Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/2004, n. 15101
CASS
Sentenza 5 agosto 2004

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In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere.

La previsione dell'art. 5, settimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74), secondo cui la sentenza di scioglimento del matrimonio deve stabilire un criterio di adeguamento automatico, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria, dell'assegno di mantenimento posto a carico di uno degli ex coniugi è applicabile in via analogica anche all'assegno previsto dall'art. 155 cod. civ. Ne consegue che esso è rivalutabile, anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici ISTAT, salvo i casi di palese iniquità, che richiedono viceversa specifica motivazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/2004, n. 15101
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15101
Data del deposito : 5 agosto 2004

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