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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6630/2020 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2024;
promossa da
, Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente domiciliata in Acireale C.F._1
(CT), Via Lettighieri n. 17, presso lo studio dell'Avv. Maria Puglisi, che la rappresenta e difende,
congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Antonio Pennisi Santi, giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
, Controparte_1
nato a [...] l'[...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania, CodiceFiscale_2
Via R. Imbriani n. 183, presso lo studio dell'Avv. Aurelio Cardaci, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo;
convenuto
e nei confronti di pagina 1 di 10 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentate pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, Via R. Imbriani n. 222, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Barresi, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato;
terzo chiamato
e
, Controparte_3
nato ad [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in C.F._3
Acicastello (CT), Via Re Martino n. 40, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Mauro Bonaccorso, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
terzo chiamato
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi a Parte_1
questo Tribunale al fine di sentire dichiarare la responsabilità professionale Controparte_1
di quest'ultimo e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti, quantificati in €
222.493,97 o, in subordine, in € 73.084,18 (pari alla differenza tra la sorte capitale dei debiti iscritti a ruolo nelle cartelle di pagamento oggetto della domanda ed il calcolo delle sanzioni e relativi interessi di mora); con vittoria di spese e compensi.
In particolare, parte attrice riferiva che, nel 2019, conferiva incarico professionale a Controparte_1
, quale dottore commercialista, per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 1, comma 184,
[...]
L. 145/2018 (c.d. “saldo e stralcio”). Rilevava che parte convenuta erroneamente presentava, in data pagina 2 di 10 27.07.2019, diversa istanza ex art. 3 D.L. 119/2018 (c.d. rottamazione ter). Riferiva, poi, che successivamente (in data 13.08.2019) inviava a mezzo pec istanza di rettifica, Persona_1
la quale tuttavia veniva rigettata in quanto presentata oltre il termine di legge (31.07.2019).
Asseriva quindi parte attrice che, a seguito della erronea presentazione dell'istanza di adesione alla
“rottamazione ter” da parte di , il debito complessivo (pari ad € 222.493,97, Controparte_1
alla data del 26.09.2019) veniva ridotto ad € 149.409,79 anziché ad € 44.493,79 (come, invece, lo sarebbe stato se il convenuto avesse presentato l'istanza c.d. “saldo e stralcio” per cui aveva ricevuto mandato dall'odierna attrice).
Si costituiva in giudizio , il quale contestava la domanda attorea, Controparte_1
deducendo l'assenza di qualsivoglia mandato e, in ogni caso, l'impossibilità per di Parte_1
usufruire dei benefici fiscali di cui all'art. 1, commi 184 ss., L. 145/2018 per mancanza dei requisiti essenziali. Chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in garanzia la
[...]
(quale compagnia assicuratrice per la responsabilità civile professionale) al Controparte_2
fine di essere manlevato nell'ipotesi di eventuali condanne, nonché quale vero Controparte_3
consulente fiscale di Parte_1
Parte convenuta chiedeva quindi che venisse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di e, per l'effetto, condannato quest'ultimo al risarcimento dei danni dovuti ovvero, in Controparte_3
subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, che venisse dichiarata la responsabilità concorrente di e . Controparte_1 Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_2
eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa e deducendo l'infondatezza in fatto ed in
[...]
diritto della domanda di Parte_1
Si costituiva altresì in giudizio , il quale in via preliminare eccepiva la carenza di Controparte_3
legittimazione passiva e nel merito contestava in toto la citazione di terzo.
Assunte le prove richieste, all'udienza del 12.06.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva pagina 3 di 10 posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve accogliersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal terzo chiamato in causa . Controparte_3
In particolare, dalle risultanze istruttorie versate in atti risulta che avesse dato Parte_1
mandato, ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'art. 1 comma 184 L. 145/2018, a
[...]
e non anche a , al quale invece si rivolgeva per la sola presentazione CP_1 Controparte_3
della DSU ai fini del rilascio della attestazione ISEE.
Ne deriva quindi l'estraneità di al presente giudizio, avendo quest'ultimo ad Parte_2
oggetto l'accertamento della responsabilità professionale per la mancata presentazione nei modi e termini di legge dell'istanza di cui sopra.
In ordine alla dedotta responsabilità professionale del si osserva quanto segue. CP_1
In punto di diritto è noto che la responsabilità professionale del commercialista sussiste ogniqualvolta quest'ultimo si renda inadempiente al mandato professionale conferitogli ovvero non adempia con la diligenza richiesta. In particolare, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., la diligenza richiesta nelle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale è quella commisurata alla natura della prestazione (c.d. diligenza qualificata).
Dalla lettura della disposizione normativa richiamata si evince, quindi, che il professionista risponde del proprio operato quando, non utilizzando la diligenza di cui sopra, comprometta per negligenza,
imprudenza o imperizia la posizione del proprio assistito. Il professionista invece, ove l'attività da esercitare implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non risponde se non in caso di dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.).
Con riferimento al riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali «è onere del creditore-danneggiato provare, oltra la fonte del suo credito … il nesso di
pagina 4 di 10 causalità, secondo il criterio del “più probabile che non” tra la condotta del professionista e il danno
lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto
adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel
senso oggettivo della sua imputabilità all'agente» (cfr. Cass. Civ. n. 10050/2022).
Ne consegue quindi che, in tema di responsabilità professionale, grava sul cliente l'onere di dimostrare, oltre la sussistenza del mandato professionale, anche il danno patito ed il nesso di causalità
tra quest'ultimo e la condotta negligente realizzata dal professionista.
Nel caso di specie, ha sufficientemente provato la responsabilità professionale di Parte_1
(e, quindi, l'an della domanda). Controparte_1
Gli elementi probatori versati in atti consentono, infatti, di ravvisare una responsabilità professionale in capo al convenuto per non avere utilizzato la diligenza richiesta e, nello specifico, per avere presentato una istanza (a nome e per conto dell'odierna attrice) diversa rispetto a quella per cui il mandato professionale gli era stato conferito.
Ed invero, nella richiesta di rettifica del 13.08.2019 (inviata a mezzo pec proprio da Controparte_1
alla Direzione provinciale di Catania dell'Agenzia delle Entrate) parte convenuta dichiarava
[...]
espressamente che «in data 27/07/2019 ha provveduto a presentare l'istanza in oggetto su mandato
della Sig.ra in realtà il mandato era stato conferito al sottoscritto affinché si Controparte_4
presentasse l'istanza ai sensi dell'art. 1, commi 184 e 185 della Legge n. 145/2018 (saldo e straccio),
essendo la sig.ra in possesso dei requisiti, come da attestazione ISEE rilasciata dall'Inps, Parte_1
che si allega alla presente;
… solo per mero errore commesso dal sottoscritto fu presentata l'istanza di
“Rottamazione” e non quella di “Saldo e Stralcio”».
L'esistenza del mandato professionale in capo a , oltre che dalle CP_1 CP_1
dichiarazioni rese espressamente dallo stesso nella richiesta di cui sopra, risulta altresì comprovata dalle istanze (prima di “rottamazione” e poi, in sede di rettifica, di “saldo e stralcio”) presentate da pagina 5 di 10 quest'ultimo proprio in nome e per conto di . Parte_1
Peraltro, la condotta negligente del convenuto emerge altresì alla luce del ritardo nella presentazione da parte del medesimo della istanza oggetto del mandato professionale (“saldo e stralcio”). Tale istanza infatti (unitamente alla richiesta di rettifica) è stata trasmessa il 13.08.2019 e dunque quando già era decorso il termine ultimo di legge previsto (31.07.2019).
Né, il carattere negligente della condotta posta in essere da nell'esercizio Controparte_1
dell'obbligazione assunta risulta smentito dalle altre risultanze probatorie e, nello specifico, dalle prove testimoniali e dagli interrogatori formali escussi, le cui divergenze ed incongruenze non consentono in ogni caso di giungere ad una diversa conclusione.
A nulla, poi, rilevano le difese svolte da secondo cui l'odierna attrice, Controparte_1
all'epoca della presentazione dell'istanza, sarebbe stata priva dei requisiti richiesti dall'art. 1, commi
184 e seguenti, L. 145/2018 e conseguentemente non avrebbe comunque avuto diritto a godere dei benefici fiscali da essa derivanti.
Deve, al riguardo, rilevarsi che la disposizione normativa richiamata prevedeva quali requisiti essenziali il possesso in capo alla persona fisica richiedente di una attestazione ISEE sino a € 20.000,00
e la sussistenza di una grave e comprovata difficoltà economica.
Ebbene, nel caso di specie, le risultanze istruttorie in atti (tra cui l'istanza di rettifica presentata dal convenuto in cui lo stesso dichiara: «essendo la sig.ra in possesso dei requisiti, come da Parte_1
attestazione ISEE») consentono in verità di ritenere sussistenti tali presupposti in capo a Parte_1
[...]
Ed infatti, dalla attestazione ISEE (rilasciata all'odierna attrice in data 03.05.2019) risultava un reddito pari € 11.248,54, rappresentativo quindi di una grave difficoltà economica a far fronte alle somme dovute.
Nessuna prova contraria è stata in tal senso fornita da . L'odierno CP_1 CP_1
convenuto, infatti, riconduce l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 1, comma 184, L. 145/2018,
pagina 6 di 10 alla concessione a di un mutuo di € 250.000,00 nonché alla presenza di una serie di Parte_1
immobili di proprietà della stessa. Da tali circostanze secondo deriverebbe Controparte_1
l'insussistenza di una grave e comprovata difficoltà economica in capo a parte attrice.
Nel caso di specie, invero, nessuna di tali circostanze consente di escludere in capo a Parte_1
l'esistenza di una situazione di difficoltà economica. Ed infatti, il mutuo richiamato da parte
[...]
convenuta risale all'anno 2010 e dunque in alcun modo incide o rileva ai fini dell'istanza per cui è
causa (la cui presentazione era infatti richiesta per l'anno 2019). Né, in ogni caso, parte convenuta ha fornito prova adeguata che gli immobili di proprietà di fossero in concreto Parte_1
produttivi di reddito e conseguentemente tali da far venire meno il requisito della grave e comprovata difficoltà economica.
Sicché, deve affermarsi la responsabilità professionale di . Controparte_1
Accertata la indiscutibile responsabilità del convenuto nell'espletamento negligente del mandato professionale ricevuto, deve ricercarsi la sussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta omissiva ed il danno dedotto dall'attrice.
Quanto ai principi generali in ordine alla responsabilità professionale del professionista, deve premettersi che il cliente è legittimato a richiedere il ristoro dei danni subiti per effetto della negligenza professionale dello stesso nell'espletamento dell'incarico professionale, danni che possono consistere nella perdita del risultato al quale il cliente ambiva, o nella perdita di chance di addivenire all'esito positivo per cui era stato conferito il mandato.
Nel primo caso, il danno consiste nel c.d. lucro cessante, ossia nel mancato guadagno patrimoniale che il cliente avrebbe conseguito ove l'obbligazione professionale fosse stata regolarmente adempiuta;
nel secondo caso, ove si giungesse ad una valutazione in termini di occasione persa, allora sussisterebbero differenti criteri di valutazione dell'inadempimento ai fini risarcitori. La chance di ottenere il risultato sperato viene qualificata dalla giurisprudenza quale bene giuridico già presente nel patrimonio del soggetto, la cui lesione configura essa stesa la “perdita di un'occasione” (Cass.,
pagina 7 di 10 4.03.2000 n. 4400: “com'è stato ormai da tempo evidenziato, tanto da autorevole dottrina quanto dalla giurisprudenza di questa Corte, la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante,
giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della consistente possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale (ex pluribus Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n.
2167, 19.12.85 n. 6506)”. Trattasi, pertanto, di un pregiudizio non meramente ipotetico o eventuale,
bensì concreto ed attuale, che non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo.
Quindi la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (cfr. Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 14 novembre 2022,
n. 33442). Così ad es. in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si è affermato che in caso di omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (cfr. Corte di Cassazione, civ., sez. II, ordinanza del 12 marzo 2021 n. 7064).
Facendo applicazione dei principi espressi al caso concreto, deve rilevarsi che – incontestata ed pagina 8 di 10 incontestabile la condotta gravemente negligente del professionista per come sopra riportata - la domanda appare infondata sia sotto il profilo del pregiudizio eventualmente cagionato alle ragioni dell'istante, ma anche sotto il profilo della configurazione in termini meramente possibilistici del pregiudizio che l'attrice avrebbe subito.
Ed invero, in ordine al quantum risarcitorio, parte attrice ha omesso di fornire prova adeguata del pregiudizio patrimoniale subito. Sebbene, infatti, risulti che il debito complessivo, a causa dell'erronea presentazione dell'istanza c.d. di “rottamazione” (rispetto a quella di “saldo e stralcio” oggetto del mandato professionale) veniva ridotto solo ad € 149.409,79 (anziché ad € 44.493,79), nessuna prova è
stata prodotta in giudizio dell'effettivo pagamento di tale somma o di una parte di essa da parte di
Sicché, nessun risarcimento del danno può considerarsi dovuto e dunque la Parte_1
domanda attorea deve accogliersi solo parzialmente.
Nè parte attrice ha dedotto (e poi comprovato) la sussistenza di azioni esecutive in suo danno per il mancato adempimento delle gravose rate della rottamazione cui era stata ammessa.
Infine, deve rilevarsi per completezza che non può trovare accoglimento la domanda di manleva sollevata da nei confronti della quale Controparte_1 Controparte_5
compagnia assicuratrice per la responsabilità civile del convenuto.
Ciò in quanto, ai sensi dell'art.
1.1 della polizza assicurativa, «La Compagnia si obbliga a tenere
indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali, di danni materiali e di
perdite patrimoniali – come meglio precisato nell'appendice integrative di polizza – involontariamente
cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in
polizza».
Nel caso di specie, come si è detto, ha realizzato una condotta negligente Controparte_1
e, pertanto, il pregiudizio eventualmente cagionato non può intendersi quale “involontario”, non avendo il convenuto utilizzato la diligenza richiesta ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
pagina 9 di 10 Ne deriva l'inoperabilità della polizza assicurativa di cui sopra.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra e Parte_1 Controparte_1
– attesa l'accertata responsabilità del secondo. Vanno, invece, poste a carico di
[...] [...]
nei rapporti con . CP_1 Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione, da contro e nei Parte_1 Controparte_1
confronti di e , disattesa ogni ulteriore istanza così Controparte_2 Controparte_3
provvede:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
Controparte_3
2. rigetta la domanda di parte attrice;
3. compensa integralmente le spese tra attrice e convenuto;
4. condanna al pagamento delle spese del giudizio, in favore di Controparte_1 [...]
e di liquidate – per ciascuna parte - in CP_3 Controparte_2
complessivi € 6500.00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania addì 3 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 10 di 10
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6630/2020 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2024;
promossa da
, Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente domiciliata in Acireale C.F._1
(CT), Via Lettighieri n. 17, presso lo studio dell'Avv. Maria Puglisi, che la rappresenta e difende,
congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Antonio Pennisi Santi, giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
, Controparte_1
nato a [...] l'[...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania, CodiceFiscale_2
Via R. Imbriani n. 183, presso lo studio dell'Avv. Aurelio Cardaci, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo;
convenuto
e nei confronti di pagina 1 di 10 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentate pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, Via R. Imbriani n. 222, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Barresi, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato;
terzo chiamato
e
, Controparte_3
nato ad [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in C.F._3
Acicastello (CT), Via Re Martino n. 40, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Mauro Bonaccorso, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
terzo chiamato
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi a Parte_1
questo Tribunale al fine di sentire dichiarare la responsabilità professionale Controparte_1
di quest'ultimo e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti, quantificati in €
222.493,97 o, in subordine, in € 73.084,18 (pari alla differenza tra la sorte capitale dei debiti iscritti a ruolo nelle cartelle di pagamento oggetto della domanda ed il calcolo delle sanzioni e relativi interessi di mora); con vittoria di spese e compensi.
In particolare, parte attrice riferiva che, nel 2019, conferiva incarico professionale a Controparte_1
, quale dottore commercialista, per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 1, comma 184,
[...]
L. 145/2018 (c.d. “saldo e stralcio”). Rilevava che parte convenuta erroneamente presentava, in data pagina 2 di 10 27.07.2019, diversa istanza ex art. 3 D.L. 119/2018 (c.d. rottamazione ter). Riferiva, poi, che successivamente (in data 13.08.2019) inviava a mezzo pec istanza di rettifica, Persona_1
la quale tuttavia veniva rigettata in quanto presentata oltre il termine di legge (31.07.2019).
Asseriva quindi parte attrice che, a seguito della erronea presentazione dell'istanza di adesione alla
“rottamazione ter” da parte di , il debito complessivo (pari ad € 222.493,97, Controparte_1
alla data del 26.09.2019) veniva ridotto ad € 149.409,79 anziché ad € 44.493,79 (come, invece, lo sarebbe stato se il convenuto avesse presentato l'istanza c.d. “saldo e stralcio” per cui aveva ricevuto mandato dall'odierna attrice).
Si costituiva in giudizio , il quale contestava la domanda attorea, Controparte_1
deducendo l'assenza di qualsivoglia mandato e, in ogni caso, l'impossibilità per di Parte_1
usufruire dei benefici fiscali di cui all'art. 1, commi 184 ss., L. 145/2018 per mancanza dei requisiti essenziali. Chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in garanzia la
[...]
(quale compagnia assicuratrice per la responsabilità civile professionale) al Controparte_2
fine di essere manlevato nell'ipotesi di eventuali condanne, nonché quale vero Controparte_3
consulente fiscale di Parte_1
Parte convenuta chiedeva quindi che venisse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di e, per l'effetto, condannato quest'ultimo al risarcimento dei danni dovuti ovvero, in Controparte_3
subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, che venisse dichiarata la responsabilità concorrente di e . Controparte_1 Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_2
eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa e deducendo l'infondatezza in fatto ed in
[...]
diritto della domanda di Parte_1
Si costituiva altresì in giudizio , il quale in via preliminare eccepiva la carenza di Controparte_3
legittimazione passiva e nel merito contestava in toto la citazione di terzo.
Assunte le prove richieste, all'udienza del 12.06.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva pagina 3 di 10 posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve accogliersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal terzo chiamato in causa . Controparte_3
In particolare, dalle risultanze istruttorie versate in atti risulta che avesse dato Parte_1
mandato, ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'art. 1 comma 184 L. 145/2018, a
[...]
e non anche a , al quale invece si rivolgeva per la sola presentazione CP_1 Controparte_3
della DSU ai fini del rilascio della attestazione ISEE.
Ne deriva quindi l'estraneità di al presente giudizio, avendo quest'ultimo ad Parte_2
oggetto l'accertamento della responsabilità professionale per la mancata presentazione nei modi e termini di legge dell'istanza di cui sopra.
In ordine alla dedotta responsabilità professionale del si osserva quanto segue. CP_1
In punto di diritto è noto che la responsabilità professionale del commercialista sussiste ogniqualvolta quest'ultimo si renda inadempiente al mandato professionale conferitogli ovvero non adempia con la diligenza richiesta. In particolare, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., la diligenza richiesta nelle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale è quella commisurata alla natura della prestazione (c.d. diligenza qualificata).
Dalla lettura della disposizione normativa richiamata si evince, quindi, che il professionista risponde del proprio operato quando, non utilizzando la diligenza di cui sopra, comprometta per negligenza,
imprudenza o imperizia la posizione del proprio assistito. Il professionista invece, ove l'attività da esercitare implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non risponde se non in caso di dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.).
Con riferimento al riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali «è onere del creditore-danneggiato provare, oltra la fonte del suo credito … il nesso di
pagina 4 di 10 causalità, secondo il criterio del “più probabile che non” tra la condotta del professionista e il danno
lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto
adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel
senso oggettivo della sua imputabilità all'agente» (cfr. Cass. Civ. n. 10050/2022).
Ne consegue quindi che, in tema di responsabilità professionale, grava sul cliente l'onere di dimostrare, oltre la sussistenza del mandato professionale, anche il danno patito ed il nesso di causalità
tra quest'ultimo e la condotta negligente realizzata dal professionista.
Nel caso di specie, ha sufficientemente provato la responsabilità professionale di Parte_1
(e, quindi, l'an della domanda). Controparte_1
Gli elementi probatori versati in atti consentono, infatti, di ravvisare una responsabilità professionale in capo al convenuto per non avere utilizzato la diligenza richiesta e, nello specifico, per avere presentato una istanza (a nome e per conto dell'odierna attrice) diversa rispetto a quella per cui il mandato professionale gli era stato conferito.
Ed invero, nella richiesta di rettifica del 13.08.2019 (inviata a mezzo pec proprio da Controparte_1
alla Direzione provinciale di Catania dell'Agenzia delle Entrate) parte convenuta dichiarava
[...]
espressamente che «in data 27/07/2019 ha provveduto a presentare l'istanza in oggetto su mandato
della Sig.ra in realtà il mandato era stato conferito al sottoscritto affinché si Controparte_4
presentasse l'istanza ai sensi dell'art. 1, commi 184 e 185 della Legge n. 145/2018 (saldo e straccio),
essendo la sig.ra in possesso dei requisiti, come da attestazione ISEE rilasciata dall'Inps, Parte_1
che si allega alla presente;
… solo per mero errore commesso dal sottoscritto fu presentata l'istanza di
“Rottamazione” e non quella di “Saldo e Stralcio”».
L'esistenza del mandato professionale in capo a , oltre che dalle CP_1 CP_1
dichiarazioni rese espressamente dallo stesso nella richiesta di cui sopra, risulta altresì comprovata dalle istanze (prima di “rottamazione” e poi, in sede di rettifica, di “saldo e stralcio”) presentate da pagina 5 di 10 quest'ultimo proprio in nome e per conto di . Parte_1
Peraltro, la condotta negligente del convenuto emerge altresì alla luce del ritardo nella presentazione da parte del medesimo della istanza oggetto del mandato professionale (“saldo e stralcio”). Tale istanza infatti (unitamente alla richiesta di rettifica) è stata trasmessa il 13.08.2019 e dunque quando già era decorso il termine ultimo di legge previsto (31.07.2019).
Né, il carattere negligente della condotta posta in essere da nell'esercizio Controparte_1
dell'obbligazione assunta risulta smentito dalle altre risultanze probatorie e, nello specifico, dalle prove testimoniali e dagli interrogatori formali escussi, le cui divergenze ed incongruenze non consentono in ogni caso di giungere ad una diversa conclusione.
A nulla, poi, rilevano le difese svolte da secondo cui l'odierna attrice, Controparte_1
all'epoca della presentazione dell'istanza, sarebbe stata priva dei requisiti richiesti dall'art. 1, commi
184 e seguenti, L. 145/2018 e conseguentemente non avrebbe comunque avuto diritto a godere dei benefici fiscali da essa derivanti.
Deve, al riguardo, rilevarsi che la disposizione normativa richiamata prevedeva quali requisiti essenziali il possesso in capo alla persona fisica richiedente di una attestazione ISEE sino a € 20.000,00
e la sussistenza di una grave e comprovata difficoltà economica.
Ebbene, nel caso di specie, le risultanze istruttorie in atti (tra cui l'istanza di rettifica presentata dal convenuto in cui lo stesso dichiara: «essendo la sig.ra in possesso dei requisiti, come da Parte_1
attestazione ISEE») consentono in verità di ritenere sussistenti tali presupposti in capo a Parte_1
[...]
Ed infatti, dalla attestazione ISEE (rilasciata all'odierna attrice in data 03.05.2019) risultava un reddito pari € 11.248,54, rappresentativo quindi di una grave difficoltà economica a far fronte alle somme dovute.
Nessuna prova contraria è stata in tal senso fornita da . L'odierno CP_1 CP_1
convenuto, infatti, riconduce l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 1, comma 184, L. 145/2018,
pagina 6 di 10 alla concessione a di un mutuo di € 250.000,00 nonché alla presenza di una serie di Parte_1
immobili di proprietà della stessa. Da tali circostanze secondo deriverebbe Controparte_1
l'insussistenza di una grave e comprovata difficoltà economica in capo a parte attrice.
Nel caso di specie, invero, nessuna di tali circostanze consente di escludere in capo a Parte_1
l'esistenza di una situazione di difficoltà economica. Ed infatti, il mutuo richiamato da parte
[...]
convenuta risale all'anno 2010 e dunque in alcun modo incide o rileva ai fini dell'istanza per cui è
causa (la cui presentazione era infatti richiesta per l'anno 2019). Né, in ogni caso, parte convenuta ha fornito prova adeguata che gli immobili di proprietà di fossero in concreto Parte_1
produttivi di reddito e conseguentemente tali da far venire meno il requisito della grave e comprovata difficoltà economica.
Sicché, deve affermarsi la responsabilità professionale di . Controparte_1
Accertata la indiscutibile responsabilità del convenuto nell'espletamento negligente del mandato professionale ricevuto, deve ricercarsi la sussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta omissiva ed il danno dedotto dall'attrice.
Quanto ai principi generali in ordine alla responsabilità professionale del professionista, deve premettersi che il cliente è legittimato a richiedere il ristoro dei danni subiti per effetto della negligenza professionale dello stesso nell'espletamento dell'incarico professionale, danni che possono consistere nella perdita del risultato al quale il cliente ambiva, o nella perdita di chance di addivenire all'esito positivo per cui era stato conferito il mandato.
Nel primo caso, il danno consiste nel c.d. lucro cessante, ossia nel mancato guadagno patrimoniale che il cliente avrebbe conseguito ove l'obbligazione professionale fosse stata regolarmente adempiuta;
nel secondo caso, ove si giungesse ad una valutazione in termini di occasione persa, allora sussisterebbero differenti criteri di valutazione dell'inadempimento ai fini risarcitori. La chance di ottenere il risultato sperato viene qualificata dalla giurisprudenza quale bene giuridico già presente nel patrimonio del soggetto, la cui lesione configura essa stesa la “perdita di un'occasione” (Cass.,
pagina 7 di 10 4.03.2000 n. 4400: “com'è stato ormai da tempo evidenziato, tanto da autorevole dottrina quanto dalla giurisprudenza di questa Corte, la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante,
giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della consistente possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale (ex pluribus Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n.
2167, 19.12.85 n. 6506)”. Trattasi, pertanto, di un pregiudizio non meramente ipotetico o eventuale,
bensì concreto ed attuale, che non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo.
Quindi la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (cfr. Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 14 novembre 2022,
n. 33442). Così ad es. in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si è affermato che in caso di omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (cfr. Corte di Cassazione, civ., sez. II, ordinanza del 12 marzo 2021 n. 7064).
Facendo applicazione dei principi espressi al caso concreto, deve rilevarsi che – incontestata ed pagina 8 di 10 incontestabile la condotta gravemente negligente del professionista per come sopra riportata - la domanda appare infondata sia sotto il profilo del pregiudizio eventualmente cagionato alle ragioni dell'istante, ma anche sotto il profilo della configurazione in termini meramente possibilistici del pregiudizio che l'attrice avrebbe subito.
Ed invero, in ordine al quantum risarcitorio, parte attrice ha omesso di fornire prova adeguata del pregiudizio patrimoniale subito. Sebbene, infatti, risulti che il debito complessivo, a causa dell'erronea presentazione dell'istanza c.d. di “rottamazione” (rispetto a quella di “saldo e stralcio” oggetto del mandato professionale) veniva ridotto solo ad € 149.409,79 (anziché ad € 44.493,79), nessuna prova è
stata prodotta in giudizio dell'effettivo pagamento di tale somma o di una parte di essa da parte di
Sicché, nessun risarcimento del danno può considerarsi dovuto e dunque la Parte_1
domanda attorea deve accogliersi solo parzialmente.
Nè parte attrice ha dedotto (e poi comprovato) la sussistenza di azioni esecutive in suo danno per il mancato adempimento delle gravose rate della rottamazione cui era stata ammessa.
Infine, deve rilevarsi per completezza che non può trovare accoglimento la domanda di manleva sollevata da nei confronti della quale Controparte_1 Controparte_5
compagnia assicuratrice per la responsabilità civile del convenuto.
Ciò in quanto, ai sensi dell'art.
1.1 della polizza assicurativa, «La Compagnia si obbliga a tenere
indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali, di danni materiali e di
perdite patrimoniali – come meglio precisato nell'appendice integrative di polizza – involontariamente
cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in
polizza».
Nel caso di specie, come si è detto, ha realizzato una condotta negligente Controparte_1
e, pertanto, il pregiudizio eventualmente cagionato non può intendersi quale “involontario”, non avendo il convenuto utilizzato la diligenza richiesta ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
pagina 9 di 10 Ne deriva l'inoperabilità della polizza assicurativa di cui sopra.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra e Parte_1 Controparte_1
– attesa l'accertata responsabilità del secondo. Vanno, invece, poste a carico di
[...] [...]
nei rapporti con . CP_1 Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione, da contro e nei Parte_1 Controparte_1
confronti di e , disattesa ogni ulteriore istanza così Controparte_2 Controparte_3
provvede:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
Controparte_3
2. rigetta la domanda di parte attrice;
3. compensa integralmente le spese tra attrice e convenuto;
4. condanna al pagamento delle spese del giudizio, in favore di Controparte_1 [...]
e di liquidate – per ciascuna parte - in CP_3 Controparte_2
complessivi € 6500.00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania addì 3 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
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