CA
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 162/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Santo Li Volsi;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Nunzio Luggisi;
Appellato
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza n. 3040/2022 del 16/09/2022 il Tribunale di Catania, in funzione del giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da nei confronti di e, per l'effetto, revocava il CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n.1964/2020 con il quale il Tribunale aveva ingiunto alla il pagamento della somma di € 2.508,83 a titolo di TFR;
dichiarava CP_1
estinto per compensazione il debito di nei confronti di Controparte_1 [...]
per l'ammontare di euro 514,07 oltre interessi;
dichiarava cessata la Parte_1
materia del contendere per l'ammontare residuo del credito da TFR e compensava per metà le spese processuali del giudizio, condannando la società al pagamento della restante parte.
In particolare, il Tribunale, atteso il pagamento parziale del TFR in contestazione, effettuato in favore del nelle more del giudizio, espletata la Pt_1
prova per testi e rilevato che il recesso esercitato dal era avvenuto “per il Pt_1
fatto che la società datrice di lavoro ha omesso di fornire ai propri dipendenti
l'attività di lavoro subordinato”, riteneva non sussistente la giusta causa delle dimissioni e dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso.
Richiamata la giurisprudenza sul punto ed effettuata disamina del CCNL metalmeccanici, accertava che il datore di lavoro poteva disporre, per ciascun lavoratore, di una quota di ore annuali di lavoro straordinario e che nessuna prova era stata fornita circa il comportamento intimidatorio della società.
Appellava detta sentenza , con ricorso depositato in data Parte_1
14.3.2023. Resisteva al gravame la società appellata.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 30.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con unico e articolato motivo di appello, lamenta Parte_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto l'opposizione ed ha revocato il decreto ingiuntivo.
Sostiene di avere rassegnato le proprie dimissioni a causa del comportamento illegittimo della società datrice che ha imposto ai lavoratori di lavorare anche nella giornata della domenica in violazione dell'art. 36, ultimo comma, della
Costituzione, dell'art. 1 della legge 22.2.1934, n. 370, dell'art.2109 del cod. civ.
e dell'art. 9 della legge 8.4.2003 n. 66.
Aggiunge che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ricostruito il fatto oggetto di causa atteso che la società ha imposto ai lavoratori la rinuncia al riposo settimanale e non il mero svolgimento di lavoro straordinario,.
Sotto altro profilo censura la decisione impugnata nella parte in cui il primo decidente ha ritenuto legittima la condotta del datore di lavoro che, a causa del rifiuto dei lavoratori di prestare la propria attività lavorativa nella giornata domenicale, ha sospeso l'attività imprenditoriale per cinque giorni privando per il medesimo periodo i dipendenti della retribuzione. Sul punto, censura l'errore in cui è incorso il decidente laddove ha ritenuto che non vi fosse la prova dell'intento coercitivo o intimidatorio tenuto dall'appellata.
Infine, censura la sentenza nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio che, invece, dovevano gravare sull'appellata.
2. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'appellato, di inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto di cui all'art. 434
c.p.c., come sostituito dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L.
7 agosto 2012, n. 134.
2.1 La censura non merita accoglimento.
2.2 "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
3 l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. n. 27199/2017)
2.3 Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
3. Nel merito l'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
3.1 L'odierno appellante, sin dalla memoria di costituzione del giudizio di primo grado, ha allegato la causa determinante le proprie dimissioni, precisando che la stessa trovava fondamento nella richiesta, avanzata dalla società datrice di lavoro, di svolgere attività lavorativa anche nella giornata domenicale: “ … il
, dopo avere per lungo tempo ricevuto una retribuzione inferiore a quella Pt_1
dovutagli ed avere effettuato prestazioni aggiuntive non remunerate, non ha accettato l'imposizione della società la quale nella riunione da essa convocata ha preteso che il lavorasse anche nella giornata di domenica con invito, Pt_1
in caso di rifiuto, a cercarsi un altro lavoro. Il , pertanto, è stato costretto Pt_1
dal comportamento datoriale a rassegnare le dimissioni per giusta causa e l'ha comunicato alla con lettera inviatale il 4.11.2020 con plico CP_1
raccomandato n. 20004036147-0 che la società non ha ritirato, nonostante
l'avviso di giacenza lasciatogli il 6.11.2020 dall'Ufficiale postale”.
4 Tale ultima circostanza trova riscontro nella lettera versata in atti datata
3.11.2020 nella quale si legge: “Considerato che il rappresentante di codesta società nella riunione convocata l'altro giorno con tutti i dipendenti ha dichiarato l'intenzione di subordinare la continuità dell'attività all'accettazione del lavoro domenicale ed ha invitato ciascun dipendente a cercarsi un altro posto di lavoro;
visto che codesta società ha omesso di pagare le retribuzioni per tutte le ore di lavoro effettivamente esplicate ed il compenso per il lavoro straordinario nonché per le ferie ed i permessi non goduti e che non offre alcuna garanzia di continuità lavorativa, comunico le mie dimissioni per giusta causa, con effetto immediato. Sollecito il pagamento di tutti i miei crediti e del trattamento di fine rapporto e mi riservo, in mancanza di adempimento nel termine di cinque giorni, di adire l'Autorità Giudiziaria per gli ulteriori crediti”.
La superiore missiva risulta inviata al datore di lavoro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
dal plico versato in atti si evince il mancato ritiro dell'atto nel termine per la compiuta giacenza.
Inoltre, nel “Modulo Recesso Rapporto di Lavoro” con decorrenza 4.11.2020, si legge alla “Sezione 4-Recesso dal rapporto di lavoro”: “Tipo Comunicazione
Giusta Causa”, “Motivo Dimissione Per omesso lavoro”
La superiore allegazione in ordine alla causale delle dimissioni ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi;
in particolare, all'udienza del
05/11/2021, il teste ha dichiarato: “… non parente. Sono stato Testimone_1
dipendente della società fino al 2020 e ho un contenzioso ancora pendente con la società relativo al pagamento delle mie spettanze essendomi dimesso per giusta causa perché non mi pagavano la somma da ritenuta la giusta retribuzione. Domanda 1 Sì, ricordo che vi è stata una riunione nel 2020 quando ancora io ero alle dipendenze della società ma il mese esatto non lo ricordo con sicurezza, forse era ottobre. In questa riunione si è discusso di tante cose ed in
5 particolare era incentrata sul preteso svolgimento dell'attività lavorativa nella giornata domenicale e chi non volesse svolgere il lavoro domenicale era tenuto ad andarsene. In passato non avevamo mai lavorato di domenica ed io mi ero addetto a seguire le squadre che si occupavano della telecomunicazione. Preciso che nelle riunioni fatte in passato non si era mai discusso del lavoro nella giornata domenicale. Io dopo la proposta della ditta di lavorare la domenica mi sono dimesso. La retribuzione domenicale era stata proposta di ammontare pari
a quella di un qualunque altro giorno di lavoro”.
Alla stessa udienza ha dichiarato: “non parente. Controparte_2
Sono stato dipendente della società fin al mese di luglio 2021 non ho contenzioso pendente nei confronti della ditta. Sono stato assunto agli inizi del 2018… Sì, ricordo che vi è stata una discussione più che una vera riunione mi sembra che il mese era a ottobre del 2020 in cui si è parlato dell'espletamento dell'attività lavorativa nella giornata della domenica. La ditta avrebbe voluto imporci lo svolgimento del lavoro la domenica perché a suo dire era costretta dalla ditta appaltatrice ad eseguire una commessa in tempi brevi presa senza preventivamente contattarci. Io non ho accettato fin dall'inizio di lavorare di domenica a prescindere dal fatto che la ditta avesse proposto anche il pagamento del doppio della retribuzione giornaliera. In quella circostanza tutti i lavoratori siano rimasti uniti sicché la ditta non poteva licenziarci tutti. Preciso che in questa discussione la ditta non ci disse che chi non avesse lavorato la domenica sarebbe stato licenziato ma ci ha comunicato tale prospettiva dopo una o due settimane nel corso di una riunione nel corso della quale la ditta ci disse proprio che avrebbe sospeso dal giorno successivo tutte le attività se noi non avessimo accettato tale proposta così da presentare noi come colpevoli alla ditta appaltatrice. Di fatto sospese le attività per cinque giorni. Nei giorni successivi
a quella riunione si sono dimessi il e il precedente teste preciso Pt_1 Tes_1
6 meglio che io e gli altri abbiamo capito che a seguito del diverbio si Tes_1
sarebbe dimesso, mentre si è dimesso nei giorni dopo a causa della Pt_1
riunione e per il fatto che eravamo rimasti fermi nei giorni dopo, almeno così mi ha spiegato il per telefono … Noi eravamo pagati a giornata e durante la Pt_1
sospensione non abbiamo percepito la retribuzione”.
Non appaiono idonee ad inficiare la credibilità del teste le dimissioni Tes_1
rassegnate solo in data 22.12.2020, comunque di poco successive ai fatti svoltisi nell'ottobre 2020, e per un motivo, “mancato pagamento retribuzione”, strettamente collegato e comprovato dal giudizio promosso dallo stesso, con il quale ha richiesto sia il compenso per le mansioni superiori svolte che la giusta retribuzione, così smentendo quanto allegato dalla stessa società; non senza rilevare che nel richiamato ricorso si legge che “la disamina di questo ricorso è limitato al periodo dall'assunzione al 31/12/2019 e non comprende i periodi da gennaio 2020 in poi, per i quali si fa riserva di ulteriore azione”.
3.2 La richiesta di prestazione “anche nella giornata di domenica” contrasta apertamente con il principio sancito dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2109
c.c., secondo cui il diritto al riposo settimanale è irrinunciabile, rappresentando un presidio fondamentale per la tutela della salute e del benessere psicofisico del lavoratore (cfr. fra le tante Cass., sentenza n. 6727 del 18 marzo 2013 e n. 34690 del 16 novembre 2021).
Le dimissioni del risultano, pertanto, chiaramente riconducibili alla Pt_1
condotta della società; quest'ultima, a fronte del legittimo rifiuto dei dipendenti di lavorare nella giornata domenicale, ha deliberatamente omesso di garantire la prestazione lavorativa, privando così i lavoratori della retribuzione pattuita per i successivi cinque giorni.
Tali circostanze trovano pieno riscontro nelle risultanze istruttorie e, in particolare, nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, come sopra riportate, che
7 hanno confermato che, durante la sospensione di cinque giorni disposta unilateralmente dalla società, i dipendenti non abbiano percepito alcuna retribuzione.
È altresì significativo rilevare che le superiori circostanze – richiesta di prestazione nella giornata di domenica destinata al riposo e mancata retribuzione durante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della società appellata né in primo grado né nel presente giudizio;
la stessa invero si è limitata a negare alcun inadempimento, senza tuttavia provare il regolare adempimento delle prestazioni sulla stessa gravanti.
Alla luce dei superiori elementi, il collegio ritiene pienamente fondate le ragioni dedotte dal lavoratore a sostegno della giusta causa di dimissioni;
la condotta della società datrice di lavoro-richiesta di prestazione lavorativa anche nella giornata di domenica, aggravata ulteriormente per effetto della mancata corresponsione della retribuzione nei giorni di sospensione dell'attività a seguito del rifiuto dei lavoratori - integra una grave violazione degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e permette di ritenere sussistente l'allegata giusta causa delle dimissioni.
Inoltre, la doglianza sollevata dal lavoratore in merito all'erronea ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice appare pienamente fondata;
dall'analisi delle risultanze processuali emerge con chiarezza che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la controversia non verte sulla possibilità per il datore di lavoro di richiedere lo svolgimento di lavoro straordinario, bensì sulla richiesta, avanzata dalla società datrice di lavoro ai lavoratori, di prestare attività anche nella giornata di domenica destinata al riposo settimanale.
4. Parimenti fondata appare la richiesta di riforma del capo della sentenza relativo alla compensazione per metà delle spese processuali, considerata la
8 infondatezza dell'opposizione proposta dalla società e la totale soccombenza della stessa.
5. Per le ragioni esposte, l'appello proposto dal lavoratore deve essere accolto.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto alla revoca del decreto ingiuntivo e alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento parziale del TFR in corso di causa, va disposta la condanna della società appellata al pagamento del residuo importo di
€ 514,07, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto al soddisfo.
6. Le spese processuali del doppio grado, determinate come da dispositivo in relazione al valore della causa (scaglione di valore da € 1.101 a € 5.200 quanto al giudizio di primo grado, tenuto conto del pagamento dell'importo del decreto ingiuntivo in corso di causa;
scaglione di valore fino a € 1.100 quanto al presente grado) e all'attività difensiva svolta, seguono il principio della soccombenza e sono integralmente poste a carico della parte appellata, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 514,07, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1
monetaria dalla data di cessazione del rapporto al soddisfo;
condanna la al pagamento, in favore del procuratore Controparte_1
antistatario dell'appellante, avv. Santo Li Volsi, delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 2.626,00 per il giudizio di primo grado e in €
673,00 per il presente grado, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
9 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 30/01/2025.
Il consigliere est. La Presidente
dott.ssa Caterina Musumeci dott.ssa Elvira Maltese
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 162/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Santo Li Volsi;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Nunzio Luggisi;
Appellato
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza n. 3040/2022 del 16/09/2022 il Tribunale di Catania, in funzione del giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da nei confronti di e, per l'effetto, revocava il CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n.1964/2020 con il quale il Tribunale aveva ingiunto alla il pagamento della somma di € 2.508,83 a titolo di TFR;
dichiarava CP_1
estinto per compensazione il debito di nei confronti di Controparte_1 [...]
per l'ammontare di euro 514,07 oltre interessi;
dichiarava cessata la Parte_1
materia del contendere per l'ammontare residuo del credito da TFR e compensava per metà le spese processuali del giudizio, condannando la società al pagamento della restante parte.
In particolare, il Tribunale, atteso il pagamento parziale del TFR in contestazione, effettuato in favore del nelle more del giudizio, espletata la Pt_1
prova per testi e rilevato che il recesso esercitato dal era avvenuto “per il Pt_1
fatto che la società datrice di lavoro ha omesso di fornire ai propri dipendenti
l'attività di lavoro subordinato”, riteneva non sussistente la giusta causa delle dimissioni e dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso.
Richiamata la giurisprudenza sul punto ed effettuata disamina del CCNL metalmeccanici, accertava che il datore di lavoro poteva disporre, per ciascun lavoratore, di una quota di ore annuali di lavoro straordinario e che nessuna prova era stata fornita circa il comportamento intimidatorio della società.
Appellava detta sentenza , con ricorso depositato in data Parte_1
14.3.2023. Resisteva al gravame la società appellata.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 30.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con unico e articolato motivo di appello, lamenta Parte_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto l'opposizione ed ha revocato il decreto ingiuntivo.
Sostiene di avere rassegnato le proprie dimissioni a causa del comportamento illegittimo della società datrice che ha imposto ai lavoratori di lavorare anche nella giornata della domenica in violazione dell'art. 36, ultimo comma, della
Costituzione, dell'art. 1 della legge 22.2.1934, n. 370, dell'art.2109 del cod. civ.
e dell'art. 9 della legge 8.4.2003 n. 66.
Aggiunge che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ricostruito il fatto oggetto di causa atteso che la società ha imposto ai lavoratori la rinuncia al riposo settimanale e non il mero svolgimento di lavoro straordinario,.
Sotto altro profilo censura la decisione impugnata nella parte in cui il primo decidente ha ritenuto legittima la condotta del datore di lavoro che, a causa del rifiuto dei lavoratori di prestare la propria attività lavorativa nella giornata domenicale, ha sospeso l'attività imprenditoriale per cinque giorni privando per il medesimo periodo i dipendenti della retribuzione. Sul punto, censura l'errore in cui è incorso il decidente laddove ha ritenuto che non vi fosse la prova dell'intento coercitivo o intimidatorio tenuto dall'appellata.
Infine, censura la sentenza nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio che, invece, dovevano gravare sull'appellata.
2. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'appellato, di inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto di cui all'art. 434
c.p.c., come sostituito dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L.
7 agosto 2012, n. 134.
2.1 La censura non merita accoglimento.
2.2 "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
3 l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. n. 27199/2017)
2.3 Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
3. Nel merito l'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
3.1 L'odierno appellante, sin dalla memoria di costituzione del giudizio di primo grado, ha allegato la causa determinante le proprie dimissioni, precisando che la stessa trovava fondamento nella richiesta, avanzata dalla società datrice di lavoro, di svolgere attività lavorativa anche nella giornata domenicale: “ … il
, dopo avere per lungo tempo ricevuto una retribuzione inferiore a quella Pt_1
dovutagli ed avere effettuato prestazioni aggiuntive non remunerate, non ha accettato l'imposizione della società la quale nella riunione da essa convocata ha preteso che il lavorasse anche nella giornata di domenica con invito, Pt_1
in caso di rifiuto, a cercarsi un altro lavoro. Il , pertanto, è stato costretto Pt_1
dal comportamento datoriale a rassegnare le dimissioni per giusta causa e l'ha comunicato alla con lettera inviatale il 4.11.2020 con plico CP_1
raccomandato n. 20004036147-0 che la società non ha ritirato, nonostante
l'avviso di giacenza lasciatogli il 6.11.2020 dall'Ufficiale postale”.
4 Tale ultima circostanza trova riscontro nella lettera versata in atti datata
3.11.2020 nella quale si legge: “Considerato che il rappresentante di codesta società nella riunione convocata l'altro giorno con tutti i dipendenti ha dichiarato l'intenzione di subordinare la continuità dell'attività all'accettazione del lavoro domenicale ed ha invitato ciascun dipendente a cercarsi un altro posto di lavoro;
visto che codesta società ha omesso di pagare le retribuzioni per tutte le ore di lavoro effettivamente esplicate ed il compenso per il lavoro straordinario nonché per le ferie ed i permessi non goduti e che non offre alcuna garanzia di continuità lavorativa, comunico le mie dimissioni per giusta causa, con effetto immediato. Sollecito il pagamento di tutti i miei crediti e del trattamento di fine rapporto e mi riservo, in mancanza di adempimento nel termine di cinque giorni, di adire l'Autorità Giudiziaria per gli ulteriori crediti”.
La superiore missiva risulta inviata al datore di lavoro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
dal plico versato in atti si evince il mancato ritiro dell'atto nel termine per la compiuta giacenza.
Inoltre, nel “Modulo Recesso Rapporto di Lavoro” con decorrenza 4.11.2020, si legge alla “Sezione 4-Recesso dal rapporto di lavoro”: “Tipo Comunicazione
Giusta Causa”, “Motivo Dimissione Per omesso lavoro”
La superiore allegazione in ordine alla causale delle dimissioni ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi;
in particolare, all'udienza del
05/11/2021, il teste ha dichiarato: “… non parente. Sono stato Testimone_1
dipendente della società fino al 2020 e ho un contenzioso ancora pendente con la società relativo al pagamento delle mie spettanze essendomi dimesso per giusta causa perché non mi pagavano la somma da ritenuta la giusta retribuzione. Domanda 1 Sì, ricordo che vi è stata una riunione nel 2020 quando ancora io ero alle dipendenze della società ma il mese esatto non lo ricordo con sicurezza, forse era ottobre. In questa riunione si è discusso di tante cose ed in
5 particolare era incentrata sul preteso svolgimento dell'attività lavorativa nella giornata domenicale e chi non volesse svolgere il lavoro domenicale era tenuto ad andarsene. In passato non avevamo mai lavorato di domenica ed io mi ero addetto a seguire le squadre che si occupavano della telecomunicazione. Preciso che nelle riunioni fatte in passato non si era mai discusso del lavoro nella giornata domenicale. Io dopo la proposta della ditta di lavorare la domenica mi sono dimesso. La retribuzione domenicale era stata proposta di ammontare pari
a quella di un qualunque altro giorno di lavoro”.
Alla stessa udienza ha dichiarato: “non parente. Controparte_2
Sono stato dipendente della società fin al mese di luglio 2021 non ho contenzioso pendente nei confronti della ditta. Sono stato assunto agli inizi del 2018… Sì, ricordo che vi è stata una discussione più che una vera riunione mi sembra che il mese era a ottobre del 2020 in cui si è parlato dell'espletamento dell'attività lavorativa nella giornata della domenica. La ditta avrebbe voluto imporci lo svolgimento del lavoro la domenica perché a suo dire era costretta dalla ditta appaltatrice ad eseguire una commessa in tempi brevi presa senza preventivamente contattarci. Io non ho accettato fin dall'inizio di lavorare di domenica a prescindere dal fatto che la ditta avesse proposto anche il pagamento del doppio della retribuzione giornaliera. In quella circostanza tutti i lavoratori siano rimasti uniti sicché la ditta non poteva licenziarci tutti. Preciso che in questa discussione la ditta non ci disse che chi non avesse lavorato la domenica sarebbe stato licenziato ma ci ha comunicato tale prospettiva dopo una o due settimane nel corso di una riunione nel corso della quale la ditta ci disse proprio che avrebbe sospeso dal giorno successivo tutte le attività se noi non avessimo accettato tale proposta così da presentare noi come colpevoli alla ditta appaltatrice. Di fatto sospese le attività per cinque giorni. Nei giorni successivi
a quella riunione si sono dimessi il e il precedente teste preciso Pt_1 Tes_1
6 meglio che io e gli altri abbiamo capito che a seguito del diverbio si Tes_1
sarebbe dimesso, mentre si è dimesso nei giorni dopo a causa della Pt_1
riunione e per il fatto che eravamo rimasti fermi nei giorni dopo, almeno così mi ha spiegato il per telefono … Noi eravamo pagati a giornata e durante la Pt_1
sospensione non abbiamo percepito la retribuzione”.
Non appaiono idonee ad inficiare la credibilità del teste le dimissioni Tes_1
rassegnate solo in data 22.12.2020, comunque di poco successive ai fatti svoltisi nell'ottobre 2020, e per un motivo, “mancato pagamento retribuzione”, strettamente collegato e comprovato dal giudizio promosso dallo stesso, con il quale ha richiesto sia il compenso per le mansioni superiori svolte che la giusta retribuzione, così smentendo quanto allegato dalla stessa società; non senza rilevare che nel richiamato ricorso si legge che “la disamina di questo ricorso è limitato al periodo dall'assunzione al 31/12/2019 e non comprende i periodi da gennaio 2020 in poi, per i quali si fa riserva di ulteriore azione”.
3.2 La richiesta di prestazione “anche nella giornata di domenica” contrasta apertamente con il principio sancito dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2109
c.c., secondo cui il diritto al riposo settimanale è irrinunciabile, rappresentando un presidio fondamentale per la tutela della salute e del benessere psicofisico del lavoratore (cfr. fra le tante Cass., sentenza n. 6727 del 18 marzo 2013 e n. 34690 del 16 novembre 2021).
Le dimissioni del risultano, pertanto, chiaramente riconducibili alla Pt_1
condotta della società; quest'ultima, a fronte del legittimo rifiuto dei dipendenti di lavorare nella giornata domenicale, ha deliberatamente omesso di garantire la prestazione lavorativa, privando così i lavoratori della retribuzione pattuita per i successivi cinque giorni.
Tali circostanze trovano pieno riscontro nelle risultanze istruttorie e, in particolare, nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, come sopra riportate, che
7 hanno confermato che, durante la sospensione di cinque giorni disposta unilateralmente dalla società, i dipendenti non abbiano percepito alcuna retribuzione.
È altresì significativo rilevare che le superiori circostanze – richiesta di prestazione nella giornata di domenica destinata al riposo e mancata retribuzione durante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della società appellata né in primo grado né nel presente giudizio;
la stessa invero si è limitata a negare alcun inadempimento, senza tuttavia provare il regolare adempimento delle prestazioni sulla stessa gravanti.
Alla luce dei superiori elementi, il collegio ritiene pienamente fondate le ragioni dedotte dal lavoratore a sostegno della giusta causa di dimissioni;
la condotta della società datrice di lavoro-richiesta di prestazione lavorativa anche nella giornata di domenica, aggravata ulteriormente per effetto della mancata corresponsione della retribuzione nei giorni di sospensione dell'attività a seguito del rifiuto dei lavoratori - integra una grave violazione degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e permette di ritenere sussistente l'allegata giusta causa delle dimissioni.
Inoltre, la doglianza sollevata dal lavoratore in merito all'erronea ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice appare pienamente fondata;
dall'analisi delle risultanze processuali emerge con chiarezza che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la controversia non verte sulla possibilità per il datore di lavoro di richiedere lo svolgimento di lavoro straordinario, bensì sulla richiesta, avanzata dalla società datrice di lavoro ai lavoratori, di prestare attività anche nella giornata di domenica destinata al riposo settimanale.
4. Parimenti fondata appare la richiesta di riforma del capo della sentenza relativo alla compensazione per metà delle spese processuali, considerata la
8 infondatezza dell'opposizione proposta dalla società e la totale soccombenza della stessa.
5. Per le ragioni esposte, l'appello proposto dal lavoratore deve essere accolto.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto alla revoca del decreto ingiuntivo e alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento parziale del TFR in corso di causa, va disposta la condanna della società appellata al pagamento del residuo importo di
€ 514,07, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto al soddisfo.
6. Le spese processuali del doppio grado, determinate come da dispositivo in relazione al valore della causa (scaglione di valore da € 1.101 a € 5.200 quanto al giudizio di primo grado, tenuto conto del pagamento dell'importo del decreto ingiuntivo in corso di causa;
scaglione di valore fino a € 1.100 quanto al presente grado) e all'attività difensiva svolta, seguono il principio della soccombenza e sono integralmente poste a carico della parte appellata, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 514,07, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1
monetaria dalla data di cessazione del rapporto al soddisfo;
condanna la al pagamento, in favore del procuratore Controparte_1
antistatario dell'appellante, avv. Santo Li Volsi, delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 2.626,00 per il giudizio di primo grado e in €
673,00 per il presente grado, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
9 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 30/01/2025.
Il consigliere est. La Presidente
dott.ssa Caterina Musumeci dott.ssa Elvira Maltese
10