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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/05/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n, 826/2024 del R.A.C.C. in data 24/04/2024, introdotta d a
- (C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1
patrocinio dell'avv. TOMASELLO STEFANO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in VIA FIESCHI 25/7 GENOVA
RICORRENTE
c o n t r o
- (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore,
RESISTENTE CONTUMACE avente per oggetto: Vendita di cose mobili, viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 21/05/2025
CONCLUSIONI
- per : “come Parte_1
da atto di citazione, precisando che il danno subito è pari ad euro
23.520,06, oltre interessi dalla domanda al saldo nella misura di cui all'art.
Pag. 1 1284, IV comma c.p.c. e rivalutazione in base ai principi espressi dalle SU
1995. Oltre spese di lite”,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La “ ha convenuto in giudizio a “ Parte_2 [...]
formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Controparte_1
Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i fatti e le ragioni esposti in narrativa, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto concluso tra l'esponente Parte_2
e la con l'accettazione dell'offerta 22175 REV 4 del 2
[...] CP_1
febbraio 2023 per grave inadempimento della e, CP_1
conseguentemente e in ogni caso, condannare la Controparte_1
(C.F. e P.IVA con sede legale in Quartesana (FE), Via
[...] P.IVA_2
Comacchio 714, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della della somma di € 5.397,57 Parte_2
versata quale acconto, nonché al risarcimento in favore della Parte_2
di tutti i danni dalla stessa subiti per l'inadempimento pari alla
[...]
somma di € 17.220,06, ovvero nella diversa misura che in corso di causa risulterà comunque dovuta e da determinarsi, per quanto di necessità, anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
In particolare, parte attrice ha allegato dando puntuale prova documentale:
a) di aver sottoscritto, in data 18 marzo 2022, con la
[...]
di Genova un contratto di appalto per la esecuzione CP_2
di lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente
Aveto (doc. 1);
b) di aver acquistato dalla convenuta, in data 2 febbraio 2023,“tubi in acciaio elettrosaldati elicoidalmente saw in acciaio s235 conformi alle norme en 10224- grezzi internamente ed esternamente,
Pag. 2 estremità lisce e smussate – lunghezza delle barre ml 6,00” al prezzo di 567,00 oltre IVA al metro lineare per 78 metri per un importo complessivo di euro 44.226,00 (doc. 3);
c) di aver versato euro 5.397,57 a titolo di acconto in data 6 febbraio
2023 (doc. 6);
d) che la convenuta, dopo aver più volte comunicato il ritardo nella consegna del materiale (doc. 8, 9), non era stata in grado di adempiere il contratto, ammettendo la circostanza (doc. 12: “Con la presente [..] confermiamo l'impossibilità da parte nostra di far fronte alla consegna in tempi brevi dei tubi relativi al cantiere di
Valdipiana [ n.d.r.] di cui all'oggetto. Pertanto rimaniamo Parte_3
a disposizione per l'emissione di Nota Credito dell'acconto anticipatoci”);
e) che l'acconto non era restituito e la “ costretta ad Parte_2
acquistare i beni in oggetto – necessari per adempiere il contratto di appalto – dalla “Cosmet di Fantoni s.r.l.” (doc. 19) al prezzo di euro 1,96, oltre IVA al kg per un importo complessivo di euro
61.446,00, oltre euro 6.300,00 per il trasporto (doc. 20);
f) che la negoziazione assistita aveva dato esito negativo, rendendosi necessario introdurre il presente giudizio.
Pur se ritualmente citata la convenuta è rimasta contumace;
il Giudice, non ammesse le prove orali capitolate, posto che delle circostanze allegate vi era prova documentale, al fine di verificare la corretta quantificazione del danno richiesto ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, formulando il seguente quesito:“Letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, esperita ogni indagine ritenuta opportuna, verifichi il
CTU se il materiale acquistato da ditta Cosmet di Fantoni S.r.l. corrisponda per qualità e quantità a quello oggetto di compravendita stipulata con la
. CP_1
Pag. 3 L'ausiliario del giudice ha accertato che:
a) “l'oggetto della compravendita stipulata con la CP_1
consisteva in n. 13 condotte di ml 6,00 cadauna, per complessivi ml
78.00 (diam 2.000 mm con spessore mm 8,8), del peso teorico di kg/ml 439,10, per complessivi teorici kg 34.249,80, per un costo concordato di €/ml 567,00, reso franco il cantiere di Ponte di Alpe
Piana, e quindi per un costo complessivo di € 44.226,00 (oltre Iva) equivalenti ad €/kg 1,29”;
b) “il materiale acquistato dalla Cosmet di Fantoni S.r.l., erano n. 13 condotte di ml 6,00 cadauna, per complessivi ml 78.00 (diam 2.000 mm con spessore mm 8,0), del peso effettivo di kg/ml 401,92, per complessivi effettivi kg 31.350,00, per un costo concordato di €/kg
1,96, e quindi per €/ml 787,77, e quindi per un costo complessivo di
€ 61.446,00 (oltre Iva), oltre al costo del trasporto per complessivi
€ 6.300,00”;
c) “il materiale acquistato da ditta Cosmet di Fantoni S.r.l. corrisponde per qualità e quantità a quello oggetto di compravendita stipulata con la . CP_1
Conclusivamente, può affermarsi che la parte attrice abbia dato prova della sottoscrizione del contratto con la convenuta, contratto inadempiuto, come confessato dalla parte stessa, per fatto imputabile, circostanza che determina la legittima richiesta di risoluzione del contratto, con ogni obbligo restitutorio delle somme versate a titolo di acconto (euro 5.397,57), oltre al risarcimento del danno conseguente, quantificato nella differenza di prezzo pagato per l'acquisto da terzi del medesimo materiale (pari ad euro 23.520,00), oltre interessi dalla domanda al saldo nella misura di cui all'art. 1284, IV comma c.p.c.
Le spese del presente giudizio, liquidate ai valori medi dello scaglione di riferimento, seguono la soccombenza.
Pag. 4 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono definitivamente poste a carico della parte convenuta con obbligo di rifusione di quanto anticipato dalla parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
826/2024 R.G.:
1) ACCERTA e DICHIARA la risoluzione del contratto concluso tra la
“ e la “ con Parte_2 Controparte_1
l'accettazione dell'offerta 22175 REV 4 del 2 febbraio 2023 per grave inadempimento della “ ; CP_1 Controparte_1
2) CONDANNA la “ (C.F. e P.IVA Controparte_1
con sede legale in Quartesana (FE), Via Comacchio P.IVA_2
714, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della “ della somma di € Parte_2
5.397,57 versata quale acconto, nonché al risarcimento del danno pari ad euro 23.520,00, il tutto oltre interessi dalla domanda al saldo nella misura di cui all'art. 1284, IV comma c.p.c.;
3) PONE in via definitiva le spese di C.T.U. a carico della “
[...]
con condanna alla rifusione di quanto Controparte_1
anticipato dalla “ ; Parte_2
4) CONDANNA la “ , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla “ Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese
[...]
di lite del presente procedimento che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed
I.V.A.
Pag. 5 Ferrara, il 25 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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