Ordinanza 26 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/06/2018, n. 16806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16806 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2018 |
Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10049-2016 proposto da: ON SR in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore ING. LL LUIGI, LL LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE
BRUNO BUOZZI
99, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
2018 contro 933 ME DI SP (in proprio e nella sua qualità di incorporante di ME DIG SP) in persona dei legali rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BOCCA DI LEONE
78, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO VASCIMINNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINA SANTARELLI giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonchè
contro
ME SP;
- intimata - avverso la sentenza n. 3941/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Rilevato che: 10049/2016 Con sentenza del 15 maggio 2014 il Tribunale di Milano rigettava la domanda di risarcimento di danni nella misura di oltre 5 milioni di euro avanzata da GI LL e MO S.r.l. nei confronti di ME S.p.A. e ME Holding S.p.A., danni che gli attori avevano addotto di aver patito a causa di un loro coinvolgimento in indagini penali derivate da una denuncia-querela dei convenuti. Avendo GI LL e MO S.r.l. proposto appello, cui le controparti resistevano, la Corte d'appello di Milano lo rigettava con sentenza pronunciata ex articolo 281 sexies c.p.c. 1 111 aprile 2016. GI LL e MO S.r.l. hanno proposto ricorso articolato in due motivi, illustrati pure con memoria. Si è difesa con controricorso ME S.p.A. in proprio e quale incorporante di ME Holding S.p.A.
Considerato che:
1. In primo luogo deve rilevarsi che l'esposizione del fatto presente nel ricorso in realtà non indica quali sarebbero stati i fatti costitutivi addotti a fondamento della domanda, con particolare riguardo alla individuazione del fatto illecito attribuito dagli attuali ricorrenti a controparte, e quali sarebbero state le ragioni giuridiche poste a sostegno;
parimenti, non indica quali sarebbero state le difese delle parti convenute e, tantomeno, sulla base di che cosa avrebbe costruito la motivazione della sua sentenza il giudice di prime cure. Si tratta di elementi essenziali per consentire di evincere in primis il fatto sostanziale e la conseguente sequenza in cui si è manifestato il fatto processuale: l'esposizione del fatto che viene offerta nel presente ricorso in realtà non permette di recepirli, così che la sommaria indicazione dei motivi d'appello viene poi a rappresentare una postulazione di cui non è affatto comprensibile la pertinenza. In tal modo, il ricorso non si conforma al requisito della esposizione sommaria dei fatti che, pena inammissibilità, impone l'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. e che invece, essendo dettato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che renda acquisibile dal giudice di legittimità una chiara e completa cognizione tanto del fatto sostanziale che ha originato la causa, quanto del fatto processuale, senza necessità di avvalersi di ulteriori fonti cognitive, e in particolare di ulteriori atti in suo possesso, inclusa la sentenza impugnata. Consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna infatti che, per rispettare la suddetta norma, e quindi non incorrere nell'inammissibilità che la presidia, il ricorso non necessita una premessa autonoma e distinta dai motivi, né una narrativa analitica o particolareggiata, essendo bastante che dal contesto del ricorso sia desumibile una conoscenza del "fatto" sostanziale e processuale sufficiente per comprendere le censure mosse alla sentenza impugnata;
l'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. trova invero la sua ratio nella necessità di una completa e regolare instaurazione del contraddittorio (v. S.U., 18 maggio 2006 n. 11653: "Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, c.p.c., è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata"; e, tra i massimati arresti delle sezioni semplici, ex multis v. da ultimo Cass. sez. 6-3, 2 agosto 2016 n. 16103 e Cass. sez. 3, 8 luglio 2014 n. 15478). Pertanto, il ricorso in esame è affetto da evidente inammissibilità.
2. Meramente ad abundantiam, allora, si rileva che il primo motivo -sub A - denuncia, in congiunto riferimento all'articolo 360, primo comma,nn. 3 e 5 c.p.c., violazione dell'articolo 2043 c.c. e omesso esame di fatto discusso e decisivo, sostenendo che affermare che il comportamento di controparte non fu illecito verrebbe a violare la disciplina codicistica attinente alla responsabilità extracontrattuale, e che il giudice d'appello avrebbe errato in diritto anche considerando non la condotta complessiva, bensì "i singoli elementi della condotta per affermare la astratta liceità di ognuno di essi isolatamente considerato". A ciò viene aggiunta la doglianza di omesso esame di fatto discusso e decisivo che sarebbe da individuare nell'asserita piena consapevolezza dei vertici ME che gli attuali ricorrenti sarebbero stati estranei alla vicenda, relativa a false fatturazioni e operazioni inesistenti, a ciò facendo seguito argomenti puramente fattuali. In aggiunta alla sua natura prevalentemente fattuale, appunto, il motivo patisce - tra l'altro - una evidente genericità quanto all'error in iudicando, che ancora una volta non riesce a veicolare in modo chiaro e comprensibile, attestandosi ad un livello aspecifico (sulla necessaria specificità dei motivi del ricorso per cassazione, pur non espressamente richiesta dal legislatore come per i motivi d'appello, ma sine dubio insita nella struttura sistemica, v. Cass. sez. 3, 4 marzo 2005 n. 4741, Cass. sez. 3, 10 marzo 2006 n. 5244, Cass. sez. 3, 14 novembre 2006 n. 24211, Cass. sez. 3, 12 luglio 2007 n. 15604, Cass. sez. 3, 13 marzo 2009 n. 6184 e, da ultimo, in motivazione, S.U. 20 marzo 2017 n. 7074).
3. E ancora meramente ad abundantiam, infine, si osserva che il secondo motivo - sub B -, denunciante, in congiunto riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 24 e 111 Cost. - per cui i giudici di merito avrebbero immotivatamente negato la prova dei fatti e il giudice d'appello, in particolare, compiuta una "doppia violazione, perché a fianco dell'error in iudicando (per violazione dell'articolo 116 c.p.c., "che si lega al contenuto del diritto sostanziale", rappresentato dagli articoli 2043 e 2697 c.c., anch'esso violato) avrebbe posto un error in procedendo (per "assoluto arbitrio" nella non considerazione di prove su circostanze che pur avrebbe riconosciuto rientranti nel thema probandum, ovvero la diffusione delle notizie sui rapporti tra ME e MO e i suoi effetti), cade nella inammissibilità perché - ancora a tacer d'altro - il suo effettivo contenuto consiste in una riproposizione delle questioni fattuali ostese alla corte territoriale, vale a dire nel perseguimento di un terzo giudizio di merito.) In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna - in solido, per il comune interesse processuale - dei ricorrenti alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 11.300, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma