Articolo 1 della Legge 9 dicembre 1950, n. 1115
Articolo 2
Versione
14 febbraio 1951
Art. 1.
Le disposizioni dell' art. 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 , concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci dei Comuni della provincia di Gorizia hanno effetto anche per l'anno 1949.
Il contributo in capitale a carico dello Stato per l'integrazione dei bilanci predetti non potra' superare l'importo complessivo di lire 100.000.000, da ripartirsi fra i Comuni deficitari, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1951