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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 18 APRILE 2025
N.R.G. 622/2025
All'udienza del 18 aprile 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa Maria
Domenica Romeo, alle ore 9:00 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 20 marzo 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Jessica Tassone per il ricorrente, collegata tramite piattaforma teams;
- l'Avv. Giovanna Suriano, per Inps per delega dell'avv.
Angela Laganà, collegata tramite il proprio telefono mobile;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:21, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:35 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,44;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D. Romeo, all'udienza del 18.04.2025, svolta secondo la modalità di cui all'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato la seguente:
2 SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG.
622/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Jessica Tassone, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Cosimo
Adornato, giusta procura notarile in atti;
3 resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15,35, assenti le parti delle seguenti,
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.02.2025 il ricorrente deduceva che in data 15.01.2025 gli veniva notificato l' avviso di addebito n.
394 2024 00043946 47 000, del 09.12.2024, di € 4.443,22, a titolo di omesso versamento dei contributi Inps, accertati e dovuti a titolo di Gestione Agricola - Lavoratori autonomi per l'anno 2023/1.
A sostegno dell'opposizione proposta il ricorrente eccepiva l'infondatezza della pretesa contributiva non sussistendo nel caso di specie i presupposti per la iscrizione alla suddetta
Gestione.
In ogni caso il ricorrente negava di essere tenuto al pagamento dei contributi previdenziali indicati nell'avviso di addebito opposto, anche in considerazione del fatto che vi sarebbe una precisa delimitazione tra le competenze delle Regioni e quelle dell'INPS: alle prime viene riservata la competenza ad accertare il possesso dei requisiti per poter ottenere la qualifica di IAP ed all'Ente, viene riconosciuta la facoltà di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del d.p.r.
7 dicembre 2001, n. 476, ovvero, ai sensi del Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali.
Chiedeva, che, in accoglimento del ricorso proposto, fosse annullato l'avviso di addebito opposto e dichiarate non dovute le somme richieste a titolo di contributi, somme aggiuntive e gli
4 altri importi dovuti a vario titolo e riportati nell'avviso di addebito.
Costituendosi in giudizio l'INPS, impugnando la domanda proposta, eccepiva che con riferimento all'anno in questione, sussistevano le condizioni per l'iscrizione del ricorrente alla gestione Agricola – Lavoratori autonomi, atteso che i predetti contributi derivano da iscrizione dello stesso alla gestione IAP disposta a seguito di accertamento d'ufficio del 06/06/2012 con inizio attività 01/01/2011.L'istituto, deduceva inoltre, che, dalla consultazione dell'estratto conto si rilevava, a seguito di regolari versamenti, la presenza della copertura contributiva come IAP per gli anni dal 2011 al 2013, oltre alla contribuzione come lavoratore agricolo a tempo determinato, scaturito dall'assunzione da parte della “FUTURA SERVICE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE”, nella la quale il Parte_1
rivestirebbe la qualifica di Legale Rappresentante.
Osservava altresì, che, con riferimento all' anno in questione l'azienda risultava regolarmente iscritta al registro delle imprese e, che, il precedente contenzioso relativo all'anno 2019 si era concluso a favore dell , con sentenza n. 1064/2022 CP_1
passata in giudicato (all. n. 7). Detta sentenza aveva confermato l'iscrizione nella gestione previdenziale autonomi agricoli con la qualifica di IAP del ricorrente.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta a sentenza.
Intanto, occorre evidenziare la tempestività dell'opposizione proposta, essendo il ricorso depositato entro il termine dei 40 giorni previsti dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 (l'avviso è stato
5 notificato il 15.01.2025 ed il ricorso è stato depositato il
24.02.2025).
Quanto all'onere della prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell' obbligo contributivo, la giurisprudenza di legittimità e di merito è ormai costante nell'affermare che il processo relativo a controversia per il pagamento di contributi previdenziali, benché instaurato mediante opposizione a cartella esattoriale o avviso di addebito, si configura come un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio.
I numerosi arresti giurisprudenziali in subiecta materia applicano, in via analogica, i principi consolidatisi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al procedimento introdotto dal d.lgs. n. 46/99 ( cfr. ex pl. Cass. 18 maggio 2007, n. 11660;
Cass. 29 maggio 2006, n. 12729; Cass. 25 gennaio 2005, n.
1458; Corte di Appello Genova, 1 settembre 2004, n. 816).
I due procedimenti di opposizione sono infatti accumunati, oltre che dall'identità della natura giuridica, dalla circostanza che entrambi hanno origine dall'esistenza di un precedente atto
(ruolo o avviso di addebito da un lato, decreto ingiuntivo dall'altro) che, pur avendo genesi diverse (i primi di formazione stragiudiziale, il decreto ingiuntivo di formazione giudiziale) è dotato di efficacia di titolo esecutivo.
In tali giudizi, il creditore opposto ed il debitore opponente, come noto, assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e convenuto.
6 Pertanto, l'atto di opposizione a cartella esattoriale o ad avviso di addebito, deve avere il contenuto della memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c., essendo la stessa finalizzata a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda, mentre il creditore ha l'onere di provare la fondatezza della pretesa.
Trattandosi di opposizione ad avviso di addebito, l'INPS nel suddetto giudizio riveste la posizione formale di parte opposta, ma quella sostanziale di attore, mentre l'opponente quella di convenuto.
In ragione di ciò, è onere dell'opposto (come avviene in caso di opposizione a decreto ingiuntivo), che riveste la posizione di attore in senso sostanziale fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie è onere dell'INPS fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento all' anno in questione, di iscrizione alla gestione dei lavoratori autonomi professionali in agricoltura.
Tale prova è stata fornita dall'INPS per quanto di seguito si esporrà.
La normativa applicabile ai fini dell'iscrizione alla gestione previdenziale INPS è da rinvenirsi nell'art. 1 D.lgs n. 99/2004 che prevede che “ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo
7 di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro..”
Con la documentazione prodotta in atti l'INPS ha dimostrato la qualità di legale rappresentante - della Futura Service, società che ha iniziato la sua attività il 28.11.2000 e che risulta ancora attiva, regolarmente iscritta nel registro delle imprese, come risulta dalla visura camerale. ( all.nn. 3,4,5,6).
Orbene, nella società cooperativa, il consiglio di amministrazione, si occupa della gestione e dell'amministrazione della società stessa, conseguentemente, deve presumersi che sia il ricorrente, quale L.R. ad occuparsi della gestione della società, occupandosi di essa almeno per il
50% della sua attività lavorativa e ricavandone almeno il 50% del suo reddito, come previsto dalla legge sopra indicata.
Di contro, il ricorrente non ha fornito alcun elemento in grado di confutare quanto sopra dedotto, limitandosi a sostenere genericamente l'infondatezza della pretesa.
Pur essendo onere dell'opposto provare i fatti posti a fondamento dell'avviso di addebito è altrettanto vero che parte opponente è tenuto comunque ad articolare le proprie difese (ex art. 416 c.p.c.) sulla base dei dati desumibili dall'avviso di addebito che, seppur indicati in modo sintetico sono, nel caso di specie, espressamente individuati.
E' dunque in relazione all'esistenza di tali elementi che il ricorrente in opposizione è tenuto a prendere posizione specifica, in forza dell'art. 416, c.p.c., atteso che le circostanze indicate nell'atto opposto presentano, in ogni caso, una
8 rilevanza che si esaurisce sul piano probatorio e di cui l'opponente non può limitarsi ad una mera contestazione ed a generiche ed astratte negazioni. E' vero, invece, che il debitore opponente avrebbe dovuto dedurre tutti quei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, allegando elementi (materiali o fattuali) idonei a contestare la circostanza di aver svolto attività autonoma in agricoltura quale
IAP per gli anni di riferimento. Il ricorrente, al contrario, nessuna idonea contestazione e nessun valido elemento probatorio ha offerto per sconfessare le risultanze dell'accertamento costituente il presupposto dell'avviso di addebito che oggi contesta in maniera generica.
Alla luce delle superiori deduzioni, avendo dimostrato l'INPS la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti prescritti dalle norme sopra indicate per l'iscrizione dello stesso, nella gestione degli imprenditori agricoli professionali, la suddetta iscrizione deve ritenersi legittima e tale dovrà ritenersi pure la pretesa fatta valere con l'avviso di addebito impugnato, che, quindi, dovrà essere confermato.
La soccombenza comporterà la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
PQM
Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta;
9 2) Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'INPS delle spese di lite che liquida in € 620,20, oltre accessori, come per legge, ove dovuti.
Così deciso in Palmi il 18.04.2025.
Il GOP
D. ssa Maria D. Romeo
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