TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4912 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 13/2024
Il Giudice TO RA TO, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_1
ricorrente contro
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to TOSCANO NICOLA ROBERTO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero di contributi obbligatori.
Conclusioni: come da note a verbale delle parti all'udienza del
18.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, opponendosi al decreto ingiuntivo emesso per il recupero di contributi obbligatori pretesi dalla resistente, preliminarmente eccepiva la CP_1 maturata estinzione per prescrizione quinquennale dei contributi ingiunti maturati prima dell'entrata in vigore della L. n. 247/2012, e, nel merito, affermava l'insussistenza di supporto probatorio dei crediti vantati dalla onerata della prova nel giudizio CP_1 oppositivo, ed eccepiva l'illegittimità del cumulo di interessi e sanzioni in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. Domandava, nelle conclusioni, la declaratoria di illegittimità ed infondatezza nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in subordine la riduzione delle somme ingiunte per come accertate in giudizio, con il favore delle spese processuali. Allegava documentazione ed avanzava istanza di CTU per la determinazione esatta degli importi spettanti.
Costituitasi la parte resistente opposta, attrice in senso sostanziale, domandava il rigetto della proposta opposizione affermando la fondatezza delle pretese azionate con la domanda d'ingiunzione, per ricorrenza, nel caso di specie, di tutti gli elementi costitutivi dei crediti vantati a titolo di: a) 5° rata del piano di rateizzazione con scadenza
31.10.2021 dei contributi omessi, interessi e sanzioni, relativi agli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; b) contribuzione minima e di maternità per gli anni 2016 e 2017, e c) contributi soggettivi integrativi eccedenti i minimi per gli anni 2016 e 2018 oltre interessi e sanzioni, in virtù della documentazione allegata già nel procedimento monitorio, compresi gli atti interruttivi della prescrizione, e non disconosciuta dall'opponente, e considerata la pacifica iscrizione dell'opponente alla , rappresentando CP_1 che alcuna prescrizione in questo caso decennale era maturata in virtù di validi atti interruttivi prodotti, atteso che per i contributi soggettivi ed integrativi eccedenti i minimi per gli anni 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 e 2018, l'opponente aveva inviato le comunicazioni reddituali in epoca successiva all'entrata in vigore della
L. n. 247/2012: in data 03.10.2012 per il 2011, in data 02.10.2017 per l'anno 2016, in data 03.03.2017 per gli anni 2012, 2013, 2014 e
2015, ed in data 19.05.2021 per l'anno 2018, e che per i contributi minimi e di maternità per gli anni 2016 e 2017 non era decorso il decennio di prescrizione. Domandava, di conseguenza, il rigetto del
Pag. 2 di 11 promosso ricorso oppositivo, con il favore delle spese di lite.
Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Ebbene, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
1. Sulla preliminare eccezione di insussistenza di prove a fondamento del credito
Innanzitutto, occorre precisare che nel presente giudizio oppositivo il sindacato giudiziale non potrebbe essere limitato alla sola verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ingiuntivo, in quanto, trattandosi di cognizione ordinaria, detto giudizio deve essere esteso alla fondatezza delle domande azionate1.
1.1. Tanto conforta l'irrilevanza dell'eccezione sollevata dalla parte opponente di insussistenza di prova dei contributi contesi relativamente alla dichiarazione ex art. 635 c.c. posta a fondamento dell'ingiunzione opposta ai fini della decisione della presente opposizione estesa al merito delle pretese.
2. Sull'illegittimità del cumulo di interessi e sanzioni
Pag. 3 di 11 Del tutto generica è l'eccezione di illegittimità del cumulo di interessi e delle sanzioni maturate sollevata dalla parte opponente che, di conseguenza, non può essere accolta.
2.1. Si consideri, inoltre, che la parte resistente opposta ha ricostruito analiticamente la determinazione dei contributi e degli accessori pretesi per tutti gli anni in contesa, richiamando la disciplina legale e regolamentare applicata al caso di specie in forza dell'incontestata iscrizione della parte opponente alla Cassa Forense.
Ebbene, la parte ricorrente opponente non ha contestato in modo preciso e puntuale la ricostruzione giuridica e fattuale dei contribuiti e degli accessori omessi, limitandosi ad una generica doglianza di illegittimità del cumulo tra interessi e sanzioni. Tanto conforta il rigetto dell'eccezione genericamente sollevata.
3. Sull'eccezione di prescrizione dei contributi contesi
Anche l'eccezione sollevata dalla parte opponente di maturata estinzione per prescrizione quinquennale dei contributi maturati prima dell'entrata in vigore della L. n. 247/2012 è palesemente infondata e non merita accoglimento.
Per meglio comprendere le conclusioni appena rassegnate occorre fare alcune importanti premesse.
3.1. Quanto al regime della prescrizione applicabile ai contributi in esame occorre ribadire che l'art. 66 della L. n. 247/2012, entrata in vigore in data 02.02.2013, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione così disponendo:
<La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni
Pag. 4 di 11 dovute alla Controparte_1
.
[...]
3.2. Tale disposizione, pertanto, ha sancito l'inoperatività dell'art. 3 della legge n. 335/1995 per la Controparte_2
, facendo rivivere il termine decennale
[...] di prescrizione di cui al primo comma dell'art. 19 della L. n. 576/1980 che si riporta integralmente:
<La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni CP_1 relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1 dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23.>>.
3.3. Con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore del 02/02/2013 della nuova normativa in un importante arresto la
Suprema Corte ha statuito che “… (omissis)…la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonchè alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente … (omissis)…”2.
3.4. Pertanto, il termine più ampio di dieci anni vale sia per i crediti sorti dopo l'entrata in vigore della nuova legge che per i crediti sorti prima, se per gli stessi, alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, il termine quinquennale non si era ancora maturato. 2 Cfr. Cass., 18/03/2013, n. 6729 così massimata: “In tema di previdenza forense, l'art. 66 l. n. 247 del
2012 nello stabilire che "La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3
l. 8 agosto 1995 n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_1 " non opera una interpretazione autentica della norma richiamata, atteso che nella
[...] norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente.”.
Pag. 5 di 11 3.5. Per quel che concerne la decorrenza della prescrizione in esame occorre distingue tra contribuzione minima, per la quale la prescrizione decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla , in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di CP_1 onere dovuto a prescindere dal reddito, e contribuzione eccedente i minimi, per la quale si applica l'art. 19 della L. n. 576/1980 sopra riportato che stabilisce la decorrenza della prescrizione dalla data di trasmissione della dichiarazione dei redditi3.
3.6. Ed ancora, per le sanzioni pecuniarie comminate ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. n. 576/1980 in caso di inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare del CP_1 reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi opera la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689/1981 decorrente dalla data di commissione della violazione attesa la natura ammnistrativa della sanzione di cui si tratta secondo quanto chiarito anche di recente dalla Corte di cassazione4. 3 In tal senso cfr. Cass. 26/10/2018, n. 27218 così massimata: “La disciplina della prescrizione della contribuzione minima dovuta alla cassa forense, in quanto contributo autonomo rispetto ai redditi professionali dichiarati, non è quella del disposto dell'art. 19 l. 576/1980, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione della dichiarazione dei redditi, ma della norma generale di cui all'art. 2935 c.c., secondo la quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.”. 4 Cfr. Cass. 02/07/2018, n. 17258 nella parte in cui ribadisce: “… (omissis)… Il ricorso è infondato dovendosi dare continuità all'orientamento, oramai consolidato, affermato da questa Corte (sentenze n.
18130 del 04/08/2010; n. 13545 del 26/05/2008; 20/9/2006 n. 20343; del 24/3/2003 n.4290) secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, comma 4, primo periodo della L. n.
576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione, alla CP_1 Controparte_1
, dell'ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta
[...] per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
Ne consegue che essa è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione e non a quella decennale prescritta dalla L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 1, che si riferisce solo ai contribuenti e ai relativi accessori.
Pag. 6 di 11
3. In particolare si è rilevato che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso dell'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3 alle contribuzioni dovute alle casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti (Cass., sez., lav., 16 agosto 2001, n.
11140; Cass., sez., lav., 6 novembre 2006, n. 23643; Cass., sez., lav., 15 marzo 2006, n. 5622; Cass., sez., lav., 24 febbraio 2006, n. 4153; Cass., sez., lav., 29 dicembre 2004, n. 24138; Cass., sez., lav. 24 marzo
2005, n. 6340; Cass., sez., lav., 10 dicembre 2004, n. 23116; Cass., sez., lav., 9 aprile 2003, n. 5522; Cass., sez., lav., 1 luglio 2002. n. 9525; Cass., sez., lav., 27 giugno 2002, n. 9408; 12 gennaio 2002, n. 330). CP_ 4. Inoltre, quanto al più specifico profilo delle sanzioni irrogate dalla , questa Corte (ex plurimis Cass., sez. lav., 24 marzo 2003, n. 4290; Cass., sez. lav., 20 settembre 2006. n. 20343) ha anche precisato in proposito che la penalità prevista dalla L. n. 576 del 1980, art. 17, comma 4, primo periodo, nel testo modificato dalla L. n. 141 del 1991, art. 9, nel caso di omessa (annuale) comunicazione del reddito da parte dei professionisti alla ha natura di Controparte_1 sanzione amministrativa pecuniaria. Cfr. Cass., sez. lav., 26 maggio 2008. n. 13545, secondo cui le norme procedimentali di cui alla L. n. 689 del 1981, trovano applicazione anche per l'irrogazione della sanzione amministrativa relativa all'omesso invio della comunicazione reddituale alla , salvo che per CP_1 quegli aspetti espressamente derogati (o espressamente disciplinati in modo diverso) da altre norme speciali di pari grado (con conseguente irrilevanza di disposizioni regolamentari contrastanti con la normativa primaria). Nè la natura amministrativa di tale sanzione - affermata anche dalla giurisprudenza recente di questa Corte - è venuta meno per effetto della privatizzazione CP_ della ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 essendo rimasto comunque in capo alla un CP_1 potere, previsto dalla legge, di irrogazione di sanzioni per comportamenti degli iscritti in violazione di legge;
potere al quale corrisponde una situazione di soggezione degli iscritti stessi;
cfr., per altro verso, Cass., sez. lav., 14 novembre 2001, n. 14191. secondo cui anche dopo la privatizzazione ex D.Lgs.
n. 509 del 1994, permane in capo alla il potere di fare ricorso al ruolo esattoriale per la CP_1 riscossione dei contributi.
5.- Sullo specifico problema - che è quello posto dal ricorso della ricorrente - del termine prescrizionale CP_ (quinquennale o decennale) per l'irrogazione delle sanzioni da parte della , la sentenza, Cass. sez. lav., 20 settembre 2006, n. 20343 - nel ribadire che ha natura amministrativa la sanzione pecuniaria comminata dalla L. n. 576 del 1980, art. 17, comma 4, primo periodo, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare del reddito Controparte_1 professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi - ha precisato che la stessa, come tale, è soggetta alla prescrizione quinquennale, di cui alla L.
24 novembre 1981, n. 689, art. 28, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Ciò perchè la disciplina generale (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, cit., art. 28) - in materia di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie - non risulta derogata da disposizione speciale in materia di prescrizione della sanzione amministrativa (di cui alla L. 20 settembre 1980, n. 576, art.
17, comma 4, primo periodo, cit.). Ed infatti ha ritenuto questa Corte - la prescrizione decennale (di cui alla L. 20 settembre 1980 n. 576, art. 19, comma 1, primo periodo, cit.) riguardante i "contributi dovuti alla , nonchè ogni relativo accessorio e - aggiunge la Controparte_1
Corte - "sanzione ai sensi della presente legge" risulta, come tale, "tacitamente abrogata a seguito dell'entrata in vigore alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9 e 10, cit.". Nello stesso senso si è successivamente espressa anche Cass., sez. lav., 4 giugno 2008, n. 14779, che - rigettando anche
l'eccezione di incostituzionalità - ha ribadito la natura amministrativa della sanzione pecuniaria comminata dalla L. n. 576 del 1980, art. 17, comma 4, primo periodo, (successivamente modificato dalla L. 11 febbraio 1992, n. 141, art. 9), con conseguente assoggettamento alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Pag. 7 di 11 3.7. Facendo concreta applicazione dei principi appena sopra enucleati alla fattispecie in esame occorre concludere per l'insussistenza di una ipotesi di estinzione, anche parziale, per prescrizione dei contributi contesi.
3.8. A ben veder, infatti, alcuna prescrizione dei crediti previdenziali in esame è ravvisabile se si considera che prima dell'entrata in vigore della L. n. 247/2012 nessuna prescrizione si era maturata, operando, di conseguenza, il termine decennale di prescrizione ex art. 66 della
L. n. 247/20125 che ha fatto rivivere la precedente disciplina disposta dall'art. 19 della L. n. 576/1980 sopra riportato.
CP_ 6. Nessun rilievo è stato attribuito alla normativa regolamentare invocata dalla atteso che secondo questa Corte (sentenza n. 13545/2008) la legge n. 576 del 1980, art. 19, disposizione speciale, è stata abrogata in parte qua dalla L. n. 335 del 1995, comma 9, dell'art. 3; posto che il comma 9, lett. a) riguarda il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le altre gestioni pensionistiche obbligatorie, mentre la lett. b) si riferisce a "tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria"; formulazione questa che è onnicomprensiva (anche della contribuzione di tipo pensionistico, quale quella rilevante nella specie) e non lascia fuori alcuna forma di previdenza obbligatoria. Pertanto per il solo fatto che la previdenza forense abbia carattere (non già facoltativo, ma) obbligatorio, come risulta CP_ dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 22, secondo cui l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli avvocati che esercitano la libera professione con carattere di continuità, trova applicazione l'art. 3 cit., comma 9, con conseguente abrogazione della citata L. n. 576 del 1980, art. 19.
Del resto questa Corte ha già ritenuto l'applicabilità dell'art. 3 cit., comma 9, ad altre ipotesi di sistemi previdenziali categoriali (geometri e commercialisti): Cass. luglio 2002 n. 9525, Cass. 27 giugno 2002 n.
9408; Cass. 12 gennaio 2002 n. 330, Cass. 16 agosto 2001 n. 11140".
7.- Infine è stata pure esclusa da questa Corte (Cass. n. 13545/2008) la eventualità di una questione di CP_ costituzionalità atteso che la disciplina delle sanzioni irrogate dalla , per le argomentazioni sopra svolte, risulta conformata, quanto alla durata del termine prescrizionale (quinquennale, quindi), a quella dei contributi ed è la stessa di quella delle sanzioni amministrative in genere. Questa armonizzazione del sistema complessivo appare conforme al principio di eguaglianza. Nè per altro verso sono compromesse CP_ le esigenze di tutela previdenziale degli iscritti alla e di solidarietà tra gli stessi - pur sempre sottese al regime delle sanzioni - apparendo non esiguo il termine prescrizionale quinquennale per l'irrogazione delle sanzioni;
cfr. la giurisprudenza costituzionale secondo cui "l'incongruità del termine di prescrizione può ammettersi, ed è rilevante, solo quando esso sia di durata tale da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e di conseguenza appaia inoperante la tutela del diritto" (C. cost. n. 1021 del 1988). … (omissis)…”.
Pag. 8 di 11 3.9. Come già sopra ribadito, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato l'art. 66 della L. n. 247/2012 ritenendolo applicabile unicamente per il futuro e, soprattutto, per quello che qui più interessa, ritenendolo operante per le prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente6.
3.10. Ebbene, tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 19 cit., il dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione dei crediti controversi decorre, nel caso di specie, per l'anno 2011 dal 03/10/2012, data di trasmissione da parte del ricorrente alla dei dati reddituali relativi all'anno 2011, CP_1 per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 dal 03/03/2017, data di trasmissione alla dei dati reddituali relativi a tutti gli CP_1 anni indicati, per l'anno 2016 dal 02/10/2017, data di trasmissione alla dei dati reddituali relativi al 2016, e per il 2018 dal CP_1
19/05/2021, data di trasmissione alla dei dati CP_1 reddituali relativi all'anno 2018.
3.11. Pertanto, alla data del 02.02.2013 di entrata in vigore della L.
n. 247/2012 non si era maturata alcuna prescrizione dei crediti controversi secondo il regime previgente.
Non solo: è incontestato oltre che documentato l'invio da parte della e la ricezione in data 05/04/2017 di un valido atto CP_1 interruttivo della prescrizione dei contributi per gli anni 2011-2015 nonché l'invio e la ricezione in data 14/02/2022 di ulteriore atto interruttivo della prescrizione dei contributi relativi agli anni 2016-
2018.
Pag. 9 di 11 Tanto conforta il rigetto di tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente per infondatezza.
Pertanto, deve essere integralmente rigettata la promossa azione oppositiva al decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza in ragione dell'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. TO RA SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte ricorrente opponente al pagamento in favore della parte resistente opposta delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 4.200,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa
e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014.
Pag. 10 di 11 Bari,18/12/2025
Il Giudice del lavoro
TO RA TO
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tal senso cfr. anche Cass. 17.10.2011, n. 21432 così massimata: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione — l'opponente che eccepisca
l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.”. 5 Questa la norma cit.: << La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
.>>. Controparte_1 6 In tal senso cfr. Cass. n. 6729/2013.
Sezione Lavoro
N.R.G. 13/2024
Il Giudice TO RA TO, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_1
ricorrente contro
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to TOSCANO NICOLA ROBERTO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero di contributi obbligatori.
Conclusioni: come da note a verbale delle parti all'udienza del
18.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, opponendosi al decreto ingiuntivo emesso per il recupero di contributi obbligatori pretesi dalla resistente, preliminarmente eccepiva la CP_1 maturata estinzione per prescrizione quinquennale dei contributi ingiunti maturati prima dell'entrata in vigore della L. n. 247/2012, e, nel merito, affermava l'insussistenza di supporto probatorio dei crediti vantati dalla onerata della prova nel giudizio CP_1 oppositivo, ed eccepiva l'illegittimità del cumulo di interessi e sanzioni in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. Domandava, nelle conclusioni, la declaratoria di illegittimità ed infondatezza nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in subordine la riduzione delle somme ingiunte per come accertate in giudizio, con il favore delle spese processuali. Allegava documentazione ed avanzava istanza di CTU per la determinazione esatta degli importi spettanti.
Costituitasi la parte resistente opposta, attrice in senso sostanziale, domandava il rigetto della proposta opposizione affermando la fondatezza delle pretese azionate con la domanda d'ingiunzione, per ricorrenza, nel caso di specie, di tutti gli elementi costitutivi dei crediti vantati a titolo di: a) 5° rata del piano di rateizzazione con scadenza
31.10.2021 dei contributi omessi, interessi e sanzioni, relativi agli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; b) contribuzione minima e di maternità per gli anni 2016 e 2017, e c) contributi soggettivi integrativi eccedenti i minimi per gli anni 2016 e 2018 oltre interessi e sanzioni, in virtù della documentazione allegata già nel procedimento monitorio, compresi gli atti interruttivi della prescrizione, e non disconosciuta dall'opponente, e considerata la pacifica iscrizione dell'opponente alla , rappresentando CP_1 che alcuna prescrizione in questo caso decennale era maturata in virtù di validi atti interruttivi prodotti, atteso che per i contributi soggettivi ed integrativi eccedenti i minimi per gli anni 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 e 2018, l'opponente aveva inviato le comunicazioni reddituali in epoca successiva all'entrata in vigore della
L. n. 247/2012: in data 03.10.2012 per il 2011, in data 02.10.2017 per l'anno 2016, in data 03.03.2017 per gli anni 2012, 2013, 2014 e
2015, ed in data 19.05.2021 per l'anno 2018, e che per i contributi minimi e di maternità per gli anni 2016 e 2017 non era decorso il decennio di prescrizione. Domandava, di conseguenza, il rigetto del
Pag. 2 di 11 promosso ricorso oppositivo, con il favore delle spese di lite.
Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Ebbene, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
1. Sulla preliminare eccezione di insussistenza di prove a fondamento del credito
Innanzitutto, occorre precisare che nel presente giudizio oppositivo il sindacato giudiziale non potrebbe essere limitato alla sola verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ingiuntivo, in quanto, trattandosi di cognizione ordinaria, detto giudizio deve essere esteso alla fondatezza delle domande azionate1.
1.1. Tanto conforta l'irrilevanza dell'eccezione sollevata dalla parte opponente di insussistenza di prova dei contributi contesi relativamente alla dichiarazione ex art. 635 c.c. posta a fondamento dell'ingiunzione opposta ai fini della decisione della presente opposizione estesa al merito delle pretese.
2. Sull'illegittimità del cumulo di interessi e sanzioni
Pag. 3 di 11 Del tutto generica è l'eccezione di illegittimità del cumulo di interessi e delle sanzioni maturate sollevata dalla parte opponente che, di conseguenza, non può essere accolta.
2.1. Si consideri, inoltre, che la parte resistente opposta ha ricostruito analiticamente la determinazione dei contributi e degli accessori pretesi per tutti gli anni in contesa, richiamando la disciplina legale e regolamentare applicata al caso di specie in forza dell'incontestata iscrizione della parte opponente alla Cassa Forense.
Ebbene, la parte ricorrente opponente non ha contestato in modo preciso e puntuale la ricostruzione giuridica e fattuale dei contribuiti e degli accessori omessi, limitandosi ad una generica doglianza di illegittimità del cumulo tra interessi e sanzioni. Tanto conforta il rigetto dell'eccezione genericamente sollevata.
3. Sull'eccezione di prescrizione dei contributi contesi
Anche l'eccezione sollevata dalla parte opponente di maturata estinzione per prescrizione quinquennale dei contributi maturati prima dell'entrata in vigore della L. n. 247/2012 è palesemente infondata e non merita accoglimento.
Per meglio comprendere le conclusioni appena rassegnate occorre fare alcune importanti premesse.
3.1. Quanto al regime della prescrizione applicabile ai contributi in esame occorre ribadire che l'art. 66 della L. n. 247/2012, entrata in vigore in data 02.02.2013, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione così disponendo:
<La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni
Pag. 4 di 11 dovute alla Controparte_1
.
[...]
3.2. Tale disposizione, pertanto, ha sancito l'inoperatività dell'art. 3 della legge n. 335/1995 per la Controparte_2
, facendo rivivere il termine decennale
[...] di prescrizione di cui al primo comma dell'art. 19 della L. n. 576/1980 che si riporta integralmente:
<La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni CP_1 relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1 dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23.>>.
3.3. Con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore del 02/02/2013 della nuova normativa in un importante arresto la
Suprema Corte ha statuito che “… (omissis)…la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonchè alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente … (omissis)…”2.
3.4. Pertanto, il termine più ampio di dieci anni vale sia per i crediti sorti dopo l'entrata in vigore della nuova legge che per i crediti sorti prima, se per gli stessi, alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, il termine quinquennale non si era ancora maturato. 2 Cfr. Cass., 18/03/2013, n. 6729 così massimata: “In tema di previdenza forense, l'art. 66 l. n. 247 del
2012 nello stabilire che "La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3
l. 8 agosto 1995 n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_1 " non opera una interpretazione autentica della norma richiamata, atteso che nella
[...] norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente.”.
Pag. 5 di 11 3.5. Per quel che concerne la decorrenza della prescrizione in esame occorre distingue tra contribuzione minima, per la quale la prescrizione decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla , in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di CP_1 onere dovuto a prescindere dal reddito, e contribuzione eccedente i minimi, per la quale si applica l'art. 19 della L. n. 576/1980 sopra riportato che stabilisce la decorrenza della prescrizione dalla data di trasmissione della dichiarazione dei redditi3.
3.6. Ed ancora, per le sanzioni pecuniarie comminate ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. n. 576/1980 in caso di inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare del CP_1 reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi opera la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689/1981 decorrente dalla data di commissione della violazione attesa la natura ammnistrativa della sanzione di cui si tratta secondo quanto chiarito anche di recente dalla Corte di cassazione4. 3 In tal senso cfr. Cass. 26/10/2018, n. 27218 così massimata: “La disciplina della prescrizione della contribuzione minima dovuta alla cassa forense, in quanto contributo autonomo rispetto ai redditi professionali dichiarati, non è quella del disposto dell'art. 19 l. 576/1980, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione della dichiarazione dei redditi, ma della norma generale di cui all'art. 2935 c.c., secondo la quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.”. 4 Cfr. Cass. 02/07/2018, n. 17258 nella parte in cui ribadisce: “… (omissis)… Il ricorso è infondato dovendosi dare continuità all'orientamento, oramai consolidato, affermato da questa Corte (sentenze n.
18130 del 04/08/2010; n. 13545 del 26/05/2008; 20/9/2006 n. 20343; del 24/3/2003 n.4290) secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, comma 4, primo periodo della L. n.
576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione, alla CP_1 Controparte_1
, dell'ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta
[...] per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
Ne consegue che essa è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione e non a quella decennale prescritta dalla L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 1, che si riferisce solo ai contribuenti e ai relativi accessori.
Pag. 6 di 11
3. In particolare si è rilevato che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso dell'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3 alle contribuzioni dovute alle casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti (Cass., sez., lav., 16 agosto 2001, n.
11140; Cass., sez., lav., 6 novembre 2006, n. 23643; Cass., sez., lav., 15 marzo 2006, n. 5622; Cass., sez., lav., 24 febbraio 2006, n. 4153; Cass., sez., lav., 29 dicembre 2004, n. 24138; Cass., sez., lav. 24 marzo
2005, n. 6340; Cass., sez., lav., 10 dicembre 2004, n. 23116; Cass., sez., lav., 9 aprile 2003, n. 5522; Cass., sez., lav., 1 luglio 2002. n. 9525; Cass., sez., lav., 27 giugno 2002, n. 9408; 12 gennaio 2002, n. 330). CP_ 4. Inoltre, quanto al più specifico profilo delle sanzioni irrogate dalla , questa Corte (ex plurimis Cass., sez. lav., 24 marzo 2003, n. 4290; Cass., sez. lav., 20 settembre 2006. n. 20343) ha anche precisato in proposito che la penalità prevista dalla L. n. 576 del 1980, art. 17, comma 4, primo periodo, nel testo modificato dalla L. n. 141 del 1991, art. 9, nel caso di omessa (annuale) comunicazione del reddito da parte dei professionisti alla ha natura di Controparte_1 sanzione amministrativa pecuniaria. Cfr. Cass., sez. lav., 26 maggio 2008. n. 13545, secondo cui le norme procedimentali di cui alla L. n. 689 del 1981, trovano applicazione anche per l'irrogazione della sanzione amministrativa relativa all'omesso invio della comunicazione reddituale alla , salvo che per CP_1 quegli aspetti espressamente derogati (o espressamente disciplinati in modo diverso) da altre norme speciali di pari grado (con conseguente irrilevanza di disposizioni regolamentari contrastanti con la normativa primaria). Nè la natura amministrativa di tale sanzione - affermata anche dalla giurisprudenza recente di questa Corte - è venuta meno per effetto della privatizzazione CP_ della ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 essendo rimasto comunque in capo alla un CP_1 potere, previsto dalla legge, di irrogazione di sanzioni per comportamenti degli iscritti in violazione di legge;
potere al quale corrisponde una situazione di soggezione degli iscritti stessi;
cfr., per altro verso, Cass., sez. lav., 14 novembre 2001, n. 14191. secondo cui anche dopo la privatizzazione ex D.Lgs.
n. 509 del 1994, permane in capo alla il potere di fare ricorso al ruolo esattoriale per la CP_1 riscossione dei contributi.
5.- Sullo specifico problema - che è quello posto dal ricorso della ricorrente - del termine prescrizionale CP_ (quinquennale o decennale) per l'irrogazione delle sanzioni da parte della , la sentenza, Cass. sez. lav., 20 settembre 2006, n. 20343 - nel ribadire che ha natura amministrativa la sanzione pecuniaria comminata dalla L. n. 576 del 1980, art. 17, comma 4, primo periodo, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare del reddito Controparte_1 professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi - ha precisato che la stessa, come tale, è soggetta alla prescrizione quinquennale, di cui alla L.
24 novembre 1981, n. 689, art. 28, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Ciò perchè la disciplina generale (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, cit., art. 28) - in materia di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie - non risulta derogata da disposizione speciale in materia di prescrizione della sanzione amministrativa (di cui alla L. 20 settembre 1980, n. 576, art.
17, comma 4, primo periodo, cit.). Ed infatti ha ritenuto questa Corte - la prescrizione decennale (di cui alla L. 20 settembre 1980 n. 576, art. 19, comma 1, primo periodo, cit.) riguardante i "contributi dovuti alla , nonchè ogni relativo accessorio e - aggiunge la Controparte_1
Corte - "sanzione ai sensi della presente legge" risulta, come tale, "tacitamente abrogata a seguito dell'entrata in vigore alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9 e 10, cit.". Nello stesso senso si è successivamente espressa anche Cass., sez. lav., 4 giugno 2008, n. 14779, che - rigettando anche
l'eccezione di incostituzionalità - ha ribadito la natura amministrativa della sanzione pecuniaria comminata dalla L. n. 576 del 1980, art. 17, comma 4, primo periodo, (successivamente modificato dalla L. 11 febbraio 1992, n. 141, art. 9), con conseguente assoggettamento alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Pag. 7 di 11 3.7. Facendo concreta applicazione dei principi appena sopra enucleati alla fattispecie in esame occorre concludere per l'insussistenza di una ipotesi di estinzione, anche parziale, per prescrizione dei contributi contesi.
3.8. A ben veder, infatti, alcuna prescrizione dei crediti previdenziali in esame è ravvisabile se si considera che prima dell'entrata in vigore della L. n. 247/2012 nessuna prescrizione si era maturata, operando, di conseguenza, il termine decennale di prescrizione ex art. 66 della
L. n. 247/20125 che ha fatto rivivere la precedente disciplina disposta dall'art. 19 della L. n. 576/1980 sopra riportato.
CP_ 6. Nessun rilievo è stato attribuito alla normativa regolamentare invocata dalla atteso che secondo questa Corte (sentenza n. 13545/2008) la legge n. 576 del 1980, art. 19, disposizione speciale, è stata abrogata in parte qua dalla L. n. 335 del 1995, comma 9, dell'art. 3; posto che il comma 9, lett. a) riguarda il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le altre gestioni pensionistiche obbligatorie, mentre la lett. b) si riferisce a "tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria"; formulazione questa che è onnicomprensiva (anche della contribuzione di tipo pensionistico, quale quella rilevante nella specie) e non lascia fuori alcuna forma di previdenza obbligatoria. Pertanto per il solo fatto che la previdenza forense abbia carattere (non già facoltativo, ma) obbligatorio, come risulta CP_ dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 22, secondo cui l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli avvocati che esercitano la libera professione con carattere di continuità, trova applicazione l'art. 3 cit., comma 9, con conseguente abrogazione della citata L. n. 576 del 1980, art. 19.
Del resto questa Corte ha già ritenuto l'applicabilità dell'art. 3 cit., comma 9, ad altre ipotesi di sistemi previdenziali categoriali (geometri e commercialisti): Cass. luglio 2002 n. 9525, Cass. 27 giugno 2002 n.
9408; Cass. 12 gennaio 2002 n. 330, Cass. 16 agosto 2001 n. 11140".
7.- Infine è stata pure esclusa da questa Corte (Cass. n. 13545/2008) la eventualità di una questione di CP_ costituzionalità atteso che la disciplina delle sanzioni irrogate dalla , per le argomentazioni sopra svolte, risulta conformata, quanto alla durata del termine prescrizionale (quinquennale, quindi), a quella dei contributi ed è la stessa di quella delle sanzioni amministrative in genere. Questa armonizzazione del sistema complessivo appare conforme al principio di eguaglianza. Nè per altro verso sono compromesse CP_ le esigenze di tutela previdenziale degli iscritti alla e di solidarietà tra gli stessi - pur sempre sottese al regime delle sanzioni - apparendo non esiguo il termine prescrizionale quinquennale per l'irrogazione delle sanzioni;
cfr. la giurisprudenza costituzionale secondo cui "l'incongruità del termine di prescrizione può ammettersi, ed è rilevante, solo quando esso sia di durata tale da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e di conseguenza appaia inoperante la tutela del diritto" (C. cost. n. 1021 del 1988). … (omissis)…”.
Pag. 8 di 11 3.9. Come già sopra ribadito, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato l'art. 66 della L. n. 247/2012 ritenendolo applicabile unicamente per il futuro e, soprattutto, per quello che qui più interessa, ritenendolo operante per le prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente6.
3.10. Ebbene, tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 19 cit., il dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione dei crediti controversi decorre, nel caso di specie, per l'anno 2011 dal 03/10/2012, data di trasmissione da parte del ricorrente alla dei dati reddituali relativi all'anno 2011, CP_1 per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 dal 03/03/2017, data di trasmissione alla dei dati reddituali relativi a tutti gli CP_1 anni indicati, per l'anno 2016 dal 02/10/2017, data di trasmissione alla dei dati reddituali relativi al 2016, e per il 2018 dal CP_1
19/05/2021, data di trasmissione alla dei dati CP_1 reddituali relativi all'anno 2018.
3.11. Pertanto, alla data del 02.02.2013 di entrata in vigore della L.
n. 247/2012 non si era maturata alcuna prescrizione dei crediti controversi secondo il regime previgente.
Non solo: è incontestato oltre che documentato l'invio da parte della e la ricezione in data 05/04/2017 di un valido atto CP_1 interruttivo della prescrizione dei contributi per gli anni 2011-2015 nonché l'invio e la ricezione in data 14/02/2022 di ulteriore atto interruttivo della prescrizione dei contributi relativi agli anni 2016-
2018.
Pag. 9 di 11 Tanto conforta il rigetto di tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente per infondatezza.
Pertanto, deve essere integralmente rigettata la promossa azione oppositiva al decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza in ragione dell'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. TO RA SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte ricorrente opponente al pagamento in favore della parte resistente opposta delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 4.200,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa
e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014.
Pag. 10 di 11 Bari,18/12/2025
Il Giudice del lavoro
TO RA TO
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tal senso cfr. anche Cass. 17.10.2011, n. 21432 così massimata: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione — l'opponente che eccepisca
l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.”. 5 Questa la norma cit.: << La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
.>>. Controparte_1 6 In tal senso cfr. Cass. n. 6729/2013.