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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 344/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 344/2023 promossa da:
– – nella persona Parte_1 Parte_2 Parte_3 degli esercenti la RESPONSABILITA' GENITORIALE e Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCELLO NICOLO' (domicilio telematico) Parte_2
PARTE ATTRICE contro nella persona degli esercenti la RESPONSABILITA' GENITORIALE CP_1 CP_2
e rappresentata e difesa dall'Avv. CARMINE MAIONE (domicilio telematico)
[...] CP_3
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate alla udienza di precisazione delle conclusioni del
3/10/2024. In fatto ed in diritto
Con atto notificato in data 08/02/2023, e , in proprio e in qualità Parte_1 Parte_4 di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore (n. il 22/3/2009), hanno Parte_3 citato in giudizio il minore nella persona di e anche quali CP_1 CP_3 CP_2 responsabili, affinchè fosse accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro CP_1 occorso in data 11/6/2022, in Fano allorquando, il minore , mentre transitava Parte_3 nelle vicinanze del mare, veniva attinto al volto da un sasso lanciato dal minore che gli CP_1 aveva procurato la avulsione parziale a livello di arcata dentale superiore di n. 3 denti incisivi.
e si sono ritualmente costituiti ed hanno chiesto il rigetto della CP_3 CP_2 CP_1 domanda attorea.
Alla udienza di trattazione sono stati richiesti e concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc.
All'esito del deposito delle memorie autorizzate è stata ammessa ed assunta prova per testi e disposta CTU medico-legale.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
pagina 1 di 3 Le prove per testi hanno confermato la circostanza della presenza, nel giorno del sinistro, all'inizio, lato nord, della spiaggia della Sassonia di Fano, di cinque ragazzi, tra i quali le parti in causa, che giocavano lanciando sassi (anche a manciate) da posizioni diverse (testi , e Testimone_1 Testimone_2
). Testimone_3
Nel corso del giorco, alcuni ragazzi erano sulla spiaggia ed altri erano entrati nell'acqua.
Vi è la prova, inoltre, che, nell'occasione, l'attore fosse stato colpito dai sassi al volto (teste Tes_4
teste e teste .
[...] Tes_2 Tes_3
I fatti di cui sopra sono sufficienti a provare il danno subito dall'attore e che il danno fosse stato procurato da altri soggetti tra i quali lo stesso convenuto.
Risulta, inoltre, che lo stesso attore avesse partecipato volontariamente al gioco che, per le sue modalità, era idoneo a procurare danni fisici ai partecipanti.
Deve ritenersi, pertanto, il concorso del medesimo ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Il concorso dei partecipanti alla causazione del danno deve ritenersi paritario avendo posto in essere, entrambi, le condotte idonee ad arrecare un danno ingiusto.
La CTU ha accertato la compatibilità tra il danno mediato -determinato da fratture coronali degli elementi dentali 11-21-22 (Test vitalità nella norma. Mobilità dentale fisiologica)- e la lesione procurata dal lancio dei sassi.
Ha verificato, inoltre, che le ricostruzioni in composito dei denti coinvolti nel trauma erano idonee a ridurre la lesione permanente della integrità psico-fisica dell'attore.
Ha quantificato il danno da invalidità temporanea in gg. 15 di ITT al 25% e in gg. 15 di ITT al 10% ed una riduzione permanente della integrità psico-fisica pari al 4-4,5% che si riduce al 2% in caso di esecuzione dei rinnovi periodici delle ricostruzioni e delle faccette protesiche in ceramica.
Si ritiene, pertanto, equo liquidare il danno sulla base delle Tabelle Milanesi di riferimento in €603,75 il danno da ITT ed in €3.479,00 la ITP al giugno 2024, somma da devalutarsi al giorno del sinistro e da maggiorarsi di rivalutazione ed interessi nella misura legale dal giorno del sinistro sino alla presente sentenza e dei soli interessi nella misura legale dalla presente sentenza al saldo.
Il danno patrimoniale si ritiene equo quantificarlo in €13.800,00 in considerazione dell'iniziale costo (€600) per 3 ricostruzioni in composito realizzate nel 2022 oltre a quello “futuro” (€1.200) per 2 rinnovi per le 3 ricostruzioni in composito e di 5 rinnovi per le faccette/corone protesiche in ceramica(€12.000).
In ragione del paritario concorso nel fatto colposo da parte dell'attore si ritiene equo compensare le spese di lite e di porre le spese di CTU in misura paritaria a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta il concorso paritario di e nel danno occorso a Parte_3 CP_1 CP_1 in data 11/6/2022.
pagina 2 di 3 Condanna nella persona degli esercenti la CP_1 Controparte_4
e al pagamento del 50% delle somme di €603,75 ed €3.479,00, somme
[...] CP_3 da devalutarsi dal giugno 2024 al giorno del sinistro e da maggiorarsi di rivalutazione ed interessi nella misura legale dal giorno del sinistro sino alla presente sentenza e dei soli interessi nella misura legale dalla presente sentenza al saldo.
Condanna nella persona degli esercenti la CP_1 Controparte_4
e al pagamento del 50% di €13.800,00, somma da maggiorarsi di
[...] CP_3 rivalutazione ed interessi nella misura legale dal giorno del sinistro sino alla presente sentenza e dei soli interessi nella misura legale dalla presente sentenza al saldo
Spese interamente compensate tra le parti.
Spese di CTU definitivamente poste a carico di parte attrice e convenuta nella misura del 50% ciascuna.
Pesaro, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 344/2023 promossa da:
– – nella persona Parte_1 Parte_2 Parte_3 degli esercenti la RESPONSABILITA' GENITORIALE e Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCELLO NICOLO' (domicilio telematico) Parte_2
PARTE ATTRICE contro nella persona degli esercenti la RESPONSABILITA' GENITORIALE CP_1 CP_2
e rappresentata e difesa dall'Avv. CARMINE MAIONE (domicilio telematico)
[...] CP_3
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate alla udienza di precisazione delle conclusioni del
3/10/2024. In fatto ed in diritto
Con atto notificato in data 08/02/2023, e , in proprio e in qualità Parte_1 Parte_4 di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore (n. il 22/3/2009), hanno Parte_3 citato in giudizio il minore nella persona di e anche quali CP_1 CP_3 CP_2 responsabili, affinchè fosse accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro CP_1 occorso in data 11/6/2022, in Fano allorquando, il minore , mentre transitava Parte_3 nelle vicinanze del mare, veniva attinto al volto da un sasso lanciato dal minore che gli CP_1 aveva procurato la avulsione parziale a livello di arcata dentale superiore di n. 3 denti incisivi.
e si sono ritualmente costituiti ed hanno chiesto il rigetto della CP_3 CP_2 CP_1 domanda attorea.
Alla udienza di trattazione sono stati richiesti e concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc.
All'esito del deposito delle memorie autorizzate è stata ammessa ed assunta prova per testi e disposta CTU medico-legale.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
pagina 1 di 3 Le prove per testi hanno confermato la circostanza della presenza, nel giorno del sinistro, all'inizio, lato nord, della spiaggia della Sassonia di Fano, di cinque ragazzi, tra i quali le parti in causa, che giocavano lanciando sassi (anche a manciate) da posizioni diverse (testi , e Testimone_1 Testimone_2
). Testimone_3
Nel corso del giorco, alcuni ragazzi erano sulla spiaggia ed altri erano entrati nell'acqua.
Vi è la prova, inoltre, che, nell'occasione, l'attore fosse stato colpito dai sassi al volto (teste Tes_4
teste e teste .
[...] Tes_2 Tes_3
I fatti di cui sopra sono sufficienti a provare il danno subito dall'attore e che il danno fosse stato procurato da altri soggetti tra i quali lo stesso convenuto.
Risulta, inoltre, che lo stesso attore avesse partecipato volontariamente al gioco che, per le sue modalità, era idoneo a procurare danni fisici ai partecipanti.
Deve ritenersi, pertanto, il concorso del medesimo ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Il concorso dei partecipanti alla causazione del danno deve ritenersi paritario avendo posto in essere, entrambi, le condotte idonee ad arrecare un danno ingiusto.
La CTU ha accertato la compatibilità tra il danno mediato -determinato da fratture coronali degli elementi dentali 11-21-22 (Test vitalità nella norma. Mobilità dentale fisiologica)- e la lesione procurata dal lancio dei sassi.
Ha verificato, inoltre, che le ricostruzioni in composito dei denti coinvolti nel trauma erano idonee a ridurre la lesione permanente della integrità psico-fisica dell'attore.
Ha quantificato il danno da invalidità temporanea in gg. 15 di ITT al 25% e in gg. 15 di ITT al 10% ed una riduzione permanente della integrità psico-fisica pari al 4-4,5% che si riduce al 2% in caso di esecuzione dei rinnovi periodici delle ricostruzioni e delle faccette protesiche in ceramica.
Si ritiene, pertanto, equo liquidare il danno sulla base delle Tabelle Milanesi di riferimento in €603,75 il danno da ITT ed in €3.479,00 la ITP al giugno 2024, somma da devalutarsi al giorno del sinistro e da maggiorarsi di rivalutazione ed interessi nella misura legale dal giorno del sinistro sino alla presente sentenza e dei soli interessi nella misura legale dalla presente sentenza al saldo.
Il danno patrimoniale si ritiene equo quantificarlo in €13.800,00 in considerazione dell'iniziale costo (€600) per 3 ricostruzioni in composito realizzate nel 2022 oltre a quello “futuro” (€1.200) per 2 rinnovi per le 3 ricostruzioni in composito e di 5 rinnovi per le faccette/corone protesiche in ceramica(€12.000).
In ragione del paritario concorso nel fatto colposo da parte dell'attore si ritiene equo compensare le spese di lite e di porre le spese di CTU in misura paritaria a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta il concorso paritario di e nel danno occorso a Parte_3 CP_1 CP_1 in data 11/6/2022.
pagina 2 di 3 Condanna nella persona degli esercenti la CP_1 Controparte_4
e al pagamento del 50% delle somme di €603,75 ed €3.479,00, somme
[...] CP_3 da devalutarsi dal giugno 2024 al giorno del sinistro e da maggiorarsi di rivalutazione ed interessi nella misura legale dal giorno del sinistro sino alla presente sentenza e dei soli interessi nella misura legale dalla presente sentenza al saldo.
Condanna nella persona degli esercenti la CP_1 Controparte_4
e al pagamento del 50% di €13.800,00, somma da maggiorarsi di
[...] CP_3 rivalutazione ed interessi nella misura legale dal giorno del sinistro sino alla presente sentenza e dei soli interessi nella misura legale dalla presente sentenza al saldo
Spese interamente compensate tra le parti.
Spese di CTU definitivamente poste a carico di parte attrice e convenuta nella misura del 50% ciascuna.
Pesaro, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
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