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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/04/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3700/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3700/2019 promossa da:
(p. IV ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Martellucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi al vico I Santorre di Santarosa, 7, giusta Atto del Sindaco prot. N. 21089 del
5.10.2018 allegato;
ATTORE
Contro
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Di Nitto e dall'Avv. Simona Zangrillo ed elettivamente domiciliato in Latina, via Oberdan, 31, giusta delega in calce alla Comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: pagamento somme.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza depositate ex art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il conveniva in giudizio la Parte_1
deducendo che: 1) e Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Latina (R.G. 4680/1995), il Parte_1
e la nonché il Commissario ad acta per gli Usi Civici di
[...] Controparte_3
pagina 1 di 15 per chiedere il risarcimento del danno da occupazione illegittima per espropriazione Parte_1
di pubblica utilità del fondo rustico sito in Sperlonga, (LT) in località Nespole, al foglio 8, p.lle
277, 175, di proprietà degli stessi;
2) conveniva in giudizio, a sua volta, Parte_5
dinanzi al Tribunale Civile di Latina (R.G. 4679/1995), il e la Parte_1 [...]
nonché il Commissario ad acta per gli Usi Civici di per Controparte_3 Parte_1
chiedere il risarcimento del danno da occupazione illegittima per espropriazione di pubblica utilità del fondo rustico sito in Sperlonga, (LT) in località Nespole al foglio 8, p.lle 76, 176, 123 e
124, di proprietà dello stesso;
3) i giudizi terminavano, rispettivamente, con le sentenze n.
2184/2017 e n. 2183/2017 che dichiaravano, in entrambi i casi, l'inefficacia nei confronti degli attori dell'”atto di conciliazione” intercorso in data 16 maggio 1989 tra il Commissario ad Acta per gli Usi Civici di e la condannando il e la Parte_1 Parte_6 Parte_1
in solido, al risarcimento dei danni, per la mancata Parte_6 Parte_6 adozione del provvedimento di esproprio ed essendosi verificata l'acquisizione della proprietà del bene in capo alla P.A. espropriante, stante l'espressa esclusione della retrocessione del bene;
4) il risarcimento del danno veniva così quantificato: - a e Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'importo € 239.668,00, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 15.11.1991
[...]
sino al saldo, oltre le spese di lite di € 18.183,06 ed accessori di legge nonché le spese di CTU sostenute dagli attori;
- a l'importo di € 232.167,00, oltre interessi e Parte_5
legali sulla somma via via rivalutata dal 15.11. 1991 sino al saldo, oltre le spese di lite di €
12.987,90, ed accessori di legge nonché le spese di CTU sostenute dall'attore; 5) precedentemente il Comune di con le Delibere Consiliari n. 76 e n. 78 del 12 luglio Parte_1
1986 e le Delibere n. 125 e n. 126 del 3 settembre 1986, iniziava la procedura di esproprio dei fondi rustici, come individuati in Catasto Rustico del Comune di e sopra descritti, per Parte_1
la realizzazione di 34 unità abitative di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata con delega alla Soc. Edilcoop Sud Pontino arl a svolgere l'intera procedura di esproprio. Veniva autorizzata l'occupazione di detti fondi ed il 14 novembre 1986 veniva redatto il verbale di immissione della cooperativa nel possesso dei terreni;
6) con Deliberazione n. 2 dell'8.1.1987 il
Consiglio Comunale di aveva determinato, ai sensi dell'art. 35 L. 22.10.71 n. 865, il Parte_1 costo delle aree in €.10.000 al mq., 7) la iniziava i lavori di Parte_6
realizzazione delle opere e, nelle more della loro esecuzione, il Commissario per gli Usi Civici di pagina 2 di 15 Roma, con proprio Decreto del 28.1.1988, ordinava il sequestro del terreno oggetto di esproprio, poiché ritenuto parte del demanio civico del Comune di secondo la perizia-verifica Parte_1 demaniale dell'Ing. del 1951; 8) il sequestro del terreno terminava il 16 maggio Persona_1
1989, giusta Verbale di Conciliazione tra la ed il Commissario ad Acta Parte_6
per gli Usi Civici del Comune di con il quale, affermata la demanialità del suolo, Parte_1
abbandonata definitivamente la procedura di esproprio, il Commissario degli Usi Civici di Roma concedeva su detto terreno di demanio civico il diritto di superficie alla Cooperativa. Veniva conseguentemente revocato il sequestro ed il divieto di proseguire i lavori che così si concludevano;
9) nelle more si svolgeva il giudizio dinanzi il Commissario degli Usi Civici di
Roma, con il quale alcuni cittadini del Comune di tra cui , dante causa Parte_1 Persona_2 di e nonché , nella loro Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 qualità di proprietari dei terreni oggetto della “Perizia Renna”, contestavano la accertata demanialità dei terreni oggetto dell'originario esproprio e descritti sopra catastalmente. Detto giudizio, iscritto al n.ro di R.G. 374/54, al quale era riunito il giudizio n. 3/88 di rivendica, veniva definito con la sentenza n. 33 del 21.12.1991 di rigetto della domanda, così dichiarata la demanialità dei suoli. La sentenza veniva impugnata dinanzi la Corte d'Appello di Roma, Sez.
Speciale Usi Civici e rimessa innanzi il Commissariato agli Usi Civici di Roma, che con sentenza n. 12 del 17 aprile 2009, affermava la natura privata, tra l'altro, dei terreni rivendicati da
[...]
e , oggetto dell'originario esproprio, dichiarandoli liberi da usi Per_2 Parte_5
civici; 10) la sentenza reclamata dinanzi alla Corte di Appello di Roma, Sez. Speciale Usi Civici, veniva confermata dalla sentenza n. 3/2012 del 6.12.2011, pubblicata il 20.01.2012, non impugnata e dunque definitiva;
11) successivamente si concludevano anche i giudizi civili dinanzi il Tribunale di Latina, con le sentenze n. 2183/2017 е n. 2184/2017 che venivano entrambe impugnate. Continuava parte attrice deducendo che: 12) il aveva Parte_1
determinato provvisoriamente il prezzo di esproprio in £10.000 al mq e la Coop. Edilcoop Sud
Pontino a seguito di verbale di conciliazione tra quest'ultima ed il Commissario ad Acta per gli
Usi Civici del versava il 13.1.1987 all'ente Comunale l'importo di £. Parte_1
95.400.500 e in data 28.05.1991 l'ulteriore importo di £ 206.022.000. A fronte del valore dell'area come valutato dalle sentenze, in € 471.835,00 al 14.11.1991 (€ 239.668,00 agli eredi ed € 232.167,00 agli eredi , era stato versato dalla cooperativa l'importo Pt_2 Parte_5 di € 155.672,00 (già £ 301.422.500). Inoltre, deduceva l'attore che la era Pt_6 CP_1
pagina 3 di 15 consapevole della provvisorietà del prezzo di esproprio portato dalla Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 dell'8.1.1987 dove nel paragrafo relativo al “costo acquisizione aree” veniva specificato che “tale costo deve essere quello che effettivamente il dovrà pagare per Pt_1
l'acquisizione delle aree”, in via provvisoria, salvo conguaglio, fissato in £. 95.400.500. Tanto veniva ribadito anche nell'atto rep. 142 del 13.01.1987 di concessione del diritto di superficie;
13) il di si riteneva del tutto estraneo all'obbligo di versamenti di somme in Pt_1 Parte_1 favore dei sigg.ri , non CP_4 Parte_3 Parte_4 Parte_5
avendo avuto alcun comportamento difforme dalla norma, piuttosto avendo agito in base alle leggi ed alle determinazioni giurisdizionali;
pertanto, non poteva invocarsi alcuna responsabilità aquiliana a suo carico. In definitiva la coop. godeva del diritto di superficie Parte_6 sull'area in questione non per procedura di espropriazione dei terreni per pubblica utilità, bensì per attribuzione di tale diritto da parte del Commissario agli Usi Civici di Roma, dietro il pagamento di un corrispettivo che non era il prezzo di esproprio ma un ristoro alla collettività per la perdita dei propri diritti comuni sul bene collettivo attribuito “in esclusiva” ad un soggetto singolo;
14) con lettera raccomandata del 7 febbraio 2018 l'ente comunale, invano, diffidava la cooperativa al versamento dell'intero nuovo importo determinato per il Parte_6 costo dell'area oggetto di intervento edilizio oltre interessi e rivalutazioni, spese legali e spese di registrazione delle sentenze, quantificando l'importo dovuto dalla società convenuta in €
316.163,00, oltre interessi e rivalutazione sulla differenza e spese legali e di registrazione.
Parte attrice rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, accertare il credito del nei confronti della Parte_1 [...]
per le somme indicate nelle sentenze 2183/17 (R.g. Parte_7
4679/1995) e 2184/17 (R.g. 4680/1995), da quantificarsi in € 316.163,00, per le ragioni di cui in narrativa, oltre interessi, rivalutazione monetaria dal 15.11.1991 condannare la
[...]
al versamento di detta somma in favore del Parte_8 Parte_1
; condannare la società cooperativa alle spese, competenze ed onorari del presente
[...] giudizio”.
Si costituiva in giudizio la eccependo in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità dalla domanda per mancata proposizione del procedimento di mediazione obbligatoria, ed esponendo che: 1) la comparente , in quanto titolare di Controparte_1
contributo in conto interessi concesso dalla Regione per la realizzazione di alloggi di CP_5
pagina 4 di 15 Edilizia Residenziale Pubblica, otteneva dal Comune di l'assegnazione di un area Parte_1 ricadente all'interno del Piano di Zona 167/62 – Comprensorio C/b, inserito nel Piano Regolatore della Città di L'assegnazione dell'area veniva concessa in diritto di superficie per un Parte_1
periodo per anni 99, e ciò avveniva a seguito di Delibere di C. C. del Comune di n 78 Parte_1 del 12.07.1986 e n.126 del 03.09.1986, con contestuale delega per l'attuazione di tutte le procedure di espropriazione, avviate da parte della con l'occupazione Parte_6
d'urgenza e l'immissione in possesso delle aree interessate;
2) in conseguenza dell'assegnazione delle aree ed il rilascio della Concessione Edilizia a costruire, la , in data 13.01.1987, Pt_6
versava in favore del Comune di una prima rata del 30% per OO. UU. primaria (L Parte_1
10/77), pari a Lire 11.831.820, nonché una ulteriore somma quale quota costo acquisizione aree per la concessione del diritto di superficie pari a Lire 95.400.000; 3) il contratto di convenzione ex art. 35 della legge 865/71, stipulato il 13 gennaio 1987, sanciva che la proprietà superficiaria restava in capo alla per circa il 40 % del totale per la realizzazione di unità Parte_6 abitative di edilizia Residenziale di tipo convenzionata, mentre la proprietà di tutta l'area oggetto di esproprio, rimaneva in capo al Comune di nel rispetto della legislazione e dei patti Parte_1
espressi e trascritti;
4) in data 13 gennaio 1987, venivano pubblicati sul FAL della Provincia di
Latina gli atti concernente gli espropri, ai sensi dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 965 e, successivamente, in data 28 giugno 1988, veniva emesso decreto di esproprio n. 1010/88 da parte della Regione Lazio, pubblicato sul BURL n. 32, suppl. ord. n. 3 del 19 novembre 1988, ove venivano fissate le indennità spettanti ai proprietari delle aree oggetto di procedura espropriativa, atto che veniva comunicato alle parti;
5) durante lo svolgimento dei lavori di costruzione degli alloggi, il 28.01.1988 interveniva il sequestro giudiziario emesso dal Commissario degli Usi
Civici, sulla base della dichiarata demanialità civica dei terreni, che interessava tra l'altro, anche quelli assegnati ed espropriati all . L'annosa questione tra la Controparte_6 CP_7
e l'Assessore Regionale per gli Usi Civici veniva definita con l'atto di Parte_6 conciliazione del 16.05.1989, con il quale alla prima veniva riconosciuta la proprietà dell'area a fronte del versamento della somma pari a Lire 206.000.000, con la ripresa dei lavori come da
C.E. rilasciata dal Comune di ed integrazione del già sottoscritto atto di convenzione Parte_1
ex art. 35 l. 865/71 del 13.01.1987; 6) successivamente, il con missiva del Parte_1
24.12.1990 prot. 12070, comunicava che le procedure espropriative oggetto di causa risultavano sospese per effetto della conciliazione intervenuta tra la Cooperativa e la Regione Lazio – Usi
pagina 5 di 15 civici;
quindi, l'attività edilizia a seguito del dissequestro da parte del Commissario Usi Civici, veniva portata a termine ed i relativi alloggi ultimati ed assegnati ai legittimi prenotatari aventi diritto con atto pubblico notarile in data 11.04.1991, proprietari superficiari che subentravano a tutte le obbligazioni di cui all'atto di convenzione sottoscritto tra il di e la Pt_1 Parte_1
; 7) nei giudizi aventi ad oggetto richiesta di risarcimento danni per Parte_6 occupazione illegittima proposti rispettivamente dai sigg. e Parte_3 Parte_5
proprietari dei terreni interessati, il Tribunale di Latina con le sentenze n. 2183/2017 e n.
[...]
2184/2017, condannava il e la in solido alla refusione Parte_1 Parte_6
del danno. Entrambe le sentenze venivano impugnate dinanzi alla Corte di Appello di Roma.
Deduceva ancora la convenuta che: 8) il di aveva riconosciuto il pagamento Pt_1 Parte_1 avvenuto nel 1987 da parte della a favore dell'Ente della somma di € Parte_6
155.672,00 (Lire 301.422.500), omettendo però di effettuare sulle stesse somme gli aggiornamenti di legge che se opportunamente operati avrebbero comportato un valore delle somme pari oggi ad € 693.800,31. Rilevava, poi, che contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente, la godeva del diritto di superficie sull'area del Comune di non a Pt_6 Parte_1
seguito di procedura espropriativa dei terreni per pubblica utilità, bensì per attribuzione di tale diritto da parte del Commissario agli Usi Civici di Roma, in quanto il Comune di Parte_1
aveva sottoscritto anche con la atto di convenzione integrativa del 22.01.1991, stipulata Pt_6 ai sensi dell'art. 35 della L. 865/71, riguardante le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di concessione riferite all'intero intervento edilizio del piano di zona autorizzato.
Dunque, il Comune di aveva sottoscritto con alcuni proprietari superficiari degli Parte_1
alloggi assegnati un atto di convenzione per il trasferimento della loro proprietà, in sostituzione di quello sottoscritto il 13.01.1986, senza averne il dovuto titolo.
Qualora, poi, fosse ritenuto valido quanto sostenuto dall'Ente, ne derivava che tutta l'area interessata sarebbe dovuta ricadere nella sfera giuridica e nel libero possesso della convenuta con tutti i diritti ed oneri ivi esistenti e la conseguente restituzione da parte del Comune di Parte_1
in favore della di tutte le somme corrisposte dagli occupanti sino ad oggi, oltre alle Pt_6
somme corrisposte dagli ex proprietari superficiari degli alloggi . Quindi, la Parte_6
convenuta spiegava domanda riconvenzionale diretta a sentir accertare e dichiarare il di Pt_1
l'unico ed esclusivo responsabile al pagamento di tutte le somme, nessuna esclusa, di Parte_1
cui alle sentenze nn. 2183/2017 e 2184/2017 del Tribunale di Latina a favore dei pretendenti, e pagina 6 di 15 conseguentemente condannare l'Ente a tenere indenne la comparente da ogni pretesa Pt_6 economica;
nonché ottenere l'integrale ristoro, come previsto dalla recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione ed ottenere la condanna del al pagamento di una Parte_1
somma da liquidarsi pari ad €. 150.000,00.
Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'adito Tribunale così provvedere: 1) rigettare le domande tutte formulate contro la , siccome del tutto infondate in fatto ed in Parte_6
diritto; In via riconvenzionale respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, a) accertare e dichiarare essere il l'unico ed esclusivo responsabile al Parte_1
pagamento di tutte le somme dovute dai richiedenti, nessuna esclusa, di cui alle sentenze nn.
2183/2017 e 2184/2017 del Tribunale di Latina, e conseguentemente condannare l'Ente a tenere indenne la comparente da ogni pretesa economica di cui alle richiamate sentenze;
b) Pt_6 condannare il al pagamento di una somma da liquidarsi pari ad €. Parte_1
150.000,00, somma maggiore e/o minore di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento danni per l'ingiusto e grave danno economico ed il grave pregiudizio subito e subendo dalla , per il mancato pagamento delle somme di cui alle richiamate Pt_6
sentenze che hanno portato i beneficiari delle stesse ad intraprendere azioni esecutive in danno della;
sempre in via subordinata riconvenzionale c) Qualora si dovesse ritenere quanto Pt_6
sostenuto dal , condannare lo stesso a rilasciare nella sfera giuridica e Parte_1 nell'esclusivo possesso della tutte le aree di cui al foglio ed alle particelle indicate Pt_6
nelle delibere consiliari delibere n 78 del 12.07.1986 e n.126 del 03.09.1986 nessuna esclusa, con tutti i diritti ivi esistenti “ verde attrezzato, parcheggio, ( area assegnate a chioschi ) e tutte le somme incamerate per l'utilizzo di dette aree, nonché la corresponsione di tutte le somme incamerate e corrisposte dagli ex proprietari superficiari per il trasferimento in piena proprietà.
Salvezza di spese, competenze di causa”.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.01.2025, sostituita dallo scambio di note scritte secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, con riferimento all'eccepita improcedibilità dalla domanda per mancata proposizione del procedimento di mediazione obbligatoria da parte del Comune di si Parte_1
pagina 7 di 15 osserva che l'eccezione sollevata da come correttamente rilevato dal Parte_6
Giudice precedente assegnatario del fascicolo e come ribadito nell'Ordinanza del 14.01.2023 di questo Giudice, non merita accoglimento, atteso che la controversia oggetto del presente giudizio verte in materia di pagamento somme, non essendo pertanto soggetta alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010.
Ciò detto, si rende, anzitutto, necessario procedere all'inquadramento dei rapporti dedotti in giudizio e a tal fine mette conto evidenziare che l'art. 35 della legge n. 865/1971, nella versione applicabile ratione temporis (prima delle modifiche apportate dall'art. 3, co. 63, della L n. 662 del
1996) sanciva, al comma 7, lett. a) che la convenzione tra espropriante e concessionario doveva, tra l'altro, prevedere: “il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate”. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità e del Consiglio di Stato (cfr. Cass. n. 11032 del 1994; Cass. n. 5369 del 2002; n. 3018 del 2010; Cons. Stato n. 7820 del 2003; n. 577 del
2005; n. 50 del 2012; n. 3809 del 2014; n. 1492 del 2015) tale norma stabilisce il principio del perfetto pareggio tra il costo sopportato dal per l'acquisizione dai privati delle aree Pt_1 necessarie per la realizzazione dei programmi per l'edilizia economica e popolare con la relativa urbanizzazione ed il corrispettivo della cessione dovuto dai concessionari e costituisce una norma imperativa ed inderogabile, in quanto predetermina il corrispettivo delle aree escludendo l'accollo di oneri da parte dell'Ente territoriale. Pertanto, ove si verifichi una ipotesi di obiettiva discordanza tra la somma versata dall'espropriante all'espropriato e quella indicata in seno alla convenzione, la seconda va sostituita con la prima, con conseguente spettanza del conguaglio a pareggio, a prescindere da indagini sulla volontà espressa dalle parti e siffatta conclusione è conforme alla ratio e all'effetto cui è preordinata la previsione dell'art. 35 della L. n. 865 del
1971 in funzione di salvezza delle finanze locali.
I principi illustrati valgono in qualsiasi modalità di definizione legittima dell'iter espropriativo.
Infatti, il principio della integrale copertura dei costi di acquisto delle aree deve essere necessariamente collegato al rispetto, da parte dell'ente concedente, della procedura espropriativa prevista dalla legge, e, in tal caso, implica il diritto al conseguimento di ogni ulteriore importo che -a qualunque titolo (ad es. sostenuto a seguito della definizione giuridica di contenzioso civile con la proprietà originaria)- sia stato corrisposto in applicazione della legge a chi abbia perso il diritto di proprietà di aree date in concessione, anche a titolo di superficie.
pagina 8 di 15 Tuttavia, va osservato che il principio in parola non può operare nel caso di fatto illecito, che rimane disciplinato dalle norme in tema di responsabilità aquiliana, sicché non possono essere annoverate nel “corrispettivo” della concessione del diritto di superficie, oggetto della convenzione di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, le somme dovute ai proprietari espropriati a titolo di risarcimento del danno per fatto illecito, non potendosi ricondurre nella previsione della suddetta norma la possibilità di far ricadere sui soli concessionari/assegnatari delle aree i maggiori costi determinatisi in forza di una acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto illecito, che si pone al di fuori della lettera e dalla ratio dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971 (Cass. civ. Sez. I, ord. 12 aprile 2018, n. 9066; Cons. Stato, sez. IV, 22.02.2005,
n. 577).
Ciò in quanto il principio di base è che l'ente locale ha diritto di chiedere la restituzione integrale delle sole somme che avrebbe dovuto corrispondere agli espropriati rispettando le procedure di legge e, dunque, agendo legittimamente.
Ed ancora, giova rammentare che la legislazione in materia di edilizia economica e popolare persegue lo scopo di favorire i soggetti economicamente disagiati all'acquisizione di un bene fondamentale – la casa. Nello specifico, la l. 865 del 1971, c.d. “legge per la casa”, e la l. 10 del
1977, c.d. legge “Bucalossi”, apportando alcune modifiche in materia, hanno introdotto la dizione
“piani di zona”, prima utilizzata solo nella prassi, dettando la relativa disciplina. Fine principale di tali normative è quello di fornire strumenti esecutivi di particolare efficacia per la realizzazione di costruzioni di tipo popolare-economico, favorendo, in particolare, l'espropriazione delle aree necessarie. La realizzazione di tali piani passa attraverso un insieme articolato di procedimenti amministrativi e convenzioni attuative. Le aree espropriate vengono concesse in diritto di superficie oppure cedute in proprietà ai soggetti incaricati dell'edificazione degli alloggi con delibera del Consiglio comunale o dell'assemblea del Consorzio, la quale determina anche il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, tra l'ente concedente e i richiedenti.
Tuttavia, essendo l'intera procedura permeata dall'interesse pubblico di soddisfare l'esigenza abitativa dei meno abbienti senza far gravare il relativo costo sul resto della cittadinanza, il legislatore all'art. 35 della legge 865/71 ha previsto che: “i corrispettivi della concessione in superficie ….ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167;……(omissis)………”, al riguardo pagina 9 di 15 si richiama la Sentenza della Suprema Corte n. 6928 del 08/04/2016: “In tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, che dev'essere previsto nella convenzione di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, deve assicurare al comune - in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, disposizione inderogabile idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione - la copertura dei costi di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione dei piani e delle sole opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità, sicché l'ente è legittimato a pretendere
l'eventuale differenza ove nella suddetta convenzione quel corrispettivo sia stato erroneamente determinato in misura inferiore ai costi effettivi.”. Tuttavia, “il rimborso del costo di acquisizione dell'area in esproprio, previsto dall'art. 35, comma 12, della l. n. 865/1971 e dall'art. 7 delle convenzioni nn. 65 e 66 del 2003 a titolo di corrispettivo della concessione del diritto di superficie, presuppone, come detto, che la sottesa procedura espropriativa sia conformata allo schema legale tipico, restando al contrario escluso, come nella specie, nelle ipotesi di illiceità espropriativa comportante il diritto al risarcimento del danno” (Cass. n. 9066 del 12/04/2018;
Cass. n. 6928 del 2016).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi ripetutamente affermato il condivisibile principio secondo cui il costo di acquisizione dell'area, cui fa riferimento l'art. 35 L. n 865/1971, non può riferirsi all'esborso sostenuto a seguito dell'accessione invertita del terreno, che costituisce un risarcimento del danno e trova la sua fonte in un titolo affatto diverso (responsabilità aquiliana).
In tal caso, il principio della integrale copertura dei costi sostenuti per l'acquisto viene meno, atteso che si è fuori dalla lettera e dalla ratio dell'art. 35 L.865/1971, non potendosi fare ricadere sui concessionari delle aree e loro aventi causa i maggiori costi determinatisi in forza di una acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto illecito.
In tali premesse, deve ritenersi la inapplicabilità alle espropriazioni illegittime di cui alla citazione in esame dell'art. 3 della convenzione del 13.01.1987 nonché dell'art. 35 L. 865/1971, anche perché, a ben vedere, l'art. 3 della convenzione de qua ha inteso testualmente ricomprendere il rimborso degli esborsi integrali riferiti alle acquisizioni delle aree in esproprio, con ciò facendo riferimento, quindi, alle acquisizioni di aree a seguito di regolare e legittima procedura espropriativa.
Nel caso di specie, la Convenzione del 13.01.1987 (all. h comparsa di costituzione) intervenuta tra espropriante e concessionario prevedeva la concessione da parte del Comune di del Parte_1
pagina 10 di 15 diritto di superficie in favore della soc. coop. Edil Coop Sud Pontino a r.l. sulle aree comprese nel
Piano Zona della L. 167/1962 per la realizzazione del programma costruttivo di edilizia economica e popolare. L'accordo prevedeva all'art. 3 l'obbligo per la di pagare il Pt_6 corrispettivo del costo di acquisizione delle aree fissato in Lire 95.400.000 “salvo conguaglio da calcolarsi sulla base delle normative vigenti ex art. 14 d.l. 55/83”.
Applicando i principi di cui sopra, il criterio ispiratore della disposizione di cui al citato art. 35 della L. 865/71 consiste nella necessaria corrispondenza tra il corrispettivo della concessione e il costo di acquisizione delle aree e quello delle opere di urbanizzazione.
Il ha chiesto la condanna della al pagamento della Parte_1 Parte_6 somma di € 316.163,00, dato dalla differenza tra quanto pagato dalla per l'acquisto Parte_6 del diritto di superficie delle aree, pari ad € 155.672,00 (già £ 301.422.500 versato dalla coop., somma delle due rate del 13.1.1987 e del 28.05.1991, rispettivamente di £ 95.400.500 e £
206.022.000, punto 4. di queste premesse) e l'importo di € 471.835,00, corrispondente al valore dell'area come valutato dalle sentenze del Tribunale di Latina che hanno condannato il
[...]
e la , in solido tra loro, a versare tale somma a titolo di risarcimento del Parte_1 Pt_6
danno nei confronti dei soggetti destinatari del procedimento di esproprio.
Va ribadito, quindi, che il principio della integrale copertura dei costi di acquisto presuppone necessariamente il rispetto da parte dell'ente concedente della procedura espropriativa prevista dalla legge. La domanda del non può, quindi, trovare accoglimento perché Parte_1
in questo caso la procedura espropriativa non si è svolta in maniera legittima, come accertato dalle sentenze del Tribunale di Latina n. 2183/2017 e n. 2184/2017 e dalle sentenze della Corte di
Appello di Roma n. 7752/2021 e n. 4640/2023”.
Infatti, risulta appurato che l'ente comunale con le delibere nn. 78 del 12.07.86 e 125-126 del
03.09.86, aveva incaricato la società di eseguire l'opera di edilizia Controparte_1
residenziale economica agevolata e di eseguire la procedura di espropriazione delle aree in questione, in nome e per conto del L'incarico si è, quindi, concretizzato nell'istituto Pt_1 della delega prevista dall'art. 60 della L. 22.10.1971 n. 865 che comporta la responsabilità solidale per gli effetti dell'illegittima occupazione ed irreversibile appropriazione del fondo privato, tra l'ente pubblico delegante e la società delegata all'espletamento della procedura di esproprio (Cass. SS.UU. n. 24397/2007).
pagina 11 di 15 Ciò appurato, il principio dell'integrale copertura dei costi di acquisto delle aree è, quindi, espressione di una garanzia economica nei confronti dell'ente procedente, che contiene in sé anche un principio di garanzia giuridica verso il soggetto assegnatario, tenuto verso il Pt_1 nei soli limiti impostigli dalla legge per l'acquisizione delle aree nel rispetto della procedura espropriativa prevista dalla legge (così, ex multis, Cons. Stato Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5825;
22 luglio 2010, n. 4813). Invece, nel caso di specie, non risulta che la procedura espropriativa sia stata completata -risulta pacifica la mancata adozione del provvedimento di esproprio- determinando un illecito da cui è derivata la condanna, in solido, di entrambe le odierne parti in giudizio, di cui alle già citate sentenze del Tribunale di Latina e della Corte di Appello di Roma.
Per le ragioni esposte, la domanda del deve essere respinta. Parte_1
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla , diretta a sentir Parte_6
accertare e dichiarare il di unico ed esclusivo responsabile al pagamento di Pt_1 Parte_1
tutte le somme, nessuna esclusa, di cui alle sentenze nn. 2183/2017 e 2184/2017 del Tribunale di
Latina in favore dei pretendenti e, conseguentemente, condannare l'Ente a tenere indenne la da ogni pretesa economica, si osserva quanto segue. Pt_6
Premesso che i giudizi più volte citati si sono conclusi con la condanna in solido del CP_8
e della al risarcimento dei danni in favore dei soggetti destinatari dell'illegittima
[...] Pt_6
procedura espropriativa, giova rammentare che la disciplina del regresso nei rapporti interni fra condebitori solidali muta a seconda che si tratti di obbligazioni contrattuali o di obbligazioni per fatto illecito. Infatti, mentre nelle obbligazioni nascenti da contratto si applica il principio di cui agli artt. 1298 e 1299 cod. civ., secondo cui la ripartizione del debito avviene per quote che si presumono uguali, salvo che non risulti diversamente, nelle obbligazioni ex delicto - quale è il caso in esame - l'onere sopportato da ciascun corresponsabile nei confronti degli altri obbligati è commisurato all'esistenza e alla gravità delle rispettive colpe, nonché all'entità delle conseguenze che ne sono derivate (Cass. Civ. 491/1975). E la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ossia della ripartizione interna delle singole responsabilità ai sensi dell'art. 2055, commi 2 e 3, cod. civ., può essere oggetto di esame del giudice solo se alcuno dei condebitori agisce in regresso verso gli altri (Cass. Civ. 5421/2000).
Infatti, il giudice del merito può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel pagina 12 di 15 giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti.
Orbene, nel caso in esame la , nei propri scritti difensivi, non ha mai menzionato Pt_6
l'istituto del regresso o richiamato la disciplina di cui all'art. 2055 c.c., non ha svolto la minima considerazione in ordine al grado di responsabilità di ciascun condebitore e alle conseguenze che dalle rispettive loro responsabilità sarebbero derivate, né si è premurata di specificare le somme corrisposte in adempimento della condanna al risarcimento (presupposto per agire in regresso), limitandosi puramente e semplicemente a chiedere di essere tenuta indenne dal Parte_1
perché unico responsabile.
[...]
Peraltro, pur volendo qualificare la pretesa spiegata alla stregua di un'azione di regresso, o comunque a ciò finalizzata, la stessa non risulta meritevole di accoglimento in quanto infondata nel merito. Ed invero, le circostanze fattuali che hanno condotto alla condanna solidale delle parti, per come accertati nelle pronunce rese dal Tribunale di Latina e dalla Corte d'Appello di
Roma, confermano la corresponsabilità, in misura uguale tra loro, tanto del Controparte_8
quanto della Parte_6
In proposito, occorre richiamare il principio giurisprudenziale per cui “dell'illecito risponde sempre e comunque l'ente che ha posto in essere le attività materiali di apprensione dell'immobile e di realizzazione dell'opera pubblica, cui consegue il mutamento del regime di appartenenza del bene, potendo tuttavia residuare, nel caso in cui lo stesso abbia curato la realizzazione dell'opera in qualità di delegato, concessionario o appaltatore, la responsabilità del delegante, concedente o committente, da valutare sulla base dell'incidenza causale delle singole condotte, a seconda che si tratti di concessione traslativa ovvero di delega ai sensi dell'art. 60 della legge n. 865 del 1971” (cfr. Cass., Sez. Un., 23/11/2007, n. 24397; Cass., Sez.
I, 24/02/2016, n. 3619; 18/09/2013, n. 21333). Anche nell'ipotesi in cui l'occupante abbia agito in qualità di delegato dell'ente espropriante ai sensi dell'art. 60 della legge n. 865 del 1971, quest'ultimo resta pure sempre il dominus della procedura, poiché la legge dispone che l'espropriazione si svolge non soltanto “in nome e per conto” del delegante, ma anche “d'intesa” con quest'ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di responsabilità concorrente e solidale con il delegato per i danni da questo materialmente arrecati, senza che assuma rilievo la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato (cfr.
Cass., Sez. I, 22/12/2016, n. 26766; 24/02/2016, n. 3619; 27/05/2011, n. 11800).
pagina 13 di 15 Sussiste, pertanto, la responsabilità concorrente dell'ente espropriante delegante (nella specie, il e del soggetto delegato (la ), responsabilità che nella Parte_1 Controparte_1
fattispecie oggetto di causa risulta addebitabile ad entrambi in misura paritaria. Il contributo causale ascrivibile all'ente pubblico è stato quindi correttamente determinato nella misura della metà, ossia nella stessa misura ascritta all'attività dell'appaltatore, in quanto le omissioni di controlli e sollecitazioni hanno concorso all'evento dannoso in modo paritario. Tanto emerge, in particolare, come correttamente rilevato dal Tribunale di Latina e dalla Corte d'Appello di Roma, dalla circostanza per cui “la conciliazione sulla cui base la ha ripreso i lavori è stata Pt_6 siglata durante la pendenza di un giudizio originato da un sequestro dell'area e avente ad oggetto proprio la demanialità dei beni di cui sia il che la cooperativa erano a Pt_1 conoscenza tanto da indicarlo nella narrativa della conciliazione” (cfr. sentenza Corte d'Appello di Roma n. 4640/2023). Entrambe le parti, dunque, erano perfettamente consapevoli dell'incertezza della qualitas soli e della possibile illegittimità della procedura espropriativa. Del resto, “Il delegato resta responsabile dei danni subiti dal privato, anche se la pronuncia del decreto ablativo sia mancata o ritardata per omissione o inerzia di altri, in quanto nel comportamento di chi conserva l'occupazione dell'immobile senza titolo pur essendo a conoscenza della prospettata illegittimità dell'occupazione, possono individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana: la condotta attiva od omissiva l'elemento psicologico della colpa, il danno, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio…” (Cass. civ., Sez. I,
4.6.2015, n. 11567).
Vale aggiungere che l'art. 2055, co. 2, c.c. richiama l'art. 1227, co. 1, c.c. il quale prevede, in caso di concorso del fatto colposo del creditore, la diminuzione del risarcimento del danno, secondo la “gravità della colpa” e “l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Inoltre,
l'art. 2055, co. 3, c.c. soggiunge che “nel dubbio le singole colpe si presumono uguali”: si presume, così, che il risarcimento vada ripartito in uguale misura tra i corresponsabili, allo stesso modo in cui l'art. 1298, co. 2, c.c. presume uguali le parti di ciascun debitore solidale -nelle obbligazioni contrattuali-, se non risulta diversamente.
In definitiva risulta pacifica la mancata adozione del provvedimento di esproprio, l'acquisizione della proprietà del bene in capo alla P.A. espropriante - stante l'espressa esclusione della retrocessione del bene ex art. 3 L. 458/198 - e l'intervenuta conciliazione in data 16.05.1989 (cui ha fatto seguito la ripresa dei lavori da parte della ), sottoscritta durante la pendenza di Pt_6
pagina 14 di 15 un giudizio originato da un sequestro dell'area e avente ad oggetto proprio la demanialità dei beni di cui sia il che la cooperativa erano a conoscenza, tanto da indicarlo nella narrativa Pt_1
della stessa conciliazione, circostanza quest'ultima non contestata.
Per quanto esposto e considerato, va confermata, in mancanza di diverse e ulteriori risultanze, la responsabilità paritaria delle odierne parti in causa, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale avanzata.
Alla luce di quanto accertato e della giurisprudenza richiamata che si condivide, la domanda, anche ove qualificata come azione di regresso, va respinta.
Da quanto esposto deriva altresì il rigetto della domanda risarcitoria, peraltro formulata in maniera oltremodo generica e in quanto tale di per sé non suscettibile di accoglimento.. Infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, una richiesta di risarcimento dei danni subiti ove non accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata come “generica” ed “inutile”: “Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (Cass. Civ., Sez. III, 30.6.2015, n. 13328).
Infine, dal rigetto della domanda proposta dal consegue l'assorbimento Parte_1
della domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata dalla convenuta.
In ragione della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte dal Parte_1
- rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla Parte_6
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Latina, 9 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3700/2019 promossa da:
(p. IV ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Martellucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi al vico I Santorre di Santarosa, 7, giusta Atto del Sindaco prot. N. 21089 del
5.10.2018 allegato;
ATTORE
Contro
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Di Nitto e dall'Avv. Simona Zangrillo ed elettivamente domiciliato in Latina, via Oberdan, 31, giusta delega in calce alla Comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: pagamento somme.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza depositate ex art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il conveniva in giudizio la Parte_1
deducendo che: 1) e Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Latina (R.G. 4680/1995), il Parte_1
e la nonché il Commissario ad acta per gli Usi Civici di
[...] Controparte_3
pagina 1 di 15 per chiedere il risarcimento del danno da occupazione illegittima per espropriazione Parte_1
di pubblica utilità del fondo rustico sito in Sperlonga, (LT) in località Nespole, al foglio 8, p.lle
277, 175, di proprietà degli stessi;
2) conveniva in giudizio, a sua volta, Parte_5
dinanzi al Tribunale Civile di Latina (R.G. 4679/1995), il e la Parte_1 [...]
nonché il Commissario ad acta per gli Usi Civici di per Controparte_3 Parte_1
chiedere il risarcimento del danno da occupazione illegittima per espropriazione di pubblica utilità del fondo rustico sito in Sperlonga, (LT) in località Nespole al foglio 8, p.lle 76, 176, 123 e
124, di proprietà dello stesso;
3) i giudizi terminavano, rispettivamente, con le sentenze n.
2184/2017 e n. 2183/2017 che dichiaravano, in entrambi i casi, l'inefficacia nei confronti degli attori dell'”atto di conciliazione” intercorso in data 16 maggio 1989 tra il Commissario ad Acta per gli Usi Civici di e la condannando il e la Parte_1 Parte_6 Parte_1
in solido, al risarcimento dei danni, per la mancata Parte_6 Parte_6 adozione del provvedimento di esproprio ed essendosi verificata l'acquisizione della proprietà del bene in capo alla P.A. espropriante, stante l'espressa esclusione della retrocessione del bene;
4) il risarcimento del danno veniva così quantificato: - a e Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'importo € 239.668,00, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 15.11.1991
[...]
sino al saldo, oltre le spese di lite di € 18.183,06 ed accessori di legge nonché le spese di CTU sostenute dagli attori;
- a l'importo di € 232.167,00, oltre interessi e Parte_5
legali sulla somma via via rivalutata dal 15.11. 1991 sino al saldo, oltre le spese di lite di €
12.987,90, ed accessori di legge nonché le spese di CTU sostenute dall'attore; 5) precedentemente il Comune di con le Delibere Consiliari n. 76 e n. 78 del 12 luglio Parte_1
1986 e le Delibere n. 125 e n. 126 del 3 settembre 1986, iniziava la procedura di esproprio dei fondi rustici, come individuati in Catasto Rustico del Comune di e sopra descritti, per Parte_1
la realizzazione di 34 unità abitative di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata con delega alla Soc. Edilcoop Sud Pontino arl a svolgere l'intera procedura di esproprio. Veniva autorizzata l'occupazione di detti fondi ed il 14 novembre 1986 veniva redatto il verbale di immissione della cooperativa nel possesso dei terreni;
6) con Deliberazione n. 2 dell'8.1.1987 il
Consiglio Comunale di aveva determinato, ai sensi dell'art. 35 L. 22.10.71 n. 865, il Parte_1 costo delle aree in €.10.000 al mq., 7) la iniziava i lavori di Parte_6
realizzazione delle opere e, nelle more della loro esecuzione, il Commissario per gli Usi Civici di pagina 2 di 15 Roma, con proprio Decreto del 28.1.1988, ordinava il sequestro del terreno oggetto di esproprio, poiché ritenuto parte del demanio civico del Comune di secondo la perizia-verifica Parte_1 demaniale dell'Ing. del 1951; 8) il sequestro del terreno terminava il 16 maggio Persona_1
1989, giusta Verbale di Conciliazione tra la ed il Commissario ad Acta Parte_6
per gli Usi Civici del Comune di con il quale, affermata la demanialità del suolo, Parte_1
abbandonata definitivamente la procedura di esproprio, il Commissario degli Usi Civici di Roma concedeva su detto terreno di demanio civico il diritto di superficie alla Cooperativa. Veniva conseguentemente revocato il sequestro ed il divieto di proseguire i lavori che così si concludevano;
9) nelle more si svolgeva il giudizio dinanzi il Commissario degli Usi Civici di
Roma, con il quale alcuni cittadini del Comune di tra cui , dante causa Parte_1 Persona_2 di e nonché , nella loro Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 qualità di proprietari dei terreni oggetto della “Perizia Renna”, contestavano la accertata demanialità dei terreni oggetto dell'originario esproprio e descritti sopra catastalmente. Detto giudizio, iscritto al n.ro di R.G. 374/54, al quale era riunito il giudizio n. 3/88 di rivendica, veniva definito con la sentenza n. 33 del 21.12.1991 di rigetto della domanda, così dichiarata la demanialità dei suoli. La sentenza veniva impugnata dinanzi la Corte d'Appello di Roma, Sez.
Speciale Usi Civici e rimessa innanzi il Commissariato agli Usi Civici di Roma, che con sentenza n. 12 del 17 aprile 2009, affermava la natura privata, tra l'altro, dei terreni rivendicati da
[...]
e , oggetto dell'originario esproprio, dichiarandoli liberi da usi Per_2 Parte_5
civici; 10) la sentenza reclamata dinanzi alla Corte di Appello di Roma, Sez. Speciale Usi Civici, veniva confermata dalla sentenza n. 3/2012 del 6.12.2011, pubblicata il 20.01.2012, non impugnata e dunque definitiva;
11) successivamente si concludevano anche i giudizi civili dinanzi il Tribunale di Latina, con le sentenze n. 2183/2017 е n. 2184/2017 che venivano entrambe impugnate. Continuava parte attrice deducendo che: 12) il aveva Parte_1
determinato provvisoriamente il prezzo di esproprio in £10.000 al mq e la Coop. Edilcoop Sud
Pontino a seguito di verbale di conciliazione tra quest'ultima ed il Commissario ad Acta per gli
Usi Civici del versava il 13.1.1987 all'ente Comunale l'importo di £. Parte_1
95.400.500 e in data 28.05.1991 l'ulteriore importo di £ 206.022.000. A fronte del valore dell'area come valutato dalle sentenze, in € 471.835,00 al 14.11.1991 (€ 239.668,00 agli eredi ed € 232.167,00 agli eredi , era stato versato dalla cooperativa l'importo Pt_2 Parte_5 di € 155.672,00 (già £ 301.422.500). Inoltre, deduceva l'attore che la era Pt_6 CP_1
pagina 3 di 15 consapevole della provvisorietà del prezzo di esproprio portato dalla Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 dell'8.1.1987 dove nel paragrafo relativo al “costo acquisizione aree” veniva specificato che “tale costo deve essere quello che effettivamente il dovrà pagare per Pt_1
l'acquisizione delle aree”, in via provvisoria, salvo conguaglio, fissato in £. 95.400.500. Tanto veniva ribadito anche nell'atto rep. 142 del 13.01.1987 di concessione del diritto di superficie;
13) il di si riteneva del tutto estraneo all'obbligo di versamenti di somme in Pt_1 Parte_1 favore dei sigg.ri , non CP_4 Parte_3 Parte_4 Parte_5
avendo avuto alcun comportamento difforme dalla norma, piuttosto avendo agito in base alle leggi ed alle determinazioni giurisdizionali;
pertanto, non poteva invocarsi alcuna responsabilità aquiliana a suo carico. In definitiva la coop. godeva del diritto di superficie Parte_6 sull'area in questione non per procedura di espropriazione dei terreni per pubblica utilità, bensì per attribuzione di tale diritto da parte del Commissario agli Usi Civici di Roma, dietro il pagamento di un corrispettivo che non era il prezzo di esproprio ma un ristoro alla collettività per la perdita dei propri diritti comuni sul bene collettivo attribuito “in esclusiva” ad un soggetto singolo;
14) con lettera raccomandata del 7 febbraio 2018 l'ente comunale, invano, diffidava la cooperativa al versamento dell'intero nuovo importo determinato per il Parte_6 costo dell'area oggetto di intervento edilizio oltre interessi e rivalutazioni, spese legali e spese di registrazione delle sentenze, quantificando l'importo dovuto dalla società convenuta in €
316.163,00, oltre interessi e rivalutazione sulla differenza e spese legali e di registrazione.
Parte attrice rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, accertare il credito del nei confronti della Parte_1 [...]
per le somme indicate nelle sentenze 2183/17 (R.g. Parte_7
4679/1995) e 2184/17 (R.g. 4680/1995), da quantificarsi in € 316.163,00, per le ragioni di cui in narrativa, oltre interessi, rivalutazione monetaria dal 15.11.1991 condannare la
[...]
al versamento di detta somma in favore del Parte_8 Parte_1
; condannare la società cooperativa alle spese, competenze ed onorari del presente
[...] giudizio”.
Si costituiva in giudizio la eccependo in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità dalla domanda per mancata proposizione del procedimento di mediazione obbligatoria, ed esponendo che: 1) la comparente , in quanto titolare di Controparte_1
contributo in conto interessi concesso dalla Regione per la realizzazione di alloggi di CP_5
pagina 4 di 15 Edilizia Residenziale Pubblica, otteneva dal Comune di l'assegnazione di un area Parte_1 ricadente all'interno del Piano di Zona 167/62 – Comprensorio C/b, inserito nel Piano Regolatore della Città di L'assegnazione dell'area veniva concessa in diritto di superficie per un Parte_1
periodo per anni 99, e ciò avveniva a seguito di Delibere di C. C. del Comune di n 78 Parte_1 del 12.07.1986 e n.126 del 03.09.1986, con contestuale delega per l'attuazione di tutte le procedure di espropriazione, avviate da parte della con l'occupazione Parte_6
d'urgenza e l'immissione in possesso delle aree interessate;
2) in conseguenza dell'assegnazione delle aree ed il rilascio della Concessione Edilizia a costruire, la , in data 13.01.1987, Pt_6
versava in favore del Comune di una prima rata del 30% per OO. UU. primaria (L Parte_1
10/77), pari a Lire 11.831.820, nonché una ulteriore somma quale quota costo acquisizione aree per la concessione del diritto di superficie pari a Lire 95.400.000; 3) il contratto di convenzione ex art. 35 della legge 865/71, stipulato il 13 gennaio 1987, sanciva che la proprietà superficiaria restava in capo alla per circa il 40 % del totale per la realizzazione di unità Parte_6 abitative di edilizia Residenziale di tipo convenzionata, mentre la proprietà di tutta l'area oggetto di esproprio, rimaneva in capo al Comune di nel rispetto della legislazione e dei patti Parte_1
espressi e trascritti;
4) in data 13 gennaio 1987, venivano pubblicati sul FAL della Provincia di
Latina gli atti concernente gli espropri, ai sensi dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 965 e, successivamente, in data 28 giugno 1988, veniva emesso decreto di esproprio n. 1010/88 da parte della Regione Lazio, pubblicato sul BURL n. 32, suppl. ord. n. 3 del 19 novembre 1988, ove venivano fissate le indennità spettanti ai proprietari delle aree oggetto di procedura espropriativa, atto che veniva comunicato alle parti;
5) durante lo svolgimento dei lavori di costruzione degli alloggi, il 28.01.1988 interveniva il sequestro giudiziario emesso dal Commissario degli Usi
Civici, sulla base della dichiarata demanialità civica dei terreni, che interessava tra l'altro, anche quelli assegnati ed espropriati all . L'annosa questione tra la Controparte_6 CP_7
e l'Assessore Regionale per gli Usi Civici veniva definita con l'atto di Parte_6 conciliazione del 16.05.1989, con il quale alla prima veniva riconosciuta la proprietà dell'area a fronte del versamento della somma pari a Lire 206.000.000, con la ripresa dei lavori come da
C.E. rilasciata dal Comune di ed integrazione del già sottoscritto atto di convenzione Parte_1
ex art. 35 l. 865/71 del 13.01.1987; 6) successivamente, il con missiva del Parte_1
24.12.1990 prot. 12070, comunicava che le procedure espropriative oggetto di causa risultavano sospese per effetto della conciliazione intervenuta tra la Cooperativa e la Regione Lazio – Usi
pagina 5 di 15 civici;
quindi, l'attività edilizia a seguito del dissequestro da parte del Commissario Usi Civici, veniva portata a termine ed i relativi alloggi ultimati ed assegnati ai legittimi prenotatari aventi diritto con atto pubblico notarile in data 11.04.1991, proprietari superficiari che subentravano a tutte le obbligazioni di cui all'atto di convenzione sottoscritto tra il di e la Pt_1 Parte_1
; 7) nei giudizi aventi ad oggetto richiesta di risarcimento danni per Parte_6 occupazione illegittima proposti rispettivamente dai sigg. e Parte_3 Parte_5
proprietari dei terreni interessati, il Tribunale di Latina con le sentenze n. 2183/2017 e n.
[...]
2184/2017, condannava il e la in solido alla refusione Parte_1 Parte_6
del danno. Entrambe le sentenze venivano impugnate dinanzi alla Corte di Appello di Roma.
Deduceva ancora la convenuta che: 8) il di aveva riconosciuto il pagamento Pt_1 Parte_1 avvenuto nel 1987 da parte della a favore dell'Ente della somma di € Parte_6
155.672,00 (Lire 301.422.500), omettendo però di effettuare sulle stesse somme gli aggiornamenti di legge che se opportunamente operati avrebbero comportato un valore delle somme pari oggi ad € 693.800,31. Rilevava, poi, che contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente, la godeva del diritto di superficie sull'area del Comune di non a Pt_6 Parte_1
seguito di procedura espropriativa dei terreni per pubblica utilità, bensì per attribuzione di tale diritto da parte del Commissario agli Usi Civici di Roma, in quanto il Comune di Parte_1
aveva sottoscritto anche con la atto di convenzione integrativa del 22.01.1991, stipulata Pt_6 ai sensi dell'art. 35 della L. 865/71, riguardante le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di concessione riferite all'intero intervento edilizio del piano di zona autorizzato.
Dunque, il Comune di aveva sottoscritto con alcuni proprietari superficiari degli Parte_1
alloggi assegnati un atto di convenzione per il trasferimento della loro proprietà, in sostituzione di quello sottoscritto il 13.01.1986, senza averne il dovuto titolo.
Qualora, poi, fosse ritenuto valido quanto sostenuto dall'Ente, ne derivava che tutta l'area interessata sarebbe dovuta ricadere nella sfera giuridica e nel libero possesso della convenuta con tutti i diritti ed oneri ivi esistenti e la conseguente restituzione da parte del Comune di Parte_1
in favore della di tutte le somme corrisposte dagli occupanti sino ad oggi, oltre alle Pt_6
somme corrisposte dagli ex proprietari superficiari degli alloggi . Quindi, la Parte_6
convenuta spiegava domanda riconvenzionale diretta a sentir accertare e dichiarare il di Pt_1
l'unico ed esclusivo responsabile al pagamento di tutte le somme, nessuna esclusa, di Parte_1
cui alle sentenze nn. 2183/2017 e 2184/2017 del Tribunale di Latina a favore dei pretendenti, e pagina 6 di 15 conseguentemente condannare l'Ente a tenere indenne la comparente da ogni pretesa Pt_6 economica;
nonché ottenere l'integrale ristoro, come previsto dalla recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione ed ottenere la condanna del al pagamento di una Parte_1
somma da liquidarsi pari ad €. 150.000,00.
Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'adito Tribunale così provvedere: 1) rigettare le domande tutte formulate contro la , siccome del tutto infondate in fatto ed in Parte_6
diritto; In via riconvenzionale respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, a) accertare e dichiarare essere il l'unico ed esclusivo responsabile al Parte_1
pagamento di tutte le somme dovute dai richiedenti, nessuna esclusa, di cui alle sentenze nn.
2183/2017 e 2184/2017 del Tribunale di Latina, e conseguentemente condannare l'Ente a tenere indenne la comparente da ogni pretesa economica di cui alle richiamate sentenze;
b) Pt_6 condannare il al pagamento di una somma da liquidarsi pari ad €. Parte_1
150.000,00, somma maggiore e/o minore di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento danni per l'ingiusto e grave danno economico ed il grave pregiudizio subito e subendo dalla , per il mancato pagamento delle somme di cui alle richiamate Pt_6
sentenze che hanno portato i beneficiari delle stesse ad intraprendere azioni esecutive in danno della;
sempre in via subordinata riconvenzionale c) Qualora si dovesse ritenere quanto Pt_6
sostenuto dal , condannare lo stesso a rilasciare nella sfera giuridica e Parte_1 nell'esclusivo possesso della tutte le aree di cui al foglio ed alle particelle indicate Pt_6
nelle delibere consiliari delibere n 78 del 12.07.1986 e n.126 del 03.09.1986 nessuna esclusa, con tutti i diritti ivi esistenti “ verde attrezzato, parcheggio, ( area assegnate a chioschi ) e tutte le somme incamerate per l'utilizzo di dette aree, nonché la corresponsione di tutte le somme incamerate e corrisposte dagli ex proprietari superficiari per il trasferimento in piena proprietà.
Salvezza di spese, competenze di causa”.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.01.2025, sostituita dallo scambio di note scritte secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, con riferimento all'eccepita improcedibilità dalla domanda per mancata proposizione del procedimento di mediazione obbligatoria da parte del Comune di si Parte_1
pagina 7 di 15 osserva che l'eccezione sollevata da come correttamente rilevato dal Parte_6
Giudice precedente assegnatario del fascicolo e come ribadito nell'Ordinanza del 14.01.2023 di questo Giudice, non merita accoglimento, atteso che la controversia oggetto del presente giudizio verte in materia di pagamento somme, non essendo pertanto soggetta alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010.
Ciò detto, si rende, anzitutto, necessario procedere all'inquadramento dei rapporti dedotti in giudizio e a tal fine mette conto evidenziare che l'art. 35 della legge n. 865/1971, nella versione applicabile ratione temporis (prima delle modifiche apportate dall'art. 3, co. 63, della L n. 662 del
1996) sanciva, al comma 7, lett. a) che la convenzione tra espropriante e concessionario doveva, tra l'altro, prevedere: “il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate”. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità e del Consiglio di Stato (cfr. Cass. n. 11032 del 1994; Cass. n. 5369 del 2002; n. 3018 del 2010; Cons. Stato n. 7820 del 2003; n. 577 del
2005; n. 50 del 2012; n. 3809 del 2014; n. 1492 del 2015) tale norma stabilisce il principio del perfetto pareggio tra il costo sopportato dal per l'acquisizione dai privati delle aree Pt_1 necessarie per la realizzazione dei programmi per l'edilizia economica e popolare con la relativa urbanizzazione ed il corrispettivo della cessione dovuto dai concessionari e costituisce una norma imperativa ed inderogabile, in quanto predetermina il corrispettivo delle aree escludendo l'accollo di oneri da parte dell'Ente territoriale. Pertanto, ove si verifichi una ipotesi di obiettiva discordanza tra la somma versata dall'espropriante all'espropriato e quella indicata in seno alla convenzione, la seconda va sostituita con la prima, con conseguente spettanza del conguaglio a pareggio, a prescindere da indagini sulla volontà espressa dalle parti e siffatta conclusione è conforme alla ratio e all'effetto cui è preordinata la previsione dell'art. 35 della L. n. 865 del
1971 in funzione di salvezza delle finanze locali.
I principi illustrati valgono in qualsiasi modalità di definizione legittima dell'iter espropriativo.
Infatti, il principio della integrale copertura dei costi di acquisto delle aree deve essere necessariamente collegato al rispetto, da parte dell'ente concedente, della procedura espropriativa prevista dalla legge, e, in tal caso, implica il diritto al conseguimento di ogni ulteriore importo che -a qualunque titolo (ad es. sostenuto a seguito della definizione giuridica di contenzioso civile con la proprietà originaria)- sia stato corrisposto in applicazione della legge a chi abbia perso il diritto di proprietà di aree date in concessione, anche a titolo di superficie.
pagina 8 di 15 Tuttavia, va osservato che il principio in parola non può operare nel caso di fatto illecito, che rimane disciplinato dalle norme in tema di responsabilità aquiliana, sicché non possono essere annoverate nel “corrispettivo” della concessione del diritto di superficie, oggetto della convenzione di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, le somme dovute ai proprietari espropriati a titolo di risarcimento del danno per fatto illecito, non potendosi ricondurre nella previsione della suddetta norma la possibilità di far ricadere sui soli concessionari/assegnatari delle aree i maggiori costi determinatisi in forza di una acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto illecito, che si pone al di fuori della lettera e dalla ratio dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971 (Cass. civ. Sez. I, ord. 12 aprile 2018, n. 9066; Cons. Stato, sez. IV, 22.02.2005,
n. 577).
Ciò in quanto il principio di base è che l'ente locale ha diritto di chiedere la restituzione integrale delle sole somme che avrebbe dovuto corrispondere agli espropriati rispettando le procedure di legge e, dunque, agendo legittimamente.
Ed ancora, giova rammentare che la legislazione in materia di edilizia economica e popolare persegue lo scopo di favorire i soggetti economicamente disagiati all'acquisizione di un bene fondamentale – la casa. Nello specifico, la l. 865 del 1971, c.d. “legge per la casa”, e la l. 10 del
1977, c.d. legge “Bucalossi”, apportando alcune modifiche in materia, hanno introdotto la dizione
“piani di zona”, prima utilizzata solo nella prassi, dettando la relativa disciplina. Fine principale di tali normative è quello di fornire strumenti esecutivi di particolare efficacia per la realizzazione di costruzioni di tipo popolare-economico, favorendo, in particolare, l'espropriazione delle aree necessarie. La realizzazione di tali piani passa attraverso un insieme articolato di procedimenti amministrativi e convenzioni attuative. Le aree espropriate vengono concesse in diritto di superficie oppure cedute in proprietà ai soggetti incaricati dell'edificazione degli alloggi con delibera del Consiglio comunale o dell'assemblea del Consorzio, la quale determina anche il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, tra l'ente concedente e i richiedenti.
Tuttavia, essendo l'intera procedura permeata dall'interesse pubblico di soddisfare l'esigenza abitativa dei meno abbienti senza far gravare il relativo costo sul resto della cittadinanza, il legislatore all'art. 35 della legge 865/71 ha previsto che: “i corrispettivi della concessione in superficie ….ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167;……(omissis)………”, al riguardo pagina 9 di 15 si richiama la Sentenza della Suprema Corte n. 6928 del 08/04/2016: “In tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, che dev'essere previsto nella convenzione di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, deve assicurare al comune - in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, disposizione inderogabile idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione - la copertura dei costi di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione dei piani e delle sole opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità, sicché l'ente è legittimato a pretendere
l'eventuale differenza ove nella suddetta convenzione quel corrispettivo sia stato erroneamente determinato in misura inferiore ai costi effettivi.”. Tuttavia, “il rimborso del costo di acquisizione dell'area in esproprio, previsto dall'art. 35, comma 12, della l. n. 865/1971 e dall'art. 7 delle convenzioni nn. 65 e 66 del 2003 a titolo di corrispettivo della concessione del diritto di superficie, presuppone, come detto, che la sottesa procedura espropriativa sia conformata allo schema legale tipico, restando al contrario escluso, come nella specie, nelle ipotesi di illiceità espropriativa comportante il diritto al risarcimento del danno” (Cass. n. 9066 del 12/04/2018;
Cass. n. 6928 del 2016).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi ripetutamente affermato il condivisibile principio secondo cui il costo di acquisizione dell'area, cui fa riferimento l'art. 35 L. n 865/1971, non può riferirsi all'esborso sostenuto a seguito dell'accessione invertita del terreno, che costituisce un risarcimento del danno e trova la sua fonte in un titolo affatto diverso (responsabilità aquiliana).
In tal caso, il principio della integrale copertura dei costi sostenuti per l'acquisto viene meno, atteso che si è fuori dalla lettera e dalla ratio dell'art. 35 L.865/1971, non potendosi fare ricadere sui concessionari delle aree e loro aventi causa i maggiori costi determinatisi in forza di una acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto illecito.
In tali premesse, deve ritenersi la inapplicabilità alle espropriazioni illegittime di cui alla citazione in esame dell'art. 3 della convenzione del 13.01.1987 nonché dell'art. 35 L. 865/1971, anche perché, a ben vedere, l'art. 3 della convenzione de qua ha inteso testualmente ricomprendere il rimborso degli esborsi integrali riferiti alle acquisizioni delle aree in esproprio, con ciò facendo riferimento, quindi, alle acquisizioni di aree a seguito di regolare e legittima procedura espropriativa.
Nel caso di specie, la Convenzione del 13.01.1987 (all. h comparsa di costituzione) intervenuta tra espropriante e concessionario prevedeva la concessione da parte del Comune di del Parte_1
pagina 10 di 15 diritto di superficie in favore della soc. coop. Edil Coop Sud Pontino a r.l. sulle aree comprese nel
Piano Zona della L. 167/1962 per la realizzazione del programma costruttivo di edilizia economica e popolare. L'accordo prevedeva all'art. 3 l'obbligo per la di pagare il Pt_6 corrispettivo del costo di acquisizione delle aree fissato in Lire 95.400.000 “salvo conguaglio da calcolarsi sulla base delle normative vigenti ex art. 14 d.l. 55/83”.
Applicando i principi di cui sopra, il criterio ispiratore della disposizione di cui al citato art. 35 della L. 865/71 consiste nella necessaria corrispondenza tra il corrispettivo della concessione e il costo di acquisizione delle aree e quello delle opere di urbanizzazione.
Il ha chiesto la condanna della al pagamento della Parte_1 Parte_6 somma di € 316.163,00, dato dalla differenza tra quanto pagato dalla per l'acquisto Parte_6 del diritto di superficie delle aree, pari ad € 155.672,00 (già £ 301.422.500 versato dalla coop., somma delle due rate del 13.1.1987 e del 28.05.1991, rispettivamente di £ 95.400.500 e £
206.022.000, punto 4. di queste premesse) e l'importo di € 471.835,00, corrispondente al valore dell'area come valutato dalle sentenze del Tribunale di Latina che hanno condannato il
[...]
e la , in solido tra loro, a versare tale somma a titolo di risarcimento del Parte_1 Pt_6
danno nei confronti dei soggetti destinatari del procedimento di esproprio.
Va ribadito, quindi, che il principio della integrale copertura dei costi di acquisto presuppone necessariamente il rispetto da parte dell'ente concedente della procedura espropriativa prevista dalla legge. La domanda del non può, quindi, trovare accoglimento perché Parte_1
in questo caso la procedura espropriativa non si è svolta in maniera legittima, come accertato dalle sentenze del Tribunale di Latina n. 2183/2017 e n. 2184/2017 e dalle sentenze della Corte di
Appello di Roma n. 7752/2021 e n. 4640/2023”.
Infatti, risulta appurato che l'ente comunale con le delibere nn. 78 del 12.07.86 e 125-126 del
03.09.86, aveva incaricato la società di eseguire l'opera di edilizia Controparte_1
residenziale economica agevolata e di eseguire la procedura di espropriazione delle aree in questione, in nome e per conto del L'incarico si è, quindi, concretizzato nell'istituto Pt_1 della delega prevista dall'art. 60 della L. 22.10.1971 n. 865 che comporta la responsabilità solidale per gli effetti dell'illegittima occupazione ed irreversibile appropriazione del fondo privato, tra l'ente pubblico delegante e la società delegata all'espletamento della procedura di esproprio (Cass. SS.UU. n. 24397/2007).
pagina 11 di 15 Ciò appurato, il principio dell'integrale copertura dei costi di acquisto delle aree è, quindi, espressione di una garanzia economica nei confronti dell'ente procedente, che contiene in sé anche un principio di garanzia giuridica verso il soggetto assegnatario, tenuto verso il Pt_1 nei soli limiti impostigli dalla legge per l'acquisizione delle aree nel rispetto della procedura espropriativa prevista dalla legge (così, ex multis, Cons. Stato Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5825;
22 luglio 2010, n. 4813). Invece, nel caso di specie, non risulta che la procedura espropriativa sia stata completata -risulta pacifica la mancata adozione del provvedimento di esproprio- determinando un illecito da cui è derivata la condanna, in solido, di entrambe le odierne parti in giudizio, di cui alle già citate sentenze del Tribunale di Latina e della Corte di Appello di Roma.
Per le ragioni esposte, la domanda del deve essere respinta. Parte_1
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla , diretta a sentir Parte_6
accertare e dichiarare il di unico ed esclusivo responsabile al pagamento di Pt_1 Parte_1
tutte le somme, nessuna esclusa, di cui alle sentenze nn. 2183/2017 e 2184/2017 del Tribunale di
Latina in favore dei pretendenti e, conseguentemente, condannare l'Ente a tenere indenne la da ogni pretesa economica, si osserva quanto segue. Pt_6
Premesso che i giudizi più volte citati si sono conclusi con la condanna in solido del CP_8
e della al risarcimento dei danni in favore dei soggetti destinatari dell'illegittima
[...] Pt_6
procedura espropriativa, giova rammentare che la disciplina del regresso nei rapporti interni fra condebitori solidali muta a seconda che si tratti di obbligazioni contrattuali o di obbligazioni per fatto illecito. Infatti, mentre nelle obbligazioni nascenti da contratto si applica il principio di cui agli artt. 1298 e 1299 cod. civ., secondo cui la ripartizione del debito avviene per quote che si presumono uguali, salvo che non risulti diversamente, nelle obbligazioni ex delicto - quale è il caso in esame - l'onere sopportato da ciascun corresponsabile nei confronti degli altri obbligati è commisurato all'esistenza e alla gravità delle rispettive colpe, nonché all'entità delle conseguenze che ne sono derivate (Cass. Civ. 491/1975). E la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ossia della ripartizione interna delle singole responsabilità ai sensi dell'art. 2055, commi 2 e 3, cod. civ., può essere oggetto di esame del giudice solo se alcuno dei condebitori agisce in regresso verso gli altri (Cass. Civ. 5421/2000).
Infatti, il giudice del merito può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel pagina 12 di 15 giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti.
Orbene, nel caso in esame la , nei propri scritti difensivi, non ha mai menzionato Pt_6
l'istituto del regresso o richiamato la disciplina di cui all'art. 2055 c.c., non ha svolto la minima considerazione in ordine al grado di responsabilità di ciascun condebitore e alle conseguenze che dalle rispettive loro responsabilità sarebbero derivate, né si è premurata di specificare le somme corrisposte in adempimento della condanna al risarcimento (presupposto per agire in regresso), limitandosi puramente e semplicemente a chiedere di essere tenuta indenne dal Parte_1
perché unico responsabile.
[...]
Peraltro, pur volendo qualificare la pretesa spiegata alla stregua di un'azione di regresso, o comunque a ciò finalizzata, la stessa non risulta meritevole di accoglimento in quanto infondata nel merito. Ed invero, le circostanze fattuali che hanno condotto alla condanna solidale delle parti, per come accertati nelle pronunce rese dal Tribunale di Latina e dalla Corte d'Appello di
Roma, confermano la corresponsabilità, in misura uguale tra loro, tanto del Controparte_8
quanto della Parte_6
In proposito, occorre richiamare il principio giurisprudenziale per cui “dell'illecito risponde sempre e comunque l'ente che ha posto in essere le attività materiali di apprensione dell'immobile e di realizzazione dell'opera pubblica, cui consegue il mutamento del regime di appartenenza del bene, potendo tuttavia residuare, nel caso in cui lo stesso abbia curato la realizzazione dell'opera in qualità di delegato, concessionario o appaltatore, la responsabilità del delegante, concedente o committente, da valutare sulla base dell'incidenza causale delle singole condotte, a seconda che si tratti di concessione traslativa ovvero di delega ai sensi dell'art. 60 della legge n. 865 del 1971” (cfr. Cass., Sez. Un., 23/11/2007, n. 24397; Cass., Sez.
I, 24/02/2016, n. 3619; 18/09/2013, n. 21333). Anche nell'ipotesi in cui l'occupante abbia agito in qualità di delegato dell'ente espropriante ai sensi dell'art. 60 della legge n. 865 del 1971, quest'ultimo resta pure sempre il dominus della procedura, poiché la legge dispone che l'espropriazione si svolge non soltanto “in nome e per conto” del delegante, ma anche “d'intesa” con quest'ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di responsabilità concorrente e solidale con il delegato per i danni da questo materialmente arrecati, senza che assuma rilievo la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato (cfr.
Cass., Sez. I, 22/12/2016, n. 26766; 24/02/2016, n. 3619; 27/05/2011, n. 11800).
pagina 13 di 15 Sussiste, pertanto, la responsabilità concorrente dell'ente espropriante delegante (nella specie, il e del soggetto delegato (la ), responsabilità che nella Parte_1 Controparte_1
fattispecie oggetto di causa risulta addebitabile ad entrambi in misura paritaria. Il contributo causale ascrivibile all'ente pubblico è stato quindi correttamente determinato nella misura della metà, ossia nella stessa misura ascritta all'attività dell'appaltatore, in quanto le omissioni di controlli e sollecitazioni hanno concorso all'evento dannoso in modo paritario. Tanto emerge, in particolare, come correttamente rilevato dal Tribunale di Latina e dalla Corte d'Appello di Roma, dalla circostanza per cui “la conciliazione sulla cui base la ha ripreso i lavori è stata Pt_6 siglata durante la pendenza di un giudizio originato da un sequestro dell'area e avente ad oggetto proprio la demanialità dei beni di cui sia il che la cooperativa erano a Pt_1 conoscenza tanto da indicarlo nella narrativa della conciliazione” (cfr. sentenza Corte d'Appello di Roma n. 4640/2023). Entrambe le parti, dunque, erano perfettamente consapevoli dell'incertezza della qualitas soli e della possibile illegittimità della procedura espropriativa. Del resto, “Il delegato resta responsabile dei danni subiti dal privato, anche se la pronuncia del decreto ablativo sia mancata o ritardata per omissione o inerzia di altri, in quanto nel comportamento di chi conserva l'occupazione dell'immobile senza titolo pur essendo a conoscenza della prospettata illegittimità dell'occupazione, possono individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana: la condotta attiva od omissiva l'elemento psicologico della colpa, il danno, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio…” (Cass. civ., Sez. I,
4.6.2015, n. 11567).
Vale aggiungere che l'art. 2055, co. 2, c.c. richiama l'art. 1227, co. 1, c.c. il quale prevede, in caso di concorso del fatto colposo del creditore, la diminuzione del risarcimento del danno, secondo la “gravità della colpa” e “l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Inoltre,
l'art. 2055, co. 3, c.c. soggiunge che “nel dubbio le singole colpe si presumono uguali”: si presume, così, che il risarcimento vada ripartito in uguale misura tra i corresponsabili, allo stesso modo in cui l'art. 1298, co. 2, c.c. presume uguali le parti di ciascun debitore solidale -nelle obbligazioni contrattuali-, se non risulta diversamente.
In definitiva risulta pacifica la mancata adozione del provvedimento di esproprio, l'acquisizione della proprietà del bene in capo alla P.A. espropriante - stante l'espressa esclusione della retrocessione del bene ex art. 3 L. 458/198 - e l'intervenuta conciliazione in data 16.05.1989 (cui ha fatto seguito la ripresa dei lavori da parte della ), sottoscritta durante la pendenza di Pt_6
pagina 14 di 15 un giudizio originato da un sequestro dell'area e avente ad oggetto proprio la demanialità dei beni di cui sia il che la cooperativa erano a conoscenza, tanto da indicarlo nella narrativa Pt_1
della stessa conciliazione, circostanza quest'ultima non contestata.
Per quanto esposto e considerato, va confermata, in mancanza di diverse e ulteriori risultanze, la responsabilità paritaria delle odierne parti in causa, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale avanzata.
Alla luce di quanto accertato e della giurisprudenza richiamata che si condivide, la domanda, anche ove qualificata come azione di regresso, va respinta.
Da quanto esposto deriva altresì il rigetto della domanda risarcitoria, peraltro formulata in maniera oltremodo generica e in quanto tale di per sé non suscettibile di accoglimento.. Infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, una richiesta di risarcimento dei danni subiti ove non accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata come “generica” ed “inutile”: “Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (Cass. Civ., Sez. III, 30.6.2015, n. 13328).
Infine, dal rigetto della domanda proposta dal consegue l'assorbimento Parte_1
della domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata dalla convenuta.
In ragione della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte dal Parte_1
- rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla Parte_6
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Latina, 9 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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