Sentenza 5 agosto 2004
Massime • 2
In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere.
La previsione dell'art. 5, settimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74), secondo cui la sentenza di scioglimento del matrimonio deve stabilire un criterio di adeguamento automatico, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria, dell'assegno di mantenimento posto a carico di uno degli ex coniugi è applicabile in via analogica anche all'assegno previsto dall'art. 155 cod. civ. Ne consegue che esso è rivalutabile, anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici ISTAT, salvo i casi di palese iniquità, che richiedono viceversa specifica motivazione.
Commentari • 6
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Il secondo comma dell'art. 151 c.c. statuisce che il giudice, pronunziando la separazione, ove ne ricorrano le circostanze e venga richiesto, dichiara "a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio". Presupposto dell'addebito, la cui valutazione va effettuata sulla base del complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale e i cui effetti rilevano in sede di diritto al mantenimento e successorio, è, dunque, l'intollerabilità della convivenza causata dalla violazione, da parte di uno dei due coniugi, degli obblighi e dei doveri nascenti dal matrimonio (Cass. n. …
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L'articolo 5, comma 7, della Legge n. 898/70 prevede che il giudice, nell'ambito di un procedimento di divorzio, nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli, deve determinare anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Tale norma è applicabile in via analogica anche all'assegno previsto dall'articolo 155 del Codice civile in materia di separazione. Ne consegue che l'assegno di mantenimento è rivalutabile anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici ISTAT, salvo i casi di palese iniquità che richiedono, invece, specifica motivazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/2004, n. 15101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15101 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI RI Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON RI, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso l'avvocato ROMANO CERQUETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE ALESSIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BE IL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 26271/01 proposto da:
BE IL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso l'avvocato GUGLIELMO FRATTARI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO ARRIGOTTI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale,;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ON RI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 599/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata l'08/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2004 dal Consigliere Dott. RI Gabriella LUCCIOLI;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l'Avvocato ARRIGOTTI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo ed il rigetto del secondo e del terzo motivo del ricorso principale;
l'inammissibilità del primo motivo ed il rigetto del secondo motivo del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 giugno - 16 settembre 1999 il Tribunale di Padova, adito da RI ON, dichiarava la separazione personale dal coniuge VI LL senza addebito, assegnava la casa coniugale al marito, autorizzando la ONa a rimanere in detta abitazione, nella parte al piano terra, fino a che il marito le trovasse un alloggio adeguato, confermava l'assegno di mantenimento fissato in sede presidenziale nella misura di L. 950.000 mensili, dichiarava inammissibili le domande concernenti la divisione dei beni in comunione, rigettava la domanda del convenuto di ripartizione delle spese comuni della casa coniugale, compensava tra le parti le spese di lite.
Proposto appello dalla ON ed appello incidentale dal LL, con sentenza del 29 gennaio - 8 maggio 2001 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma, assegnava la casa coniugale nella sua interezza al LL, fissando la data del 15 luglio 2001 per il rilascio da parte della moglie della parte occupata, poneva a carico del marito l'assegno di mantenimento nella misura di L.
1.750.000 mensili a decorrere dal 15 luglio 2001, con rivalutazione ISTAT, confermava nel resto la pronuncia impugnata e compensava le spese del grado.
Osservava in motivazione la Corte territoriale, in relazione alle reciproche richieste di addebito, che le risultanze probatorie non consentivano di desumere elementi di responsabilità a carico dell'uno o dell'altro coniuge, essendo emersa una situazione di foltissima conflittualità, che trovava ragione ed alimento nella assoluta inconciliabilità dei rispettivi temperamenti e che era resa manifesta anche dal comportamento processuale e dalla asprezza delle difese.
Quanto alla assegnazione della casa coniugale, rilevava che la soluzione di lasciare il piano terreno in godimento temporaneo alla moglie appariva non ulteriormente praticabile a causa dei tesissimi rapporti tra le parti e delle opposte pretese di detenere ognuno l'intera unità immobiliare, onde in assenza di figli minorenni o anche maggiorenni conviventi e non autosufficienti l'unità immobiliare non poteva che essere assegnata totalmente al proprietario LL.
Ritenuto peraltro che il predetto era titolare di pensione di L. 48.295.000 annue al lordo delle trattenute, che aveva percepito il trattamento di fine rapporto ed aveva acquistato negli anni 1972 e 1973 un appartamento con garage - inutilmente offerto alla ON -dal quale poteva trarre un canone di locazione pari almeno a L.
1.000.000 mensili, e considerato che la ON, ormai settantenne, era malata e priva di reddito, reputava conforme ad equità elevare l'assegno nella misura e con la decorrenza suindicate.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la ON deducendo tre motivi. Il LL ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale fondato su due motivi ed illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 151 comma 2 c.c. in relazione all'art. 143 comma 2 c.c., omissione, insufficienza e/o contraddittorietà di motivazione, si deduce che la Corte di Appello, nel confermare la statuizione di separazione senza addebito, non ha tenuto alcun conto che la conflittualità di fortissimo segno negativo dalla stessa Corte rilevata trovava ragione in una serie di aggressioni e di minacce di morte rivolte alla moglie ed ai figli, di lesioni personali in danno della prima, in atti di danneggiamento degli arredi, dimostrati dalle numerose denunce/querele, dalla certificazione medica prodotta e dalle precise testimonianze dei figli. Si rileva che la Corte di merito ha disatteso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le percosse e le violenze, costituendo aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, integrano comportamenti tali da rendere di per sè addebitatale la separazione, non potendo esse giustificarsi come atti di ritorsione ad una provocazione dell'altro coniuge e quindi sottraendosi al giudizio comparativo.
Si osserva inoltre che, anche ammessa la possibilità di una valutazione comparativa dei rispettivi comportamenti, è comunque mancata ogni motivazione in ordine alle condotte della ON in ipotesi concorrenti nel determinarsi della crisi coniugale ed alla loro collocazione temporale, atteso che secondo la testimonianza della figlia gli atti violenti del padre risalivano agli anni 1984 - 1985, quando il medesimo abusava di sostanze alcooliche, mentre quelli contestati dal predetto alla moglie andavano riferiti agli anni 1989 - 1991, ossia ad un periodo nettamente successivo, così da doversi escludere che quelle violenze si configurassero come reazioni ad asseriti atteggiamenti offensivi della moglie.
Si deduce infine che il riferimento contenuto nella sentenza impugnata ad una riconciliazione tra le parti non consente di comprendere se si sia inteso aver riguardo all'istituto cui l'ordinamento ricollega gli effetti di cui agli artt. 154 e 157 c.c., e che comunque nella sentenza stessa non vi è alcun riferimento ad elementi idonei a lumeggiare un evento siffatto.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 151 comma 2 c.c. in relazione all'art. 143 comma 2 c.c., si censura la sentenza impugnata per aver negato che la separazione fosse addebitabile alla ON.
I due motivi così sintetizzati vanno esaminati congiuntamente, in quanto investono sotto opposte prospettive il capo della sentenza nel quale si è esclusa l'addebitabilità della separazione. Il motivo di cui al ricorso incidentale appare inammissibile nella sua formulazione, in quanto, nonostante il richiamo formale contenuto nella sua rubrica a vizi di violazione di legge, esso si risolve in una serie di censure di mero fatto, dirette a contrastare le valutazioni compiute nella sentenza impugnata ed a proporre una diversa ricostruzione dei fatti ed una diversa lettura del materiale probatorio acquisito, del quale si sostiene la idoneità a dimostrare la responsabilità della ON nel fallimento dell'unione coniugale. Il corrispondente motivo del ricorso principale deve essere al contrario accolto, nei limiti che saranno di seguito precisati. Come è noto, ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. per tutte Cass. 2001 n. 12130; 2000 n. 10682;
2000 n. 279; 1999 n. 2444; 1998 n. 12489; 1998 n. 10742). La giurisprudenza di questa Suprema Corte è altrettanto consolidata nell'affermare che l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (v. sul punto, tra le altre, Cass. 2001 n. 14162; 2000 n. 279, cit.; 1999 n. 2444, cit.; 1997 n. 7817; 1994 n. 3511; 1992 n. 961). E tuttavia - ed anche su tale punto questa Suprema Corte è uniformemente orientata - nell'ipotesi in cui i fatti accertati a carico di un coniuge integrino violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale e la dignità dell'altro coniuge, così superando la soglia minima di solidarietà e di rispetto per la personalità del partner, essi sfuggono ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificati come atti di reazione o ritorsione rispetto al comportamento dell'altro (Cass. 2002 n. 8787; 1989 n. 5397; 1988 n. 6976; 1987 n. 6256; 1982 n. 176; 1981 n. 5949; 1980 n. 5372; 1978 n. 2809). Tanto ritenuto in diritto, va rilevato che la Corte di Appello, nel ricondurre la causa della crisi coniugale alla fortissima conflittualità tra i coniugi ed alla inconciliabilità dei rispettivi temperamenti e nell'affermare che la temporanea riconciliazione - intesa ovviamente in senso atecnico, come mero tentativo di ricomposizione del conflitto, e quindi chiaramente non produttiva degli effetti di cui agli artt. 154 e 157 c.c. - tra loro intervenuta, cui ben presto era seguito un nuovo stato di crisi, non sarebbe stata possibile se i fatti dedotti dalla ON fossero stati della portata riferita e si collocassero nel periodo dalla stessa indicato, ha fornito una motivazione del tutto incongrua, in quanto priva di ogni riferimento alla documentazione sanitaria prodotta ed alle risultanze della prova testimoniale, analiticamente trascritte nel motivo di ricorso, aventi ad oggetto reiterati e gravi episodi di violenza, cui accertamento va riconosciuto, in forza delle argomentazioni innanzi svolte, il carattere della decisività. Il ragionamento svolto dalla Corte di Appello si sostanzia in una motivazione del tutto carente, che non consente di desumere se quel materiale probatorio sia stato in qualche misura considerato ed apprezzato, e che d'altro canto sottende una errata vantazione di rilevanza, ai fini della statuizione di addebito, dei comportamenti integranti atti di violenza.
Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell'art 112 c.p.c. ed omessa motivazione, si sostiene che la ON aveva chiesto con F atto di appello la liquidazione di un assegno non inferiore a L.
1.200.000 mensili, con decorrenza dalla domanda e rivalutazione per il periodo intermedio in funzione della svalutazione monetaria intervenuta nelle more, secondo scaglioni progressivi annuali sino a raggiungere al momento della decisione l'importo aggiornato al valore corrente della moneta, nonché gli interessi corrispettivi sulla differenza tra ciascuna rata mensile rivalutata e l'importo mensile di L. 950.000 effettivamente percepito, a decorrere da ciascuna scadenza, e che tali richieste sono state completamente ignorate dalla Corte territoriale. Si deduce in subordine, per l'eventualità che si ravvisi una statuizione implicita sul punto, che la sentenza impugnata non ha affatto indicato le ragioni del rigetto di tali pretese. La censura è infondata, sotto entrambi i profili gradatamente prospettati. Ed invero la Corte di Appello, disponendo l'aumento dell'assegno con decorrenza dal 15 luglio 2001, in evidente collegamento con l'allontanamento della ON dalla casa coniugale e con i maggiori oneri alla medesima derivanti dalla necessità di reperire una nuova sistemazione abitativa, ha implicitamente, ma chiaramente confermato, riconoscendone l'equità, la determinazione dell'assegno disposta dal primo giudice fino a detta data. La motivazione sul punto è desumibile dal complesso delle analitiche argomentazioni svolte nell'esaminare le condizioni personali e patrimoniali delle parti;
ne' può imputarsi alla Corte di merito di non aver tenuto conto, quale parametro di riferimento, del tenore di vita goduto durante il matrimonio, trattandosi di elemento chiaramente desumibile e desunto dall'ammontare complessivo dei redditi e dalla consistenza patrimoniale del LL. Il motivo va tuttavia accolto nei limiti in cui è diretto a contestare il mancato esame in sede di appello della specifica censura relativa alla omessa rivalutazione dell'assegno da parte del Tribunale, tenuto conto che ai sensi dell'art. 5 n. 7 della legge n. 898 del 1970, nel testo novellato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, pacificamente applicabile anche in tema di separazione (v.
Cass. 1999 n. 13610; 1995 n. 13131; 1994 n. 2051), l'assegno è soggetto a rivalutazione, anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici ISTAT, salvo i casi di palese iniquità, che richiedono invece specifica motivazione.
Con il terzo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 156 comma 1 e 2 c.c., omissione, insufficienza e/o contraddittorietà di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata, nell'elevare l'assegno di mantenimento da L. 950.000 a L.
1.750.000 mensili sul rilievo che la ON aveva rifiutato di occupare un appartamento di proprietà del marito dal quale il medesimo poteva trarre un reddito di almeno L.
1.000.000 mensili, ha inspiegabilmente ed immotivatamente aumentato l'assegno stesso in misura inferiore al valore locativo di quell'immobile, non ha inoltre considerato che detta integrazione era comunque soggetta a tassazione, non ha infine tenuto canto della inidoneità della somma liquidata a consentire il riequilibrio delle condizioni economiche delle parti.
La censura è da disattendere, in quanto si fonda su una lettura non corretta della sentenza impugnata. La Corte di Appello non ha infatti in alcun modo ancorato la propria statuizione di aumento dell'assegno alla circostanza che la ON aveva rifiutato di occupare l'altra unità immobiliare offertale dal LL ed al rilievo che quest' ultimo poteva conseguentemente beneficiare dei frutti della relativa locazione, ma si è limitata a prendere in considerazione tale ulteriore reddito potenziale ai fini della valutazione, in termini di attualità, delle condizioni economiche del marito e quale elemento concorrente a giustificare detto aumento. Gli ulteriori profili del motivo di ricorso diretti a contestare che l'assegno così aumentato consenta il riequilibrio delle condizioni economiche delle parti sono inammissibili, in quanto diretti a sollecitare, a fronte di una motivazione congrua e logicamente corretta, un diverso apprezzamento nel merito, non consentito in questa fase di legittimità. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 156 comma 1 e 2 c.c., si deduce che, una volta addebitata la separazione alla moglie, avrebbe dovuto liquidarsi in favore della medesima un assegno di natura meramente alimentare. Si sostiene altresì che nel disporre, diversamente da quanto stabilito dal primo giudice, la rivalutazione dell'assegno liquidato in sede di appello la Corte di merito non ha considerato che i redditi dell'onerato non sono suscettibili di rivalutazione automatica.
Il primo profilo di censura è assorbito dalla pronuncia di inammissibilità del primo motivo dello stesso ricorso incidentale. La seconda doglianza è infondata, in quanto la Corte di Appello ha fatto puntuale applicazione del principio di diritto innanzi richiamato, che impone anche per l'assegno di separazione, così come per quello di divorzio, la rivalutazione monetaria, salvo il caso di palese iniquità. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione alle censure accolte e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale per quanto di ragione, rigetta l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2004