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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 7042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7042 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9490/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentate da con il patrocinio e dell'avv. FERRARA ANTONIO Controparte_3 ( ) VIA M.CERVANTES, 55/5 80137 NAPOLI;
C.F._1 Parte_1
( ) VIA FONTANA 14 20122 MILANO;
C.F._2 Parte_2 ( ) VIA FONTANA 14 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in presso il C.F._3 difensore avv.
ATTORE contro
Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZARITI
[...] P.IVA_3 LUIGI e CERVONE MARIO ( VIA ANTONIO CANTORE 5 ROMA;
C.F._4 elettivamente domiciliato in PIAZZA S. GIOVANNI IN LATERANO, 26 00184 ROMA presso il difensore avv. AZZARITI LUIGI
CONVENUTO
Oggetto: Leasing
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso:
C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Si richiamano le conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi e nel libello introduttivo chiedendo che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia:
1. dichiarare la risoluzione e/o comunque risolvere il contratto di locazione finanziaria n. 904113 di cui in narrativa, per grave inadempimento di
[...] per le ragioni ed i titoli esposti;
Controparte_5
pagina 1 di 8 2. dichiarare tenuta e per l'effetto condannare Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] restituire e pertanto a riconsegnare a libero da persone e cose di Controparte_2 sua proprietà, l'immobile concessole in locazione finanziaria, sito nel Comune di
Roma, Via Rapagnano n. 56 distinto al di Roma al foglio 134, particella 1641 CP_6 sub. 53, z.c. 6, Cat C1, cl. 8, mq.108, rendita Euro 2.610,38;
3. in ogni caso con vittoria di spese di diritti e onorari
Controparte_4
[...]
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire da parte di Controparte_3 per conto di estromettendola dal giudizio con ogni conseguenza di legge e CP_1 refusione delle spese di lite;
Nel merito: rigettare le domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni tutte esposte ed in particolare:
- per carenza di legittimazione attiva in capo a dal momento che, Controparte_3 in forza della procura speciale prodotta, non è incaricata di agire in giudizio per la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 904113 stipulato dalla originaria con la Parte_3 [...]
Controparte_5
- per carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto controverso in capo a
[...]
poiché dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prodotto da controparte CP_2 non si evince in nessun punto che, a seguito delle operazioni di cartolarizzazione, questa sia effettivamente subentrata nella titolarità del contratto di locazione finanziaria oggetto del ricorso che ci occupa;
- per mancata ricorrenza dei presupposti per la risoluzione di diritto del contratto ex artt. 1454 e
1456 c.c. nonché per invalidità dell'articolo 11 delle condizioni generali di contratto, per inapplicabilità al caso d specie di quanto disposto dall'art. 1 comma 137 della L.124/2017 e, da ultimo, per non ricorrenza di alcuna ipotesi di grave inadempimento imputabile alla resistente.
Con salvezza di ulteriormente dedurre, precisare e argomentare.
Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 8 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., le società e entrambe Controparte_1 Controparte_2 rappresentate in giudizio da hanno convenuto in giudizio la Controparte_3 società chiedendo, in via Controparte_5 principale, la condanna di quest'ultima alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 904113 (doc.1), previo accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto per l'esercizio da parte della concedente della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 del contratto, ovvero previa dichiarazione giudiziale di risoluzione.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha allegato che:
- in data 3.6.2008, e la società Parte_3 Controparte_5 quale utilizzatrice, avevano stipulato il contratto di locazione finanziaria n.
[...]
904113, avente per oggetto la concessione in godimento all'utilizzatrice, dell'immobile ad uso negozio sito in Roma, Via Rapagnano n. 56 distinto al N.C.E.U. di Roma al foglio 134, particella 1641 sub. 53,
z.c. 6, Cat C1, cl. 8, mq.108, (doc. 1) appositamente acquistato per essere concesso in locazione dalla convenuta presente al rogito (doc.2);
- in pari data infatti aveva acquistato l'immobile oggetto del predetto contratto di Parte_3 locazione finanziaria stipulando con i Sig.ri e l'atto di compravendita a Parte_4 Parte_5 rogito Dott. , Notaio in Roma, rep. n. 14310 – racc. n. 6607 (doc. 2); Persona_1
- in data 25.11.2013 è avvenuta la fusione mediante incorporazione di Controparte_7 la quale è pertanto subentrata nella titolarità dei rapporti Controparte_8 contrattuali già facenti capo alla società incorporata, ivi compresi quelli stipulati con la
[...] doc. 3); Controparte_5
- successivamente è stata effettuata la fusione mediante incorporazione di
[...]
n doc. n. 5); Controparte_8 Controparte_9
- in data 6 marzo 2020 la società con contratto di cessione di crediti in blocco, ha Controparte_1 acquistato pro-soluto da i crediti per capitale, interessi maturati e Controparte_9 maturandi, inclusi interessi di mora maturati e maturandi, penali, commissioni e ogni altro accessorio e importo derivanti, fra gli altri, da contratti di locazione finanziaria, compresi i crediti derivanti dai contratti stipulati da nella cui Controparte_5 titolarità è dunque subentrata (doc. n. 6); pagina 3 di 8 - ha dato mandato per la gestione dei crediti dalla stessa vantati a Controparte_1 [...] conferendole procura speciale (ALL. A cit.); Controparte_3
- ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto da con Controparte_2 Controparte_9 efficacia giuridica dal 9 marzo 2020, un complesso di rapporti giuridici consistenti in tutti i contratti, beni (mobili, mobili registrati e immobili) e le passività relativi a contratti di locazione finanziaria, tra i quali quelli relativi ai contratti stipulati da Controparte_5 ella cui titolarità è dunque subentrata (doc. 7);
[...]
- ha dato mandato di eseguire gli adempimenti derivanti dai contratti di leasing a Controparte_2 conferendole procura speciale (ALL. C. cit.); Controparte_3
- ha maturato una rilevante Controparte_5 esposizione debitoria in relazione al pagamento dei canoni di locazione e pertanto, con lettera in data
20.09.2022 trasmessa e consegnata a mezzo PEC (doc 9), per Controparte_3
e per ha intimato a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
i provvedere al pagamento del complessivo importo di € 29.890,91,
[...] oltre interessi di mora e spese fino alla data di effettivo pagamento (doc. n. 10);
- con successiva lettera in data 18.11.2022 (doc. 11) trasmessa e consegnata a mezzo PEC,
[...] per e per ha intimato a Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 [...] di provvedere al pagamento del Controparte_5 complessivo importo di € 35.691,43, oltre interessi di mora e spese fino alla data di effettivo pagamento (doc. n. 13);
- alle suddette intimazioni non ha fatto seguito alcun pagamento e pertanto, rilevato il grave inadempimento di i sensi e per Controparte_5 gli effetti dell'art. 1, comma 137, L. n. 124/2017, con lettera in data 30.01.2023 (doc. n. 14) trasmessa e consegnata a mezzo PEC, per conto di e Controparte_3 Controparte_1
ha comunicato alla utilizzatrice la risoluzione del contratto n. 904113 e ha Controparte_2 intimato alla stessa la restituzione del bene immobile;
- con la medesima comunicazione ha informato Controparte_5
i essere tenuta al pagamento dei canoni scaduti e non pagati sino alla data del
[...]
30.01.2023 – pari a Euro 40.574,50, (doc. 16), del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, delle spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo pagina 4 di 8 necessario alla vendita con l'avvertimento che in difetto di restituzione entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della lettera, si sarebbe dato corso alle azioni giudiziarie per la tutela dei diritti di
[...]
e CP_1 Controparte_2
- anche tale ulteriore intimazione non ha avuto alcun effetto, con conseguente necessità di promuovere la presente azione giudiziale.
si è costituita in giudizio Controparte_5 contestando integralmente quanto ex adverso dedotto.
In sintesi, parte convenuta ha allegato che:
- vi sarebbe carenza di interesse ad agire da parte di per conto della mandante CP_3 CP_1
la quale, titolare di soli diritti di credito nei confronti della resistente, non ha alcun interesse
[...] nel presente giudizio che verte esclusivamente sulla sorte del contratto di leasing n. 904113 e non sui crediti asseritamente vantati dalla stessa;
- vi sarebbe carenza di potere di rappresentanza in capo a per l'esercizio dell'azione di CP_3 risoluzione, in quanto la procura speciale rilasciata da a ha conferito a Controparte_2 CP_3 quest'ultima il potere di intimare la risoluzione e di agire per il solo recupero del possesso del bene a seguito della risoluzione, ma non anche il potere di agire in giudizio per la risoluzione del contratto;
- la documentazione prodotta da e da relativamente ai rapporti Controparte_1 Controparte_2 di cessione dei crediti e di cessione dei contratti, rapporti giuridici e beni pro soluto, non è idonea a provare la sussistenza in capo alle stesse del credito e del contratto fatto valere e, quindi, non si ritiene idonea a provare la legittimazione attiva e/o l'effettiva titolarità dei rapporti;
- non si è verificata la risoluzione di diritto del contratto in quanto le lettere di intimazione prodotte in giudizio inviate in data 20 settembre 2022 e 18 novembre 2022 (cfr. doc. 8 e 11 di parte attrice), non sono conformi ai dettami dell'art. 1454 c.c.;
- non si è nemmeno verificata la risoluzione di diritto del contratto ex art 1456 c.c. in quanto la clausola prevista dall'art 11 delle condizioni generali del contratto richiamata nella lettera inviata il 30 gennaio 2023 (doc. 14 parte attrice), è eccessivamente generica nella sua formulazione e non può considerarsi come una valida clausola risolutiva espressa;
pagina 5 di 8 - difettano i presupposti per una domanda di risoluzione giudiziale del contratto ex art 1453 c.c. in quanto il contestato inadempimento non presenta il carattere della non scarsa importanza previsto dall'art 1455 c.c..
In conclusione, parte resistente ha chiesto, in via preliminare, di disporre la conversione del procedimento da sommario di cognizione a ordinario con conseguente fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. Ancora in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire da parte di per conto di estromettendola dal giudizio. Controparte_3 Controparte_1
Nel merito, in via principale, di rigettare le domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte.
Disposta la conversione del rito, assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni come precisate dalle parti con note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
***
Le domande di parte attrice meritano accoglimento.
Occorre innanzitutto premettere che parte convenuta, con la produzione del contratto di cessione allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha fornito essa stessa la prova della titolarità del contratto di leasing e del bene oggetto dello stesso in capo a Tale circostanza Controparte_2 emerge sia dall'elenco delle posizioni cedute (Allegato C, pag. 35 del predetto documento) in cui si legge, all'11° rigo, il nominativo della sia dalla scheda tecnica Controparte_5 presente a pag. 279 del predetto doc. ove l'immobile viene individuato chiaramente in base all'indirizzo e ai dati catastali. Benché il numero del contratto di leasing prodotto in atti diverga (di una sola cifra) rispetto al numero di contratto riportato negli allegati contratto di cessione (904113 invece di
904413), è ragionevole presumere che tale divergenza sia dovuta ad un mero errore materiale, essendo l'immobile oggetto del contratto il medesimo, individuabile con certezza tramite l'indirizzo ove è collocato e i dati catastali riportati nel documento.
Le ulteriori eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta risultano infondate. pagina 6 di 8 Quanto all'eccepita assoluta carenza di interesse ad agire in capo a per conto della mandante CP_3
occorre rilevare che se è pur vero che la stessa, in quanto asseritamente titolare dei Controparte_1 soli diritti di credito nascenti del contratto di leasing, non ha interesse ad agire in relazione alla domanda di condanna alla restituzione dell'immobile e di risoluzione giudiziale, è altresì vero che la stessa ha interesse ad agire relativamente alla domanda di accertamento della risoluzione di diritto. Tale accertamento, infatti, è presupposto necessario per una futura domanda di condanna al pagamento dei crediti nascenti dal contratto di leasing. Tanto basta per ritenere sussistente un interesse ad agire in capo a e per rigettare la richiesta di estromissione della stessa dal giudizio. Controparte_1
Formalistica ed infondata, inoltre, risulta l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo a in relazione alla domanda di risoluzione giudiziale del contratto. Dalla procura infatti CP_3 emerge che ha il potere di “l) intimare la risoluzione dei contratti per inadempimento o per CP_3 altra causa;
m) promuovere tutte le azioni giudiziali per il recupero del possesso dei beni leasing a seguito della risoluzione o scioglimento dei relativi contratti, ed in particolare procedere al deposito, per i beni immobili, di ricorso ex art. 702-bis c.p.c. volto ad ottenere, dagli utilizzatori o da terzi soggetti, detentori degli stessi beni sine titulo, la restituzione dei cespiti di proprietà della mandante, liberi da cose e persone, richiedendo il pagamento da parte di tali soggetti di eventuali indennità di occupazione o delle penali convenzionalmente pattuite per il mancato rilascio degli stessi”.
Tali poteri risultano essere stati correttamente esercitati da la quale, con la comunicazione a CP_3 mezzo PEC del 30.01.2023, ha intimato la risoluzione facendo espresso riferimento alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 del contratto. Tale clausola, a differenza di quanto affermato da parte convenuta, non risulta generica nella sua formulazione ma, al contrario, contiene precisi riferimenti ad altre clausole contrattuali da cui emerge con chiarezza che il mancato pagamento dei canoni integra un'ipotesi per la quale è possibile avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Il contratto si è quindi risolto di diritto in forza della comunicazione a mezzo PEC del 30.01.2023, tramite la quale parte attrice ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Ne consegue che parte attrice, ai sensi dal comma 138 dell'art. 1 della l. n. 124/2017, ha diritto di chiedere la condanna alla restituzione dell'immobile. Come precisato dalla Corte di Cassazione, la disciplina prevista dalla l. n. 124/2017, pur non essendo retroattiva, può comunque trovare applicazione ai contratti che sono risultati inadempiuti dopo la sua entrata in vigore (cfr. Cass. Sez. Un. 2142/2021) come nel caso di specie. pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- accerta l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria nr. 904113/001;
- condanna parte convenuta al Controparte_5 rilascio immediato, in favore di dell'immobile sito nel Comune di Roma, Via Controparte_2
Rapagnano n. 56 distinto al N.C.E.U. di Roma al foglio 134, particella 1641 sub. 53, z.c. 6, Cat C1, cl.
8, mq.108, rendita Euro 2.610,38 libero da persone e cose;
- condanna al pagamento in Controparte_5 favore di e di delle spese del presente giudizio che si liquidano Controparte_2 Controparte_1 in complessivi € 10.232,00 (€ 8.991,00 per compensi e € 1.241,00 per spese di iscrizione al ruolo) oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 23 settembre 2025
Il giudice
Laura Massari
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9490/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentate da con il patrocinio e dell'avv. FERRARA ANTONIO Controparte_3 ( ) VIA M.CERVANTES, 55/5 80137 NAPOLI;
C.F._1 Parte_1
( ) VIA FONTANA 14 20122 MILANO;
C.F._2 Parte_2 ( ) VIA FONTANA 14 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in presso il C.F._3 difensore avv.
ATTORE contro
Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZARITI
[...] P.IVA_3 LUIGI e CERVONE MARIO ( VIA ANTONIO CANTORE 5 ROMA;
C.F._4 elettivamente domiciliato in PIAZZA S. GIOVANNI IN LATERANO, 26 00184 ROMA presso il difensore avv. AZZARITI LUIGI
CONVENUTO
Oggetto: Leasing
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso:
C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Si richiamano le conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi e nel libello introduttivo chiedendo che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia:
1. dichiarare la risoluzione e/o comunque risolvere il contratto di locazione finanziaria n. 904113 di cui in narrativa, per grave inadempimento di
[...] per le ragioni ed i titoli esposti;
Controparte_5
pagina 1 di 8 2. dichiarare tenuta e per l'effetto condannare Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] restituire e pertanto a riconsegnare a libero da persone e cose di Controparte_2 sua proprietà, l'immobile concessole in locazione finanziaria, sito nel Comune di
Roma, Via Rapagnano n. 56 distinto al di Roma al foglio 134, particella 1641 CP_6 sub. 53, z.c. 6, Cat C1, cl. 8, mq.108, rendita Euro 2.610,38;
3. in ogni caso con vittoria di spese di diritti e onorari
Controparte_4
[...]
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire da parte di Controparte_3 per conto di estromettendola dal giudizio con ogni conseguenza di legge e CP_1 refusione delle spese di lite;
Nel merito: rigettare le domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni tutte esposte ed in particolare:
- per carenza di legittimazione attiva in capo a dal momento che, Controparte_3 in forza della procura speciale prodotta, non è incaricata di agire in giudizio per la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 904113 stipulato dalla originaria con la Parte_3 [...]
Controparte_5
- per carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto controverso in capo a
[...]
poiché dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prodotto da controparte CP_2 non si evince in nessun punto che, a seguito delle operazioni di cartolarizzazione, questa sia effettivamente subentrata nella titolarità del contratto di locazione finanziaria oggetto del ricorso che ci occupa;
- per mancata ricorrenza dei presupposti per la risoluzione di diritto del contratto ex artt. 1454 e
1456 c.c. nonché per invalidità dell'articolo 11 delle condizioni generali di contratto, per inapplicabilità al caso d specie di quanto disposto dall'art. 1 comma 137 della L.124/2017 e, da ultimo, per non ricorrenza di alcuna ipotesi di grave inadempimento imputabile alla resistente.
Con salvezza di ulteriormente dedurre, precisare e argomentare.
Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 8 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., le società e entrambe Controparte_1 Controparte_2 rappresentate in giudizio da hanno convenuto in giudizio la Controparte_3 società chiedendo, in via Controparte_5 principale, la condanna di quest'ultima alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 904113 (doc.1), previo accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto per l'esercizio da parte della concedente della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 del contratto, ovvero previa dichiarazione giudiziale di risoluzione.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha allegato che:
- in data 3.6.2008, e la società Parte_3 Controparte_5 quale utilizzatrice, avevano stipulato il contratto di locazione finanziaria n.
[...]
904113, avente per oggetto la concessione in godimento all'utilizzatrice, dell'immobile ad uso negozio sito in Roma, Via Rapagnano n. 56 distinto al N.C.E.U. di Roma al foglio 134, particella 1641 sub. 53,
z.c. 6, Cat C1, cl. 8, mq.108, (doc. 1) appositamente acquistato per essere concesso in locazione dalla convenuta presente al rogito (doc.2);
- in pari data infatti aveva acquistato l'immobile oggetto del predetto contratto di Parte_3 locazione finanziaria stipulando con i Sig.ri e l'atto di compravendita a Parte_4 Parte_5 rogito Dott. , Notaio in Roma, rep. n. 14310 – racc. n. 6607 (doc. 2); Persona_1
- in data 25.11.2013 è avvenuta la fusione mediante incorporazione di Controparte_7 la quale è pertanto subentrata nella titolarità dei rapporti Controparte_8 contrattuali già facenti capo alla società incorporata, ivi compresi quelli stipulati con la
[...] doc. 3); Controparte_5
- successivamente è stata effettuata la fusione mediante incorporazione di
[...]
n doc. n. 5); Controparte_8 Controparte_9
- in data 6 marzo 2020 la società con contratto di cessione di crediti in blocco, ha Controparte_1 acquistato pro-soluto da i crediti per capitale, interessi maturati e Controparte_9 maturandi, inclusi interessi di mora maturati e maturandi, penali, commissioni e ogni altro accessorio e importo derivanti, fra gli altri, da contratti di locazione finanziaria, compresi i crediti derivanti dai contratti stipulati da nella cui Controparte_5 titolarità è dunque subentrata (doc. n. 6); pagina 3 di 8 - ha dato mandato per la gestione dei crediti dalla stessa vantati a Controparte_1 [...] conferendole procura speciale (ALL. A cit.); Controparte_3
- ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto da con Controparte_2 Controparte_9 efficacia giuridica dal 9 marzo 2020, un complesso di rapporti giuridici consistenti in tutti i contratti, beni (mobili, mobili registrati e immobili) e le passività relativi a contratti di locazione finanziaria, tra i quali quelli relativi ai contratti stipulati da Controparte_5 ella cui titolarità è dunque subentrata (doc. 7);
[...]
- ha dato mandato di eseguire gli adempimenti derivanti dai contratti di leasing a Controparte_2 conferendole procura speciale (ALL. C. cit.); Controparte_3
- ha maturato una rilevante Controparte_5 esposizione debitoria in relazione al pagamento dei canoni di locazione e pertanto, con lettera in data
20.09.2022 trasmessa e consegnata a mezzo PEC (doc 9), per Controparte_3
e per ha intimato a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
i provvedere al pagamento del complessivo importo di € 29.890,91,
[...] oltre interessi di mora e spese fino alla data di effettivo pagamento (doc. n. 10);
- con successiva lettera in data 18.11.2022 (doc. 11) trasmessa e consegnata a mezzo PEC,
[...] per e per ha intimato a Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 [...] di provvedere al pagamento del Controparte_5 complessivo importo di € 35.691,43, oltre interessi di mora e spese fino alla data di effettivo pagamento (doc. n. 13);
- alle suddette intimazioni non ha fatto seguito alcun pagamento e pertanto, rilevato il grave inadempimento di i sensi e per Controparte_5 gli effetti dell'art. 1, comma 137, L. n. 124/2017, con lettera in data 30.01.2023 (doc. n. 14) trasmessa e consegnata a mezzo PEC, per conto di e Controparte_3 Controparte_1
ha comunicato alla utilizzatrice la risoluzione del contratto n. 904113 e ha Controparte_2 intimato alla stessa la restituzione del bene immobile;
- con la medesima comunicazione ha informato Controparte_5
i essere tenuta al pagamento dei canoni scaduti e non pagati sino alla data del
[...]
30.01.2023 – pari a Euro 40.574,50, (doc. 16), del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, delle spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo pagina 4 di 8 necessario alla vendita con l'avvertimento che in difetto di restituzione entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della lettera, si sarebbe dato corso alle azioni giudiziarie per la tutela dei diritti di
[...]
e CP_1 Controparte_2
- anche tale ulteriore intimazione non ha avuto alcun effetto, con conseguente necessità di promuovere la presente azione giudiziale.
si è costituita in giudizio Controparte_5 contestando integralmente quanto ex adverso dedotto.
In sintesi, parte convenuta ha allegato che:
- vi sarebbe carenza di interesse ad agire da parte di per conto della mandante CP_3 CP_1
la quale, titolare di soli diritti di credito nei confronti della resistente, non ha alcun interesse
[...] nel presente giudizio che verte esclusivamente sulla sorte del contratto di leasing n. 904113 e non sui crediti asseritamente vantati dalla stessa;
- vi sarebbe carenza di potere di rappresentanza in capo a per l'esercizio dell'azione di CP_3 risoluzione, in quanto la procura speciale rilasciata da a ha conferito a Controparte_2 CP_3 quest'ultima il potere di intimare la risoluzione e di agire per il solo recupero del possesso del bene a seguito della risoluzione, ma non anche il potere di agire in giudizio per la risoluzione del contratto;
- la documentazione prodotta da e da relativamente ai rapporti Controparte_1 Controparte_2 di cessione dei crediti e di cessione dei contratti, rapporti giuridici e beni pro soluto, non è idonea a provare la sussistenza in capo alle stesse del credito e del contratto fatto valere e, quindi, non si ritiene idonea a provare la legittimazione attiva e/o l'effettiva titolarità dei rapporti;
- non si è verificata la risoluzione di diritto del contratto in quanto le lettere di intimazione prodotte in giudizio inviate in data 20 settembre 2022 e 18 novembre 2022 (cfr. doc. 8 e 11 di parte attrice), non sono conformi ai dettami dell'art. 1454 c.c.;
- non si è nemmeno verificata la risoluzione di diritto del contratto ex art 1456 c.c. in quanto la clausola prevista dall'art 11 delle condizioni generali del contratto richiamata nella lettera inviata il 30 gennaio 2023 (doc. 14 parte attrice), è eccessivamente generica nella sua formulazione e non può considerarsi come una valida clausola risolutiva espressa;
pagina 5 di 8 - difettano i presupposti per una domanda di risoluzione giudiziale del contratto ex art 1453 c.c. in quanto il contestato inadempimento non presenta il carattere della non scarsa importanza previsto dall'art 1455 c.c..
In conclusione, parte resistente ha chiesto, in via preliminare, di disporre la conversione del procedimento da sommario di cognizione a ordinario con conseguente fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. Ancora in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire da parte di per conto di estromettendola dal giudizio. Controparte_3 Controparte_1
Nel merito, in via principale, di rigettare le domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte.
Disposta la conversione del rito, assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni come precisate dalle parti con note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
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Le domande di parte attrice meritano accoglimento.
Occorre innanzitutto premettere che parte convenuta, con la produzione del contratto di cessione allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha fornito essa stessa la prova della titolarità del contratto di leasing e del bene oggetto dello stesso in capo a Tale circostanza Controparte_2 emerge sia dall'elenco delle posizioni cedute (Allegato C, pag. 35 del predetto documento) in cui si legge, all'11° rigo, il nominativo della sia dalla scheda tecnica Controparte_5 presente a pag. 279 del predetto doc. ove l'immobile viene individuato chiaramente in base all'indirizzo e ai dati catastali. Benché il numero del contratto di leasing prodotto in atti diverga (di una sola cifra) rispetto al numero di contratto riportato negli allegati contratto di cessione (904113 invece di
904413), è ragionevole presumere che tale divergenza sia dovuta ad un mero errore materiale, essendo l'immobile oggetto del contratto il medesimo, individuabile con certezza tramite l'indirizzo ove è collocato e i dati catastali riportati nel documento.
Le ulteriori eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta risultano infondate. pagina 6 di 8 Quanto all'eccepita assoluta carenza di interesse ad agire in capo a per conto della mandante CP_3
occorre rilevare che se è pur vero che la stessa, in quanto asseritamente titolare dei Controparte_1 soli diritti di credito nascenti del contratto di leasing, non ha interesse ad agire in relazione alla domanda di condanna alla restituzione dell'immobile e di risoluzione giudiziale, è altresì vero che la stessa ha interesse ad agire relativamente alla domanda di accertamento della risoluzione di diritto. Tale accertamento, infatti, è presupposto necessario per una futura domanda di condanna al pagamento dei crediti nascenti dal contratto di leasing. Tanto basta per ritenere sussistente un interesse ad agire in capo a e per rigettare la richiesta di estromissione della stessa dal giudizio. Controparte_1
Formalistica ed infondata, inoltre, risulta l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo a in relazione alla domanda di risoluzione giudiziale del contratto. Dalla procura infatti CP_3 emerge che ha il potere di “l) intimare la risoluzione dei contratti per inadempimento o per CP_3 altra causa;
m) promuovere tutte le azioni giudiziali per il recupero del possesso dei beni leasing a seguito della risoluzione o scioglimento dei relativi contratti, ed in particolare procedere al deposito, per i beni immobili, di ricorso ex art. 702-bis c.p.c. volto ad ottenere, dagli utilizzatori o da terzi soggetti, detentori degli stessi beni sine titulo, la restituzione dei cespiti di proprietà della mandante, liberi da cose e persone, richiedendo il pagamento da parte di tali soggetti di eventuali indennità di occupazione o delle penali convenzionalmente pattuite per il mancato rilascio degli stessi”.
Tali poteri risultano essere stati correttamente esercitati da la quale, con la comunicazione a CP_3 mezzo PEC del 30.01.2023, ha intimato la risoluzione facendo espresso riferimento alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 del contratto. Tale clausola, a differenza di quanto affermato da parte convenuta, non risulta generica nella sua formulazione ma, al contrario, contiene precisi riferimenti ad altre clausole contrattuali da cui emerge con chiarezza che il mancato pagamento dei canoni integra un'ipotesi per la quale è possibile avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Il contratto si è quindi risolto di diritto in forza della comunicazione a mezzo PEC del 30.01.2023, tramite la quale parte attrice ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Ne consegue che parte attrice, ai sensi dal comma 138 dell'art. 1 della l. n. 124/2017, ha diritto di chiedere la condanna alla restituzione dell'immobile. Come precisato dalla Corte di Cassazione, la disciplina prevista dalla l. n. 124/2017, pur non essendo retroattiva, può comunque trovare applicazione ai contratti che sono risultati inadempiuti dopo la sua entrata in vigore (cfr. Cass. Sez. Un. 2142/2021) come nel caso di specie. pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- accerta l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria nr. 904113/001;
- condanna parte convenuta al Controparte_5 rilascio immediato, in favore di dell'immobile sito nel Comune di Roma, Via Controparte_2
Rapagnano n. 56 distinto al N.C.E.U. di Roma al foglio 134, particella 1641 sub. 53, z.c. 6, Cat C1, cl.
8, mq.108, rendita Euro 2.610,38 libero da persone e cose;
- condanna al pagamento in Controparte_5 favore di e di delle spese del presente giudizio che si liquidano Controparte_2 Controparte_1 in complessivi € 10.232,00 (€ 8.991,00 per compensi e € 1.241,00 per spese di iscrizione al ruolo) oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 23 settembre 2025
Il giudice
Laura Massari
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