrizione di dette chat da parte del consulente di parte.
Anche in questo caso risulta del tutto assente qualsivoglia attestazione da parte del c.t.p. in merito alla genuinità, integralità e paternità delle conversazioni trascritte, non essendo stata effettuata una copia forense degli smartphone in uso al resistente, né indicate con esattezza la metodologia seguita e le operazioni compiute dal consulente dal punto di vista tecnico (cfr. Cass. pen., Sez. 5,
n. 49016/2017, in motivazione: “Per quanto la registrazione di tali conversazioni, operata da uno degli interlocutori, costituisca una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale, atteso che l'art. 234, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressamente la possibilità di acquisire documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo …, l'utilizzabilità della stessa è, tuttavia, condizionata dall'acquisizione del supporto - telematico o figurativo - contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una principale funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale (Sez. 2, n. 50986 del 06/10/2016, Rv. 268730; Sez. 5, n. 4287 del 29/09/2015 - dep. 2/02/2016, Rv. 265624): tanto perché occorre controllare l'affidabilità Tes_3
della prova medesima mediante l'esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l'attendibilità di quanto da esse documentato”).
Per tutte le ragioni che precedono, deve essere rigettata la domanda di addebito della separazione formulata dal . CP_1
§ 2 - Affidamento e collocazione prevalente della prole. Tempi di permanenza presso il genitore non collocatario.
Con riferimento all'affidamento ed alla collocazione prevalente della prole, il Collegio ritiene di confermare il regime di affidamento condiviso attualmente in atto, con collocazione prevalente dei minori presso la madre, in Milano, Via Carlo Bertolazzi n. 6.
7 Ed invero, la domanda della volta ad ottenere l'affidamento esclusivo dei minori, dalla Pt_1
stessa già formulata nel corso del subprocedimento n. 534-1/2020 R.G. e rigettata con ordinanza del 30.03.2022, è stata riproposta nel corso del giudizio, ma il Collegio non la ritiene meritevole di accoglimento.
Com'è noto, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, fermo restando che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti un'applicazione solo residuale (Cass. civ., Sez. 1, n.
16593/2008).
Nella fattispecie, le allegazioni di parte ricorrente in ordine all'ostruzionismo del resistente nel concedere i consensi necessari a che i minori svolgano attività extra scolastiche, ludiche e visite mediche non sono state supportate da alcun idoneo riscontro probatorio;
ad avviso del Collegio, detti comportamenti – meramente allegati – non appaiono allo stato sufficienti ad integrare un'incapacità educativa del , atta a concretizzare quel pregiudizio che, secondo CP_1 quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., può giustificare la modifica del regime ordinario di affidamento in atto.
Il Collegio, nel superiore interesse dei minori, non può che reiterare l'invito – già a più riprese rivolto alle parti nel corso del giudizio dai singoli giudici delegati – ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso una struttura scelta di comune accordo, al fine di sviluppare una reciproca collaborazione per la gestione e la crescita armoniosa dei figli, nell'esclusivo e prioritario interesse di questi ultimi.
Con riguardo ai tempi di permanenza dei minori presso il padre, il Collegio ritiene di confermare l'ordinanza del 21.06.2024 emessa nel subprocedimento n. 534-4/2020 R.G., disponendo dunque quanto segue:
- , salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé, a Controparte_1
settimane alterne, il figlio OC:
a) durante il periodo scolastico: dalle ore 10:00 della domenica sino all'ingresso a scuola il lunedì mattina;
potrà poi prenderlo all'uscita e stare con lui sino alle ore
19:00, tenendo conto sempre e comunque delle esigenze anche extrascolastiche del minore;
8 b) nel periodo dell'anno in cui il minore non va a scuola: dalle ore 10:00 della domenica alle ore 19:00 del lunedì;
- , salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé, a Controparte_1
settimane alterne, la figlia sino al compimento del quinto anno di età della Persona_2
stessa:
a) durante il periodo dell'anno in cui la minore va all'asilo: in orario diurno nel giorno di domenica (che, in assenza di accordo tra le parti, viene fissato dalle ore 10:00 alle ore
19:00); nella giornata del lunedì potrà prenderla all'uscita dell'asilo e stare con lei sino alle ore 19:00, tenendo conto sempre e comunque delle esigenze anche extrascolastiche della minore;
b) nel periodo in cui non va all'asilo: in orario diurno nei giorni della domenica e del lunedì (che, in assenza di accordo tra le parti, viene fissato dalle ore 10:00 alle ore
19:00);
- , salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé, a Controparte_1
settimane alterne, la figlia dal compimento del quinto anno di età (in data Persona_2
27.08.2025), con la medesima regolamentazione prevista per il figlio OC;
- durante il periodo di ferie di , e sino all'estate del 2026 inclusa – per Controparte_1 un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente tra i coniugi, oppure, in difetto dal 14 al 28 luglio di ogni anno (se gli incontri avvengono a Milano) e dal 16 al 30 luglio di ogni anno (se gli incontri avvengono in Calabria) – il ricorrente può tenere con sé i figli OC e Persona_2
a) tutti i giorni in orario diurno (che, in assenza di accordo tra le parti, viene fissato dalle ore 10:00 alle ore 19:00);
b) con due pernottamenti consecutivi per OC in giornate scelte dai coniugi o, altrimenti, durante il fine settimana, dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica;
c) nell'estate del 2025, quando sarà prossima a compiere cinque anni, Persona_2 con un singolo pernottamento nell'arco dei 15 giorni (nella serata che, in difetto di accordo, viene individuata nel secondo sabato), monitorando così il comportamento di durante il pernotto con il padre, invitando entrambi i genitori a Persona_2 preparare adeguatamente la minore al pernottamento fuori dall'abitazione materna;
d) nell'estate del 2026 potrà pernottare presso il padre con le stesse Persona_2
modalità del fratello OC;
9 - a far data dall'estate del 2027, durante il periodo di ferie di – per un Controparte_1 periodo di 15 giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente tra i coniugi, oppure, in difetto dal 14 al 28 luglio di ogni anno (ovvero, una settimana a luglio e una ad agosto che, in difetto di accordo, si individuano nelle settimane dal 14 al 21 luglio e dal 16 al 23 agosto) – lo stesso potrà tenere con sé i figli:
a) per sette giorni consecutivi (in difetto di accordo individuati dal 14 al 21 luglio), sempre che detta modalità non si riveli in concreto incompatibile con le esigenze dei minori;
b) in orario diurno per gli altri otto giorni, inclusa la cena (in difetto di accordo dalle ore 10:00 alle ore 22:00);
- durante le vacanze natalizie potrà tenere con sé entrambi i figli per Controparte_1
sei giorni (da individuarsi, in assenza di accordo, ad anni alterni per come segue: per il primo anno dal 24 al 30 dicembre, per il secondo anno dal 31 dicembre al 6 gennaio), con la seguente regolamentazione:
a) tutti i giorni in orario diurno (che, in assenza di accordo tra le parti, viene fissato dalle ore 10:00 alle ore 19:00);
b) OC potrà pernottare consecutivamente presso il padre con le seguenti modalità, ad anni alterni: il primo anno il 24 e 25 dicembre;
l'anno successivo il 31 dicembre e il
1° gennaio;
c) a partire dal compimento del quinto anno di età di la stessa potrà Persona_2 pernottare presso il padre il primo anno nella serata del 24 dicembre e l'anno successivo nella serata del 31 dicembre;
a far data dal compimento del settimo anno di età, potrà pernottare presso il padre con le stesse modalità del Persona_2
fratello OC;
- durante le festività pasquali può tenere con sé entrambi i figli, ad Controparte_1 anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (in difetto di accordo dalle ore 10:00 alle ore 19:00);
- OC e trascorreranno i propri compleanni ed onomastici possibilmente Persona_2
con entrambi i genitori (a Milano o in Calabria, salvo diversi accordi); ove detta regolamentazione appaia in concreto contrastante con il superiore interesse della prole e se i coniugi non si accordino diversamente, per i compleanni e gli onomastici dei figli si prevede che gli stessi vengano trascorsi ad anni alterni con il padre (se il compleanno o l'onomastico cade in un giorno festivo, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, altrimenti dalle ore 16:00 alle ore 22:00);
10 - entrambi i figli trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno, a Milano o in
Calabria (se il compleanno cade in un giorno festivo, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, altrimenti dalle ore 16:00 alle ore 22:00), salvo diversi accordi tra le parti.
§ 3 – Assegno di mantenimento nei confronti di Parte_1
Con riferimento alla domanda con cui la ha chiesto che fosse posto in capo al coniuge Pt_1
l'obbligo di corrisponderle l'importo di € 20.000,00, pari a circa due anni di mantenimento, il
Collegio osserva quanto segue.
Detta pretesa, per come prospettata, sarebbe di per sé inammissibile in quanto l'erogazione dell'assegno “una tantum” presuppone sempre l'accordo dei coniugi, carente nella fattispecie.
Invero, nelle separazioni, ove i coniugi concordino la corresponsione del mantenimento di un coniuge da parte dell'altro con la dazione di una somma “una tantum”, chi lo corrisponde deve essere consapevole che detto versamento non lo garantisce dall'obbligo futuro di provvedere comunque al mantenimento dell'altro, ove le condizioni economiche del beneficiario dell'una tantum dovessero peggiorare e/o in sede divorzile, in quanto l'una tantum in separazione non pregiudica il diritto a ottenere l'assegno divorzile, essendo gli accordi che riguardano il futuro assegno di divorzio nulli per illiceità della causa (in tal senso cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 5302/2006: “Gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all'assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa …
Ne consegue che la disposizione dell'art. 5, ottavo comma, della legge n. 898 del 1970 nel testo di cui alla legge n. 74 del 1987 - a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno divorzile può avvenire in un'unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico - , non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati "secundum ius", non possono implicare rinuncia all'assegno di divorzio”).
In ogni caso, ad avviso del Collegio la richiesta della volta ad ottenere il conseguimento di Pt_1
un importo a titolo di assegno di mantenimento è anche infondata nel merito.
Sul punto deve osservarsi che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce ius receptum il principio – condiviso anche da questo Tribunale – secondo cui al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 12196/2017: “L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in
11 favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione 'redditi adeguati' la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano
o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza”; cfr., altresì, Cass. civ,
Sez. 1, n. 5443/2008: “Per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, è necessario sia che questi risulti privo di adeguati redditi propri, vale a dire di redditi che gli consentano un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, sia che sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi”).
Nel caso in esame, con ordinanza del 24.10.2022, resa nel subprocedimento n. 534-2/2020 R.G.,
l'allora Presidente Istruttore ha revocato l'assegno di mantenimento originariamente previsto nei confronti della ricorrente, avendo quest'ultima nelle more del giudizio ricevuto una proposta di lavoro, con assunzione a far data del 3.10.2022 sino al 30.06.2023, per una retribuzione netta mensile di € 900,00.
A fortiori, osserva il Collegio che - più di recente - la ha stipulato un contratto di lavoro a Pt_1
tempo indeterminato, con assunzione a far data dal 16.10.2023, e retribuzione lorda mensile pari ad € 1.846,16 per tredici mensilità.
Pertanto, la richiesta dell'odierna ricorrente volta ad ottenere l'assegno di mantenimento per sé deve essere respinta, essendo la stessa munita di redditi adeguati al proprio mantenimento personale.
§ 4 – Contributo di mantenimento per i figli minori
Con riguardo alla domanda della volta ad ottenere la previsione in capo al di Pt_1 CP_1
corrisponderle, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori OC e la Per_2
somma mensile di € 800,00 (€ 400,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli, il tutto con decorrenza dalla data di proposizione della domanda, si osserva quanto segue.
Com'è noto, l'art. 316 bis c.c. dispone che “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”; la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “l'art.
12 316 bis, comma 1, c.c., al pari del precedente art. 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i coniugi adempiano all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cass. civ., sez. I, n. 5242/2024).
Invero, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. civ., sez. I, n. 19455/2019); tale contributo si caratterizza per la sua bidimensionalità, considerando da una parte il rapporto tra genitori e figli basato sul principio di uguaglianza e dall'altra il rapporto interno tra i genitori basato sul principio di proporzionalità delle rispettive sostanze e capacità lavorative (Cass. civ., sez. I, n. 23323/2024; Cass. civ., sez. I, n. 2941/2025).
Nel caso di specie, il contributo di mantenimento per la prole posto in capo al è CP_1 stato da ultimo determinato in € 200,00 mensili per ciascun figlio, con ordinanza del 24.10.2022 resa nel subprocedimento n. 534-2/2020 R.G.
Tuttavia, nel corso del giudizio principale si sono verificate delle sopravvenienze, che inducono il Collegio a rideterminare l'importo di detto contributo.
Alla luce delle risultanze documentali in atti (ed in particolare del nuovo contratto di lavoro stipulato in Svizzera dal , unitamente alle documentate spese per la locazione CP_1 dell'immobile e per l'assicurazione dell'autoveicolo), il Collegio reputa congruo, allo stato, incrementare l'importo del contributo di mantenimento gravante sul genitore non collocatario, prevedendo che versi a la somma di € 600,00 mensili, oltre Controparte_1 Parte_1
rivalutazione ISTAT annuale, a titolo di contributo di mantenimento per la prole, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e con accredito sulla carta Postapay Evolution della (salvo diversa modalità concordata tra le parti), oltre Pt_1
al 50% delle spese straordinarie per le esigenze dei figli.
§ 5 – Domanda di risarcimento danni. Domanda di autorizzazione al prelievo di effetti personale presso l'abitazione sita in Marina di Gioiosa Ionica (RC)
13 L'odierna ricorrente ha altresì chiesto la condanna del “al risarcimento dei danni CP_1
morali e materiali provocati alla sig.ra a causa dei maltrattamenti subiti nella Parte_1 misura di € 25.000,00 o di quella maggiore o minore somma, che il Giudicante riterrà esaustiva
e compensativa secondo il potere equitativo”, nonché di essere autorizzata “a prelevare dall'abitazione in Marina di Gioiosa Ionica gli effetti personali, oggetti e suppellettili, un pianoforte e regali di nozze”. Quest'ultima domanda, benché non reiterata in sede di note di precisazione delle conclusioni, deve comunque essere esaminata dal Collegio, non potendosene presumere la rinuncia (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 12756/2024).
Orbene, in disparte il rilievo per cui entrambe le domande appaiono formulate in maniera del tutto generica, osserva il Collegio che le stesse siano inammissibili nel presente giudizio.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità e di merito - con orientamento ritenuto pienamente condivisibile anche da questo Tribunale - ha osservato che “l'art. 40, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art.31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art.103, cod. proc. civ., e soggette a riti diversi” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, n. 20638/2004; Cass. civ., Sez. 1, n. 18870/2014: “Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o
"forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva
l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale”; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Firenze, sez. I, n. 929/2023: “L'art.
40 c.p.c. consente il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto nel caso di ipotesi qualificate di connessione, escludendo la possibilità di proporre più domande connesse sul piano soggettivo e attribuite, invece, a riti diversi. Di conseguenza va esclusa la possibilità del simultaneus processus tra procedimento di separazione coniugale - soggetto a rito speciale - e
14 giudizi di restituzione e/o pagamento di somme, di divisione mobiliare e/o immobiliare etc., o altro genere di domande (come la domanda di risarcimento danno) che per loro natura non possono essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale”; Tribunale Foggia, sez. I, n. 2902/2021; Tribunale Perugia, Sez. 1, n.
109/2019).
Pertanto, applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso in esame, le predette domande devono essere dichiarate inammissibili.
§ 6 – Domanda di aggiunta del cognome ai figli e del nome “ al figlio OC, Pt_1 Per_3
Per_ nonché della virgola tra i nomi e . Per_2
Nella memoria integrativa depositata in data 12.10.2020 e, successivamente, nella memoria ex art. 183 co.6 n. 1) c.p.c., la ha chiesto che fosse disposto che “l'Ufficiale dell'Anagrafe di Pt_1
Polistena sia autorizzato ad aggiungere al minore nato il [...] a [...]
Polistena anche il nome ed il cognome nonché aggiungere alla minore Per_3 Pt_1 Per_2
il cognome ponendo tra i due nomi la virgola”, domanda cui il si è
[...] Pt_1 CP_1
opposto.
Sebbene detta domanda (così come, quella già esaminata al §5 volta ad ottenere l'autorizzazione al prelievo dei propri effetti personali) non sia stata espressamente riproposta dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, né negli scritti conclusivi, tanto non basta a ritenerla automaticamente rinunciata. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che
“la mancata riproposizione, in sede di precisazione elle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (Cass. civ., Sez. 3, n. 12756/2024).
Tuttavia, ritiene il Collegio che detta domanda sia inammissibile nel presente giudizio, anche dopo la pronuncia della nota sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale (con cui, nei limiti di quanto in questa sede di interesse, la Corte ha dichiarato “in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184
(Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei
15 genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”).
Ed invero, la Consulta ha chiarito che “tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano il momento attributivo del cognome al figlio, sicché la presente sentenza, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, troverà applicazione alle ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo. Il cognome, infatti, una volta assunto, incarna in sé il nucleo della nuova identità giuridica e sociale, il che comporta che possibili vicende che incidano sullo status filiationis o istanze di modifica dello stesso cognome siano regolate da discipline distinte rispetto a quelle relative al momento attributivo. Eventuali richieste di modifica del cognome, salvo specifici interventi del legislatore, non potranno, dunque, che seguire la procedura regolata dall'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 54 del 2012” (nello stesso senso cfr. anche Cons.
St., Sez. 3, n. 8422/2023).
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda formulata dalla (tanto per quanto concerne Pt_1
il cognome dei minori quanto, a fortiori, in relazione ai loro nomi) è inammissibile in questa sede, dovendo essere azionata all'occorrenza la procedura di cui all'art. 89 D.P.R. n. 396/2000.
§ 7 – Spese di lite
Tenuto conto delle complessive ragioni della decisione e della reciproca soccombenza delle parti, il Collegio ritiene che ricorrano giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali, anche con riferimento ai subprocedimenti avviati in corso di causa.
La compensazione integrale delle spese di lite impone il rigetto della domanda di condanna del per lite temeraria, formulata dalla in comparsa conclusionale (cfr. sul punto CP_1 Pt_1
Cass. civ., Sez. 2, n. 4212/2022: “La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca (cfr. Cass.21590/2009; id.7409/2016; id.24158/2017)”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta le reciproche domande di addebito formulate dalle parti;
- conferma l'affido condiviso dei figli minori della coppia e la domiciliazione prevalente
16 degli stessi presso la madre, in Milano, Via Carlo Bertolazzi n. 6;
- regola i tempi di permanenza dei minori presso il padre per come previsto in parte motiva;
- dispone che sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore con il quale i minori anche temporaneamente si trovino possa esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- rigetta la domanda della volta ad ottenere l'importo una tantum di € 20.000,00 a Pt_1
titolo di assegno di mantenimento;
- ordina a di corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, con decorrenza a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e con accredito sulla carta Postapay Evolution della (salvo diversa modalità concordata Pt_1 tra le parti), la somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della prole, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per le esigenze figli minori;
- dichiara inammissibili le domande della di cui ai paragrafi 5 e 6 della motivazione;
Pt_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento principale e dei subprocedimenti, con conseguente rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla ricorrente.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13/03/2025, svolta tramite l'applicativo Microsoft
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Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott. Andrea Amadei)
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 534/2020 R.G., introitata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con ordinanza del 25.10.2024, comunicata alle parti in pari data, e promossa da
(C.F.: , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. LAGAZZO DANIELA (pec: ; Email_1
ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. AQUINO FORTUNATO ROCCO (pec:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_2
atti;
resistente
e con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri;
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni delle parti: come da note in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 536/2022, emessa dall'intestato Tribunale in data 17.09.2022, con cui è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Tanto premesso, devono in questa sede essere vagliate le ulteriori domande formulate dalle parti nei rispettivi atti.
1 § 1 – Le reciproche domande di addebito
La parte ricorrente, nella memoria integrativa depositata il 12.10.2020, ha specificato la domanda di addebito della separazione nei confronti del resistente (già paventata in sede di ricorso introduttivo), chiedendo che la separazione fosse a lui addebitata “per aver posto in essere un comportamento contrario alla morale familiare, nonché assumendo condotte che hanno causato il venir meno dell'affectio coniugalis”; il resistente, costituendosi, ha a sua volta domandato la pronuncia di addebito della separazione alla controparte, per aver “abbandonato all'insaputa del marito il tetto coniugale, unitamente al figlio minore OC”.
In punto di diritto va premesso che, ai fini dell'addebito della separazione, il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. 1, n. 15101/2004). L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale. Tuttavia, nell'ipotesi in cui i fatti accertati a carico di un coniuge integrino violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale e la dignità dell'altro coniuge, così superando la soglia minima di solidarietà e di rispetto per la personalità del partner, essi sfuggono ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificati come atti di reazione o ritorsione rispetto al comportamento dell'altro (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n.
15101/2004, cit.).
Ne discende che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass. civ., Sez. 1, n. 18074/2014; Cass. civ., Sez. 1, n. 9877/2006).
Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso in esame, il Collegio osserva quanto segue.
2 Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il rapporto di coppia – dopo un iniziale periodo di serenità – avrebbe subito una svolta negativa quando i coniugi, per volontà del , CP_1
trasferirono la loro dimora in Marina di Gioiosa Ionica, presso la casa di proprietà della madre del resistente. In quel contesto, sin dai primi giorni del trasferimento, il avrebbe cambiato CP_1
atteggiamento, fermandosi spesso dai propri genitori ed assumendo progressivamente nei confronti della moglie un comportamento distaccato, rivolgendosi a lei in maniera denigratoria e talvolta verbalmente violenta. In particolare, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, gli insulti e le umiliazioni, iniziati nel marzo del 2018, divennero costanti a far data dal 30.07.2019, a seguito di un diverbio tra la il suocero e la cognata, in cui il non prese le difese Pt_1 CP_1
della moglie;
inoltre, negli ultimi mesi del 2019, il non perdeva occasione per CP_1 rinfacciare alla moglie le spese che aveva sostenuto e sosteneva per gli studi di quest'ultima (tra cui, ad esempio, spese per corsi professionalizzanti, al fine di conseguire l'abilitazione come architetto), umiliandola sia dal punto di vista professionale/economico, sia dal punto di vista personale, come moglie e madre. Il cambiamento del comportamento del marito – riconducibile, secondo la ricorrente, alla vicinanza ai suoi familiari – le aveva causato “uno stato di frustrazione
e malessere sempre più grave da determinarla in data 1 febbraio 2020 a soggiornare per un paio giorni presso la di lei madre in Roccella Ionica”, soggiorno a suo dire assentito dal coniuge, anche in ragione dello stato di salute del figlio (che in quei giorni era febbricitante) e comunque terminato due giorni dopo, quando la fece rientro presso il domicilio coniugale, recandosi in Pt_1 data 3.02.2020, per pranzo, nel locale del marito in Marina di Gioiosa Ionica. In quell'occasione, a seguito di un diverbio tra i coniugi, la decideva di tornare presso l'abitazione della madre e Pt_1
di rimanervi sino a quando il marito non avesse cambiato atteggiamento e trovato un domicilio lontano dai suoi parenti. Nelle more, nonostante l'allontanamento dovuto anche al dilagare della pandemia da Covid 19, nelle occasioni in cui il si recava dalla presso CP_1 Pt_1
l'abitazione della di lei madre, lo stesso perseverava nell'assumere una condotta svalutante nei riguardi della consorte, così inducendola al deposito del ricorso per la separazione giudiziale, con domanda di addebito al coniuge e, successivamente, a sporgere denuncia-querela nei suoi confronti in data 11.07.2020.
Secondo la diversa ricostruzione dei fatti offerta dal resistente, la coppia nel mese di marzo 2018 si era trasferita di comune accordo presso la casa di proprietà della madre del resistente, in Marina di Gioiosa Ionica;
tuttavia, posto che la moglie non riteneva detta dimora idonea come abitazione, la stessa a più riprese insisteva affinché il marito reperisse altro alloggio da acquistare o locare nel
Comune di Roccella Ionica;
a fronte della richiesta del marito di posticipare di circa sei mesi un nuovo eventuale trasloco, la - all'insaputa del marito - abbandonava il tetto coniugale, Pt_1
3 unitamente al figlio minore della coppia: per tale ragione, il resistente formulava domanda di addebito della separazione alla moglie, allegando alla comparsa anche la denuncia sporta nei confronti della in data 14.04.2020. Pt_1
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le reciproche domande di addebito debbano essere respinte.
Ed invero, esaminando in maniera sinergica le prospettazioni fattuali offerte dalle parti, ad avviso del Collegio emerge pacificamente che l'alterazione dell'equilibrio coniugale sia coincisa con il trasloco della coppia presso l'abitazione della madre del resistente, in Marina di Gioiosa Ionica, avvenuta nel mese di marzo 2018.
Siffatto mutamento delle condizioni di vita dei coniugi viene indicato dalla ricorrente come la causa del cambiamento nell'atteggiamento che il marito aveva in precedenza nei suoi riguardi – avendo la stessa allegato che il coniuge, sin dai primi giorni del trasloco e, poi, con frequenza sempre crescente a far data dal 30.07.2019, avrebbe iniziato a rivolgerle parole denigratorie, rinfacciandole altresì le spese da lui sostenute per pagarle gli studi ed umiliandola sul piano professionale e personale –, mentre dal resistente come la ragione dell'insofferenza della moglie rispetto alle condizioni della dimora, non ritenuta dalla stessa idonea come abitazione per la famiglia.
Ebbene, ritiene il Collegio che le dedotte violazioni dell'art. 143 c.c. - da ciascuna delle parti poste a fondamento della propria domanda di addebito - lungi dall'aver assunto efficacia causale nel determinare la crisi del rapporto coniugale, si sono concretizzate quando era già maturata tra i coniugi una situazione di intollerabilità della convivenza.
In particolare, avuto riguardo alle frasi denigratorie che il ha a più riprese rivolto alla CP_1
moglie, nel corso del giudizio sono state sentite come testimoni (madre Testimone_1
della ricorrente) e (amica delle scuole superiori della . Testimone_2 Pt_1
Osserva il Collegio che le circostanze sulle quali le testimoni hanno deposto sono in massima parte riferite de relato ex parte actoris e, in quanto tali, non hanno alcun valore, neppure indiziario
(Cass. civ., Sez. 1, n. 25663/2014); quanto alle frasi denigratorie pronunciate dal nei CP_1
confronti della moglie e personalmente sentite dalla teste (nella maggior Testimone_1
parte dei casi in quanto era in compagnia della figlia, che conversava col marito al telefono in vivavoce), le stesse si collocano cronologicamente durante gli ultimi mesi del 2019 e, seppur certamente biasimevoli nel contenuto, non appaiono idonee ad assurgere al rango di causa esclusiva della crisi della relazione coniugale, tale da fondare la pronuncia di addebito della separazione a carico del . CP_1
4 Ed infatti, ritiene il Collegio che le offese che il ha rivolto alla con sempre CP_1 Pt_1
maggiore frequenza dalla seconda metà del 2019 fossero manifestazione di una situazione coniugale già notevolmente deteriorata, stanti le incomprensioni ed i motivi di dissapore evidentemente già emersi in relazione al nuovo assetto abitativo del nucleo familiare, in stretta vicinanza con i familiari del . Tale conclusione è vieppiù avvalorata se si considera CP_1
che, nella memoria integrativa, la ricorrente ha rappresentato di aver deciso, in data 3.02.2020 all'esito di un ulteriore litigio con il coniuge, di procrastinare la propria permanenza dalla madre, in Roccella Ionica “sino a quando il non avrebbe cambiato atteggiamento e trovato un CP_1 domicilio idoneo e lontano dai familiari dello stesso”.
Pertanto, ad avviso del Collegio, non risulta sufficientemente dimostrato che la condotta denigratoria assunta dal nei confronti della sia stata l'effettiva ed esclusiva causa CP_1 Pt_1 efficiente della rottura della comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, potendosi piuttosto ritenere che l'equilibrio familiare sia stato irrimediabilmente alterato dalle condizioni ambientali presenti presso l'ultimo domicilio della coppia, in Marina di
Gioiosa Ionica.
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda di addebito formulata dalla deve essere Pt_1
rigettata.
Parimenti, deve essere respinta la domanda di addebito articolata dal . CP_1
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che “in tema di addebito della separazione, la forte tensione tra i coniugi, per giunta in un clima di progressiva reciproca disaffezione, può giustificare l'abbandono del tetto coniugale. Questa decisione, quindi, non può portare all'addebito della separazione alla persona che ha lasciato la casa coniugale” (Cass. civ.,
Sez. 6, n. 3426/2022). Anche la giurisprudenza di merito - che il Collegio ritiene di condividere - è orientata in tal senso (cfr. Tribunale Bari, sez. I, n. 3754/2021: “L'abbandono della casa familiare da parte di un coniuge può essere causa di addebito della separazione laddove provochi
l'impossibilità della convivenza;
invece se l'allontanamento è dipeso dal comportamento dell'altro coniuge oppure se è intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della convivenza si era già verificata, deve escludersi il rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale”).
Nella fattispecie, è rimasto del tutto sguarnito di prova l'assunto del resistente per cui la causa della crisi coniugale fosse ascrivibile all'asserito improvviso abbandono del tetto coniugale da parte della il resistente, sul punto, non ha articolato alcun capitolo di prova, né ha Pt_1 specificamente contestato l'assunto della ricorrente per cui, almeno sino alla data del trasloco della coppia presso l'abitazione in Marina di Gioiosa Ionica, i rapporti tra i due fossero sereni.
5 Pertanto, valorizzando le considerazioni ut supra svolte in merito alla reale causa della crisi della coppia, nonché esaminando le complessive risultanze istruttorie in atti, il Collegio ritiene che l'allontanamento della dal tetto coniugale sia stato una mera conseguenza della crisi Pt_1
coniugale e non anche la causa della stessa.
Né a diverse conclusioni è possibile addivenire valorizzando il DVD versato in atti dal resistente - contenente stralci di conversazioni, nonché brevi messaggi vocali e qualche media Whatsapp - e/o le trascrizioni di dette conversazioni, confluite nella c.t.p. allegata dal resistente alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., produzione fermamente contestata dalla ricorrente.
Il Collegio ritiene che siffatta documentazione (da un lato, le registrazioni fonografiche di conversazioni ambientali e, dall'altro, la trascrizione di dette conversazioni, nonché di brevi messaggi anche vocali su Whatsapp) sia inutilizzabile nel presente giudizio: ed invero, con riferimento al DVD, la relazione tecnica di parte (all. 16 alla memoria istruttoria) non contiene alcuna specificazione in ordine alle modalità tecniche con cui il c.t.p. ha provveduto ad effettuare l'estrazione e la copia, su supporto DVD, dei file audio originali.
Pertanto, non essendo stati assicurati i requisiti di sicurezza, integrità ed immodificabilità dei file audio presenti nel DVD, ad avviso del Collegio detta documentazione non è utilizzabile ai fini della presente decisione. Sul punto, del tutto tardivo risulta il deposito da parte del resistente dell'ulteriore relazione rubricata “attività di estrazione dati da dispositivi cellulari smartphone in uso al sig. (all. 19 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c.): detta relazione – Controparte_1
che, comunque, ha ad oggetto solo gli smartphone e non anche il registratore vocale impiegato dal per le registrazioni – avrebbe dovuto essere prodotta entro il termine di cui all'art. 183 CP_1
co. 6 n. 2) c.p.c.
Ad abundantiam, il Collegio osserva che i file audio contenuti nel DVD (suddivisi in base al dispositivo impiegato per la fonoregistrazione ed alla data di ciascuna registrazione) nulla avrebbero provato in ordine alla domanda di addebito formulata dal resistente, in quanto nessuno di essi è riconducibile al periodo del lamentato abbandono del tetto coniugale da parte della Pt_1
(fatta eccezione per il solo messaggio vocale dell'1.02.2020, il cui contenuto comunque è ininfluente rispetto alla formulata domanda di addebito).
Anche le trascrizioni delle conversazioni, eseguite dal c.t.p., si appalesano secondo il Collegio del tutto inutilizzabili ai fini della presente decisione, in quanto parziali: ed invero, lo stesso c.t.p. ha dichiarato di aver ascoltato le parti di interesse degli audio, per come indicategli dal resistente (cfr. pag. 8 della relazione: “Per quanto riguarda l'attività tecnica condotta, essa ha avuto come oggetto operazioni di ascolto e trascrizione sia delle registrazioni ambientali che di quelle telefoniche contenute nei dispositivi oggetto di riscontri, oltre che dei vocali ricevuti e inviati
6 tramite whatsapp con i contatti, indicatimi dal richiedente, “ ” e “ Parte_1 Per_1
. Ho quindi proceduto ad attento e ripetuto ascolto delle parti di interesse di file audio
[...] compiutamente indicatemi dal richiedente …”); peraltro, nelle trascrizioni sono presenti vari
“omissis”, che rendono ancor più manifesta l'incompletezza dell'elaborato tecnico allegato dal
. CP_1
Nessun valore probatorio possono assumere, inoltre, le trascrizioni della messaggistica Whatsapp
(rispetto alla quale il c.t.p. si è limitato a riferire che “le chat di whatsapp sul dispositivo HUAWEI
P20 PRO sono state acquisite sia mediante screenshots, che esportate tramite servizio web alla mia mail …”), non risultando neppure prodotti gli screenshots delle conversazioni di potenziale interesse, bensì soltanto la trascrizione di dette chat da parte del consulente di parte.
Anche in questo caso risulta del tutto assente qualsivoglia attestazione da parte del c.t.p. in merito alla genuinità, integralità e paternità delle conversazioni trascritte, non essendo stata effettuata una copia forense degli smartphone in uso al resistente, né indicate con esattezza la metodologia seguita e le operazioni compiute dal consulente dal punto di vista tecnico (cfr. Cass. pen., Sez. 5,
n. 49016/2017, in motivazione: “Per quanto la registrazione di tali conversazioni, operata da uno degli interlocutori, costituisca una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale, atteso che l'art. 234, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressamente la possibilità di acquisire documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo …, l'utilizzabilità della stessa è, tuttavia, condizionata dall'acquisizione del supporto - telematico o figurativo - contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una principale funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale (Sez. 2, n. 50986 del 06/10/2016, Rv. 268730; Sez. 5, n. 4287 del 29/09/2015 - dep. 2/02/2016, Rv. 265624): tanto perché occorre controllare l'affidabilità Tes_3
della prova medesima mediante l'esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l'attendibilità di quanto da esse documentato”).
Per tutte le ragioni che precedono, deve essere rigettata la domanda di addebito della separazione formulata dal . CP_1
§ 2 - Affidamento e collocazione prevalente della prole. Tempi di permanenza presso il genitore non collocatario.
Con riferimento all'affidamento ed alla collocazione prevalente della prole, il Collegio ritiene di confermare il regime di affidamento condiviso attualmente in atto, con collocazione prevalente dei minori presso la madre, in Milano, Via Carlo Bertolazzi n. 6.
7 Ed invero, la domanda della volta ad ottenere l'affidamento esclusivo dei minori, dalla Pt_1
stessa già formulata nel corso del subprocedimento n. 534-1/2020 R.G. e rigettata con ordinanza del 30.03.2022, è stata riproposta nel corso del giudizio, ma il Collegio non la ritiene meritevole di accoglimento.
Com'è noto, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, fermo restando che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti un'applicazione solo residuale (Cass. civ., Sez. 1, n.
16593/2008).
Nella fattispecie, le allegazioni di parte ricorrente in ordine all'ostruzionismo del resistente nel concedere i consensi necessari a che i minori svolgano attività extra scolastiche, ludiche e visite mediche non sono state supportate da alcun idoneo riscontro probatorio;
ad avviso del Collegio, detti comportamenti – meramente allegati – non appaiono allo stato sufficienti ad integrare un'incapacità educativa del , atta a concretizzare quel pregiudizio che, secondo CP_1 quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., può giustificare la modifica del regime ordinario di affidamento in atto.
Il Collegio, nel superiore interesse dei minori, non può che reiterare l'invito – già a più riprese rivolto alle parti nel corso del giudizio dai singoli giudici delegati – ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso una struttura scelta di comune accordo, al fine di sviluppare una reciproca collaborazione per la gestione e la crescita armoniosa dei figli, nell'esclusivo e prioritario interesse di questi ultimi.
Con riguardo ai tempi di permanenza dei minori presso il padre, il Collegio ritiene di confermare l'ordinanza del 21.06.2024 emessa nel subprocedimento n. 534-4/2020 R.G., disponendo dunque quanto segue:
- , salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé, a Controparte_1
settimane alterne, il figlio OC:
a) durante il periodo scolastico: dalle ore 10:00 della domenica sino all'ingresso a scuola il lunedì mattina;
potrà poi prenderlo all'uscita e stare con lui sino alle ore
19:00, tenendo conto sempre e comunque delle esigenze anche extrascolastiche del minore;
8 b) nel periodo dell'anno in cui il minore non va a scuola: dalle ore 10:00 della domenica alle ore 19:00 del lunedì;
- , salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé, a Controparte_1
settimane alterne, la figlia sino al compimento del quinto anno di età della Persona_2
stessa:
a) durante il periodo dell'anno in cui la minore va all'asilo: in orario diurno nel giorno di domenica (che, in assenza di accordo tra le parti, viene fissato dalle ore 10:00 alle ore
19:00); nella giornata del lunedì potrà prenderla all'uscita dell'asilo e stare con lei sino alle ore 19:00, tenendo conto sempre e comunque delle esigenze anche extrascolastiche della minore;
b) nel periodo in cui non va all'asilo: in orario diurno nei giorni della domenica e del lunedì (che, in assenza di accordo tra le parti, viene fissato dalle ore 10:00 alle ore
19:00);
- , salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé, a Controparte_1
settimane alterne, la figlia dal compimento del quinto anno di età (in data Persona_2
27.08.2025), con la medesima regolamentazione prevista per il figlio OC;
- durante il periodo di ferie di , e sino all'estate del 2026 inclusa – per Controparte_1 un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente tra i coniugi, oppure, in difetto dal 14 al 28 luglio di ogni anno (se gli incontri avvengono a Milano) e dal 16 al 30 luglio di ogni anno (se gli incontri avvengono in Calabria) – il ricorrente può tenere con sé i figli OC e Persona_2
a) tutti i giorni in orario diurno (che, in assenza di accordo tra le parti, viene fissato dalle ore 10:00 alle ore 19:00);
b) con due pernottamenti consecutivi per OC in giornate scelte dai coniugi o, altrimenti, durante il fine settimana, dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica;
c) nell'estate del 2025, quando sarà prossima a compiere cinque anni, Persona_2 con un singolo pernottamento nell'arco dei 15 giorni (nella serata che, in difetto di accordo, viene individuata nel secondo sabato), monitorando così il comportamento di durante il pernotto con il padre, invitando entrambi i genitori a Persona_2 preparare adeguatamente la minore al pernottamento fuori dall'abitazione materna;
d) nell'estate del 2026 potrà pernottare presso il padre con le stesse Persona_2
modalità del fratello OC;
9 - a far data dall'estate del 2027, durante il periodo di ferie di – per un Controparte_1 periodo di 15 giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente tra i coniugi, oppure, in difetto dal 14 al 28 luglio di ogni anno (ovvero, una settimana a luglio e una ad agosto che, in difetto di accordo, si individuano nelle settimane dal 14 al 21 luglio e dal 16 al 23 agosto) – lo stesso potrà tenere con sé i figli:
a) per sette giorni consecutivi (in difetto di accordo individuati dal 14 al 21 luglio), sempre che detta modalità non si riveli in concreto incompatibile con le esigenze dei minori;
b) in orario diurno per gli altri otto giorni, inclusa la cena (in difetto di accordo dalle ore 10:00 alle ore 22:00);
- durante le vacanze natalizie potrà tenere con sé entrambi i figli per Controparte_1
sei giorni (da individuarsi, in assenza di accordo, ad anni alterni per come segue: per il primo anno dal 24 al 30 dicembre, per il secondo anno dal 31 dicembre al 6 gennaio), con la seguente regolamentazione:
a) tutti i giorni in orario diurno (che, in assenza di accordo tra le parti, viene fissato dalle ore 10:00 alle ore 19:00);
b) OC potrà pernottare consecutivamente presso il padre con le seguenti modalità, ad anni alterni: il primo anno il 24 e 25 dicembre;
l'anno successivo il 31 dicembre e il
1° gennaio;
c) a partire dal compimento del quinto anno di età di la stessa potrà Persona_2 pernottare presso il padre il primo anno nella serata del 24 dicembre e l'anno successivo nella serata del 31 dicembre;
a far data dal compimento del settimo anno di età, potrà pernottare presso il padre con le stesse modalità del Persona_2
fratello OC;
- durante le festività pasquali può tenere con sé entrambi i figli, ad Controparte_1 anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (in difetto di accordo dalle ore 10:00 alle ore 19:00);
- OC e trascorreranno i propri compleanni ed onomastici possibilmente Persona_2
con entrambi i genitori (a Milano o in Calabria, salvo diversi accordi); ove detta regolamentazione appaia in concreto contrastante con il superiore interesse della prole e se i coniugi non si accordino diversamente, per i compleanni e gli onomastici dei figli si prevede che gli stessi vengano trascorsi ad anni alterni con il padre (se il compleanno o l'onomastico cade in un giorno festivo, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, altrimenti dalle ore 16:00 alle ore 22:00);
10 - entrambi i figli trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno, a Milano o in
Calabria (se il compleanno cade in un giorno festivo, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, altrimenti dalle ore 16:00 alle ore 22:00), salvo diversi accordi tra le parti.
§ 3 – Assegno di mantenimento nei confronti di Parte_1
Con riferimento alla domanda con cui la ha chiesto che fosse posto in capo al coniuge Pt_1
l'obbligo di corrisponderle l'importo di € 20.000,00, pari a circa due anni di mantenimento, il
Collegio osserva quanto segue.
Detta pretesa, per come prospettata, sarebbe di per sé inammissibile in quanto l'erogazione dell'assegno “una tantum” presuppone sempre l'accordo dei coniugi, carente nella fattispecie.
Invero, nelle separazioni, ove i coniugi concordino la corresponsione del mantenimento di un coniuge da parte dell'altro con la dazione di una somma “una tantum”, chi lo corrisponde deve essere consapevole che detto versamento non lo garantisce dall'obbligo futuro di provvedere comunque al mantenimento dell'altro, ove le condizioni economiche del beneficiario dell'una tantum dovessero peggiorare e/o in sede divorzile, in quanto l'una tantum in separazione non pregiudica il diritto a ottenere l'assegno divorzile, essendo gli accordi che riguardano il futuro assegno di divorzio nulli per illiceità della causa (in tal senso cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 5302/2006: “Gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all'assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa …
Ne consegue che la disposizione dell'art. 5, ottavo comma, della legge n. 898 del 1970 nel testo di cui alla legge n. 74 del 1987 - a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno divorzile può avvenire in un'unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico - , non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati "secundum ius", non possono implicare rinuncia all'assegno di divorzio”).
In ogni caso, ad avviso del Collegio la richiesta della volta ad ottenere il conseguimento di Pt_1
un importo a titolo di assegno di mantenimento è anche infondata nel merito.
Sul punto deve osservarsi che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce ius receptum il principio – condiviso anche da questo Tribunale – secondo cui al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 12196/2017: “L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in
11 favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione 'redditi adeguati' la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano
o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza”; cfr., altresì, Cass. civ,
Sez. 1, n. 5443/2008: “Per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, è necessario sia che questi risulti privo di adeguati redditi propri, vale a dire di redditi che gli consentano un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, sia che sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi”).
Nel caso in esame, con ordinanza del 24.10.2022, resa nel subprocedimento n. 534-2/2020 R.G.,
l'allora Presidente Istruttore ha revocato l'assegno di mantenimento originariamente previsto nei confronti della ricorrente, avendo quest'ultima nelle more del giudizio ricevuto una proposta di lavoro, con assunzione a far data del 3.10.2022 sino al 30.06.2023, per una retribuzione netta mensile di € 900,00.
A fortiori, osserva il Collegio che - più di recente - la ha stipulato un contratto di lavoro a Pt_1
tempo indeterminato, con assunzione a far data dal 16.10.2023, e retribuzione lorda mensile pari ad € 1.846,16 per tredici mensilità.
Pertanto, la richiesta dell'odierna ricorrente volta ad ottenere l'assegno di mantenimento per sé deve essere respinta, essendo la stessa munita di redditi adeguati al proprio mantenimento personale.
§ 4 – Contributo di mantenimento per i figli minori
Con riguardo alla domanda della volta ad ottenere la previsione in capo al di Pt_1 CP_1
corrisponderle, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori OC e la Per_2
somma mensile di € 800,00 (€ 400,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli, il tutto con decorrenza dalla data di proposizione della domanda, si osserva quanto segue.
Com'è noto, l'art. 316 bis c.c. dispone che “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”; la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “l'art.
12 316 bis, comma 1, c.c., al pari del precedente art. 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i coniugi adempiano all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cass. civ., sez. I, n. 5242/2024).
Invero, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. civ., sez. I, n. 19455/2019); tale contributo si caratterizza per la sua bidimensionalità, considerando da una parte il rapporto tra genitori e figli basato sul principio di uguaglianza e dall'altra il rapporto interno tra i genitori basato sul principio di proporzionalità delle rispettive sostanze e capacità lavorative (Cass. civ., sez. I, n. 23323/2024; Cass. civ., sez. I, n. 2941/2025).
Nel caso di specie, il contributo di mantenimento per la prole posto in capo al è CP_1 stato da ultimo determinato in € 200,00 mensili per ciascun figlio, con ordinanza del 24.10.2022 resa nel subprocedimento n. 534-2/2020 R.G.
Tuttavia, nel corso del giudizio principale si sono verificate delle sopravvenienze, che inducono il Collegio a rideterminare l'importo di detto contributo.
Alla luce delle risultanze documentali in atti (ed in particolare del nuovo contratto di lavoro stipulato in Svizzera dal , unitamente alle documentate spese per la locazione CP_1 dell'immobile e per l'assicurazione dell'autoveicolo), il Collegio reputa congruo, allo stato, incrementare l'importo del contributo di mantenimento gravante sul genitore non collocatario, prevedendo che versi a la somma di € 600,00 mensili, oltre Controparte_1 Parte_1
rivalutazione ISTAT annuale, a titolo di contributo di mantenimento per la prole, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e con accredito sulla carta Postapay Evolution della (salvo diversa modalità concordata tra le parti), oltre Pt_1
al 50% delle spese straordinarie per le esigenze dei figli.
§ 5 – Domanda di risarcimento danni. Domanda di autorizzazione al prelievo di effetti personale presso l'abitazione sita in Marina di Gioiosa Ionica (RC)
13 L'odierna ricorrente ha altresì chiesto la condanna del “al risarcimento dei danni CP_1
morali e materiali provocati alla sig.ra a causa dei maltrattamenti subiti nella Parte_1 misura di € 25.000,00 o di quella maggiore o minore somma, che il Giudicante riterrà esaustiva
e compensativa secondo il potere equitativo”, nonché di essere autorizzata “a prelevare dall'abitazione in Marina di Gioiosa Ionica gli effetti personali, oggetti e suppellettili, un pianoforte e regali di nozze”. Quest'ultima domanda, benché non reiterata in sede di note di precisazione delle conclusioni, deve comunque essere esaminata dal Collegio, non potendosene presumere la rinuncia (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 12756/2024).
Orbene, in disparte il rilievo per cui entrambe le domande appaiono formulate in maniera del tutto generica, osserva il Collegio che le stesse siano inammissibili nel presente giudizio.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità e di merito - con orientamento ritenuto pienamente condivisibile anche da questo Tribunale - ha osservato che “l'art. 40, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art.31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art.103, cod. proc. civ., e soggette a riti diversi” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, n. 20638/2004; Cass. civ., Sez. 1, n. 18870/2014: “Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o
"forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva
l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale”; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Firenze, sez. I, n. 929/2023: “L'art.
40 c.p.c. consente il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto nel caso di ipotesi qualificate di connessione, escludendo la possibilità di proporre più domande connesse sul piano soggettivo e attribuite, invece, a riti diversi. Di conseguenza va esclusa la possibilità del simultaneus processus tra procedimento di separazione coniugale - soggetto a rito speciale - e
14 giudizi di restituzione e/o pagamento di somme, di divisione mobiliare e/o immobiliare etc., o altro genere di domande (come la domanda di risarcimento danno) che per loro natura non possono essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale”; Tribunale Foggia, sez. I, n. 2902/2021; Tribunale Perugia, Sez. 1, n.
109/2019).
Pertanto, applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso in esame, le predette domande devono essere dichiarate inammissibili.
§ 6 – Domanda di aggiunta del cognome ai figli e del nome “ al figlio OC, Pt_1 Per_3
Per_ nonché della virgola tra i nomi e . Per_2
Nella memoria integrativa depositata in data 12.10.2020 e, successivamente, nella memoria ex art. 183 co.6 n. 1) c.p.c., la ha chiesto che fosse disposto che “l'Ufficiale dell'Anagrafe di Pt_1
Polistena sia autorizzato ad aggiungere al minore nato il [...] a [...]
Polistena anche il nome ed il cognome nonché aggiungere alla minore Per_3 Pt_1 Per_2
il cognome ponendo tra i due nomi la virgola”, domanda cui il si è
[...] Pt_1 CP_1
opposto.
Sebbene detta domanda (così come, quella già esaminata al §5 volta ad ottenere l'autorizzazione al prelievo dei propri effetti personali) non sia stata espressamente riproposta dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, né negli scritti conclusivi, tanto non basta a ritenerla automaticamente rinunciata. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che
“la mancata riproposizione, in sede di precisazione elle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (Cass. civ., Sez. 3, n. 12756/2024).
Tuttavia, ritiene il Collegio che detta domanda sia inammissibile nel presente giudizio, anche dopo la pronuncia della nota sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale (con cui, nei limiti di quanto in questa sede di interesse, la Corte ha dichiarato “in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184
(Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei
15 genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”).
Ed invero, la Consulta ha chiarito che “tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano il momento attributivo del cognome al figlio, sicché la presente sentenza, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, troverà applicazione alle ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo. Il cognome, infatti, una volta assunto, incarna in sé il nucleo della nuova identità giuridica e sociale, il che comporta che possibili vicende che incidano sullo status filiationis o istanze di modifica dello stesso cognome siano regolate da discipline distinte rispetto a quelle relative al momento attributivo. Eventuali richieste di modifica del cognome, salvo specifici interventi del legislatore, non potranno, dunque, che seguire la procedura regolata dall'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 54 del 2012” (nello stesso senso cfr. anche Cons.
St., Sez. 3, n. 8422/2023).
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda formulata dalla (tanto per quanto concerne Pt_1
il cognome dei minori quanto, a fortiori, in relazione ai loro nomi) è inammissibile in questa sede, dovendo essere azionata all'occorrenza la procedura di cui all'art. 89 D.P.R. n. 396/2000.
§ 7 – Spese di lite
Tenuto conto delle complessive ragioni della decisione e della reciproca soccombenza delle parti, il Collegio ritiene che ricorrano giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali, anche con riferimento ai subprocedimenti avviati in corso di causa.
La compensazione integrale delle spese di lite impone il rigetto della domanda di condanna del per lite temeraria, formulata dalla in comparsa conclusionale (cfr. sul punto CP_1 Pt_1
Cass. civ., Sez. 2, n. 4212/2022: “La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca (cfr. Cass.21590/2009; id.7409/2016; id.24158/2017)”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta le reciproche domande di addebito formulate dalle parti;
- conferma l'affido condiviso dei figli minori della coppia e la domiciliazione prevalente
16 degli stessi presso la madre, in Milano, Via Carlo Bertolazzi n. 6;
- regola i tempi di permanenza dei minori presso il padre per come previsto in parte motiva;
- dispone che sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore con il quale i minori anche temporaneamente si trovino possa esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- rigetta la domanda della volta ad ottenere l'importo una tantum di € 20.000,00 a Pt_1
titolo di assegno di mantenimento;
- ordina a di corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, con decorrenza a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e con accredito sulla carta Postapay Evolution della (salvo diversa modalità concordata Pt_1 tra le parti), la somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della prole, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per le esigenze figli minori;
- dichiara inammissibili le domande della di cui ai paragrafi 5 e 6 della motivazione;
Pt_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento principale e dei subprocedimenti, con conseguente rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla ricorrente.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13/03/2025, svolta tramite l'applicativo Microsoft
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Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott. Andrea Amadei)
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